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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/10/2024, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1207 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato MAIORANA Parte_1
ANTONIO
- Appellante - C O N T R O Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...] Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
PALERMO
- Appellati - All'udienza del 26/09/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 10 giugno 2020
, premesso di essere un lavoratore forestale inserito nella Parte_1 graduatoria distrettuale ex art. 12 L. R. n. 5 del 2014 e di lavorare, dunque, per la Regione in virtù di contratti a tempo determinato, ha chiesto condannarsi l' Controparte_2
e l' al pagamento
[...] Controparte_4 delle differenze retributive tra quanto riconosciutogli in qualità di lavoratore stagionale e quanto, invece, riconosciuto dalla contrattazione collettiva ai lavoratori a tempo indeterminato, in particolare gli incrementi stipendiali dipendenti dall'anzianità di servizio, in virtù del principio di non discriminazione previsto dalla
1 clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo indeterminato (recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE). Con la sentenza n. 1699/2022 del 13.05.2022 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda osservando che il ricorrente aveva omesso di operare l'indispensabile raffronto tra la propria posizione di lavoratore a tempo determinato ed il trattamento, asseritamente discriminatorio, riconosciuto ad un omologo lavoratore a tempo indeterminato, non fornendo alcuna prova al riguardo;
inoltre, ad avviso del primo giudice, la dedotta discriminazione, da valutarsi prendendo in considerazione sia il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro che il trattamento economico e retributivo riconosciuto nella sua completezza, doveva escludersi alla luce di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, che riconosce ai lavoratori a tempo determinato un elemento retributivo aggiuntivo (terzo elemento) di cui non godono, invece, gli operai a tempo indeterminato. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone Parte_1 la riforma. Hanno resistito al gravame gli Assessorati indicati in epigrafe. All'udienza del 26/09/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sussistente un difetto di allegazione del raffronto tra la posizione dello stesso appellante, quale lavoratore forestale a tempo determinato, e gli omologhi operai assunti, invece, a tempo indeterminato, raffronto che, invece, lo stesso aveva esposto mediante indicazione delle fonti normative e pattizie che disciplinano il rapporto di lavoro di che trattasi, delineandone le caratteristiche e le mansioni, evidenziando altresì che solo per gli operai a tempo indeterminato la contrattazione collettiva prevede un miglioramento retributivo legato all'anzianità di iscrizione nei relativi elenchi (segnatamente la corresponsione di un'indennità professionale per ogni anno di servizio maturato nella permanenza del contingente dei lavoratori a tempo indeterminato), determinando una disparità di trattamento ingiustificata, rispetto agli operai a tempo determinato, alla luce dell'identità di mansioni svolte indifferentemente dalle due categorie. Soggiunge che la sussistenza del denunciato trattamento discriminatorio non era stata dedotta in base alla mera rilevazione di un differente trattamento retributivo, bensì sulla considerazione che esso fosse dipeso esclusivamente dalla durata del rapporto, in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto
2 a tempo indeterminato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE; evidenzia, infine, la non pertinenza al thema decidendum del richiamo operato dal primo giudice all'art. 15 del CCNL, avente altro oggetto (presupposti per la liquidazione dell'indennità chilometrica) ed applicabile ad entrambe le categorie di lavoratori. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va premesso, con riguardo alla completezza deduttiva del ricorso di primo grado, che lo stesso si rivelava del tutto sufficiente a delineare il thema decidendum, avendo il ricorrente specificamente dedotto l'assoluta sovrapponibilità delle mansioni da lui svolte rispetto agli omologhi operai forestali a tempo indeterminato, rafforzando tale deduzione alla luce della comune disciplina sulle mansioni dettata dalla normativa primaria e contrattual-collettiva.
Venendo, dunque, al merito, giova ricordare che l'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE
“stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali” e “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori” (v. preambolo); sicché, gli obiettivi dell' accordo sono quelli di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” e di “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (clausola 1), trovando esso applicazione nei confronti dei
“lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (clausola 2), ove “il termine «lavoratore a tempo determinato» indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico” e, specificatamente,
“il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto
o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze” (clausola 3). La clausola 4 del predetto accordo, la cui violazione è oggetto di accertamento nel presente giudizio, nell'affermare il principio di non discriminazione, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo
3 determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1) e che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (comma 4). Nell'interpretate tale clausola la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è approdata alle seguenti statuizioni: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (ricostruzione operata da Cass. Sez. L., ordinanza n. 9491 del 22/05/2020). Il principio è stato recepito nel nostro ordinamento, in attuazione della Direttiva, dal d.lgs. 368/2001, modificato con L. 247/2007 e, da ultimo, è stato codificato nell'art. 25 d.lgs. 81/2015 (“Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”).
4 Dunque, integrano violazioni del principio di non discriminazione disparità nelle condizioni di impiego (tali essendo anche quelle retributive e di anzianità) tra lavoratori comparabili (secondo la clausola 3 dell'accordo quadro recepita dall'art. 25 del d.lgs. 81/2015) quando difettino ragioni oggettive giustificatrici della differenziazione del trattamento (per tali intendendosi, secondo la CGUE, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate). Tanto premesso, la questione devoluta attiene alla conformità alla clausola 4 citata delle disposizioni del Contratto integrativo regionale di settore (CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Sistema agro-forestale-ambientale-rurale) nella parte in cui sanciscono la corresponsione di una indennità professionale mensile limitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Tale fonte negoziale stabiliva, all'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001, che la retribuzione degli operai forestali a tempo indeterminato (OTI) dovesse contemplare anche la “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” (lett. c); non altrettanto era previsto gli operai a tempo determinato (OTD) la cui retribuzione era priva proprio di tale voce. Il successivo CIRL del 31 ottobre 2017, ricalcando la disposizione precedente, dispone che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LT.I., fino ad un massimo di 16 anni”. Quanto al trattamento economico l'art. 52 CCNL prevede per gli operai a tempo indeterminato il minimo contrattuale nazionale conglobato (lett. a) e il salario integrativo regionale (lett. b).
Per gli operai a tempo determinato sono previste le medesime voci retributive ma è ovvio che il “salario integrativo regionale” è quello determinato in base all'art.11 CIRL sopra riportato, dunque privo della indennità professionale;
è anche previsto per gli OTD il cd. “terzo elemento” che però, per espressa previsione della fonte negoziale, costituisce il corrispettivo di altri istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (“pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”).
5 Ciò detto, giova chiarire che i Contratti collettivi nazionali di settore (2006- 2009 e 2010-2012), nella sezione dedicata “Parte Operai”, dispongono che “Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato”, ove “Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto” mentre “Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative” (art. 46). Il CCNL, poi, classifica gli operai in cinque livelli professionali (art. 49, che include: 5° livello/Specializzati super/Parametro 123; 4° livello/Operai specializzati/Parametro 116; 3° livello/Operai qualificati super/Parametro 111; 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108; 1° livello/Operai comuni/Parametro 100), ciascuno corredato da un elenco esemplificativo di mansioni che, in assenza di diversa specificazione, deve ritenersi elencazione descrittiva riferibile sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato appartenenti al medesimo livello professionale. Anche le fonti primarie non offrono elementi di differenziazione della natura e del contenuto della prestazione lavorativa tra OTI e OTD. In particolare la l.r. n. 16 del 16 aprile 1996, così come modificata dalla l. r. n. 14 del 14 aprile 2006, dispone: “Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la avvalendosi in via prioritaria del CP_1 dipartimento regionale delle foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione”; tale attività “è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone” ( art. 33). Aggiunge poi: “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi
6 compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti” ( art. 45bis) e specifica che, proprio per perseguire le predette finalità di legge, è istituito “l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro” (art. 45-ter) a mezzo del quale “l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale” (art. 56) di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 co. 2). Con la l. r. n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, è stato disposto che i lavoratori forestali sono alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale e inseriti in un'unica graduatoria distrettuale (art. 12 l.r. 5/2014). Sulla base della disciplina sopra ricostruita, deve ritenersi che OTI e OTD nel settore forestale siano lavoratori comparabili (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impegnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni riconnesse al medesimo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato. Tanto disvela la infondatezza delle argomentazioni formulate da parte appellata per sostenere la non comparabilità dei lavoratori di che trattasi. Anzitutto, non è ravvisabile, nell'attività prestata dagli OTD, l'asserita natura eccezionale e provvisoria legata a singoli interventi d'urgenza, tenuto conto che gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate annuale (ndr cd. garanzia occupazionale)” (art. 56 l.r.16/1996 ss.mm.ii.); tali “avviamenti programmati” rientrano in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), che presuppone attività di previsione e
7 prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii.). Sicché, deve ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come l'appellante, non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli OTD parte integrante della struttura organizzativo-amministrativa regionale e che connota il loro rapporto di lavoro dei caratteri della subordinazione. Peraltro ritenere la stagionalità causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico, equivarrebbe a porre a fondamento della disparità proprio la natura a termine del contratto che è esattamente ciò che la normativa eurounitaria sopra richiamata vieta, dacchè non possono essere previsti trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato “per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a termine determinato”. In sostanza se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento la violazione del principio di discriminazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di durata del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa. Sotto altro profilo va sottolineato che l'argomentazione di parte appellante circa la maggiore professionalità degli OTI, quale giustificazione della corresponsione dell'indennità professionale mensile, non è suffragata da nessun elemento di prova mentre le fonti normative e negoziali sopra riportate restituiscono una situazione di omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni espletate da OTI e OTD appartenenti allo stesso livello professionale. In ogni caso l'indennità professionale mensile di cui al CIRL non è connessa all'anzianità di servizio né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OTI per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I.” (CIRL 2018), fino ad un massimo di 16 anni. Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e al quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce
8 occupazionali ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine. Parimenti infondata è la ragione che ravvisa una ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento retributivo nelle ragioni politico-sociali che connotano detti rapporti lavorativi. Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità – anche quando caratterizzati da esigenze politico-sociali- occupazionali – la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (come nel caso di specie) e il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione (Cass. n. 25673/ 2017). Il principio è valido anche nella fattispecie in esame. Per come già osservato, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e continuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione (art. 33 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di attività sistemazione e manutenzione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5 l.r. 5/2014). Talché, la diversità di trattamento economico non può trovare giustificazione nelle finalità politico-sociali che indubbiamente connotano il rapporto. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto dal lavoratore, conformemente a quanto la contrattazione collettiva dispone per gli omologhi operai a tempo indeterminato va dichiarato che l'appellante ha diritto a percepire l'indennità professionale mensile prevista dall'art. 11 lett. c) del CIRL del 2001 e dall'art. 4 del CIRL approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 387 del 19.10.2018, tempo per tempo vigenti;
tale indennità andrà determinata in una misura pari all'importo indicato nei predetti contratti (€ 3,87 dal 2001 al 2017 ed € 4,00, nella vigenza del contratto del 2018) moltiplicato per ogni anno di
9 permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato, fino ad un massimo di 16 annualità. Le differenze retributive così maturate vanno, tuttavia, pagate nei limiti dei ratei non prescritti, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale ritualmente sollevata dalle amministrazioni appellate;
per l'effetto gli Assessorati appellati vanno condannati, in solido tra loro, a corrispondere all'appellante un importo pari all'indennità predetta, calcolata per ogni anno di permanenza dell' nelle graduatorie di cui alle LL.RR. n. 16/1996 e n. 14/2006, fino ad Pt_1 un massimo di 16 anni (conteggiando, ai soli fini della determinazione di tale importo, anche le annualità prescritte), limitatamente alle mensilità effettivamente lavorate e maturate a far data dal 5.03.2016 (ossia nei cinque anni calcolati a ritroso dalla notifica del ricorso di primo grado, in assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1699/2022 resa il 13.05.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire l'indennità professionale mensile prevista dall'art. 11 lett. c) del CIRL del 2001 e dall'art. 4 del CIRL approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 387 del 19.10.2018, tempo per tempo vigenti, e condanna gli Assessorati appellati, in solido tra loro, a corrispondere a tale titolo all'appellante un importo pari all'indennità predetta, calcolata per ogni anno di permanenza nelle graduatorie di cui alle LL.RR. n. 16/1996 e n. 14/2006, fino ad un massimo di 16 anni (conteggiando, ai soli fini della determinazione di tale importo, anche le annualità prescritte), limitatamente alle mensilità effettivamente lavorate e maturate a far data dal 5.03.2016. Condanna l'amministrazione appellata a rifondere all'appellante le spese processuali che liquida per compensi in € 980,00 per il primo grado ed in € 962,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Palermo, 26/09/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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