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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/07/2025, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8073 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2018 trattenuta in decisione con ordinanza del 09/10/2024, tra
( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Nettuno (RM) alla Via Sangallo n. 56 presso lo studio dell'Avv. Daniela Folliero, che li rappresenta e difende giusta procura posta in calce all'atto di appello;
Appellante
e
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via Fregene n. 13 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Tricoli, da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti;
Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
1644/2018 del 10/07/2018 (vendita di cose immobili).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione notificato il 25/03/2015, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri Parte_2
(R.G. n. 2149/15), per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “… accertato il grave inadempimento della soc.
1 con sede in via Barzellotti 8, int. 10, Roma 00136, Controparte_1 dichiarare come legittimamente avvenuto il recesso da parte dei sigg.ri
e per giusta causa e così Parte_1 Parte_2 condannare l'odierna appellata alla restituzione del doppio della caparra in favore degli stessi per un importo complessivo pari ad euro 120.000,00;
- condannare altresì la società al pagamento delle Controparte_1 spese processuali, competenze ed onorari di lite con applicazione degli interessi e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo. – condannare sempre, la nel caso in cui si Parte_3 costituisca ai soli fini dilatori, ex art. 96 c.p.c..”; B) Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale depositata il
02/07/2015 si costituiva in giudizio formulando Controparte_1 le seguenti richieste: “… nel merito, rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, accertato che i Sig.ri e sono venuti meno al loro obbligo di Parte_1 Pt_2 concludere il contratto di compravendita de quo, dichiarare legittimo il recesso della convenuta dal contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 07.07.2013 per grave inadempimento del promissari acquirenti e per l'effetto dichiarare legittimo il trattenimento da parte della società della caparra confirmatoria pari ad € Controparte_1
60.000,00=versata dagli odierni attori;
ancora in via riconvenzionale, accertato che e occupano a Parte_1 Parte_2 tutt'oggi l'immobile sito in , viale Roma n. 192, interno A4, senza CP_1 titolo, ordinare loro l'immediato rilascio del predetto immobile, condannando, altresì, gli attori al pagamento dell'indennità di occupazione del detto immobile a far data dal 15.11.2013 sin al momento dell'effettivo rilascio che si quantifica prudenzialmente in € 500,00=mensili o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, dichiarare comunque intervenuta tra le parti la compensatio lucri cum danno per i motivi sopraesposti e pertanto ordinare l'immediato rilascio dell'immobile de quo e condannare gli attori al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 500,00=mensili dal giorno dell'immissione in possesso nell'immobile de quo e sino al rilascio. Con vittoria di spese di lite….”; C) Depositata documentazione e raccolta prova testimoniale, la causa veniva introitata a sentenza con l'assegnazione dei termini di legge;
2 D) Con sentenza n. 1644/2018 del 10/07/2018, depositata in pari data, il
Tribunale di Velletri, seconda sezione civile, ha così deciso: “Rigetta la domanda in quanto non provata e per l'effetto dichiara legittimo il recesso della convenuta dal contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 07.07.2013 per grave inadempimento dei promissari acquirenti per
l'effetto dichiara legittimo il trattenimento da parte della società
[...] della caparra confirmatoria pari ad € 60.000,00 versata Controparte_1 dagli odierni attori. Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto accetta e dichiara sine titulo il possesso dell'immobile da parte degli attori e ne ordina loro l'immediato rilascio del predetto immobile, condannando, altresì, gli attori al pagamento dell'indennità di occupazione del detto immobile a far data dal 15.11.2013 sin al momento dell'effettivo rilascio che si quantifica in euro 500,00 mensili. Rigetta la domanda ex art. 96
c.p.c.. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese legali come liquidate.”; E) Con atto di appello tempestivamente notificato e Parte_1 hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_2
Velletri n. 1644/2018 del 10/07/2018 proponendo sette motivi d'appello e chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, accogliersi le seguenti conclusioni “- In riforma della impugnata sentenza n.1644/2018: - accertato il grave inadempimento della , in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore con sede in via Controparte_2
Barzellotti 8, int. 10, Roma 00136, dichiarare come legittimamente avvenuto il recesso da parte dei sigg.ri e Parte_1 [...] per giusta causa e così condannare l'odierna appellata Parte_2 alla restituzione del doppio della caparra in favore degli stessi per un importo complessivo pari ad euro 120.000,00; - condannare altresì la società al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, competenze ed onorari di lite con applicazione degli interessi e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo ed ordinare la restituzione dell'importo di € 5106,92 già corrisposto in favore dell'Avv. Alessandro Tricoli, dichiaratosi antistatario nel giudizio di prime cure. – condannare sempre la Parte_4
ex art. 96 c.p.c.; - condannare, altresì, la società
[...] Controparte_1 al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 345, c. 2, c.p.c. per quanto
[...] concerne il debito di valore.”; F) Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata, la società
[.. ha chiesto: “In via preliminare rigettare l'istanza Parte_5 di sospensione e dichiarare inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1644/2018 emessa dal Tribunale di Velletri;
nel merito, rigettare l'appello proposto dai sig.ri e perché infondato in fatto ed in diritto;
in via Parte_1 Pt_2 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, dichiarare comunque intervenuta tra le parti la compensatio lucri cum damno tra l'indennità di occupazione pari ad € 500,00= mensili dal giorno dell'immissione in possesso nell'immobile de quo sino al rilascio e la caparra versata dagli odierni appellanti al momento della stipula del contratto preliminare. Con vittoria di spese di lite, onorari, oltre IVA, spese generali e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”;
G) Con ordinanza del 09/10/2024 la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla sottoscrizione di un “contratto preliminare di compravendita di immobile in costruzione” in data 07/07/2013 tra la promittente venditrice Sviluppo per (attuale appellata) ed i CP_1 promissari acquirenti e (attuali Parte_1 Parte_2 appellanti). In data 15/11/2013, prima che fosse stipulato il definitivo,
l'immobile oggetto del preliminare veniva consegnato ai promissari acquirenti. Nel mese di dicembre del 2013 gli appellanti erano contattati per la stipula del definitivo per la data del 19/12/2013, ma il rogito non veniva stipulato perché, a detta dei promissari acquirenti, la venditrice non aveva consegnato al notaio la documentazione necessaria per la stipula.
