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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/12/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Paola Di Lorenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 916/2024, introdotta con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 89/2024 del Tribunale di Savona, da
, C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Savona (SV), Via Robatto 3/1, presso lo studio dell'avv.to Michela Moretti Girardengo che la rappresenta ed assiste giusta procura in atti
Attore
Contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Nadia C. Brignone sito in Savona (SV), Piazza Mameli, n. 6/5 che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
Convenuto
Conclusioni delle parti
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste e più opportune,
Nel merito Revocare il decreto ingiuntivo n. 89/2024 del 06/02/2024 emesso dal Tribunale di Savona, nell'ambito del procedimento monitorio portante R.g. n. 168/2024 per le ragioni meglio esposte nella superiore narrativa, e stante l'inesistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e l'infondatezza delle ragioni del credito non concedere l'esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 89/2024.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato il diritto di credito del sig. nei confronti di CP_1 parte attrice, accertare e dichiarare la sig.ra tenuta al pagamento della minore e diversa somma Parte_1 emergenda in corso di causa e, conseguentemente, ridurre la somma ingiunta nei limiti del giusto, del dovuto e del provato In ogni caso Vinte le spese ed il compenso professionale, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, oltre alla maggiorazione del 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022”.
Per il convenuto:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito,
-rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 89/2024 R.G. n. 168/2024, confermando il decreto opposto.
-in ogni caso condannare la sig. al pagamento della somma di 20030,46, oltre agli interessi legali dal giorno Pt_1 di messa in mora.
- respingere le avversarie istanza istruttorie in quanto inammissibili ed irrilevanti.
Nel denegato caso di ammissione ammettere l'interrogatorio formale della sig.a sui seguenti capi di prova Pt_1
1) Vero che i due signori nel dicembre 2015 hanno convenuto che il signor anticipasse le rate di CP_1 mutuo di pertinenza della signora . Pt_1
2) Vero che nella sentenza di separazione si è disposto che “Il signor si impegna altresì ad CP_1 anticipare la rata di mutuo della moglie, concesso ed erogato dall'ente bancario, sulla casa di proprietà di entrambi”.
3) Vero che il signor ha richiesto più volte alla signora la restituzione delle somme CP_1 Pt_1 anticipate e la stessa si è resa sempre disponibile.
4) Vero che il signor ha sempre cercato di includerla nelle questioni inerenti il mutuo cointestato. CP_1
5) Vero che la signora quale cointestataria del mutuo ha sempre avuto la piena libertà di recarsi presso l'istituto bancario per prendere visione della documentazione.
6) Vero che la signora in data 18.06.2024 ha riconosciuto il proprio debito effettuando un bonifico a favore del signor dall'importo di euro 2.774,00. CP_1
7) Vero che in sede di divorzio si è statuito che la signora avrebbe dovuto al signor gli esborsi CP_1 relativi alla propria quota delle rate di mutuo.
8) Vero che il signor quando reso partecipe dalla signora delle spese di manutenzione CP_1 Pt_1 ordinaria e straordinaria ha sempre corrisposto la propria quota”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 89/24 del Tribunale di Parte_1
Savona, con il quale le era ingiunto il pagamento di € 23.030,46, oltre interessi e spese di procedura, in favore di . Controparte_1
Il creditore ingiungente ha adito questo Tribunale per la rifusione dei ratei del mutuo bancario acceso dagli ex coniugi in costanza di matrimonio per l'acquisto della casa familiare, ed asseritamente anticipati dal solo , anche in luogo dell'allora moglie , in conformità all'accordo raggiunto CP_1 Pt_1 in sede di separazione (All. 1 attore). Nell'ambito del procedimento monitorio il ha affermato CP_1 che in sede di divorzio il Tribunale prendeva atto che la avrebbe dovuto “sostenere gli esborsi relativi Pt_1 alla propria quota delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale” (All. 3 attore, pagg. 5 segg.), ma che l'ex coniuge rimaneva inadempiente;
egli, pertanto, domandava l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma corrispondente alla quota del mutuo di competenza della . Pt_1 La ha eccepito, in via preliminare, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo;
nel Pt_1 merito, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa avversaria, poiché l'accordo di separazione, da una parte, non contemplava tempi e modi della restituzione delle somme anticipate dal;
dall'altra, CP_1 prevedeva che i coniugi sostenessero in pari quota le spese straordinarie relative all'immobile, le quali, nella narrativa di parte opponente, erano sostenute in toto dalla . L'attrice ha altresì sostenuto di aver Pt_1 acconsentito a dichiararsi autosufficiente, in cambio dell'assunzione, da parte dell'ex marito, del pagamento del mutuo nella sua totalità. Ha concluso, contestando la quantificazione del credito dovuto e la sussistenza dei requisiti del credito, presupposti dell'emissione del decreto ingiuntivo, e chiedendo lo scomputo delle detrazioni fiscali fruite dall'ex coniuge nonché dell'importo liquidato dalla compagnia assicuratrice a seguito dell'incendio della tavernetta sita nell'immobile.
Si è costituito il sostenendo, in via preliminare, la sanatoria dell'irregolarità della CP_1 notifica del decreto ingiuntivo per raggiungimento dello scopo;
nel merito, ha affermato che la stessa debitrice ingiunta ha ammesso che le parti, di comune accordo, stabilivano che il si limitasse CP_1 ad anticipare le rate di mutuo di competenza della moglie. Quanto alle spese di manutenzione dell'immobile di cui in causa, ha sostenuto di aver sempre provveduto a pagare la quota di propria competenza. Ha concluso, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. il ha dato atto che, nelle more CP_1 dell'opposizione, la ha provveduto al parziale adempimento del debito, versandogli € 2.774,00 a Pt_1 mezzo bonifico bancario datato 18.6.24 (all. 14 attore); ha conseguentemente riformulato le proprie conclusioni, quali riportate in epigrafe.
All'udienza del 17.12.2025 le parti hanno concluso come in atti.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo.
Parte attrice ha affermato che “L'atto notificato alla sig.ra è oggettivamente incompleto, essendo Pt_1 privo delle pagine nn. 4 e 5 ( all. n. 1 ricorso per decreto ingiuntivo notificato.pdf )”, derivando da tale vizio della notifica “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e nonché l'inefficacia dello stesso decreto ingiuntivo”.
Questo Tribunale ritiene di dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che distingue tra vizi della notifica suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma terzo c.p.c., e patologie che, invece, si sottraggono a tale meccanismo, ciò che si verifica nella sola ipotesi dell'inesistenza. In particolare, si ha inesistenza “quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei” (Cass. civile sez. III, 24/10/2008, n. 25737), oppure “"in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario” (Cass. civile sez. VI, 27/06/2019, n. 17336), mentre in ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale si determina la nullità (Cass. civile sez. II, 07/05/2020, n. 8645, parte motiva). Secondo la Cassazione, mentre l'inesistenza della notifica “non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario […] non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c.” (Cass. civile sez. VI, 27/06/2019, n. 17336), “Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (Cass. civile, sez. II, 10/09/2024 n. 24329).
L'eccepita nullità della notifica va dunque rigettata, in quanto sanata ai sensi dell'art. 156, comma terzo c.p.c., per effetto dell'opposizione tempestivamente proposta;
il tenore delle difese svolte dal debitore ingiunto, il quale ha contestato nel merito la pretesa azionata individuandone il titolo e l'ammontare, esclude altresì che la abbia patito alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa. Pt_1 Parimenti infondata l'eccezione relativa all'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.
La Suprema Corte ha affermato il principio per cui “La dedotta violazione delle norme di disciplina del ricorso per decreto ingiuntivo, ex art. 633 c.p.c. e ss., quanto ai caratteri di liquidità ed esigibilità che il credito in siffatte forme azionato è destinato in via preventiva a rivestire perché la parte possa avere accesso al rimedio monitorio, non definisce un interesse solido e perdurante, diretto a sostenere la proposizione dell'impugnazione avverso il titolo ingiuntivo e tanto in ragione dell'oggetto del giudizio a cognizione piena, qual è quello di opposizione al titolo” (Cass. civile sez. I, 16/07/2020, n. 15224).
Nel merito, l'opposizione è fondata, e merita di essere accolta, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Va anzitutto premesso che “"Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa” (ex plurimis, Cass. civile sez. II, 04/10/2024, n. 26048 parte motiva). Con particolare riferimento all'ipotesi di parziale adempimento intervenuto nelle more del giudizio, la Cassazione ha precisato che “Il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione quando sia risultata la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del provvedimento. Nell'ipotesi, invece, di riduzione del debito per sopravvenuto parziale adempimento, deve escludersi la fondatezza della opposizione e deve, conseguentemente, negarsi la revoca del decreto ponendosi, in tal caso, l'onere delle spese secondo il normale criterio della soccombenza. È fatta salva, in questo caso, l'opponibilità dell'avvenuto parziale pagamento al creditore quando questi si avvalga del decreto per esigere l'intera somma” (Cassazione civile sez. lav., 08/06/1985, n. 3482; conforme, Cassazione civile sez. lav., 12/12/1998, n. 12521: “Il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto;
cosicché quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza il provvedimento non va revocato e devono porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo”).
È pacifico, in quanto incontestato dalla difesa dell'opponente, il titolo della pretesa azionata in sede monitoria, corrispondente ai mutui bancari sottoscritti dagli allora coniugi in funzione dell'acquisto della casa coniugale (Opposizione, pag. 3); parimenti incontestata la circostanza che “il sig. abbia, dal CP_1 giorno della separazione, pagato il mutuo” nella sua interezza, nonostante il contratto fosse intestato a entrambe le parti in causa (Opposizione, pag. 3), e senza che l'accordo raggiunto in sede di separazione modificasse la titolarità passiva della relativa obbligazione (cfr. “Verbale di comparizione coniugi”, pag. 3).
L'opponente ha eccepito di aver acconsentito a dichiararsi autosufficiente, in sede di separazione, a fronte “a fronte dell'impegno del marito di pagamento dell'intero mutuo” (Opposizione, pag. 4); ma l'esistenza di un accordo siffatto, causa estintiva dell'obbligazione della , oltre ad essere specificatamente contestata Pt_1 dalla difesa di parte opposta, avrebbe dovuto essere provata dall'opponente, secondo il riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c.. La difesa di parte opponente, tuttavia, non ha curato produzioni documentali volte a smentire il tenore del più volte citato accordo di separazione, né ha coltivato istanze istruttorie inerenti alla circostanza in parola.
Parte opponente ha altresì eccepito l'inesigibilità delle somme azionate in sede monitoria, poiché
“né nell'accordo di separazione, né nella sentenza di divorzio non è indicato un termine entro il quale pagare” (Opposizione, pag. 6). Va rilevato che detto accordo non prevedeva alcun termine per la restituzione delle somme anticipate dal;
la sentenza di divorzio, d'altra parte, precisava che “per il prossimo futuro CP_1 la resistente dovrà sostenere gli esborsi relativi alla propria quota delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, rate che ammontano a circa € 400,00 mensili (che sino ad oggi sono stati corrisposti dal solo Sig.
e che d'ora in poi verranno suddivisi tra le parti nella misura di € 200,00 ciascuna)” (Trib. Savona, CP_1 sentenza 555/2023, pagg. 4 segg.). Nessuno dei due atti, pertanto, stabilisce alcunché sul termine di restituzione, da parte della , delle somme anticipate dal : in assenza di convenzioni Pt_1 CP_1 stabilite dalle parti, l'obbligo di ripetizione trova la propria disciplina nelle disposizioni codicistiche dettate in materia di obbligazioni solidali. Presupposto per l'esercizio del regresso, dunque, è il fatto – pacifico – del pagamento dell'intero da parte di uno dei debitori solidali (art. 1299 c.c.) e in assenza, come nella fattispecie di cui in causa, di accordi interni sui tempi di esercizio del regresso stesso, l'iniziativa del debitore adempiente non trova altro limite se non il canone generale di buona fede;
ma la relativa eccezione, non rilevabile d'ufficio, deve trovare specifico fondamento nel contegno processuale della parte interessata, la quale invece si è limitata a generiche affermazioni non corroborate da istanze istruttorie né da produzioni documentali;
neppure è stata formulata istanza di rateazione degli importi dovuti dal condebitore solidale. Considerata anche l'intervallo temporale trascorso tra la sottoscrizione del mutuo, il versamento delle rate da parte del nonché il contenuto ammontare delle stesse, la pretesa azionata in sede monitoria CP_1 non appare viziata da abusività, sicché nulla deve essere deciso sul punto.
La ha eccepito il controcredito, consistente nel pagamento dei costi necessari alla Pt_1 manutenzione straordinaria dell'immobile, da lei asseritamente pagate nella loro interezza nonostante l'accordo di separazione ponesse i relativi esborsi a carico degli ex coniugi in parti eguali (Verbale di comparizione, pag. 3). Parte opposta ha contestato tali affermazioni, sostenendo di aver sempre provveduto al pagamento della quota di propria spettanza (Comparsa, pag. 5).
Parte opponente ha formulato istanze di prova testimoniale volte a provare il pagamento della generalità delle opere di manutenzione dell'immobile di cui in causa (Memoria II , pag. 2 segg.); esse Pt_1 sono inammissibili, in ossequio al consolidato orientamento che “ritiene, in conformità alla previsione degli artt. 2726 e 2721 c.c. che la prova testimoniale sia inammissibile quando sia volta alla dimostrazione di pagamenti in denaro. Tale preclusione, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, é superabile soltanto quando i capitoli di prova siano specifici, indicando espressamente ogni debita contestualizzazione anche temporale dei pagamenti, indicando le modalità e le tempistiche di tali pagamenti” (App. Catanzaro sez. III, 30/03/2021, n. 433). Parte opponente ha altresì prodotto le ricevute inerenti ad alcuni lavori di manutenzione dell'immobile, relative alla “manutenzione straordinaria sulla caldaia” (docc. 16 e 17), per un importo complessivamente pari a € 480,00 (€ 150,00 ed € 330,00). La difesa non ha contestato né CP_1 l'espletamento degli interventi in questione, né la circostanza dell'avvenuto pagamento, ma soltanto la qualificabilità degli stessi in termini di “straordinarietà”. Va rilevato che dalle fatture prodotte si apprende che gli interventi hanno riguardato, nel primo caso, la pulizia dell'impianto e la verifica del suo regolare funzionamento, per cui difetta quel carattere di straordinarietà che giustificherebbe l'imputazione al della metà dell'esborso; nel secondo caso, invece, la “sostituzione del kit ventola” appare invece CP_1 qualificabile in termini di intervento straordinario, e dunque il relativo esborso va imputato al CP_1 nella misura di € 165,00 (€ 330,00 / 2).
Parte opponente ha infine eccepito la necessità di scomputare, da quanto richiesto in sede monitoria, l'importo delle detrazioni fiscali fruite dal nonché le somme erogate dalla CP_1 compagnia assicuratrice per il sinistro intervenuto nella tavernetta dell'immobile di cui in causa, pari a € 3.500,00 (All. 13 attore), e trattenute nella loro interezza dal . Parte opposta non ha contestato CP_1 nessuna delle due circostanze, sicché dalle somme richieste in sede monitoria andranno anzitutto scomputati i benefici fiscali riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e dunque:
- Per l'anno 2018, € 296,24 (19% di € 1.560,00, all. 10 attore);
- Per l'anno 2019, € 280,82 (19% di € 1.478,00, all. 11 attore);
- Per l'anno 2020, € 184,11 (19% di € 969,00, all. 12 attore). Per un totale di € 761,17.
Dalla somma richiesta dal a seguito del pagamento effettuato dalla nelle more del CP_1 Pt_1 giudizio andrà altresì scomputati € 1.750,00, pari alla metà dell'importo erogato dalla compagnia assicuratrice dell'immobile cointestato per i danni patiti dalla tavernetta, che il creditore ingiungente ha trattenuto nella sua interezza.
Il credito residuo al pagamento del quale deve essere condannata è dunque pari a € Parte_1 17.519,29 (€ 20030,46 - € 761,17 - € 1.750,00), oltre interessi dalla messa in mora al saldo.
In accoglimento dell'opposizione, va dunque revocato il decreto ingiuntivo n. 89/2024 del Tribunale di Savona.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono parzialmente compensate e vengono poste per l'80% a carico dell'opponente e per il restante 20% a carico dell'opposto. Esse sono liquidate in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, in € 3.397,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 89/2024 del Tribunale di Savona;
2. Condanna al pagamento di € 17.519,29 in favore di , oltre Parte_1 Controparte_1 interessi dalla messa in mora al saldo.
3. Compensa le spese di lite, ponendole per l'80% a carico di e per il 20% a carico di Parte_1
. Controparte_1
Savona, 18.12.2025 Il giudice d.ssa Paola Di Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Paola Di Lorenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 916/2024, introdotta con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 89/2024 del Tribunale di Savona, da
, C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Savona (SV), Via Robatto 3/1, presso lo studio dell'avv.to Michela Moretti Girardengo che la rappresenta ed assiste giusta procura in atti
Attore
Contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Nadia C. Brignone sito in Savona (SV), Piazza Mameli, n. 6/5 che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
Convenuto
Conclusioni delle parti
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste e più opportune,
Nel merito Revocare il decreto ingiuntivo n. 89/2024 del 06/02/2024 emesso dal Tribunale di Savona, nell'ambito del procedimento monitorio portante R.g. n. 168/2024 per le ragioni meglio esposte nella superiore narrativa, e stante l'inesistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e l'infondatezza delle ragioni del credito non concedere l'esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 89/2024.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato il diritto di credito del sig. nei confronti di CP_1 parte attrice, accertare e dichiarare la sig.ra tenuta al pagamento della minore e diversa somma Parte_1 emergenda in corso di causa e, conseguentemente, ridurre la somma ingiunta nei limiti del giusto, del dovuto e del provato In ogni caso Vinte le spese ed il compenso professionale, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, oltre alla maggiorazione del 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022”.
Per il convenuto:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito,
-rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 89/2024 R.G. n. 168/2024, confermando il decreto opposto.
-in ogni caso condannare la sig. al pagamento della somma di 20030,46, oltre agli interessi legali dal giorno Pt_1 di messa in mora.
- respingere le avversarie istanza istruttorie in quanto inammissibili ed irrilevanti.
Nel denegato caso di ammissione ammettere l'interrogatorio formale della sig.a sui seguenti capi di prova Pt_1
1) Vero che i due signori nel dicembre 2015 hanno convenuto che il signor anticipasse le rate di CP_1 mutuo di pertinenza della signora . Pt_1
2) Vero che nella sentenza di separazione si è disposto che “Il signor si impegna altresì ad CP_1 anticipare la rata di mutuo della moglie, concesso ed erogato dall'ente bancario, sulla casa di proprietà di entrambi”.
3) Vero che il signor ha richiesto più volte alla signora la restituzione delle somme CP_1 Pt_1 anticipate e la stessa si è resa sempre disponibile.
4) Vero che il signor ha sempre cercato di includerla nelle questioni inerenti il mutuo cointestato. CP_1
5) Vero che la signora quale cointestataria del mutuo ha sempre avuto la piena libertà di recarsi presso l'istituto bancario per prendere visione della documentazione.
6) Vero che la signora in data 18.06.2024 ha riconosciuto il proprio debito effettuando un bonifico a favore del signor dall'importo di euro 2.774,00. CP_1
7) Vero che in sede di divorzio si è statuito che la signora avrebbe dovuto al signor gli esborsi CP_1 relativi alla propria quota delle rate di mutuo.
8) Vero che il signor quando reso partecipe dalla signora delle spese di manutenzione CP_1 Pt_1 ordinaria e straordinaria ha sempre corrisposto la propria quota”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 89/24 del Tribunale di Parte_1
Savona, con il quale le era ingiunto il pagamento di € 23.030,46, oltre interessi e spese di procedura, in favore di . Controparte_1
Il creditore ingiungente ha adito questo Tribunale per la rifusione dei ratei del mutuo bancario acceso dagli ex coniugi in costanza di matrimonio per l'acquisto della casa familiare, ed asseritamente anticipati dal solo , anche in luogo dell'allora moglie , in conformità all'accordo raggiunto CP_1 Pt_1 in sede di separazione (All. 1 attore). Nell'ambito del procedimento monitorio il ha affermato CP_1 che in sede di divorzio il Tribunale prendeva atto che la avrebbe dovuto “sostenere gli esborsi relativi Pt_1 alla propria quota delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale” (All. 3 attore, pagg. 5 segg.), ma che l'ex coniuge rimaneva inadempiente;
egli, pertanto, domandava l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma corrispondente alla quota del mutuo di competenza della . Pt_1 La ha eccepito, in via preliminare, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo;
nel Pt_1 merito, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa avversaria, poiché l'accordo di separazione, da una parte, non contemplava tempi e modi della restituzione delle somme anticipate dal;
dall'altra, CP_1 prevedeva che i coniugi sostenessero in pari quota le spese straordinarie relative all'immobile, le quali, nella narrativa di parte opponente, erano sostenute in toto dalla . L'attrice ha altresì sostenuto di aver Pt_1 acconsentito a dichiararsi autosufficiente, in cambio dell'assunzione, da parte dell'ex marito, del pagamento del mutuo nella sua totalità. Ha concluso, contestando la quantificazione del credito dovuto e la sussistenza dei requisiti del credito, presupposti dell'emissione del decreto ingiuntivo, e chiedendo lo scomputo delle detrazioni fiscali fruite dall'ex coniuge nonché dell'importo liquidato dalla compagnia assicuratrice a seguito dell'incendio della tavernetta sita nell'immobile.
Si è costituito il sostenendo, in via preliminare, la sanatoria dell'irregolarità della CP_1 notifica del decreto ingiuntivo per raggiungimento dello scopo;
nel merito, ha affermato che la stessa debitrice ingiunta ha ammesso che le parti, di comune accordo, stabilivano che il si limitasse CP_1 ad anticipare le rate di mutuo di competenza della moglie. Quanto alle spese di manutenzione dell'immobile di cui in causa, ha sostenuto di aver sempre provveduto a pagare la quota di propria competenza. Ha concluso, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. il ha dato atto che, nelle more CP_1 dell'opposizione, la ha provveduto al parziale adempimento del debito, versandogli € 2.774,00 a Pt_1 mezzo bonifico bancario datato 18.6.24 (all. 14 attore); ha conseguentemente riformulato le proprie conclusioni, quali riportate in epigrafe.
All'udienza del 17.12.2025 le parti hanno concluso come in atti.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo.
Parte attrice ha affermato che “L'atto notificato alla sig.ra è oggettivamente incompleto, essendo Pt_1 privo delle pagine nn. 4 e 5 ( all. n. 1 ricorso per decreto ingiuntivo notificato.pdf )”, derivando da tale vizio della notifica “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e nonché l'inefficacia dello stesso decreto ingiuntivo”.
Questo Tribunale ritiene di dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che distingue tra vizi della notifica suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma terzo c.p.c., e patologie che, invece, si sottraggono a tale meccanismo, ciò che si verifica nella sola ipotesi dell'inesistenza. In particolare, si ha inesistenza “quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei” (Cass. civile sez. III, 24/10/2008, n. 25737), oppure “"in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario” (Cass. civile sez. VI, 27/06/2019, n. 17336), mentre in ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale si determina la nullità (Cass. civile sez. II, 07/05/2020, n. 8645, parte motiva). Secondo la Cassazione, mentre l'inesistenza della notifica “non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario […] non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c.” (Cass. civile sez. VI, 27/06/2019, n. 17336), “Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (Cass. civile, sez. II, 10/09/2024 n. 24329).
L'eccepita nullità della notifica va dunque rigettata, in quanto sanata ai sensi dell'art. 156, comma terzo c.p.c., per effetto dell'opposizione tempestivamente proposta;
il tenore delle difese svolte dal debitore ingiunto, il quale ha contestato nel merito la pretesa azionata individuandone il titolo e l'ammontare, esclude altresì che la abbia patito alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa. Pt_1 Parimenti infondata l'eccezione relativa all'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.
La Suprema Corte ha affermato il principio per cui “La dedotta violazione delle norme di disciplina del ricorso per decreto ingiuntivo, ex art. 633 c.p.c. e ss., quanto ai caratteri di liquidità ed esigibilità che il credito in siffatte forme azionato è destinato in via preventiva a rivestire perché la parte possa avere accesso al rimedio monitorio, non definisce un interesse solido e perdurante, diretto a sostenere la proposizione dell'impugnazione avverso il titolo ingiuntivo e tanto in ragione dell'oggetto del giudizio a cognizione piena, qual è quello di opposizione al titolo” (Cass. civile sez. I, 16/07/2020, n. 15224).
Nel merito, l'opposizione è fondata, e merita di essere accolta, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Va anzitutto premesso che “"Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa” (ex plurimis, Cass. civile sez. II, 04/10/2024, n. 26048 parte motiva). Con particolare riferimento all'ipotesi di parziale adempimento intervenuto nelle more del giudizio, la Cassazione ha precisato che “Il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione quando sia risultata la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del provvedimento. Nell'ipotesi, invece, di riduzione del debito per sopravvenuto parziale adempimento, deve escludersi la fondatezza della opposizione e deve, conseguentemente, negarsi la revoca del decreto ponendosi, in tal caso, l'onere delle spese secondo il normale criterio della soccombenza. È fatta salva, in questo caso, l'opponibilità dell'avvenuto parziale pagamento al creditore quando questi si avvalga del decreto per esigere l'intera somma” (Cassazione civile sez. lav., 08/06/1985, n. 3482; conforme, Cassazione civile sez. lav., 12/12/1998, n. 12521: “Il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto;
cosicché quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza il provvedimento non va revocato e devono porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo”).
È pacifico, in quanto incontestato dalla difesa dell'opponente, il titolo della pretesa azionata in sede monitoria, corrispondente ai mutui bancari sottoscritti dagli allora coniugi in funzione dell'acquisto della casa coniugale (Opposizione, pag. 3); parimenti incontestata la circostanza che “il sig. abbia, dal CP_1 giorno della separazione, pagato il mutuo” nella sua interezza, nonostante il contratto fosse intestato a entrambe le parti in causa (Opposizione, pag. 3), e senza che l'accordo raggiunto in sede di separazione modificasse la titolarità passiva della relativa obbligazione (cfr. “Verbale di comparizione coniugi”, pag. 3).
L'opponente ha eccepito di aver acconsentito a dichiararsi autosufficiente, in sede di separazione, a fronte “a fronte dell'impegno del marito di pagamento dell'intero mutuo” (Opposizione, pag. 4); ma l'esistenza di un accordo siffatto, causa estintiva dell'obbligazione della , oltre ad essere specificatamente contestata Pt_1 dalla difesa di parte opposta, avrebbe dovuto essere provata dall'opponente, secondo il riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c.. La difesa di parte opponente, tuttavia, non ha curato produzioni documentali volte a smentire il tenore del più volte citato accordo di separazione, né ha coltivato istanze istruttorie inerenti alla circostanza in parola.
Parte opponente ha altresì eccepito l'inesigibilità delle somme azionate in sede monitoria, poiché
“né nell'accordo di separazione, né nella sentenza di divorzio non è indicato un termine entro il quale pagare” (Opposizione, pag. 6). Va rilevato che detto accordo non prevedeva alcun termine per la restituzione delle somme anticipate dal;
la sentenza di divorzio, d'altra parte, precisava che “per il prossimo futuro CP_1 la resistente dovrà sostenere gli esborsi relativi alla propria quota delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, rate che ammontano a circa € 400,00 mensili (che sino ad oggi sono stati corrisposti dal solo Sig.
e che d'ora in poi verranno suddivisi tra le parti nella misura di € 200,00 ciascuna)” (Trib. Savona, CP_1 sentenza 555/2023, pagg. 4 segg.). Nessuno dei due atti, pertanto, stabilisce alcunché sul termine di restituzione, da parte della , delle somme anticipate dal : in assenza di convenzioni Pt_1 CP_1 stabilite dalle parti, l'obbligo di ripetizione trova la propria disciplina nelle disposizioni codicistiche dettate in materia di obbligazioni solidali. Presupposto per l'esercizio del regresso, dunque, è il fatto – pacifico – del pagamento dell'intero da parte di uno dei debitori solidali (art. 1299 c.c.) e in assenza, come nella fattispecie di cui in causa, di accordi interni sui tempi di esercizio del regresso stesso, l'iniziativa del debitore adempiente non trova altro limite se non il canone generale di buona fede;
ma la relativa eccezione, non rilevabile d'ufficio, deve trovare specifico fondamento nel contegno processuale della parte interessata, la quale invece si è limitata a generiche affermazioni non corroborate da istanze istruttorie né da produzioni documentali;
neppure è stata formulata istanza di rateazione degli importi dovuti dal condebitore solidale. Considerata anche l'intervallo temporale trascorso tra la sottoscrizione del mutuo, il versamento delle rate da parte del nonché il contenuto ammontare delle stesse, la pretesa azionata in sede monitoria CP_1 non appare viziata da abusività, sicché nulla deve essere deciso sul punto.
La ha eccepito il controcredito, consistente nel pagamento dei costi necessari alla Pt_1 manutenzione straordinaria dell'immobile, da lei asseritamente pagate nella loro interezza nonostante l'accordo di separazione ponesse i relativi esborsi a carico degli ex coniugi in parti eguali (Verbale di comparizione, pag. 3). Parte opposta ha contestato tali affermazioni, sostenendo di aver sempre provveduto al pagamento della quota di propria spettanza (Comparsa, pag. 5).
Parte opponente ha formulato istanze di prova testimoniale volte a provare il pagamento della generalità delle opere di manutenzione dell'immobile di cui in causa (Memoria II , pag. 2 segg.); esse Pt_1 sono inammissibili, in ossequio al consolidato orientamento che “ritiene, in conformità alla previsione degli artt. 2726 e 2721 c.c. che la prova testimoniale sia inammissibile quando sia volta alla dimostrazione di pagamenti in denaro. Tale preclusione, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, é superabile soltanto quando i capitoli di prova siano specifici, indicando espressamente ogni debita contestualizzazione anche temporale dei pagamenti, indicando le modalità e le tempistiche di tali pagamenti” (App. Catanzaro sez. III, 30/03/2021, n. 433). Parte opponente ha altresì prodotto le ricevute inerenti ad alcuni lavori di manutenzione dell'immobile, relative alla “manutenzione straordinaria sulla caldaia” (docc. 16 e 17), per un importo complessivamente pari a € 480,00 (€ 150,00 ed € 330,00). La difesa non ha contestato né CP_1 l'espletamento degli interventi in questione, né la circostanza dell'avvenuto pagamento, ma soltanto la qualificabilità degli stessi in termini di “straordinarietà”. Va rilevato che dalle fatture prodotte si apprende che gli interventi hanno riguardato, nel primo caso, la pulizia dell'impianto e la verifica del suo regolare funzionamento, per cui difetta quel carattere di straordinarietà che giustificherebbe l'imputazione al della metà dell'esborso; nel secondo caso, invece, la “sostituzione del kit ventola” appare invece CP_1 qualificabile in termini di intervento straordinario, e dunque il relativo esborso va imputato al CP_1 nella misura di € 165,00 (€ 330,00 / 2).
Parte opponente ha infine eccepito la necessità di scomputare, da quanto richiesto in sede monitoria, l'importo delle detrazioni fiscali fruite dal nonché le somme erogate dalla CP_1 compagnia assicuratrice per il sinistro intervenuto nella tavernetta dell'immobile di cui in causa, pari a € 3.500,00 (All. 13 attore), e trattenute nella loro interezza dal . Parte opposta non ha contestato CP_1 nessuna delle due circostanze, sicché dalle somme richieste in sede monitoria andranno anzitutto scomputati i benefici fiscali riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e dunque:
- Per l'anno 2018, € 296,24 (19% di € 1.560,00, all. 10 attore);
- Per l'anno 2019, € 280,82 (19% di € 1.478,00, all. 11 attore);
- Per l'anno 2020, € 184,11 (19% di € 969,00, all. 12 attore). Per un totale di € 761,17.
Dalla somma richiesta dal a seguito del pagamento effettuato dalla nelle more del CP_1 Pt_1 giudizio andrà altresì scomputati € 1.750,00, pari alla metà dell'importo erogato dalla compagnia assicuratrice dell'immobile cointestato per i danni patiti dalla tavernetta, che il creditore ingiungente ha trattenuto nella sua interezza.
Il credito residuo al pagamento del quale deve essere condannata è dunque pari a € Parte_1 17.519,29 (€ 20030,46 - € 761,17 - € 1.750,00), oltre interessi dalla messa in mora al saldo.
In accoglimento dell'opposizione, va dunque revocato il decreto ingiuntivo n. 89/2024 del Tribunale di Savona.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono parzialmente compensate e vengono poste per l'80% a carico dell'opponente e per il restante 20% a carico dell'opposto. Esse sono liquidate in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, in € 3.397,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 89/2024 del Tribunale di Savona;
2. Condanna al pagamento di € 17.519,29 in favore di , oltre Parte_1 Controparte_1 interessi dalla messa in mora al saldo.
3. Compensa le spese di lite, ponendole per l'80% a carico di e per il 20% a carico di Parte_1
. Controparte_1
Savona, 18.12.2025 Il giudice d.ssa Paola Di Lorenzo