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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1160/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1160/2023 promossa da: nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Elisa Savoia parte ricorrente e
, nato a [...] il [...] Controparte_2
(C.F. ) C.F._2
parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente: come da folio datato 17.9.2024;
e hanno avuto una Controparte_1 Controparte_2 convivenza more uxorio da cui è nata in [...] il [...]. Per_1
Con ricorso del 8.6.2023 la ha introdotto il presente giudizio per la CP_1 regolamentazione dell'affido di e per la disciplina dei doveri genitoriali Per_1 dello verso la figlia, allegando che, mentre fino al febbraio 2023 lo CP_2 stesso fosse relativamente puntuale nel versare almeno una minima somma per il mantenimento delle figlia e nel farle visita, con estrema gioia di nel Per_1 trascorrere del tempo con lui1, dal febbraio 2023 lo sarebbe CP_2 scomparso dalla vita della figlia, cessando di contribuire al suo mantenimento e di farle visita, per questi fatti chiedendo l'affido esclusivo della figlia a sé e disporsi che, qualora fossero ripresi, che i primi incontri fra padre e figlia avvenissero in presenza di essa madre.
Tentata più volta la notifica del ricorso all'unico suo indirizzo conosciuto, sito in Marengo (BG) 2, perfezionatasi infine la notifica ex art. 143 cod. proc. civ., all'udienza del 30.5.2024 è stata dichiarata la contumacia dello e CP_2 sono stati adottati i provvedimenti provvisori del caso.
L'unica attività istruttoria che si è reso necessario svolgere è stata l'acquisizione di informazioni sulla condizione economica dello tramite la Guardia CP_2 di Finanza.
All'udienza del 21.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione: parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe.
Va disposto l'affido cd supersclusivo e il collocamento di presso la Per_1
perché deve ritenersi provato il dedotto disinteresse materiale e CP_1 morale dello verso la figlia, perdurante da 2 anni a questa parte3 -in CP_2 particolare, rimanendo contumace, il non ha dimostrato di stare CP_1 adempiendo regolarmente ai propri doveri genitoriali, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, come era suo onere4- e altresì perché lo , CP_2 oltre ad essere scomparso dalla vita della figlia, risulta peraltro formalmente ma soprattutto sostanzialmente irreperibile per la ricorrente ha Persona_2 allegato che esso la contatta ogni tanto con dei messaggi telefonici;
come detto lo risulta irreperibile all'ultimo e unico suo indirizzo conosciuto-. CP_2
Alla luce di questi dati di fatto, ricordato che, nella scelta del regime della responsabilità genitoriale più opportuno, non vige il principio della domanda
(cfr., da ultimo, Cas. 25055/2017); ricordato che l'affido esclusivo cd standard implica la rintracciabilità dell'altro genitore per assumere quantomeno le decisioni di maggiore rilevanza per la prole, sicché questo regime risulta impraticabile in caso di irreperibilità sostanziale dell'altro genitore, come il caso di specie;
ricordato, altresì, come l'affido cd superesclusivo sia riconosciuto come ammissibile dalla prevalente giurisprudenza di merito, sulla base del disposto dell'art. 337quater c. III cod. civ. (“salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”) e che questo Tribunale aderisce a tale orientamento giurisprudenziale, condividendone gli argomenti, va disposto il cd affido superesclusivo di alla stante la sua idoneità genitoriale, Per_1 CP_1 rispetto alla quale non sono pervenute segnalazioni di criticità: la madre potrà assumere in modo esclusivo sia le decisioni ordinarie sia le decisioni di maggior importanza (ad esempio: salute, educazione, istruzione, residenza abituale) concernenti al figlia;
al padre resistente va comunque riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sulle scelte fatte dalla madre, con possibilità di ricorrere al
Giudice quando siano assunte decisioni che ritenga pregiudizievoli per la minore.
Quanto all'esercizio del diritto di visita del padre verso la figlia, come chiesto dalla ricorrente va disposto che, qualora il padre decida di tornare a fare parte della vita di , gli incontri avvengano per almeno 6 mesi alla presenza Per_1 della madre, dato che al febbraio 2023, ossia al momento in cui il padre è scomparso dalla sua vita, la minore era molto piccola (aveva 6 anni), sicché appare necessario che i primi incontri avvengano con il supporto facilitatore della CP_1 Quanto alla misura del mantenimento di a carico dello , Per_1 CP_2 considerate le precarie condizioni economiche della -la stessa è CP_1 disoccupata e mantiene se stessa e grazie all'entrata del proprio attuale Per_1 compagno (cfr. il verbale dell'udienza del 10.11.2023)-; considerato che dalle indagini della Guardia di Finanza emerge che lo lavori, ma con CP_2 limitata redditività -a conferma delle dichiarazioni da esso fatte in passato alla
(cfr. il verbale della stessa udienza)-, l'assegno di mantenimento va CP_1 parametrato in misura prossima all'assegno minimo adeguato per il mantenimento di una minore di quasi 8 anni, per € 300,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre a dovere lo naturalmente CP_2 contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo AIAF – Tribunale di Cremona.
Stante l'affido cd superesclusivo di alla madre, sussistono i Per_1 presupposti ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché essa percepisca nell'interezza l'a.u. per la minore.
Le spese di lite di parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili, in mancanza di una domanda per la loro rifusione.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione: dispone che la minore , nata in [...] il [...], Persona_3 sia collocata ed affidata alla madre la quale potrà Controparte_1 assumere in modo esclusivo anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
al padre va riconosciuto il diritto ed il dovere di Controparte_2 vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, con possibilità di ricorrere al Giudice qualora ritenga siano assunte delle decisioni pregiudizievoli dell'interesse della minore;
dispone che, qualora il padre torni a volere essere partecipe alla vita della figlia, per almeno 6 mesi il diritto di visita si svolga alla presenza della madre;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia Per_1 versando alla madre la somma complessiva di € 300,00, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e contribuendo nella misura del 50 % alle spese straordinarie a favore delle stesse, così come disciplinate dal Protocollo A.I.A.F. Tribunale di
Cremona; dà atto che sussistono i presupposti ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché percepisca nell'interezza l'a.u. per la figlia Controparte_1 [...]
; Per_3 dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 10.3.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. il verbale della udienza del 30.5.2024; 2 Cfr. le notifiche depositate da parte ricorrente il 4.3.2024; 3 Come confermato da parte ricorrente, nella sua nota del 17.10.2024; 4 In forza della SS.UU. 13533/2001 quanto agli obblighi economici;
in forza del principio di vicinanza della prova, quanto agli obblighi morali;