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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 6115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6115 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1524/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1524/2021, riservata in decisione all'udienza dell'11.6.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GI LD CU (C.F. ) e dall'Avv. Francesco CU (C.F. C.F._2
) e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. C.F._3
Ribera n. 1,
P.E.C.: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._4 disgiuntamente dall'Avv. Ugo Gigi, (C.F. ) e dall'Avv. Vincenzo C.F._5
NO (C.F. ), con i quali elett.te domicilia in Napoli al Corso C.F._6
AL CI n. 12,
P.E.C.: e Email_2 Email_3 APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere in fatto che, con ricorso ex art. 700 e 703 proposto ante causam c.p.c., ha dedotto di essere proprietaria dell'appartamento (fg. 3, part. 265, sub. 4, Parte_1 int. 13), sito al piano terra del complesso “Parco del Sole” e del sovrastante lastrico solare
(part. 265, sub. 2,5,6,7) e dell'area antistante il fabbricato (part. 267, sub. 103), sulla quale l'odierno appellato, , vanta una servitù di passaggio per l'accesso alla propria CP_1 abitazione. Ha evidenziato che, su tale lastrico solare, il ha installato due antenne, CP_1 una radiotelevisiva ed una parabolica, nonché ha collocato attrezzature ed arredi nell'area di sua proprietà, prospiciente al proprio immobile, sulla quale insiste la servitù di passaggio.
Ha poi rappresentato che il terrazzo di copertura e l'appartamento di proprietà dell'odierna appellante sono stati oggetto di contratto preliminare di vendita, concluso con , precisando che, in tale atto, il promissario acquirente aveva Controparte_2 subordinato la stipula del definitivo alla previa eliminazione, entro il 5.6.2017, delle antenne e dei cavi installati sul lastrico, nonché alla rimozione delle attrezzature e degli arredi collocati lungo il cortile di accesso, con previsione, in caso di inadempimento della promittente venditrice, della facoltà di recesso della parte non inadempiente, della restituzione della caparra confirmatoria di euro 50.000,00 e del pagamento, a titolo di penale, di ulteriore somma pari ad euro 50.000,00 (cfr. art. 7 del contratto preliminare di vendita).
Assumendo, poi, che, a fronte delle reiterate richieste della di rimuovere o, Pt_1 quantomeno, riposizionare le antenne in altra parte del terrazzo e di liberare l'area di accesso allo stesso, il avrebbe serbato un costante rifiuto, l'odierna appellante ha, CP_1 quindi, proposto ricorso per ottenere in via d'urgenza la rimozione delle antenne e degli arredi. Tale domanda cautelare veniva rigettata per difetto del periculum in mora, sul rilievo che il pregiudizio allegato fosse di natura meramente economica.
Esaurita la fase possessoria, ha, quindi, instaurato il presente giudizio di Parte_1 merito chiedendo: a) in via principale, la rimozione ovvero, in subordine, lo spostamento e riposizionamento delle antenne;
b) la rimozione delle attrezzature e degli arredi collocati sull'area di sua proprietà gravata da servitù di passaggio in favore del;
c) nonché la CP_1 condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno relativo all'esito negativo della contrattazione preliminare (quantificato in euro 30.000,00), oltre al danno da asserito minor prezzo di successiva vendita dell'immobile (quantificato in euro 32.0000), per una somma complessiva di euro 62.000.
A fondamento della domanda risarcitoria, l'appellante ha evidenziato che, nelle more, constatata alla data del 5.6.2017 la persistenza delle antenne sul lastrico e degli arredi nell'area di accesso allo stesso, il promissario acquirente ha esercitato il recesso dal preliminare, chiedendo la restituzione della caparra ed il pagamento della somma ulteriore prevista a titolo di penale dall'art. 7 del contratto citato;
che, a seguito di successiva trattativa, le parti, e hanno stipulato in data 7.8.2017 una scrittura privata, Pt_1 CP_2 con la quale il secondo ha accettato, in luogo della penale di euro 50.000,00, la minore somma di euro 30.000,00, oltre alla restituzione della caparra;
che, infine, nel medesimo documento, allegato alla produzione dell'appellante, le parti hanno dato atto del pagamento contestuale alla sottoscrizione della scrittura privata a mezzo di assegno circolare tratto su Banca Generali di pari importo n. V. 6400969207 – 09 all'ordine
, nonché della relativa quietanza da parte di quest'ultimo. Controparte_2
Espletata C.T.U. tecnica, con sentenza n. 1971/2021, il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, ha così provveduto: a) in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato il convenuto a riposizionare le due antenne oggetto di giudizio, secondo quanto specificamente indicato dalla C.T.U. a pag. 15, costituente parte integrante del dispositivo;
b) ha rigettato la domanda relativa alla rimozione delle attrezzature e degli arredi da giardino, non integrando una turbativa del possesso;
c) ha rigettato la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice, in ragione dell'assenza del nesso di causalità tra la collocazione dell'antenna e la contrattazione avvenuta tra l'attrice e il terzo, nonché della mancanza di idonea prova della somma (€ 30.000) sborsata in forza del preliminare;
d) ha condannato l'attrice al pagamento di 2/3 delle spese di lite sostenute dal convenuto, che sono state liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro
3.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% I.V.A., C.P.A. come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
d) ha posto definitivamente i 2/3 delle spese di
C.T.U., come già liquidate con ordinanza del 2.10.2019, a carico di parte attrice ed 1/3 a carico di parte convenuta.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 2.03.2021, con atto di citazione notificato in data 1.04.2021, ha proposto appello per la riforma parziale, deducendo a Parte_1 sostegno due motivi.
2.1 Il primo motivo di appello riguarda il rigetto della domanda risarcitoria da parte del
Tribunale. L'appellante, ha contestato la decisione del giudice di prime Parte_1 cure, ritenendo che sia basata su presupposti errati, ovvero, da un lato, la mancanza del nesso di causalità tra il danno e il comportamento del convenuto e, CP_1 dall'altro, l'assenza di prova del pagamento della somma di € 30.000. L'appellante ha sostenuto che la documentazione prodotta abbia dimostrato sia il danno emergente (€
30.000) che il lucro cessante (€ 32.000 per la vendita dell'immobile a un prezzo inferiore).
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la gestione delle spese di lite, nella parte in cui ha condannato l'attore al pagamento delle stesse, nella misura di 2/3, nonostante risultasse parzialmente vittoriosa. Secondo la prospettazione della stessa, si sarebbe, al più, dovuta disporre una compensazione più ampia o integrale delle spese.
3. si è costituito in giudizio ed ha richiesto il rigetto dell'appello, con la CP_1 condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ed attribuzione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che la sentenza impugnata è stata depositata il
2.03.2021; l'atto d'appello è stato notificato in data 1.04.2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da è Parte_1 parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione per i seguenti motivi.
6. Premessa la ricostruzione dei fatti di causa, occorre precisare che l'oggetto del presente giudizio di impugnazione è circoscritto esclusivamente al capo della sentenza di prime cure che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 . Ne deriva che è esclusa dalla cognizione del giudizio di appello la domanda CP_1 relativa all'accertamento dell'illegittimità dell'apposizione di attrezzi ed arredi nella parte prospiciente l'immobile dell'odierno appellato, rigettata dalla sentenza di prime cure, dal momento che la stessa appellante ha dichiarato espressamente di non essere più interessata alla stessa (cfr. atto di appello, pag. 6).
Invero, l'appellante, con il primo motivo di gravame, ha censurato la decisione del
Tribunale nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'appellato per i danni derivanti dal recesso esercitato dal promissario acquirente deducendo l'erroneità delle due CP_2 argomentazioni fondanti il rigetto.
In particolare, parte appellante ha contestato: a) l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui difetterebbe il nesso di causalità tra la collocazione dell'antenna e la contrattazione intercorsa tra l'appellante ed il terzo promissario acquirente, ritenendosi, nella motivazione impugnata, che la presenza delle antenne fosse antecedente alla stipula del preliminare e, dunque, non causalmente efficiente rispetto al recesso del b) la CP_2 ritenuta carenza di prova dell'esborso effettivo dell'importo di euro 30.000,00 da parte della , in esecuzione della scrittura privata stipulata con il promissario acquirente, Pt_1 avendo il Tribunale rilevato come le fotocopie dell'assegno circolare prodotte dall'attrice non fossero idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento.
6.1 Sul nesso di causalità tra la condotta dell'appellato e il danno lamentato.
Il giudice di primo grado ha escluso l'esistenza del nesso causale tra la permanenza delle antenne sul lastrico e l'evento dannoso lamentato (consistente nella restituzione della caparra e nel versamento della somma di euro 30.000,00 a favore del promissario acquirente) evidenziando che la collocazione delle antenne e degli arredi era pacificamente antecedente alla stipula del contratto preliminare e, pertanto, non poteva considerarsi causalmente rilevante rispetto all'inadempimento che il ha imputato CP_2 alla promittente venditrice.
Con la prima doglianza, l'appellante ha sostenuto che il giudice avrebbe errato nel ritenere tale preesistenza, poiché sarebbe stato proprio il comportamento omissivo del – CP_1 mantenendo le antenne e gli arredi nonostante le richieste di rimozione – a determinare l'inadempimento imputatole nel rapporto contrattuale con il promissario acquirente. In primo luogo, occorre inquadrare la fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il quale subordina il sorgere dell'obbligazione risarcitoria alla prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Orbene, quanto al nesso di causalità, è noto che esso deve essere ricostruito – in sede civile – alla luce degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della condicio sine qua non, temperato dal principio della causalità adeguata, per il quale devono considerarsi giuridicamente rilevanti soltanto quegli effetti che, secondo un giudizio ex ante, non appaiano del tutto anomali, atipici o imprevedibili.
La domanda risarcitoria, pertanto, può essere accolta solo ove l'evento dannoso sia stato cagionato dalla condotta illecita, secondo un rapporto di causa-effetto.
Nel caso di specie, l'appellante ha individuato la condotta generativa del danno nella mancata rimozione, da parte del , delle antenne e degli arredi collocati, CP_1 rispettivamente, sul lastrico e nell'area antistante di sua proprietà. A sostegno della sussistenza del nesso causale, la stessa ha richiamato la statuizione con cui il giudice di primo grado ha accolto la domanda reale e ordinato il riposizionamento delle antenne sulla base delle risultanze della C.T.U.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Invero, il Tribunale ha accertato l'illegittimità della precedente collocazione delle antenne, riconoscendo che essa arrecava un ingiustificato pregiudizio all'esercizio del diritto di proprietà dell'attrice. Tuttavia, detta pronuncia ha riguardo esclusivamente alla tutela reale, volta alla rimozione dell'assetto di fatto lesivo del diritto dominicale, ed è finalizzata a garantire, pro futuro, la corretta configurazione del bene.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 33659/2022), tutela reale e tutela risarcitoria costituiscono rimedi ontologicamente distinti: a) la tutela reale mira al ripristino dell'ordine formale violato ed è orientata al futuro, avendo come presupposto la mera violazione del contenuto del diritto;
b) la tutela risarcitoria, diversamente, è volta a compensare la concreta perdita economica già verificatasi, presupponendo l'esistenza di un evento dannoso patrimoniale causalmente collegato alla condotta illecita.
Ne deriva che l'accoglimento della domanda reale non può costituire, di per sé, argomento idoneo a fondare una parallela tutela risarcitoria, dovendo il danneggiato provare non solo l'illegittimità della condotta del , ma anche che tale condotta CP_1 illecita sia stata causa adeguata dell'evento di danno relativo all'esito negativo della contrattazione con il terzo.
Nel caso di specie, tanto non risulta provato.
Anche a voler ritenere accertata l'illegittimità dell'occupazione del bene da parte dell'odierno appellato, è pacifico che l'apposizione delle antenne sul lastrico solare sia anteriore alla stipula del preliminare intervenuto tra e . Parte_1 Controparte_2
L'appellante, pur consapevole della presenza delle antenne e della situazione dei luoghi, ha nondimeno assunto – in sede di preliminare – un'obbligazione di risultato, impegnandosi a consegnare il bene libero entro una data determinata, senza avere la materiale disponibilità o il potere esclusivo di rimuovere quanto ivi posizionato dall'appellato (si veda l'art. 7 del contratto preliminare di vendita, in cui si qualifica come inadempimento della promittente venditrice, la mancata eliminazione, entro la data del 5.06.2017 “delle antenne televisive e dei fili installati sul lastrico solare oggetto di vendita, congiuntamente od anche disgiuntamente alla rimozione delle attrezzature ed arredi posti lungo il cortile di accesso al lastrico solare”).
A ciò consegue che il danno lamentato (restituzione della caparra e versamento della somma di euro 30.000,00) è derivato non dalla condotta dell'odierno appellato, bensì da fatti sopravvenuti ed autonomi, imputabili: a) alla determinazione autonoma del promissario acquirente di esercitare la facoltà di recesso attribuitagli dal preliminare;
b) al contenuto dell'obbligazione volontariamente assunta dalla , che ha garantito il Pt_1 risultato di consegnare il lastrico “sgombro da antenne e arredi” entro un termine predeterminato;
c) alla successiva scrittura transattiva con cui l'appellante, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, ha accettato di corrispondere la somma di euro
30.000,00 a titolo di riduzione della penale.
Tali atti negoziali, imputabili esclusivamente alle parti della contrattazione immobiliare, costituiscono cause sopravvenute, autonome e sufficienti dell'evento dannoso, idonee ad interrompere la serie causale eventualmente ricollegabile all'antecedente illecito dell'appellato. In altri termini, la permanenza delle antenne ha costituito una mera occasione e non causa dell'evento lamentato, essendo il pregiudizio dipeso da decisioni negoziali liberamente assunte dalle parti del preliminare.
L'assenza di un rapporto di causalità materiale tra la condotta del e l'esito negativo CP_1 della contrattazione preliminare comporta, altresì, la mancanza del nesso di causalità giuridica con il danno conseguenza lamentato dall'appellante, tanto in termini di danno emergente (restituzione della caparra e pagamento della somma di euro 30.000,00) quanto in termini di lucro cessante (asserita differenza di prezzo rispetto alla successiva vendita dell'immobile).
6.2 Sulla prova dell'esborso della somma di euro 30.000.
La considerazione circa l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'appellato e il danno lamentato risulta assorbente. Tuttavia, per completezza espositiva, si rileva che anche la seconda doglianza mossa dall'appellante non è condivisibile.
Il Tribunale ha ritenuto che non avesse fornito prova adeguata dell'effettivo Parte_1 pagamento della somma di euro 30.000,00 versata al promissario acquirente in sede di accordo transattivo, osservando che la copia dell'assegno circolare prodotta in atti non fosse idonea a dimostrare la concreta fuoriuscita di tale somma, in assenza di riscontri contabili. Tale valutazione è corretta.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore ha natura di confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. e, come tale, vincola il giudice in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione; tuttavia, ciò vale esclusivamente nei rapporti interni tra autore e destinatario della dichiarazione.
Diversamente, nel giudizio instaurato nei confronti di un terzo, estraneo al rapporto obbligatorio, la quietanza non conserva tale efficacia vincolante, ma svolge unicamente la funzione di documento probatorio, liberamente apprezzabile dal giudice (ex multis, Cass.,
Sez. II, ord. 2 febbraio 2024, n. 3122).
Ne consegue che, nel giudizio promosso nei confronti del , estraneo alla relazione CP_1 obbligatoria tra e la quietanza prodotta dall'appellante non vale come Pt_1 CP_2 prova piena dell'avvenuto pagamento, ma soltanto come documento indiziario, che concorre a determinare il libero convincimento del giudice.
7. Sulle spese di lite.
Oggetto di specifico gravame è anche il capo della sentenza che ha pronunciato sulle spese di lite. Trattandosi di statuizione espressamente devoluta alla cognizione di questa
Corte dall'appellante, il relativo esame è ammissibile anche nell'ipotesi – come nel caso di specie – di integrale conferma nel merito della decisione impugnata. Ebbene, con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la regolamentazione delle spese operata dal Tribunale, ritenendola in contrasto con i principi dettati dagli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè con l'orientamento giurisprudenziale in materia.
La sentenza di primo grado, a fronte dell'accoglimento della sola domanda reale e del rigetto delle ulteriori due domande, ha condannato al pagamento dei 2/3 Parte_1 delle spese sostenute dal convenuto e ha posto definitivamente i 2/3 delle spese di C.T.U.
a carico della prima, con compensazione per il residuo terzo. Secondo l'appellante,
l'accoglimento solo parziale delle domande avrebbe dovuto condurre a una più ampia compensazione delle spese, se non addirittura alla compensazione integrale, in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Tale motivo di gravame merita condivisione sulla scorta delle seguenti considerazioni.
A tal riguardo, è stato, infatti, statuito, con principio cui la presente Corte intende dare continuità, che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
Il principio implica che tanto nell'una situazione (pluralità di domande), quanto nell'altra
(unica domanda parzialmente accolta), la regolazione delle spese deve avvenire applicando l'art. 92 c.p.c., comma 2, e, dunque, potendo farsi luogo ad una compensazione totale o parziale delle spese, ma sempre considerando il dato preliminare della causazione del processo, il quale dev'essere considerato con riguardo a ciascuna domanda giudiziale proposta.
Nel processo con domanda unica, il processo è stato comunque causato dall'attore.
Nel processo con pluralità di domande di parti diverse, ognuna delle domande ha causato
- per il fatto della sua proposizione - un processo distinto, sebbene sia poi avvenuta una trattazione unitaria.
Nel primo caso, l'art. 92, comma 2, coordinato con il principio della causazione del giudizio siccome regolatore del carico delle spese, implica che il parziale accoglimento dell'unica domanda e l'esistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti, possa dare luogo, in alternativa:
a) alla condanna per tutte le spese a favore dell'attore, che sarebbe giustificata dalla circostanza che egli ha comunque dovuto agire, per ottenere soddisfazione sia pur parziale e che l'esercizio dell'azione è stato causato comunque dal comportamento del convenuto, il quale non ha assicurato soddisfazione al diritto attoreo sia pure pro parte, cioè per quanto esso è risultato esistente: per giustificare questa scelta il giudice non deve fornire particolare giustificazione, essendo essa appunto conseguenza dell'applicazione del principio di causalità, che è sempre stato ritenuto la giustificazione della condanna alle spese e lo è tuttora, come traspare dall'ultima versione dell'art. 91 c.p.c., e particolarmente dal secondo inciso del suo comma 1, il quale, nel disporre che nel caso di accoglimento solo nei limiti di quanto era stato offerto con una proposta conciliativa, la parte parzialmente vittoriosa può essere condannata al pagamento di quelle spese del processo che sono riferibili al momento successivo alla formulazione della proposta rifiutata, evidenzia in modo manifesto il rilievo della causalità, in quanto vi deroga per il costo del processo successivo al detto rifiuto, facendo, tuttavia, salvo quanto disposto dall'art. 92
c.p.c., comma 2;
b) sulla base di una scelta discrezionale del giudice, che è espressa dall'uso del verbo
"può", o alla compensazione totale delle spese o ad una compensazione parziale, ma sempre considerando il dato che la causazione dell'insorgenza della lite è comunque dipesa dal convenuto.
Quanto il giudice decide di dar corso a questa seconda alternativa, poichè la parziale fondatezza dell'unica domanda implica che la sua introduzione debba comunque addebitarsi alla parte convenuta, l'applicazione del principio di causalità implicherebbe che le spese dovrebbero essere poste sempre a carico dello stesso convenuto, appunto perchè egli ha comunque causato il giudizio, è responsabile della sua instaurazione. Ne deriva che, se il giudice non ritiene di esercitare il potere di compensazione totale (che comporta che le spese di ciascuna parte restino a carico di ognuna) e fa luogo ad una compensazione parziale, per la parte non compensata le spese debbano fare carico al convenuto e non all'attore.
L'attore, infatti, sebbene pro parte, ha avuto ragione e, dunque, è risultato che l'introduzione del giudizio è stata parzialmente giustificata e causata dal convenuto. Ciò, è tanto vero che è stato confermato dal legislatore con l'ultima riforma dell'art. 91, che ha introdotto il secondo inciso dell'art. 91, comma 1, secondo cui il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta.
Invero, se, per giustificare una condanna dell'attore che ha visto accogliere parzialmente la sua domanda, è necessario oggi che egli abbia rifiutato l'offerta conciliativa lite pendente proprio di quanto gli è stato parzialmente riconosciuto, è palese inferire questa conseguenza: nel regime attuale, al di fuori di tale ipotesi, ed in quello anteriore sempre
(proprio perchè la nuova previsione non vi era), l'attore parzialmente vittorioso sull'unica domanda, nonostante l'esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata e dunque di una soccombenza reciproca, non può nel regime vigente, salvo che ricorra la detta ipotesi, e non poteva mai essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse potevano - in alternativa all'imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità - essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, n.21069; Cass.23.1.2018
n.1572; 24.10.2018 n.26918; 15.5.2023 n. 13212).
Nell'ipotesi di pluralità di domande e di accoglimento totale di ciascuna di esse, poichè
l'applicazione pura e semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, l'art. 92, comma 2, implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale. In questo secondo caso, la condanna parziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell'altra parte.
Nell'ipotesi di pluralità di domande, le due causalità ricollegate all'introduzione delle due domande possono dal giudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice
è commesso di individuare quella più importante in relazione al valore della domanda
(Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n. 22392). Orbene, nel caso di specie, la ha proposto sostanzialmente un'unica domanda, Pt_1 articolata in più capi, in quanto volta ad ottenere una tutela reale e risarcitoria della sua proprietà, ossia ha chiesto: a) in via principale, la rimozione ovvero, in subordine, lo spostamento e riposizionamento delle antenne;
b) la rimozione delle attrezzature e degli arredi collocati sull'area di sua proprietà gravata da servitù di passaggio in favore del
; c) la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno relativo all'esito negativo CP_1 della contrattazione preliminare (quantificato in euro 30.000,00), oltre al danno da asserito minor prezzo di successiva vendita dell'immobile (quantificato in euro 32.0000), per una somma complessiva di euro 62.000.
A fronte dell'accoglimento dell'unico capo di domanda di spostamento delle antenne e la conseguente soccombenza reciproca di entrambe le parti, il giudice di prime cure poteva, in alternativa, o procedere alla condanna del al pagamento di tutte le spese di lite a CP_1 favore dell'attrice, ovvero disporre una compensazione totale delle spese o una compensazione parziale, ma sempre considerando il dato che la causazione dell'insorgenza della lite è comunque dipesa dalla circostanza che il convenuto aveva posizionato le antenne in modo da ledere il diritto dominicale della . Pt_1
Stante quante precede, appare errata la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha posto i due terzi delle spese di lite a carico della parte istante, compensando le stesse per un terzo sulla scorta dell'accoglimento di un unico capo della domanda proposta, in quanto non ha tenuto conto del principio di causalità sotteso alla regolazione delle spese di lite di cui alla sopra richiamata normativa e del fatto che la , anorchè Pt_1 in parte, è risultata vittoriosa sicché l'incardinamento del giudizio de quo è stato parzialmente giustificato e causato dal comportamento del convenuto.
Ed invero, a parere della Corte, le spese di lite del giudizio di primo grado dovevano seguire la soccombenza del per un'aliquota del 50%, dovendosi compensare per la CP_1 restante aliquota del 50% tenuto conto della soccombenza reciproca derivante dal rigetto degli altri capi della domanda proposta dalla . Pt_1
In tali termini, va, pertanto, riformata la sentenza di primo grado. Le spese di lite del giudizio di primo grado sono, dunque, liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., nella versione applicabile ratione temporis (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi).
8. Le spese di lite del presente grado vanno interamente compensate tra le parti stante la soccombenza reciproca derivante dal parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
. Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 1971/2021, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'appello proposto da e in riforma del Parte_1
secondo capoverso del dispositivo della sentenza di primo grado:
1) condanna al pagamento in favore di del 50% delle CP_1 Parte_1
spese di lite aliquota che liquida, già ridotta al 50%, in € 143,00 (oltre al 50% delle spese di CTU) per esborsi ed € 3.627,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese di lite al 15%
2) compensa la restante aliquota del 50% delle spese di lite;
B) compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa LUISE
CAROLINA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1524/2021, riservata in decisione all'udienza dell'11.6.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GI LD CU (C.F. ) e dall'Avv. Francesco CU (C.F. C.F._2
) e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. C.F._3
Ribera n. 1,
P.E.C.: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._4 disgiuntamente dall'Avv. Ugo Gigi, (C.F. ) e dall'Avv. Vincenzo C.F._5
NO (C.F. ), con i quali elett.te domicilia in Napoli al Corso C.F._6
AL CI n. 12,
P.E.C.: e Email_2 Email_3 APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere in fatto che, con ricorso ex art. 700 e 703 proposto ante causam c.p.c., ha dedotto di essere proprietaria dell'appartamento (fg. 3, part. 265, sub. 4, Parte_1 int. 13), sito al piano terra del complesso “Parco del Sole” e del sovrastante lastrico solare
(part. 265, sub. 2,5,6,7) e dell'area antistante il fabbricato (part. 267, sub. 103), sulla quale l'odierno appellato, , vanta una servitù di passaggio per l'accesso alla propria CP_1 abitazione. Ha evidenziato che, su tale lastrico solare, il ha installato due antenne, CP_1 una radiotelevisiva ed una parabolica, nonché ha collocato attrezzature ed arredi nell'area di sua proprietà, prospiciente al proprio immobile, sulla quale insiste la servitù di passaggio.
Ha poi rappresentato che il terrazzo di copertura e l'appartamento di proprietà dell'odierna appellante sono stati oggetto di contratto preliminare di vendita, concluso con , precisando che, in tale atto, il promissario acquirente aveva Controparte_2 subordinato la stipula del definitivo alla previa eliminazione, entro il 5.6.2017, delle antenne e dei cavi installati sul lastrico, nonché alla rimozione delle attrezzature e degli arredi collocati lungo il cortile di accesso, con previsione, in caso di inadempimento della promittente venditrice, della facoltà di recesso della parte non inadempiente, della restituzione della caparra confirmatoria di euro 50.000,00 e del pagamento, a titolo di penale, di ulteriore somma pari ad euro 50.000,00 (cfr. art. 7 del contratto preliminare di vendita).
Assumendo, poi, che, a fronte delle reiterate richieste della di rimuovere o, Pt_1 quantomeno, riposizionare le antenne in altra parte del terrazzo e di liberare l'area di accesso allo stesso, il avrebbe serbato un costante rifiuto, l'odierna appellante ha, CP_1 quindi, proposto ricorso per ottenere in via d'urgenza la rimozione delle antenne e degli arredi. Tale domanda cautelare veniva rigettata per difetto del periculum in mora, sul rilievo che il pregiudizio allegato fosse di natura meramente economica.
Esaurita la fase possessoria, ha, quindi, instaurato il presente giudizio di Parte_1 merito chiedendo: a) in via principale, la rimozione ovvero, in subordine, lo spostamento e riposizionamento delle antenne;
b) la rimozione delle attrezzature e degli arredi collocati sull'area di sua proprietà gravata da servitù di passaggio in favore del;
c) nonché la CP_1 condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno relativo all'esito negativo della contrattazione preliminare (quantificato in euro 30.000,00), oltre al danno da asserito minor prezzo di successiva vendita dell'immobile (quantificato in euro 32.0000), per una somma complessiva di euro 62.000.
A fondamento della domanda risarcitoria, l'appellante ha evidenziato che, nelle more, constatata alla data del 5.6.2017 la persistenza delle antenne sul lastrico e degli arredi nell'area di accesso allo stesso, il promissario acquirente ha esercitato il recesso dal preliminare, chiedendo la restituzione della caparra ed il pagamento della somma ulteriore prevista a titolo di penale dall'art. 7 del contratto citato;
che, a seguito di successiva trattativa, le parti, e hanno stipulato in data 7.8.2017 una scrittura privata, Pt_1 CP_2 con la quale il secondo ha accettato, in luogo della penale di euro 50.000,00, la minore somma di euro 30.000,00, oltre alla restituzione della caparra;
che, infine, nel medesimo documento, allegato alla produzione dell'appellante, le parti hanno dato atto del pagamento contestuale alla sottoscrizione della scrittura privata a mezzo di assegno circolare tratto su Banca Generali di pari importo n. V. 6400969207 – 09 all'ordine
, nonché della relativa quietanza da parte di quest'ultimo. Controparte_2
Espletata C.T.U. tecnica, con sentenza n. 1971/2021, il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, ha così provveduto: a) in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato il convenuto a riposizionare le due antenne oggetto di giudizio, secondo quanto specificamente indicato dalla C.T.U. a pag. 15, costituente parte integrante del dispositivo;
b) ha rigettato la domanda relativa alla rimozione delle attrezzature e degli arredi da giardino, non integrando una turbativa del possesso;
c) ha rigettato la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice, in ragione dell'assenza del nesso di causalità tra la collocazione dell'antenna e la contrattazione avvenuta tra l'attrice e il terzo, nonché della mancanza di idonea prova della somma (€ 30.000) sborsata in forza del preliminare;
d) ha condannato l'attrice al pagamento di 2/3 delle spese di lite sostenute dal convenuto, che sono state liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro
3.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% I.V.A., C.P.A. come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
d) ha posto definitivamente i 2/3 delle spese di
C.T.U., come già liquidate con ordinanza del 2.10.2019, a carico di parte attrice ed 1/3 a carico di parte convenuta.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 2.03.2021, con atto di citazione notificato in data 1.04.2021, ha proposto appello per la riforma parziale, deducendo a Parte_1 sostegno due motivi.
2.1 Il primo motivo di appello riguarda il rigetto della domanda risarcitoria da parte del
Tribunale. L'appellante, ha contestato la decisione del giudice di prime Parte_1 cure, ritenendo che sia basata su presupposti errati, ovvero, da un lato, la mancanza del nesso di causalità tra il danno e il comportamento del convenuto e, CP_1 dall'altro, l'assenza di prova del pagamento della somma di € 30.000. L'appellante ha sostenuto che la documentazione prodotta abbia dimostrato sia il danno emergente (€
30.000) che il lucro cessante (€ 32.000 per la vendita dell'immobile a un prezzo inferiore).
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la gestione delle spese di lite, nella parte in cui ha condannato l'attore al pagamento delle stesse, nella misura di 2/3, nonostante risultasse parzialmente vittoriosa. Secondo la prospettazione della stessa, si sarebbe, al più, dovuta disporre una compensazione più ampia o integrale delle spese.
3. si è costituito in giudizio ed ha richiesto il rigetto dell'appello, con la CP_1 condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ed attribuzione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che la sentenza impugnata è stata depositata il
2.03.2021; l'atto d'appello è stato notificato in data 1.04.2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da è Parte_1 parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione per i seguenti motivi.
6. Premessa la ricostruzione dei fatti di causa, occorre precisare che l'oggetto del presente giudizio di impugnazione è circoscritto esclusivamente al capo della sentenza di prime cure che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 . Ne deriva che è esclusa dalla cognizione del giudizio di appello la domanda CP_1 relativa all'accertamento dell'illegittimità dell'apposizione di attrezzi ed arredi nella parte prospiciente l'immobile dell'odierno appellato, rigettata dalla sentenza di prime cure, dal momento che la stessa appellante ha dichiarato espressamente di non essere più interessata alla stessa (cfr. atto di appello, pag. 6).
Invero, l'appellante, con il primo motivo di gravame, ha censurato la decisione del
Tribunale nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'appellato per i danni derivanti dal recesso esercitato dal promissario acquirente deducendo l'erroneità delle due CP_2 argomentazioni fondanti il rigetto.
In particolare, parte appellante ha contestato: a) l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui difetterebbe il nesso di causalità tra la collocazione dell'antenna e la contrattazione intercorsa tra l'appellante ed il terzo promissario acquirente, ritenendosi, nella motivazione impugnata, che la presenza delle antenne fosse antecedente alla stipula del preliminare e, dunque, non causalmente efficiente rispetto al recesso del b) la CP_2 ritenuta carenza di prova dell'esborso effettivo dell'importo di euro 30.000,00 da parte della , in esecuzione della scrittura privata stipulata con il promissario acquirente, Pt_1 avendo il Tribunale rilevato come le fotocopie dell'assegno circolare prodotte dall'attrice non fossero idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento.
6.1 Sul nesso di causalità tra la condotta dell'appellato e il danno lamentato.
Il giudice di primo grado ha escluso l'esistenza del nesso causale tra la permanenza delle antenne sul lastrico e l'evento dannoso lamentato (consistente nella restituzione della caparra e nel versamento della somma di euro 30.000,00 a favore del promissario acquirente) evidenziando che la collocazione delle antenne e degli arredi era pacificamente antecedente alla stipula del contratto preliminare e, pertanto, non poteva considerarsi causalmente rilevante rispetto all'inadempimento che il ha imputato CP_2 alla promittente venditrice.
Con la prima doglianza, l'appellante ha sostenuto che il giudice avrebbe errato nel ritenere tale preesistenza, poiché sarebbe stato proprio il comportamento omissivo del – CP_1 mantenendo le antenne e gli arredi nonostante le richieste di rimozione – a determinare l'inadempimento imputatole nel rapporto contrattuale con il promissario acquirente. In primo luogo, occorre inquadrare la fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il quale subordina il sorgere dell'obbligazione risarcitoria alla prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Orbene, quanto al nesso di causalità, è noto che esso deve essere ricostruito – in sede civile – alla luce degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della condicio sine qua non, temperato dal principio della causalità adeguata, per il quale devono considerarsi giuridicamente rilevanti soltanto quegli effetti che, secondo un giudizio ex ante, non appaiano del tutto anomali, atipici o imprevedibili.
La domanda risarcitoria, pertanto, può essere accolta solo ove l'evento dannoso sia stato cagionato dalla condotta illecita, secondo un rapporto di causa-effetto.
Nel caso di specie, l'appellante ha individuato la condotta generativa del danno nella mancata rimozione, da parte del , delle antenne e degli arredi collocati, CP_1 rispettivamente, sul lastrico e nell'area antistante di sua proprietà. A sostegno della sussistenza del nesso causale, la stessa ha richiamato la statuizione con cui il giudice di primo grado ha accolto la domanda reale e ordinato il riposizionamento delle antenne sulla base delle risultanze della C.T.U.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Invero, il Tribunale ha accertato l'illegittimità della precedente collocazione delle antenne, riconoscendo che essa arrecava un ingiustificato pregiudizio all'esercizio del diritto di proprietà dell'attrice. Tuttavia, detta pronuncia ha riguardo esclusivamente alla tutela reale, volta alla rimozione dell'assetto di fatto lesivo del diritto dominicale, ed è finalizzata a garantire, pro futuro, la corretta configurazione del bene.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 33659/2022), tutela reale e tutela risarcitoria costituiscono rimedi ontologicamente distinti: a) la tutela reale mira al ripristino dell'ordine formale violato ed è orientata al futuro, avendo come presupposto la mera violazione del contenuto del diritto;
b) la tutela risarcitoria, diversamente, è volta a compensare la concreta perdita economica già verificatasi, presupponendo l'esistenza di un evento dannoso patrimoniale causalmente collegato alla condotta illecita.
Ne deriva che l'accoglimento della domanda reale non può costituire, di per sé, argomento idoneo a fondare una parallela tutela risarcitoria, dovendo il danneggiato provare non solo l'illegittimità della condotta del , ma anche che tale condotta CP_1 illecita sia stata causa adeguata dell'evento di danno relativo all'esito negativo della contrattazione con il terzo.
Nel caso di specie, tanto non risulta provato.
Anche a voler ritenere accertata l'illegittimità dell'occupazione del bene da parte dell'odierno appellato, è pacifico che l'apposizione delle antenne sul lastrico solare sia anteriore alla stipula del preliminare intervenuto tra e . Parte_1 Controparte_2
L'appellante, pur consapevole della presenza delle antenne e della situazione dei luoghi, ha nondimeno assunto – in sede di preliminare – un'obbligazione di risultato, impegnandosi a consegnare il bene libero entro una data determinata, senza avere la materiale disponibilità o il potere esclusivo di rimuovere quanto ivi posizionato dall'appellato (si veda l'art. 7 del contratto preliminare di vendita, in cui si qualifica come inadempimento della promittente venditrice, la mancata eliminazione, entro la data del 5.06.2017 “delle antenne televisive e dei fili installati sul lastrico solare oggetto di vendita, congiuntamente od anche disgiuntamente alla rimozione delle attrezzature ed arredi posti lungo il cortile di accesso al lastrico solare”).
A ciò consegue che il danno lamentato (restituzione della caparra e versamento della somma di euro 30.000,00) è derivato non dalla condotta dell'odierno appellato, bensì da fatti sopravvenuti ed autonomi, imputabili: a) alla determinazione autonoma del promissario acquirente di esercitare la facoltà di recesso attribuitagli dal preliminare;
b) al contenuto dell'obbligazione volontariamente assunta dalla , che ha garantito il Pt_1 risultato di consegnare il lastrico “sgombro da antenne e arredi” entro un termine predeterminato;
c) alla successiva scrittura transattiva con cui l'appellante, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, ha accettato di corrispondere la somma di euro
30.000,00 a titolo di riduzione della penale.
Tali atti negoziali, imputabili esclusivamente alle parti della contrattazione immobiliare, costituiscono cause sopravvenute, autonome e sufficienti dell'evento dannoso, idonee ad interrompere la serie causale eventualmente ricollegabile all'antecedente illecito dell'appellato. In altri termini, la permanenza delle antenne ha costituito una mera occasione e non causa dell'evento lamentato, essendo il pregiudizio dipeso da decisioni negoziali liberamente assunte dalle parti del preliminare.
L'assenza di un rapporto di causalità materiale tra la condotta del e l'esito negativo CP_1 della contrattazione preliminare comporta, altresì, la mancanza del nesso di causalità giuridica con il danno conseguenza lamentato dall'appellante, tanto in termini di danno emergente (restituzione della caparra e pagamento della somma di euro 30.000,00) quanto in termini di lucro cessante (asserita differenza di prezzo rispetto alla successiva vendita dell'immobile).
6.2 Sulla prova dell'esborso della somma di euro 30.000.
La considerazione circa l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'appellato e il danno lamentato risulta assorbente. Tuttavia, per completezza espositiva, si rileva che anche la seconda doglianza mossa dall'appellante non è condivisibile.
Il Tribunale ha ritenuto che non avesse fornito prova adeguata dell'effettivo Parte_1 pagamento della somma di euro 30.000,00 versata al promissario acquirente in sede di accordo transattivo, osservando che la copia dell'assegno circolare prodotta in atti non fosse idonea a dimostrare la concreta fuoriuscita di tale somma, in assenza di riscontri contabili. Tale valutazione è corretta.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore ha natura di confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. e, come tale, vincola il giudice in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione; tuttavia, ciò vale esclusivamente nei rapporti interni tra autore e destinatario della dichiarazione.
Diversamente, nel giudizio instaurato nei confronti di un terzo, estraneo al rapporto obbligatorio, la quietanza non conserva tale efficacia vincolante, ma svolge unicamente la funzione di documento probatorio, liberamente apprezzabile dal giudice (ex multis, Cass.,
Sez. II, ord. 2 febbraio 2024, n. 3122).
Ne consegue che, nel giudizio promosso nei confronti del , estraneo alla relazione CP_1 obbligatoria tra e la quietanza prodotta dall'appellante non vale come Pt_1 CP_2 prova piena dell'avvenuto pagamento, ma soltanto come documento indiziario, che concorre a determinare il libero convincimento del giudice.
7. Sulle spese di lite.
Oggetto di specifico gravame è anche il capo della sentenza che ha pronunciato sulle spese di lite. Trattandosi di statuizione espressamente devoluta alla cognizione di questa
Corte dall'appellante, il relativo esame è ammissibile anche nell'ipotesi – come nel caso di specie – di integrale conferma nel merito della decisione impugnata. Ebbene, con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la regolamentazione delle spese operata dal Tribunale, ritenendola in contrasto con i principi dettati dagli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè con l'orientamento giurisprudenziale in materia.
La sentenza di primo grado, a fronte dell'accoglimento della sola domanda reale e del rigetto delle ulteriori due domande, ha condannato al pagamento dei 2/3 Parte_1 delle spese sostenute dal convenuto e ha posto definitivamente i 2/3 delle spese di C.T.U.
a carico della prima, con compensazione per il residuo terzo. Secondo l'appellante,
l'accoglimento solo parziale delle domande avrebbe dovuto condurre a una più ampia compensazione delle spese, se non addirittura alla compensazione integrale, in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Tale motivo di gravame merita condivisione sulla scorta delle seguenti considerazioni.
A tal riguardo, è stato, infatti, statuito, con principio cui la presente Corte intende dare continuità, che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
Il principio implica che tanto nell'una situazione (pluralità di domande), quanto nell'altra
(unica domanda parzialmente accolta), la regolazione delle spese deve avvenire applicando l'art. 92 c.p.c., comma 2, e, dunque, potendo farsi luogo ad una compensazione totale o parziale delle spese, ma sempre considerando il dato preliminare della causazione del processo, il quale dev'essere considerato con riguardo a ciascuna domanda giudiziale proposta.
Nel processo con domanda unica, il processo è stato comunque causato dall'attore.
Nel processo con pluralità di domande di parti diverse, ognuna delle domande ha causato
- per il fatto della sua proposizione - un processo distinto, sebbene sia poi avvenuta una trattazione unitaria.
Nel primo caso, l'art. 92, comma 2, coordinato con il principio della causazione del giudizio siccome regolatore del carico delle spese, implica che il parziale accoglimento dell'unica domanda e l'esistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti, possa dare luogo, in alternativa:
a) alla condanna per tutte le spese a favore dell'attore, che sarebbe giustificata dalla circostanza che egli ha comunque dovuto agire, per ottenere soddisfazione sia pur parziale e che l'esercizio dell'azione è stato causato comunque dal comportamento del convenuto, il quale non ha assicurato soddisfazione al diritto attoreo sia pure pro parte, cioè per quanto esso è risultato esistente: per giustificare questa scelta il giudice non deve fornire particolare giustificazione, essendo essa appunto conseguenza dell'applicazione del principio di causalità, che è sempre stato ritenuto la giustificazione della condanna alle spese e lo è tuttora, come traspare dall'ultima versione dell'art. 91 c.p.c., e particolarmente dal secondo inciso del suo comma 1, il quale, nel disporre che nel caso di accoglimento solo nei limiti di quanto era stato offerto con una proposta conciliativa, la parte parzialmente vittoriosa può essere condannata al pagamento di quelle spese del processo che sono riferibili al momento successivo alla formulazione della proposta rifiutata, evidenzia in modo manifesto il rilievo della causalità, in quanto vi deroga per il costo del processo successivo al detto rifiuto, facendo, tuttavia, salvo quanto disposto dall'art. 92
c.p.c., comma 2;
b) sulla base di una scelta discrezionale del giudice, che è espressa dall'uso del verbo
"può", o alla compensazione totale delle spese o ad una compensazione parziale, ma sempre considerando il dato che la causazione dell'insorgenza della lite è comunque dipesa dal convenuto.
Quanto il giudice decide di dar corso a questa seconda alternativa, poichè la parziale fondatezza dell'unica domanda implica che la sua introduzione debba comunque addebitarsi alla parte convenuta, l'applicazione del principio di causalità implicherebbe che le spese dovrebbero essere poste sempre a carico dello stesso convenuto, appunto perchè egli ha comunque causato il giudizio, è responsabile della sua instaurazione. Ne deriva che, se il giudice non ritiene di esercitare il potere di compensazione totale (che comporta che le spese di ciascuna parte restino a carico di ognuna) e fa luogo ad una compensazione parziale, per la parte non compensata le spese debbano fare carico al convenuto e non all'attore.
L'attore, infatti, sebbene pro parte, ha avuto ragione e, dunque, è risultato che l'introduzione del giudizio è stata parzialmente giustificata e causata dal convenuto. Ciò, è tanto vero che è stato confermato dal legislatore con l'ultima riforma dell'art. 91, che ha introdotto il secondo inciso dell'art. 91, comma 1, secondo cui il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta.
Invero, se, per giustificare una condanna dell'attore che ha visto accogliere parzialmente la sua domanda, è necessario oggi che egli abbia rifiutato l'offerta conciliativa lite pendente proprio di quanto gli è stato parzialmente riconosciuto, è palese inferire questa conseguenza: nel regime attuale, al di fuori di tale ipotesi, ed in quello anteriore sempre
(proprio perchè la nuova previsione non vi era), l'attore parzialmente vittorioso sull'unica domanda, nonostante l'esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata e dunque di una soccombenza reciproca, non può nel regime vigente, salvo che ricorra la detta ipotesi, e non poteva mai essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse potevano - in alternativa all'imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità - essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, n.21069; Cass.23.1.2018
n.1572; 24.10.2018 n.26918; 15.5.2023 n. 13212).
Nell'ipotesi di pluralità di domande e di accoglimento totale di ciascuna di esse, poichè
l'applicazione pura e semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, l'art. 92, comma 2, implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale. In questo secondo caso, la condanna parziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell'altra parte.
Nell'ipotesi di pluralità di domande, le due causalità ricollegate all'introduzione delle due domande possono dal giudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice
è commesso di individuare quella più importante in relazione al valore della domanda
(Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n. 22392). Orbene, nel caso di specie, la ha proposto sostanzialmente un'unica domanda, Pt_1 articolata in più capi, in quanto volta ad ottenere una tutela reale e risarcitoria della sua proprietà, ossia ha chiesto: a) in via principale, la rimozione ovvero, in subordine, lo spostamento e riposizionamento delle antenne;
b) la rimozione delle attrezzature e degli arredi collocati sull'area di sua proprietà gravata da servitù di passaggio in favore del
; c) la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno relativo all'esito negativo CP_1 della contrattazione preliminare (quantificato in euro 30.000,00), oltre al danno da asserito minor prezzo di successiva vendita dell'immobile (quantificato in euro 32.0000), per una somma complessiva di euro 62.000.
A fronte dell'accoglimento dell'unico capo di domanda di spostamento delle antenne e la conseguente soccombenza reciproca di entrambe le parti, il giudice di prime cure poteva, in alternativa, o procedere alla condanna del al pagamento di tutte le spese di lite a CP_1 favore dell'attrice, ovvero disporre una compensazione totale delle spese o una compensazione parziale, ma sempre considerando il dato che la causazione dell'insorgenza della lite è comunque dipesa dalla circostanza che il convenuto aveva posizionato le antenne in modo da ledere il diritto dominicale della . Pt_1
Stante quante precede, appare errata la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha posto i due terzi delle spese di lite a carico della parte istante, compensando le stesse per un terzo sulla scorta dell'accoglimento di un unico capo della domanda proposta, in quanto non ha tenuto conto del principio di causalità sotteso alla regolazione delle spese di lite di cui alla sopra richiamata normativa e del fatto che la , anorchè Pt_1 in parte, è risultata vittoriosa sicché l'incardinamento del giudizio de quo è stato parzialmente giustificato e causato dal comportamento del convenuto.
Ed invero, a parere della Corte, le spese di lite del giudizio di primo grado dovevano seguire la soccombenza del per un'aliquota del 50%, dovendosi compensare per la CP_1 restante aliquota del 50% tenuto conto della soccombenza reciproca derivante dal rigetto degli altri capi della domanda proposta dalla . Pt_1
In tali termini, va, pertanto, riformata la sentenza di primo grado. Le spese di lite del giudizio di primo grado sono, dunque, liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., nella versione applicabile ratione temporis (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi).
8. Le spese di lite del presente grado vanno interamente compensate tra le parti stante la soccombenza reciproca derivante dal parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
. Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 1971/2021, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'appello proposto da e in riforma del Parte_1
secondo capoverso del dispositivo della sentenza di primo grado:
1) condanna al pagamento in favore di del 50% delle CP_1 Parte_1
spese di lite aliquota che liquida, già ridotta al 50%, in € 143,00 (oltre al 50% delle spese di CTU) per esborsi ed € 3.627,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese di lite al 15%
2) compensa la restante aliquota del 50% delle spese di lite;
B) compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa LUISE
CAROLINA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.