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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4028/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4028.2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ascolese;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Tecla Bianco;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni istanza, eccezione o deduzione, dichiarare la domanda spiegata proponibile e procedibile e, per l'effetto: 1) in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'erroneità e
l'omissione del calcolo degli interessi legali così come indicato nell'impugnato precetto e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dello stesso;
2) sempre in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la omessa allegazione, nell'atto di precetto impugnato, della documentazione ex art. 58 T.U.B., e, per l'effetto, dichiararlo nullo e privo di efficacia;
3) accertare e dichiarare la violazione ex art. 483 c.p.c. del divieto di cumulo dei mezzi di esecuzione forzata per avere, la avviato una nuova procedura Controparte_1 esecutiva mediante la notifica dell'impugnato precetto, nonostante, come da essa stessa
pagina 1 di 5 dichiarato, sia munita di garanzia ipotecaria sui beni immobiliari del debitore, sig. Parte_1
i quali sono tutti staggiti nelle procedure immobiliari RGE 124/2021, 160/2021 e
[...]
63/2022 pendenti, ai danni dello stesso , innanzi al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore; 4) condannare la convenuta società, in ragione della durata e della complessità della causa, alla refusione di spese di lite e degli onorari professionali, con espressa attribuzione in favore del sottoscritto avvocato;
5) condannare, altresì, la convenuta società alla refusione delle spese del giudizio per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. , avendo egli richiesto somme nettamente superiore al dovuto.” Per la convenuto “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: A) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale della per eventuali passività relative ad atti/fatti e Controparte_1
circostanze ante data di cessione del credito (14.07.2017), rimaste in capo alla cedente
unica legittimata passiva per il caso di ripetizione e/o riduzione del credito Controparte_2
e/o richieste restitutorie/risarcitorie; B) Rigettare perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata nel merito l'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c., proposta da
con atto di citazione notificato in data 25.07.2022, nonché tutte le Parte_1
domande ivi proposte perché parimenti inammissibili, infondate e, comunque, non provate né nell'an, né nel quantum, accertando e dichiarando il diritto della Controparte_1
nella qualità, ut supra, di procedere esecutivamente nei confronti di esso;
Parte_1
C) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% per spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
pagina 2 di 5 OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 7.7.2022, con il quale la Controparte_1
agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1746/2013
[...]
emesso in data 20.11.2013 dal Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarato esecutivo in data
13.6.2014 e munito della relativa formula esecutiva in data 29.9.2017, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 80.563,00, oltre interessi al tasso legale dal 16.10.2013 fino al soddisfo. A sostegno della domanda eccepiva: a) Mancato ed erroneo calcolo degli interessi dovuti in virtù del titolo esecutivo imputato a precetto – ipotesi di nullità assoluta del precetto;
b) Mancata allegazione della documentazione prevista ex art. 58 T.U.B. a seguito della cessione del credito da a;
c) Nullità del precetto Controparte_2 Controparte_1
per palese violazione del principio ex art. 483 c.p.c. Più in particolare, relativamente agli interessi richiesti, parte opponente sosteneva che il calcolo operato dalla convenuta fosse
“approssimativo, errato ed esagerato”, avendo calcolato gli interessi a far data dal
16.10.2013, mentre gli stessi dovevano essere calcolati dalla data della notifica del decreto ingiuntivo n. 1746/2013 al debitore, e quindi da una data successiva al 20.11.2013 (ovvero alla data di emissione e pubblicazione del decreto ingiuntivo).
Quanto alla violazione del principio di cui all'art. 483 c.p.c., parte opponente lamentava l'eccessività del ricorso ai vari mezzi di espropriazione intrapresi dalla Controparte_1
ovvero procedure di esecuzione immobiliare prendenti innanzi al Tribunale di Nocera
[...]
Inferiore e iscritte ai numeri RGE 124/2021, 1607/2021, 63/2022, di guisa, il patrimonio immobiliare sottoposto alla soddisfazione dei crediti afferenti alle procedure richiamate aveva un valore di svariati milioni di euro;
pertanto, la godendo già di Controparte_1 garanze reali tramite le iscrizioni ipotecarie (ipoteche giudiziali presso l'Agenzia delle Entrate-
Ufficio Provinciale per il territorio di Salerno, iscritte ai numeri 31059 e 3781 del 1/8/2018 e ipoteca in estensione iscritta ai numeri 28256 e 3272 del 8.8.2018), non aveva alcuna ragione per avviare una nuova azione esecutiva ai danni del debitore esecutato mediante la notifica dell'atto di precetto oggetto della presente impugnazione, ma avrebbe dovuto effettuare un semplice intervento come creditore privilegiato nell'ambito delle procedure richiamate.
Con comparsa depositata in data 22.11.2022 si costituiva la la Controparte_1
quale, in via preliminare chiedeva di accertare la propria legittimazione a procedere esecutivamente nei confronti del sig. , nel merito, il rigetto dell'opposizione in Parte_1
quanto inammissibile, improponibile e, comunque, infondata, in quanto gli interessi erano stati pagina 3 di 5 correttamente calcolati a far data dal 16.10.2013, così come statuito con decreto ingiuntivo n.
1746/2013 che ingiungeva il pagamento degli interessi come richiesti nel ricorso e, quindi, al tasso legale sulla sorta capitale di € 76.101,52 dal 16.10.2013 ed in tale misura e con tale decorrenza ne era stato intimato il pagamento con l'opposto atto di precetto.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
La doglianza volta a contestare il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
appare infondata.
[...]
Innanzitutto, come rilevato da parte opposta, ovvero la in Controparte_1
relazione alla titolarità del credito in capo ad essa, la cessione risulta dimostrata con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dai documenti allegati alla comparsa ove emerge l'intervenuta cessione (cfr. art. 58 TUB). Al riguardo si osserva che il favor espresso dal Legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionati le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB.
Inoltre, ed a prescindere da tali rilievi, è principio pacifico in Giurisprudenza che, al fine di agevolare la cessione dei crediti in blocco, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, purché indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco.
Infatti, la pubblicazione della notizia sulla G.U. ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. agevolando dunque - come poc'anzi ribadito - la cessione in blocco dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne discende pertanto, che la pubblicazione sulla G.U. delle cessioni in blocco assicurano senza ombra di dubbio l'efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti (ex multis: Cass. Civ., sez. VI, 29/09/2020).
Dal contenuto dell'avviso di cessione, come si è visto, è dunque possibile risalire con certezza al blocco di rapporti ceduti, tra i quali è certamente compreso il credito azionato in questa sede, per il che è dimostrata la titolarità in capo alla Società opposta del credito del quale si discute (cfr. Cass. Civ. Sez. III 05/09/2019, n. 22151).
Anche attraverso la documentazione depositata in atti può agevolmente desumersi la piena legittimazione e titolarità da parte del creditore procedente Controparte_1
pagina 4 di 5 Nel merito, in relazione alla richiesta di nullità del precetto per mancato ed erroneo calcoli degli interessi, come evidenziato da parte opposta, con il titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1746/2013 del Tribunale di Nocera Inferiore, veniva ingiunto “di pagare la somma di € 76.101,52, oltre interessi al tasso legale dal dovuto e fino al soddisfo, come richiesti”, ovvero dal 16.10.2013 così come richiesto nel procedimento monitorio (ricorso per decreto ingiuntivo); pertanto, gli interessi sono stati correttamente calcolati dal 16.10.2013, in ottemperanza a quanto statuito nel decreto ingiuntivo.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 483 c.p.c, la norma così statuisce: “Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima”. Di fatto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“Il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne “in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito”. (Cassazione, sentenza n. 10668/2019). Tuttavia, il debitore deve adire il giudice dell'esecuzione e non quello della cognizione per dedurre la violazione dell'art. 483 c.p.c ove intenda dolersi della pluralità dei diversi mezzi espropriativi esperiti nei propri confronti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
12.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4028.2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ascolese;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Tecla Bianco;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni istanza, eccezione o deduzione, dichiarare la domanda spiegata proponibile e procedibile e, per l'effetto: 1) in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'erroneità e
l'omissione del calcolo degli interessi legali così come indicato nell'impugnato precetto e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dello stesso;
2) sempre in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la omessa allegazione, nell'atto di precetto impugnato, della documentazione ex art. 58 T.U.B., e, per l'effetto, dichiararlo nullo e privo di efficacia;
3) accertare e dichiarare la violazione ex art. 483 c.p.c. del divieto di cumulo dei mezzi di esecuzione forzata per avere, la avviato una nuova procedura Controparte_1 esecutiva mediante la notifica dell'impugnato precetto, nonostante, come da essa stessa
pagina 1 di 5 dichiarato, sia munita di garanzia ipotecaria sui beni immobiliari del debitore, sig. Parte_1
i quali sono tutti staggiti nelle procedure immobiliari RGE 124/2021, 160/2021 e
[...]
63/2022 pendenti, ai danni dello stesso , innanzi al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore; 4) condannare la convenuta società, in ragione della durata e della complessità della causa, alla refusione di spese di lite e degli onorari professionali, con espressa attribuzione in favore del sottoscritto avvocato;
5) condannare, altresì, la convenuta società alla refusione delle spese del giudizio per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. , avendo egli richiesto somme nettamente superiore al dovuto.” Per la convenuto “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: A) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale della per eventuali passività relative ad atti/fatti e Controparte_1
circostanze ante data di cessione del credito (14.07.2017), rimaste in capo alla cedente
unica legittimata passiva per il caso di ripetizione e/o riduzione del credito Controparte_2
e/o richieste restitutorie/risarcitorie; B) Rigettare perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata nel merito l'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c., proposta da
con atto di citazione notificato in data 25.07.2022, nonché tutte le Parte_1
domande ivi proposte perché parimenti inammissibili, infondate e, comunque, non provate né nell'an, né nel quantum, accertando e dichiarando il diritto della Controparte_1
nella qualità, ut supra, di procedere esecutivamente nei confronti di esso;
Parte_1
C) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% per spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
pagina 2 di 5 OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 7.7.2022, con il quale la Controparte_1
agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1746/2013
[...]
emesso in data 20.11.2013 dal Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarato esecutivo in data
13.6.2014 e munito della relativa formula esecutiva in data 29.9.2017, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 80.563,00, oltre interessi al tasso legale dal 16.10.2013 fino al soddisfo. A sostegno della domanda eccepiva: a) Mancato ed erroneo calcolo degli interessi dovuti in virtù del titolo esecutivo imputato a precetto – ipotesi di nullità assoluta del precetto;
b) Mancata allegazione della documentazione prevista ex art. 58 T.U.B. a seguito della cessione del credito da a;
c) Nullità del precetto Controparte_2 Controparte_1
per palese violazione del principio ex art. 483 c.p.c. Più in particolare, relativamente agli interessi richiesti, parte opponente sosteneva che il calcolo operato dalla convenuta fosse
“approssimativo, errato ed esagerato”, avendo calcolato gli interessi a far data dal
16.10.2013, mentre gli stessi dovevano essere calcolati dalla data della notifica del decreto ingiuntivo n. 1746/2013 al debitore, e quindi da una data successiva al 20.11.2013 (ovvero alla data di emissione e pubblicazione del decreto ingiuntivo).
Quanto alla violazione del principio di cui all'art. 483 c.p.c., parte opponente lamentava l'eccessività del ricorso ai vari mezzi di espropriazione intrapresi dalla Controparte_1
ovvero procedure di esecuzione immobiliare prendenti innanzi al Tribunale di Nocera
[...]
Inferiore e iscritte ai numeri RGE 124/2021, 1607/2021, 63/2022, di guisa, il patrimonio immobiliare sottoposto alla soddisfazione dei crediti afferenti alle procedure richiamate aveva un valore di svariati milioni di euro;
pertanto, la godendo già di Controparte_1 garanze reali tramite le iscrizioni ipotecarie (ipoteche giudiziali presso l'Agenzia delle Entrate-
Ufficio Provinciale per il territorio di Salerno, iscritte ai numeri 31059 e 3781 del 1/8/2018 e ipoteca in estensione iscritta ai numeri 28256 e 3272 del 8.8.2018), non aveva alcuna ragione per avviare una nuova azione esecutiva ai danni del debitore esecutato mediante la notifica dell'atto di precetto oggetto della presente impugnazione, ma avrebbe dovuto effettuare un semplice intervento come creditore privilegiato nell'ambito delle procedure richiamate.
Con comparsa depositata in data 22.11.2022 si costituiva la la Controparte_1
quale, in via preliminare chiedeva di accertare la propria legittimazione a procedere esecutivamente nei confronti del sig. , nel merito, il rigetto dell'opposizione in Parte_1
quanto inammissibile, improponibile e, comunque, infondata, in quanto gli interessi erano stati pagina 3 di 5 correttamente calcolati a far data dal 16.10.2013, così come statuito con decreto ingiuntivo n.
1746/2013 che ingiungeva il pagamento degli interessi come richiesti nel ricorso e, quindi, al tasso legale sulla sorta capitale di € 76.101,52 dal 16.10.2013 ed in tale misura e con tale decorrenza ne era stato intimato il pagamento con l'opposto atto di precetto.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
La doglianza volta a contestare il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
appare infondata.
[...]
Innanzitutto, come rilevato da parte opposta, ovvero la in Controparte_1
relazione alla titolarità del credito in capo ad essa, la cessione risulta dimostrata con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dai documenti allegati alla comparsa ove emerge l'intervenuta cessione (cfr. art. 58 TUB). Al riguardo si osserva che il favor espresso dal Legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionati le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB.
Inoltre, ed a prescindere da tali rilievi, è principio pacifico in Giurisprudenza che, al fine di agevolare la cessione dei crediti in blocco, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, purché indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco.
Infatti, la pubblicazione della notizia sulla G.U. ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. agevolando dunque - come poc'anzi ribadito - la cessione in blocco dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne discende pertanto, che la pubblicazione sulla G.U. delle cessioni in blocco assicurano senza ombra di dubbio l'efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti (ex multis: Cass. Civ., sez. VI, 29/09/2020).
Dal contenuto dell'avviso di cessione, come si è visto, è dunque possibile risalire con certezza al blocco di rapporti ceduti, tra i quali è certamente compreso il credito azionato in questa sede, per il che è dimostrata la titolarità in capo alla Società opposta del credito del quale si discute (cfr. Cass. Civ. Sez. III 05/09/2019, n. 22151).
Anche attraverso la documentazione depositata in atti può agevolmente desumersi la piena legittimazione e titolarità da parte del creditore procedente Controparte_1
pagina 4 di 5 Nel merito, in relazione alla richiesta di nullità del precetto per mancato ed erroneo calcoli degli interessi, come evidenziato da parte opposta, con il titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1746/2013 del Tribunale di Nocera Inferiore, veniva ingiunto “di pagare la somma di € 76.101,52, oltre interessi al tasso legale dal dovuto e fino al soddisfo, come richiesti”, ovvero dal 16.10.2013 così come richiesto nel procedimento monitorio (ricorso per decreto ingiuntivo); pertanto, gli interessi sono stati correttamente calcolati dal 16.10.2013, in ottemperanza a quanto statuito nel decreto ingiuntivo.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 483 c.p.c, la norma così statuisce: “Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima”. Di fatto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“Il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne “in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito”. (Cassazione, sentenza n. 10668/2019). Tuttavia, il debitore deve adire il giudice dell'esecuzione e non quello della cognizione per dedurre la violazione dell'art. 483 c.p.c ove intenda dolersi della pluralità dei diversi mezzi espropriativi esperiti nei propri confronti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
12.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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