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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/08/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 7551 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione il 6.5.2025 ex art. 281-quinquies c.p.c., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avvocato Samantha Guizzardi in virtù della Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto, al Corso Rosmini n.33,
e
contumace. Controparte_1
Oggetto: contratto di appalto - adempimento contrattuale – risolubilità per inadempimento.
Con atto di citazione notificato il 22.12.2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1 per ottenere, tra altro, la risoluzione di un contratto di appalto Controparte_1 per inadempimento colpevole della controparte, con correlata obbligazione risarcitoria.
La citante ha riferito: che con contratto sottoscritto il 19.12.2021 / 10.1.2022 la società ha assunto il compimento di una opera edilizia (ristrutturazione di unità abitativa); che il corrispettivo dell'appalto è stato pattuito in euro 51.106 (i.v.a. esclusa); che durante lo svolgimento delle lavorazioni edili ha constatato difformità e vizi dell'opera commissionata
(malfunzionamento della porta a scomparsa, mancata aderenza dell'alzatina di quarzo alla parete, scarico del bagno […]); che le mancanze sono state denunciate all'ente; che l'opera non è stata collaudata;
che l'appaltatrice ha chiesto l'importo (residuo) di euro 17.858,50; che il contratto deve essere risolto ai sensi degli artt.1662 e 1453 c.c.; che ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata fruibilità dell'abitazione; che l'appaltatrice deve essere condannata all'eliminazione dei vizi e dei difetti.
La società convenuta non si è costituita.
All'udienza del 6.5.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione. Per la condanna all'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera a spese dell'appaltatrice va ricordato che le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (artt.
1667, 1668 e 1669 c.c.) integrano, ma non escludono, i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455
c.c. sorge allorquando egli non esegue integralmente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme e così ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica (cfr. C. n.11950/1990, C. n. 49/88 e
C. n.2573/83).
Dai documenti prodotti si ricava l'assenza della consegna, da parte dell'appaltatrice, di una opera completa (cfr. doc. n.24 fasc. parte), con applicabilità, alla fattispecie, dei principi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale.
La committente ha pure addotto la risolubilità del contratto di appalto sottoscritto il 19.12.2021
/ 9.1.2022 (cfr. doc. n.1 fasc. parte) per inadempimento colpevole della
[...]
con necessità di individuare, come di seguito, i principi utilizzabili per la Controparte_1 decisione della lite.
Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c. non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili (cfr. C. n.27702/2024); in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. C.S.U. n.13533/2001); la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato (cfr. C. n.6181/2011); il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453, co.1 e 1668 c.c., non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all'esecuzione del contratto e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del medesimo, determinandosi altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato e dal conseguimento dell'utilità che l'adempimento avrebbe determinato (cfr. C. n.8889/2011). ha quindi narrato: “[…] Ho visionato l'appartamento della parte attrice […] Testimone_1 ci sono problemi nel montaggio delle porte, di squadratura delle pareti, inversioni delle tubazioni caldo – freddo nei bagni, problematiche nel montaggio delle piastrelle […]”.
I vizi (sinteticamente) indicati dalla persona interrogata dimostrano il mancato completamento dell'opera appaltata ed il contratto deve dunque essere risolto per inadempimento colpevole della società appaltatrice;
la rilevanza della violazione del contratto è conseguente alla pluralità delle imperfezioni accennate, molteplicità idonea, ex art. 1455 c.c., a sminuire la finalità del vincolo.
La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è poi presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, nel caso non dedotte e provate dalla società, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato possibile eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause non imputabili (cfr. C. n.2853/2005).
Dalla risoluzione del contratto di appalto, per inadempimento colpevole dell'ente, discende la necessità di esaminarne gli effetti.
L'appalto, fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e non si sottrae alla regola generale dettata dall'art. 1458 c.c. della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite (cfr. C.
n.17558/2006). Ebbene la parte attrice non ha proposto una domanda restitutoria, con necessità di scrutinare la sola domanda risarcitoria concretamente puntualizzata (cfr. atto di citazione
[pag. n.17 e n.18]).
Il risarcimento del danno non può –come sopra chiarito- avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesta la somma necessaria per realizzare l'opera che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del contratto.
Inoltre per il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, diritto protetto dalla
Convenzione Europea dei Diritti Umani (art. 8), la Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, ma nella fattispecie non emergono elementi da cui desumerne la lesione.
Dalle argomentazioni surriferite discende che nessuna somma può essere liquidata, in sfavore della società, a titolo risarcitorio.
Infine la sentenza di risoluzione per inadempimento produce, riguardo alle prestazioni da eseguire, un effetto liberatorio ex nunc e, rispetto alle prestazioni già eseguite, un effetto recuperatorio decorrente ex tunc, dalla data in cui è sorta l'obbligazione (cfr. C. n.756/1972);
l'applicazione del principio accennato implica che la somma pretesa dalla
[...]
pari ad euro 16.235 (oltre i.v.a.), non è dovuta dalla committente Controparte_1 considerato il menzionato effetto liberatorio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-risolve il contratto di appalto presupposto per inadempimento colpevole della
[...]
e per l'effetto dichiara non dovuta, dalla parte attrice alla parte convenuta, Controparte_1 la somma (residua) di euro 16.235 (oltre i.v.a.);
-rigetta le altre domande;
-condanna la alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in euro 264 per spese ed euro 3.000 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 31.7.2025 Il Giudice
Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 7551 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione il 6.5.2025 ex art. 281-quinquies c.p.c., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avvocato Samantha Guizzardi in virtù della Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto, al Corso Rosmini n.33,
e
contumace. Controparte_1
Oggetto: contratto di appalto - adempimento contrattuale – risolubilità per inadempimento.
Con atto di citazione notificato il 22.12.2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1 per ottenere, tra altro, la risoluzione di un contratto di appalto Controparte_1 per inadempimento colpevole della controparte, con correlata obbligazione risarcitoria.
La citante ha riferito: che con contratto sottoscritto il 19.12.2021 / 10.1.2022 la società ha assunto il compimento di una opera edilizia (ristrutturazione di unità abitativa); che il corrispettivo dell'appalto è stato pattuito in euro 51.106 (i.v.a. esclusa); che durante lo svolgimento delle lavorazioni edili ha constatato difformità e vizi dell'opera commissionata
(malfunzionamento della porta a scomparsa, mancata aderenza dell'alzatina di quarzo alla parete, scarico del bagno […]); che le mancanze sono state denunciate all'ente; che l'opera non è stata collaudata;
che l'appaltatrice ha chiesto l'importo (residuo) di euro 17.858,50; che il contratto deve essere risolto ai sensi degli artt.1662 e 1453 c.c.; che ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata fruibilità dell'abitazione; che l'appaltatrice deve essere condannata all'eliminazione dei vizi e dei difetti.
La società convenuta non si è costituita.
All'udienza del 6.5.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione. Per la condanna all'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera a spese dell'appaltatrice va ricordato che le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (artt.
1667, 1668 e 1669 c.c.) integrano, ma non escludono, i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455
c.c. sorge allorquando egli non esegue integralmente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme e così ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica (cfr. C. n.11950/1990, C. n. 49/88 e
C. n.2573/83).
Dai documenti prodotti si ricava l'assenza della consegna, da parte dell'appaltatrice, di una opera completa (cfr. doc. n.24 fasc. parte), con applicabilità, alla fattispecie, dei principi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale.
La committente ha pure addotto la risolubilità del contratto di appalto sottoscritto il 19.12.2021
/ 9.1.2022 (cfr. doc. n.1 fasc. parte) per inadempimento colpevole della
[...]
con necessità di individuare, come di seguito, i principi utilizzabili per la Controparte_1 decisione della lite.
Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c. non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili (cfr. C. n.27702/2024); in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. C.S.U. n.13533/2001); la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato (cfr. C. n.6181/2011); il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453, co.1 e 1668 c.c., non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all'esecuzione del contratto e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del medesimo, determinandosi altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato e dal conseguimento dell'utilità che l'adempimento avrebbe determinato (cfr. C. n.8889/2011). ha quindi narrato: “[…] Ho visionato l'appartamento della parte attrice […] Testimone_1 ci sono problemi nel montaggio delle porte, di squadratura delle pareti, inversioni delle tubazioni caldo – freddo nei bagni, problematiche nel montaggio delle piastrelle […]”.
I vizi (sinteticamente) indicati dalla persona interrogata dimostrano il mancato completamento dell'opera appaltata ed il contratto deve dunque essere risolto per inadempimento colpevole della società appaltatrice;
la rilevanza della violazione del contratto è conseguente alla pluralità delle imperfezioni accennate, molteplicità idonea, ex art. 1455 c.c., a sminuire la finalità del vincolo.
La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è poi presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, nel caso non dedotte e provate dalla società, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato possibile eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause non imputabili (cfr. C. n.2853/2005).
Dalla risoluzione del contratto di appalto, per inadempimento colpevole dell'ente, discende la necessità di esaminarne gli effetti.
L'appalto, fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e non si sottrae alla regola generale dettata dall'art. 1458 c.c. della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite (cfr. C.
n.17558/2006). Ebbene la parte attrice non ha proposto una domanda restitutoria, con necessità di scrutinare la sola domanda risarcitoria concretamente puntualizzata (cfr. atto di citazione
[pag. n.17 e n.18]).
Il risarcimento del danno non può –come sopra chiarito- avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesta la somma necessaria per realizzare l'opera che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del contratto.
Inoltre per il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, diritto protetto dalla
Convenzione Europea dei Diritti Umani (art. 8), la Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, ma nella fattispecie non emergono elementi da cui desumerne la lesione.
Dalle argomentazioni surriferite discende che nessuna somma può essere liquidata, in sfavore della società, a titolo risarcitorio.
Infine la sentenza di risoluzione per inadempimento produce, riguardo alle prestazioni da eseguire, un effetto liberatorio ex nunc e, rispetto alle prestazioni già eseguite, un effetto recuperatorio decorrente ex tunc, dalla data in cui è sorta l'obbligazione (cfr. C. n.756/1972);
l'applicazione del principio accennato implica che la somma pretesa dalla
[...]
pari ad euro 16.235 (oltre i.v.a.), non è dovuta dalla committente Controparte_1 considerato il menzionato effetto liberatorio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-risolve il contratto di appalto presupposto per inadempimento colpevole della
[...]
e per l'effetto dichiara non dovuta, dalla parte attrice alla parte convenuta, Controparte_1 la somma (residua) di euro 16.235 (oltre i.v.a.);
-rigetta le altre domande;
-condanna la alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in euro 264 per spese ed euro 3.000 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 31.7.2025 Il Giudice