Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 28/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Busto Arsizio
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 429/2024
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa proposta da
TI PI, rappresentata e difesa dall'Avv.to CAMPIOTTI
MARGHERITA e dall'Avv. to Giacomo Mastrorosa
ricorrente contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso difesa dall'Avv.to PEREGO NADIA
resistente
OGGETTO: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c. in opposizione a esito ATPO, la parte ricorrente contestava la CTU disposta in tale sede che negava la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari legittimanti l'attribuzione della indennità di accompagnamento.
Inps costituendosi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La ricorrente ha richiesto, pertanto, il rinnovo della CTU.
Il Giudice, ritenutane la necessità, conferiva l'incarico al consulente tecnico dott ssa Lilith Beraldo sottoponendogli il seguente quesito:
"Esaminati gli atti di causa, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, acquisita ogni ulteriore documentazione ritenuta utile e sottoposto il ricorrente ad eventuali altri accertamenti, se ritenuti opportuni, redatto processo verbale relativo alle operazioni espletate, dica il CTU se sussistano in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, indicandone, in caso di risposta affermativa, la decorrenza". ".
Rispondendo ai quesiti il CTU ha riferito:
"...Si ritiene pertanto che la signora NA versi nelle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento e cioè necessiti di assistenza continua non essendo in grado di deambulare senza aiuto di accompagnatore e non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Si ritiene che già al momento della presentazione della domanda sussistessero le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. ".
Le risultanze della CTU sono condivisibili in quanto adeguatamente motivate. Non può essere accolta la domanda di condanna dell'istituto convenuto al pagamento delle prestazione richiesta. La Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, (Cass. sent. 9755/2019 ) rimanendo nel solco della costante giurisprudenza di legittimità, ha confermato che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione.
L'esito della controversia impone la condanna dell'istituto convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
-accerta e dichiara che la ricorrente a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa ha diritto alla indennità di accompagnamento;
condanna INPS al pagamento in favore delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.800 per compensi oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Condanna INPS, in via definitiva, alpagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Busto Arsizio, 28.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Franca Molinari