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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2661/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2661/2019 promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 (avv. Matteo Andriollo)
- ATTRICE -
CONTRO
(C.F. ) sito in Mestre (VE), via Borsi n. 6/8, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. (avv. Fausto Baratella)
- CONVENUTO -
E CONTRO
(C.F. ), con sede in Trento, in persona del l.r.p.t. CP_2 P.IVA_2 (avv. Pasqualino Stampanato e avv. Stefano Cerutti)
- TERZA CHIAMATA -
E CONTRO
(C.F. ) CP_3 C.F._2 (avv.ti Gianluca Varotto e Francesco Sarti)
- TERZA CHIAMATA -
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2051 - 2043 cc;
trattenuta in decisione in data 23.1.2025 sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice:
“accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto e/o della sig.ra per l'incidente CP_3 occorso alla sig.ra in data 22.12.2015, così come rappresentato nella narrativa Parte_1 dell'atto di citazione e per le causali ivi espresse ciascuno secondo le rispettive responsabilità, condannarsi il in persona dell'Amministratore pro tempore Dott. Controparte_1 Controparte_4 e/o la sig.ra a risarcire alla sig.ra tutti i danni dalla stessa subiti e CP_3 Parte_1 quantificati nella narrativa dell'atto di citazione ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o con pagina 1 di 7 valutazione equitativa, oltre alle spese e competenze per l'attività stragiudiziale ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali sul rivalutato dall'evento al saldo. Spese e competenze di causa rifuse, oltre c.p.a., I.V.A. e spese generali nonché spese stragiudiziali e di negoziazione assistita. Con distrazione in favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze.”
per parte convenuta:
“Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta In via principale:
- Respingersi le domande avversarie infondate e non provate In via subordinata
- Dichiararsi tenute e condannarsi le terze chiamata e in solido tra loro, o CP_2 CP_3 ciascuna per la parte di rispettiva responsabilità a tenere manlevato il convenuto da ogni somma in ipotesi dovuta all'attrice per i titoli di cui è causa In ogni caso:
- Compensi e spese del giudizio rifusi”
per CP_2
“1 CP_5 Revocare la dichiarazione di inammissibilità della comparsa integrativa depositata d in data CP_2 17 gennaio 2022. 2 - NEL MERITO 2.1 - In principalità Respingere, perché infondata, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice e per l'effetto dichiarare assorbite le domande di garanzia svolte dal convenut e dalla terza Controparte_1 chiamat nei confronti d . Spese e competenze di causa rifuse. CP_3 CP_2 2.2 - In subordine 2.2.1 - In caso di accoglimento della domanda principale svolta dall'attrice nei confronti de CP_6
[...]
- Determinare l'obbligazione di garanzia a carico della terza chiamata nei limiti del
[...] CP_2 danno accertato e provato in corso di causa e al netto del concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. imputabile all'attrice, applicando massimali, franchigie, scoperti e ogni altra condizione prevista dalla polizza. Spese di lite integralmente compensate. 2.2.2 - In caso di accoglimento della domanda svolta dall'attrice nei confronti d Controparte_7
- Respingere, perché prescritta, la domanda di garanzia svolta dalla terza chiamata
[...] CP_3 nei 13 nei confronti d . Spese e competenze di causa rifuse. CP_2 2.2.2.2 - In difetto, in via subordinata, determinare l'obbligazione di garanzia a carico della terza chiamata e in favore di nei limiti del danno accertato e provato in corso di causa e al CP_2 CP_3 netto del concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. imputabile all'attrice, applicando massimali, franchigie, scoperti e ogni altra condizione prevista dalla polizza per la specifica garanzia invocata (art.
8.3 delle Condizioni generali). Spese di lite integralmente compensate.”
per : CP_3
“Nel merito in via principale: Rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite. Nel merito in via subordinata: In denegata ipotesi di accertata responsabilità, anche solo parziale, in capo per i danni CP_3 lamentati, ridurre il risarcimento del danno in base a quanto risulti equo, provato e di giustizia. Con compensazione totale delle spese di lite. In via riconvenzionale nei confronti d : CP_2 pagina 2 di 7 In denegata ipotesi di accertata responsabilità, anche solo parziale, in capo per i danni CP_3 lamentati, dato atto dell'operatività della polizza n. OG / M10865785, condannar a CP_2 manlevare la predetta terza chiamata da tutte le conseguenze pregiudizievoli, anche in ordine alle spese di lite, scaturenti dal presente giudizio. Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite.”
***
Con atto di citazione la sig.ra ha evocato in giudizio il sito in Parte_1 Controparte_1 Mestre (VE), via Borsi n. 6/8, deducendo: - di essere proprietaria di un appartamento sito nello stesso;
- di aver riportato lesioni personali “nella serata del 22.12.2015” dopo essere scivolata sul pavimento della propria abitazione;
- che in particolare, allorquando ella si trovava a riposare sul divano, è stata svegliata dalla chiamata della IA che si trovava nella stanza accanto;
- di essersi trovata, poggiati i piedi per terra
“immersa nell'acqua sino alle caviglie” e fatti “pochi passi per uscire dalla stanza scivolava con i piedi in avanti mentre con il busto finiva contro l'anta sinistra della porta”; - di avere riportato in seguito alla caduta “lesioni personali” e di essersi sottoposta “ad accertamenti clinico-strumentali presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre dal quale veniva dimessa per trauma cranico non commotivo, trauma distorsivo rachide cervicodorsolombosacrale, sospetta frattura polso sinistro, frattura scafoide carpale sinistro, cefalea e vomito in recente trauma cranico non commotivo e trauma distorsivo al rachide cervico dorso lombosacrale nonché a successive visite specialistiche”; - di essersi poi sottoposta a visita del dott. Per_1 il quale ha accertato “un trauma distorsivo al rachide cervico-dorso-lombare nonché la frattura dello scafoide carpale al polso di sinistra dal quale è conseguito un danno biologico Temporaneo Parziale di 60 gg. al 75%, di 60 gg, al 50% e di altri 60 gg. al 25%” e che “l'inabilità lavorativa temporanea totale è stata di 122 gg” mentre “il danno biologico permanente è stato indicato nella misura del 13%”; - che complessivamente le vanno risarciti € 52.814,80 a titolo di danno biologico (dei quali € 41.789,80 a titolo di danno biologico permanente e €.11.025,00 a titolo di danno biologico per invalidità temporanea;
oltre alla somma di € 4.140,80 a titolo di danni materiali;
- che sussiste la responsabilità del CP_1 evocato in giudizio ex art. 2051 cc ovvero, in subordine, ex art. 2043 cc., essendo emerso da “verifiche effettuate” che l'acqua era fuoriuscita a causa della rottura di un tubo condominiale, presente all'interno dell'appartamento confinante, di proprietà della sig.ra ; - di avere ottenuto il parziale CP_3 risarcimento dei soli danni materiali da per complessivi € 1.700, 00 (comprensive di spese CP_2 legali); - che la procedura di negoziazione assistita non ha avuto esito positivo, determinandosi dunque ad adire il Tribunale per l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 10.6.2019, si è costituito in giudizio, per resistere, il in persona dell'amministratore p.t. contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree, Controparte_1 evidenziando la carenza di prova del fatto e degli elementi costituitivi della propria responsabilità, oltre all'eccessività delle pretese risarcitorie, ed in particolare deducendo che “nessuna prova è stata prodotta o offerta in relazione alla effettiva proprietà della tubazione in questione in capo al Condominio piuttosto che in capo alla proprietaria dell'appartamento confinante”; chiedendo, in rito, il differimento della I udienza al fine di chiamare in causa a scopo di garanzia in forza della polizza n. OG / CP_2 M108665785.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di risposta in data 25.5.2020, si è costituita in giudizio in persona del l.r.p.t. contestando le pretese attoree in quanto infondate;
chiedendo in CP_2 subordine di essere condannata a indennizzare il nei soli limiti derivanti dall' applicazione CP_1 delle condizioni di polizza.
Con note di trattazione scritta depositate in data 2.12.2020 per l'udienza del 17.12.2020, parte attrice, in conseguenza delle difese svolte, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la condomina CP_3
.
[...]
pagina 3 di 7 Autorizzata la chiamata, con comparsa di risposta depositata in data 3.1.2022 tale parte si è costituita in giudizio evidenziando la carenza di prova in merito alla dinamica del fatto, ivi incluso lo specifico orario dell'incidente, neppure allegato dall'attrice; deducendo che come da verbale di intervento dei vigili del fuoco (doc. 1) risulta che sia stata la stessa attrice a condurre, alle ore 22.23 circa, i predetti all'interno del proprio appartamento;
- che dal citato verbale emerge che i soli danni riscontrati erano quelli rinvenuti
“nell'abitazione sottostante a quella interessata dalla fuoriuscita d'acqua di proprietà del signor P_
, dove si notavano due piccole macchie d'acqua nella stanza da letto” e quanto alla proprietà
[...] dell'attrice “si constatava che all'interno dell'abitazione adiacente a quella interessata dalla perdita di proprietà della signora l'acqua era entrata nel corridoio arrivando in cucina e nel bagno” – e CP_9 non invece nel salotto e che non sono stati riscontrati danni a persone;
- che l'accesso al pronto soccorso è avvenuto alle ore 00:44 del giorno successivo all'incidente, previa chiamata al 118 e che, pertanto, l'incidente doveva essere avvenuto successivamente all'intervento dei vigili del fuoco e con modalità diverse da quelle indicate dalla parte nel proprio atto introduttivo, insistendo per il rigetto della domanda ed in subordine, la sussistenza di elementi per imputare a responsabilità della stessa attrice il danno riportato;
contestando infine l'entità delle pretese risarcitorie per essere eccessive. Ella infine, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di per essere manlevata, in CP_2 forza della polizza assicurativa n. OG / M10865785, art. 8.3, per il caso di accoglimento delle domande attoree;
chiedeva inoltre l'autorizzazione a chiamare in causa (già parte del procedimento), CP_2 e il differimento della prima udienza ex artt. 269 e 163 bis c.p.c.
ha depositato in data 17.1.2022 una “comparsa integrativa” in risposta alla domanda di CP_2 manleva proposta da , dichiarata inammissibile con provvedimento in data 25.1.2022, in CP_3 quanto atto non autorizzato.
Sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c..
In particolare, con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., l'attrice ha precisato che “La sera del sinistro, 22.12.2015, oltre all'attrice erano presenti il marito e le due figlie. Essa stava riposando sul divano, quando è stata svegliata dalla IA , che uscendo dalla sua camera notò sul pavimento Per_2 almeno 5 cm di acqua”; che “erano con lei presenti anche il marito e le due figlie, [e ]che costoro la soccorrevano nell'immediato,” attivandosi “per liberare l'appartamento dall'acqua con l'ausilio di secchi e con quanto a disposizione e che furono sempre costoro a contattare i vigili del fuoco e l'amministratore del condominio”. con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., chiedeva la revoca della dichiarazione di CP_2 inammissibilità della propria “comparsa integrativa”.
