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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 589 emessa in data 20/2/2024 dal Tribunale di Genova nella causa avente
R.G. n. 3121/2023
promossa da
(C.F. ,), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di questa in Genova,
Viale Brigate Partigiane n. 2, come da procura in atti
APPELLANTE Contro
nato in [...] il [...], Controparte_1
nata in [...] il [...], Controparte_2
nato in [...] il [...], Controparte_3
nato in [...] il [...], Controparte_1
nato in [...] il Controparte_4
03/02/1974, nato in [...] il Controparte_5
18/07/2003, nato in [...] il Controparte_6
02/06/2006 e rappresentato dai genitori Controparte_4
e , nata a
[...] Controparte_7 Controparte_8
in Argentina il 01/11/2010 e rappresentata dai genitori
[...]
e , Controparte_4 Controparte_9 [...]
nata in [...] il [...], tutti rappresentati CP_10
e difesi dagli Avv.ti Marco Mellone e Graciela Cerulli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in
Milano, Via Messina 47, come da procura in atti
APPELLATI
E
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”. Per gli appellati:
“In via principale
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, respingere l'appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, confermando la decisione di primo grado. Con vittoria delle spese giudiziali e degli onorari.
In via subordinata
Qualora l'On.le Corte di Appello adita lo ritenga opportuno, chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex. art. 363 bis c.p.c. avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 34 del Codice Sabaudo e/o delle norme del Codice
Civile del 1865 che regolavano la disciplina circa l'attribuzione o la perdita della cittadinanza italiana iure sanguinis con particolare riferimento ai cittadini che emigravano fuori dal territorio italiano”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., gli odierni appellati chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di PE
, asseritamente cittadina italiana, nata frazione di
[...]
Corvara (SP) Comune di Beverino il 24 aprile 1842 ed emigrata in Argentina.
Esponevano, altresì, di avere ottenuto la cittadinanza italiana tramite i discendenti di , la quale PE
non avrebbe mai acquistato la cittadinanza argentina, né perduto quella italiana, e la quale, per effetto della decisione della Corte Costituzionale n. 30/1983, l'avrebbe trasmessa ai figli e, per loro tramite, a nipoti e bisnipoti.
Il si costituiva in giudizio, eccependo: Parte_1
- il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti per non aver effettivamente e preliminarmente esperito la domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa;
- nel merito, l'insussistenza del diritto azionato per essere carente il presupposto, ossia la effettiva cittadinanza italiana dell'avo invocato da tutti i ricorrenti, , in PE
quanto nata, stando alle allegazioni attoree, in data 24 aprile
1842, dunque in epoca preunitaria, ed emigrata ragionevolmente in data anteriore alla nascita del Regno Italia;
si rilevava, in proposito, che della signora non era nota la data di ER
emigrazione, ma che la documentazione ex adverso prodotta attestava che la stessa si era sposata con il signor Per_2
e che dal matrimonio era nato in [...] il signor
[...]
in data 20 agosto 1863, con la Persona_3
conseguenza che doveva ritenersi che non fosse mai divenuta cittadina italiana, essendo emigrata in data anteriore al 1863 e, ragionevolmente, al tempo della vigenza del Codice civile albertino del 1837.
Il Tribunale di Genova, con la sentenza impugnata, accoglieva integralmente la domanda dei ricorrenti, statuendo quanto segue:
“•accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:
• nato in [...] il [...], Controparte_1
• nato in [...] il [...], Controparte_3 • nata in [...] il [...], Controparte_2
• nato in [...] il [...], Controparte_1
• nato in [...] il [...], Controparte_4
• nato in [...] il [...] Controparte_5
• nato in [...] il [...] Controparte_6
• nata in [...] il [...], Controparte_8
• nata in [...] il [...], Controparte_10
sono cittadini italiani,
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Parte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti”.
In particolare, il Tribunale riteneva che:
- il procedimento riguardava discendenti di linea materna, soggetti a cui è preclusa di fatto la possibilità di presentare una domanda per via amministrativa;
- le parti ricorrenti avevano provato la continuità della linea trasmissiva;
- il Codice Civile del 1865 non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia;
- i soggetti nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero potevano essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risultava entrato a far parte del Regno d'Italia (nel caso di specie dal 1861). 2.- Avverso la sentenza n. 589/2024 del Tribunale di Genova, il proponeva appello affidando il gravame Parte_1
al seguente motivo:
Applicabilità dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837.
Violazione ed erronea applicazione artt. 34 Codice civile albertino 1837; 4 e ss. (in ispecie 6 et 11) CC 1865.
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere decisiva la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 e irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino.
Infatti, la signora avrebbe lasciato l'Italia e raggiunto ER
l'Argentina prima del 1863 e, certamente, prima dell'entrata in vigore del Codice civile italiano nel primo gennaio 1866.
Di conseguenza, troverebbe applicazione il Codice Civile albertino del 1837, che all'art. 34 statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
3.- Si costituivano in giudizio le parti appellate ed eccepivano, in primo luogo, l'infondatezza della doglianza circa la mancata acquisizione da parte della sig.ra della cittadinanza ER
italiana, per il fatto che la stessa era sicuramente viva alla data del 17 marzo 1861 e, quindi, sarebbe automaticamente diventata cittadina del Regno d'Italia.
In secondo luogo, eccepivano l'irrilevanza della mera emigrazione in territorio straniero ai fini della perdita della cittadinanza italiana secondo la disciplina dell'ordinamento italiano. Infatti, il fatto che la sig.ra sia emigrata intorno al ER
1863 sarebbe irrilevante poiché né il Codice Civile del 1865, né la Legge sulla cittadinanza n. 555/1912, né l'attuale Legge n.
91/1992, avrebbero collegato la mera emigrazione dal territorio italiano alla perdita della cittadinanza italiana.
Infine, eccepivano l'irrilevanza della mera emigrazione in territorio straniero ai fini della perdita della cittadinanza italiana secondo la disciplina del Regno di Sabaudia dal momento che l'art. 34 del Codice albertino non prevedrebbe la perdita della cittadinanza italiana a causa dell'emigrazione in terra straniera, ma che il suddito che acquisiva un'altra cittadinanza stabilendosi definitivamente all'estero poteva semmai perdere “il godimento dei diritti civili”.
4.- Il Ministero appellante, in comparsa conclusionale, eccepiva l'inconcludenza della distinzione tra perdita del godimento dei diritti civili di suddito e perdita della qualità di suddito, alla luce degli articoli 19 e 20 del Codice albertino.
L'art. 19 dispone che “Il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne'Regii Stati de'diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
L'art. 20 dispone che “Il figlio nato in [...] padre, che ha perduto il godimento dei diritti civili di suddito, è riputato straniero;
acquisterà tuttavia la qualità, ed i diritti di suddito qualora nell'anno seguente alla maggiore età dichiari, se dimorante nei Regii Stati, volervi fissare il suo domicilio, e se tuttora in paese estero, voler rientrare ne' Regii Stati, e dimorarvi stabilmente, e di fatti vi stabilisca il suo domicilio dentro l'anno della fatta dichiarazione […]”.
Ad avviso del Ministero, a mente di tali disposizioni, perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito italiano da parte della signora per PE
effetto della sua stabile emigrazione in Argentina, con animo di non più ritornare, la conseguenza sarebbe che il di lei figlio,
non è mai stato cittadino Persona_3
italiano.
Sempre in comparsa conclusionale il allegava che Parte_1
l'irrilevanza della distinzione tra perdita dei diritti civili di suddito e perdita della qualità di suddito sarebbe confortata anche dall'esame delle disposizioni di cui al Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 (il quale conteneva disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile del Regno d'Italia).
In particolare, secondo parte appellante, dal combinato disposto dell'art. 1 del RD 2606/1865 (“Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo codice civile”), dell'art. 2 del RD 2606/1865 (“Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno dall'attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo.
Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice”) e dell'art. 13 del Codice civile del 1865 (“Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purché:
1.° Rientri nel regno con permissione speciale del governo;
2.° Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3° Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno”), si evincerebbe che, in caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili nel regime preunitario (quindi anche ai sensi dell'art. 34 del C.c. albertino) fosse necessario, per recuperare la cittadinanza italiana, tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del Codice civile del 1865.
Nel caso in esame, ad avviso del , “persi i diritti civili Parte_1
inerenti la qualità di suddito, si poteva essere italiani solo alle condizioni stabilite nell'art. 13 del CC del 1865. Che non constano” (pag. 6 comparsa conclusionale appellante).
5.- All'esito dell'udienza del 20.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
(previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
6.- Questa Corte ritiene l'appello non meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
7.- L'atto di appello si basa sull'unico motivo relativo allo status di cittadino italiano dell'avo degli odierni appellati e, in particolare, sull'errata applicazione da parte del Tribunale di Genova delle norme del Codice civile italiano del 1865, anziché dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837.
Occorre, pertanto, esaminare la questione del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento, sulla quale si è espressa la giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di Corte di Appello che aveva respinto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta da una discendente di un cittadino italiano, emigrato in Brasile nella seconda metà del 1800, solo perché la nonna paterna, all'atto di contrarre matrimonio, dichiarò di essere cittadina brasiliana, e ha, pertanto, evidenziato che “l'art. 11 n. 2 del codice civile del
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente
a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (v. Cass. Ordinanza n.
12894 del 11/05/2023 - Rv. 667661 - 01).
Dunque, è pacifico che con l'entrata in vigore del codice civile del 1865 in data 1/1/1866, un cittadino italiano poteva perdere la cittadinanza solo mediante un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisizione della cittadinanza straniera, indipendentemente dal fatto che l'ascendente avesse stabilito la propria residenza all'estero.
7.1- Nell'atto di appello, tuttavia, il ha insistito Parte_1
sull'erroneità dell'applicazione del codice civile del 1865, dovendosi applicare, a suo avviso, la normativa precedente, in quanto la signora si era trasferita in Argentina prima del 1° ER
gennaio 1866.
Infatti, pur non essendo conosciuta la data in cui l'avo emigrò in
Argentina, è stato accertato che la signora si trovava già in ER
Argentina nel 1863, anno di nascita del figlio Persona_3
nato a [...] matrimonio contratto in
[...]
Argentina con il signor . Persona_2
7.2- Alla luce di ciò, considerato che la signora era ER
diventata cittadina del Regno d'Italia nel 1861, essendo stato provato che la stessa era ancora viva in tale data, occorre verificare se, prima del 1866 (anno di entrata in vigore del
Codice del 1865), la stessa avesse perso la cittadinanza italiana ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Nel caso di specie, trattandosi di persona nata a Corvara, in [...], trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, precisamente, l'art. 34, il quale dispone che: 8.- In via preliminare occorre esaminare quanto disposto dall'art. 34 del Codice civile albertino, il quale prevedeva due ipotesi di perdita della cittadinanza: da un lato, il caso di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi che nel caso in esame non è stata sostenuta dal ), dall'altro, il caso del suddito che si Parte_1
stabilisce in un paese straniero con l'intenzione di non farvi ritorno.
L'onere di provare il cosiddetto “animo di non più ritornare” grava pacificamente sull'appellante, avendo lo stesso affermato che è “prova a carico, certo, del l'animo di non Parte_1
ritornare, cioè dello stato soggettivo che accompagnava
l'emigrazione” (pag. 7 comparsa conclusionale).
A tale riguardo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022- Rv. 665761 -
01).
8.1- L'appellante, nella sua comparsa conclusionale, ha richiamato a sostegno delle proprie argomentazioni la sentenza n. 3200/24 del Tribunale di Genova, la quale ha valorizzato, ai fini della prova dell'animo di non tornare, una serie di indizi presuntivi relativi alla vita dell'avo successivamente all'emigrazione.
Tuttavia questo Collegio ritiene che sia il a dover Parte_1
provare l'eventuale fattispecie interruttiva, come statuito dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite testé citata .
Volendo esaminare per completezza la giurisprudenza risalente e coeva al caso in esame, la Corte d'appello di Genova si era espressa all'epoca sulla medesima questione con una sentenza del 3/1/1857 avente ad oggetto l'accertamento della qualità di suddito del Regno di Sardegna di un soggetto che era nato e vissuto in tale Regno prima di stabilirsi in Argentina, dove aveva addirittura acquistato proprietà ed esercitato un impiego pubblico presso il locale governo. La Corte ligure in tale pronuncia aveva sottolineato che
“dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
8.2- Tornando al caso di specie, il Ministero si è limitato ad allegare, nella propria comparsa conclusionale, che la signora emigrò in Argentina in data PE
anteriore al 1863, vi mise al mondo la propria prole, vi restò per tutta la vita sino a morirvi nel 1916, senza mai fare rientro in
Italia, circostanza, peraltro, non provata da parte appellante.
Sul punto, la Corte di Cassazione Sez. Un. ha chiarito che “Non potevano dunque rilevare i comportamenti meri, se non integrati da fatti positivi, equivalenti alla manifestazione di una volontà tesa scientemente ad acquisire la cittadinanza straniera, giacché il contraltare sarebbe stato quello di attribuire il significato di manifestazione di volontà a condotte indeterminate, e tramite questo di accettare il rischio di perdite della cittadinanza in qualche modo forzate o presunte o comunque automatiche, in chiara contraddizione non solo con le caratteristiche del diritto fondamentale ma anche con gli spunti di costituzionalità offerti
– per quanto ad altro fine di rispetto dei principi di eguaglianza
- dalle (pur richiamate) decisioni della Corte costituzionale n.
87 del 1975 e n. 30 del 1983” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, in motivazione pag. 37).
8.3. - Pertanto, non si possono considerare integrati i presupposti per ritenere che la sig.ra sia emigrata con animo di non più ER ritornare ai sensi dell'art. 34 del Codice civile albertino 1° comma.
Si osserva infatti che è lo stesso art. 34 del Codice civile albertino a statuire al 3° comma che “ il domicilio trasportato in paese straniero qualunque ne sia la durata, non basterà da solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare”.
Nel caso che ci occupa il , su cui gravava Parte_1
l'onere della prova, non ha neppure dedotto fatti idonei a dimostrare l'animo di non più tornare, non risultando, tra l'altro, che l'ava sig.ra abbia mai rinunciato alla cittadinanza ER
italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica.
8.4- Appare di rilievo al riguardo la sentenza della Corte
d'appello di Torino che si è espressa sulla medesima questione con una sentenza del 24/4/1857 avente ad oggetto, come nel caso in esame, la verifica della qualità di suddito del Regno di
Sardegna di un soggetto che era nato e vissuto in tale Regno prima di stabilirsi definitivamente all'estero.
La Corte piemontese ha sottolineato che il soggetto in questione,
“nato in [...] padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del
Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
8.5- Neppure risulta dagli atti di causa che la sig.ra abbia ER
acquistato la nazionalità argentina.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato dagli originari ricorrenti che non PE
risulta iscritta nel Registro Nazionale dell'Elettorato, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e naturalizzati (v. doc.
3 parti appellate); inoltre, nel certificato di morte della signora
(doc. 2) e nell'estratto atto di nascita del figlio ER [...]
(doc. 4), questa è indicata come Persona_3
“italiana”.
Infine, si osserva che la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto
1961, che all'art. 7, paragrafi da 3 a 6, dispone:
“3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per altre ragioni simili.
6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente convenzione”.
8.6.- Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che le ipotesi “che contemplino casi di perdita della cittadinanza discendenti dal venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato” ( a livello di legislazione nazionale) “ sono ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purchè sia escluso il rischio di apolidia ( v. C Giust. 12.3.2019,
Tjebbes, causa C-221/17) ” ( v. Cass. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022, in motivazione pag. 16).
8.7.- Pertanto, è evidente che nel caso in esame sussiste un concreto rischio di apolidia dato che, secondo quanto certificato dall'autorità della città di Buenos Aires, l'ava emigrata non è mai diventata cittadina argentina.
9. - Le allegazioni del ( svolte in comparsa Parte_1
conclusionale ) circa la distinzione tra perdita della qualità di suddito e perdita del godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito, sono prive di rilievo nel caso di specie, poiché alla luce delle considerazioni che precedono non è risultato provato che la sig.ra abbia PE
perso la sua qualità di suddito e/o il godimento dei diritti civili.
10.- Quanto già esposto e soprattutto il mancato assolvimento, da parte del , dell'onere probatorio sul Parte_1
medesimo incombente, porta a confermare la sentenza impugnata.
11.- L'appello deve quindi essere respinto. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate alla luce delle difficoltà interpretative delle questioni esaminate.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta l'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza n. 589 emessa in data 20/2/2024 dal Tribunale di
Genova nella causa avente R.G. n. 3121/2023, che per l'effetto conferma;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 26/2/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni