CASS
Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2024, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12024/2020 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte ricorrente - contro BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR spa, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Mario del Vaglio di Roma, come da procura in atti, ed ivi presso il suo studio el.dom.to in Via XXIV Maggio n. 43; - parte controricorrente – e contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 1951 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 18/01/2024 2 di 5 Fondazione SA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Mario del Vaglio di Roma, come da procura in atti, ed ivi presso il suo studio el.dom.to in Via XXIV Maggio n. 43; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.5724/19 del 14.10.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11.1.2024 dal Consigliere AC Maria TA;
udito il Procuratore Generale dott.sa Anna Maria Soldi che ha concluso per l’estinzione del processo. Uditi i difensori delle parti presenti;
Fatti rilevanti di causa e motivi della decisione. § 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale - previa riunione degli appelli ed a conferma della prima decisione - ha ritenuto illegittimi due avvisi di liquidazione notificati alla BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR spa ed alla Fondazione SA, in recupero dell’ordinaria imposta proporzionale di registro (9 % ex art. 1 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. 131/86) su due atti notarili del 10 luglio 2015 e del 25 ottobre 2016, con i quali quest'ultima aveva apportato al Fondo Immobiliare SA Due, gestito dalla prima, un portafoglio di immobili;
atti notarili che le parti avevano assoggettato ad imposta ipotecaria del 2%, catastale dell’1 % e ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 9 legge 410/2001, con richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 7 tabella ed 11 tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: 3 di 5 - la maggiore pretesa per imposta proporzionale di registro si basava sull'assunto che la tassazione agevolata applicata dalle parti in sede di autoliquidazione (art.9 cit.) fosse stata soppressa dall'articolo 10, comma quarto, d.lgs. n. 23 del 2011 il quale, a decorrere dal 1^ gennaio 2014, aveva disposto la eliminazione di tutte le previgenti esenzioni ed agevolazioni tributarie, con la sola esclusione di quelle in esso esplicitamente indicate relative agli <<atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti o costitutivi diritti reali immobiliari godimento, compresi la rinuncia pura semplice agli stessi, i provvedimenti espropriazione per pubblica utilità ed trasferimenti coattivi>>; - diversamente da quanto così sostenuto dall'Ufficio, la disciplina prevista per gli apporti ai fondi immobiliari di cui all'articolo 9 decreto legge n. 351 del 2001 conv.l. 410/01 cit. nonché dall'articolo 7 della tabella allegata al d.P.R. 131/86 per i fondi mobiliari, non era stata soppressa perché essa non aveva contenuto agevolativo, costituendo invece il regime ordinario di tassazione degli atti di apporto in fondo comune, in ragione della diversità strutturale di questi ultimi rispetto agli ordinari trasferimenti immobiliari;
- la non obbligatorietà della registrazione di tali atti caratterizzava la disciplina in questione, prima dell'articolo 9 citato, già ex articolo 15 della legge n. 84 del 1994 istitutiva dei fondi di investimento immobiliare;
- la diversità strutturale degli apporti al fondo comune era insita nella loro strumentalità rispetto alla destinazione impressa ai beni, dei quali la società di gestione non poteva disporre liberamente, ma solo in conformità alle finalità per le quali i beni venivano conferiti dai quotisti, da considerarsi titolari in senso sostanziale dei medesimi;
- ciò rendeva incompatibile l'ordinaria imposizione proporzionale di registro prevista per i trasferimenti a titolo oneroso di cui all'articolo 4 di 5 1 tariffa allegata, ai quali soltanto si riferiva la soppressione di cui all'articolo 10 comma quarto, decreto legislativo n. 23 del 2011; - l'imposizione in misura fissa dei conferimenti immobiliari era stata confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15319 del 2013, la quale aveva riconosciuto la legittimità dell'imposizione proporzionale solo nel diverso caso di rivendita immediata dei beni da parte del fondo;
- la stessa Amministrazione Finanziaria, con le Circolari n. 2 del 15 febbraio 2012 e n. 2/E del 21 febbraio 2014 (entrambe successive all'entrata in vigore dell'articolo 10 comma 4^ citato), deponevano nel senso del mantenimento dell'imposizione in misura fissa. BNP e Fondazione SA hanno depositato distinti controricorsi di uguale contenuto. § 2. Con istanza 9.10.2023 BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR spa ha chiesto la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, stante l’avvenuta definizione della lite ex art. 1 co. 190 segg. legge n.197/22 (legge previsionale 2023), come da relativa domanda inoltrata all’Amministrazione Finanziaria e quietanze di pagamento F24 del 5 % del valore della lite, stante la soccombenza in doppio grado di quest’ultima (allegate). La definizione che si è così perfezionata in presenza di tutti i presupposti di legge (nulla ha in segno contrario dedotto la ricorrente Agenzia delle Entrate) comporta l’estinzione dell’intero processo ai sensi dei co. 197-198 art. 1 cit., giovando essa anche al co-obbligato in solido Fondazione SA, ai sensi del co. 202 art. 1 cit.. Le spese restano, ex lege, a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
- dichiara estinto il processo;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate. 5 di 5 Cosi’ deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 11 gennaio 2024 . Il Consigliere est. AC M.TA Il Presidente RI RR
udito il Procuratore Generale dott.sa Anna Maria Soldi che ha concluso per l’estinzione del processo. Uditi i difensori delle parti presenti;
Fatti rilevanti di causa e motivi della decisione. § 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale - previa riunione degli appelli ed a conferma della prima decisione - ha ritenuto illegittimi due avvisi di liquidazione notificati alla BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR spa ed alla Fondazione SA, in recupero dell’ordinaria imposta proporzionale di registro (9 % ex art. 1 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. 131/86) su due atti notarili del 10 luglio 2015 e del 25 ottobre 2016, con i quali quest'ultima aveva apportato al Fondo Immobiliare SA Due, gestito dalla prima, un portafoglio di immobili;
atti notarili che le parti avevano assoggettato ad imposta ipotecaria del 2%, catastale dell’1 % e ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 9 legge 410/2001, con richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 7 tabella ed 11 tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: 3 di 5 - la maggiore pretesa per imposta proporzionale di registro si basava sull'assunto che la tassazione agevolata applicata dalle parti in sede di autoliquidazione (art.9 cit.) fosse stata soppressa dall'articolo 10, comma quarto, d.lgs. n. 23 del 2011 il quale, a decorrere dal 1^ gennaio 2014, aveva disposto la eliminazione di tutte le previgenti esenzioni ed agevolazioni tributarie, con la sola esclusione di quelle in esso esplicitamente indicate relative agli <<atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti o costitutivi diritti reali immobiliari godimento, compresi la rinuncia pura semplice agli stessi, i provvedimenti espropriazione per pubblica utilità ed trasferimenti coattivi>>; - diversamente da quanto così sostenuto dall'Ufficio, la disciplina prevista per gli apporti ai fondi immobiliari di cui all'articolo 9 decreto legge n. 351 del 2001 conv.l. 410/01 cit. nonché dall'articolo 7 della tabella allegata al d.P.R. 131/86 per i fondi mobiliari, non era stata soppressa perché essa non aveva contenuto agevolativo, costituendo invece il regime ordinario di tassazione degli atti di apporto in fondo comune, in ragione della diversità strutturale di questi ultimi rispetto agli ordinari trasferimenti immobiliari;
- la non obbligatorietà della registrazione di tali atti caratterizzava la disciplina in questione, prima dell'articolo 9 citato, già ex articolo 15 della legge n. 84 del 1994 istitutiva dei fondi di investimento immobiliare;
- la diversità strutturale degli apporti al fondo comune era insita nella loro strumentalità rispetto alla destinazione impressa ai beni, dei quali la società di gestione non poteva disporre liberamente, ma solo in conformità alle finalità per le quali i beni venivano conferiti dai quotisti, da considerarsi titolari in senso sostanziale dei medesimi;
- ciò rendeva incompatibile l'ordinaria imposizione proporzionale di registro prevista per i trasferimenti a titolo oneroso di cui all'articolo 4 di 5 1 tariffa allegata, ai quali soltanto si riferiva la soppressione di cui all'articolo 10 comma quarto, decreto legislativo n. 23 del 2011; - l'imposizione in misura fissa dei conferimenti immobiliari era stata confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15319 del 2013, la quale aveva riconosciuto la legittimità dell'imposizione proporzionale solo nel diverso caso di rivendita immediata dei beni da parte del fondo;
- la stessa Amministrazione Finanziaria, con le Circolari n. 2 del 15 febbraio 2012 e n. 2/E del 21 febbraio 2014 (entrambe successive all'entrata in vigore dell'articolo 10 comma 4^ citato), deponevano nel senso del mantenimento dell'imposizione in misura fissa. BNP e Fondazione SA hanno depositato distinti controricorsi di uguale contenuto. § 2. Con istanza 9.10.2023 BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR spa ha chiesto la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, stante l’avvenuta definizione della lite ex art. 1 co. 190 segg. legge n.197/22 (legge previsionale 2023), come da relativa domanda inoltrata all’Amministrazione Finanziaria e quietanze di pagamento F24 del 5 % del valore della lite, stante la soccombenza in doppio grado di quest’ultima (allegate). La definizione che si è così perfezionata in presenza di tutti i presupposti di legge (nulla ha in segno contrario dedotto la ricorrente Agenzia delle Entrate) comporta l’estinzione dell’intero processo ai sensi dei co. 197-198 art. 1 cit., giovando essa anche al co-obbligato in solido Fondazione SA, ai sensi del co. 202 art. 1 cit.. Le spese restano, ex lege, a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
- dichiara estinto il processo;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate. 5 di 5 Cosi’ deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 11 gennaio 2024 . Il Consigliere est. AC M.TA Il Presidente RI RR