Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo iscritto al n. 51731/24 RGVG, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 07/03/2025, vertente
TRA
(c.f. ), nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della P. Iva: REA: LT - 218441 con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Latina, C.so della Repubblica n. 178, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Catia Pedron del Foro di Latina, presso il cui studio in Latina,
Via Ufente n. 20, è elettivamente domiciliato RECLAMANTE
E
(c.f. ) CP_2 P.IVA_2
RECLAMATA
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 53/2024 emessa dal Tribunale di Latina in data 15.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 13.11.2024, la parte reclamante ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Latina ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_3
Con decreto del 22.11.2024, il Presidente del Collegio fissava al 7.03.2025 l'udienza di comparizione delle parti, indicando per la notifica il termine del 30.12.2024.
In data 6.03.2025 la parte reclamante depositava istanza di rimessione in termini deducendo di non aver potuto notificare “per un mero errore materiale, non imputabile a negligenza” poiché la omessa notifica alla controparte era dipesa da un mal funzionamento della casella pec.
Il reclamo è improcedibile.
La parte ha dichiarato, sia in udienza che nella istanza di rimessione in termini, di non aver provveduto alla notificazione alla controparte del ricorso introduttivo, così incorrendo nella violazione del relativo ordine impartito con il decreto stesso entro il termine perentorio ivi assegnato.
Non ricorre, ad avviso del Collegio, la possibilità per il giudice id appello di assegnare un nuovo termine per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso,
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Nulla per le spese, in assenza di una controparte.
PQM
La Corte, pronunciando sul reclamo avverso la sentenza n. 53/2024 emessa dal
Tribunale di Latina in data 15.10.2024 così provvede:
- dichiara il reclamo improcedibile;
- nulla per le spese
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.03.2024
Il cons. rel. est.
Giovanna Gianì
Il Presidente Diego Antonio Rosario Pinto
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