Anche la seconda convocazione per il 15/05/2014 non sortiva effetti a causa di un ulteriore rifiuto dei promissari acquirenti i quali riscontravano la carenza della documentazione necessaria per la stipula. Infine, era fissata quale nuova data per il rogito definitivo il 27/02/2015 e in data 26/02/2015, il giorno precedente quello fissato per la stipula del definitivo, la promittente venditrice depositava presso il Comune di istanza prot. CP_1
n.7115/2015 per il rilascio di certificazione di agibilità relativa all'intera costruzione, compreso quindi l'immobile oggetto del preliminare ovvero appartamento sito al piano terra del fabbricato A, interno 4, unitamente a posto auto scoperto, cantina n.4 Box n.
7. Il giorno della stipula i promissari
4 acquirenti, verificato che l'immobile da acquistare era privo della certificazione di agibilità, rifiutavano di procedere alla stipula, malgrado il
Notaio fosse comunque disponibile a rogare l'atto. Sulla base dei predetti fatti, i promissari acquirenti citavano in giudizio la società promittente venditrice deducendone il grave inadempimento e, in relazione alla stipula fissata per il 27/02/2015, precisavano che avevano confermato al Notaio la presenza per il rogito ma avevano segnalato “che sarebbe occorsa la certificazione di agibilità e non la semplice domanda per la stipula dell'atto.” Pertanto, in citazione “il gravissimo inadempimento” era ravvisato, sostanzialmente, nel fatto che in sede di stipula mancava la certificazione di agibilità degli immobili oggetto della vendita. Gli attori chiedevano, dunque, accertarsi il grave inadempimento della e condannarsi la stessa alla restituzione del Controparte_1 doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, oltre al pagamento delle spese processuali.
Sviluppo per costituendosi in giudizio contestava la domanda CP_1 attrice e formulava due domande riconvenzionali deducendo il grave inadempimento dei promissari acquirenti poiché, a suo avviso, essi si erano rifiutati di stipulare il rogito del 27/02/2015 del tutto pretestuosamente in quanto il giorno precedente la stipula era stato depositata istanza per ottenere il certificato di agibilità. Deduceva, altresì, che la mancanza del certificato di agibilità era configurabile come un mero inadempimento burocratico che non giustificava di per sé il recesso dal contratto preliminare esercitato dagli attori e invocava a sostegno delle sue tesi difensive l'orientamento Giurisprudenziale più recente secondo cui la mancanza del certificato di agibilità non configura una ipotesi di consegna di aliud pro alio, richiedendosi a tal fine che non sussistano le condizioni per ottenere tale certificato, per insanabili violazioni della legge urbanistica. La società deduceva, inoltre, che la richiesta della certificazione di agibilità era stata presentata tardivamente a causa di ulteriori lavori nell'immobile effettuati dagli attori dopo la sua consegna. Sviluppo per formulava conseguentemente, le domande CP_1 riconvenzionali sopra trascritte.
Nel corso del giudizio, era prodotta dagli stessi attori una comunicazione del del 28/07/2015, nella quale l'Ufficio Tecnico del CP_3 CP_1
Comune, in riscontro alla istanza di accesso agli atti in riferimento alla richiesta di certificato di agibilità presentata da il Controparte_1
5 26/02/2015 dichiarava che: “La certificazione di cui trattasi potrà essere rilasciata al completamento da parte del richiedente, della certificazione relativa all'ascensore.” Il Tribunale di Velletri con la sentenza n.1644/2018 rigettava le domande degli attori ed accoglieva le domande riconvenzionali della convenuta ritenendo, da un lato, non provato il grave inadempimento di Sviluppo per e, dall'altro, fondate le domande proposte dalla società CP_1 convenuta, articolando la decisione sulle seguenti argomentazioni: a) in base a quanto dichiarato dai testi escussi, tra i quali vi era anche il Notaio incaricato del rogito, la stipula poteva essere effettuata in data 27/02/2015 in base alla documentazione fornita da per b) la CP_1 CP_1 richiesta di agibilità del 26/02/2015 era stata resa necessaria dagli ulteriori lavori effettuati dagli attori dopo che l'immobile gli era stato consegnato e la cui esecuzione era stata confermata dai testi escussi;
c) l'assenza del certificato di agibilità in base alla Giurisprudenza più recente della S.C. non era di per sé causa di nullità del contratto definitivo e, comunque, dalla risposta data dal Comune di in data 28/07/2015, in riferimento alla CP_1 istanza di certificato di agibilità presentata da il Controparte_1
26/02/2015 si evinceva che l'immobile presentava i requisiti per ottenere la agibilità in quanto le uniche problematiche ostative concernevano la documentazione relativa all'ascensore: “La certificazione di cui trattasi potrà essere rilasciata al completamento da parte del richiedente, della certificazione relativa all'ascensore.” La sentenza del Tribunale di Velletri n.1644/2018 è stata impugnata da e che hanno formulato sette Parte_1 Parte_2 motivi di appello. I primi quattro motivi di appello riguardano tutti la questione del grave inadempimento dedotto in primo grado dagli appellanti, costituito dalla mancanza del certificato di agibilità in sede di stipula del rogito in data 27/02/2015 e vertono, i primi due motivi, sul fatto che non aveva depositato i documenti occorrenti Controparte_1 per il rilascio del certificato di agibilità, e che, alla data del 18/10/2018, il certificato non risultava ancora rilasciato per carenze documentali, come da comunicazione del . Nel terzo motivo gli appellanti hanno Parte_6 contestato la tesi che le varianti, consistenti in un ampliamento volumetrico, effettuate dopo la consegna dell'immobile fossero state eseguite da loro autonomamente senza l'autorizzazione della appellata. Nel quarto motivo gli appellanti hanno contestato il punto della sentenza in cui
6 il Tribunale ha affermato che alla data del rogito l'immobile possedesse i requisiti per ottenere l'agibilità sebbene la comunicazione del Comune fosse stata rilasciata il 28/07/2015, cinque mesi dopo la data fissata per la stipula. Nel quinto motivo gli appellanti hanno impugnato il punto della sentenza in cui il Tribunale ha quantificato la somma mensilmente dovuta a titolo di indennità per occupazione sine titulo facendo riferimento ad elementi (valore commerciale dell'immobile ed ubicazione dello stesso) in merito ai quali l'appellata non aveva fornito alcun elemento di prova. Nel sesto motivo gli appellanti hanno reiterato la domanda formulata in primo grado di condannarsi la appellata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Nel settimo motivo gli appellati hanno chiesto la riforma della condanna alle spese di lite.
La Corte ritiene opportuno trattare congiuntamente i primi quattro motivi di appello poiché riguardano tutti la questione del grave inadempimento dedotto in primo grado dagli appellanti e costituito dalla mancanza del certificato di agibilità in sede di stipula del rogito in data 27/02/2015.
In via preliminare si rileva che gli appellanti hanno posto a fondamento delle loro tesi difensive documenti depositati per la prima volta nel grado di appello. Tali documenti sono quelli indicati nell'indice atti ai numeri: 3, 4,
5 e sono costituiti da una richiesta di accesso agli atti del Parte_6 protocollata in data 02/10/2018 e da due comunicazioni del in Pt_6 risposta alla predetta istanza. In base ai predetti documenti gli appellanti hanno dedotto che risultava provato che persino ad Ottobre del 2018 non era stata ancora rilasciata la certificazione di agibilità per l'immobile di cui
è causa.
La Corte rileva la inammissibilità del deposito dei nuovi documenti in appello, osservando chen a seguito della novella di cui alla L. 134/2012, la nuova formulazione dell'art 345 c.c. terzo comma, non ammette nel giudizio di appello, la cui sentenza di primo grado sia stata pronunciata dopo l'11 settembre 2012, nuovi mezzi di prova ovvero nuovi documenti,
“a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma” (Cass. Civ., sez. III, 09.11.2017 n. 26522), fatti salvi ad ogni modo i casi in cui la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrli in primo grado per cause ad essa non imputabili.
Nel caso de quo gli appellanti, non hanno né dedotto, né provato di non aver potuto produrre i predetti documenti in primo grado per cause a loro
7 non imputabili e ne consegue la inammissibilità del deposito dei predetti documenti e dei rilievi su esso fondati.
Per quanto concerne il merito dei primi quattro motivi, la Corte, dal punto di vista teorico, ritiene di aderire all'orientamento ormai consolidato della
S.C. riportato nella sentenza della Corte di Cassazione del 03/04/2024, n.
8749, secondo cui la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente: a) l'ipotesi di vendita di aliud pro alio, qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili;
b) l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili;
c) l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa. In applicazione di tale criterio distintivo, allorché l'immobile presenti “insanabili” violazioni di disposizioni urbanistiche, incidenti eziologicamente sulle condizioni di igiene, salubrità
e sicurezza, non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore, si realizza un inadempimento da qualificarsi grave che può dar luogo alla risoluzione del contratto, siccome conseguente alla vendita di aliud pro alio. Qualora invece sia appurata la ricorrenza delle condizioni sostanziali che ne avrebbero giustificato il rilascio non può darsi luogo alla risoluzione del contratto, in quanto tale deficienza non influisce, per definizione, sulla funzione economico-sociale della res alienata, la cui identità sul piano statico e dinamico corrisponde esattamente all'oggetto della pattuizione. Pertanto, qualora manchi la documentazione amministrativa, ma siano presenti, in concreto, i requisiti richiesti dalla legge per l'agibilità, non si può attivare il rimedio della risoluzione, presupponendo il ricorso a detto rimedio la verifica, sul piano oggettivo e soggettivo, dell'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. In sostanza secondo la Corte, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene. Sul tema si segnala che la giurisprudenza (vedi C. Cass. civ. 21/11/2022, n. 34211) ha precisato che, in assenza di patti contrari, la mancanza del certificato di agibilità,
8 sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile per il solo fatto che si è consegnato un bene che presenta problemi di commerciabilità, essendo irrilevante la circostanza che l'immobile sia stato costruito in conformità delle norme igienico-sanitarie, della disciplina urbanistica e delle prescrizioni della concessione ad edificare, ovvero che sia stato concretamente abitato. Tale risarcimento, ove accertato nell'an, va liquidato dal giudice in via equitativa, tenendo conto del minore valore di scambio del bene o nei costi sostenuti per procurare l'agibilità dell'immobile.
Ciò premesso, la Corte rileva che i primi quattro motivi di appello presentano un evidente profilo di inammissibilità in quanto trattano la questione della rilevanza del certificato di agibilità alla data di stipula del definitivo, senza contrastare la ratio della decisione impugnata e fondata sull'assunto che l'assenza del certificato di agibilità alla data del rogito non ostava alla stipula della vendita in quanto, in base alla Giurisprudenza più recente della S.C., non era di per sé causa di nullità del contratto definitivo dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene. Ebbene, nei quattro motivi di appello gli appellanti hanno continuato a fondare le loro richieste di riforma della sentenza sull'assunto che alla data della stipula del rogito del definitivo il certificato di agibilità, sebbene richiesto non era stato rilasciato e non poteva essere rilasciato a causa della mancata consegna di documentazione da parte della appellata. Tuttavia, a prescindere dai rilievi sul mancato deposito della documentazione, gli appellati non hanno né dedotto, né provato che la certificazione di agibilità non potesse essere rilasciata per problematiche edilizie e/o di altra natura insanabili, né hanno dedotto l'esistenza di danni causati dal mancato rilascio della certificazione di agibilità. Ebbene, tale difesa non è tale da contrastare la ratio della sentenza appellata ed i quattro motivi sono, conseguentemente, inammissibili. La Corte osserva, altresì, che i primi quattro motivi sono comunque infondati in quanto risulta provato documentalmente che il mancato rilascio della certificazione richiesta il giorno prima della stipula del definitivo era dovuta a carenze documentali inerenti la certificazione relativa all'ascensore. Infatti, dalla comunicazione del Comune di in data 28/07/2015, in riferimento alla istanza di CP_1 certificato di agibilità presentata da il 26/02/2015, Controparte_1 si evince che l'immobile presentava i requisiti per ottenere la agibilità in
9 quanto le uniche problematiche ostative concernevano la documentazione relativa all'ascensore: “La certificazione di cui trattasi potrà essere rilasciata al completamento da parte del richiedente, della certificazione relativa all'ascensore.” In definitiva, gli inadempimenti concernevano le certificazioni dell'ascensore e, quindi, non solo l'atto si poteva stipulare, ma gli unici danni potenziali riguardavano l'utilizzo dell'ascensore che, però, non sussistevano in riferimento agli appellanti dato che l'appartamento oggetto del preliminare é sito al piano terra del fabbricato A, interno 4.
Ne consegue che risulta provato che l'inadempimento inerente il mancato rilascio della certificazione di agibilità alla data della stipula del definitivo non era grave e non era tale da giustificare il recesso degli appellanti dal contratto preliminare.
Il quinto motivo ha ad oggetto il punto della sentenza in cui il Tribunale ha quantificato la somma mensilmente dovuta a titolo di indennità per occupazione sine titulo dell'immobile oggetto del contratto, liquidandola in via equitativa in € 500,00 ma facendo riferimento ad elementi (valore commerciale dell'immobile ed ubicazione dello stesso) in merito ai quali l'appellata non aveva fornito alcun elemento di prova. Ebbene, la Corte pur condividendo l'assunto degli appellanti che gli elementi sui quali il Tribunale ha fondato la quantificazione in via equitativa dell'importo mensile dovuto per la indennità di occupazione sine titulo (valore commerciale dell'immobile ed ubicazione dello stesso) non sono desumibili dalla documentazione agli atti, ritiene che la predetta liquidazione di € 500,00 mensili sia comunque equa considerando quanto pattuito dalle parti nel contratto preliminare di cui è causa e che è stato debitamente prodotto in primo grado. In particolare, la Corte osserva che nell'articolo 3 del contratto preliminare sottoscritto il 07/07/2013 le parti hanno fissato un criterio per quantificare il danno da ritardo nella restituzione dell'immobile nel caso in cui il contratto preliminare fosse stato risolto, pattuendo “una penale di euro 20 (venti) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.” Ebbene, considerato che le parti avevano pattuito nel contratto preliminare una indennità mensile per la occupazione dell'immobile pari a complessivi € 600,00, la liquidazione di tale importo in sentenza in € 500,00, appare senza dubbio equa.
Infine, la Corte osserva che la declaratoria di rigetto dei primi cinque motivi di appello comporta il rigetto sia del sesto motivo (avente ad oggetto
10 la reiterazione della domanda formulata in primo grado di condannarsi la appellata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.) sia del settimo motivo (nel quale è stata chiesta la riforma della condanna alle spese di lite).
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti ( ) e Parte_1 C.F._1
( ) e Parte_2 C.F._2 vengono liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore della appellata CP_1
( ) in persona del legale rapp.te p.t., e, in
[...] P.IVA_1 particolare, in favore del suo difensore, Avv. Alessandro Tricoli, dichiaratasi procuratore antistatario nella comparsa di costituzione in appello.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
( ) e C.F._1 Parte_2
( ) avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. C.F._2
1644/2018 del 10/07/2018, pubblicata in pari data, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti Parte_1
( ) e C.F._1 Parte_2
( ), in solido tra loro, al pagamento in favore della C.F._2 appellata ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, secondo lo scaglione di valore indicato nell'atto di appello: da € 52.000,00 ad € 260.000,00), con la distrazione delle stesse in favore del suo difensore, Avv. Alessandro Tricoli, dichiaratasi procuratore antistatario nella comparsa di costituzione in appello;
3) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo, a carico degli appellanti in solido, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 30/06/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8073 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2018 trattenuta in decisione con ordinanza del 09/10/2024, tra
( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Nettuno (RM) alla Via Sangallo n. 56 presso lo studio dell'Avv. Daniela Folliero, che li rappresenta e difende giusta procura posta in calce all'atto di appello;
Appellante
e
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via Fregene n. 13 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Tricoli, da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti;
Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
1644/2018 del 10/07/2018 (vendita di cose immobili).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione notificato il 25/03/2015, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri Parte_2
(R.G. n. 2149/15), per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “… accertato il grave inadempimento della soc.
1 con sede in via Barzellotti 8, int. 10, Roma 00136, Controparte_1 dichiarare come legittimamente avvenuto il recesso da parte dei sigg.ri
e per giusta causa e così Parte_1 Parte_2 condannare l'odierna appellata alla restituzione del doppio della caparra in favore degli stessi per un importo complessivo pari ad euro 120.000,00;
- condannare altresì la società al pagamento delle Controparte_1 spese processuali, competenze ed onorari di lite con applicazione degli interessi e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo. – condannare sempre, la nel caso in cui si Parte_3 costituisca ai soli fini dilatori, ex art. 96 c.p.c..”; B) Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale depositata il
02/07/2015 si costituiva in giudizio formulando Controparte_1 le seguenti richieste: “… nel merito, rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, accertato che i Sig.ri e sono venuti meno al loro obbligo di Parte_1 Pt_2 concludere il contratto di compravendita de quo, dichiarare legittimo il recesso della convenuta dal contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 07.07.2013 per grave inadempimento del promissari acquirenti e per l'effetto dichiarare legittimo il trattenimento da parte della società della caparra confirmatoria pari ad € Controparte_1
60.000,00=versata dagli odierni attori;
ancora in via riconvenzionale, accertato che e occupano a Parte_1 Parte_2 tutt'oggi l'immobile sito in , viale Roma n. 192, interno A4, senza CP_1 titolo, ordinare loro l'immediato rilascio del predetto immobile, condannando, altresì, gli attori al pagamento dell'indennità di occupazione del detto immobile a far data dal 15.11.2013 sin al momento dell'effettivo rilascio che si quantifica prudenzialmente in € 500,00=mensili o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, dichiarare comunque intervenuta tra le parti la compensatio lucri cum danno per i motivi sopraesposti e pertanto ordinare l'immediato rilascio dell'immobile de quo e condannare gli attori al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 500,00=mensili dal giorno dell'immissione in possesso nell'immobile de quo e sino al rilascio. Con vittoria di spese di lite….”; C) Depositata documentazione e raccolta prova testimoniale, la causa veniva introitata a sentenza con l'assegnazione dei termini di legge;
2 D) Con sentenza n. 1644/2018 del 10/07/2018, depositata in pari data, il
Tribunale di Velletri, seconda sezione civile, ha così deciso: “Rigetta la domanda in quanto non provata e per l'effetto dichiara legittimo il recesso della convenuta dal contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 07.07.2013 per grave inadempimento dei promissari acquirenti per
l'effetto dichiara legittimo il trattenimento da parte della società
[...] della caparra confirmatoria pari ad € 60.000,00 versata Controparte_1 dagli odierni attori. Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto accetta e dichiara sine titulo il possesso dell'immobile da parte degli attori e ne ordina loro l'immediato rilascio del predetto immobile, condannando, altresì, gli attori al pagamento dell'indennità di occupazione del detto immobile a far data dal 15.11.2013 sin al momento dell'effettivo rilascio che si quantifica in euro 500,00 mensili. Rigetta la domanda ex art. 96
c.p.c.. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese legali come liquidate.”; E) Con atto di appello tempestivamente notificato e Parte_1 hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_2
Velletri n. 1644/2018 del 10/07/2018 proponendo sette motivi d'appello e chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, accogliersi le seguenti conclusioni “- In riforma della impugnata sentenza n.1644/2018: - accertato il grave inadempimento della , in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore con sede in via Controparte_2
Barzellotti 8, int. 10, Roma 00136, dichiarare come legittimamente avvenuto il recesso da parte dei sigg.ri e Parte_1 [...] per giusta causa e così condannare l'odierna appellata Parte_2 alla restituzione del doppio della caparra in favore degli stessi per un importo complessivo pari ad euro 120.000,00; - condannare altresì la società al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, competenze ed onorari di lite con applicazione degli interessi e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo ed ordinare la restituzione dell'importo di € 5106,92 già corrisposto in favore dell'Avv. Alessandro Tricoli, dichiaratosi antistatario nel giudizio di prime cure. – condannare sempre la Parte_4
ex art. 96 c.p.c.; - condannare, altresì, la società
[...] Controparte_1 al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 345, c. 2, c.p.c. per quanto
[...] concerne il debito di valore.”; F) Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata, la società
[.. ha chiesto: “In via preliminare rigettare l'istanza Parte_5 di sospensione e dichiarare inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1644/2018 emessa dal Tribunale di Velletri;
nel merito, rigettare l'appello proposto dai sig.ri e perché infondato in fatto ed in diritto;
in via Parte_1 Pt_2 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, dichiarare comunque intervenuta tra le parti la compensatio lucri cum damno tra l'indennità di occupazione pari ad € 500,00= mensili dal giorno dell'immissione in possesso nell'immobile de quo sino al rilascio e la caparra versata dagli odierni appellanti al momento della stipula del contratto preliminare. Con vittoria di spese di lite, onorari, oltre IVA, spese generali e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”;
G) Con ordinanza del 09/10/2024 la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla sottoscrizione di un “contratto preliminare di compravendita di immobile in costruzione” in data 07/07/2013 tra la promittente venditrice Sviluppo per (attuale appellata) ed i CP_1 promissari acquirenti e (attuali Parte_1 Parte_2 appellanti). In data 15/11/2013, prima che fosse stipulato il definitivo,
l'immobile oggetto del preliminare veniva consegnato ai promissari acquirenti. Nel mese di dicembre del 2013 gli appellanti erano contattati per la stipula del definitivo per la data del 19/12/2013, ma il rogito non veniva stipulato perché, a detta dei promissari acquirenti, la venditrice non aveva consegnato al notaio la documentazione necessaria per la stipula.
Anche la seconda convocazione per il 15/05/2014 non sortiva effetti a causa di un ulteriore rifiuto dei promissari acquirenti i quali riscontravano la carenza della documentazione necessaria per la stipula. Infine, era fissata quale nuova data per il rogito definitivo il 27/02/2015 e in data 26/02/2015, il giorno precedente quello fissato per la stipula del definitivo, la promittente venditrice depositava presso il Comune di istanza prot. CP_1
n.7115/2015 per il rilascio di certificazione di agibilità relativa all'intera costruzione, compreso quindi l'immobile oggetto del preliminare ovvero appartamento sito al piano terra del fabbricato A, interno 4, unitamente a posto auto scoperto, cantina n.4 Box n.
7. Il giorno della stipula i promissari
4 acquirenti, verificato che l'immobile da acquistare era privo della certificazione di agibilità, rifiutavano di procedere alla stipula, malgrado il
Notaio fosse comunque disponibile a rogare l'atto. Sulla base dei predetti fatti, i promissari acquirenti citavano in giudizio la società promittente venditrice deducendone il grave inadempimento e, in relazione alla stipula fissata per il 27/02/2015, precisavano che avevano confermato al Notaio la presenza per il rogito ma avevano segnalato “che sarebbe occorsa la certificazione di agibilità e non la semplice domanda per la stipula dell'atto.” Pertanto, in citazione “il gravissimo inadempimento” era ravvisato, sostanzialmente, nel fatto che in sede di stipula mancava la certificazione di agibilità degli immobili oggetto della vendita. Gli attori chiedevano, dunque, accertarsi il grave inadempimento della e condannarsi la stessa alla restituzione del Controparte_1 doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, oltre al pagamento delle spese processuali.
Sviluppo per costituendosi in giudizio contestava la domanda CP_1 attrice e formulava due domande riconvenzionali deducendo il grave inadempimento dei promissari acquirenti poiché, a suo avviso, essi si erano rifiutati di stipulare il rogito del 27/02/2015 del tutto pretestuosamente in quanto il giorno precedente la stipula era stato depositata istanza per ottenere il certificato di agibilità. Deduceva, altresì, che la mancanza del certificato di agibilità era configurabile come un mero inadempimento burocratico che non giustificava di per sé il recesso dal contratto preliminare esercitato dagli attori e invocava a sostegno delle sue tesi difensive l'orientamento Giurisprudenziale più recente secondo cui la mancanza del certificato di agibilità non configura una ipotesi di consegna di aliud pro alio, richiedendosi a tal fine che non sussistano le condizioni per ottenere tale certificato, per insanabili violazioni della legge urbanistica. La società deduceva, inoltre, che la richiesta della certificazione di agibilità era stata presentata tardivamente a causa di ulteriori lavori nell'immobile effettuati dagli attori dopo la sua consegna. Sviluppo per formulava conseguentemente, le domande CP_1 riconvenzionali sopra trascritte.
Nel corso del giudizio, era prodotta dagli stessi attori una comunicazione del del 28/07/2015, nella quale l'Ufficio Tecnico del CP_3 CP_1
Comune, in riscontro alla istanza di accesso agli atti in riferimento alla richiesta di certificato di agibilità presentata da il Controparte_1
5 26/02/2015 dichiarava che: “La certificazione di cui trattasi potrà essere rilasciata al completamento da parte del richiedente, della certificazione relativa all'ascensore.” Il Tribunale di Velletri con la sentenza n.1644/2018 rigettava le domande degli attori ed accoglieva le domande riconvenzionali della convenuta ritenendo, da un lato, non provato il grave inadempimento di Sviluppo per e, dall'altro, fondate le domande proposte dalla società CP_1 convenuta, articolando la decisione sulle seguenti argomentazioni: a) in base a quanto dichiarato dai testi escussi, tra i quali vi era anche il Notaio incaricato del rogito, la stipula poteva essere effettuata in data 27/02/2015 in base alla documentazione fornita da per b) la CP_1 CP_1 richiesta di agibilità del 26/02/2015 era stata resa necessaria dagli ulteriori lavori effettuati dagli attori dopo che l'immobile gli era stato consegnato e la cui esecuzione era stata confermata dai testi escussi;
c) l'assenza del certificato di agibilità in base alla Giurisprudenza più recente della S.C. non era di per sé causa di nullità del contratto definitivo e, comunque, dalla risposta data dal Comune di in data 28/07/2015, in riferimento alla CP_1 istanza di certificato di agibilità presentata da il Controparte_1
26/02/2015 si evinceva che l'immobile presentava i requisiti per ottenere la agibilità in quanto le uniche problematiche ostative concernevano la documentazione relativa all'ascensore: “La certificazione di cui trattasi potrà essere rilasciata al completamento da parte del richiedente, della certificazione relativa all'ascensore.” La sentenza del Tribunale di Velletri n.1644/2018 è stata impugnata da e che hanno formulato sette Parte_1 Parte_2 motivi di appello. I primi quattro motivi di appello riguardano tutti la questione del grave inadempimento dedotto in primo grado dagli appellanti, costituito dalla mancanza del certificato di agibilità in sede di stipula del rogito in data 27/02/2015 e vertono, i primi due motivi, sul fatto che non aveva depositato i documenti occorrenti Controparte_1 per il rilascio del certificato di agibilità, e che, alla data del 18/10/2018, il certificato non risultava ancora rilasciato per carenze documentali, come da comunicazione del . Nel terzo motivo gli appellanti hanno Parte_6 contestato la tesi che le varianti, consistenti in un ampliamento volumetrico, effettuate dopo la consegna dell'immobile fossero state eseguite da loro autonomamente senza l'autorizzazione della appellata. Nel quarto motivo gli appellanti hanno contestato il punto della sentenza in cui
6 il Tribunale ha affermato che alla data del rogito l'immobile possedesse i requisiti per ottenere l'agibilità sebbene la comunicazione del Comune fosse stata rilasciata il 28/07/2015, cinque mesi dopo la data fissata per la stipula. Nel quinto motivo gli appellanti hanno impugnato il punto della sentenza in cui il Tribunale ha quantificato la somma mensilmente dovuta a titolo di indennità per occupazione sine titulo facendo riferimento ad elementi (valore commerciale dell'immobile ed ubicazione dello stesso) in merito ai quali l'appellata non aveva fornito alcun elemento di prova. Nel sesto motivo gli appellanti hanno reiterato la domanda formulata in primo grado di condannarsi la appellata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Nel settimo motivo gli appellati hanno chiesto la riforma della condanna alle spese di lite.
La Corte ritiene opportuno trattare congiuntamente i primi quattro motivi di appello poiché riguardano tutti la questione del grave inadempimento dedotto in primo grado dagli appellanti e costituito dalla mancanza del certificato di agibilità in sede di stipula del rogito in data 27/02/2015.
In via preliminare si rileva che gli appellanti hanno posto a fondamento delle loro tesi difensive documenti depositati per la prima volta nel grado di appello. Tali documenti sono quelli indicati nell'indice atti ai numeri: 3, 4,
5 e sono costituiti da una richiesta di accesso agli atti del Parte_6 protocollata in data 02/10/2018 e da due comunicazioni del in Pt_6 risposta alla predetta istanza. In base ai predetti documenti gli appellanti hanno dedotto che risultava provato che persino ad Ottobre del 2018 non era stata ancora rilasciata la certificazione di agibilità per l'immobile di cui
è causa.
La Corte rileva la inammissibilità del deposito dei nuovi documenti in appello, osservando chen a seguito della novella di cui alla L. 134/2012, la nuova formulazione dell'art 345 c.c. terzo comma, non ammette nel giudizio di appello, la cui sentenza di primo grado sia stata pronunciata dopo l'11 settembre 2012, nuovi mezzi di prova ovvero nuovi documenti,
“a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma” (Cass. Civ., sez. III, 09.11.2017 n. 26522), fatti salvi ad ogni modo i casi in cui la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrli in primo grado per cause ad essa non imputabili.
Nel caso de quo gli appellanti, non hanno né dedotto, né provato di non aver potuto produrre i predetti documenti in primo grado per cause a loro
7 non imputabili e ne consegue la inammissibilità del deposito dei predetti documenti e dei rilievi su esso fondati.
Per quanto concerne il merito dei primi quattro motivi, la Corte, dal punto di vista teorico, ritiene di aderire all'orientamento ormai consolidato della
S.C. riportato nella sentenza della Corte di Cassazione del 03/04/2024, n.
8749, secondo cui la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente: a) l'ipotesi di vendita di aliud pro alio, qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili;
b) l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili;
c) l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa. In applicazione di tale criterio distintivo, allorché l'immobile presenti “insanabili” violazioni di disposizioni urbanistiche, incidenti eziologicamente sulle condizioni di igiene, salubrità
e sicurezza, non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore, si realizza un inadempimento da qualificarsi grave che può dar luogo alla risoluzione del contratto, siccome conseguente alla vendita di aliud pro alio. Qualora invece sia appurata la ricorrenza delle condizioni sostanziali che ne avrebbero giustificato il rilascio non può darsi luogo alla risoluzione del contratto, in quanto tale deficienza non influisce, per definizione, sulla funzione economico-sociale della res alienata, la cui identità sul piano statico e dinamico corrisponde esattamente all'oggetto della pattuizione. Pertanto, qualora manchi la documentazione amministrativa, ma siano presenti, in concreto, i requisiti richiesti dalla legge per l'agibilità, non si può attivare il rimedio della risoluzione, presupponendo il ricorso a detto rimedio la verifica, sul piano oggettivo e soggettivo, dell'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. In sostanza secondo la Corte, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene. Sul tema si segnala che la giurisprudenza (vedi C. Cass. civ. 21/11/2022, n. 34211) ha precisato che, in assenza di patti contrari, la mancanza del certificato di agibilità,
8 sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile per il solo fatto che si è consegnato un bene che presenta problemi di commerciabilità, essendo irrilevante la circostanza che l'immobile sia stato costruito in conformità delle norme igienico-sanitarie, della disciplina urbanistica e delle prescrizioni della concessione ad edificare, ovvero che sia stato concretamente abitato. Tale risarcimento, ove accertato nell'an, va liquidato dal giudice in via equitativa, tenendo conto del minore valore di scambio del bene o nei costi sostenuti per procurare l'agibilità dell'immobile.
Ciò premesso, la Corte rileva che i primi quattro motivi di appello presentano un evidente profilo di inammissibilità in quanto trattano la questione della rilevanza del certificato di agibilità alla data di stipula del definitivo, senza contrastare la ratio della decisione impugnata e fondata sull'assunto che l'assenza del certificato di agibilità alla data del rogito non ostava alla stipula della vendita in quanto, in base alla Giurisprudenza più recente della S.C., non era di per sé causa di nullità del contratto definitivo dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene. Ebbene, nei quattro motivi di appello gli appellanti hanno continuato a fondare le loro richieste di riforma della sentenza sull'assunto che alla data della stipula del rogito del definitivo il certificato di agibilità, sebbene richiesto non era stato rilasciato e non poteva essere rilasciato a causa della mancata consegna di documentazione da parte della appellata. Tuttavia, a prescindere dai rilievi sul mancato deposito della documentazione, gli appellati non hanno né dedotto, né provato che la certificazione di agibilità non potesse essere rilasciata per problematiche edilizie e/o di altra natura insanabili, né hanno dedotto l'esistenza di danni causati dal mancato rilascio della certificazione di agibilità. Ebbene, tale difesa non è tale da contrastare la ratio della sentenza appellata ed i quattro motivi sono, conseguentemente, inammissibili. La Corte osserva, altresì, che i primi quattro motivi sono comunque infondati in quanto risulta provato documentalmente che il mancato rilascio della certificazione richiesta il giorno prima della stipula del definitivo era dovuta a carenze documentali inerenti la certificazione relativa all'ascensore. Infatti, dalla comunicazione del Comune di in data 28/07/2015, in riferimento alla istanza di CP_1 certificato di agibilità presentata da il 26/02/2015, Controparte_1 si evince che l'immobile presentava i requisiti per ottenere la agibilità in
9 quanto le uniche problematiche ostative concernevano la documentazione relativa all'ascensore: “La certificazione di cui trattasi potrà essere rilasciata al completamento da parte del richiedente, della certificazione relativa all'ascensore.” In definitiva, gli inadempimenti concernevano le certificazioni dell'ascensore e, quindi, non solo l'atto si poteva stipulare, ma gli unici danni potenziali riguardavano l'utilizzo dell'ascensore che, però, non sussistevano in riferimento agli appellanti dato che l'appartamento oggetto del preliminare é sito al piano terra del fabbricato A, interno 4.
Ne consegue che risulta provato che l'inadempimento inerente il mancato rilascio della certificazione di agibilità alla data della stipula del definitivo non era grave e non era tale da giustificare il recesso degli appellanti dal contratto preliminare.
Il quinto motivo ha ad oggetto il punto della sentenza in cui il Tribunale ha quantificato la somma mensilmente dovuta a titolo di indennità per occupazione sine titulo dell'immobile oggetto del contratto, liquidandola in via equitativa in € 500,00 ma facendo riferimento ad elementi (valore commerciale dell'immobile ed ubicazione dello stesso) in merito ai quali l'appellata non aveva fornito alcun elemento di prova. Ebbene, la Corte pur condividendo l'assunto degli appellanti che gli elementi sui quali il Tribunale ha fondato la quantificazione in via equitativa dell'importo mensile dovuto per la indennità di occupazione sine titulo (valore commerciale dell'immobile ed ubicazione dello stesso) non sono desumibili dalla documentazione agli atti, ritiene che la predetta liquidazione di € 500,00 mensili sia comunque equa considerando quanto pattuito dalle parti nel contratto preliminare di cui è causa e che è stato debitamente prodotto in primo grado. In particolare, la Corte osserva che nell'articolo 3 del contratto preliminare sottoscritto il 07/07/2013 le parti hanno fissato un criterio per quantificare il danno da ritardo nella restituzione dell'immobile nel caso in cui il contratto preliminare fosse stato risolto, pattuendo “una penale di euro 20 (venti) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.” Ebbene, considerato che le parti avevano pattuito nel contratto preliminare una indennità mensile per la occupazione dell'immobile pari a complessivi € 600,00, la liquidazione di tale importo in sentenza in € 500,00, appare senza dubbio equa.
Infine, la Corte osserva che la declaratoria di rigetto dei primi cinque motivi di appello comporta il rigetto sia del sesto motivo (avente ad oggetto
10 la reiterazione della domanda formulata in primo grado di condannarsi la appellata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.) sia del settimo motivo (nel quale è stata chiesta la riforma della condanna alle spese di lite).
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti ( ) e Parte_1 C.F._1
( ) e Parte_2 C.F._2 vengono liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore della appellata CP_1
( ) in persona del legale rapp.te p.t., e, in
[...] P.IVA_1 particolare, in favore del suo difensore, Avv. Alessandro Tricoli, dichiaratasi procuratore antistatario nella comparsa di costituzione in appello.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
( ) e C.F._1 Parte_2
( ) avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. C.F._2
1644/2018 del 10/07/2018, pubblicata in pari data, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti Parte_1
( ) e C.F._1 Parte_2
( ), in solido tra loro, al pagamento in favore della C.F._2 appellata ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, secondo lo scaglione di valore indicato nell'atto di appello: da € 52.000,00 ad € 260.000,00), con la distrazione delle stesse in favore del suo difensore, Avv. Alessandro Tricoli, dichiaratasi procuratore antistatario nella comparsa di costituzione in appello;
3) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo, a carico degli appellanti in solido, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 30/06/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
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