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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Presidente rel 1 Dott.ssa Ginevra Chinè
2 Dott.ssa Mariantoneitta Naso Consigliere
Consigliere 3 Dott.ssa Maria Carla Arena
ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 160/2024 R.G.L. e vertente tra rappresentato e difeso (C.F. C.F. 1 Parte_1
dall'Avv. Flavio Vincenzo Ponte;
-ricorrente in revocazione-
Contro
Controparte_1 ( P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, c/o Autorità Portuale di CP_1 rappresentata e difesa
- nel procedimento d'appello - dall'Avv. Francesca Idone;
-resistente in revocazione-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 10 aprile 2024 Parte_1 proponeva ricorso per la revocazione della sentenza n°511/2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di Reggio
Calabria -sezione lavoro- il giorno 18.10.2023.
Con detta decisione, la Corte di Appello aveva rigettato il gravame proposto dal Parte_1 sul presupposto che l'appellante avrebbe omesso del tutto di produrre in appello la documentazione sulla base della quale chiede la riconsiderazione della decisione assunta dal
Tribunale [...] e non è stata mai richiesta in appello l'autorizzazione al deposito cartaceo dei documenti in questione che, pertanto, non sono stati mai prodotti e non possono essere esaminati dal Collegio>>.
Eccepiva che in data antecedente alla data della pronuncia, il fascicolo contenente la documentazione erroneamente non esaminata dal Collegio, risultava
- per come emergeva dalla stampa dello "storico del fascicolo" estratta dal CP_2 già trasmesso dalla Cancelleria del Giudice di I grado;
circostanza, quest'ultima, invocata per giustificare la mancata richiesta di autorizzazione al deposito cartaceo, da parte appellante, essendo lo stesso già agli atti.
Rilevava, pertanto, l'erroneità della decisione chiedendone la revocazione per "effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".
sostenendo l'inammissibilità del ricorso e Si costituiva Controparte_1
l'infondatezza delle ragioni avanzate.
Nella memoria di costituzione così deduceva: Orbene, il ricorrente omette, tuttavia, di considerare che il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2015 - epoca in cui era ancora possibile costituirsi in giudizio mediante deposito in cancelleria del fascicolo cartaceo e che la
-
documentazione prodotta in quel grado di giudizio non era mai stata riversata nel fascicolo telematico, non avendo a tanto provveduto il ricorrente. All'atto del deposito del ricorso in appello, il ricorrente redigeva l'indice del proprio fascicolo telematico e come allegato 2 indicava "Fascicolo di I grado (ci si riserva la produzione cartacea)". Ometteva tuttavia di depositare telematicamente la documentazione in esso contenuta e non avanzava alcuna richiesta di autorizzazione al deposito in formato cartaceo, per cui la stessa non veniva prodotta nel giudizio di gravame>>.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 11.12.2025 Motivi della decisione
Con le note di trattazione depositate in data 05.12.2025 la difesa del Parte_1 ha rappresentato che tra lo stesso e la Controparte_1 è intervenuto accordo transattivo, preceduto dal deposito telematico da parte dei rispettivi procuratori, degli atti di rinuncia e relativa accettazione reciprocamente notificati.
Conseguentemente, in ragione dell'intervenuto accordo, la difesa del Parte_1 chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio e con compensazione delle spese e competenze processuali.
A tale domanda si è associata la Controparte_1
Preso atto dell'intervenuto accordo transattivo, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente decidendo nel con ricorso depositato in giudizio di revocazione proposto da Parte_1 cancelleria il giorno 10 aprile 2024 nei confronti di Controparte_1 avverso
la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 511/2023, pubblicata il giorno 18 ottobre 2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente rel
(Dott.ssa Ginevra Chinè)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Presidente rel 1 Dott.ssa Ginevra Chinè
2 Dott.ssa Mariantoneitta Naso Consigliere
Consigliere 3 Dott.ssa Maria Carla Arena
ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 160/2024 R.G.L. e vertente tra rappresentato e difeso (C.F. C.F. 1 Parte_1
dall'Avv. Flavio Vincenzo Ponte;
-ricorrente in revocazione-
Contro
Controparte_1 ( P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, c/o Autorità Portuale di CP_1 rappresentata e difesa
- nel procedimento d'appello - dall'Avv. Francesca Idone;
-resistente in revocazione-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 10 aprile 2024 Parte_1 proponeva ricorso per la revocazione della sentenza n°511/2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di Reggio
Calabria -sezione lavoro- il giorno 18.10.2023.
Con detta decisione, la Corte di Appello aveva rigettato il gravame proposto dal Parte_1 sul presupposto che l'appellante avrebbe omesso del tutto di produrre in appello la documentazione sulla base della quale chiede la riconsiderazione della decisione assunta dal
Tribunale [...] e non è stata mai richiesta in appello l'autorizzazione al deposito cartaceo dei documenti in questione che, pertanto, non sono stati mai prodotti e non possono essere esaminati dal Collegio>>.
Eccepiva che in data antecedente alla data della pronuncia, il fascicolo contenente la documentazione erroneamente non esaminata dal Collegio, risultava
- per come emergeva dalla stampa dello "storico del fascicolo" estratta dal CP_2 già trasmesso dalla Cancelleria del Giudice di I grado;
circostanza, quest'ultima, invocata per giustificare la mancata richiesta di autorizzazione al deposito cartaceo, da parte appellante, essendo lo stesso già agli atti.
Rilevava, pertanto, l'erroneità della decisione chiedendone la revocazione per "effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".
sostenendo l'inammissibilità del ricorso e Si costituiva Controparte_1
l'infondatezza delle ragioni avanzate.
Nella memoria di costituzione così deduceva: Orbene, il ricorrente omette, tuttavia, di considerare che il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2015 - epoca in cui era ancora possibile costituirsi in giudizio mediante deposito in cancelleria del fascicolo cartaceo e che la
-
documentazione prodotta in quel grado di giudizio non era mai stata riversata nel fascicolo telematico, non avendo a tanto provveduto il ricorrente. All'atto del deposito del ricorso in appello, il ricorrente redigeva l'indice del proprio fascicolo telematico e come allegato 2 indicava "Fascicolo di I grado (ci si riserva la produzione cartacea)". Ometteva tuttavia di depositare telematicamente la documentazione in esso contenuta e non avanzava alcuna richiesta di autorizzazione al deposito in formato cartaceo, per cui la stessa non veniva prodotta nel giudizio di gravame>>.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 11.12.2025 Motivi della decisione
Con le note di trattazione depositate in data 05.12.2025 la difesa del Parte_1 ha rappresentato che tra lo stesso e la Controparte_1 è intervenuto accordo transattivo, preceduto dal deposito telematico da parte dei rispettivi procuratori, degli atti di rinuncia e relativa accettazione reciprocamente notificati.
Conseguentemente, in ragione dell'intervenuto accordo, la difesa del Parte_1 chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio e con compensazione delle spese e competenze processuali.
A tale domanda si è associata la Controparte_1
Preso atto dell'intervenuto accordo transattivo, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente decidendo nel con ricorso depositato in giudizio di revocazione proposto da Parte_1 cancelleria il giorno 10 aprile 2024 nei confronti di Controparte_1 avverso
la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 511/2023, pubblicata il giorno 18 ottobre 2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente rel
(Dott.ssa Ginevra Chinè)