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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14197/2023 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Valentini come da procura Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dello stato di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2023 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 67%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ritenendo di aver diritto ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni indicate, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto al percepimento delle stesse, con condanna dell' al pagamento CP_1 degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico
1 preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , una pensione Controparte_2 di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
Ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa ha Persona_1 accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Sclerosi multipla con EDSS pari a 2.0; disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”) non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/71 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari al 67 %.
Il CTU ha altresì escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all'art.3, comma 3, legge n.104/92 (cfr. la relazione di consulenza tecnica in atti, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate con note di trattazione scritta del 15.01.2025, le conclusioni del C.T.U. possono essere
2 condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14197/2023 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Valentini come da procura Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dello stato di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2023 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 67%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ritenendo di aver diritto ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni indicate, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto al percepimento delle stesse, con condanna dell' al pagamento CP_1 degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico
1 preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , una pensione Controparte_2 di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
Ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa ha Persona_1 accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Sclerosi multipla con EDSS pari a 2.0; disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”) non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/71 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari al 67 %.
Il CTU ha altresì escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all'art.3, comma 3, legge n.104/92 (cfr. la relazione di consulenza tecnica in atti, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate con note di trattazione scritta del 15.01.2025, le conclusioni del C.T.U. possono essere
2 condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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