Le istanze istruttorie sono state ammesse come da ordinanza dd. 18.10.2022.
E' stata espletata prova testimoniale ed ammesso interrogatorio formale della sig.ra , del sig. CP_3 amministratore del e della sig.ra - all'udienza fissata per il CP_10 Controparte_1 Parte_1 quale quest'ultima non si è presentata, né ha addotto giustificato motivo (cfr. verbale dell' udienza dd. 27.2.2024 celebratasi dinnanzi al Giudice Onorario delegato, ove si legge che “Viene dato atto della mancata presenza della signor a rendere l'interpello. Non viene fornita alcuna CP_11 giustificazione”).
E' stata dichiarata dunque la decadenza della parte ex art. 232 c.p.c. e rigettate con successivo provvedimento le istanze di ammissione degli ulteriori mezzi probatori.
pagina 4 di 7 Ritenuta dunque la causa matura per la decisione è stata fissata udienza in data 23.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Il Tribunale osserva quanto segue.
L'attrice ha agito, in via principale, ex art. 2051 c.c. ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La norma, secondo l'interpretazione prevalente della giurisprudenza (cfr. Cass. 2480/2018 per un'analisi approfondita del modello di responsabilità da cose in custodia), delinea una forma di responsabilità aquiliana di tipo oggettivo, i cui elementi costitutivi vanno individuati nel rapporto di custodia tra il soggetto-custode e la res e nel nesso di causalità materiale tra la res e l'evento dannoso (oltre alla prova del danno).
Dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. è onerata la parte che agisce in giudizio (danneggiata), rimanendo la prova liberatoria (“caso fortuito”) in capo al convenuto.
Nel caso di specie l' onere probatorio incombente su parte attrice non è stato assolto quanto al rapporto di derivazione causale tra la res (la tubatura situata nell'appartamento della sig.ra che ha cagionato CP_3 l'allagamento – cfr. dichiarazioni di quest'ultima in sede di interrogatorio formale “la perdita dell'acqua proveniva da un tubo nel mio appartamento”) e l'evento dannoso (la caduta a terra).
Ed infatti non risulta chiarita, neppure all'esito dell'istruttoria svolta, la dinamica del sinistro che ha visto coinvolta la sig.ra l'ora specifica in cui si sarebbe verificato (essendosi la parte limitata ad Parte_1 allegare che si sarebbe verificato “nella serata del 22.12.2015”), né è stato dimostrato che la caduta sia derivata, secondo un rapporto di causa – effetto, dall'allagamento della “stanza” nella quale si trovava a
“riposare” allorquando, svegliata dalla IA , “dopo pochi passi” sarebbe scivolata sul pavimento Per_2 bagnato.
Dalle dichiarazioni della teste , IA dell'attrice, emerge infatti, una precisa sequenza Testimone_1 temporale: allagamento - caduta e conseguenti lesioni personali - intervento dei vigili del fuoco.
Sul capitolo 4) di cui alla II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice (“Vero che fatti pochi passi volendo uscire dalla stanza l'attrice scivolava con i piedi in avanti mentre col busto finiva contro l'anta sinistra della porta” ) ha risposto: “4 ) mia madre si è alzata dal divano e fatti pochi passi davanti ai miei occhi è scivolata con le gambe in aria ed ha sbattuto con il polso che si è rotto ed ha anche sbattuto contro l'anta della porta del soggiorno”.
Inoltre, stando a quanto dichiarato dalla testimone, i vigili del fuoco (cap. 26) sarebbero intervenuti
“dopo un'ora e un quarto e nel frattempo noi [ovvero oltre alla figli , il marito dell'attrice e l' altra Per_2 IA della sig.r con asciugamani e coperte abbiamo cercato di raccogliere l'acqua”. Parte_1
Tali dichiarazioni tuttavia, non trovano riscontro nella “dichiarazione di avvenuto intervento”, rilasciata in seguito ad accesso agli atti, da parte del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco – Comando Provinciale di Venezia, prodotto da (doc. 1), in merito al quale nell'atto introduttivo (citazione) parte CP_3 attrice nulla ha dedotto.
pagina 5 di 7 Dalla lettura del citato documento risulta che all'ora dell'intervento (circa le 22:23 del 22.12.2015 – circostanza che collocherebbe la caduta poco dopo le ore 21) i vigili del fuoco – chiamati ad accertare la presenza di danni a persone, beni, risorse ambientali o naturali –hanno riscontrato (oltre a “due piccole macchie d'acqua” interessanti altro appartamento) unicamente la presenza di acqua nel “corridoio”, nella
“cucina” e nel “bagno” dell'appartamento dell'attrice - non in altra “stanza”, nella quale essa ha allegato di essere scivolata.
Risulta poi inverosimile che a fronte di un allagamento che avrebbe comportato in tale “stanza” il diffondersi sul pavimento di “almeno 5 cm di acqua” (I memoria ex art. 183 coma VI cpc di parte attrice) i familiari (marito e figlie) dell'attrice in circa “1 ora e un quarto” (cfr. dichiarazioni di ) Testimone_1 avrebbero raccolto un quantitativo d'acqua tale che i vigili del fuoco non ne abbiano trovato “traccia”.
Risulta allora verosimile quanto dichiarato dall'amministratore di condominio sig. in Controparte_4 sede di interrogatorio formale (cap. 26) ovvero che il quantitativo d'acqua presente nell'appartamento dell'attrice (non viene specificato in quale punto della casa) era inferiore a quanto da tale parte allegato (“Ho visto che il pavimento era bagnato ma non nella misura descritta di 5 cm, era solo bagnato ed erano bagnati e le parti basse dei muri.)”.
Non è in ogni caso dimostrato che la sig.ra si sia trovata nel soggiorno “immersa nell'acqua Parte_1 fino alle caviglie”, circostanza in ragione della quale ella ha dedotto che provando a muovere “qualche passo” sarebbe scivolata sul pavimento.
Non trovano inoltre riscontro documentale le dichiarazioni della IA dell'attrice che ha dichiarato che la madre, cadendo, si sarebbe “rotta il polso” non avendo i vigili del fuoco, intervenuti circa “1 ora e un quarto dopo” l'allagamento, riscontrato alcun danno a persone.
Tanto è coerente con le dichiarazioni del teste coniuge della sig.ra , il quale ha Testimone_2 CP_3 dichiarato di avere trovato nelle immediatezze del fatto l'odierna attrice mentre stava asciugando il proprio appartamento, circostanza non compatibile con le lesioni che la stessa avrebbe nell'immediatezza riportato e non riscontrate dai vigili del fuoco (cfr. capitolo 4) di cui alla II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della terza chiamata “Vero che nel corso delle operazioni di soccorso la sig.ra Parte_1 descriveva ai Vigili del Fuoco la situazione all'interno del proprio appartamento e utilizzava dei secchi per raccogliere l'acqua entrata all'interno dell'abitazione” sul quale ha risposto: “siamo entrati, poi dal pianerottolo ho visto al signor che con il marito stava asciugando il proprio appartamento , la Parte_1 porta era aperta, ricordo gli stracci e un secchio”).
Inoltre, dall'anamnesi effettuata in occasione del primo ingresso in pronto soccorso effettuato il giorno seguente all'incidente (cfr. relazione sanitaria di pronto soccorso in data 23.12.2015, ore 00:44, allegata all'atto di citazione sub doc. 2) risulta descritta una dinamica parzialmente differente, in base alla quale l' attrice sarebbe scivolata sul pavimento allagato di casa, sarebbe caduta all'indietro, “rompendo il vetro di una porta” (senza riportare “ferite da vetro”).
Ciò non corrisponde del tutto alla ricostruzione dei fatti proposta dall'attrice negli atti di causa (nella quale non si fa riferimento alla rottura del vetro), alle dichiarazioni della teste (la quale nulla dice in ordine alla rottura del suddetto) e a quanto dichiarato dai vigili del fuoco nella dichiarazione agli atti, dalla quale non risulta alcun danno materiale ad eccezione della presenza di acqua nel corridoio, nella cucina e nel bagno.
Parte attrice inoltre non si è presentata all'udienza del 27.2.2024 fissata per l'interrogatorio formale ammesso con ordinanza in data 18.10.2022 sui capp. da 1) a 4) di cui alla II memoria ex art. 183 comma pagina 6 di 7 VI c.p.c. di parte , aventi ad oggetto, tra l'altro, l'insussistenza di alcun danno alla persona CP_3 riportato in occasione dell'allagamento (cfr. capp. 3 “Vero che la sig.r all'arrivo dei Parte_1 Vigili del Fuoco alle ore 22.23 circa del 22.12.15, conduceva gli intervenienti all'interno del condominio, e in seguito all'interno del proprio appartamento”; e cap. 4 “Vero che nel corso delle operazioni di soccorso la sig.ra descriveva ai Vigili del Fuoco la situazione all'interno del proprio Parte_1 appartamento e utilizzava dei secchi per raccogliere l'acqua entrata all'interno dell'abitazione”).
Ella non ha addotto comprovate ragioni, venendo dunque dichiarata con ordinanza in calce al verbale di udienza, decaduta dalla prova, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.c.; né risultando accoglibile la domanda di revoca della suddetta ordinanza in carenza di specifiche e documentate ragioni.
Tali circostanze unitamente al fatto che l'attrice - pur a fronte delle dedotte gravi lesioni riportate nell'immediatezza del fatto - si sia recata a distanza di oltre 24 ore al P.S. (doc. 2), non consentono di ritenere acclarata la dinamica di quest'ultimo, né in particolare quando e in quali circostanze ella abbia riportato le suddette ed in definitiva la sussistenza di un rapporto di derivazione causale del danno rispetto alla res.
Consegue il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c. con assorbimento degli ulteriori profili inerenti il rapporto di custodia.
Carenti i presupposti di legge va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Vanno assorbite le ulteriori domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. verso il e la sig. ra Controparte_1
, nonché verso , per avere dato causa alla chiamata. CP_3 CP_2
La liquidazione avviene in base ai valori tabellari di cui al D.M. 55/2014, scaglione compreso tra € 52.000,00 ad € 260.000,00 (tenuto conto del valore della domanda), valori medi per complessivi
€14.103, 00 per ciascuna parte (di cui € 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale) oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Ogni altra domanda od eccezione disattesa, definitamente pronunciando
- rigetta la domanda formulata da verso e Parte_1 Controparte_1
; CP_3
- assorbe le domande formulate nei confronti di;
CP_2
- condanna l'attrice al pagamento in favore delle parti convenute delle spese di lite che si liquidano per ciascuna parte in € 14.103,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
Venezia, lì 18.6.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Benvenuti
[Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Giacomo Lamonica]
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2661/2019 promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 (avv. Matteo Andriollo)
- ATTRICE -
CONTRO
(C.F. ) sito in Mestre (VE), via Borsi n. 6/8, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. (avv. Fausto Baratella)
- CONVENUTO -
E CONTRO
(C.F. ), con sede in Trento, in persona del l.r.p.t. CP_2 P.IVA_2 (avv. Pasqualino Stampanato e avv. Stefano Cerutti)
- TERZA CHIAMATA -
E CONTRO
(C.F. ) CP_3 C.F._2 (avv.ti Gianluca Varotto e Francesco Sarti)
- TERZA CHIAMATA -
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2051 - 2043 cc;
trattenuta in decisione in data 23.1.2025 sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice:
“accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto e/o della sig.ra per l'incidente CP_3 occorso alla sig.ra in data 22.12.2015, così come rappresentato nella narrativa Parte_1 dell'atto di citazione e per le causali ivi espresse ciascuno secondo le rispettive responsabilità, condannarsi il in persona dell'Amministratore pro tempore Dott. Controparte_1 Controparte_4 e/o la sig.ra a risarcire alla sig.ra tutti i danni dalla stessa subiti e CP_3 Parte_1 quantificati nella narrativa dell'atto di citazione ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o con pagina 1 di 7 valutazione equitativa, oltre alle spese e competenze per l'attività stragiudiziale ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali sul rivalutato dall'evento al saldo. Spese e competenze di causa rifuse, oltre c.p.a., I.V.A. e spese generali nonché spese stragiudiziali e di negoziazione assistita. Con distrazione in favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze.”
per parte convenuta:
“Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta In via principale:
- Respingersi le domande avversarie infondate e non provate In via subordinata
- Dichiararsi tenute e condannarsi le terze chiamata e in solido tra loro, o CP_2 CP_3 ciascuna per la parte di rispettiva responsabilità a tenere manlevato il convenuto da ogni somma in ipotesi dovuta all'attrice per i titoli di cui è causa In ogni caso:
- Compensi e spese del giudizio rifusi”
per CP_2
“1 CP_5 Revocare la dichiarazione di inammissibilità della comparsa integrativa depositata d in data CP_2 17 gennaio 2022. 2 - NEL MERITO 2.1 - In principalità Respingere, perché infondata, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice e per l'effetto dichiarare assorbite le domande di garanzia svolte dal convenut e dalla terza Controparte_1 chiamat nei confronti d . Spese e competenze di causa rifuse. CP_3 CP_2 2.2 - In subordine 2.2.1 - In caso di accoglimento della domanda principale svolta dall'attrice nei confronti de CP_6
[...]
- Determinare l'obbligazione di garanzia a carico della terza chiamata nei limiti del
[...] CP_2 danno accertato e provato in corso di causa e al netto del concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. imputabile all'attrice, applicando massimali, franchigie, scoperti e ogni altra condizione prevista dalla polizza. Spese di lite integralmente compensate. 2.2.2 - In caso di accoglimento della domanda svolta dall'attrice nei confronti d Controparte_7
- Respingere, perché prescritta, la domanda di garanzia svolta dalla terza chiamata
[...] CP_3 nei 13 nei confronti d . Spese e competenze di causa rifuse. CP_2 2.2.2.2 - In difetto, in via subordinata, determinare l'obbligazione di garanzia a carico della terza chiamata e in favore di nei limiti del danno accertato e provato in corso di causa e al CP_2 CP_3 netto del concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. imputabile all'attrice, applicando massimali, franchigie, scoperti e ogni altra condizione prevista dalla polizza per la specifica garanzia invocata (art.
8.3 delle Condizioni generali). Spese di lite integralmente compensate.”
per : CP_3
“Nel merito in via principale: Rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite. Nel merito in via subordinata: In denegata ipotesi di accertata responsabilità, anche solo parziale, in capo per i danni CP_3 lamentati, ridurre il risarcimento del danno in base a quanto risulti equo, provato e di giustizia. Con compensazione totale delle spese di lite. In via riconvenzionale nei confronti d : CP_2 pagina 2 di 7 In denegata ipotesi di accertata responsabilità, anche solo parziale, in capo per i danni CP_3 lamentati, dato atto dell'operatività della polizza n. OG / M10865785, condannar a CP_2 manlevare la predetta terza chiamata da tutte le conseguenze pregiudizievoli, anche in ordine alle spese di lite, scaturenti dal presente giudizio. Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite.”
***
Con atto di citazione la sig.ra ha evocato in giudizio il sito in Parte_1 Controparte_1 Mestre (VE), via Borsi n. 6/8, deducendo: - di essere proprietaria di un appartamento sito nello stesso;
- di aver riportato lesioni personali “nella serata del 22.12.2015” dopo essere scivolata sul pavimento della propria abitazione;
- che in particolare, allorquando ella si trovava a riposare sul divano, è stata svegliata dalla chiamata della IA che si trovava nella stanza accanto;
- di essersi trovata, poggiati i piedi per terra
“immersa nell'acqua sino alle caviglie” e fatti “pochi passi per uscire dalla stanza scivolava con i piedi in avanti mentre con il busto finiva contro l'anta sinistra della porta”; - di avere riportato in seguito alla caduta “lesioni personali” e di essersi sottoposta “ad accertamenti clinico-strumentali presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre dal quale veniva dimessa per trauma cranico non commotivo, trauma distorsivo rachide cervicodorsolombosacrale, sospetta frattura polso sinistro, frattura scafoide carpale sinistro, cefalea e vomito in recente trauma cranico non commotivo e trauma distorsivo al rachide cervico dorso lombosacrale nonché a successive visite specialistiche”; - di essersi poi sottoposta a visita del dott. Per_1 il quale ha accertato “un trauma distorsivo al rachide cervico-dorso-lombare nonché la frattura dello scafoide carpale al polso di sinistra dal quale è conseguito un danno biologico Temporaneo Parziale di 60 gg. al 75%, di 60 gg, al 50% e di altri 60 gg. al 25%” e che “l'inabilità lavorativa temporanea totale è stata di 122 gg” mentre “il danno biologico permanente è stato indicato nella misura del 13%”; - che complessivamente le vanno risarciti € 52.814,80 a titolo di danno biologico (dei quali € 41.789,80 a titolo di danno biologico permanente e €.11.025,00 a titolo di danno biologico per invalidità temporanea;
oltre alla somma di € 4.140,80 a titolo di danni materiali;
- che sussiste la responsabilità del CP_1 evocato in giudizio ex art. 2051 cc ovvero, in subordine, ex art. 2043 cc., essendo emerso da “verifiche effettuate” che l'acqua era fuoriuscita a causa della rottura di un tubo condominiale, presente all'interno dell'appartamento confinante, di proprietà della sig.ra ; - di avere ottenuto il parziale CP_3 risarcimento dei soli danni materiali da per complessivi € 1.700, 00 (comprensive di spese CP_2 legali); - che la procedura di negoziazione assistita non ha avuto esito positivo, determinandosi dunque ad adire il Tribunale per l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 10.6.2019, si è costituito in giudizio, per resistere, il in persona dell'amministratore p.t. contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree, Controparte_1 evidenziando la carenza di prova del fatto e degli elementi costituitivi della propria responsabilità, oltre all'eccessività delle pretese risarcitorie, ed in particolare deducendo che “nessuna prova è stata prodotta o offerta in relazione alla effettiva proprietà della tubazione in questione in capo al Condominio piuttosto che in capo alla proprietaria dell'appartamento confinante”; chiedendo, in rito, il differimento della I udienza al fine di chiamare in causa a scopo di garanzia in forza della polizza n. OG / CP_2 M108665785.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di risposta in data 25.5.2020, si è costituita in giudizio in persona del l.r.p.t. contestando le pretese attoree in quanto infondate;
chiedendo in CP_2 subordine di essere condannata a indennizzare il nei soli limiti derivanti dall' applicazione CP_1 delle condizioni di polizza.
Con note di trattazione scritta depositate in data 2.12.2020 per l'udienza del 17.12.2020, parte attrice, in conseguenza delle difese svolte, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la condomina CP_3
.
[...]
pagina 3 di 7 Autorizzata la chiamata, con comparsa di risposta depositata in data 3.1.2022 tale parte si è costituita in giudizio evidenziando la carenza di prova in merito alla dinamica del fatto, ivi incluso lo specifico orario dell'incidente, neppure allegato dall'attrice; deducendo che come da verbale di intervento dei vigili del fuoco (doc. 1) risulta che sia stata la stessa attrice a condurre, alle ore 22.23 circa, i predetti all'interno del proprio appartamento;
- che dal citato verbale emerge che i soli danni riscontrati erano quelli rinvenuti
“nell'abitazione sottostante a quella interessata dalla fuoriuscita d'acqua di proprietà del signor P_
, dove si notavano due piccole macchie d'acqua nella stanza da letto” e quanto alla proprietà
[...] dell'attrice “si constatava che all'interno dell'abitazione adiacente a quella interessata dalla perdita di proprietà della signora l'acqua era entrata nel corridoio arrivando in cucina e nel bagno” – e CP_9 non invece nel salotto e che non sono stati riscontrati danni a persone;
- che l'accesso al pronto soccorso è avvenuto alle ore 00:44 del giorno successivo all'incidente, previa chiamata al 118 e che, pertanto, l'incidente doveva essere avvenuto successivamente all'intervento dei vigili del fuoco e con modalità diverse da quelle indicate dalla parte nel proprio atto introduttivo, insistendo per il rigetto della domanda ed in subordine, la sussistenza di elementi per imputare a responsabilità della stessa attrice il danno riportato;
contestando infine l'entità delle pretese risarcitorie per essere eccessive. Ella infine, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di per essere manlevata, in CP_2 forza della polizza assicurativa n. OG / M10865785, art. 8.3, per il caso di accoglimento delle domande attoree;
chiedeva inoltre l'autorizzazione a chiamare in causa (già parte del procedimento), CP_2 e il differimento della prima udienza ex artt. 269 e 163 bis c.p.c.
ha depositato in data 17.1.2022 una “comparsa integrativa” in risposta alla domanda di CP_2 manleva proposta da , dichiarata inammissibile con provvedimento in data 25.1.2022, in CP_3 quanto atto non autorizzato.
Sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c..
In particolare, con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., l'attrice ha precisato che “La sera del sinistro, 22.12.2015, oltre all'attrice erano presenti il marito e le due figlie. Essa stava riposando sul divano, quando è stata svegliata dalla IA , che uscendo dalla sua camera notò sul pavimento Per_2 almeno 5 cm di acqua”; che “erano con lei presenti anche il marito e le due figlie, [e ]che costoro la soccorrevano nell'immediato,” attivandosi “per liberare l'appartamento dall'acqua con l'ausilio di secchi e con quanto a disposizione e che furono sempre costoro a contattare i vigili del fuoco e l'amministratore del condominio”. con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., chiedeva la revoca della dichiarazione di CP_2 inammissibilità della propria “comparsa integrativa”.
Le istanze istruttorie sono state ammesse come da ordinanza dd. 18.10.2022.
E' stata espletata prova testimoniale ed ammesso interrogatorio formale della sig.ra , del sig. CP_3 amministratore del e della sig.ra - all'udienza fissata per il CP_10 Controparte_1 Parte_1 quale quest'ultima non si è presentata, né ha addotto giustificato motivo (cfr. verbale dell' udienza dd. 27.2.2024 celebratasi dinnanzi al Giudice Onorario delegato, ove si legge che “Viene dato atto della mancata presenza della signor a rendere l'interpello. Non viene fornita alcuna CP_11 giustificazione”).
E' stata dichiarata dunque la decadenza della parte ex art. 232 c.p.c. e rigettate con successivo provvedimento le istanze di ammissione degli ulteriori mezzi probatori.
pagina 4 di 7 Ritenuta dunque la causa matura per la decisione è stata fissata udienza in data 23.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Il Tribunale osserva quanto segue.
L'attrice ha agito, in via principale, ex art. 2051 c.c. ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La norma, secondo l'interpretazione prevalente della giurisprudenza (cfr. Cass. 2480/2018 per un'analisi approfondita del modello di responsabilità da cose in custodia), delinea una forma di responsabilità aquiliana di tipo oggettivo, i cui elementi costitutivi vanno individuati nel rapporto di custodia tra il soggetto-custode e la res e nel nesso di causalità materiale tra la res e l'evento dannoso (oltre alla prova del danno).
Dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. è onerata la parte che agisce in giudizio (danneggiata), rimanendo la prova liberatoria (“caso fortuito”) in capo al convenuto.
Nel caso di specie l' onere probatorio incombente su parte attrice non è stato assolto quanto al rapporto di derivazione causale tra la res (la tubatura situata nell'appartamento della sig.ra che ha cagionato CP_3 l'allagamento – cfr. dichiarazioni di quest'ultima in sede di interrogatorio formale “la perdita dell'acqua proveniva da un tubo nel mio appartamento”) e l'evento dannoso (la caduta a terra).
Ed infatti non risulta chiarita, neppure all'esito dell'istruttoria svolta, la dinamica del sinistro che ha visto coinvolta la sig.ra l'ora specifica in cui si sarebbe verificato (essendosi la parte limitata ad Parte_1 allegare che si sarebbe verificato “nella serata del 22.12.2015”), né è stato dimostrato che la caduta sia derivata, secondo un rapporto di causa – effetto, dall'allagamento della “stanza” nella quale si trovava a
“riposare” allorquando, svegliata dalla IA , “dopo pochi passi” sarebbe scivolata sul pavimento Per_2 bagnato.
Dalle dichiarazioni della teste , IA dell'attrice, emerge infatti, una precisa sequenza Testimone_1 temporale: allagamento - caduta e conseguenti lesioni personali - intervento dei vigili del fuoco.
Sul capitolo 4) di cui alla II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice (“Vero che fatti pochi passi volendo uscire dalla stanza l'attrice scivolava con i piedi in avanti mentre col busto finiva contro l'anta sinistra della porta” ) ha risposto: “4 ) mia madre si è alzata dal divano e fatti pochi passi davanti ai miei occhi è scivolata con le gambe in aria ed ha sbattuto con il polso che si è rotto ed ha anche sbattuto contro l'anta della porta del soggiorno”.
Inoltre, stando a quanto dichiarato dalla testimone, i vigili del fuoco (cap. 26) sarebbero intervenuti
“dopo un'ora e un quarto e nel frattempo noi [ovvero oltre alla figli , il marito dell'attrice e l' altra Per_2 IA della sig.r con asciugamani e coperte abbiamo cercato di raccogliere l'acqua”. Parte_1
Tali dichiarazioni tuttavia, non trovano riscontro nella “dichiarazione di avvenuto intervento”, rilasciata in seguito ad accesso agli atti, da parte del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco – Comando Provinciale di Venezia, prodotto da (doc. 1), in merito al quale nell'atto introduttivo (citazione) parte CP_3 attrice nulla ha dedotto.
pagina 5 di 7 Dalla lettura del citato documento risulta che all'ora dell'intervento (circa le 22:23 del 22.12.2015 – circostanza che collocherebbe la caduta poco dopo le ore 21) i vigili del fuoco – chiamati ad accertare la presenza di danni a persone, beni, risorse ambientali o naturali –hanno riscontrato (oltre a “due piccole macchie d'acqua” interessanti altro appartamento) unicamente la presenza di acqua nel “corridoio”, nella
“cucina” e nel “bagno” dell'appartamento dell'attrice - non in altra “stanza”, nella quale essa ha allegato di essere scivolata.
Risulta poi inverosimile che a fronte di un allagamento che avrebbe comportato in tale “stanza” il diffondersi sul pavimento di “almeno 5 cm di acqua” (I memoria ex art. 183 coma VI cpc di parte attrice) i familiari (marito e figlie) dell'attrice in circa “1 ora e un quarto” (cfr. dichiarazioni di ) Testimone_1 avrebbero raccolto un quantitativo d'acqua tale che i vigili del fuoco non ne abbiano trovato “traccia”.
Risulta allora verosimile quanto dichiarato dall'amministratore di condominio sig. in Controparte_4 sede di interrogatorio formale (cap. 26) ovvero che il quantitativo d'acqua presente nell'appartamento dell'attrice (non viene specificato in quale punto della casa) era inferiore a quanto da tale parte allegato (“Ho visto che il pavimento era bagnato ma non nella misura descritta di 5 cm, era solo bagnato ed erano bagnati e le parti basse dei muri.)”.
Non è in ogni caso dimostrato che la sig.ra si sia trovata nel soggiorno “immersa nell'acqua Parte_1 fino alle caviglie”, circostanza in ragione della quale ella ha dedotto che provando a muovere “qualche passo” sarebbe scivolata sul pavimento.
Non trovano inoltre riscontro documentale le dichiarazioni della IA dell'attrice che ha dichiarato che la madre, cadendo, si sarebbe “rotta il polso” non avendo i vigili del fuoco, intervenuti circa “1 ora e un quarto dopo” l'allagamento, riscontrato alcun danno a persone.
Tanto è coerente con le dichiarazioni del teste coniuge della sig.ra , il quale ha Testimone_2 CP_3 dichiarato di avere trovato nelle immediatezze del fatto l'odierna attrice mentre stava asciugando il proprio appartamento, circostanza non compatibile con le lesioni che la stessa avrebbe nell'immediatezza riportato e non riscontrate dai vigili del fuoco (cfr. capitolo 4) di cui alla II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della terza chiamata “Vero che nel corso delle operazioni di soccorso la sig.ra Parte_1 descriveva ai Vigili del Fuoco la situazione all'interno del proprio appartamento e utilizzava dei secchi per raccogliere l'acqua entrata all'interno dell'abitazione” sul quale ha risposto: “siamo entrati, poi dal pianerottolo ho visto al signor che con il marito stava asciugando il proprio appartamento , la Parte_1 porta era aperta, ricordo gli stracci e un secchio”).
Inoltre, dall'anamnesi effettuata in occasione del primo ingresso in pronto soccorso effettuato il giorno seguente all'incidente (cfr. relazione sanitaria di pronto soccorso in data 23.12.2015, ore 00:44, allegata all'atto di citazione sub doc. 2) risulta descritta una dinamica parzialmente differente, in base alla quale l' attrice sarebbe scivolata sul pavimento allagato di casa, sarebbe caduta all'indietro, “rompendo il vetro di una porta” (senza riportare “ferite da vetro”).
Ciò non corrisponde del tutto alla ricostruzione dei fatti proposta dall'attrice negli atti di causa (nella quale non si fa riferimento alla rottura del vetro), alle dichiarazioni della teste (la quale nulla dice in ordine alla rottura del suddetto) e a quanto dichiarato dai vigili del fuoco nella dichiarazione agli atti, dalla quale non risulta alcun danno materiale ad eccezione della presenza di acqua nel corridoio, nella cucina e nel bagno.
Parte attrice inoltre non si è presentata all'udienza del 27.2.2024 fissata per l'interrogatorio formale ammesso con ordinanza in data 18.10.2022 sui capp. da 1) a 4) di cui alla II memoria ex art. 183 comma pagina 6 di 7 VI c.p.c. di parte , aventi ad oggetto, tra l'altro, l'insussistenza di alcun danno alla persona CP_3 riportato in occasione dell'allagamento (cfr. capp. 3 “Vero che la sig.r all'arrivo dei Parte_1 Vigili del Fuoco alle ore 22.23 circa del 22.12.15, conduceva gli intervenienti all'interno del condominio, e in seguito all'interno del proprio appartamento”; e cap. 4 “Vero che nel corso delle operazioni di soccorso la sig.ra descriveva ai Vigili del Fuoco la situazione all'interno del proprio Parte_1 appartamento e utilizzava dei secchi per raccogliere l'acqua entrata all'interno dell'abitazione”).
Ella non ha addotto comprovate ragioni, venendo dunque dichiarata con ordinanza in calce al verbale di udienza, decaduta dalla prova, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.c.; né risultando accoglibile la domanda di revoca della suddetta ordinanza in carenza di specifiche e documentate ragioni.
Tali circostanze unitamente al fatto che l'attrice - pur a fronte delle dedotte gravi lesioni riportate nell'immediatezza del fatto - si sia recata a distanza di oltre 24 ore al P.S. (doc. 2), non consentono di ritenere acclarata la dinamica di quest'ultimo, né in particolare quando e in quali circostanze ella abbia riportato le suddette ed in definitiva la sussistenza di un rapporto di derivazione causale del danno rispetto alla res.
Consegue il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c. con assorbimento degli ulteriori profili inerenti il rapporto di custodia.
Carenti i presupposti di legge va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Vanno assorbite le ulteriori domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. verso il e la sig. ra Controparte_1
, nonché verso , per avere dato causa alla chiamata. CP_3 CP_2
La liquidazione avviene in base ai valori tabellari di cui al D.M. 55/2014, scaglione compreso tra € 52.000,00 ad € 260.000,00 (tenuto conto del valore della domanda), valori medi per complessivi
€14.103, 00 per ciascuna parte (di cui € 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale) oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Ogni altra domanda od eccezione disattesa, definitamente pronunciando
- rigetta la domanda formulata da verso e Parte_1 Controparte_1
; CP_3
- assorbe le domande formulate nei confronti di;
CP_2
- condanna l'attrice al pagamento in favore delle parti convenute delle spese di lite che si liquidano per ciascuna parte in € 14.103,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
Venezia, lì 18.6.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Benvenuti
[Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Giacomo Lamonica]
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