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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/06/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 386/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 386/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
MESSERE
e
AR EA ) (C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. STEFANO CAPUANO
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 18/04/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] concordatario, da loro contratto in data 16.02.2006, in Calui (Romania), alle condizioni riportate nel ricorso.
1 Hanno rappresentato che con Sentenza n. 99/2024 del 17/07/2024, resa nel procedimento n. 582/2024, il Tribunale di Campobasso ha omologato la separazione tra i coniugi, alle condizioni riportate nell'accordo da loro sottoscritto.
All'esito dell'udienza del 16/06/2025, sostituita con il deposito di note scritte, nelle quali le parti si sono riportate alle conclusioni già in atti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha concluso in data 20/05/2025, con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., osserva quanto segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia:
- sentenza di omologa della separazione consensuale del 22/07/2024;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale (art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970);
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, evincibile anche dall'espressa rinuncia a comparire personalmente all'udienza preposta contenuta nel ricorso introduttivo, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, contenute nel ricorso congiunto, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale, di talché le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, atteso che trattasi di ricorso congiunto.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e AR EA ( ), alle condizioni tutte riportate nel ricorso CP_1 congiunto, che costituiscono parte integrante della presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396;
- SPESE compensate.
Campobasso, 17/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Luciani Dott. Enrico Di Dedda
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 386/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
MESSERE
e
AR EA ) (C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. STEFANO CAPUANO
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 18/04/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] concordatario, da loro contratto in data 16.02.2006, in Calui (Romania), alle condizioni riportate nel ricorso.
1 Hanno rappresentato che con Sentenza n. 99/2024 del 17/07/2024, resa nel procedimento n. 582/2024, il Tribunale di Campobasso ha omologato la separazione tra i coniugi, alle condizioni riportate nell'accordo da loro sottoscritto.
All'esito dell'udienza del 16/06/2025, sostituita con il deposito di note scritte, nelle quali le parti si sono riportate alle conclusioni già in atti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha concluso in data 20/05/2025, con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., osserva quanto segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia:
- sentenza di omologa della separazione consensuale del 22/07/2024;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale (art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970);
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, evincibile anche dall'espressa rinuncia a comparire personalmente all'udienza preposta contenuta nel ricorso introduttivo, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, contenute nel ricorso congiunto, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale, di talché le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, atteso che trattasi di ricorso congiunto.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e AR EA ( ), alle condizioni tutte riportate nel ricorso CP_1 congiunto, che costituiscono parte integrante della presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396;
- SPESE compensate.
Campobasso, 17/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Luciani Dott. Enrico Di Dedda
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