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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M A T E R A S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani - Presidente
Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice decidendo sul reclamo iscritto al numero di R.G. 1191 / 2024, riservato per la decisione all'udienza del 12.3.2025
PROMOSSO DA
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MONTAGNA NICOLA (C.F. ) C.F._2
(C.F. ) con l'Avv. Parte_2 C.F._3
MONTAGNA NICOLA (C.F. ) C.F._2
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
(C.F. ) con l'Avv. LUCIBELLO GIUSEPPE (C.F. P.IVA_1
) C.F._4
NONCHÉ
- Controparte_2
contumace (litisconsorte necessario). pronuncia la seguente
ORDINANZA visti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza sopra indicata, osserva quanto segue.
1 1.
La Cassazione con la sentenza n. 27848/2022 ha precisato che “l'atto di intimazione notificato al terzo proprietario non è “generico”, bensì “specifico”, nel senso che esso indica il bene che sarà sottoposto alla successiva esecuzione nell'ipotesi di inadempimento del debitore principale: conseguentemente, il terzo è già individuato come destinatario della minacciata esecuzione (e, infatti, Cass.,
Sez. 6 -3, Ordinanza n. 12970 del 30/6/2020, ravvisa il litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo proprietario anche in una fattispecie di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) e, come tale, è legittimato a svolgere, anche in via preventiva, censure sia sulla regolarità formale degli atti prodromici e sulla loro notificazione, sia sul diritto di agire in executivis nei suoi confronti”.
Il Collegio, pertanto, reputa che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza cautelare su cui si è pronunciata la dr.ssa , Controparte_3
quale originaria titolare dell'opposizione pre-esecutiva, ben poteva essere impugnata dalla parte con reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c. (cfr.
Corte cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19889) sia per superare tale declaratoria, sia per ottenere una pronuncia cautelare che potesse esaminare il fumus dell'opposizione stessa.
Il Tribunale osserva, tuttavia, che se l'opposizione pre-esecutiva non è stata ancora dichiarata inammissibile in via definitiva - e tanto si riscontra nella fattispecie - l'inammissibilità ha riguardato soltanto l'istanza cautelare e la parte avrebbe dovuto dolersene con reclamo. Ne consegue che, qualora dovessero essere riscontrati i presupposti di cui alla sentenza della Cassazione n. 26285/2019, il potere cautelare (anche quello di seconde cure) deve ritenersi irrimediabilmente consumato. Se, invece, vi
è giudicato di inammissibilità sull'opposizione preventiva - e non è questo il caso - la pronuncia in rito non può precludere la riproposizione della
2 questione nell'opposizione successiva.
Se è pur vero che si riscontra una significativa antinomia tra i due provvedimenti cautelari adottati dal medesimo magistrato, dapprima come titolare del fascicolo dell'opposizione preventiva e, poi, quale giudice dell'esecuzione, è comunque indiscutibile che la parte non può dolersi di tanto allorquando, pur avendo potuto impugnare il primo provvedimento cautelare (id est: quello reso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 615, c. 1, c.p.c.), ha lasciato spirare invano i termini perentori, prestando acquiescenza alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza cautelare. Né per ovviare a tale problema il Collegio può, a sua volta, revocare in dubbio quanto enucleato in Cass. 26285/2019.
Diviene, pertanto, necessario verificare se nella specie i motivi di opposizione dedotti col ricorso ex articolo 617 c.p.c. siano i medesimi di quelli enucleati con l'opposizione di cui all'articolo 615 c.p.c., precisando, sin d'ora, che non è certo il nomen iuris attribuito dalla parte alla relativa opposizione a fare la differenza, ma l'identità e la natura dei motivi di opposizione e la qualificazione giuridica che, come noto, spetta all'autorità giudiziaria.
I reclamanti sostengono che il g.e. avrebbe applicato in modo errato i principi di diritto di cui alla sentenza Cass. n. 26285/2019. La contestazione, tuttavia, appare francamente priva di fondamento, poiché, come è stato detto e documentato, entrambi i giudizi sono stati instaurati tra le stesse parti, riguardano il medesimo titolo esecutivo e presentano un'identità di petitum e causa petendi; anche le conclusioni sono del tutto analoghe.
La Cassazione ha avuto modo di precisare con una sentenza, i cui principi possono ritenersi ormai consolidati, che "qualora siano contemporaneamente pendenti l'opposizione a precetto (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e
3 l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza innanzi a quello con il potere "maggiore" (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato".
Si è già detto che, non sarà certo la qualificazione data dalla parte all'opposizione ad assurgere a valore di criterio dirimente, atteso che diviene necessario scrutinare, innanzitutto, se con l'opposizione sia stato contestato l'an del diritto di credito e/o del diritto di procedere ad esecuzione, ovvero motivi relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e dei singoli atti di esecuzione.
Fatte queste premesse, si osserva che, sulla scorta del contenuto dell'opposizione formulata ex articolo 617 c.p.c., risulta improprio ricondurla nel paradigma della contestazione formale degli atti. A ben vedere, aldilà di soli due motivi su cui si tornerà infra, tutti gli altri attengono non già a profili di regolarità formale, bensì a questioni relative all'an dell'esecuzione: in nessun modo, infatti, possono ritenersi riconducibili nell'alveo di un'opposizione agli atti esecutivi le seguenti censure:
a) inidoneità del contratto di mutuo a valere come titolo esecutivo anche per assenza della formale apposizione della formula esecutiva;
b) assenza del requisito costitutivo della traditio non integrato neppure dal successivo atto di erogazione e frazionamento dell'ipoteca;
c) indeterminatezza della somma precettata e l'illegittimità ed invalidità
4 dell'ammontare degli interessi moratori.
Invero, tra le varie censure, solo due possono rientrare nel novero dell'opposizione agli atti e queste sono: la dedotta mancanza della formula esecutiva e la nullità della notificazione del precetto.
Tralasciato, per il momento, lo scrutinio di tali due ultimi motivi, si rileva, per quanto riguarda le doglianze riconducibili nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione, che correttamente il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento qui reclamato, ha optato per la declaratoria di inammissibilità della domanda cautelare, allorquando, scrutinati i motivi di opposizione (benché l'atto sia stato qualificato dalla parte ex articolo 617 c.p.c.), ha ritenuto consumato il potere cautelare sulla scorta di quanto enucleato dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata. Basta confrontate i due atti: l'opposizione preventiva all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. e il ricorso proposto ex articolo 617
c.p.c. per verificare la coincidenza dei motivi proposti nel primo e riproposti nel secondo.
Quanto, invece, ai motivi di stretta opposizione agli atti (mancanza di formula esecutiva e problemi di notifica del precetto), si osserva quanto segue.
In Cass.12 febbraio 2019, n. 3967, si legge che “l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma, cod. proc. civ., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità
5 formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”.
Orbene, la parte si duole del fatto che non sarebbe stata messa nelle condizioni di accertare la corrispondenza tra quanto intimato alla e il fatto che si proceda esecutivamente sui suoi Controparte_2
beni. Tale asserzione è speciosa: ciò che rileva è che la parte, invero, ben ha potuto difendersi realizzando il fatto di subire un'espropriazione quale terzo datore di ipoteca, di talché non si riscontra alcun concreto pregiudizio ai diritti dell'opponente.
Laddove, invece, si deduce che la mancanza di formula esecutiva si è tradotta nell'assenza di un valido titolo, si precisa come la censura rientri nel novero dell'opposizione all'esecuzione per cui vigono i presupposti di
Cass. 26285/2019 e ciò in quanto non si censura una mera irregolarità formale, ma il fatto che la stessa abbia privato di forza esecutiva il titolo, di talché non vi sarebbe alcun diritto per agire esecutivamente ex articolo
474 c.p.c.
Con riferimento alla dedotta nullità della notifica del titolo esecutivo, aldilà della difficile comprensione della censura che non risulta esser stata articolata in maniera chiara e sufficientemente intellegibile (cfr. paragrafo
5 ricorso proposto ex articolo 617 c.p.c.), si osserva come, piuttosto che esser stato denunciato un profilo attinenti all'iter notificatorio, è stata sollevata una censura relativa all'oggetto della notifica che avrebbe avuto ad oggetto una copia non autentica dell'atto di frazionamento e quietanza, priva di formula esecutiva.
Aldilà della difficile comprensione della censura - che come detto è stata articolata non in maniera sufficientemente comprensibile - si osserva che non venendo in rilievo alcuna ipotesi di inesistenza della notifica (cfr.
Sezioni Unite 14916 e 14917 del 2016), un'eventuale nullità deve
6 ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo. Ove, invece, si volesse porre l'attenzione sull'idoneità dell'atto notificato a costituire valido titolo esecutivo, ci ritroveremmo nuovamente nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione per cui è ormai irrimediabilmente consumato il potere cautelare.
Quanto, infine, alla doglianza circa il fatto che il g.e. avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. 63/2023 sulla scorta del fatto che in quella rubricata al n. 59/2023 (a cui è stata riunita la seconda) il pignoramento avrebbe perso efficacia ex articolo 497 c.p.c., si osserva che la censura è del tutto inammissibile nel reclamo ex articolo
669 terdecies c.p.c. in quanto l'unica sedes materiae in cui tale scrutinio può avvenire è quella di un'istanza esecutiva al g.e., avverso il cui rigetto è esperibile unicamente il reclamo di cui all'articolo 630 c.p.c. (che è cosa assai diversa da quello previsto dall'articolo 669 terdecies c.p.c.). Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che il g.e. abbia implicitamente rigettato tale istanza, non v'è chi non veda come il Collegio, non essendo stato proposto il diverso reclamo di cui all'articolo 630 c.p.c., è privo di qualsivoglia potere. Sull'impossibilità di conversione si veda Cass.
8905/2022, la cui ratio è sovrapponibile anche al presente caso.
Ogni altra questione è assorbita.
2
Il Collegio, benché la parte non abbia reclamato il provvedimento reso dalla dr.ssa nell'ambito dell'opposizione preventiva Controparte_3
all'esecuzione, reputa, comunque, di dover compensare le spese di lite della presente fase in ragione di quanto proferito da Corte Costituzionale
n. 77 del 19 aprile 2018 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
7 intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
A ben vedere, il provvedimento reso nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi dalla dr.ssa (ed oggi reclamato) è in evidente CP_3
contraddizione con quello pronunciato dal medesimo giudicante nel giudizio di opposizione a precetto. Infatti, come emerge dalle motivazioni addotte nel provvedimento reclamato, i ricorrenti avrebbero dovuto coltivare il solo giudizio di opposizione preventiva (cfr. Cass.
26285/2019). Al contrario, nel giudizio di opposizione a precetto, il giudicante ha ritenuto i reclamanti privi di interesse a far valere le censure ivi dedotte, perché legittimati solo a presentare opposizione dopo l'avvio della procedura esecutiva a loro danno.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 in quanto il reclamo è stato dichiarato inammissibile e in parte rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sul reclamo proposto avverso l'ordinanza del g.e. del 17.9.2024, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede: dichiara l'inammissibilità del reclamo per intervenuta consumazione del potere cautelare laddove ripropone i medesi motivi riconducibili nel paradigma dell'opposizione all'esecuzione già fatti valere con l'opposizione a precetto rubricata al n. di R.G. 491/2022; rigetta nel resto il reclamo;
compensa integralmente le spese di lite della presente fase.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di
8 diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale in data 12 marzo 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
9
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani - Presidente
Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice decidendo sul reclamo iscritto al numero di R.G. 1191 / 2024, riservato per la decisione all'udienza del 12.3.2025
PROMOSSO DA
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MONTAGNA NICOLA (C.F. ) C.F._2
(C.F. ) con l'Avv. Parte_2 C.F._3
MONTAGNA NICOLA (C.F. ) C.F._2
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
(C.F. ) con l'Avv. LUCIBELLO GIUSEPPE (C.F. P.IVA_1
) C.F._4
NONCHÉ
- Controparte_2
contumace (litisconsorte necessario). pronuncia la seguente
ORDINANZA visti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza sopra indicata, osserva quanto segue.
1 1.
La Cassazione con la sentenza n. 27848/2022 ha precisato che “l'atto di intimazione notificato al terzo proprietario non è “generico”, bensì “specifico”, nel senso che esso indica il bene che sarà sottoposto alla successiva esecuzione nell'ipotesi di inadempimento del debitore principale: conseguentemente, il terzo è già individuato come destinatario della minacciata esecuzione (e, infatti, Cass.,
Sez. 6 -3, Ordinanza n. 12970 del 30/6/2020, ravvisa il litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo proprietario anche in una fattispecie di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) e, come tale, è legittimato a svolgere, anche in via preventiva, censure sia sulla regolarità formale degli atti prodromici e sulla loro notificazione, sia sul diritto di agire in executivis nei suoi confronti”.
Il Collegio, pertanto, reputa che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza cautelare su cui si è pronunciata la dr.ssa , Controparte_3
quale originaria titolare dell'opposizione pre-esecutiva, ben poteva essere impugnata dalla parte con reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c. (cfr.
Corte cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19889) sia per superare tale declaratoria, sia per ottenere una pronuncia cautelare che potesse esaminare il fumus dell'opposizione stessa.
Il Tribunale osserva, tuttavia, che se l'opposizione pre-esecutiva non è stata ancora dichiarata inammissibile in via definitiva - e tanto si riscontra nella fattispecie - l'inammissibilità ha riguardato soltanto l'istanza cautelare e la parte avrebbe dovuto dolersene con reclamo. Ne consegue che, qualora dovessero essere riscontrati i presupposti di cui alla sentenza della Cassazione n. 26285/2019, il potere cautelare (anche quello di seconde cure) deve ritenersi irrimediabilmente consumato. Se, invece, vi
è giudicato di inammissibilità sull'opposizione preventiva - e non è questo il caso - la pronuncia in rito non può precludere la riproposizione della
2 questione nell'opposizione successiva.
Se è pur vero che si riscontra una significativa antinomia tra i due provvedimenti cautelari adottati dal medesimo magistrato, dapprima come titolare del fascicolo dell'opposizione preventiva e, poi, quale giudice dell'esecuzione, è comunque indiscutibile che la parte non può dolersi di tanto allorquando, pur avendo potuto impugnare il primo provvedimento cautelare (id est: quello reso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 615, c. 1, c.p.c.), ha lasciato spirare invano i termini perentori, prestando acquiescenza alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza cautelare. Né per ovviare a tale problema il Collegio può, a sua volta, revocare in dubbio quanto enucleato in Cass. 26285/2019.
Diviene, pertanto, necessario verificare se nella specie i motivi di opposizione dedotti col ricorso ex articolo 617 c.p.c. siano i medesimi di quelli enucleati con l'opposizione di cui all'articolo 615 c.p.c., precisando, sin d'ora, che non è certo il nomen iuris attribuito dalla parte alla relativa opposizione a fare la differenza, ma l'identità e la natura dei motivi di opposizione e la qualificazione giuridica che, come noto, spetta all'autorità giudiziaria.
I reclamanti sostengono che il g.e. avrebbe applicato in modo errato i principi di diritto di cui alla sentenza Cass. n. 26285/2019. La contestazione, tuttavia, appare francamente priva di fondamento, poiché, come è stato detto e documentato, entrambi i giudizi sono stati instaurati tra le stesse parti, riguardano il medesimo titolo esecutivo e presentano un'identità di petitum e causa petendi; anche le conclusioni sono del tutto analoghe.
La Cassazione ha avuto modo di precisare con una sentenza, i cui principi possono ritenersi ormai consolidati, che "qualora siano contemporaneamente pendenti l'opposizione a precetto (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e
3 l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza innanzi a quello con il potere "maggiore" (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato".
Si è già detto che, non sarà certo la qualificazione data dalla parte all'opposizione ad assurgere a valore di criterio dirimente, atteso che diviene necessario scrutinare, innanzitutto, se con l'opposizione sia stato contestato l'an del diritto di credito e/o del diritto di procedere ad esecuzione, ovvero motivi relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e dei singoli atti di esecuzione.
Fatte queste premesse, si osserva che, sulla scorta del contenuto dell'opposizione formulata ex articolo 617 c.p.c., risulta improprio ricondurla nel paradigma della contestazione formale degli atti. A ben vedere, aldilà di soli due motivi su cui si tornerà infra, tutti gli altri attengono non già a profili di regolarità formale, bensì a questioni relative all'an dell'esecuzione: in nessun modo, infatti, possono ritenersi riconducibili nell'alveo di un'opposizione agli atti esecutivi le seguenti censure:
a) inidoneità del contratto di mutuo a valere come titolo esecutivo anche per assenza della formale apposizione della formula esecutiva;
b) assenza del requisito costitutivo della traditio non integrato neppure dal successivo atto di erogazione e frazionamento dell'ipoteca;
c) indeterminatezza della somma precettata e l'illegittimità ed invalidità
4 dell'ammontare degli interessi moratori.
Invero, tra le varie censure, solo due possono rientrare nel novero dell'opposizione agli atti e queste sono: la dedotta mancanza della formula esecutiva e la nullità della notificazione del precetto.
Tralasciato, per il momento, lo scrutinio di tali due ultimi motivi, si rileva, per quanto riguarda le doglianze riconducibili nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione, che correttamente il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento qui reclamato, ha optato per la declaratoria di inammissibilità della domanda cautelare, allorquando, scrutinati i motivi di opposizione (benché l'atto sia stato qualificato dalla parte ex articolo 617 c.p.c.), ha ritenuto consumato il potere cautelare sulla scorta di quanto enucleato dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata. Basta confrontate i due atti: l'opposizione preventiva all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. e il ricorso proposto ex articolo 617
c.p.c. per verificare la coincidenza dei motivi proposti nel primo e riproposti nel secondo.
Quanto, invece, ai motivi di stretta opposizione agli atti (mancanza di formula esecutiva e problemi di notifica del precetto), si osserva quanto segue.
In Cass.12 febbraio 2019, n. 3967, si legge che “l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma, cod. proc. civ., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità
5 formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”.
Orbene, la parte si duole del fatto che non sarebbe stata messa nelle condizioni di accertare la corrispondenza tra quanto intimato alla e il fatto che si proceda esecutivamente sui suoi Controparte_2
beni. Tale asserzione è speciosa: ciò che rileva è che la parte, invero, ben ha potuto difendersi realizzando il fatto di subire un'espropriazione quale terzo datore di ipoteca, di talché non si riscontra alcun concreto pregiudizio ai diritti dell'opponente.
Laddove, invece, si deduce che la mancanza di formula esecutiva si è tradotta nell'assenza di un valido titolo, si precisa come la censura rientri nel novero dell'opposizione all'esecuzione per cui vigono i presupposti di
Cass. 26285/2019 e ciò in quanto non si censura una mera irregolarità formale, ma il fatto che la stessa abbia privato di forza esecutiva il titolo, di talché non vi sarebbe alcun diritto per agire esecutivamente ex articolo
474 c.p.c.
Con riferimento alla dedotta nullità della notifica del titolo esecutivo, aldilà della difficile comprensione della censura che non risulta esser stata articolata in maniera chiara e sufficientemente intellegibile (cfr. paragrafo
5 ricorso proposto ex articolo 617 c.p.c.), si osserva come, piuttosto che esser stato denunciato un profilo attinenti all'iter notificatorio, è stata sollevata una censura relativa all'oggetto della notifica che avrebbe avuto ad oggetto una copia non autentica dell'atto di frazionamento e quietanza, priva di formula esecutiva.
Aldilà della difficile comprensione della censura - che come detto è stata articolata non in maniera sufficientemente comprensibile - si osserva che non venendo in rilievo alcuna ipotesi di inesistenza della notifica (cfr.
Sezioni Unite 14916 e 14917 del 2016), un'eventuale nullità deve
6 ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo. Ove, invece, si volesse porre l'attenzione sull'idoneità dell'atto notificato a costituire valido titolo esecutivo, ci ritroveremmo nuovamente nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione per cui è ormai irrimediabilmente consumato il potere cautelare.
Quanto, infine, alla doglianza circa il fatto che il g.e. avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. 63/2023 sulla scorta del fatto che in quella rubricata al n. 59/2023 (a cui è stata riunita la seconda) il pignoramento avrebbe perso efficacia ex articolo 497 c.p.c., si osserva che la censura è del tutto inammissibile nel reclamo ex articolo
669 terdecies c.p.c. in quanto l'unica sedes materiae in cui tale scrutinio può avvenire è quella di un'istanza esecutiva al g.e., avverso il cui rigetto è esperibile unicamente il reclamo di cui all'articolo 630 c.p.c. (che è cosa assai diversa da quello previsto dall'articolo 669 terdecies c.p.c.). Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che il g.e. abbia implicitamente rigettato tale istanza, non v'è chi non veda come il Collegio, non essendo stato proposto il diverso reclamo di cui all'articolo 630 c.p.c., è privo di qualsivoglia potere. Sull'impossibilità di conversione si veda Cass.
8905/2022, la cui ratio è sovrapponibile anche al presente caso.
Ogni altra questione è assorbita.
2
Il Collegio, benché la parte non abbia reclamato il provvedimento reso dalla dr.ssa nell'ambito dell'opposizione preventiva Controparte_3
all'esecuzione, reputa, comunque, di dover compensare le spese di lite della presente fase in ragione di quanto proferito da Corte Costituzionale
n. 77 del 19 aprile 2018 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
7 intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
A ben vedere, il provvedimento reso nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi dalla dr.ssa (ed oggi reclamato) è in evidente CP_3
contraddizione con quello pronunciato dal medesimo giudicante nel giudizio di opposizione a precetto. Infatti, come emerge dalle motivazioni addotte nel provvedimento reclamato, i ricorrenti avrebbero dovuto coltivare il solo giudizio di opposizione preventiva (cfr. Cass.
26285/2019). Al contrario, nel giudizio di opposizione a precetto, il giudicante ha ritenuto i reclamanti privi di interesse a far valere le censure ivi dedotte, perché legittimati solo a presentare opposizione dopo l'avvio della procedura esecutiva a loro danno.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 in quanto il reclamo è stato dichiarato inammissibile e in parte rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sul reclamo proposto avverso l'ordinanza del g.e. del 17.9.2024, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede: dichiara l'inammissibilità del reclamo per intervenuta consumazione del potere cautelare laddove ripropone i medesi motivi riconducibili nel paradigma dell'opposizione all'esecuzione già fatti valere con l'opposizione a precetto rubricata al n. di R.G. 491/2022; rigetta nel resto il reclamo;
compensa integralmente le spese di lite della presente fase.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di
8 diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale in data 12 marzo 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
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