Sentenza breve 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza breve 05/04/2023, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2023
N. 00850/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2023, proposto da
FE MO CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, sede di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione
con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi
a) del provvedimento assunto dalla sottocommissione XX presso la Corte d'Appello di Roma per gli esami di stato di avvocato, recante la mancata ammissione della ricorrente alla seconda prova orale ed il connesso giudizio di non idoneità della stessa riportato all'esito della prima prova orale degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2022, nella quale le sono stati attribuiti 15 punti, ossia un punteggio inferiore al minimo di 18 punti previsto per il superamento della prova come da attestato rilasciato nell'immediatezza dell'esame e qui allegato;
b) del provvedimento allo stato non noto con cui la sottocommissione XX presso la Corte d'Appello di Roma per gli esami di stato di avvocato ha individuato come quesito di diritto civile e processuale civile da rivolgere alla ricorrente un quesito che invece non riguarda queste materie;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel ricorso in oggetto – rivolto avverso il giudizio di non idoneità e ammissione alla successiva prova orale della candidata, ricorrente, all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato – l’amministrazione ha accolto, in data 16 marzo 2023, l’istanza di annullamento in autotutela proposta dall’interessata.
In particolare, ha dato atto che, nonostante la candidata dovesse essere interrogata sulla materia del diritto civile, la domanda posta presupponeva anche la conoscenza di una legge speciale (R.D. n. 1775/1933) normalmente contenuta nei codici amministrativi elaborati dalle varie case editrici e non nelle leggi generalmente allegate al codice civile.
A seguito dell’annullamento in autotutela, la ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione, con memoria del 20 marzo 2023.
2. All’udienza camerale del 4 aprile 2023, previo avviso alle parti circa la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In relazione all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come per legge, e vengono poste a carico del Ministero della Giustizia soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO