Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6484/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUI ANNALISA;
E
rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BOZZI ALESSANDRO;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, Voglia pronunciare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fissando ciascuno la propria resi-denza ove meglio riterrà opportuno, con obbligo di reciproca comunica-zione;
2) Il SI. continuerà a risiedere nella casa familiare sita in San CP_1
Giovanni del Dosso (MN) in Via Argine n. 3, di proprietà del mede-simo, che gli viene assegnata, provvedendo a pagare i ratei di mutuo re-sidui.
4) Tutti i beni mobili, ivi compresi gli arredi, attualmente posti nella casa familiare vengono attribuiti in proprietà esclusiva al SI. , con la CP_1 sola esclusione degli effetti personali della SI.ra nonché degli Parte_1 elettrodomestici e della biancheria per la casa che la stessa porterà con sé a seguito del rilascio della casa coniugale, come da accordi già assunti tra le parti.
5) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1
e manterrà la residenza con il padre nella casa familiare in San Giovanni del
Dosso (MN) in Via Argine n. 3; quando la SI.ra uscirà dalla casa Parte_1 familiare e prenderà la residenza presso l'appartamento condotto in locazione, la minore trasferirà la residenza anagrafica presso la madre;
6) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della figlia Per_1 essi, pertanto, si adopereranno direttamente per provvedere voce per voce ai singoli acquisti necessari nella vita di tutti i giorni al man-tenimento della minore realizzando, altresì, quella collaborazione tra i genitori che è la massima espressione dei principii sanciti dalla legge sull'affidamento condiviso.
7) Il collocamento della minore presso ciascun genitore viene stabilito in modo paritario, a settimane alterne, dal lunedì alla domenica;
il genitore non collocatario, infrasettimanalmente, nei giorni di martedì e giovedì potrà rimanere con la figlia dall'uscita da scuola, ovvero dalle 16,00 (o le 16,20 per la madre che termina il lavoro alle 16,00) sino alle 19,30, con rientro per cena presso l'altro genitore.
I genitori convengono che la frequenza dell'alternanza tra le residenze dei genitori non possa nuocere alla minore, esistendo l'impegno preciso di ogni genitore atto ad attenuare ogni momento di crisi dei minori agevolando il più possibile l'ascolto e comprensione di un eventuale disagio per il distacco emotivo dall'altro genitore e dal contesto familiare originario.
8) Le spese straordinarie mediche e scolastiche vengono suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che si riporta di seguito: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso per la quota di spettanza a fronte dell'esibizione della documentazione giustificativa della spesa da parte del genitore che l'abbia anticipata per intero, relativamente a a) spese mediche: tutte quelle non coperte dal S.S.N. e debitamente prescritte da un medico nonché le prestazioni rese in regime privatistico assolutamente urgenti ed indifferibili e non erogabili dal servizio sanitario pubblico in tempi rapidi o comunque ragionevoli;
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione, acquisto dei libri scolastici, spese per la mensa scolastica e per la partecipazione ai viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, eventuali spese per il trasporto da e per la sede scolastica con mezzi pubblici;
Le altre spese straordinarie(spese sportive e ricreative) saranno suddivise al 50% tra i genitori solo se preventivamente concordate tra gli stessi;
2 9) Darsi atto che l'autovettura Kia Sportage tg. FH043HG, intestata e di proprietà di , viene assegnata in proprietà esclusiva alla medesima e di cui Parte_1 la stessa si assumerà in via esclusiva ogni onere;
darsi atto che i veicoli: Volkswagen New EE targata CL249BF, HA SO targata DM19974,
Piaggio SP targata MN025458 e Piaggio SP targata RO028676 intestati e di proprietà di , vengono assegnati in proprietà esclusiva al CP_1 medesimo e di cui lo stesso si assumerà in via esclusiva ogni onere;
10) Darsi atto che le parti intendono regolamentare i loro rapporti economici come segue: il SI. , riconosce che l'importo infruttifero di € CP_1
160.000,00, complessivamente confluito nella comunione dei beni e/o in ogni caso messo a disposizione della famiglia e/o della casa familiare, sebbene di pertinenza esclusiva della SI.ra viene per tale motivo restituito alla stessa. Il SI. Parte_1 si impegna pertanto a restituire alla SI.ra , che accetta, la CP_1 Parte_1 residua somma infruttifera di € 85.000,00, dando atto di aver già versato a favore della stessa, prima della sottoscrizione del presente atto, la somma di € 75.000,00.L'importo residuo di € 85.000,00 verrà versato dal SI. a favore CP_1 della SI.ra come segue: Parte_1
a) quanto ad €65.000,00, al momento del deposito telematico del presente ricorso congiunto di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
b) quanto ad € 20.000,00, al momento del deposito delle note congiunte di conferma delle condizioni di divorzio.
Con l'incasso della complessiva somma di € 160.000,00 (di cui € 75.000,00 versati prima della sottoscrizione del presente ricorso, ed il re-siduo importo di €
85.000,00 versato con le modalità e nelle tempistiche sopra indicate, la SI.ra dichiara di essere stata integralmente soddisfatta e di non aver Parte_1 null'altro a che pretendere per i pregressi rapporti economici intercorsi tra le parti.
11) I coniugi danno atto di essere reciprocamente autosufficienti, pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento senza alcuna richiesta né a titolo di contributo al mantenimento reciproco, né a titolo alimentare;
12) L'assegno unico verrà richiesto e percepito al 100% dalla SI.ra Parte_1 la quale avrà altresì diritto alle detrazioni al 100% per la figlia mi-nore a
[...] carico, ; Persona_2
13) I coniugi concordano che le spese del presente procedimento vengano integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà ex art.13 L.n.247 del 31.12.2012. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili, premesso di aver contratto matrimonio in BORGO
MANTOVANO in data 02/07/2021 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 2, parte II, serie A, anno 2021) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la
3 domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 17.04.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Massimo De Luca
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