Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 864 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Maria Giovanna Serafino e Meri Pizzata, con le quali è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Marconi n. 25
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Cinzia Lolli, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
-che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola di IC NN con sede in Caraffa del
Bianco (RC), negli anni 2011 e 2012, dal 16/08/2011 al 31/12/2011 e dal
30/07/2012 al 31/12/2012, per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia e preparazione dei terreni;
piantumazione; coltivazione e raccolta di ortaggi;
pulizia del caseificio e confezionamento dei formaggi;
pulizia delle attrezzature da lavoro;
- che ha percepito una retribuzione giornaliera pari a circa € 45,00, lavorando dal lunedì al sabato, per sette ore, dalle ore 07.00 alle ore 15.00, con un'ora di pausa pranzo;
- che, con provvedimenti del 12/07/2021, l' le ha comunicato la CP_1
cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2011 e 2012;
- che, avverso la cancellazione, ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione per l'integrazione salariale operai agricoli (CISOA), rimasto privo di esito;
- che incombe sull'Istituto l'onere di provare la non genuinità del rapporto di lavoro;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito: 1)
Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di IC NN per gli anni 2011 e 2012 per un totale di 102 giornate lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro 3
svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2011 e per l'anno 2012 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall perché tardiva e, CP_1
comunque, in violazione di legge;
4) condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70, l'infondatezza nel merito della domanda proposta, essendo stato cancellato il rapporto di lavoro della ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' in quanto oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto CP_1
della ricorrente a rimanere iscritta negli elenchi agricoli del comune di residenza, al ricorrere dei presupposti.
Inoltre, va superata l'eccezione di decadenza, ai sensi dell'art. 22, 1 comma, D.LGS. 3 n. 7/1970 sollevata dall . CP_1
Infatti, la cancellazione dagli elenchi agricoli è stata comunicata mediante raccomandate a.r. ricevute in data 12/07/2021. 4
Orbene, la sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, è la seguente:
-comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nella specie, parte ricorrente ha allegato di aver proposto tempestivamente (entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di cancellazione) ricorso al Cisoa, in data 13/07/2021.
Pertanto, il ricorso giurisdizionale è stato tempestivamente depositato in data 6/03/2022.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”. 5
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal
D.Lgs. n. 212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001). 6
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto delle concrete risultanze del verbale ispettivo, la ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (comunicazioni unilav prospetti paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma può rappresentare al più un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze dell'accertamento ispettivo, quali emergono dal verbale ispettivo allegato in atti e redatto in seguito ad un'ispezione eseguita sull'azienda agricola IC NN.
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2011 e 2012 è scaturita da un verbale ispettivo, stilato all'esito di accertamenti effettuati dall' presso l'azienda di IC NN e relativi al periodo dal CP_1
01/01/2011 al 30/06/2020.
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una 7
specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Nella specie, nel corso dell'ispezione - eseguita sull'azienda che aveva dichiarato, nella denuncia aziendale, la conduzione di ha 05,09,05 di terreni di titolarità del titolare, occupati quasi per la totalità da pascolo, con capi di bestiame pari a 150 pecore e 120 capre - gli ispettori hanno riscontrato l'assenza di fatture (ad eccezione di quelle relative a costo fissi quali corrente elettrica servizio idrico ecc. e relative solo agli anni 2017, 2018 2019), circostanza dalla quale si evince che, nel periodo dal 2011 al 2019, l'azienda non ha prodotto ricavi sufficienti né ha generato utili, per cui l'assunzione del numero di braccianti dichiarato sarebbe stata del tutto anti economica.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che, nell'ambito di un'azienda volta per lo più al pascolo, che richiederebbe, dunque, manodopera costante nel corso dell'anno, l'assunzione di dipendenti risulta concentrata per lo più nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno, ad eccezione degli anni 201 4 e 2017.
Pertanto, alla luce della inesistente documentazione rinvenuta, delle scarne dichiarazioni rese dai pochi operai che, in seguito alla convocazione, si sono presentati (considerando che la maggior parte dei braccianti convocati non si sono presentati e non hanno fornito giustificazioni della loro assenza), della carenza di ricavi, gli ispettori hanno concluso che tutte le attività aziendali e il fabbisogno di manodopera fossero attribuibili quasi esclusivamente al nucleo familiare dl titolare, con l'ausilio di due o tre braccianti agricoli nei casi di necessità.
Pertanto, sono stati annullati i rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'azienda IC con i lavoratori agricoli nel periodo dal II trimestre del
2011 al II trimestre 2020.
In merito, appare inconferente la circostanza che l'accesso sia stato eseguito in epoca successiva alla denuncia dei rapporti di lavoro cancellati, in 8
quanto l'ispezione non si è svolta esclusivamente sulla base di un accesso ispettivo sui terreni dell'azienda, ma sulla base dell'esame della documentazione relativa all'attività dell'azienda nel corso degli anni, rispetto al contenuto della denuncia aziendale.
Nella specie, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Infatti parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver lavorato nell'anno 2011 dal 16/08/2022 al 30/07/2012 per 102 giornate e, nell'anno 2012, dal 30/07/2012 al 31/12/2012 per 102 giornate, dal lunedì al sabato, per 7 ore al giorno (dalle 7:00 alle 15:00 con un'ora di pausa pranzo, dalle 6:00 alle 14:00 nei mesi più caldi) percependo una retribuzione giornaliera di € 45,00, occupandosi della pulizia e della preparazione del terreno, della stesura delle ali gocciolanti e della posa del telo pacciamante, della piantumazione della coltivazione e della raccolta degli ortaggi di stagione, della pesatura della sistemazione nelle cassette del raccolto, della pulizia all'interno del caseificio, del confezionamento del formaggio in sacchetti sotto vuoto, della pulizia delle attrezzature per la mungitura.
Orbene, il teste ha dichiarato: “Ho lavorato con i Testimone_1
SInori e nel 2011 e 2012: nel 2011 da agosto a Parte_2 Pt_3
dicembre, nel 2012 da settembre a dicembre;
in entrambi gli anni io ho svolto
102 giornate lavorative e anche i SInori e Parte_2 Pt_3
diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente con riferimento ai periodi lavorativi svolti;
inoltre ha dichiarato: “Lavoravamo dal lunedì al sabato;
nel periodo invernale lavoravamo dalle 7 alle 15 mentre in estate dalle 6 alle 14:00 con una pausa pranzo ine state dalle 11 alle 12 e in inverno dalle 12:00 alle
13:00; l'orario di lavoro era lo stesso per tutti”, riferendo in maniera vaga in ordine alle attività lavorative svolte: “Ci occupavamo a volte di pulire il caseificio di lavare i macchinari del caseificio;
altrimenti ci occupavamo delle 9
cose dell'orto come piantare e raccogliere melanzane cicoria bieta Pt_4
a seconda della stagione;
la mattina il datore di lavoro IC
[...]
NN ci dava le direttive e a volte lavoravo insieme ai SInori Parte_2
e e a volte no;
capitava che un giorno io pulivo il caseificio e
[...] Pt_3
loro andavano nell'orto o a fare altro o poteva accadere il contrario;
invece a volte facevamo le stesse cose e comunque la mattina ci vedevamo quando il datore di lavoro ci dava le direttive;
eravamo pagati intorno ai 43 euro a giornata;
ogni 10/15 giorni il datore di lavoro ci dava un acconto;
ci pagava in contanti;
avevo regolare busta paga;
ci pagava personalmente il SI. IC ci chiamava e ci pagava;
ci chiamava singolarmente;
capitava a volte che quando il datore di lavoro mi dava la retribuzione ci fossero anche i SInori Parte_2
e preciso infatti che io venivo chiamata da sola per ricevere la
[...] Pt_3
retribuzione solo se chiedevo un acconto altrimenti venivo chiamata con i colleghi”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate lavorative svolte per l'azienda IC per gli anni 2011 e 2012; ho fatto causa all' che è ancora pendente;
non so se i SInori e CP_1 Parte_2 Pt_3
sono stati chiamati come testimoni nella mia causa”.
Allo stesso modo il teste ha riferito genericamente in Testimone_2
ordine alle mansioni svolte, dichiarando che: “ci occupavamo della pulizia dei campi stendevamo il telo per piantare le piante poi aiutavamo la moglie del titolare che aveva un caseificio che era nello stesso posto e a volte ci occupavamo della pulizia dei macchinari o aiutavamo la SInora a mettere sotto vuoto i formaggi;
Io (…) facevamo lo stesso lavoro e Parte_1
lavoravamo insieme anche se non tutti i giorni”.
Con riferimento ai periodi di lavoro, contrariamente a quanti riferito dalla ricorrente, ha dichiarato che: “Io ho lavorato da settembre a dicembre nel 2011 per 102 giornate lavorative;
nel 2012 ho lavorato se ben ricordo per un periodo da agosto a settembre e poi di nuovo da settembre a dicembre per 102 giornate;
10
infatti sono mancata per un periodo per problemi familiari;
i SIri (…) e
erano presenti nello stesso periodo per entrambi gli anni;
penso che i Pt_2
SI.ri (…) abbiano svolto il mio stesso numero di giornate avendo Pt_2
lavorato nello stesso periodo”.
Con riferimento alla retribuzione percepita, confutando quanto dichiarato dalla ricorrente nel ricorso (la quale ha asserito di aver percepito una retribuzione giornaliera pari a € 45,00), ha dichiarato: “ Eravamo pagati dal SI.
IC 43 euro al giorno e quando poteva ci dava piccoli acconti;
ci pagava in contanti;
avevo la busta paga;
penso che anche i miei colleghi fossero pagati allo stesso modo;
l'ammontare della retribuzione era lo stesso;
qualche volta ho visto il SI. IC consegnare la retribuzione ai SI.ri (…) ”. Pt_2
Il teste che ha dichiarato di aver lavorato con la Testimone_3
ricorrente nei periodi oggetto di giudizio, diversamente da quanto riferito dalla ricorrente, con riferimento ai periodi lavorati per ciascun anno, ha riferito che:
“ho lavorato con le SInore e nel 2011 e nel Parte_1 Parte_5
2012 da agosto a dicembre;
sia io che loro abbiamo svolto in tali anni 102 giornate lavorative”.
Con riferimento alle mansioni svolte, ha riferito che: “Ci occupavamo di piantare e raccogliere gli ortaggi di stagione pulivamo gli strumenti utilizzati nel caseificio della moglie del titolare che si trovava nello stesso posto oppure mettevamo i formaggi sotto vuoto;
io e le SInore e Parte_1 Pt_5
facevamo lo stesso lavoro, lavoravamo insieme anche se non tutti i
[...]
giorni
Quanto all'esercizio del potere datoriale da parte dle SI. IC, il teste ha genericamente riferito che: “Ci diceva cosa fare il datore di lavoro, il SI.
IC”, circostanza dalla quale non si evince l'esercizio di un potere datoriale da parte del SI. IC, che connota la sussistenza del vincolo della subordinazione (che non si limita a “dire cosa fare”, ma presuppone la sussistenza di un vero e proprio vincolo, in virtù del quale i lavoratori seguono 11
le direttive del datore di lavoro al quale devono rivolgersi per chiedere permessi o allontanarsi dal lavoro).
Anche il teste confutando quanto riferito dalla stessa ricorrente in Tes_3
ordine all'ammontare della retribuzione, ha riferito che: “Eravamo pagati € 43 a giornata, ci pagava il SI. IC personalmente; penso che le SInore
(…) fossero pagate allo stesso modo;
eravamo pagate in contanti;
Pt_2
avevo la busta paga;
il datore di lavoro ci pagava, anche se non in maniera puntuale, ogni 15 giorni ma se avevamo bisogno chiedevamo un acconto;
quando ci pagava ci chiamava lui stesso, a volte anche in più di uno alla volta;
a volte mi è capitato di vedere il SI. IC consegnare la retribuzione alle SInore “ Pt_2
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda IC;
ho fatto causa all CP_1
per la cancellazione;
la causa è ancora pendente;
non so se le SInore Parte_1
e siano state chiamate come testimoni nella mia causa ma
[...] Parte_5
penso di no”.
Il teste che ha dichiarato di aver lavorato con la Testimone_4
ricorrente alle dipendenze dell'azienda IC NN negli anni oggetto di giudizio, con riferimento ai periodi di lavoro, diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente, ha riferito che: “Nel 2011 ho lavorato da agosto a dicembre mentre nel 2012 ho lavorato da ottobre a dicembre;
in entrambi gli anni ho svolto 102 giornate lavorative;
la SI.ra , in entrambi gli anni, ha Pt_2
lavorato nello stesso periodo, penso sempre per 102 giornate lavorative”.
Con riferimento alle mansioni svolte e alle modalità di svolgimento dell'attività, ha riferito che: “Ci occupavamo di sistemare il terreno per la piantagione degli ortaggi di stagione, di pulire il caseificio che era nello stesso posto in cui vi erano anche i terreni;
nel caseificio pulivamo e ci occupavamo di mettere sotto vuoto i formaggi;
sui terreni ci occupavamo di piantare e raccogliere gli ortaggi, li sistemavamo nelle cassette;
ci occupavamo di 12
sistemare le pompe per l'irrigazione delle piante di ortaggi. Io e la SI.ra
svolgevamo le stesse attività ma non sempre insieme in quanto poteva Pt_2
capitare che lei fosse sui terreni e io nel caseificio o viceversa;
lavoravamo dal lunedì al sabato;
l'orario di lavoro era in inverno dalle 7:00 alle 15:00, con una pausa pranzo dalle 12: alle 13:00; invece in estate l'orario di lavoro era dalle
6:00 alle 14:00 con una pausa pranzo dalle 11:00 alle 12:00; l'orario di lavoro era lo stesso per tutti;
ci diceva cosa fare il datore di lavoro IC NN;
ce lo diceva la mattina quando arrivavamo;
infatti ci riuniva tutti insieme e ci diceva cosa dovevamo fare. Eravamo circa 15 operai che lavoravamo per
l'azienda IC NN nel periodo in cui ho lavorato lì. Eravamo pagati in contanti dal SI. IC NN;
eravamo pagato € 43 a giornata;
la retribuzione era la stessa per tutti;
avevamo busta paga;
il datore di lavoro non era sempre puntuale nei pagamenti ma ci pagava a fine mese;
non ho mai visto il SI. IC consegnare la retribuzione alla SI.ra ”. Pt_2
Infine, ha riferito che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda IC per il 2011; ho fatto causa all' CP_1
per la cancellazione che è ancora in corso;
la SI.ra non è stata Pt_2
chiamata come testimone nella mia causa”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai tesi escussi non sono convergenti precise e concordanti sui fatti di causa, presentando delle incongruenze con riferimento ai periodi lavorati, che non coincidono tra loro né con i periodi dichiarati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, ma anche con riferimento all'esercizio del potere datoriale, alle mansioni svolte, considerando che non vi è concreta traccia nel verbale ispettivo dell'attività riferita e che non è chiaro il rito di lavoro svolto e le tempistiche necessarie per alcune attività.
Inoltre, i testi hanno dichiarato di non aver sempre lavorato con la ricorrente e di aver percepito una retribuzione lievemente inferiore rispetto a quella dichiarata dalla ricorrente. 13
Nondimeno, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, assume rilievo dirimente la circostanza che tutti i testi hanno dichiarato di avere in corso o di aver avuto controversie nei confronti dell' aventi ad oggetto la CP_1
cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati per l'azienda IC per il medesimo periodo oggetto di giudizio, mostrando di avere un interesse, sa pure indiretto, all'esito positivo della controversia e, dunque, all'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che il testimone ha una un giudizio incardinato, come alla stessa dichiarato, nei confronti dell e ha CP_1
subito la cancellazione delle giornata agricole indicate per la medesima azienda per il medesimo anno) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità 14
personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che i testimoni abbiano intrapreso giudizi nei confronti dell' per le medesime ragioni, CP_1
relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che i testimoni abbiano intrapreso un giudizio nei confronti dell' , per le medesime ragioni, avendo subito la cancellazione CP_1
del rapporto di lavoro denunciato con riferimento alla medesima azienda, o che magari siano stati in posizione di testimonianza reciproca con la ricorrente, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo i testimoni un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla definizione del giudizio che si evince dalla posizione dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra la ricorrente e la ditta IC NN nei periodi dedotti in ricorso, soprattutto riferendo in maniera incongruente e non concordante in ordine ai periodi in cui la ricorrente avrebbe lavorato negli anni oggetto di giudizio, che non coincidono esattamente tra loro né coincidono con i periodi riferiti in ricorso, in ordine alle mansioni svolte e in ordine all'esercizio dei poteri datoriali: pertanto, le dichiarazioni rese non sono state in grado di superar quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la 15
sussistenza di un'attività eSIua e inSInificante, gestibile con il lavoro familiare e qualche aiuto occasionale, offerto da un paio di lavoratori annui, in caso di bisogno.
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando una riduzione stante l'assenza di questioni giuridiche complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. personalmente sottoscritta dal SI. . Controparte_2
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 864/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
16
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 20/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci