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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 6013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6013 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 10-7-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 12-5-2025, in data 24-07-2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5929/2024 del ruolo generale Previdenza
TRA (C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 elett.te dom.ta in Casoria (NA) alla via Salvator Rosa n. 6, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lauro (C.F. ), dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti C.F._2 Ricorrente E
, (codice fiscale ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti, rilasciata su foglio separato, dall'avv. Luigi Ferraiuolo (cod. fisc. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al Corso Sirena 115 Resistente- ricorrente in riconvenzionale E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P.I. , P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Capuano, C.F. , giusta procura C.F._4 in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli a Piazza degli Artisti, 27 Convenuta Oggetto: opposizione cartella di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 8-3-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, la parte ricorrente ha proposto opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 c.p.c., 29 d.lgs. 46/99, 57 d.p.r. 602/73 (con contestuale istanza di sospensione ex art. 60 d.p.r. 602/73) avverso cartella di pagamento relativa al ruolo n. 07120230126158362000 – Entrate coattive, inerente a contributi della degli anni 2020 e Controparte_1 2021 dell'importo di €. 910,88. Ha eccepito, preliminarmente, la mancata notifica degli atti presupposti, vizio procedurale che, secondo la prospettazione attorea, comportava la nullità dell'atto consequenziale notificato;
ha, inoltre, dedotto la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di formazione del tributo da parte della ricorrente;
invero, si è dedotto che la ricorrente, in data 10.06.2014, aveva effettuato l'iscrizione al ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per l'esercizio della professione forense (cfr. doc.6 – tesserino avvocato) e che, in data 12.10.2017, la stessa aveva sottoscritto un Contratto di Agenzia (doc.2) per svolgere l'attività di Agente di Commercio con mandato in esclusiva per conto di Intesa Sanpaolo Forvalue S.p.a., con contestuale variazione sempre nelle stesse circostanza, del codice ATECO attribuito alla p. Iva (doc.3), cessando sia P.IVA_3 formalmente che nel concreto la pregressa attività di Avvocato;
successivamente, in data 15.02.2022, la stessa veniva poi assunta a tempo indeterminato da Mooney S.p.A. con rapporto ancora in corso (doc.5); pertanto, risultava provato che la negli anni di riferimento del Pt_1 contestato ruolo esattoriale, ossia le annate 2020 e 2021 non esercitava più la professione forense
1 da almeno tre anni, svolgendo addirittura una attività completamente incompatibile con quella di avvocato e non possedendo, pertanto, alcun requisito di formazione del predetto contributo a suo carico. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Previa sospensione inaudita altera parte della cartella esattoriale qui impugnata relativa al ruolo n. 07120230126158362000, accertare e dichiarare, la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità nei confronti della ricorrente del titolo esecutivo e/o ruolo e dell'azione esecutiva su di essa fondata e/o accertare e dichiarare che non sussiste il diritto della Controparte_1 per il tramite della a iniziare e/o procedere
[...] Controparte_2 all'esecuzione forzata nei confronti della ricorrente in virtù del ruolo e della cartella di pagamento 07120230126158362000 e per il credito con la stessa azionato;
2) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre l'aumento previsto per legge sulle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. Veniva fissata udienza di discussione per il 4-7-2024, disattendendosi l'istanza di sospensione della esecutorietà della cartella opposta. Si costituiva l' che rassegnava le seguenti conclusioni: 1. Controparte_3 rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale poiché generica e priva di fondamento, non avendo il ricorrente fornito prova del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda, stante l'irritualità dell'azione proposta e la tardività dell'opposizione, per le motivazioni esposte e per l'effetto rigettare la domanda;
3. accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo nei confronti di
, e per l'effetto rigettare la domanda del ricorrente;
4. Controparte_2 dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi Controparte_4 tutti esposti in comparsa e rigettare la domanda con vittoria di spese;
5. nel merito, rigettare tutte le conclusioni formulate dal ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto tenuto conto che la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata alla IG.ra ;
6. condannare Parte_1 il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio in favore di
[...]
. Controparte_2 Si costituiva la convenuta che chiedeva, nel merito, rigettarsi le domande ed eccezioni CP_1 della ricorrente poiché improponibili, improcedibili, inammissibili, nulle e, comunque, destituite d'ogni fondamento in fatto e in diritto. Nella denegata ipotesi che sia accertata e dichiarata la nullità della cartella di pagamento impugnato per vizi e/o difetti procedurali e/o decadenziali sollevati dal ricorrente la comparente , per i Controparte_5 motivi sopra esposti, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dell'avv. , al Parte_1 fine di sentirla condannare al pagamento diretto in suo favore delle somme iscritte nel ruolo contestato ed azionate nella cartella di pagamento contestata, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo. All'uopo, formulava domanda riconvenzionale e chiedeva che l'adito Giudice, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., emettesse nuovo decreto di fissazione di nuova udienza di discussione. Fissata nuova udienza per la data del 24-10-2024, all'esito della discussione orale, veniva fissata udienza per la discussione con concessione di termine alle parti per il deposito di note illustrative. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
2 Preliminarmente, appare da accogliere l'eccezione sollevata dall' convenuta in relazione CP_2 alla decadenza dall'opposizione; ed, invero, poiché parte attrice asserisce nella premessa dell'atto introduttivo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, l'opposizione non può dirsi fondata, ex art. 615, I comma, c.p.c., su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi successivi alla formazione del titolo, quale ad esempio la prescrizione della presunta pretesa creditoria;
pertanto, la ricorrente era tenuta a proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. nei venti giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento;
deve rilevarsi che la cartella di pagamento n. 07120230126158362000 è stata notificata da alla IG.ra , in data 29.01.2024, mentre la data Controparte_2 Parte_1 del deposito del ricorso introduttivo è del 08.03.2024, chiaramente oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.. Tuttavia, l'opposizione nel merito appare tempestivamente proposta da parte ricorrente entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella;
sotto tale profilo, l'opposizione appare fondata nei termini segnati dalla presente motivazione. Innanzitutto, deve rilevarsi che nel ruolo 2023 in esame risultano iscritte le sanzioni ex art. 9 legge n. 141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali (mod. 5/2021 e mod. 5/2022) relative agli anni di imposta 2020 e 2021, per l'importo di euro 905,00; gli importi rispettivamente di euro 448,00 per il mancato invio del mod. 5/2021 ed euro 457,00 per il mancato invio del mod. 5/2022 sono stati applicati tenendo conto dei criteri fissati dal regolamento unico della previdenza forense. Parte ricorrente ha eccepito che l'obbligo di comunicare la dichiarazione reddituale a mezzo modello 5 vale per gli iscritti, e a detto adempimento, dunque, la ricorrente non doveva considerarsi tenuta, perché negli anni di imposta 2020 e 2021, ella non risultava più iscritta. Invero, secondo la prospettazione attorea, ai sensi del combinato disposto degli artt.17 e 23 della L.576/1980 discende che la detta cancellazione sarebbe dovuta avvenire automaticamente dal momento in cui si era generata l'incompatibilità e andava rilevata e pronunciata d'ufficio, anche a seguito dei controlli periodici che la è tenuta ad effettuare ma che, invece, aveva CP_1 evidentemente omesso. Ritiene il Tribunale che l'obiezione sia fondata. Premesso che dagli atti risulta provata l'allegazione di parte ricorrente in ordine alla sussistenza delle condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione (in particolare, risulta che l'iscrizione all'Ordine da parte della odierna ricorrente risale al 2014 e che nel 2017 la Pt_1 sottoscrisse un contratto di agenzia con l'Intesa Sanpaolo, cessando, così, sia formalmente sia nel concreto, la pregressa attività di avvocato;
è emerso, altresì, che ella successivamente stipulò con altro ente finanziario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per cui l'attività di avvocato dal 2017 non è stata più ripresa;
risulta, ancora, il certificato di variazione Iva dal quale risulta la variazione del codice Ateco di avvocato a quello di agente di commercio a far data dal 12.10.2017), si osserva che, come dedotto dalla ricorrente, non risultavano adempiuti da parte della , già dall'anno 2017, gli obblighi di comunicazione obbligatori (di fatto non Pt_1 dovuti) alla , con le conseguenze di cui ai richiamati artt. 17 e 23 della L.576/1980, CP_1 i quali testualmente dispongono che: “In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della per mezzo CP_1 di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al ConIGlio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal ConIGlio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536”. Tuttavia, alla mai alcuna preliminare richiesta, diffida o provvedimento di sospensione era pervenuto a Pt_1 causa della sua mancata comunicazione, disposizioni che avrebbero sicuramente fatto accertare il suo mancato esercizio della professione forense e la conseguente cancellazione d'ufficio dalla
3 non va taciuto, poi, che in materia di previdenza forense, l'art. 2 della l. n. 319 del 1975 CP_1 attribuisce alla il potere di verificare la sussistenza di cause di incompatibilità con CP_1 l'esercizio della professione, anche con il precipuo scopo di agire nel pieno rispetto del principio per il quale “l'esistenza di protratti periodi di verificata incompatibilità non può non incidere sulla continuità dello svolgimento della professione, continuità che rappresenta un elemento indefettibile ai fini della revisione periodica degli iscritti all'albo…” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2019, n.13517); risulta evidente che la non ha proceduto ad effettuare tale CP_1 verifica, onde accertare il regime di incompatibilità dell'occupazione lavorativa della con Pt_1 l'attività di avvocato e il mancato esercizio dell'attività forense già da tre anni prima. L'esistenza di tale principio trova pieno riscontro nel quadro normativo e giurisprudenziale vigente: la continuità nell'esercizio della professione forense rappresenta infatti un requisito fondamentale, la cui valutazione non può prescindere dall'analisi di eventuali periodi di incompatibilità che ne abbiano compromesso lo svolgimento effettivo facendo venire meno lo specifico obbligo contributivo. Come stabilito dall'art. 21 della legge professionale forense, norma cardine in materia, l'esercizio della professione deve essere "effettivo, continuativo, abituale e prevalente". Deve intendersi che la mera iscrizione all'albo non sia sufficiente, richiedendo invece una verifica sostanziale dell'effettivo e continuativo svolgimento dell'attività professionale. Le situazioni di incompatibilità, disciplinate dall'art. 18 della legge professionale forense, assumono particolare rilevanza in questo contesto e la giurisprudenza ha chiarito questo aspetto in modo inequivocabile: la Cassazione, infatti, con la sentenza n. 35981 del 27 dicembre 2023, ha evidenziato come l'incompatibilità incida sulla legittimità stessa dell'esercizio professionale, indipendentemente dall'effettivo svolgimento dell'attività. La Suprema Corte, con una recente pronuncia a Sezioni Unite, ha fornito un contributo decisivo nell'interpretazione dei requisiti di continuità professionale, chiarendo che l'iscrizione all'albo non è condizione sufficiente per considerare legittimo l'esercizio professionale ed evidenziando come l'incompatibilità sussista per il solo fatto dell'iscrizione ad altro albo, inteso come esecuzione di altra attività lavorativa, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività professionale (Cass. Civ. SS.UU. n. 35981/2023); in particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che l'esistenza di cause di incompatibilità determina conseguenze IGnificative, tra cui l'impossibilità di costituire un valido rapporto previdenziale con la di categoria. Nel caso di specie, in CP_1 considerazione del contenuto della normativa e della giurisprudenza esaminati, la mancanza totale dell'esercizio dell'attività di avvocato e dei requisiti di iscrizione alla , negli CP_1 anni 2020 e 2021 da parte della e le omissioni addebitabili alla rispetto agli obblighi Pt_1 CP_1 periodici e permanenti di verifica della sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, comportano l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento qui opposta. Per tutte le esposte ragioni, il ricorso va accolto e vanno dichiarate non dovute le somme riportate nella cartella di pagamento n. 07120230126158362000. Sussistono giusti motivi per la compensazione per intero delle spese di lite, in considerazione della circostanza pacifica che l'odierno giudizio non avrebbe avuto verosimilmente luogo, ove la ricorrente avesse proceduto a comunicare la propria cancellazione dall'Albo; va considerato, agli stessi fini, che risulta dai documenti prodotti che la prima di procedere CP_1 all'iscrizione a ruolo delle sanzioni ex art. 9 legge n. 141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali (mod. 5/2021 e mod. 5/2022) relative agli anni di imposta 2020 e 2021 aveva inviato all'avv. a mezzo raccomandata A/R (doc. 3) ricevuta il 15-5-23 (doc. 3a) Pt_1 una preventiva e dettagliata informativa ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza Forense sulle anzidette inadempienze, riscontrate a carico della stessa, sugli importi dovuti, con invito a fornire osservazioni e con l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si sarebbe proceduto all'esazione mediante iscrizione nei ruoli da affidarsi alla
[...]
[...] ” o da richiedere con altre modalità da individuarsi successivamente dalla Controparte_6
CP_1 Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme riportate nella cartella di pagamento n. 07120230126158362000.
2) compensa per intero tra le parti le spese di giudizio. Si comunichi.
Napoli, 24 luglio 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
5
TRA (C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 elett.te dom.ta in Casoria (NA) alla via Salvator Rosa n. 6, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lauro (C.F. ), dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti C.F._2 Ricorrente E
, (codice fiscale ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti, rilasciata su foglio separato, dall'avv. Luigi Ferraiuolo (cod. fisc. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al Corso Sirena 115 Resistente- ricorrente in riconvenzionale E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P.I. , P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Capuano, C.F. , giusta procura C.F._4 in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli a Piazza degli Artisti, 27 Convenuta Oggetto: opposizione cartella di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 8-3-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, la parte ricorrente ha proposto opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 c.p.c., 29 d.lgs. 46/99, 57 d.p.r. 602/73 (con contestuale istanza di sospensione ex art. 60 d.p.r. 602/73) avverso cartella di pagamento relativa al ruolo n. 07120230126158362000 – Entrate coattive, inerente a contributi della degli anni 2020 e Controparte_1 2021 dell'importo di €. 910,88. Ha eccepito, preliminarmente, la mancata notifica degli atti presupposti, vizio procedurale che, secondo la prospettazione attorea, comportava la nullità dell'atto consequenziale notificato;
ha, inoltre, dedotto la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di formazione del tributo da parte della ricorrente;
invero, si è dedotto che la ricorrente, in data 10.06.2014, aveva effettuato l'iscrizione al ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per l'esercizio della professione forense (cfr. doc.6 – tesserino avvocato) e che, in data 12.10.2017, la stessa aveva sottoscritto un Contratto di Agenzia (doc.2) per svolgere l'attività di Agente di Commercio con mandato in esclusiva per conto di Intesa Sanpaolo Forvalue S.p.a., con contestuale variazione sempre nelle stesse circostanza, del codice ATECO attribuito alla p. Iva (doc.3), cessando sia P.IVA_3 formalmente che nel concreto la pregressa attività di Avvocato;
successivamente, in data 15.02.2022, la stessa veniva poi assunta a tempo indeterminato da Mooney S.p.A. con rapporto ancora in corso (doc.5); pertanto, risultava provato che la negli anni di riferimento del Pt_1 contestato ruolo esattoriale, ossia le annate 2020 e 2021 non esercitava più la professione forense
1 da almeno tre anni, svolgendo addirittura una attività completamente incompatibile con quella di avvocato e non possedendo, pertanto, alcun requisito di formazione del predetto contributo a suo carico. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Previa sospensione inaudita altera parte della cartella esattoriale qui impugnata relativa al ruolo n. 07120230126158362000, accertare e dichiarare, la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità nei confronti della ricorrente del titolo esecutivo e/o ruolo e dell'azione esecutiva su di essa fondata e/o accertare e dichiarare che non sussiste il diritto della Controparte_1 per il tramite della a iniziare e/o procedere
[...] Controparte_2 all'esecuzione forzata nei confronti della ricorrente in virtù del ruolo e della cartella di pagamento 07120230126158362000 e per il credito con la stessa azionato;
2) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre l'aumento previsto per legge sulle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. Veniva fissata udienza di discussione per il 4-7-2024, disattendendosi l'istanza di sospensione della esecutorietà della cartella opposta. Si costituiva l' che rassegnava le seguenti conclusioni: 1. Controparte_3 rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale poiché generica e priva di fondamento, non avendo il ricorrente fornito prova del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda, stante l'irritualità dell'azione proposta e la tardività dell'opposizione, per le motivazioni esposte e per l'effetto rigettare la domanda;
3. accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo nei confronti di
, e per l'effetto rigettare la domanda del ricorrente;
4. Controparte_2 dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi Controparte_4 tutti esposti in comparsa e rigettare la domanda con vittoria di spese;
5. nel merito, rigettare tutte le conclusioni formulate dal ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto tenuto conto che la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata alla IG.ra ;
6. condannare Parte_1 il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio in favore di
[...]
. Controparte_2 Si costituiva la convenuta che chiedeva, nel merito, rigettarsi le domande ed eccezioni CP_1 della ricorrente poiché improponibili, improcedibili, inammissibili, nulle e, comunque, destituite d'ogni fondamento in fatto e in diritto. Nella denegata ipotesi che sia accertata e dichiarata la nullità della cartella di pagamento impugnato per vizi e/o difetti procedurali e/o decadenziali sollevati dal ricorrente la comparente , per i Controparte_5 motivi sopra esposti, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dell'avv. , al Parte_1 fine di sentirla condannare al pagamento diretto in suo favore delle somme iscritte nel ruolo contestato ed azionate nella cartella di pagamento contestata, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo. All'uopo, formulava domanda riconvenzionale e chiedeva che l'adito Giudice, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., emettesse nuovo decreto di fissazione di nuova udienza di discussione. Fissata nuova udienza per la data del 24-10-2024, all'esito della discussione orale, veniva fissata udienza per la discussione con concessione di termine alle parti per il deposito di note illustrative. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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2 Preliminarmente, appare da accogliere l'eccezione sollevata dall' convenuta in relazione CP_2 alla decadenza dall'opposizione; ed, invero, poiché parte attrice asserisce nella premessa dell'atto introduttivo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, l'opposizione non può dirsi fondata, ex art. 615, I comma, c.p.c., su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi successivi alla formazione del titolo, quale ad esempio la prescrizione della presunta pretesa creditoria;
pertanto, la ricorrente era tenuta a proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. nei venti giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento;
deve rilevarsi che la cartella di pagamento n. 07120230126158362000 è stata notificata da alla IG.ra , in data 29.01.2024, mentre la data Controparte_2 Parte_1 del deposito del ricorso introduttivo è del 08.03.2024, chiaramente oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.. Tuttavia, l'opposizione nel merito appare tempestivamente proposta da parte ricorrente entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella;
sotto tale profilo, l'opposizione appare fondata nei termini segnati dalla presente motivazione. Innanzitutto, deve rilevarsi che nel ruolo 2023 in esame risultano iscritte le sanzioni ex art. 9 legge n. 141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali (mod. 5/2021 e mod. 5/2022) relative agli anni di imposta 2020 e 2021, per l'importo di euro 905,00; gli importi rispettivamente di euro 448,00 per il mancato invio del mod. 5/2021 ed euro 457,00 per il mancato invio del mod. 5/2022 sono stati applicati tenendo conto dei criteri fissati dal regolamento unico della previdenza forense. Parte ricorrente ha eccepito che l'obbligo di comunicare la dichiarazione reddituale a mezzo modello 5 vale per gli iscritti, e a detto adempimento, dunque, la ricorrente non doveva considerarsi tenuta, perché negli anni di imposta 2020 e 2021, ella non risultava più iscritta. Invero, secondo la prospettazione attorea, ai sensi del combinato disposto degli artt.17 e 23 della L.576/1980 discende che la detta cancellazione sarebbe dovuta avvenire automaticamente dal momento in cui si era generata l'incompatibilità e andava rilevata e pronunciata d'ufficio, anche a seguito dei controlli periodici che la è tenuta ad effettuare ma che, invece, aveva CP_1 evidentemente omesso. Ritiene il Tribunale che l'obiezione sia fondata. Premesso che dagli atti risulta provata l'allegazione di parte ricorrente in ordine alla sussistenza delle condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione (in particolare, risulta che l'iscrizione all'Ordine da parte della odierna ricorrente risale al 2014 e che nel 2017 la Pt_1 sottoscrisse un contratto di agenzia con l'Intesa Sanpaolo, cessando, così, sia formalmente sia nel concreto, la pregressa attività di avvocato;
è emerso, altresì, che ella successivamente stipulò con altro ente finanziario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per cui l'attività di avvocato dal 2017 non è stata più ripresa;
risulta, ancora, il certificato di variazione Iva dal quale risulta la variazione del codice Ateco di avvocato a quello di agente di commercio a far data dal 12.10.2017), si osserva che, come dedotto dalla ricorrente, non risultavano adempiuti da parte della , già dall'anno 2017, gli obblighi di comunicazione obbligatori (di fatto non Pt_1 dovuti) alla , con le conseguenze di cui ai richiamati artt. 17 e 23 della L.576/1980, CP_1 i quali testualmente dispongono che: “In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della per mezzo CP_1 di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al ConIGlio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal ConIGlio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536”. Tuttavia, alla mai alcuna preliminare richiesta, diffida o provvedimento di sospensione era pervenuto a Pt_1 causa della sua mancata comunicazione, disposizioni che avrebbero sicuramente fatto accertare il suo mancato esercizio della professione forense e la conseguente cancellazione d'ufficio dalla
3 non va taciuto, poi, che in materia di previdenza forense, l'art. 2 della l. n. 319 del 1975 CP_1 attribuisce alla il potere di verificare la sussistenza di cause di incompatibilità con CP_1 l'esercizio della professione, anche con il precipuo scopo di agire nel pieno rispetto del principio per il quale “l'esistenza di protratti periodi di verificata incompatibilità non può non incidere sulla continuità dello svolgimento della professione, continuità che rappresenta un elemento indefettibile ai fini della revisione periodica degli iscritti all'albo…” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2019, n.13517); risulta evidente che la non ha proceduto ad effettuare tale CP_1 verifica, onde accertare il regime di incompatibilità dell'occupazione lavorativa della con Pt_1 l'attività di avvocato e il mancato esercizio dell'attività forense già da tre anni prima. L'esistenza di tale principio trova pieno riscontro nel quadro normativo e giurisprudenziale vigente: la continuità nell'esercizio della professione forense rappresenta infatti un requisito fondamentale, la cui valutazione non può prescindere dall'analisi di eventuali periodi di incompatibilità che ne abbiano compromesso lo svolgimento effettivo facendo venire meno lo specifico obbligo contributivo. Come stabilito dall'art. 21 della legge professionale forense, norma cardine in materia, l'esercizio della professione deve essere "effettivo, continuativo, abituale e prevalente". Deve intendersi che la mera iscrizione all'albo non sia sufficiente, richiedendo invece una verifica sostanziale dell'effettivo e continuativo svolgimento dell'attività professionale. Le situazioni di incompatibilità, disciplinate dall'art. 18 della legge professionale forense, assumono particolare rilevanza in questo contesto e la giurisprudenza ha chiarito questo aspetto in modo inequivocabile: la Cassazione, infatti, con la sentenza n. 35981 del 27 dicembre 2023, ha evidenziato come l'incompatibilità incida sulla legittimità stessa dell'esercizio professionale, indipendentemente dall'effettivo svolgimento dell'attività. La Suprema Corte, con una recente pronuncia a Sezioni Unite, ha fornito un contributo decisivo nell'interpretazione dei requisiti di continuità professionale, chiarendo che l'iscrizione all'albo non è condizione sufficiente per considerare legittimo l'esercizio professionale ed evidenziando come l'incompatibilità sussista per il solo fatto dell'iscrizione ad altro albo, inteso come esecuzione di altra attività lavorativa, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività professionale (Cass. Civ. SS.UU. n. 35981/2023); in particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che l'esistenza di cause di incompatibilità determina conseguenze IGnificative, tra cui l'impossibilità di costituire un valido rapporto previdenziale con la di categoria. Nel caso di specie, in CP_1 considerazione del contenuto della normativa e della giurisprudenza esaminati, la mancanza totale dell'esercizio dell'attività di avvocato e dei requisiti di iscrizione alla , negli CP_1 anni 2020 e 2021 da parte della e le omissioni addebitabili alla rispetto agli obblighi Pt_1 CP_1 periodici e permanenti di verifica della sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, comportano l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento qui opposta. Per tutte le esposte ragioni, il ricorso va accolto e vanno dichiarate non dovute le somme riportate nella cartella di pagamento n. 07120230126158362000. Sussistono giusti motivi per la compensazione per intero delle spese di lite, in considerazione della circostanza pacifica che l'odierno giudizio non avrebbe avuto verosimilmente luogo, ove la ricorrente avesse proceduto a comunicare la propria cancellazione dall'Albo; va considerato, agli stessi fini, che risulta dai documenti prodotti che la prima di procedere CP_1 all'iscrizione a ruolo delle sanzioni ex art. 9 legge n. 141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali (mod. 5/2021 e mod. 5/2022) relative agli anni di imposta 2020 e 2021 aveva inviato all'avv. a mezzo raccomandata A/R (doc. 3) ricevuta il 15-5-23 (doc. 3a) Pt_1 una preventiva e dettagliata informativa ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza Forense sulle anzidette inadempienze, riscontrate a carico della stessa, sugli importi dovuti, con invito a fornire osservazioni e con l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si sarebbe proceduto all'esazione mediante iscrizione nei ruoli da affidarsi alla
[...]
[...] ” o da richiedere con altre modalità da individuarsi successivamente dalla Controparte_6
CP_1 Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme riportate nella cartella di pagamento n. 07120230126158362000.
2) compensa per intero tra le parti le spese di giudizio. Si comunichi.
Napoli, 24 luglio 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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