TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/04/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti GIULIA BEVILACQUA e NICOLA GHEZZI
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 07/11/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
*) NEL MERITO:
A) IN ORDINE ALL'INQUADRAMENTO E AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI
Per le causali e i titoli tutti dedotti, accertata e pronunciata la corretta individuazione degli importi retributivi a titolo di straordinari e maggiorazioni tutte per il periodo dal 15/01/2018 al 31/03/2023 e pronunciato il diritto del ricorrente, in funzione delle mansioni effettive svolte di CA NO , ad CP_2
essere inquadrato dal novembre 2018 nel V° livello del CCNL Multiservizi e, dopo il passaggio operato dalla resistente in data 01/04/2023 dal CCNL Multiservizi al CCNL Trasporto Merci e Logistica, nel livello 3° in via principale o, in via subordinata nel livello D.2 del CCNL Trasporto Merci e Logistica, e/o le altre date e/o livelli che emergeranno in corso di causa con riconoscimento, in via subordinata della indennità di funzione di euro 60,00 mensili, condannarsi l'odierna resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte o in subordine a titolo di risarcimento del danno, per il periodo dal 15/01/2018 al
31/03/2023, la somma di Euro 6.031,10.- e/o l'altra che risulterà in corso di causa, oltre alle successive dall'aprile 2023 fino all'esecuzione del disposto giudiziale ragguagliate al livello che al ricorrente verrà giudizialmente attribuito, con incidenza sugli istituti tutti differiti;
B) IN ORDINE ALLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE:
Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa, pronunciare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o antigiuridicità e/o persecutorietà e/o vessatorietà delle disposte dequalificazioni a partire dal gennaio 2022
e tuttora sussistenti, nonché della condotta datoriale tutta perpetuata a danno del ricorrente, condannare, per le causali tutte del presente procedimento, l'odierna resistente alla reintegrazione del Sig. Pt_1
nelle mansioni di “CA NO” del Farmaco di Pordenone o in subordine in quelle
[...] Persona_1
di “autista con patente C e superiori”, oltre al risarcimento del danno come da successivo punto D;
C) IN ORDINE AL TRASFERIMENTO: Per le causali tutte di narrativa voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare e pronunciare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o vessatorietà, e/o ritorsività e/o persecutorietà e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o antigiuridicità del trasferimento del ricorrente intimato dall'odierna resistente, con nota formalmente datata 23/01/2023, ordinando al datore di lavoro la reintegra e/o la riammissione del ricorrente nel proprio posto di lavoro in del Farmaco di Pordenone, oltre Persona_1 al risarcimento del danno come da successivo punto D e oltre all'attribuzione del livello contrattuale corretto come da precedente punto A;
D) IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEL DANNO: Accertata e pronunciata l'illegittimità e/o invalidità della dequalificazione e del trasferimento effettuati a danno del ricorrente nonchè l'antigiuridicità e/o illegittimità e/o nullità e/o vessatorietà e/o persecutorietà delle condotte tutte attuate ed il mobbing perpetrato, dall'odierna resistente nei confronti dell'odierno ricorrente, nonchè per ogni ulteriore titolo e causale di cui al presente procedimento, condannarsi l'odierna resistente a risarcire a parte ricorrente i danni tutti, determinati nei seguenti titoli e importi:
-) Per il danno professionale, alla carriera alla dignità professionale e personale la somma mensile di Euro
1.412,00.
-) corrispondente al 80% della retribuzione, o quella somma diversa ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, a far data dal gennaio 2022 o dall'altro termine ritenuto di giustizia, fino alla reintegra del lavoratore nelle mansioni e/o gli altri termini ritenuti di giustizia;
-) per il danno non patrimoniale la complessiva somma di € 23.900,00. - o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equitativa;
-)per il danno patrimoniale la complessiva somma di € 300,00.- dal novembre 2022 al marzo 2023 oltre a quelle successive dall'aprile 2023 in poi corrispondenti alla differenza retributiva fra il IV° livello applicato dalla resistente e il livello che al Sig. verrà giudizialmente attribuito, e così: al livello 3° in via Parte_1
principale o in via subordinata e salvo appello nel D.2 del CCNL Trasporto Merci e Logistica e/o le altre maggiori o minori che saranno ritenuta di giustizia, quanto meno pari all'indennità di funzione di euro 60,00 mensili;
E) Le somme tutte dovranno essere maggiorate da rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità alla domanda e interessi moratori ex art. 1284 CC dalla domanda al saldo.
F) Spese legali tutte rifuse.
PER IL RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in considerazione di quanto sopra esposto, respingere il ricorso e le domande tutte con esso proposte dal ricorrente, giacché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate nel su esteso atto.
Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed
IVA di legge per la convenuta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 28/04/2023 da – Parte_1 assunto alle dipendenze della convenuta il 15/1/2018 (dopo 4 mesi di rapporto Controparte_3 in somministrazione) con qualifica di quarto livello CCNL Multiservizi e mansione di autista di camion per la cui conduzione necessita la patente C o superiore per poi divenire dal novembre 2018 al 14/1/2022 CA
NO Notturno del Magazzino del Farmaco sito a Pordenone Centro Interporto dove arrivano e da dove vengono smistati i farmaci tutti – le questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono:
A) il riconoscimento all'inquadramento di superiore livello con attribuzione delle correlate differenze retributive;
B) la sussistenza di una duplice dequalificazione;
C) l'invocata illegittimità del trasferimento del ricorrente formalizzato con nota dd.
25/2/2023 in OG RL, piccola azienda con pochi dipendenti che si occupa di stoccaggio per clienti terzi;
D) la domanda di risarcimento per lamentati pregiudizi sia di natura patrimoniale che a livello personale.
Ciò premesso e rimarcata da subito la piena attendibilità dei due testi attorei e Parte_2 [...]
per aver lavorato entrambi a stretto contatto con il – il primo peraltro rivestente il ruolo di Tes_1 Pt_1
diretto superiore gerarchico del dipendente in questione – a differenza dei testi indotti dalla Cooperativa signori e entrambi in grado di riferire solo circostanze dal 2022 ed il secondo per giunta Pt_3 Pt_4 operante stabilmente a Bologna venendo a suo dire a Pordenone due volte l'anno, osserva il giudicante quanto segue.
In merito alla domanda sub A), vi è il riscontro documentale (all. 7 fascicolo attoreo) e testimoniale
[...]
e ) che il sig. dal novembre 2018 all'inizio di gennaio 2022 è stato il CA NO Notturno Pt_2 Tes_1 Pt_1
del Magazzino ARCS di Pordenone.
Orbene lo svolgimento delle relative mansioni, confermate in sede istruttoria, determina l'inquadramento del ricorrente nel superiore V° livello CCNL Multiservizi volto a ricomprendere gli operai provetti, ovvero
“coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, FUNZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI
SQUADRA O GRUPPI, se operanti in complessi diversi”. Peraltro il diritto ad ottenere in capo all'odierno attore il livello superiore è confermato dalla stessa compagine resistente attraverso L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DI CAPO TURNO.
Passando ora al CCNL della Logistica, che la resistente ha applicato nel dal Parte_5
1/4/2023 e destinato ad essere operativo anche per il futuro rapporto lavorativo del muovendo Pt_1
dall'indiscutibile presupposto che all'esito della svolta istruttoria (documentale ed orale) le superiori mansioni di risultano ORMAI ACQUISITE A TITOLO DEFINITIVO, sulla base degli Accordi di Parte_6
Passaggio dd. 29/3/2023 e segnatamente sulla base dell'art. 5 l'odierno attore, quale CA NO di V° livello CCNL Multiservizi con indennità di funzione, spetta il III° livello CCNL Trasporto Merci e Logistica.
Conseguentemente – alla luce anche di quanto prospettato in sede di ricorso (e non oggetto di puntuale contestazione) volto a constatare dall'inizio del rapporto di lavoro del ricorrente la non corretta individuazione della retribuzione con cui sono stati pagati gli straordinari e le maggiorazioni d'orario – la convenuta va condannata alla corresponsione per differenze retributive a titolo di straordinari CP_1
e maggiorazioni per il periodo dal 15/1/2018 (data di assunzione) al 31/3/2023 (ultima busta paga antecedente il deposito dell'atto introduttivo) la complessiva somma di € 6.031,10 oltre ai successivi importi maturati dall'aprile 2023 sino all'esecuzione del disposto giudiziale ragguagliati ai livelli per come sopra attribuiti con incidenza sugli istituti differiti.
Il tutto ovviamente maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole poste creditorie al soddisfo.
Con riferimento alla tematica sub B) di premessa, necessita operare un distinguo.
1) A decorrere dal gennaio 2022 il – già Responsabile del turno notturno con lavoratori Pt_1
suoi diretti dipendenti e figura ben identificata all'interno del Magazzino del Farmaco Arcs di
Coopservice – veniva fatto divenire un semplice operaio pickerista (inquadrabile al massimo nel terzo livello del CCNL Multiservizi) destinato a svolgere solo un'attività di tipo operativo e manuale senza più alcun compito di gestione di turno e di direzione di altri colleghi dipendenti cui faceva seguito la revoca dell'indennità di funzione di cui prima beneficiava.
Un tanto trova riscontro sia documentale – attraverso segnatamente l'allegato 9 bis in cui il
Responsabile di dell'appalto ARCS di Pordenone signor con mail CP_1 Persona_2
dd. 14/1/22 dequalificava il ricorrente a semplice pickerista – sia mediante le attendibili deposizioni rese mediante percezione de visu da e volte ad Parte_2 Testimone_1
evidenziare come il dipendente in questione nel periodo tra gennaio e ottobre 2022 svolgesse attività di caricamento delle merce all'interno del magazzino tradizionale e non più in quello automatizzato girando all'interno di esso con una sorta di transpallet e divenendo le due ex colleghe e da quel momento le sue nuove superiori. Senonché Parte_7 CP_4
2) A gennaio 2023, con comunicazione formalizzata soltanto un mese dopo, il veniva Pt_1
trasferito in OG RL (piccola azienda con 5 dipendenti e che si occupa di stoccaggio per clienti terzi), un tanto venendo giustificato a livello di motivazione “nell'esigenza di ricollocarla alla luce della necessità di reperire personale con le sue caratteristiche e la sua competenza specifica relativamente alla gestione del magazzino ed all'uso del carrello elevatore, poiché è venuta in essere maggiore esigenza di addetti, muniti delle sue competenze tecniche e specifiche, nel cantiere di destinazione”.
Sul punto eloquente si è rivelato il riscontro de visu fornito dal titolare della OG signor il quale in sede di deposizione, oltre a confermare le dimensioni dell'azienda, ha Tes_2
così significativamente dichiarato: “Confermo sia il fatto che il ricorrente fosse il solo addetto
presso la OG RL;
confermo altresì che il ricorrente MOVIMENTA DI FATTO CON CP_1
IL e anche il fatto che il ricorrente FOSSE OCCUPATO SOLO Controparte_5
QUALCHE MEZZORA NELL'ARCO DELLE 8 ORE GIORNALIERE RIMANENDO INOPERATIVO PER IL
RESTO DEL TEMPO. Quanto da me appena riferito l'ho riscontrato direttamente e preciso che un tanto fa riferimento sino all'aprile 2023 … che a me risulti nel periodo fino all'aprile 2023 il ricorrente non ha mai fatto uso del carrello elevatore”.
Oltre a ciò vi sono le foto (all. 18) in cui risultano inequivocabilmente acclarate le mansioni svolte dall'odierno ricorrente: SPOSTARE I CARICHI CON IL TRANSPALLET MANUALE.
Orbene le dedotte circostanze di fatto:
a) Integrano in tutta evidenza l'istituto del demansionamento in palese violazione dell'art. 2103 cc. il quale, è bene ricordarlo, contempla una limitata possibilità di dequalificazione con la sussistenza tuttavia di tre punti fermi ovvero:
necessaria modifica degli assetti organizzativi;
possibilità di un salto all'ingiù al massimo di un livello;
la previsione a pena di nullità della comunicazione scritta. Aspetti questi del tutto carenti nel caso di specie dove è riscontrabile addirittura un salto verso il basso di tre livelli (dal 5° al 2°).
b) Rendono altresì completamente illegittimo - in tal senso passando l'adito Tribunale alla disamina della tematica di cui alla lettera C) di premessa – il disposto trasferimento del in OG RL in ragione: Pt_1
della riportata motivazione, da ritenersi estremamente generica;
della sola destinazione del lavoratore in questione a mansioni come visto dequalificate e non rispondenti al livello di appartenenza;
della insussistenza delle normativamente previste “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 cc.) sì da rendere pretestuosa l'unilaterale determinazione datoriale (vedasi Cass. N. 15082/2016);
del mancato accordo del lavoratore destinatario del provvedimento, al punto di aver questi impugnato l'atto e stante il fatto che un'eventuale intesa deve essere assunta nelle forme di cui all'art. 2113 cc..
Dalle considerazioni che precedono discende la condanna della società resistente a reintegrare il ricorrente nella sede di lavoro del di Pordenone con le mansioni di CA Parte_1 Parte_5
NO Notturno.
Consegue altresì la fondatezza della domanda risarcitoria indicata alla lettera D) di premessa ed inerente:
1) sotto il profilo patrimoniale l'invocato danno alla professionalità con decorrenza dal 17/1/2022 apparendo congruo parametrare in via equitativa l'importo da liquidare al 60% della retribuzione globale di fatto ragguagliata al superiore livello per come giudizialmente accertato e da versare sino all'effettiva reintegra del dipendente nelle pregresse mansioni;
2) sul piano non patrimoniale il cd. danno esistenziale, confermando in proposito in modo adeguato i testi , e la situazione psicorelazionale Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4
vissuta dall'odierno ricorrente nonché i radicali cambiamenti dal medesimo subiti.
Risulta in tal senso conforme a giustizia la corresponsione ad opera della convenuta Cooperativa a tale titolo di un importo equitativamente liquidato in € 10.000,00. Somme tutte debitamente maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto del lavoratore ad essere inquadrato a decorrere dal novembre Parte_1
2018 nel V° livello del CCNL Multiservizi e dal 1 aprile 2023 nel III° livello CCNL Trasporto Merci e Logistica e per l'effetto.
2) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
a corrispondere all'odierno ricorrente per differenze retributive a titolo di straordinari e maggiorazioni per il periodo dal 15/1/2018 al 31/3/2023 l'importo capitale di € 6.031,10 oltre ai successivi importi maturati dall'aprile 2023 sino all'esecuzione del disposto giudiziale ragguagliati al livello giudizialmente attribuito di cui al punto 1 con incidenza sugli istituti differiti.
Il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) Accerta e dichiara altresì l'illegittimità del trasferimento del signor presso la OG Srl Parte_1
disposto con nota dd. 23/1/2023 e per l'effetto
4) Condanna la società resistente a reintegrare l'odierno attore nella sede di lavoro del Magazzino del
Farmaco – Ares di Pordenone con le mansioni di CA NO Notturno e conseguente re-immissione del medesimo nell'appalto Ares – Magazzino del Farmaco di Pordenone.
Dato altresì atto della invalidità della disposta duplice dequalificazione del lavoratore a Parte_1
partire dal gennaio 2022. 5) Condanna la convenuta a corrispondere a Controparte_3
quest'ultimo:
A) a titolo di risarcimento per danno alla professionalità, a decorrere dal 17/1/2022, un importo parametrato al 60% della retribuzione globale di fatto ragguagliata al superiore livello per come giuridicamente accertato al punto 1 da versare sino all'effettiva reintegra del lavoratore nelle pregresse mansioni;
B) a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale l'importo equitativamente determinato in €
10.000,00. Importi entrambi debitamente maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
C) Condanna infine l'odierna società resistente a rifondere all'attore le spese di lite, Parte_1
complessivamente liquidate in € 12.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 07/11/2024
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci