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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/11/2024, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1548 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1548/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
( ) nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. VALERIA CARDARELLI, come da procura in atti RICORRENTE E
nato il [...] a [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
ANDREA NECCI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2024 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale da nio celebrato in Viterbo il 12.06.2010 Controparte_1
(atto trascritto in Viterbo al n. 32 p. II sez. A anno 2010). Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. assegna la casa familiare a parte ricorrente unitamente alle pertinenze. Il Sig. lascerà CP_1 libero da persone e cose la casa familiare entro il 21.12.24 con facoltà di asporto di ulteriori beni personali entro l'8.1.2025 e il garage entro il 31.03.2025;
3. affidare il figlio minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e averlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore, stabilendo un criterio dell'alternanza nel fine settimana (dal sabato alle ore 15,00 fino a domenica alle ore 20,00); 4 corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva Controparte_1 di titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
5. ognuno provvederà al proprio mantenimento;
6. spese compensate e rinuncia all'impugnazione”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra le parti e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in Viterbo il 12.06.2010 (atto trascritto al n. 32 p.
[...]
II sez. A anno 2010) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 27/11/2024
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco