Articolo 961 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 957Articolo 930
Versione
9 ottobre 2010
Art. 961. Riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri 1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dal codice, i marescialli dei carabinieri e i carabinieri effettivi in congedo che non hanno superato il trentacinquesimo anno di eta', che ne sono ritenuti meritevoli e sono in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali per il reclutamento nei rispettivi ruoli. 2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non e' computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri. 3. I riammessi devono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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