TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/12/2024, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 522 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 25/03/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. LUPINACCI LUIGI , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PROVANA ELISA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 19/11/2024
*
CONCLUSIONI
Per come da nota depositata telematicamente il 11/10/2024: Parte_1
“In via preliminare: respingere, per le ragioni indicate in atto, l'eccezione di inammissibilità sollevata da controparte in relazione alla domanda volta ad ottenere gli arretrati del contributo al mantenimento in favore della LI on versati dal padre relativamente agli ultimi 5 anni;
Per_1 In via principale, nel merito:
• Disporre a carico del Sig. un assegno mensile di € 450,00 – somma annualmente CP_1
rivalutabile secondo gli indici Istat- quale contributo al mantenimento della LI Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente- da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 01 di ciascun mese, il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quello che è il protocollo in vigore presso il Tribunale di Cremona;
• Accertare e dichiarare l'omesso integrale versamento del contributo al mantenimento della LI
, per l'effetto, condannare il Sig. a corrispondere alla Sig.ra Per_1 CP_1 Parte_1 la somma di € 23.600- o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia- quali arretrati maturati
e non versati del contributo al mantenimento per la LI oltre interessi legali dal dì del Per_1 dovuto sino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA nella misura di legge.
In via istruttoria, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia ammettere i seguenti mezzi di prova: 1.
Prova per interpello e testi sui seguenti capitoli eliminate le eventuali espressioni valutative: 1.1-
Vero che, il Sig. dal 2011 ad oggi ha versatomensilmente il proprio contributo al CP_1
mantenimento della LI? 1.2- Vero che, Il Sig. dal 2011 ad oggi ha versato la CP_1
propria quota di spese straordinarie per la LI? 1.3- Vero che, talvolta, il Sig. CP_1
versava il proprio contributo per il mantenimento della LI direttamente nelle mani della Sig.ra
? 1.4- Vero che, talvolta, il Sig. versava la propria quota di spese Parte_1 CP_1
straordinarie per la LI irettamente nelle mani della Sig.ra ? 1.5- Vero che, Per_1 Parte_1
talvolta, il Sig. in luogo del mantenimento, provvedeva ad acquistare cibo, CP_1
vestiario e giochi per la LI? Si indica come teste la Sig.ra residente in [...]
(CR) Via Crema n. 7, da udire anche a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi. Ci si oppone a tutte le istanze ex adverso formulate, chiedendo sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria nella denegata ipotesi di loro ammissione e si indica come testimone da udire anche a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi il Sig. , Tes_2
residente in [...].
2- In via istruttoria si chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre le indagini di Polizia Tributaria ovvero una consulenza tecnica sui redditi del resistente;
3- Si richiamano i documenti dal n. 1 al n. 8 allegati al ricorso introduttivo;
i documenti dal n. 09 al n. 11 allegati alla memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c.; i documenti dal n. 12 al
n. 15 allegati a prova contraria alla memoria ex art. 473 bis.17, comma 3, c.p.c. e i documenti dal n.
16 al n. 19 allegati alla notadi deposito del 30.09.2024.”
* Per ome da nota depositata telematicamente il 11/10/2024: CP_1
“- nulla disporre in merito all'affido di stante la maggiore età della stessa;
Testimone_1
- disporre che versi direttamente alla LI maggiorenne e non CP_1 Testimone_1 economicamente indipendente, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile di euro 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da versare sul libretto postale intestato alla LI;
- disporre che l'Assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito direttamente dalla LI stante la maggiore età della stessa;
Testimone_1
- disporre che le spese straordinarie vengano sostenute dai genitori della misura del 50% ciascuno, secondo quanto disposto dal Protocollo AIAF adottato dal Tribunale di Cremona, prevedendo che fino a quando ercepirà la dote scuola, per far fronte alle spese scolastiche, debbano essere Per_1
utilizzate le somme riconosciute a titolo di dote scuola e, solo una volta esaurito detto contributo, le spese scolastiche vengano suddivise al 50% tra i genitori;
- dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare la domanda di di condanna di Parte_1
al pagamento della somma di euro 23.600,00 o di qualsiasi altra somma a titolo di CP_1
asserito mantenimento arretrato per tutti i motivi esposti in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che sin dalla nascita di ha provveduto al mantenimento della LI Testimone_1 CP_1 consegnando a l'importo di euro 200,00 mensile in contanti o provvedendo ad Parte_1
acquistare direttamente quanto necessitava alla LI (cibo, vestiario, giochi, ecc.). 2) Vero che dalla nascita di sino ad oggi ha provveduto a rimborsare a Testimone_1 CP_1 Parte_1
la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per la LI. Si indicano a testi, su tutti i capitoli:
- , via Madignano 31/A, AN (CR); - , via Madignano 27, Testimone_3 Testimone_4
AN (CR). Si chiede ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. che venga ordinato a e/o alla Parte_1
Regione Lombardia di depositare la documentazione relativa al riconoscimento della dote scuola in favore di precisando l'ammontare delle somme erogate per tale contributo.” Testimone_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 25/03/2024, premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
affettiva con unione dalla quale è nata la LI nata il [...]), CP_1 Tes_1
chiedeva a questo Tribunale l'affido condiviso della minore, con collocamento della stessa presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in ricorso;
chiedeva inoltre la ricorrente di porre a carico del padre un assegno di mantenimento indiretto in favore della LI, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, pari a € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 10/06/2024, si costituiva in giudizio chiedendo di CP_1
dare atto della sopravvenuta maggiore età della LI e di quantificare il proprio onere di mantenimento in favore di n misura pari a € 200 mensili (soggetto a rivalutazione secondo Per_1
gli indici ISTAT) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli.
La ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., ove, avversate le difese di controparte, formulava richiesta di prova orale per testi sulle circostanze indicate e, nel merito, chiedeva l'accertamento dell'omesso mantenimento da parte del padre in favore della LI con Per_1 condanna al pagamento di complessivi € 23.600 a titolo di arretrato.
Le parti depositavano le ulteriori memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, in via temporanea e urgente poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di Per_1
mediante versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di € 250, rigettava le richieste istruttorie, ordinava l'integrazione della produzione documentale delle parti e fissava il calendario del processo assegnando i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza del 12 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 26/11/2024.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, il Tribunale nulla deve disporre considerato che nata Tes_1
il 04/06/2006) è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio;
deve darsi atto che ella è domiciliata presso la madre e frequenta il padre su libero accordo diretto, come dichiarato da entrambe le parti.
* Contributo paterno al mantenimento della LI
La ricorrente ha domandato di porre a carico del padre un contributo al mantenimento di nata Tes_1
il 04/06/2006), maggiorenne non autosufficiente, pari a complessivi € 450 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, di contro, ha quantificato in € 200 mensili il proprio onere di mantenimento ordinario.
Ciò posto, deve sottolinearsi preliminarmente che la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di osservare che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, salvo che la situazione di dipendenza dai genitori derivi da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato del figlio (in termini, ex multis,
Sez. I Sentenza 23673 del 6/11/2006). In questo quadro di riferimento, “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. Sez. VI-I 5 marzo 2018 n. 5088). È stato poi puntualmente precisato che l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli ha terminato il percorso di studi ed è stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita. Di contro, “l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. 22 luglio 2019, n. 19696).
Ebbene, nel caso di specie, dal quadro probatorio in atti emerge che nata il [...]) è Tes_1
una studentessa che, coerentemente con la sua età, non ha ancora completato il ciclo di studi. Consta peraltro che ella ha avuto un incidente stradale nel 2022, riportando alcune lesioni encefaliche persistenti e un trauma cranico;
in conseguenza, il 12/05/2023, le è stata riconosciuta invalidità con difficoltà permanente di svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
E' noto che la giovane ha finora percepito indennità di frequenza di € 289 mensili circa, ha fatto domanda per il riconoscimento di assegno di invalidità e, in accordo con i genitori, percepisce direttamente l'erogazione dell'assegno unico (di circa € 300 mensili); ella inoltre percepisce la c.d.
“Dote scuola”, ossia emolumento assistenziale volto a sostenere i percorsi educativi degli studenti.
Nondimeno, considerata anche l'età (è appena maggiorenne), ha necessità di essere sostenuta Per_1
e aiutata al fine di completare gli studi e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
Ritenuto dunque sussistente il presupposto per affermare la persistenza dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, deve analizzarsi la situazione economica e reddituale di questi ultimi.
Deve precisarsi in proposito che, per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021). Nel presente giudizio il materiale probatorio in atti appare adeguato e sufficiente a effettuare una verosimile ricostruzione delle posizioni economiche delle parti, anche tenuto conto che ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.
Del resto, i capitoli di prova orale formulati dalle parti, in gran parte riguardanti circostanze del tutto inconferenti ovvero documentali o documentabili, nulla avrebbero potuto aggiungere alla ricostruzione odierna, e pertanto non sono stati ammessi dal giudice delegato;
inoltre appare del tutto superflua ed esplorativa la richiesta di indagini e/o consulenza tecnica per valutare i redditi del resistente, sulla base di quanto rilevato. Parimenti irrilevante ai fini del decidere è la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della parte resistente.
Ciò posto, risulta agli atti che è impiegata presso una casa di riposo;
ella ha dichiarato Parte_1 redditi da lavoro dipendente pari a € 9.509 nel 2021 (mod. 730/2022) ed € 7131 nel 2022 (CU 2023).
La ricorrente abita con il marito e la LI nata il [...]) nella casa di sua proprietà sito Tes_1
in Soresina. invece, gestisce una pizzeria d'asporto sita a Crema e ha dichiarato di percepire CP_1 un guadagno mensile di € 1200/1400 circa. Dalla documentazione in atti, risulta che egli ha dichiarato reddito complessivo di € 9260 nel 2023 (mod. PF 2024), di € 4190 nel 2022 (mod. PF 2023), di €
6254 nel 2021 (mod. PF 2022), di € 16927 nel 2020 (mod. PF 2021). Per la sua attività, il resistente ha dichiarato di aver contratto un mutuo, a marzo del 2024, con debito residuo di € 5159 e conduce in locazione un immobile per l'esercizio commerciale con canone di € 500 mensili.
[...]
proprietario di una unità immobiliare sita a AN (con posto auto pertinenziale), nella CP_1
quale vive con la compagna, le di lei figlie e il figlio comune minorenne.
Brevemente illustrati i dati economici a disposizione, preme rilevare che il Collegio ritiene e rileva, anche ex art. 473 bis.18 c.p.c., che il quadro offerto dal resistente non fotografi in modo del tutto esaustivo e con compiutezza l'effettiva redditualità della parte e la sua concreta attuale capacità patrimoniale, risultando quantomeno improbabile che egli percepisca un reddito tanto esiguo quanto quello documentato, che non gli consentirebbe di affrontare le spese e gli esborsi mensili rappresentati e dichiarati, evidenziato anche che dagli estratti conto emergono numerosi versamenti in contanti di importi anche significativi ( a mero titolo esemplificativo nel mese di gennaio 2023: € 1300 il
02/01/2023, € 2010 il 09/01/2023; € 1400 il 16/01/2023; € 1000 il 23/01/2023; € 1010 il 30/01/2023).
Della circostanza dovrà tenersi conto in sede di quantificazione degli oneri a carico dei genitori. Illustrata la condizione economica delle parti così come risultante dagli atti, pacifico che la madre si occupa del mantenimento diretto di on la quale da sempre convive, è necessario quantificare Per_1
il contributo al mantenimento indiretto da porre a carico del padre, che pacificamente non frequenta la LI, se non in modo del tutto sporadico (si vedano, al riguardo, le dichiarazioni delle parti rese in udienza).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle risultanze acquisite e delle verbalizzazioni rese, non provvedendo al mantenimento diretto di il Collegio reputa del tutto CP_1 Per_1
congruo ed equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento indiretto ordinario della LI nella misura di € 250,00 mensili. La misura appare proporzionata alla capacità reddituale di entrambi i genitori, come sopra meglio ricostruita anche all'esito del giudizio, e agli oneri di spesa a loro carico nonché parametrata alle esigenze di vita di una ragazza appena maggiorenne, che vive nella casa materna e che gestisce in modo autonomo i tempi di frequentazione con il padre, allo stato inesistenti;
una misura, quindi, che risulta del tutto rispondente ai criteri di cui all'art. 337ter comma
4 c.c. che presiedono alla determinazione giudiziale delle modalità e della misura con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli, tenendo conto comunque delle risorse a disposizione della ragazza e dei doveri che gravano sui figli adulti.
L'efficacia della statuizione dovrà farsi decorrere dalla data della domanda, e quindi dalla mensilità di marzo 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte che ha ragione e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio. Deve comunque darsi atto che, in base a quanto dichiarato dalle parti, il padre ha versato circa € 200 mensili da settembre del 2022 per il mantenimento della LI.
Ciò posto, la domanda di parte resistente di versamento diretto del mantenimento in favore di Per_1
non può essere accolta. Pur dato atto che, all'udienza del 18/07/2024, le parti si erano accordate in tal senso, la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito nella domanda iniziale.
Orbene, considerato che il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, osta all'accoglimento della richiesta di versamento diretto alla LI la circostanza che quest'ultima non abbia proposto la relativa domanda in giudizio. Resta fermo che le parti potranno eventualmente accordarsi circa le modalità di adempimento in sede stragiudiziale.
Quanto alle spese straordinarie, ribadito quanto sopra, ritiene il Collegio che le stesse debbano essere poste a carico dei genitori nella misura del 50%, non ravvisandosi ragione, tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali di entrambi genitori, per derogare alla regola della ripartizione paritaria.
*
La domanda della ricorrente di corresponsione degli arretrati nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. ha domandato di accertare e dichiarare l'omesso Parte_1
integrale versamento da parte del resistente del contributo al mantenimento della LI , per Per_1
l'effetto, condannare al pagamento di € 23.600 quali arretrati maturati e non CP_1
versati del contributo al mantenimento per la LI Il Collegio ritiene di accogliere Per_1
l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte resistente.
L'art. 40 c.p.c. infatti consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione, di divorzio o regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (soggette al c.d. rito unico in materia di famiglia di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.) e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione o il pagamento di somme dovute a qualunque titolo, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n.
11828).
Peraltro, pare opportuno evidenziare che la domanda formulata incontra un ulteriore profilo di inammissibilità in quanto formulata solo nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. che consente all'attore di proporre domande nuove solo ove siano conseguenza delle difese del convenuto.
Ne consegue che la domanda svolta dalla parte ricorrente è, in ogni caso, inammissibile.
* le spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio e delle domande formulate dalle parti, considerate le domande inammissibili, valutato che non è stata accolta la quantificazione offerta dalle parti del contributo ordinario al mantenimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dato atto che nata il [...]) è divenuta maggiorenne, così statuisce: Tes_1
1) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI ediante Tes_1 versamento alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di € 250 mensili (somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità di marzo
2024, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, da intendersi qui integralmente richiamato.
2) DICHIARA INAMMISSIBILE ogni altra domanda come in motivazione.
3) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 26/11/2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 25/03/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. LUPINACCI LUIGI , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PROVANA ELISA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 19/11/2024
*
CONCLUSIONI
Per come da nota depositata telematicamente il 11/10/2024: Parte_1
“In via preliminare: respingere, per le ragioni indicate in atto, l'eccezione di inammissibilità sollevata da controparte in relazione alla domanda volta ad ottenere gli arretrati del contributo al mantenimento in favore della LI on versati dal padre relativamente agli ultimi 5 anni;
Per_1 In via principale, nel merito:
• Disporre a carico del Sig. un assegno mensile di € 450,00 – somma annualmente CP_1
rivalutabile secondo gli indici Istat- quale contributo al mantenimento della LI Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente- da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 01 di ciascun mese, il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quello che è il protocollo in vigore presso il Tribunale di Cremona;
• Accertare e dichiarare l'omesso integrale versamento del contributo al mantenimento della LI
, per l'effetto, condannare il Sig. a corrispondere alla Sig.ra Per_1 CP_1 Parte_1 la somma di € 23.600- o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia- quali arretrati maturati
e non versati del contributo al mantenimento per la LI oltre interessi legali dal dì del Per_1 dovuto sino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA nella misura di legge.
In via istruttoria, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia ammettere i seguenti mezzi di prova: 1.
Prova per interpello e testi sui seguenti capitoli eliminate le eventuali espressioni valutative: 1.1-
Vero che, il Sig. dal 2011 ad oggi ha versatomensilmente il proprio contributo al CP_1
mantenimento della LI? 1.2- Vero che, Il Sig. dal 2011 ad oggi ha versato la CP_1
propria quota di spese straordinarie per la LI? 1.3- Vero che, talvolta, il Sig. CP_1
versava il proprio contributo per il mantenimento della LI direttamente nelle mani della Sig.ra
? 1.4- Vero che, talvolta, il Sig. versava la propria quota di spese Parte_1 CP_1
straordinarie per la LI irettamente nelle mani della Sig.ra ? 1.5- Vero che, Per_1 Parte_1
talvolta, il Sig. in luogo del mantenimento, provvedeva ad acquistare cibo, CP_1
vestiario e giochi per la LI? Si indica come teste la Sig.ra residente in [...]
(CR) Via Crema n. 7, da udire anche a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi. Ci si oppone a tutte le istanze ex adverso formulate, chiedendo sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria nella denegata ipotesi di loro ammissione e si indica come testimone da udire anche a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi il Sig. , Tes_2
residente in [...].
2- In via istruttoria si chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre le indagini di Polizia Tributaria ovvero una consulenza tecnica sui redditi del resistente;
3- Si richiamano i documenti dal n. 1 al n. 8 allegati al ricorso introduttivo;
i documenti dal n. 09 al n. 11 allegati alla memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c.; i documenti dal n. 12 al
n. 15 allegati a prova contraria alla memoria ex art. 473 bis.17, comma 3, c.p.c. e i documenti dal n.
16 al n. 19 allegati alla notadi deposito del 30.09.2024.”
* Per ome da nota depositata telematicamente il 11/10/2024: CP_1
“- nulla disporre in merito all'affido di stante la maggiore età della stessa;
Testimone_1
- disporre che versi direttamente alla LI maggiorenne e non CP_1 Testimone_1 economicamente indipendente, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile di euro 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da versare sul libretto postale intestato alla LI;
- disporre che l'Assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito direttamente dalla LI stante la maggiore età della stessa;
Testimone_1
- disporre che le spese straordinarie vengano sostenute dai genitori della misura del 50% ciascuno, secondo quanto disposto dal Protocollo AIAF adottato dal Tribunale di Cremona, prevedendo che fino a quando ercepirà la dote scuola, per far fronte alle spese scolastiche, debbano essere Per_1
utilizzate le somme riconosciute a titolo di dote scuola e, solo una volta esaurito detto contributo, le spese scolastiche vengano suddivise al 50% tra i genitori;
- dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare la domanda di di condanna di Parte_1
al pagamento della somma di euro 23.600,00 o di qualsiasi altra somma a titolo di CP_1
asserito mantenimento arretrato per tutti i motivi esposti in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che sin dalla nascita di ha provveduto al mantenimento della LI Testimone_1 CP_1 consegnando a l'importo di euro 200,00 mensile in contanti o provvedendo ad Parte_1
acquistare direttamente quanto necessitava alla LI (cibo, vestiario, giochi, ecc.). 2) Vero che dalla nascita di sino ad oggi ha provveduto a rimborsare a Testimone_1 CP_1 Parte_1
la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per la LI. Si indicano a testi, su tutti i capitoli:
- , via Madignano 31/A, AN (CR); - , via Madignano 27, Testimone_3 Testimone_4
AN (CR). Si chiede ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. che venga ordinato a e/o alla Parte_1
Regione Lombardia di depositare la documentazione relativa al riconoscimento della dote scuola in favore di precisando l'ammontare delle somme erogate per tale contributo.” Testimone_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 25/03/2024, premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
affettiva con unione dalla quale è nata la LI nata il [...]), CP_1 Tes_1
chiedeva a questo Tribunale l'affido condiviso della minore, con collocamento della stessa presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in ricorso;
chiedeva inoltre la ricorrente di porre a carico del padre un assegno di mantenimento indiretto in favore della LI, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, pari a € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 10/06/2024, si costituiva in giudizio chiedendo di CP_1
dare atto della sopravvenuta maggiore età della LI e di quantificare il proprio onere di mantenimento in favore di n misura pari a € 200 mensili (soggetto a rivalutazione secondo Per_1
gli indici ISTAT) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli.
La ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., ove, avversate le difese di controparte, formulava richiesta di prova orale per testi sulle circostanze indicate e, nel merito, chiedeva l'accertamento dell'omesso mantenimento da parte del padre in favore della LI con Per_1 condanna al pagamento di complessivi € 23.600 a titolo di arretrato.
Le parti depositavano le ulteriori memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, in via temporanea e urgente poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di Per_1
mediante versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di € 250, rigettava le richieste istruttorie, ordinava l'integrazione della produzione documentale delle parti e fissava il calendario del processo assegnando i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza del 12 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 26/11/2024.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, il Tribunale nulla deve disporre considerato che nata Tes_1
il 04/06/2006) è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio;
deve darsi atto che ella è domiciliata presso la madre e frequenta il padre su libero accordo diretto, come dichiarato da entrambe le parti.
* Contributo paterno al mantenimento della LI
La ricorrente ha domandato di porre a carico del padre un contributo al mantenimento di nata Tes_1
il 04/06/2006), maggiorenne non autosufficiente, pari a complessivi € 450 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, di contro, ha quantificato in € 200 mensili il proprio onere di mantenimento ordinario.
Ciò posto, deve sottolinearsi preliminarmente che la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di osservare che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, salvo che la situazione di dipendenza dai genitori derivi da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato del figlio (in termini, ex multis,
Sez. I Sentenza 23673 del 6/11/2006). In questo quadro di riferimento, “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. Sez. VI-I 5 marzo 2018 n. 5088). È stato poi puntualmente precisato che l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli ha terminato il percorso di studi ed è stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita. Di contro, “l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. 22 luglio 2019, n. 19696).
Ebbene, nel caso di specie, dal quadro probatorio in atti emerge che nata il [...]) è Tes_1
una studentessa che, coerentemente con la sua età, non ha ancora completato il ciclo di studi. Consta peraltro che ella ha avuto un incidente stradale nel 2022, riportando alcune lesioni encefaliche persistenti e un trauma cranico;
in conseguenza, il 12/05/2023, le è stata riconosciuta invalidità con difficoltà permanente di svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
E' noto che la giovane ha finora percepito indennità di frequenza di € 289 mensili circa, ha fatto domanda per il riconoscimento di assegno di invalidità e, in accordo con i genitori, percepisce direttamente l'erogazione dell'assegno unico (di circa € 300 mensili); ella inoltre percepisce la c.d.
“Dote scuola”, ossia emolumento assistenziale volto a sostenere i percorsi educativi degli studenti.
Nondimeno, considerata anche l'età (è appena maggiorenne), ha necessità di essere sostenuta Per_1
e aiutata al fine di completare gli studi e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
Ritenuto dunque sussistente il presupposto per affermare la persistenza dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, deve analizzarsi la situazione economica e reddituale di questi ultimi.
Deve precisarsi in proposito che, per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021). Nel presente giudizio il materiale probatorio in atti appare adeguato e sufficiente a effettuare una verosimile ricostruzione delle posizioni economiche delle parti, anche tenuto conto che ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.
Del resto, i capitoli di prova orale formulati dalle parti, in gran parte riguardanti circostanze del tutto inconferenti ovvero documentali o documentabili, nulla avrebbero potuto aggiungere alla ricostruzione odierna, e pertanto non sono stati ammessi dal giudice delegato;
inoltre appare del tutto superflua ed esplorativa la richiesta di indagini e/o consulenza tecnica per valutare i redditi del resistente, sulla base di quanto rilevato. Parimenti irrilevante ai fini del decidere è la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della parte resistente.
Ciò posto, risulta agli atti che è impiegata presso una casa di riposo;
ella ha dichiarato Parte_1 redditi da lavoro dipendente pari a € 9.509 nel 2021 (mod. 730/2022) ed € 7131 nel 2022 (CU 2023).
La ricorrente abita con il marito e la LI nata il [...]) nella casa di sua proprietà sito Tes_1
in Soresina. invece, gestisce una pizzeria d'asporto sita a Crema e ha dichiarato di percepire CP_1 un guadagno mensile di € 1200/1400 circa. Dalla documentazione in atti, risulta che egli ha dichiarato reddito complessivo di € 9260 nel 2023 (mod. PF 2024), di € 4190 nel 2022 (mod. PF 2023), di €
6254 nel 2021 (mod. PF 2022), di € 16927 nel 2020 (mod. PF 2021). Per la sua attività, il resistente ha dichiarato di aver contratto un mutuo, a marzo del 2024, con debito residuo di € 5159 e conduce in locazione un immobile per l'esercizio commerciale con canone di € 500 mensili.
[...]
proprietario di una unità immobiliare sita a AN (con posto auto pertinenziale), nella CP_1
quale vive con la compagna, le di lei figlie e il figlio comune minorenne.
Brevemente illustrati i dati economici a disposizione, preme rilevare che il Collegio ritiene e rileva, anche ex art. 473 bis.18 c.p.c., che il quadro offerto dal resistente non fotografi in modo del tutto esaustivo e con compiutezza l'effettiva redditualità della parte e la sua concreta attuale capacità patrimoniale, risultando quantomeno improbabile che egli percepisca un reddito tanto esiguo quanto quello documentato, che non gli consentirebbe di affrontare le spese e gli esborsi mensili rappresentati e dichiarati, evidenziato anche che dagli estratti conto emergono numerosi versamenti in contanti di importi anche significativi ( a mero titolo esemplificativo nel mese di gennaio 2023: € 1300 il
02/01/2023, € 2010 il 09/01/2023; € 1400 il 16/01/2023; € 1000 il 23/01/2023; € 1010 il 30/01/2023).
Della circostanza dovrà tenersi conto in sede di quantificazione degli oneri a carico dei genitori. Illustrata la condizione economica delle parti così come risultante dagli atti, pacifico che la madre si occupa del mantenimento diretto di on la quale da sempre convive, è necessario quantificare Per_1
il contributo al mantenimento indiretto da porre a carico del padre, che pacificamente non frequenta la LI, se non in modo del tutto sporadico (si vedano, al riguardo, le dichiarazioni delle parti rese in udienza).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle risultanze acquisite e delle verbalizzazioni rese, non provvedendo al mantenimento diretto di il Collegio reputa del tutto CP_1 Per_1
congruo ed equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento indiretto ordinario della LI nella misura di € 250,00 mensili. La misura appare proporzionata alla capacità reddituale di entrambi i genitori, come sopra meglio ricostruita anche all'esito del giudizio, e agli oneri di spesa a loro carico nonché parametrata alle esigenze di vita di una ragazza appena maggiorenne, che vive nella casa materna e che gestisce in modo autonomo i tempi di frequentazione con il padre, allo stato inesistenti;
una misura, quindi, che risulta del tutto rispondente ai criteri di cui all'art. 337ter comma
4 c.c. che presiedono alla determinazione giudiziale delle modalità e della misura con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli, tenendo conto comunque delle risorse a disposizione della ragazza e dei doveri che gravano sui figli adulti.
L'efficacia della statuizione dovrà farsi decorrere dalla data della domanda, e quindi dalla mensilità di marzo 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte che ha ragione e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio. Deve comunque darsi atto che, in base a quanto dichiarato dalle parti, il padre ha versato circa € 200 mensili da settembre del 2022 per il mantenimento della LI.
Ciò posto, la domanda di parte resistente di versamento diretto del mantenimento in favore di Per_1
non può essere accolta. Pur dato atto che, all'udienza del 18/07/2024, le parti si erano accordate in tal senso, la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito nella domanda iniziale.
Orbene, considerato che il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, osta all'accoglimento della richiesta di versamento diretto alla LI la circostanza che quest'ultima non abbia proposto la relativa domanda in giudizio. Resta fermo che le parti potranno eventualmente accordarsi circa le modalità di adempimento in sede stragiudiziale.
Quanto alle spese straordinarie, ribadito quanto sopra, ritiene il Collegio che le stesse debbano essere poste a carico dei genitori nella misura del 50%, non ravvisandosi ragione, tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali di entrambi genitori, per derogare alla regola della ripartizione paritaria.
*
La domanda della ricorrente di corresponsione degli arretrati nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. ha domandato di accertare e dichiarare l'omesso Parte_1
integrale versamento da parte del resistente del contributo al mantenimento della LI , per Per_1
l'effetto, condannare al pagamento di € 23.600 quali arretrati maturati e non CP_1
versati del contributo al mantenimento per la LI Il Collegio ritiene di accogliere Per_1
l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte resistente.
L'art. 40 c.p.c. infatti consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione, di divorzio o regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (soggette al c.d. rito unico in materia di famiglia di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.) e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione o il pagamento di somme dovute a qualunque titolo, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n.
11828).
Peraltro, pare opportuno evidenziare che la domanda formulata incontra un ulteriore profilo di inammissibilità in quanto formulata solo nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. che consente all'attore di proporre domande nuove solo ove siano conseguenza delle difese del convenuto.
Ne consegue che la domanda svolta dalla parte ricorrente è, in ogni caso, inammissibile.
* le spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio e delle domande formulate dalle parti, considerate le domande inammissibili, valutato che non è stata accolta la quantificazione offerta dalle parti del contributo ordinario al mantenimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dato atto che nata il [...]) è divenuta maggiorenne, così statuisce: Tes_1
1) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI ediante Tes_1 versamento alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di € 250 mensili (somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità di marzo
2024, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, da intendersi qui integralmente richiamato.
2) DICHIARA INAMMISSIBILE ogni altra domanda come in motivazione.
3) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 26/11/2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato