Articolo 4 della Legge 29 luglio 1949, n. 467
Articolo 3
Versione
6 agosto 1949
Art. 4.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal 40 provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 6 agosto 1949