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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3959 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016 (cui è stata riunita la causa civile di primo grado iscritta al n. 3970 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2016), vertente tra
C.F.: ), nata a [...] il 27 aprile Parte_1 C.F._1
1959, elettivamente domiciliata a Roseto degli Abruzzi (TE), in via Venezia n.
39, presso e nello studio dell'Avv. Lorenza Croce, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione.
- parte attrice OPPONENTE -
e
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 del Tronto (TE) il 26 giugno 1964, elettivamente domiciliato a Roseto degli
Abruzzi (TE), in via Nazionale n. 519, presso e nello studio dell'Avv. Anna
Candelori, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ulteriore parte attrice OPPONENTE - nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Teramo, in viale
Mazzini n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Maria Marsilii, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Matteo Rossi, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta OPPOSTA -
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di somme di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanti al Tribunale di Teramo, (oggi CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, divenuta Controparte_4 titolare dei crediti vantati da mediante atto di fusione per CP_3 incorporazione Notaio dott. di Torino del 10 febbraio 2017, rep. Persona_1
118.203, racc. 20.922), quale creditrice originaria, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1052/2016 emesso in data 14 luglio 2016 e pubblicato in data 18 luglio 2016 nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 con cui è stato intimato loro il pagamento della somma di € 19.894,83, oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, ritualmente notificato ad entrambe le parti ingiunte, queste hanno spiegato - separatamente - opposizione ai sensi degli artt. 645 c.p.c., così instaurando, segnatamente, la sig.ra il procedimento rubricato al R.G. n. 3959/2016 ed il sig. Parte_1
il giudizio rubricato al R.G. n. 3970/2016. Controparte_1
Quindi, le due cause sono state riunite dal precedente Giudice istruttore all'udienza del 3 luglio 2017 (cfr. relativo verbale d'udienza) e convogliate nell'odierno procedimento contraddistinto dal R.G. n. 3959/2016, di più risalente iscrizione.
In particolare, la sig.ra ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra esposti: A) accertare
e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 50 TUB per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
B) accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa non si è perfezionato o, comunque, l'inesistenza o, quantomeno, la nullità del contratto per cui è causa e, comunque, l'inesistenza di qualsiasi obbligo in capo alla opponente, sig.ra Pt_1
riguardo al credito azionato e, per l'effetto, che nulla è dovuto dalla stessa per
[...] tutti i motivi illustrati in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti nonché revocare il decreto ingiuntivo opposto;
C) Nella denegata ipotesi di
2 mancato accoglimento delle predette eccezioni: • Accertare e dichiarare la nullità del finanziamento per cui è causa ai sensi dell'art. 117, comma 1, TUB e comunque per le ragioni esposte in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1284 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al finanziamento, per le ragioni esposte in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Gradatamente accertare e dichiarare comunque che l'opposta, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e, per l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento di effetti anatocistici e usurari e, conseguentemente, con rideterminazione del credito azionato, per tutte le ragioni esposte in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamate e trascritte;
• gradatamente, ridurre ex art. 1384 c.c. la misura della penale e degli interessi moratori con conseguente rideterminazione del credito azionato anche sotto tale profilo e con decurtazione di tutti i costi, commissioni di incasso comprese, non dovuti, per tutti i motivi esposti in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
• per l'effetto e in ogni caso dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
• sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%,
IVA e CPA come per legge”.
A sostegno della domanda, l'odierna opponente ha dedotto, in sintesi e per quanto di qui interesse, che:
- essa opponente aveva sottoscritto, in qualità di soggetto “coobbligato”, una “richiesta” di prestito personale all'allora NEOS FINANCE S.p.a., richiesto dal sig. richiesta tuttavia non Controparte_1 perfezionatasi per mancata comunicazione scritta della concedente;
da
3 ciò, conseguirebbe l'impossibilità di affermare l'esistenza di un qualsivoglia obbligo a carico di essa opponente, tanto più verso il pretendente creditore, oltre che la validità e l'efficacia, per nullità ex art. 1418, comma II, c.c. per mancanza dell'oggetto o per mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c.;
- la non conoscenza o comunque la non conoscibilità delle condizioni contrattuali comportano la violazione dell'obbligo di trasparenza;
- i documenti prodotti dall'odierna parte opposta non sono idonei a dimostrare l'esistenza del credito azionato, non rispecchiando i requisiti richiesti dall'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.);
- il contratto de quo è da considerarsi nullo per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 T.U.B., in quanto non è stata consegnata la copia al cliente, sottoscritta dalla società finanziatrice;
- l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”;
- la nullità della clausola penale per decadenza dal beneficio del termine e degli interessi moratori o riduzione ex art. 1384 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 8 giugno
2017, si è costituita in giudizio successore universale Controparte_2 della creditrice originaria chiedendo la reiezione della CP_3 opposizione avversaria ed evidenziando, in particolare, che:
- in data 26 maggio 2009, i sig.ri e Controparte_1 Parte_1 avevano stipulato con l'allora NE CE (ora Controparte_2
un contratto di finanziamento, sottoscrivendo, a tal fine,
[...] richiesta di prestito personale n. 2198545 ed apponendo regolare doppia sottoscrizione anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 co. II c.c.;
- il prestito accordato prevedeva il finanziamento di € 20.056,25, che i richiedenti si impegnavano a rimborsare in n. 120 rate mensili mediante addebito RID su conto corrente di € 255,15, a decorrere dal 5 luglio 2009 al tasso nominale annuo del 9,10%, come debitamente riportato nel contratto di finanziamento n. 2198545;
- l'importo è stato effettivamente erogato;
- dopo un inziale tempestivo pagamento, gli addebiti sono tornati insoluti per mancanza di fondi;
4 - la validità del contratto c.d. monofirma;
- il rispetto della soglia del TAEG.
Pertanto, la Banca ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta:
In via preliminare:
- disporre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 274 e ss c.p.c., la riunione della presente causa con quella iscritta al R.G. n. 3970/2016 pendente nti il Tribunale di
Teramo – Giudice dott.ssa Sabrina Cignini;
- previo ogni sommario, necessario ed opportuno accertamento, concedersi ex art. 648
c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1052/2016 – R.G.
2816/2016, emesso dal Tribunale di Teramo in data 18.07.2016 e ritualmente notificato in data 04.08.2016, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o comunque di pronta soluzione:
Nel merito - in via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e delle eccezioni ed istanze tutte proposte dall'opponente e, per
l'effetto, rigettarle, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 1052/2016 – R.G. 2816/2016, emesso dal
Tribunale di Teramo in data 18.07.2016 e conseguentemente, condannare parte opponente, al pagamento dell'importo di euro 19.894,83, oltre interessi sulla sola sorte capitale, al tasso annuo contrattualmente stabilito e, comunque, nei limiti del tasso soglia di cui alla l. n. 108/1996, decorrenti dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 685,50, o di ogni altro maggiore o minore importo accertato in corso di causa, per tutte le ragioni esposte in atti.
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il signor , residente Controparte_1 in Civitella del Tronto (TE) al Largo Vinciguerra 4, al pagamento in favore di
[...] della somma dovuta di cui al decreto ingiuntivo e pari ad euro Controparte_2
19.894,83, oltre interessi sulla sola sorte capitale, al tasso annuo contrattualmente stabilito e, comunque, nei limiti del tasso soglia di cui alla l. n. 108/1996, decorrenti dal dovuto al saldo, o la diversa somma che si riterrà provata in corso di causa, oltre
5 interessi, calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità indicate in contratto (e comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente) dal dovuto al saldo, e oltre le ulteriori spese di legge.
In via istruttoria: Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e indicare testi e chiedere interrogatorio formale ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c. anche in relazione alle difese future di controparte e/o di quanto dovesse venir da essa prodotto.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della fase monitoria.
Con ogni riserva istruttoria e di merito”.
Come anticipato, con atto di citazione ritualmente notificato, anche il sig. ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1052/2016 (incardinando così il giudizio di opposizione iscritto al R.G. n. 3970/2016, riunito all'odierna causa), svolgendo, sostanzialmente, le medesime difese coltivate dalla sig.ra Pt_1
Quindi il sig. ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che CP_1 di seguito si trascrivono: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 50
T.U.B. per carenza di prova scritta del credito azionato e, comunque, per i motivi indicati in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
- accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa non si è perfezionato o, comunque, è inesistente e/o nullo ovvero annullabile per vizio determinante del consenso ovvero inesigibile qualsiasi obbligo in capo all'opponente,
Sig. riguardo al credito azionato e, per l'effetto, che nulla è Controparte_1 dovuto da esso Sig. per tutti i motivi illustrati in premessa, Controparte_1 che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
- accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità del contratto o di singole clausole vessatorie o contra legem, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per tutti i motivi in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto del finanziamento per cui è causa per in-determinatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato o, comunque, della
6 clausola di determinazione degli interessi, per tutti i motivi in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
- accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma 2, c.c., nonché ex artt. 1224 c.c.,
117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al finanziamento, comprese quelle di determinazione di sanzioni, interessi, penali, spese
e quant'altro, per tutti i motivi in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati
e trascritti;
- gradatamente, accertare e dichiarare comunque che l'opposto, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e, per l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annulla-mento di effetti anatocistici e, conseguentemente, con rideterminazione del credito azionato, per tutti i motivi in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
- gradatamente, ridurre ex art. 1384 c.c. la misura della penale e degli interessi moratori con conseguente rideterminazione del credito azionato anche sotto tale profilo, e con decurtazione di tutti i costi, commissioni di incasso comprese, non dovuti, per tutti i motivi in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
- per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre ed in ogni caso, con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 8 giugno
2017, si è costituita in giudizio successore universale Controparte_2 della creditrice originaria svolgendo le medesime CP_3 considerazioni e difese come sopra riportate in relazione alla causa connessa e chiedendo quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta:
In via preliminare:
- disporre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 274 e ss c.p.c., la riunione della presente causa con quella iscritta al R.G. n. 3959/2016 pendente innanzi il Tribunale di Teramo – Giudice dott.ssa Sabrina Cignini;
- previo ogni sommario, necessario ed
7 opportuno accertamento, concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1052/2016 – R.G. 2816/2016, emesso dal Tribunale di Teramo in data 18.07.2016 e ritualmente notificato in data 09.08.2016, in quanto
l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o comun
Nel merito
- in via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e delle eccezioni ed istanze tutte proposte dall'opponente e, per l'effetto, rigettarle, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 1052/2016 – R.G. 2816/2016, emesso dal Tribunale di Teramo in data
18.07.2016 e conseguentemente, condannare parte opponente, al pagamento dell'importo di euro 19.894,83, oltre interessi sulla sola sorte capitale, al tasso annuo contrattualmente stabilito e, comunque, nei limiti del tasso soglia di cui alla l. n.
108/1996, decorrenti dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 685,50, o di ogni altro maggiore o minore importo accertato in corso di causa, per tutte le ragioni esposte in atti.
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la OR , residente in [...]
RT (TE) alla Frazione Padula snc, al pagamento in favore di Controparte_2 della somma dovuta di cui al decreto ingiuntivo e pari ad euro 19.894,83, oltre
[...] interessi sulla sola sorte capitale, al tasso annuo contrattualmente stabilito e, comunque, nei limiti del tasso soglia di cui alla l. n. 108/1996, decorrenti dal dovuto al saldo, o la diversa somma che si riterrà provata in corso di causa, oltre interessi, calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità indicate in contratto (e comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente) dal dovuto al saldo, e oltre le ulteriori spese di legge.
In via istruttoria:
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e indicare testi e chiedere interrogatorio formale ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c. anche in relazione alle difese future di controparte e/o di quanto dovesse venir da essa prodotto.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della fase monitoria. Con ogni riserva istruttoria e di merito”.
Instaurato il contraddittorio ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., il precedente titolare delegato per istruire Pt_2
8 il procedimento, “ritenuta accoglibile la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione alla luce della documentazione prodotta in atti, in particolare si veda la doppia sottoscrizione di cui al doc.n. 3 allegato al fascicolo monitorio, né appare contestata la richiesta di finanziamento erogato (a cui si è dato esecuzione con iniziale regolare pagamento delle rate); ritenuta non ammissibile la CTU richiesta che appare- allo stato della scarna documentazione prodotta dalla parte opponente - meramente esplorativa, ritenuta la causa matura per la decisione”, ha rinviato innanzi al magistrato togato titolare del procedimento, il quale ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 ottobre 2021, poi rinviata d'ufficio al 16 marzo 2023, ed ancora al 14 settembre 2023 per mancata comparizione parti, udienza in cui sono state depositate le note di trattazione esclusivamente dall'odierna parte opposta, udienza poi nuovamente rinviata d'ufficio dal precedente Giudice titolare al giorno 10 aprile 2025.
Medio tempore, ed in particolare, in data 15 marzo 2022, l'Avv. Lorenza
Croci ha depositato atto di rinuncia al mandato, comunicato all'attrice Pt_1
poco dopo, in data 20 maggio 2022, anche l'Avv. Anna Candelori ha
[...] depositato atto di rinuncia al mandato, comunicato all'attore CP_1
.
[...]
Entrambe le parti opponenti non hanno provveduto a nominare nuovo procuratore.
Con decreto del 9 maggio 2024, correttamente comunicato, lo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024, ha anticipato la causa all'udienza del 29 ottobre 2024, in occasione della quale, la parte opposta, unica comparsa, ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, l'opposizione risulta infondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Preliminarmente, deve essere attenzionata la circostanza in base alla quale entrambi gli odierni opponenti sono stati destinatari di comunicazione di atto di rinuncia al mandato da parte dei rispettivi procuratori.
9 Al riguardo, occorre rammentare che, come è noto, la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo procuratore, non ha effetto interruttivo nel processo, ai sensi del disposto di cui all'art. 301 comma III c.p.c., giacché, in ossequio al principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale consacrato nell'art. 301
c.p.c., il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell'interesse di quest'ultimo.
Deve inoltre evidenziarsi l'inefficacia di tale rinuncia nei confronti delle controparti, non essendo intervenuta la nomina di nuovi procuratori in loro vece, e ciò in applicazione del principio di ultrattività della procura consacrato all'art. 85 c.p.c., che testualmente dispone che “La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.”.
Volgendo così al merito della controversia, tutte le censure attoree, congiuntamente trattate - tenuto conto che gli atti di citazione riproducono le medesime censure - non possono trovare accoglimento.
Anzitutto, occorre puntualizzare che il contratto di finanziamento oggetto di controversia è da ricondurre alla tipologia dei mutui c.d. di scopo, militando univocamente in tal senso il dato testuale emergente dal negozio in parola, in cui, alla voce “finanziamento personale”, viene palesato lo scopo:
“chiusura posizioni in CRIF + ristrutturazione casa” (cfr. pag. 1 contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio).
Ciò posto, va evidenziato come l'opposizione svolta si basi su contestazioni eccessivamente generiche, senza che nessuna doglianza sia stata effettivamente sollevata circa l'esistenza e l'ammontare del credito e dunque la pretesa di pagamento azionata in via monitoria dalla originaria creditrice con riferimento alla somma quantificata a titolo di sorte CP_3 capitale.
Procedendo con ordine rispetto alle prospettazioni attoree, deve osservarsi quanto segue.
10 La sig.ra si duole in primis di non essere in realtà coobbligata Pt_1 nell'obbligazione assunta dal sig. , in quanto “le indicazioni fornite CP_1 sul modulo unilateralmente predisposto dall'allora NE CE non consentono di individuare neppure lontanamente la natura ed il contenuto di un qualsivoglia impegno da parte della sig.ra , semplicisticamente ed ingannevolmente Parte_1 definita coobbligato”.
Sul punto, va anzitutto rilevato come emerga dal contratto di finanziamento versato in atti che l'opponente abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento - come dalla medesima riconosciuto - nella qualità di soggetto
“COOBLIGATO” (cfr. pag. 1 contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio), avendovi apposto appunto anche la propria sottoscrizione alla voce appositamente dedicata a “firma coobbligato” (cfr. pag. 1 contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio).
Ciò premesso, la sig.ra sul presupposto evidentemente di Pt_1 essere fideiussore del sig. , ha sollevato eccezione di decadenza CP_1 della banca opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c..
L'eccezione in parola non coglie nel segno.
In punto di qualificazione del coobbligato in un contratto di finanziamento, infatti, come condivisibilmente rilevato dalla recente sentenza del 27 marzo 2024, n. 1573 del Tribunale di Bari - pronunciatosi proprio in una opposizione a decreto monitorio fondata sull'unico motivo rappresentato dalla decadenza ex art. 1957 c.c. della banca creditrice eccepita dal soggetto indicato in un contratto di finanziamento come soggetto “obbligato” -, “il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (si veda ex pluribus Trib.
Ancona, n. 1773/2023), condiviso anche da questo Tribunale, ha chiarito che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista. Di conseguenza, non avendo la (omissis) contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.”.
11 La sentenza de qua si inserisce nel solco già tracciato da precedenti pronunce giurisprudenziali (cfr. Tribunale di Ancona, sentenza n. 1773/2023;
Tribunale di Trani, sentenza n. 11/2024; Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1631/2023), tutte connotate dalla impossibilità per la parte opponente indicata quale “coobbligata” in un contratto di finanziamento di eccepire al creditore la decadenza ex art. 1957 c.c. per non aver coltivato le proprie istanze giudiziali entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con conseguente rigetto della relativa opposizione.
E ciò a conferma del fatto che il vincolo di coobbligazione assunto dall'opponente in sede negoziale con la stipula di un contratto di finanziamento debba essere ricondotto all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'articolo 1292 c.c., e non già alla diversa ipotesi della fideiussione ex art. 1936 c.c., con conseguente inoperatività, anche nel caso per cui è processo
(come nel caso all'attenzione della decisione pugliese), dell'art. 1957 c.c. e dell'eccezione di decadenza ivi disciplinata.
Dunque, procedendo, nell'ordine, in relazione alla eccezione formulata da entrambi gli odierni opponenti di mancanza di prova scritta del credito azionato in via ingiunzionale, va osservato quanto segue.
La pretesa creditoria vantata dall'odierna parte opposta risulta utilmente ed efficacemente dimostrata attraverso la produzione in sede monitoria del predetto contratto (riproposta anche nel presente giudizio di opposizione), atteso che in esso il credito vantato è definito nel suo esatto ammontare sin dalla sua stipula e considerato altresì che, proprio in quanto si controverte di credito derivante da un contratto di finanziamento e non già da un contratto di conto corrente, si applicano i principi generali in forza dei quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis Cass. Civ. SS.UU. n. 13533/2001; Tribunale di Foggia, ordinanza del
31 gennaio 2024; Tribunale di Torino, ordinanza del 16 giugno 2017).
12 Del pari, infondate risultano le doglianze degli attori con riferimento alla metodologia di ammortamento adottata nel caso di specie (c.d. ammortamento alla francese).
Ragioni di economia espositiva, da valorizzarsi alla luce dei canoni di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti del processo (cfr. art. 121
c.p.c.), consentono di risolvere il profilo della lite relativo al piano di ammortamento facendo riferimento ai principi di diritto pronunciati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 maggio 2024,
n. 15130, emessa nell'ambito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
Nella citata pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento
e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge dalle stesse allegazioni e produzioni attoree che il contratto di finanziamento per cui è causa contiene tutti gli elementi richiesti ai fini della sua validità, in punto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto (durata del prestito, periodicità del rimborso, tasso d'interesse applicato), con conseguente rigetto delle doglianze sul punto spiegate.
Occorre poi rilevare che l'opzione per il regime di ammortamento c.d. alla francese ed il conseguente maggior carico degli interessi non si traduce in un fenomeno di anatocismo larvato e non produce una maggiorazione di costo per il cliente, non incidendo sulla misura del TAN o del TAEG, in quanto tale maggior carico costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente.
La previsione di simile meccanismo di rimborso, pertanto, non rientra tra quegli elementi informativi che la disciplina protettiva nei confronti dei clienti impone di esplicare, per garantire la trasparenza del contratto.
13 Tra l'altro, i debitori hanno dichiarato di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole riguardanti, tra le altre, i tassi di interesse e le spese applicati al contratto, vendendo così meno ogni eccezione in ordine alla nullità e/o invalidità del contratto di finanziamento per mancanza dell'oggetto, di indicazione del T.A.E.G., T.A.N.
e Tasso di mora nonché per indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Da ultimo, deve essere rigettata l'eccezione in ordine al c.d. contratto
“monofirma”: sul punto, il Tribunale ritiene di aderire all'opzione ermeneutica che intende il contratto perfettamente valido ed efficace (ex tunc) con la produzione in giudizio dello stesso da parte di colui che non l'ha sottoscritto (Cfr. Cass. Civ. n. 4565/2012).
È infatti principio consolidato quello secondo cui “il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. U.,
16/01/2018, n. 898).
In definitiva, alla luce di tutte le superiori considerazioni svolte, si ritiene sussistente il diritto di credito azionato dalla oggi CP_3 rappresentata dal successore universale con la Controparte_5 conseguenza per cui deve essere rigettata l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermato il decreto monitorio opposto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, seguendo i parametri di cui al D.M. 55/2014
(valore della causa, come dichiarato in citazione, indeterminabile, complessità media), con applicazione del valore minimo per tutte le fasi, essendo stata la causa istruita in via eminentemente documentale e non implicando, né nella fase di preparazione né in quella decisionale, questioni giuridiche di particolare complessità.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati
14 integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, devono essere condannati anche alla rifusione, in favore di parte opposta originaria delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 3959/2016 (cui è stata riunita la causa civile di primo grado iscritta al n. 3970/2016) fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1052/2016, emesso dal Tribunale di Teramo in data 14 luglio 2016 e pubblicato in data 18 luglio 2016 nell'ambito del procedimento monitorio contraddistinto dal R.G. n. 2816/2016, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. condanna, in solido fra loro, e , Parte_1 Controparte_1 alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di €
5.431,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e
C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio.
Così deciso in Teramo, 21 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3959 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016 (cui è stata riunita la causa civile di primo grado iscritta al n. 3970 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2016), vertente tra
C.F.: ), nata a [...] il 27 aprile Parte_1 C.F._1
1959, elettivamente domiciliata a Roseto degli Abruzzi (TE), in via Venezia n.
39, presso e nello studio dell'Avv. Lorenza Croce, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione.
- parte attrice OPPONENTE -
e
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 del Tronto (TE) il 26 giugno 1964, elettivamente domiciliato a Roseto degli
Abruzzi (TE), in via Nazionale n. 519, presso e nello studio dell'Avv. Anna
Candelori, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ulteriore parte attrice OPPONENTE - nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Teramo, in viale
Mazzini n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Maria Marsilii, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Matteo Rossi, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta OPPOSTA -
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di somme di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanti al Tribunale di Teramo, (oggi CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, divenuta Controparte_4 titolare dei crediti vantati da mediante atto di fusione per CP_3 incorporazione Notaio dott. di Torino del 10 febbraio 2017, rep. Persona_1
118.203, racc. 20.922), quale creditrice originaria, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1052/2016 emesso in data 14 luglio 2016 e pubblicato in data 18 luglio 2016 nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 con cui è stato intimato loro il pagamento della somma di € 19.894,83, oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, ritualmente notificato ad entrambe le parti ingiunte, queste hanno spiegato - separatamente - opposizione ai sensi degli artt. 645 c.p.c., così instaurando, segnatamente, la sig.ra il procedimento rubricato al R.G. n. 3959/2016 ed il sig. Parte_1
il giudizio rubricato al R.G. n. 3970/2016. Controparte_1
Quindi, le due cause sono state riunite dal precedente Giudice istruttore all'udienza del 3 luglio 2017 (cfr. relativo verbale d'udienza) e convogliate nell'odierno procedimento contraddistinto dal R.G. n. 3959/2016, di più risalente iscrizione.
In particolare, la sig.ra ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra esposti: A) accertare
e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 50 TUB per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
B) accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa non si è perfezionato o, comunque, l'inesistenza o, quantomeno, la nullità del contratto per cui è causa e, comunque, l'inesistenza di qualsiasi obbligo in capo alla opponente, sig.ra Pt_1
riguardo al credito azionato e, per l'effetto, che nulla è dovuto dalla stessa per
[...] tutti i motivi illustrati in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti nonché revocare il decreto ingiuntivo opposto;
C) Nella denegata ipotesi di
2 mancato accoglimento delle predette eccezioni: • Accertare e dichiarare la nullità del finanziamento per cui è causa ai sensi dell'art. 117, comma 1, TUB e comunque per le ragioni esposte in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1284 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al finanziamento, per le ragioni esposte in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Gradatamente accertare e dichiarare comunque che l'opposta, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e, per l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento di effetti anatocistici e usurari e, conseguentemente, con rideterminazione del credito azionato, per tutte le ragioni esposte in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamate e trascritte;
• gradatamente, ridurre ex art. 1384 c.c. la misura della penale e degli interessi moratori con conseguente rideterminazione del credito azionato anche sotto tale profilo e con decurtazione di tutti i costi, commissioni di incasso comprese, non dovuti, per tutti i motivi esposti in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
• per l'effetto e in ogni caso dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
• sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%,
IVA e CPA come per legge”.
A sostegno della domanda, l'odierna opponente ha dedotto, in sintesi e per quanto di qui interesse, che:
- essa opponente aveva sottoscritto, in qualità di soggetto “coobbligato”, una “richiesta” di prestito personale all'allora NEOS FINANCE S.p.a., richiesto dal sig. richiesta tuttavia non Controparte_1 perfezionatasi per mancata comunicazione scritta della concedente;
da
3 ciò, conseguirebbe l'impossibilità di affermare l'esistenza di un qualsivoglia obbligo a carico di essa opponente, tanto più verso il pretendente creditore, oltre che la validità e l'efficacia, per nullità ex art. 1418, comma II, c.c. per mancanza dell'oggetto o per mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c.;
- la non conoscenza o comunque la non conoscibilità delle condizioni contrattuali comportano la violazione dell'obbligo di trasparenza;
- i documenti prodotti dall'odierna parte opposta non sono idonei a dimostrare l'esistenza del credito azionato, non rispecchiando i requisiti richiesti dall'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.);
- il contratto de quo è da considerarsi nullo per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 T.U.B., in quanto non è stata consegnata la copia al cliente, sottoscritta dalla società finanziatrice;
- l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”;
- la nullità della clausola penale per decadenza dal beneficio del termine e degli interessi moratori o riduzione ex art. 1384 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 8 giugno
2017, si è costituita in giudizio successore universale Controparte_2 della creditrice originaria chiedendo la reiezione della CP_3 opposizione avversaria ed evidenziando, in particolare, che:
- in data 26 maggio 2009, i sig.ri e Controparte_1 Parte_1 avevano stipulato con l'allora NE CE (ora Controparte_2
un contratto di finanziamento, sottoscrivendo, a tal fine,
[...] richiesta di prestito personale n. 2198545 ed apponendo regolare doppia sottoscrizione anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 co. II c.c.;
- il prestito accordato prevedeva il finanziamento di € 20.056,25, che i richiedenti si impegnavano a rimborsare in n. 120 rate mensili mediante addebito RID su conto corrente di € 255,15, a decorrere dal 5 luglio 2009 al tasso nominale annuo del 9,10%, come debitamente riportato nel contratto di finanziamento n. 2198545;
- l'importo è stato effettivamente erogato;
- dopo un inziale tempestivo pagamento, gli addebiti sono tornati insoluti per mancanza di fondi;
4 - la validità del contratto c.d. monofirma;
- il rispetto della soglia del TAEG.
Pertanto, la Banca ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta:
In via preliminare:
- disporre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 274 e ss c.p.c., la riunione della presente causa con quella iscritta al R.G. n. 3970/2016 pendente nti il Tribunale di
Teramo – Giudice dott.ssa Sabrina Cignini;
- previo ogni sommario, necessario ed opportuno accertamento, concedersi ex art. 648
c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1052/2016 – R.G.
2816/2016, emesso dal Tribunale di Teramo in data 18.07.2016 e ritualmente notificato in data 04.08.2016, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o comunque di pronta soluzione:
Nel merito - in via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e delle eccezioni ed istanze tutte proposte dall'opponente e, per
l'effetto, rigettarle, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 1052/2016 – R.G. 2816/2016, emesso dal
Tribunale di Teramo in data 18.07.2016 e conseguentemente, condannare parte opponente, al pagamento dell'importo di euro 19.894,83, oltre interessi sulla sola sorte capitale, al tasso annuo contrattualmente stabilito e, comunque, nei limiti del tasso soglia di cui alla l. n. 108/1996, decorrenti dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 685,50, o di ogni altro maggiore o minore importo accertato in corso di causa, per tutte le ragioni esposte in atti.
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il signor , residente Controparte_1 in Civitella del Tronto (TE) al Largo Vinciguerra 4, al pagamento in favore di
[...] della somma dovuta di cui al decreto ingiuntivo e pari ad euro Controparte_2
19.894,83, oltre interessi sulla sola sorte capitale, al tasso annuo contrattualmente stabilito e, comunque, nei limiti del tasso soglia di cui alla l. n. 108/1996, decorrenti dal dovuto al saldo, o la diversa somma che si riterrà provata in corso di causa, oltre
5 interessi, calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità indicate in contratto (e comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente) dal dovuto al saldo, e oltre le ulteriori spese di legge.
In via istruttoria: Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e indicare testi e chiedere interrogatorio formale ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c. anche in relazione alle difese future di controparte e/o di quanto dovesse venir da essa prodotto.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della fase monitoria.
Con ogni riserva istruttoria e di merito”.
Come anticipato, con atto di citazione ritualmente notificato, anche il sig. ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1052/2016 (incardinando così il giudizio di opposizione iscritto al R.G. n. 3970/2016, riunito all'odierna causa), svolgendo, sostanzialmente, le medesime difese coltivate dalla sig.ra Pt_1
Quindi il sig. ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che CP_1 di seguito si trascrivono: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 50
T.U.B. per carenza di prova scritta del credito azionato e, comunque, per i motivi indicati in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
- accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa non si è perfezionato o, comunque, è inesistente e/o nullo ovvero annullabile per vizio determinante del consenso ovvero inesigibile qualsiasi obbligo in capo all'opponente,
Sig. riguardo al credito azionato e, per l'effetto, che nulla è Controparte_1 dovuto da esso Sig. per tutti i motivi illustrati in premessa, Controparte_1 che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
- accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità del contratto o di singole clausole vessatorie o contra legem, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per tutti i motivi in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto del finanziamento per cui è causa per in-determinatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato o, comunque, della
6 clausola di determinazione degli interessi, per tutti i motivi in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
- accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma 2, c.c., nonché ex artt. 1224 c.c.,
117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al finanziamento, comprese quelle di determinazione di sanzioni, interessi, penali, spese
e quant'altro, per tutti i motivi in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati
e trascritti;
- gradatamente, accertare e dichiarare comunque che l'opposto, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e, per l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annulla-mento di effetti anatocistici e, conseguentemente, con rideterminazione del credito azionato, per tutti i motivi in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
- gradatamente, ridurre ex art. 1384 c.c. la misura della penale e degli interessi moratori con conseguente rideterminazione del credito azionato anche sotto tale profilo, e con decurtazione di tutti i costi, commissioni di incasso comprese, non dovuti, per tutti i motivi in premessa, che abbiansi qui integralmente richiamati e trascritti;
- per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre ed in ogni caso, con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 8 giugno
2017, si è costituita in giudizio successore universale Controparte_2 della creditrice originaria svolgendo le medesime CP_3 considerazioni e difese come sopra riportate in relazione alla causa connessa e chiedendo quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta:
In via preliminare:
- disporre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 274 e ss c.p.c., la riunione della presente causa con quella iscritta al R.G. n. 3959/2016 pendente innanzi il Tribunale di Teramo – Giudice dott.ssa Sabrina Cignini;
- previo ogni sommario, necessario ed
7 opportuno accertamento, concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1052/2016 – R.G. 2816/2016, emesso dal Tribunale di Teramo in data 18.07.2016 e ritualmente notificato in data 09.08.2016, in quanto
l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o comun
Nel merito
- in via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e delle eccezioni ed istanze tutte proposte dall'opponente e, per l'effetto, rigettarle, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 1052/2016 – R.G. 2816/2016, emesso dal Tribunale di Teramo in data
18.07.2016 e conseguentemente, condannare parte opponente, al pagamento dell'importo di euro 19.894,83, oltre interessi sulla sola sorte capitale, al tasso annuo contrattualmente stabilito e, comunque, nei limiti del tasso soglia di cui alla l. n.
108/1996, decorrenti dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 685,50, o di ogni altro maggiore o minore importo accertato in corso di causa, per tutte le ragioni esposte in atti.
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la OR , residente in [...]
RT (TE) alla Frazione Padula snc, al pagamento in favore di Controparte_2 della somma dovuta di cui al decreto ingiuntivo e pari ad euro 19.894,83, oltre
[...] interessi sulla sola sorte capitale, al tasso annuo contrattualmente stabilito e, comunque, nei limiti del tasso soglia di cui alla l. n. 108/1996, decorrenti dal dovuto al saldo, o la diversa somma che si riterrà provata in corso di causa, oltre interessi, calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità indicate in contratto (e comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente) dal dovuto al saldo, e oltre le ulteriori spese di legge.
In via istruttoria:
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e indicare testi e chiedere interrogatorio formale ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c. anche in relazione alle difese future di controparte e/o di quanto dovesse venir da essa prodotto.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della fase monitoria. Con ogni riserva istruttoria e di merito”.
Instaurato il contraddittorio ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., il precedente titolare delegato per istruire Pt_2
8 il procedimento, “ritenuta accoglibile la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione alla luce della documentazione prodotta in atti, in particolare si veda la doppia sottoscrizione di cui al doc.n. 3 allegato al fascicolo monitorio, né appare contestata la richiesta di finanziamento erogato (a cui si è dato esecuzione con iniziale regolare pagamento delle rate); ritenuta non ammissibile la CTU richiesta che appare- allo stato della scarna documentazione prodotta dalla parte opponente - meramente esplorativa, ritenuta la causa matura per la decisione”, ha rinviato innanzi al magistrato togato titolare del procedimento, il quale ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 ottobre 2021, poi rinviata d'ufficio al 16 marzo 2023, ed ancora al 14 settembre 2023 per mancata comparizione parti, udienza in cui sono state depositate le note di trattazione esclusivamente dall'odierna parte opposta, udienza poi nuovamente rinviata d'ufficio dal precedente Giudice titolare al giorno 10 aprile 2025.
Medio tempore, ed in particolare, in data 15 marzo 2022, l'Avv. Lorenza
Croci ha depositato atto di rinuncia al mandato, comunicato all'attrice Pt_1
poco dopo, in data 20 maggio 2022, anche l'Avv. Anna Candelori ha
[...] depositato atto di rinuncia al mandato, comunicato all'attore CP_1
.
[...]
Entrambe le parti opponenti non hanno provveduto a nominare nuovo procuratore.
Con decreto del 9 maggio 2024, correttamente comunicato, lo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024, ha anticipato la causa all'udienza del 29 ottobre 2024, in occasione della quale, la parte opposta, unica comparsa, ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, l'opposizione risulta infondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Preliminarmente, deve essere attenzionata la circostanza in base alla quale entrambi gli odierni opponenti sono stati destinatari di comunicazione di atto di rinuncia al mandato da parte dei rispettivi procuratori.
9 Al riguardo, occorre rammentare che, come è noto, la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo procuratore, non ha effetto interruttivo nel processo, ai sensi del disposto di cui all'art. 301 comma III c.p.c., giacché, in ossequio al principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale consacrato nell'art. 301
c.p.c., il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell'interesse di quest'ultimo.
Deve inoltre evidenziarsi l'inefficacia di tale rinuncia nei confronti delle controparti, non essendo intervenuta la nomina di nuovi procuratori in loro vece, e ciò in applicazione del principio di ultrattività della procura consacrato all'art. 85 c.p.c., che testualmente dispone che “La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.”.
Volgendo così al merito della controversia, tutte le censure attoree, congiuntamente trattate - tenuto conto che gli atti di citazione riproducono le medesime censure - non possono trovare accoglimento.
Anzitutto, occorre puntualizzare che il contratto di finanziamento oggetto di controversia è da ricondurre alla tipologia dei mutui c.d. di scopo, militando univocamente in tal senso il dato testuale emergente dal negozio in parola, in cui, alla voce “finanziamento personale”, viene palesato lo scopo:
“chiusura posizioni in CRIF + ristrutturazione casa” (cfr. pag. 1 contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio).
Ciò posto, va evidenziato come l'opposizione svolta si basi su contestazioni eccessivamente generiche, senza che nessuna doglianza sia stata effettivamente sollevata circa l'esistenza e l'ammontare del credito e dunque la pretesa di pagamento azionata in via monitoria dalla originaria creditrice con riferimento alla somma quantificata a titolo di sorte CP_3 capitale.
Procedendo con ordine rispetto alle prospettazioni attoree, deve osservarsi quanto segue.
10 La sig.ra si duole in primis di non essere in realtà coobbligata Pt_1 nell'obbligazione assunta dal sig. , in quanto “le indicazioni fornite CP_1 sul modulo unilateralmente predisposto dall'allora NE CE non consentono di individuare neppure lontanamente la natura ed il contenuto di un qualsivoglia impegno da parte della sig.ra , semplicisticamente ed ingannevolmente Parte_1 definita coobbligato”.
Sul punto, va anzitutto rilevato come emerga dal contratto di finanziamento versato in atti che l'opponente abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento - come dalla medesima riconosciuto - nella qualità di soggetto
“COOBLIGATO” (cfr. pag. 1 contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio), avendovi apposto appunto anche la propria sottoscrizione alla voce appositamente dedicata a “firma coobbligato” (cfr. pag. 1 contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio).
Ciò premesso, la sig.ra sul presupposto evidentemente di Pt_1 essere fideiussore del sig. , ha sollevato eccezione di decadenza CP_1 della banca opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c..
L'eccezione in parola non coglie nel segno.
In punto di qualificazione del coobbligato in un contratto di finanziamento, infatti, come condivisibilmente rilevato dalla recente sentenza del 27 marzo 2024, n. 1573 del Tribunale di Bari - pronunciatosi proprio in una opposizione a decreto monitorio fondata sull'unico motivo rappresentato dalla decadenza ex art. 1957 c.c. della banca creditrice eccepita dal soggetto indicato in un contratto di finanziamento come soggetto “obbligato” -, “il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (si veda ex pluribus Trib.
Ancona, n. 1773/2023), condiviso anche da questo Tribunale, ha chiarito che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista. Di conseguenza, non avendo la (omissis) contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.”.
11 La sentenza de qua si inserisce nel solco già tracciato da precedenti pronunce giurisprudenziali (cfr. Tribunale di Ancona, sentenza n. 1773/2023;
Tribunale di Trani, sentenza n. 11/2024; Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1631/2023), tutte connotate dalla impossibilità per la parte opponente indicata quale “coobbligata” in un contratto di finanziamento di eccepire al creditore la decadenza ex art. 1957 c.c. per non aver coltivato le proprie istanze giudiziali entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con conseguente rigetto della relativa opposizione.
E ciò a conferma del fatto che il vincolo di coobbligazione assunto dall'opponente in sede negoziale con la stipula di un contratto di finanziamento debba essere ricondotto all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'articolo 1292 c.c., e non già alla diversa ipotesi della fideiussione ex art. 1936 c.c., con conseguente inoperatività, anche nel caso per cui è processo
(come nel caso all'attenzione della decisione pugliese), dell'art. 1957 c.c. e dell'eccezione di decadenza ivi disciplinata.
Dunque, procedendo, nell'ordine, in relazione alla eccezione formulata da entrambi gli odierni opponenti di mancanza di prova scritta del credito azionato in via ingiunzionale, va osservato quanto segue.
La pretesa creditoria vantata dall'odierna parte opposta risulta utilmente ed efficacemente dimostrata attraverso la produzione in sede monitoria del predetto contratto (riproposta anche nel presente giudizio di opposizione), atteso che in esso il credito vantato è definito nel suo esatto ammontare sin dalla sua stipula e considerato altresì che, proprio in quanto si controverte di credito derivante da un contratto di finanziamento e non già da un contratto di conto corrente, si applicano i principi generali in forza dei quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis Cass. Civ. SS.UU. n. 13533/2001; Tribunale di Foggia, ordinanza del
31 gennaio 2024; Tribunale di Torino, ordinanza del 16 giugno 2017).
12 Del pari, infondate risultano le doglianze degli attori con riferimento alla metodologia di ammortamento adottata nel caso di specie (c.d. ammortamento alla francese).
Ragioni di economia espositiva, da valorizzarsi alla luce dei canoni di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti del processo (cfr. art. 121
c.p.c.), consentono di risolvere il profilo della lite relativo al piano di ammortamento facendo riferimento ai principi di diritto pronunciati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 maggio 2024,
n. 15130, emessa nell'ambito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
Nella citata pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento
e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge dalle stesse allegazioni e produzioni attoree che il contratto di finanziamento per cui è causa contiene tutti gli elementi richiesti ai fini della sua validità, in punto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto (durata del prestito, periodicità del rimborso, tasso d'interesse applicato), con conseguente rigetto delle doglianze sul punto spiegate.
Occorre poi rilevare che l'opzione per il regime di ammortamento c.d. alla francese ed il conseguente maggior carico degli interessi non si traduce in un fenomeno di anatocismo larvato e non produce una maggiorazione di costo per il cliente, non incidendo sulla misura del TAN o del TAEG, in quanto tale maggior carico costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente.
La previsione di simile meccanismo di rimborso, pertanto, non rientra tra quegli elementi informativi che la disciplina protettiva nei confronti dei clienti impone di esplicare, per garantire la trasparenza del contratto.
13 Tra l'altro, i debitori hanno dichiarato di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole riguardanti, tra le altre, i tassi di interesse e le spese applicati al contratto, vendendo così meno ogni eccezione in ordine alla nullità e/o invalidità del contratto di finanziamento per mancanza dell'oggetto, di indicazione del T.A.E.G., T.A.N.
e Tasso di mora nonché per indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Da ultimo, deve essere rigettata l'eccezione in ordine al c.d. contratto
“monofirma”: sul punto, il Tribunale ritiene di aderire all'opzione ermeneutica che intende il contratto perfettamente valido ed efficace (ex tunc) con la produzione in giudizio dello stesso da parte di colui che non l'ha sottoscritto (Cfr. Cass. Civ. n. 4565/2012).
È infatti principio consolidato quello secondo cui “il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. U.,
16/01/2018, n. 898).
In definitiva, alla luce di tutte le superiori considerazioni svolte, si ritiene sussistente il diritto di credito azionato dalla oggi CP_3 rappresentata dal successore universale con la Controparte_5 conseguenza per cui deve essere rigettata l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermato il decreto monitorio opposto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, seguendo i parametri di cui al D.M. 55/2014
(valore della causa, come dichiarato in citazione, indeterminabile, complessità media), con applicazione del valore minimo per tutte le fasi, essendo stata la causa istruita in via eminentemente documentale e non implicando, né nella fase di preparazione né in quella decisionale, questioni giuridiche di particolare complessità.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati
14 integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, devono essere condannati anche alla rifusione, in favore di parte opposta originaria delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 3959/2016 (cui è stata riunita la causa civile di primo grado iscritta al n. 3970/2016) fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1052/2016, emesso dal Tribunale di Teramo in data 14 luglio 2016 e pubblicato in data 18 luglio 2016 nell'ambito del procedimento monitorio contraddistinto dal R.G. n. 2816/2016, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. condanna, in solido fra loro, e , Parte_1 Controparte_1 alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di €
5.431,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e
C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio.
Così deciso in Teramo, 21 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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