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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N.R.G 2774/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2774/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. ILARIA GIANNESSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Milano, Via Valparaiso n. 16;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
In cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“In via Principale:
Disporre che la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
dichiarata con la Sentenza parzialmente definitiva N. 455/2024 del
[...]
05.03.2024, sia regolata dalle seguenti condizioni: 1.Affidare congiuntamente i figli di anni 7, e di anni Persona_1 Persona_2
5, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e preferenziale, nonché residenza, presso la madre, in IB AN OM (MI), Via F.lli Cervi, 8;
2.Assengnare la casa coniugale, sita in IB AN OM (MI), Via F.lli Cervi, 8, di proprietà della madre della NO , alla NO , unitamente a Pt_1 Parte_1
mobili, arredi e suppellettili, avendo il Signor già da tempo prelevato i propri CP_1
oggetti ed effetti personali;
3.Disporre che il padre possa frequentare i figli a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera quando li accompagnerà presso il domicilio della madre, disponendo, altresì, che, nei momenti di frequentazione dei figli, il Signor effettui i trasferimenti dei bambini con mezzi di trasporto dotati di seggiolini, CP_1
secondo le regole previste dal codice della strada;
4. Disporre che le festività e/o “ponte”, determinanti festività nell'ambito lavorativo e scolastico, siano trascorsi dai minori con la madre o con il padre, secondo il principio dell'alternanza, fatta eccezione per la festività dei ANti e relativo eventuale ponte, da trascorrere sempre con la madre, e per le lunghe vacanze Natalizie, da regolamentare come segue: secondo il principio dell'alternanza i giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, nonché 1° gennaio, prevedendosi che nei restanti giorni, dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio, i bambini stiano sempre con la madre.
Quanto alle vacanze estive, disporre che e trascorrano con il padre una Per_1 Per_2
settimana nel mese di luglio o agosto. Onde evitare possibili accavallamenti del periodo di ferie prescelto, disporre che i genitori, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, provvedano a comunicarsi, reciprocamente, il periodo scelto per trascorrere le vacanze estive con i figli;
5.Porre a carico del Signor un contributo al mantenimento dei figli, e CP_1 Per_1
, di importo che sarà ritenuto equo e comunque non inferiore ad € 250,00 mensili, Per_2
per ciascun figlio, per 12 mensilità annue, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi alla NO , in via anticipata, entro il giorno 5 di Pt_1
ogni mese, tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate Iban
[...], BancoPosta;
pag. 2/7
6. Porre, altresì, a carico del Signor nella misura del 50%, le spese CP_1
straordinarie di e , da individuarsi secondo il protocollo vigente Per_1 Per_2 nell'adito Tribunale.
Disporre che gli importi di dette spese siano corrisposti dal Signor tramite CP_1
bonifico bancario, alla NO , alle coordinate bancarie più sopra indicate, Pt_1
entro 10 giorni dalla richiesta;
7. Disporre che l'assegno unico per i minori venga interamente percepito dalla ricorrente, NO , in quanto collocataria prevalente dei figli. Parte_1
Con vittoria di compensi e spese.
In via Istruttoria: chiede di essere ammessi a prova, per interrogatorio formale del resistente e testi, sulle circostanze dedotte in sede di ricorso introduttivo, con i testi già indicati nel predetto atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione dei coniugi
In riferimento alla domanda di separazione, si dà atto che in punto status è già stata pronunciata da questo Tribunale la sentenza parziale nr. 455/2024 del 31/01/2024, pubblicata il 05/03/2024, che qui deve intendersi integralmente richiamata.
Sulla domanda di affido, collocamento e frequentazione dei figli minori e Per_1
Per_2
Appare opportuno confermare, in linea con le richieste della ricorrente, l'affidamento condiviso ed il collocamento dei figli minori (nato il [...]) e Persona_1
(nata il [...]) presso la residenza materna, ex casa coniugale, non Persona_2
essendo emersi motivi per derogare al regime previsto in via generale dal Legislatore.
Per quanto riguarda, invece, il regime di frequentazione dei figli con il padre si precisa quanto segue.
Con note scritte depositate in data 16.07.2024, parte ricorrente conferma quanto già evidenziato all'udienza del 20/12/2023 e all'udienza del 17/04/2024- tenutasi in trattazione scritta- secondo cui il Sig. circoscrive la frequentazione dei figli ai CP_1
soli weekend alternati in occasione dei quali i minori sono ospitati presso la nuova abitazione dello stesso situata in IB AN OM, tralasciando invece qualsiasi pag. 3/7 forma di relazione, anche solo telefonica, per il resto della settimana. Appare evidente come il comportamento processuale tenuto dal resistente, il quale ha deciso di non prendere parte al giudizio in questione, e la rinuncia alla frequentazione dei figli in un giorno infrasettimanale, denota la scarsità di interesse ad un possibile ampliamento del periodo di frequentazione diverso rispetto a quello posto in essere attualmente dalle parti ( coincidente invero con la scelta paterna) . Peraltro, confidando in una maggiore presenza paterna nell'interesse di figli, reputa il Collegio che debba essere comunque prevista la possibilità di incontri anche infrasettimanali tra padre e figli, come disposto in sede di provvedimento provvisorio (“ durante la settimana potrà stare con i bambini un ulteriore pomeriggio dall'uscita da scuola fino all'ora di cena, in giornata da concordare con la madre almeno 48 ore prima”). Il padre potrà proseguire con le attuali modalità di frequentazione nei fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera quando accompagnerà i bambini presso il domicilio della madre;
si ritiene inoltre di dover integralmente confermare il regime di frequentazione standard, fondato sui criteri dell'alternanza e disposto in sede di provvedimento provvisorio ed urgente emesso in data 23.01.2024, secondo cui i ponti vengano trascorsi dai minori in via alternata con padre e madre fatta eccezione per la festività dei ANti e relativo eventuale ponte, che trascorreranno sempre con la madre;
con riferimento alle vacanze natalizie le feste verranno trascorse secondo il principio dell'alternanza nei giorni
24,25,26 e 31 dicembre nonché il primo gennaio, mentre nei restanti giorni dal 27 al 30 dicembre dal 2 al 6 gennaio i bambini staranno sempre con la madre;
durante le vacanze estive i bambini potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nei mesi di luglio e/o agosto e i periodi dovranno essere concordati entro la fine di Febbraio di ogni anno.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Con riferimento alla casa coniugale sita in IB AN OM (MI), Via F.lli Cervi, 8, lasciata dal sig. ormai da tempo, si osserva quanto segue. La ricorrente ne CP_1 chiede l'assegnazione a suo favore sulla scorta del fatto che l'immobile è di proprietà della madre, sig.ra e che lei convive con i figli e allo Controparte_2 Per_1 Per_2
stato ancora minorenni e non economicamente autosufficienti.
pag. 4/7 In merito, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale, così come formulata dalla ricorrente, posto che la circostanza della stabile coabitazione presso la casa coniugale dei figli, giustifica l'assegnazione dell'immobile al genitore collocatario.
(cfr. Cass. Civ. Sez. VI-1, Ord. 8 luglio 2021, n. 19561; Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza
27374 del 19/09/2022).
Sulla domanda di mantenimento dei figli
Come noto, entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole e devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro (art. 30 Cost., art. 317 bis c.1, c.c.).
Orbene, alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, la regolamentazione delle questioni economiche va disposta tenendo conto dei seguenti elementi di giudizio.
La ricorrente lamenta il fatto che il marito, ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli, di fatto rendendosi inadempiente agli accordi assunti informalmente dagli stessi coniugi, provvedendo di tanto in tanto, in maniera del tutto sporadica al versamento di circa 300 euro nell'anno 2023 (v. verbale del 20.12.2023) e di circa 200 euro per il mese di maggio 2024 adducendo la sussistenza di problemi economici (v. note del 16.07.2024).
Preso atto che nulla risultava agli atti per quanto atteneva alla posizione reddituale del resistente contumace, sono state chieste certificazioni ad INPS e Agenzia dell'Entrate in ordine alla situazione economica- reddituale del convenuto.
Dall'estratto conto previdenziale depositato dall'Inps e dalla documentazione integrativa fornita dall'Agenzia dell'Entrate, a seguito di richiesta del Giudice ex art. 213 c.p.c., risulta che l'ultimo rapporto di lavoro del sig. ha inizio il CP_1
06.09.2023 e si è concluso il 30.11.2023 presso la S.R.L. INTERFACE E FACILITY
MANAGEMENT, percependo una retribuzione di 7.117,00 €; dall'analisi della documentazione poc'anzi menzionata, emerge chiaramente che lo stesso, nel tempo, ha sempre avuto un'occupazione lavorativa, percependo redditi fino a 21.489,38 euro (v.
C.U. 2023), anche se allo stato non è dato sapere se svolge regolarmente attività lavorativa.
pag. 5/7 Ciò comunque non fa venire meno il suo obbligo di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente. Infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Si ritiene dunque che anche il genitore disoccupato sia tenuto al mantenimento del figlio;
rileva, infatti, la capacità lavorativa, per la cui valutazione occorre considerare alcuni fattori quali il fatto di essersi concretamente attivato per reperire un'occupazione,
l'età e lo stato di salute della persona.
Nel caso di specie, è pacifico che il resistente non sia privo di capacità lavorativa, come si evince comunque dall'estratto contributivo prodotto dall'INPS da cui risulta lo svolgimento di diversi impieghi lavorativi;
e indubbiamente anche l'età del signor
(32 anni) è tale da consentirgli di reperire un'occupazione che gli consenta di CP_1
contribuire almeno in parte al mantenimento dei figli.
Tutto ciò considerato, appare congruo confermare l'obbligo in capo al resistente contumace di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento di € 200,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di 400€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Pavia.
Va, altresì, confermato che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per la prole.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, pertanto vanno poste a carico del convenuto, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, e liquidate in complessivi € 3.400,00 per compensi, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 6/7
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che la pronuncia sulla separazione è già stata oggetto della sentenza non definitiva nr. 455/2024 del 31/01/2024, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
• affida i figli minori (nato il [...]) e (nata Persona_1 Persona_2
il 01.02.2019), in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
• dispone che le visite del padre con i figli si svolgano secondo le modalità indicate in parte motiva, cui si rimanda;
• assegna la casa coniugale alla sig.ra che la continuerà ad abitare Parte_1
con i figli;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
assunta ( con versamento nelle modalità richieste dalla ricorrente) , quale Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di 400,00 € (€
200,00 per figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
• dispone che i genitori sopportino al 50% le spese extra-assegno, secondo il
Protocollo adottato dal Tribunale di Pavia;
• Condanna a rifondere in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 rito e del presente procedimento che si liquidano in € 3.400,00 oltre le spese generali al 15% IVA e c.p.a. come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09.01.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N.R.G 2774/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2774/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. ILARIA GIANNESSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Milano, Via Valparaiso n. 16;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
In cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“In via Principale:
Disporre che la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
dichiarata con la Sentenza parzialmente definitiva N. 455/2024 del
[...]
05.03.2024, sia regolata dalle seguenti condizioni: 1.Affidare congiuntamente i figli di anni 7, e di anni Persona_1 Persona_2
5, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e preferenziale, nonché residenza, presso la madre, in IB AN OM (MI), Via F.lli Cervi, 8;
2.Assengnare la casa coniugale, sita in IB AN OM (MI), Via F.lli Cervi, 8, di proprietà della madre della NO , alla NO , unitamente a Pt_1 Parte_1
mobili, arredi e suppellettili, avendo il Signor già da tempo prelevato i propri CP_1
oggetti ed effetti personali;
3.Disporre che il padre possa frequentare i figli a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera quando li accompagnerà presso il domicilio della madre, disponendo, altresì, che, nei momenti di frequentazione dei figli, il Signor effettui i trasferimenti dei bambini con mezzi di trasporto dotati di seggiolini, CP_1
secondo le regole previste dal codice della strada;
4. Disporre che le festività e/o “ponte”, determinanti festività nell'ambito lavorativo e scolastico, siano trascorsi dai minori con la madre o con il padre, secondo il principio dell'alternanza, fatta eccezione per la festività dei ANti e relativo eventuale ponte, da trascorrere sempre con la madre, e per le lunghe vacanze Natalizie, da regolamentare come segue: secondo il principio dell'alternanza i giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, nonché 1° gennaio, prevedendosi che nei restanti giorni, dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio, i bambini stiano sempre con la madre.
Quanto alle vacanze estive, disporre che e trascorrano con il padre una Per_1 Per_2
settimana nel mese di luglio o agosto. Onde evitare possibili accavallamenti del periodo di ferie prescelto, disporre che i genitori, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, provvedano a comunicarsi, reciprocamente, il periodo scelto per trascorrere le vacanze estive con i figli;
5.Porre a carico del Signor un contributo al mantenimento dei figli, e CP_1 Per_1
, di importo che sarà ritenuto equo e comunque non inferiore ad € 250,00 mensili, Per_2
per ciascun figlio, per 12 mensilità annue, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi alla NO , in via anticipata, entro il giorno 5 di Pt_1
ogni mese, tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate Iban
[...], BancoPosta;
pag. 2/7
6. Porre, altresì, a carico del Signor nella misura del 50%, le spese CP_1
straordinarie di e , da individuarsi secondo il protocollo vigente Per_1 Per_2 nell'adito Tribunale.
Disporre che gli importi di dette spese siano corrisposti dal Signor tramite CP_1
bonifico bancario, alla NO , alle coordinate bancarie più sopra indicate, Pt_1
entro 10 giorni dalla richiesta;
7. Disporre che l'assegno unico per i minori venga interamente percepito dalla ricorrente, NO , in quanto collocataria prevalente dei figli. Parte_1
Con vittoria di compensi e spese.
In via Istruttoria: chiede di essere ammessi a prova, per interrogatorio formale del resistente e testi, sulle circostanze dedotte in sede di ricorso introduttivo, con i testi già indicati nel predetto atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione dei coniugi
In riferimento alla domanda di separazione, si dà atto che in punto status è già stata pronunciata da questo Tribunale la sentenza parziale nr. 455/2024 del 31/01/2024, pubblicata il 05/03/2024, che qui deve intendersi integralmente richiamata.
Sulla domanda di affido, collocamento e frequentazione dei figli minori e Per_1
Per_2
Appare opportuno confermare, in linea con le richieste della ricorrente, l'affidamento condiviso ed il collocamento dei figli minori (nato il [...]) e Persona_1
(nata il [...]) presso la residenza materna, ex casa coniugale, non Persona_2
essendo emersi motivi per derogare al regime previsto in via generale dal Legislatore.
Per quanto riguarda, invece, il regime di frequentazione dei figli con il padre si precisa quanto segue.
Con note scritte depositate in data 16.07.2024, parte ricorrente conferma quanto già evidenziato all'udienza del 20/12/2023 e all'udienza del 17/04/2024- tenutasi in trattazione scritta- secondo cui il Sig. circoscrive la frequentazione dei figli ai CP_1
soli weekend alternati in occasione dei quali i minori sono ospitati presso la nuova abitazione dello stesso situata in IB AN OM, tralasciando invece qualsiasi pag. 3/7 forma di relazione, anche solo telefonica, per il resto della settimana. Appare evidente come il comportamento processuale tenuto dal resistente, il quale ha deciso di non prendere parte al giudizio in questione, e la rinuncia alla frequentazione dei figli in un giorno infrasettimanale, denota la scarsità di interesse ad un possibile ampliamento del periodo di frequentazione diverso rispetto a quello posto in essere attualmente dalle parti ( coincidente invero con la scelta paterna) . Peraltro, confidando in una maggiore presenza paterna nell'interesse di figli, reputa il Collegio che debba essere comunque prevista la possibilità di incontri anche infrasettimanali tra padre e figli, come disposto in sede di provvedimento provvisorio (“ durante la settimana potrà stare con i bambini un ulteriore pomeriggio dall'uscita da scuola fino all'ora di cena, in giornata da concordare con la madre almeno 48 ore prima”). Il padre potrà proseguire con le attuali modalità di frequentazione nei fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera quando accompagnerà i bambini presso il domicilio della madre;
si ritiene inoltre di dover integralmente confermare il regime di frequentazione standard, fondato sui criteri dell'alternanza e disposto in sede di provvedimento provvisorio ed urgente emesso in data 23.01.2024, secondo cui i ponti vengano trascorsi dai minori in via alternata con padre e madre fatta eccezione per la festività dei ANti e relativo eventuale ponte, che trascorreranno sempre con la madre;
con riferimento alle vacanze natalizie le feste verranno trascorse secondo il principio dell'alternanza nei giorni
24,25,26 e 31 dicembre nonché il primo gennaio, mentre nei restanti giorni dal 27 al 30 dicembre dal 2 al 6 gennaio i bambini staranno sempre con la madre;
durante le vacanze estive i bambini potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nei mesi di luglio e/o agosto e i periodi dovranno essere concordati entro la fine di Febbraio di ogni anno.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Con riferimento alla casa coniugale sita in IB AN OM (MI), Via F.lli Cervi, 8, lasciata dal sig. ormai da tempo, si osserva quanto segue. La ricorrente ne CP_1 chiede l'assegnazione a suo favore sulla scorta del fatto che l'immobile è di proprietà della madre, sig.ra e che lei convive con i figli e allo Controparte_2 Per_1 Per_2
stato ancora minorenni e non economicamente autosufficienti.
pag. 4/7 In merito, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale, così come formulata dalla ricorrente, posto che la circostanza della stabile coabitazione presso la casa coniugale dei figli, giustifica l'assegnazione dell'immobile al genitore collocatario.
(cfr. Cass. Civ. Sez. VI-1, Ord. 8 luglio 2021, n. 19561; Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza
27374 del 19/09/2022).
Sulla domanda di mantenimento dei figli
Come noto, entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole e devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro (art. 30 Cost., art. 317 bis c.1, c.c.).
Orbene, alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, la regolamentazione delle questioni economiche va disposta tenendo conto dei seguenti elementi di giudizio.
La ricorrente lamenta il fatto che il marito, ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli, di fatto rendendosi inadempiente agli accordi assunti informalmente dagli stessi coniugi, provvedendo di tanto in tanto, in maniera del tutto sporadica al versamento di circa 300 euro nell'anno 2023 (v. verbale del 20.12.2023) e di circa 200 euro per il mese di maggio 2024 adducendo la sussistenza di problemi economici (v. note del 16.07.2024).
Preso atto che nulla risultava agli atti per quanto atteneva alla posizione reddituale del resistente contumace, sono state chieste certificazioni ad INPS e Agenzia dell'Entrate in ordine alla situazione economica- reddituale del convenuto.
Dall'estratto conto previdenziale depositato dall'Inps e dalla documentazione integrativa fornita dall'Agenzia dell'Entrate, a seguito di richiesta del Giudice ex art. 213 c.p.c., risulta che l'ultimo rapporto di lavoro del sig. ha inizio il CP_1
06.09.2023 e si è concluso il 30.11.2023 presso la S.R.L. INTERFACE E FACILITY
MANAGEMENT, percependo una retribuzione di 7.117,00 €; dall'analisi della documentazione poc'anzi menzionata, emerge chiaramente che lo stesso, nel tempo, ha sempre avuto un'occupazione lavorativa, percependo redditi fino a 21.489,38 euro (v.
C.U. 2023), anche se allo stato non è dato sapere se svolge regolarmente attività lavorativa.
pag. 5/7 Ciò comunque non fa venire meno il suo obbligo di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente. Infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Si ritiene dunque che anche il genitore disoccupato sia tenuto al mantenimento del figlio;
rileva, infatti, la capacità lavorativa, per la cui valutazione occorre considerare alcuni fattori quali il fatto di essersi concretamente attivato per reperire un'occupazione,
l'età e lo stato di salute della persona.
Nel caso di specie, è pacifico che il resistente non sia privo di capacità lavorativa, come si evince comunque dall'estratto contributivo prodotto dall'INPS da cui risulta lo svolgimento di diversi impieghi lavorativi;
e indubbiamente anche l'età del signor
(32 anni) è tale da consentirgli di reperire un'occupazione che gli consenta di CP_1
contribuire almeno in parte al mantenimento dei figli.
Tutto ciò considerato, appare congruo confermare l'obbligo in capo al resistente contumace di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento di € 200,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di 400€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Pavia.
Va, altresì, confermato che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per la prole.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, pertanto vanno poste a carico del convenuto, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, e liquidate in complessivi € 3.400,00 per compensi, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 6/7
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che la pronuncia sulla separazione è già stata oggetto della sentenza non definitiva nr. 455/2024 del 31/01/2024, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
• affida i figli minori (nato il [...]) e (nata Persona_1 Persona_2
il 01.02.2019), in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
• dispone che le visite del padre con i figli si svolgano secondo le modalità indicate in parte motiva, cui si rimanda;
• assegna la casa coniugale alla sig.ra che la continuerà ad abitare Parte_1
con i figli;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
assunta ( con versamento nelle modalità richieste dalla ricorrente) , quale Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di 400,00 € (€
200,00 per figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
• dispone che i genitori sopportino al 50% le spese extra-assegno, secondo il
Protocollo adottato dal Tribunale di Pavia;
• Condanna a rifondere in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 rito e del presente procedimento che si liquidano in € 3.400,00 oltre le spese generali al 15% IVA e c.p.a. come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09.01.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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