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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1005/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1005 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
• RICCIUTI (C.F.: ), nato a [...] il [...], Pt_1 C.F._1 in giudizio tramite il genitore esercente la responsabilità, (C.F.: Controparte_1
, nato a [...] il [...]; C.F._2
• (C.F.: , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
• (C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
• (C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4 tutti residenti in [...] n. 16 ed elettivamente domiciliati in Campobasso, via Matteotti n. 16, presso lo studio dell'avv. Antonio Guida, e tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Arnaldo Tascione;
(attori)
contro
:
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_3
Campobasso;
(convenuto)
nonché
contro
:
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_4 C.F._5
07/04/1962;
(convenuto non costituitosi)
Oggetto: risarcimento del danno da reato art. 2043 c.c.;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori – premesso che, con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Larino in data 27/05/2019 (confermata in grado di appello e, da ultimo, in grado di legittimità),
, all'epoca dei fatti collaboratore scolastico presso lo stesso istituto “Vincenzo Cuoco” di Controparte_4
PE (CB) frequentato da , è stato ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 56-609- Parte_4 quater c.p. e 56-610 c.p., commessi in danno dello stesso , all'epoca dei fatti minore di anni Parte_4 undici – hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e il Controparte_4
, per vedere condannare gli stessi, in solido Controparte_2 tra loro, e previo accertamento delle rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali direttamente subiti, in proprio, dal minore stesso, nonché, in via riflessa, dai restanti attori (familiari conviventi con il minore), a causa delle condotte illecite del collaboratore scolastico, già accertate in sede penale.
Gli odierni attori, in particolare, hanno dedotto:
o che, la sera del 27/10/2025, il minore, , dopo aver fatto rientro a casa Parte_4 da scuola, appariva “bianco in volto, taciturno e visibilmente impaurito”;
o che, in quell'occasione, il minore raccontava, quindi, alla famiglia che, nel pomeriggio di quel giorno, egli si era trattenuto a scuola per aiutare il bidello con la sistemazione dei bianchi, dietro richiesta di quest'ultimo, il quale, tuttavia, dopo che tutti furono usciti, chiudeva a chiave il portone dall'interno (senza che , inizialmente, se ne accorgesse) e iniziava Pt_4 ad assumere atteggiamenti a sfondo sessuale, quali il raccontargli di proprie esperienze sessuali, il masturbarsi davanti a lui e il tentare di avvicinare al proprio pene la mano del minore, che, però, subito la ritraeva, per poi rivolgergli minacce al fine di dissuadere il minore dal raccontare a terzi l'accaduto;
o che, per tale episodio, il padre del minore, , e la di lui compagna e Controparte_1 convivente, , sporgevano una denuncia-querela contro Parte_2 CP_4
[...]
[...] poi sfociata nel procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. 180/2015, conclusosi
[...] con la sentenza di condanna dell'uomo per i reati (tra gli altri contestatigli) di cui agli artt. 56-
609-quater c.p. e 56-610 c.p. commessi nei confronti del minore, riportando una pena complessiva pari ad anni sei e mesi dieci di reclusione;
o che, a seguito dell'episodio subito, il minore aveva riportato un'alterazione del tono dell'umore oltre che delle sue abitudini quotidiane, sino a pervenire alla diagnosi di un vero e proprio “disturbo postraumatico da stress” e che, del pari, tutti i componenti del nucleo familiare (ossia il padre, la compagna del padre e il di lei figlio, , Parte_3 tutti odierni attori) subivano un non meno significativo sconvolgimento emotivo e delle proprie abitudini di vita.
Gli attori hanno, quindi, concluso, chiedendo – previo accertamento della responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni riportati dagli odierni attori – la condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tali danni, nel quantum così determinato:
• € 205.998,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali direttamente sofferti dal minore,
; Parte_4
• € 56.502,25, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale “riflesso”, sofferto dal padre del minore, ; Controparte_1
• € 55.416,25, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale “riflesso”, sofferto dalla compagna del padre, ; Parte_2
• € 37.881,25, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale “riflesso” sofferto dal figlio della compagna del padre, . Parte_3
Si è costituito in giudizio il convenuto, Controparte_2 contestando le avverse pretese nei suoi confronti, in quanto infondate, attesa la non riconducibilità della condotta posta in essere dal bidello al rapporto di immedesimazione organica del dipendente stesso con l'ente, da intendersi, anzi, del tutto reciso, tale rapporto, dal comportamento doloso di quest'ultimo, non certo riconducibile al perseguimento di un fine istituzionale imputabile alla P.A.
Il ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di quattro testi di parte attrice e di sei testi di parte convenuta, nonché mediante C.T.U. di natura psicologica sulla persona del solo e, fatte precisare le conclusioni mediante Parte_4 scambio di note scritte sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi. ***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia di , non costituitosi Controparte_4 nel presente giudizio, benché ritualmente citato.
***
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sulla responsabilità di nei confronti di . Controparte_4 Parte_4
Deve, in primo luogo, essere affermata la responsabilità del convenuto, , Controparte_4 nei confronti di , a norma degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. Parte_4
È opportuno premettere – in via generale – che, ai sensi dell'art. 185 c.p., il risarcimento del danno da reato (anche in forma tentata;
arg. ex: Cass. civ. n. 7256/2018) presuppone l'accertamento di responsabilità dell'imputato, concetto, di per sé, non sovrapponibile a quello di condanna, essendo ben possibile che, in sede penale, sia accertata la commissione di un fatto astrattamente costituente reato, senza, tuttavia, darsi luogo, in concreto, ad una pronuncia di condanna.
È, del pari, opportuno premettere – sempre in via generale – che oggetto di accertamento in questa sede non è certo la commissione, da parte dell'odierno convenuto, nella forma tentata, dei reati di cui agli artt. 609-quater e 610 c.p. commessi nei confronti dell'odierno attore (commissione da ritenersi, peraltro, pacifica, in quanto già oggetto di accertamento, in sede penale, passato in giudicato), bensì il diverso profilo attinente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile che, come noto, sono:
- la condotta;
- l'elemento psicologico;
- il danno ingiusto (inteso sia come “danno-evento”, sia come “danno-conseguenza”;
- il nesso causale tra condotta e danno.
Ebbene, circa i rapporti tra l'accertamento del giudice penale ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e l'accertamento del giudice civile – che qui rileva – ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore della persona danneggiata da un reato, si osserva:
- da un lato, che il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale, definitosi (come nel caso di specie) con sentenza passata in giudicato, senza dover procedere alla cd. rinnovazione della fase istruttoria, onere non imposto nemmeno in virtù di obblighi di fonte sovranazionale, essendo il giudizio risarcitorio civile governato, in tema di accertamento del nesso causale, com'è noto, dalla regola probatoria (più attenuata rispetto a quella che presiede l'accertamento di responsabilità in sede penale) del “più probabile che non” e della cd. “probabilità prevalente” (arg. ex Cass. civ. n. 30992/2023);
- dall'altro lato, che la condanna generica al risarcimento del danno, emessa (come nel caso di specie) dal giudice penale, già contiene, implicitamente, l'accertamento in ordine alla positiva sussistenza:
o del fatto di reato nella sua materialità e nella sua soggettività e, quindi, l'accertamento in ordine ai primi due elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, ossia la condotta e l'elemento psicologico del dolo o della colpa;
o del danno ingiusto, inteso come “danno evento”;
o del nesso di causalità materiale tra fatto illecito e danno ingiusto, inteso come “danno- evento”;
o “ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (cfr., in tal senso: Cass. civ. n.
8477/2020).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, deve ritenersi del tutto incontestato – alla luce della documentazione versata in atti nonché dell'accertamento in ordine alla responsabilità dell'imputato, cui si è pervenuti in sede penale – che l'odierno convenuto, Controparte_4
in data 27/10/2025, abbia posto in essere un tentativo di violenza sessuale Controparte_4 nei confronti del minore, , all'epoca di soli undici anni, e che quest'ultimo, a Parte_4 seguito dell'episodio di cui è stato vittima, sia rimasto molto scosso, piangendo tutta la notte e rifiutandosi di andare a scuola per tutta la settimana successiva, per poi riportare uno “stato ansioso reattivo”, caratterizzato dal perdurante timore dell'imputato (cfr. la sentenza del Tribunale penale di
Larino, in atti).
Già in sede penale, dunque, com'è evidente, si è pervenuti all'accertamento, con forza di giudicato:
- non solo in merito all'episodio del 27/10/2015, così come riferito da parte attrice;
- ma anche in merito alle conseguenze di tale episodio sull'equilibrio psicofisico del minore.
Tali conseguenze, del resto, non sono limitate, temporalmente, all'epoca dei fatti o all'epoca dell'accertamento penale, ma producono i loro effetti anche all'attualità.
L'istruttoria espletata in corso di causa ha consentito di accertare, infatti, l'incidenza negativa e pressoché permanente di tale episodio sul benessere psicofisico del ragazzo, sì da comprometterne in maniera significativa l'espletamento delle ordinarie attività quotidiane oltre che, in maniera tendenzialmente irreversibile, l'ordinario evolversi e strutturarsi delle sue relazioni sociali.
I testi escussi in corso di causa hanno riferito, al riguardo, di un repentino cambiamento della personalità del ragazzo dopo l'episodio del 27/10/2015 e di una sorta di distacco dalla realtà sociale e scolastica da parte di quest'ultimo.
Invero, riferimenti ad una improvvisa trasformazione comportamentale del ragazzo emergono, in particolar modo, dalle dichiarazioni degli amici di famiglia e, in particolare:
- di , escussa all'udienza del 30/06/2023, la quale ha dichiarato che, in CP_5 conseguenza dell'episodio oggetto di causa, “ non voleva più uscire e non voleva Pt_4 nemmeno andare più a scuola” (cfr. verbale del 30/06/2023, in atti);
- di , escussa all'udienza del 03/10/2023, la quale ha riferito di aver Persona_1 notato, a seguito dell'episodio, “comportamenti nuovi da parte di ”, connotati da Pt_4
“impulsività” e “aggressività”, il quale non ha nemmeno più “voluto partecipare alle attività pomeridiane di musica” (cfr. verbale di udienza del 03/10/2023, in atti);
- di , escussi all'udienza del 29/01/2024, il quale ha riferito “di aver Controparte_6 verificato io stesso che era diventato taciturno e che non voleva uscire” (cfr. verbale Pt_4 di udienza del 29/01/2024, in atti).
Ma è, soprattutto, dalla C.T.U. psicologica espletata in corso di causa che emergono indicazioni univoche circa la sussistenza del danno-conseguenza subito dal ragazzo e stimato dal C.T.U. in una percentuale di danno biologico pari al 28,3%.
Il C.T.U. ha infatti accertato – giungendo a conclusioni che lo scrivente giudice ritiene di dover condividere integralmente, in quanto supportate da ampia e logica motivazione, oltre che dall'analitico esame degli atti di causa e da un approfondito colloquio con il periziando – che presenta uno stato di ansia costante, con un Pt_4 umore instabile caratterizzato da rapidi sbalzi, spesso verificabili nell'arco della stessa giornata” e che “esiste un nesso di causalità evidente tra gli eventi oggetto del procedimento e l'emersione del malessere psicologico che ha determinato un peggioramento del funzionamento globale di ” Pt_4
(cfr. pagg. 22-23 dell'elaborato peritale, in atti).
Il C.T.U., in particolare, ha ricostruito, in primis, la storia familiare del ragazzo, facendo emergere come l'evento dannoso oggetto di causa si sia verificato dopo poco che il giovane, a seguito di un ulteriore evento traumatico (il divorzio dei genitori), aveva appena ritrovato il proprio equilibrio, sconvolgendolo del tutto (cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale, in atti, ove si legge che “vi è un «prima» in cui, dopo il divorzio dei genitori, l'allora minore stava recuperando la propria stabilità e serenità: il rendimento scolastico era positivo, le amicizie erano presenti e frequenti, e l'umore era stabile. Tuttavia, successivamente all'abuso, tutta la funzionalità che caratterizzava la sua vita è venuta meno”).
Il C.T.U. ha, infatti, riscontrato, sulla base del colloquio con il paziente e dei test effettuati – dai quali non è possibile evincersi, nel caso di specie, una effettiva esagerazione dei sintomi da parte del periziando (cd. “over- reporting”), il cui racconto viene ritenuto, quindi, del tutto attendibile e affidabile (cfr. pag. 16 della C.T.U.), non avendo, del resto, il giovane, nel corso del colloquio stesso, mai posto l'enfasi sulla propria condizione di vittima, pur essendolo, ed essendosi, anzi, presentato al C.T.U. con atteggiamento oppositivo (cfr. pag. 9 della C.T.U., ove si legge che “ Pt_4 accede al colloquio con un atteggiamento infastidito, rispondendo alle domande in modo coartato e utilizzando spesso un linguaggio sarcastico nel descrivere gli eventi oggetto del procedimento […] afferma subito di essere partito Pt_4 da Cortina, dove risiede temporaneamente per lavorare come cameriere durante la stagione turistica, per presenziare alle operazioni peritali. Esprime il suo disappunto per aver dovuto affrontare diverse ore di viaggio e prendere giorni di ferie, che difficilmente vengono concessi nel suo contesto lavorativo”) –, che, a seguito dell'evento dannoso (cfr. pagg. 21-22 dell'elaborato peritale, in atti):
- “la sua vita scolastica è stata gravemente compromessa”;
- “la sua capacità di concentrazione è risultata fortemente danneggiata”, non riuscendo il giovane “più a studiare a causa dei pensieri intrusivi, il che ha determinato l'interruzione precoce degli studi” e che, “per le stesse ragioni, ha abbandonato anche lo studio di uno strumento musicale e tutte le sue passioni”;
- “ha iniziato a soffrire di insonnia, problema che persiste tuttora, e ha sviluppato condotte alimentari disordinate”;
- “ha manifestato episodi di discontrollo della rabbia, che lo hanno portato a scontri fisici con altre persone”, nonché “all'età di 15 anni, a trascorrere un mese e mezzo in una casa- famiglia”;
- ha fatto “uso di sostanze, nel tentativo di alleviare i pensieri intrusivi” e “per gestire il dolore emotivo, ha inoltre messo in atto comportamenti autolesionisti e ha tentato il suicidio al termine della scuola media, senza successo”.
Il C.T.U. ha riscontrato, del resto, che , anche all'attualità, presenta “un quadro depressivo, Pt_4 caratterizzato da episodi in cui fatica a trovare la forza per alzarsi dal letto e da un forte senso di sfiducia in sé stesso e nella possibilità di miglioramento”, manifestando, anzi, “un atteggiamento di forte rassegnazione riguardo al suo malessere interiore, come se avesse ormai accettato una qualità di vita compromessa” (cfr. pag. 22 e pag. 20 dell'elaborato peritale, in atti).
Ebbene, tutto ciò, ad avviso dello scrivente giudice, trova interamente causa, sulla scorta dell'elaborato peritale in atti, nella gravità del fatto subito da , vissuto dal giovane, nei giorni Pt_4 immediatamente successivi ad esso, con un “terrore profondo, che si manifestava nei sogni” e nell'impressione di aver visto “ombre durante la notte” (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale in atti). Del resto, la diretta riconducibilità causale di tale sintomatologia, tuttora perdurante, al (tentativo di) abuso subito è immediatamente evincibile dal racconto del giovane reso al C.T.U., laddove Pt_4 ha riconosciuto, in particolare, che “quando il suo molestatore fu fermato in custodia cautelare questa sintomatologia è rientrata” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale, in atti), per essere destinata, tuttavia,
a riaffiorare, anche a distanza di tempo, in caso di incontro anche accidentale con il molestatore stesso
(cfr. pag. 15, laddove si legge che , a seguito di “un episodio in cui ha rivisto il suo Pt_4 molestatore […] è entrato in uno stato di congelamento iniziale, seguito da urla rivolte all'altra persona”).
Deve, quindi, in definitiva, ritenersi pienamente provato il danno-conseguenza subito dal ragazzo e la sua derivazione causale dall'abuso subito, essendo, d'altronde, pacifico come uno stato intenso di ansia cronica consegua – come riconosciuto anche dalla stessa sentenza penale di condanna – “ad eventi traumatici di forte impatto emotivo, tra i quali sono da ricondurre sicuramente gli abusi sessuali”
(cfr. pag. 11 della sentenza del Tribunale di Larino), tanto più se, come nel caso di specie, subiti in tenera età e nell'ambito di un ambiente sicuro quale, astrattamente, è, o dovrebbe essere, la scuola, sì da minare, in radice, la capacità della vittima di fidarsi delle persone e di vivere una vita stabile.
Del resto, uno dei principali sintomi caratterizzanti il (compromesso) quadro psicologico di Pt_4
e accertati dal C.T.U. è proprio la “totale mancanza di fiducia verso le altre persone, percepite come fonti di danno” (cfr. pag. 21 dell'elaborato peritale in atti).
Lo stesso , infatti, in sede di colloquio con il C.T.U., nel riferire quanto la sua vita sia cambiata Pt_4 radicalmente a seguito di quell'evento, ha dichiarato “se prima ero chiuso, ora sono stronzo e chiuso
[…] ormai la gente la vedo tutta nello stesso modo, non sono tutti stupratori ma c'è comunque quel lato di merda delle persone” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale in atti).
Ciò posto in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il comportamento del convenuto e i danni- conseguenza riportati dal ragazzo, si osserva – in merito alla quantificazione di tali danni – che il C.T.U. ha riconosciuto, in capo a , una percentuale di danno biologico psichico pari al 28,3% (da Pt_4 arrotondarsi, per difetto, al 28%), percentuale da ritenersi congrua, in quanto del tutto in linea con l'entità dei disturbi riportati dal giovane, sia nell'immediatezza del fatto, sia all'attualità, oltre che non contestata, da un punto di vista tecnico, da alcuna delle parti.
Pertanto, si ritiene di dover liquidare, in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_4 danno biologico da lui subito in conseguenza del fatto illecito oggetto di causa, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto della natura della malattia, della consistenza dei postumi riportati (danno biologico quantificato nella misura del 28%), dell'età del danneggiato al momento del fatto (11 anni) e dell'incremento massimo riconoscibile per la sofferenza soggettiva
(stante la gravità, in sé, del fatto), l'importo pari ad € 182.619,00. Deve, invece, escludersi la personalizzazione del danno, non perché non spettante, ma in quanto già ricompresa nella stima, da parte del C.T.U., del danno biologico-psichico subito dal minore nella percentuale sopra indicata e liquidata (cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale, in atti, ove il C.T.U., nel dare conto del criterio di calcolo utilizzato per pervenire alla stima del danno nella misura del 28%, precisa che “le scale adottate [per la quantificazione del danno] non si basano esclusivamente sulla diagnosi del disturbo, poiché ciò risulterebbe riduttivo rispetto a una compromissione più globale del funzionamento. È stato, così, possibile giungere a una quantificazione maggiormente dettagliata
e personalizzata del danno, attraverso l'analisi delle singole aree della vita di e una Pt_4 valutazione approfondita della loro qualità”).
Nulla deve, invece, essere disposto in ordine alle spese per il percorso psicoterapeutico già sostenute nell'interesse di (quantificate dal C.T.U. in complessivi € 1.750,00; cfr. pag. 22 Pt_4 dell'elaborato peritale) né in quelle presumibilmente da sostenersi pro futuro (stimate dal C.T.U. stesso in un importo minimo ricompreso tra € 2.520,00 ed € 2.880,00; cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale), in assenza di apposita domanda di parte relativa al risarcimento del danno patrimoniale
(essendo la domanda di parte attrice limitata esclusivamente al risarcimento del danno non patrimoniale).
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'accoglimento della domanda attorea proposta nei confronti di , con conseguente condanna dello stesso al Controparte_4 pagamento, in favore di , della somma complessivamente pari ad € Parte_4
182.619,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal reato da lui commesso
La somma così liquidata non deve essere rivalutata, essendo stata la stessa già liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità (2024).
Sulla posizione del convenuto. CP_2
Deve, poi, essere affermata la responsabilità del Controparte_2
nei confronti di per il fatto commesso da
[...] Parte_4 CP_4
, ai sensi dell'art. 2049 c.c.
[...]
Occorre premettere, al riguardo, che la responsabilità civile della pubblica amministrazione per i danni cagionati dal fatto illecito del dipendente in esecuzione delle sue attribuzioni trova fondamento nella lettura, in combinato disposto tra loro, degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c. i quali, rispettivamente, affermano:
- l'uno, la responsabilità concorrente e solidale dell'ente pubblico relativamente al fatto del dipendente, in forza del legame di immedesimazione organica con quest'ultimo intercorrente
(28 Cost.); - l'altro, la responsabilità oggettiva del padrone/committente per il fatto del preposto, in presenza di un nesso di occasionalità necessaria (2049 c.c.).
Quanto, in particolare, alla fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., si osserva – in via generale – che il presupposto alla base del riconoscimento di una responsabilità oggettiva del committente si fonda sull'inserimento del dipendente nell'apparato organizzativo del committente stesso e sulla contestuale imputazione, al datore di lavoro, della complessiva attività esercitata dal preposto, con gli effetti favorevoli e sfavorevoli che ne derivano (cuius commoda, eius et incommoda).
L'estensione della responsabilità del preposto al committente richiede, tuttavia, com'è noto, che tra le incombenze a lui affidate e il danno cagionato al terzo sussista un nesso causale di occasionalità necessaria, nel senso che le funzioni esercitate dal preposto devono aver agevolato o anche solo reso materialmente possibile la realizzazione del fatto lesivo.
Ciò significa:
- da un lato, che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente-datore di lavoro, non si richiede che il fatto lesivo sia stato posto in essere dal dipendente in esecuzione di uno specifico ordine impartito dal datore di lavoro, in quanto la fattispecie delinea
“un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'elemento soggettivo del datore di lavoro e, dunque, dall'intenzione o dalla consapevolezza di costui” (così: Cass. civ. n.
28988/2024);
- dall'altro lato, che la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito per finalità strettamente personali od egoiche, essendo sufficiente che “la condotta del preposto costituisca il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze” (così: Cass. civ. n. 11816/2016).
Ebbene, con particolare riguardo alla possibilità di applicare la particolare fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. anche ai fatti commessi dai dipendenti della P.A., si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo” (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 13246/2019).
Con particolare riguardo, poi, alla possibilità di estendere la responsabilità dell'amministrazione per fatti di violenza sessuale posti in essere (come nel caso di specie) a danno di minori in ambito scolastico, la Corte di cassazione ha allargato ulteriormente il perimetro del nesso di occasionalità necessaria, in presenza del quale l'amministrazione è chiamata a rispondere del fatto lesivo del dipendente.
La Suprema corte ha così, di recente, evidenziato che “la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzione possa anormalmente evolversi in un abuso sessuale non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile ed è, anzi, prevista dalla disciplina” e che, del resto, anche “sotto il profilo statistico, non è infrequente che a rivolgere a minorenni morbose attenzioni (e pure atti) di natura sessuale siano le persone alle quali è affidata la loro cura, proprio perché l'assunzione di compiti di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia dei minori crea una situazione maggiormente favorevole ai predatori sessuali”, giungendo, quindi, a concludere che “le condotte delittuose perpetrate […], pur se opposte rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall'ente pubblico, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un'anomalia imprevedibile – e, cioè, un comportamento completamente scisso dalle funzioni svolte e privo di ogni connessione con queste – tale da esentare la pubblica amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta a prevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante la somministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa” e, quindi, tali da esonerare la P.A. dall'obbligo di risarcire tutti i danni subiti da terzi per effetto di tali condotte (così, di recente: Cass. civ. n. 11614/2025).
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato e in applicazione dell'orientamento di legittimità da ultimo richiamato, che, nel caso di specie, non può non ritenersi, per definizione, sussistente il nesso di causalità necessaria tra le funzioni svolte da (all'epoca Controparte_4 dei fatti, collaboratore scolastico presso lo stesso istituto “Vincenzo Cuoco” di PE, CB, frequentato, all'epoca, da ) e il fatto illecito da lui commesso presso l'istituto Parte_4 scolastico in quesitone e occasionato, pertanto, proprio dalle sue funzioni.
Con la conseguenza che il convenuto deve essere chiamato a rispondere, in solido con il CP_2 dipendente, autore del fatto illecito, del danno non patrimoniale subito da Controparte_4
, con conseguente condanna, anche del Parte_4 Controparte_2
, in solido con al pagamento, in favore di
[...] Controparte_4 Parte_4
[...]
[...] , della somma complessivamente pari ad € 182.619,00 (liquidata come sopra e già
[...] rivalutata all'attualità), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal fatto di reato commesso dal dipendente.
Sulla domanda proposta dai restanti attori.
Circa, poi, il risarcimento del danno non patrimoniale cd. riflesso sofferto da , Controparte_1 da e da , familiari conviventi con la vittima principale Parte_2 Parte_3 dell'abuso, si osserva, da ultimo, quanto segue.
Preliminarmente, è opportuno premettere, al riguardo, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i familiari della vittima di un fatto illecito da altri subito possono subire – quale danno diretto, e non riflesso – sia un danno biologico, sia un danno morale, consistente nella sofferenza d'animo patita in occasione di tale fatto illecito.
La Suprema corte, in particolare, ha affermato, al riguardo, che “si parla spesso impropriamente di danno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri. In realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva, dunque, come fatto pluri-offensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette […] con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo, sia una perdita vera e propria di salute, così come una incidenza sulle abitudini di vita” (v., in tal senso: Cass. civ. n. 7748/2020).
La Suprema corte, inoltre, con la medesima pronuncia citata, ha ulteriormente chiarito che “non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e, dunque, insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E, tra le presunzioni, assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela tra la vittima in primis, per così dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo” (così: Cass. civ. n. 7748/2020 cit.).
Una volta ritenuta, peraltro, presuntivamente provata tale sofferenza d'animo, non è nemmeno necessario – affinché la stessa sia risarcibile, quale pregiudizio non patrimoniale – che tale sofferenza si traduca in un vero e proprio sconvolgimento delle abitudini di vita.
Ciò in quanto ad essere risarcito è “la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita” (così: Cass. civ. n. 7748/2020 cit.).
Chiarita, dunque, la natura diretta di tale danno, del quale può essere data prova anche mediante presunzioni fondate sul mero rapporto di parentela stretta e applicate, nel caso di specie, le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, è del tutto evidente che tale danno debba ritenersi senz'altro sussistente con riferimento al padre di , e alla di lui compagna, Pt_4 Controparte_1 Pt_2
i quali hanno appreso entrambi, con estremo dispiacere e apprensione, il fatto di abuso subito
[...] da e hanno assistito entrambi, con frustrazione e impotenza, alle conseguenze di tale abuso Pt_4 sull'equilibrio psicofisico di , tanto che gli stessi “ancora oggi hanno paura quando un adulto Pt_4 si avvicina ai figli” (cfr. le dichiarazioni del teste escussa all'udienza del CP_5
30/06/2023).
Ebbene, la riconducibilità causale di tali sofferenze e patemi d'animo all'evento oggetto di causa deve ritenersi provata, sia per quanto riguarda la posizione del padre – anche in virtù di presunzioni, stante il rapporto di stretta parentela che lo lega alla vittima primaria dell'abuso –, sia per quanto riguarda la posizione della di lui compagna.
Dall'istruttoria espletata in corso di causa è, infatti, emerso, in primo luogo, che la donna era divenuta una figura positiva e di riferimento per il piccolo , grazie alla quale questi aveva recuperato, Pt_4 almeno in parte, l'equilibrio perduto a causa del divorzio dei genitori.
Come riportato dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, infatti, arriva alla prima media in Pt_4 uno stato di equilibrio sufficiente”, in quanto “la convivenza con il padre e la compagna di quest'ultimo”, iniziata circa un anno prima, “gli consente di ritrovare una buona stabilità in tutte le aree della sua vita” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale, in atti).
Anche i testi escussi nel presente giudizio, inoltre, hanno implicitamente confermato quanto la compagna del padre, fosse divenuta una figura centrale nella vita del ragazzo, Parte_2 riferendosi ad ella, in alcuni casi, come alla “madre di ” (cfr., in particolare, le dichiarazioni Pt_4 del teste escussa all'udienza del 03/10/2023, la quale ha dichiarato “mi sentivo Persona_1 regolarmente con la madre di , ”) ed, in generale, riferendo episodi specifici dai quali Pt_4 Pt_2
è possibile evincere un effettivo coinvolgimento della donna nelle sofferenze subite dal giovane, nonostante l'assenza di alcun rapporto di parentela, coinvolgimento spiegabile sia in ragione del rapporto sentimentale che la lega al di lui padre, sia in ragione del ruolo para- Controparte_1 genitoriale di cui la donna si era, di fatto, fatta carico.
Depongono, in tal senso, le dichiarazioni dei testi relative al periodo successivo all'episodio oggetto di causa:
- , escussa all'udienza del 30/06/2023, la quale ha dichiarato che “spesso CP_5 la mia amica mi messaggiava durante la notte con il telefono e mi diceva che non Pt_2 riusciva a dormire;
qualche volta siamo andate anche insieme in chiesa a pregare e io le ho consigliato di andare da uno psicologo”; - , escusso all'udienza del 26/01/2024, il quale ha dichiarato che “posso Controparte_6 dire che spesso telefonava a mia moglie in piena notte dicendole che non Pt_2 Pt_4 riusciva a dormire e chiedendole di pregare, cosa che noi, credenti, abbiamo fatto”;
- , escusso all'udienza del 26/01/2024, il quale ha dichiarato che Testimone_1
“capitava che telefonasse o inviasse messaggi a mia moglie in piena notte”. Pt_2
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che le sofferenze patite dal padre di e dalla di lui Pt_4 compagna – sofferenze, in parte, come visto, emerse dall'istruttoria orale espletata in corso di causa e, comunque, da ritenersi presuntivamente provate in ragione della relazione stessa intercorrente con il ragazzo – integrino un danno non patrimoniale meritevole di essere risarcito, sub specie, però, non di danno biologico – inteso quale lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato –, bensì di danno morale.
Ritiene, infatti, lo scrivente giudice, che, dal punto di vista meramente classificatorio, il pregiudizio patito da e da non integri, per sua stessa natura, una lesione Controparte_1 Parte_2 dell'integrità psicofisica della loro persona, essendo consistito, essenzialmente, in un forte dispiacere per l'abuso subito da e in una forte apprensione per le conseguenze che tale abuso hanno Pt_4 avuto sul ragazzo stesso, ossia, appunto, in una tipica ipotesi di patema d'animo, suscettibile di essere risarcito quale danno morale-esistenziale, e non quale danno biologico, non essendo provata la sussistenza di una vera e propria patologia, suscettibile di essere risarcita quale lesione della salute nella sua componente statica e/o dinamico-relazionale.
Non si ritiene, invero, sufficiente, in tal senso:
- né la C.T.P. depositata da parte attrice, trattandosi di mere allegazioni difensive, benché di natura tecnica e, peraltro, estremamente generiche ed apodittiche1, che nulla provano circa l'effettiva sussistenza di un disagio psichico risarcibile quale danno biologico e circa la riconducibilità causale di tale disagio psichico dall'evento oggetto di causa, e, pertanto, non recepibili dallo scrivente giudice quale fondamento di una condanna al risarcimento del danno biologico dagli stessi asseritamente patito, non essendo dato, del resto, in alcun modo dato evincersi come il C.T.P. abbia stimato tale danno (quantificandolo, peraltro, esattamente allo stesso modo sia per sia per sia anche per Controparte_1 Parte_2 Pt_3 (su cui infra) nonostante la diversità dei ruoli dagli stessi ricoperti, così mancando Pt_3 di logicità e di individualizzazione e, quindi, di attendibilità):
o quanto al danno permanente, nella percentuale per entrambi pari al 15% (percentuale, invero, assai consistente, specialmente se rapportata al danno biologico subito dalla vittima primaria dell'abuso, , pari al 28%); Parte_4
o quanto al danno temporaneo, nei periodi di invalidità per entrambi pari a tre mesi di invalidità totale, a 45 giorni di invalidità parziale al 50% e a ulteriori 45 giorni di invalidità parziale al 25% (quantificazione, invero, incomprensibile, non risultando, in alcun modo, né dalla documentazione in atti, né dalle stesse allegazioni di parte attrice, che gli stessi abbiano subito un ricovero in conseguenza dell'episodio occorso al piccolo che giustifichi l'invalidità totale di tre mesi, né che gli stessi abbiano Pt_4 manifestato una sintomatologia effettivamente sintomatica dell'effettiva incapacità, anche solo parziale, di svolgere le proprie attività quotidiane per i periodi di tempo indicati);
- né la documentazione sanitaria prodotta dalla parte attrice (v., in particolare, certificati medici del 30/11/2021 allegati all'atto di citazione), attestanti, per entrambi, la sussistenza di un
“disturbo dell'adattamento con ansia”, caratterizzato, quanto al padre, da “ansia con irritabilità e preoccupazioni” e, quanto alla di lui compagna, da “ansia, somatizzazioni, irrequietezza, disagio emotivo”.
È evidente, infatti, che non ogni stato ansioso integra una vera e propria patologia, risarcibile quale danno biologico, atteso che sintomi quali “ansia”, “irrequietezza”, “preoccupazioni” e “disagio emotivo” sono, evidentemente, sintomatici di uno stato intimo di sofferenza e di disagio interiore, più che di una psicopatologia vera e propria.
Dal che ne deriva che tali sofferenze – anche a voler ritenere che la sofferenza attualmente ancora presente nel padre del minore e nella di lui compagna, così come riscontrata nei certificati medici del 2021, sia ancora ed esclusivamente riconducibile, per l'intero, all'evento oggetto di causa (nonostante il lungo lasso di tempo, invero, decorso, pari a più di sei anni al momento dell'accertamento sanitario) – sono sì risarcibili, ma sub specie di danno morale o, al più, di danno esistenziale, con la conseguenza per cui la relativa liquidazione va operata in via equitativa dal giudice e deve essere, quindi, svincolata dalle tabelle alle quali, nella prassi giudiziaria, si è soliti parametrare il danno biologico.
Ritiene, al riguardo, lo scrivente giudice, che sia congruo liquidare il danno non patrimoniale subito da e da in conseguenza dell'evento occorso al piccolo Controparte_1 Parte_2 Pt_4 in complessivi: • € 10.000,00 (oltre rivalutazione, dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione
I.S.T.A.T. disponibile all'attualità) in favore di Controparte_1
• € 3.000,00 (oltre rivalutazione, dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione
I.S.T.A.T. disponibile all'attualità) in favore di Parte_2
Tali importi sono liquidati – in assenza di indicazioni normative o tabellari – assumendo come riferimento la pronuncia del Tribunale di Milano n. 6963/2021, laddove, in un caso di atti sessuali (consumati, e non, come nel caso di specie, tentati) commessi a danno di una minore di sette anni, erano stati liquidati, in favore dei genitori della minore, complessivi € 60.000,00, tenuto conto dei seguenti tre parametri (v., in tal senso: Trib. Milano n. 6963/2021):
- “la ripetizione della condotta di reato”;
- “le circostanze di luogo e di tempo in cui il fatto di reato è stato commesso” (avvenute, in quel caso, in un ambiente domestico e, quindi, astrattamente sicuro);
- “il rapporto personale sussistente con l'autore del reato, fratello del padre della persona offesa”.
In quel caso, dunque, i giudici meneghini avevano ritenuto congruo liquidare, in favore dei genitori della vittima primaria dell'abuso, per il danno morale dagli stessi subito in conseguenza del fatto illecito, un risarcimento pari ad € 30.000,00 in favore di ciascun genitore.
Ritiene, pertanto, lo scrivente giudice che, nel caso di specie – tenuto conto delle differenze dei due casi –, sia congruo ed equo parametrare il quantum del risarcimento spettante al padre della vittima primaria nell'importo pari ad un terzo di quanto riconosciuto, in favore di ciascun singolo genitore, dalla pronuncia del Tribunale di Milano sopra richiamata, riduzione ritenuta congrua in considerazione del duplice fatto che, nel caso di specie:
- per un verso, viene in considerazione un fatto illecito che, benché parimenti riprovevole, è di per sé connotato da una minore offensività in concreto, essendosi trattato di un solo episodio arrestatosi alla soglia del tentativo punibile;
- per altro verso, ricorrono soltanto due dei tre parametri ai quali ha avuto riguardo il Tribunale di Milano nel quantificare il risarcimento spettante a ciascun genitore, ossia quello consistente nelle particolari circostanze di luogo e di tempo tali da facilitare la commissione del fatto illecito (commesso, nel caso di specie, come visto, in ambito scolastico e dopo l'orario delle lezioni), mentre non ricorrono gli ulteriori due parametri (ricorrenti, invece, nel caso affrontato dal Tribunale di Milano):
o né quello della reiterazione della condotta (trattandosi, nel caso di specie, e fortunatamente, di un episodio singolo); o né quello della sussistenza di un rapporto personale tra l'autore del fatto e il genitore della vittima (trattandosi, nel caso di specie, di un fatto commesso da una persona del tutto estranea alla famiglia e/o alla cerchia di conoscenze della stessa).
La diversificazione, nel quantum, tra e si giustifica, invece, in Controparte_1 Parte_2 via equitativa, in considerazione della maggiore intensità del danno subito dall'uomo, in quanto padre della vittima primaria del fatto illecito, per di più gravato (come emerge dalla documentazione in atti) da un forte senso di colpa per non aver adeguatamente vigilato sul minore avendo, così, potuto evitare l'evento, rispetto a quello subito dalla donna, la quale, per quanto presente nella vita del ragazzo, non
è ovviamente la madre dello stesso bensì la compagna del padre (il che, inevitabilmente, determina – in via presuntiva – il fatto che le sofferenze e le preoccupazioni da lei patite per il minore, pure con lei convivente e del quale pure la donna si era, di fatto, fatta carico, debbano, in assenza di prova contraria, ritenersi inferiori a quelle patite dal genitore), che, all'epoca dell'abuso, conviveva con il minore solo da un anno.
Deve, quindi, in definitiva, essere affermata la responsabilità di e del Controparte_4
, per gli stessi titoli di responsabilità già Controparte_2
Par esaminati in precedenza, per i danni non patrimoniali subiti da e da Controparte_1
[...]
, con conseguente condanna di e del Pt_2 Controparte_4 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1
e , delle seguenti somme:
[...] Parte_2
• € 10.000,00 (oltre rivalutazione, dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione
I.S.T.A.T. disponibile all'attualità) in favore di Controparte_1
• € 3.000,00 (oltre rivalutazione, dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione
I.S.T.A.T. disponibile all'attualità) in favore di . Parte_2
Deve, invece, essere rigettata, in assenza di alcuna specifica allegazione e prova circa l'effettività e la consistenza di una relazione affettiva tra e l'ulteriore attore con lui da poco convivente, Pt_4
(nulla di specifico essendo emerso, in tal senso, in sede di istruttoria orale, Parte_3 come invece emerso con riferimento alla posizione di , la domanda risarcitoria da Parte_2 quest'ultimo proposta.
Conclusioni
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato:
- il rigetto di ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_3 CP_4
e del;
[...] Controparte_2 - l'accoglimento della domanda proposta da , da Parte_4 Controparte_1
e da nei confronti di e del Parte_2 Controparte_4 [...]
, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra Controparte_2 loro, al pagamento, in favore di , di e di Parte_4 Controparte_1 [...]
, delle seguenti somme, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 derivante da reato:
o € 182.619,00 (già valutati all'attualità) in favore di;
Parte_4
o € 10.000,00 (oltre rivalutazione dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione I.S.T.A.T. disponibile all'attualità), in favore di;
Controparte_1
o € 3.000,00 (oltre rivalutazione dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione I.S.T.A.T. disponibile all'attualità) in favore di . Parte_2
Devono inoltre essere riconosciuti, su tutte le tre somme così liquidate, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi, sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, dalla data dell'evento
(27/10/2015) sulla somma via via rivalutata (previa devalutazione della somma al momento dell'evento lesivo 27/10/2015, quanto alla somma riconosciuta in favore di , Parte_4 già liquidata all'attualità), secondo il meccanismo indicato dalla giurisprudenza di legittimità (così:
Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tutte le somme liquidate decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna) gli interessi legali.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente e, pertanto, sono poste a carico degli odierni convenuti, e Controparte_4 Controparte_2
, in solido tra loro, nei limiti dei tre quarti delle stesse (tenuto conto del rigetto della
[...] domanda proposta da ), con compensazione, tra le stesse parti, del restante Parte_3 quarto. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00, individuato avuto riguardo al decisum) con riconoscimento di tutte le fasi del giudizio.
Per le medesime ragioni legate alla soccombenza prevalente, devono essere, altresì, poste a carico degli odierni convenuti, e Controparte_4 Controparte_2
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1005 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di;
Controparte_4
• Accerta la responsabilità di e del Controparte_4 [...]
nella causazione dei danni non patrimoniali subiti da Controparte_2
, e in conseguenza Parte_4 Controparte_1 Parte_2 dell'episodio occorso a in data 27/10/2015 oggetto di causa e, per Parte_4
l'effetto:
• Condanna e il Controparte_4 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme:
[...]
o € 182.619,00 (già comprensiva di rivalutazione) in favore di;
Parte_4
o € 10.000,00 (oltre rivalutazione dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione
I.S.T.A.T. disponibile all'attualità) in favore di;
Controparte_1
o € 3.000,00 (oltre rivalutazione dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione
I.S.T.A. disponibile all'attualità) in favore di;
Parte_2 oltre interessi compensativi (da computarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e interessi legali, dalla data odierna sino al saldo;
• Condanna e il Controparte_4 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_4 CP_1
e , in solido tra loro, delle spese di lite dagli stessi sostenute per
[...] Parte_2 il presente giudizio (che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 14.103,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.PA. e I.V.A., se dovuta, come per legge), nei limiti dei tre quarti delle stesse, con compensazione, tra le stesse parti, del restante quarto;
• Rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_3 CP_4
e del;
[...] Controparte_2
• Pone definitivamente a carico di e del Controparte_4 [...]
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come Controparte_2 liquidate in corso di causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 21 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano espressioni quali:
- con riferimento al padre: “l'intera vicenda si ripercuoteva indirettamente anche sulla salute del paziente, fortemente scosso da sentimenti di rabbia nei confronti dell'aggressore del figlio e senso di colpa, sia per non aver vigilato a sufficiente sul figlio che, all'epoca dei fatti, era solo un bambino, sia scaturito di riflesso alla sofferenza provata dal minore. Tale disturbo emotivo si strutturava nel tempo in un disturbo dell'adattamento con ansia, come certificato in data 30/11/2021” (cfr. pag. 3 della C.T.P. di;
Controparte_1
- con riferimento alla di lui compagna: “l'intera vicenda si ripercuoteva indirettamente anche sulla salute della paziente che spesso si è trovata a richiedere sostegno psicoterapeutico a causa dei forti momenti di ansia, angoscia e senso di colpa scaturiti in lei di riflesso alla sofferenza provata dal minore. Tale disagio si strutturava nel tempo in un disturbo dell'adattamento con ansia” (cfr. pag. 3 della C.T.P. di Pt_2 ;
[...] attestanti, più che una vera e propria lesione dell'integrativa psicofisica dell'uomo e della donna, una loro intima sofferenza soggettiva, caratterizzata da rabbia e senso di colpa o angoscia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1005 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
• RICCIUTI (C.F.: ), nato a [...] il [...], Pt_1 C.F._1 in giudizio tramite il genitore esercente la responsabilità, (C.F.: Controparte_1
, nato a [...] il [...]; C.F._2
• (C.F.: , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
• (C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
• (C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4 tutti residenti in [...] n. 16 ed elettivamente domiciliati in Campobasso, via Matteotti n. 16, presso lo studio dell'avv. Antonio Guida, e tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Arnaldo Tascione;
(attori)
contro
:
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_3
Campobasso;
(convenuto)
nonché
contro
:
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_4 C.F._5
07/04/1962;
(convenuto non costituitosi)
Oggetto: risarcimento del danno da reato art. 2043 c.c.;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori – premesso che, con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Larino in data 27/05/2019 (confermata in grado di appello e, da ultimo, in grado di legittimità),
, all'epoca dei fatti collaboratore scolastico presso lo stesso istituto “Vincenzo Cuoco” di Controparte_4
PE (CB) frequentato da , è stato ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 56-609- Parte_4 quater c.p. e 56-610 c.p., commessi in danno dello stesso , all'epoca dei fatti minore di anni Parte_4 undici – hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e il Controparte_4
, per vedere condannare gli stessi, in solido Controparte_2 tra loro, e previo accertamento delle rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali direttamente subiti, in proprio, dal minore stesso, nonché, in via riflessa, dai restanti attori (familiari conviventi con il minore), a causa delle condotte illecite del collaboratore scolastico, già accertate in sede penale.
Gli odierni attori, in particolare, hanno dedotto:
o che, la sera del 27/10/2025, il minore, , dopo aver fatto rientro a casa Parte_4 da scuola, appariva “bianco in volto, taciturno e visibilmente impaurito”;
o che, in quell'occasione, il minore raccontava, quindi, alla famiglia che, nel pomeriggio di quel giorno, egli si era trattenuto a scuola per aiutare il bidello con la sistemazione dei bianchi, dietro richiesta di quest'ultimo, il quale, tuttavia, dopo che tutti furono usciti, chiudeva a chiave il portone dall'interno (senza che , inizialmente, se ne accorgesse) e iniziava Pt_4 ad assumere atteggiamenti a sfondo sessuale, quali il raccontargli di proprie esperienze sessuali, il masturbarsi davanti a lui e il tentare di avvicinare al proprio pene la mano del minore, che, però, subito la ritraeva, per poi rivolgergli minacce al fine di dissuadere il minore dal raccontare a terzi l'accaduto;
o che, per tale episodio, il padre del minore, , e la di lui compagna e Controparte_1 convivente, , sporgevano una denuncia-querela contro Parte_2 CP_4
[...]
[...] poi sfociata nel procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. 180/2015, conclusosi
[...] con la sentenza di condanna dell'uomo per i reati (tra gli altri contestatigli) di cui agli artt. 56-
609-quater c.p. e 56-610 c.p. commessi nei confronti del minore, riportando una pena complessiva pari ad anni sei e mesi dieci di reclusione;
o che, a seguito dell'episodio subito, il minore aveva riportato un'alterazione del tono dell'umore oltre che delle sue abitudini quotidiane, sino a pervenire alla diagnosi di un vero e proprio “disturbo postraumatico da stress” e che, del pari, tutti i componenti del nucleo familiare (ossia il padre, la compagna del padre e il di lei figlio, , Parte_3 tutti odierni attori) subivano un non meno significativo sconvolgimento emotivo e delle proprie abitudini di vita.
Gli attori hanno, quindi, concluso, chiedendo – previo accertamento della responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni riportati dagli odierni attori – la condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tali danni, nel quantum così determinato:
• € 205.998,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali direttamente sofferti dal minore,
; Parte_4
• € 56.502,25, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale “riflesso”, sofferto dal padre del minore, ; Controparte_1
• € 55.416,25, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale “riflesso”, sofferto dalla compagna del padre, ; Parte_2
• € 37.881,25, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale “riflesso” sofferto dal figlio della compagna del padre, . Parte_3
Si è costituito in giudizio il convenuto, Controparte_2 contestando le avverse pretese nei suoi confronti, in quanto infondate, attesa la non riconducibilità della condotta posta in essere dal bidello al rapporto di immedesimazione organica del dipendente stesso con l'ente, da intendersi, anzi, del tutto reciso, tale rapporto, dal comportamento doloso di quest'ultimo, non certo riconducibile al perseguimento di un fine istituzionale imputabile alla P.A.
Il ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di quattro testi di parte attrice e di sei testi di parte convenuta, nonché mediante C.T.U. di natura psicologica sulla persona del solo e, fatte precisare le conclusioni mediante Parte_4 scambio di note scritte sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi. ***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia di , non costituitosi Controparte_4 nel presente giudizio, benché ritualmente citato.
***
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sulla responsabilità di nei confronti di . Controparte_4 Parte_4
Deve, in primo luogo, essere affermata la responsabilità del convenuto, , Controparte_4 nei confronti di , a norma degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. Parte_4
È opportuno premettere – in via generale – che, ai sensi dell'art. 185 c.p., il risarcimento del danno da reato (anche in forma tentata;
arg. ex: Cass. civ. n. 7256/2018) presuppone l'accertamento di responsabilità dell'imputato, concetto, di per sé, non sovrapponibile a quello di condanna, essendo ben possibile che, in sede penale, sia accertata la commissione di un fatto astrattamente costituente reato, senza, tuttavia, darsi luogo, in concreto, ad una pronuncia di condanna.
È, del pari, opportuno premettere – sempre in via generale – che oggetto di accertamento in questa sede non è certo la commissione, da parte dell'odierno convenuto, nella forma tentata, dei reati di cui agli artt. 609-quater e 610 c.p. commessi nei confronti dell'odierno attore (commissione da ritenersi, peraltro, pacifica, in quanto già oggetto di accertamento, in sede penale, passato in giudicato), bensì il diverso profilo attinente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile che, come noto, sono:
- la condotta;
- l'elemento psicologico;
- il danno ingiusto (inteso sia come “danno-evento”, sia come “danno-conseguenza”;
- il nesso causale tra condotta e danno.
Ebbene, circa i rapporti tra l'accertamento del giudice penale ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e l'accertamento del giudice civile – che qui rileva – ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore della persona danneggiata da un reato, si osserva:
- da un lato, che il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale, definitosi (come nel caso di specie) con sentenza passata in giudicato, senza dover procedere alla cd. rinnovazione della fase istruttoria, onere non imposto nemmeno in virtù di obblighi di fonte sovranazionale, essendo il giudizio risarcitorio civile governato, in tema di accertamento del nesso causale, com'è noto, dalla regola probatoria (più attenuata rispetto a quella che presiede l'accertamento di responsabilità in sede penale) del “più probabile che non” e della cd. “probabilità prevalente” (arg. ex Cass. civ. n. 30992/2023);
- dall'altro lato, che la condanna generica al risarcimento del danno, emessa (come nel caso di specie) dal giudice penale, già contiene, implicitamente, l'accertamento in ordine alla positiva sussistenza:
o del fatto di reato nella sua materialità e nella sua soggettività e, quindi, l'accertamento in ordine ai primi due elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, ossia la condotta e l'elemento psicologico del dolo o della colpa;
o del danno ingiusto, inteso come “danno evento”;
o del nesso di causalità materiale tra fatto illecito e danno ingiusto, inteso come “danno- evento”;
o “ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (cfr., in tal senso: Cass. civ. n.
8477/2020).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, deve ritenersi del tutto incontestato – alla luce della documentazione versata in atti nonché dell'accertamento in ordine alla responsabilità dell'imputato, cui si è pervenuti in sede penale – che l'odierno convenuto, Controparte_4
in data 27/10/2025, abbia posto in essere un tentativo di violenza sessuale Controparte_4 nei confronti del minore, , all'epoca di soli undici anni, e che quest'ultimo, a Parte_4 seguito dell'episodio di cui è stato vittima, sia rimasto molto scosso, piangendo tutta la notte e rifiutandosi di andare a scuola per tutta la settimana successiva, per poi riportare uno “stato ansioso reattivo”, caratterizzato dal perdurante timore dell'imputato (cfr. la sentenza del Tribunale penale di
Larino, in atti).
Già in sede penale, dunque, com'è evidente, si è pervenuti all'accertamento, con forza di giudicato:
- non solo in merito all'episodio del 27/10/2015, così come riferito da parte attrice;
- ma anche in merito alle conseguenze di tale episodio sull'equilibrio psicofisico del minore.
Tali conseguenze, del resto, non sono limitate, temporalmente, all'epoca dei fatti o all'epoca dell'accertamento penale, ma producono i loro effetti anche all'attualità.
L'istruttoria espletata in corso di causa ha consentito di accertare, infatti, l'incidenza negativa e pressoché permanente di tale episodio sul benessere psicofisico del ragazzo, sì da comprometterne in maniera significativa l'espletamento delle ordinarie attività quotidiane oltre che, in maniera tendenzialmente irreversibile, l'ordinario evolversi e strutturarsi delle sue relazioni sociali.
I testi escussi in corso di causa hanno riferito, al riguardo, di un repentino cambiamento della personalità del ragazzo dopo l'episodio del 27/10/2015 e di una sorta di distacco dalla realtà sociale e scolastica da parte di quest'ultimo.
Invero, riferimenti ad una improvvisa trasformazione comportamentale del ragazzo emergono, in particolar modo, dalle dichiarazioni degli amici di famiglia e, in particolare:
- di , escussa all'udienza del 30/06/2023, la quale ha dichiarato che, in CP_5 conseguenza dell'episodio oggetto di causa, “ non voleva più uscire e non voleva Pt_4 nemmeno andare più a scuola” (cfr. verbale del 30/06/2023, in atti);
- di , escussa all'udienza del 03/10/2023, la quale ha riferito di aver Persona_1 notato, a seguito dell'episodio, “comportamenti nuovi da parte di ”, connotati da Pt_4
“impulsività” e “aggressività”, il quale non ha nemmeno più “voluto partecipare alle attività pomeridiane di musica” (cfr. verbale di udienza del 03/10/2023, in atti);
- di , escussi all'udienza del 29/01/2024, il quale ha riferito “di aver Controparte_6 verificato io stesso che era diventato taciturno e che non voleva uscire” (cfr. verbale Pt_4 di udienza del 29/01/2024, in atti).
Ma è, soprattutto, dalla C.T.U. psicologica espletata in corso di causa che emergono indicazioni univoche circa la sussistenza del danno-conseguenza subito dal ragazzo e stimato dal C.T.U. in una percentuale di danno biologico pari al 28,3%.
Il C.T.U. ha infatti accertato – giungendo a conclusioni che lo scrivente giudice ritiene di dover condividere integralmente, in quanto supportate da ampia e logica motivazione, oltre che dall'analitico esame degli atti di causa e da un approfondito colloquio con il periziando – che presenta uno stato di ansia costante, con un Pt_4 umore instabile caratterizzato da rapidi sbalzi, spesso verificabili nell'arco della stessa giornata” e che “esiste un nesso di causalità evidente tra gli eventi oggetto del procedimento e l'emersione del malessere psicologico che ha determinato un peggioramento del funzionamento globale di ” Pt_4
(cfr. pagg. 22-23 dell'elaborato peritale, in atti).
Il C.T.U., in particolare, ha ricostruito, in primis, la storia familiare del ragazzo, facendo emergere come l'evento dannoso oggetto di causa si sia verificato dopo poco che il giovane, a seguito di un ulteriore evento traumatico (il divorzio dei genitori), aveva appena ritrovato il proprio equilibrio, sconvolgendolo del tutto (cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale, in atti, ove si legge che “vi è un «prima» in cui, dopo il divorzio dei genitori, l'allora minore stava recuperando la propria stabilità e serenità: il rendimento scolastico era positivo, le amicizie erano presenti e frequenti, e l'umore era stabile. Tuttavia, successivamente all'abuso, tutta la funzionalità che caratterizzava la sua vita è venuta meno”).
Il C.T.U. ha, infatti, riscontrato, sulla base del colloquio con il paziente e dei test effettuati – dai quali non è possibile evincersi, nel caso di specie, una effettiva esagerazione dei sintomi da parte del periziando (cd. “over- reporting”), il cui racconto viene ritenuto, quindi, del tutto attendibile e affidabile (cfr. pag. 16 della C.T.U.), non avendo, del resto, il giovane, nel corso del colloquio stesso, mai posto l'enfasi sulla propria condizione di vittima, pur essendolo, ed essendosi, anzi, presentato al C.T.U. con atteggiamento oppositivo (cfr. pag. 9 della C.T.U., ove si legge che “ Pt_4 accede al colloquio con un atteggiamento infastidito, rispondendo alle domande in modo coartato e utilizzando spesso un linguaggio sarcastico nel descrivere gli eventi oggetto del procedimento […] afferma subito di essere partito Pt_4 da Cortina, dove risiede temporaneamente per lavorare come cameriere durante la stagione turistica, per presenziare alle operazioni peritali. Esprime il suo disappunto per aver dovuto affrontare diverse ore di viaggio e prendere giorni di ferie, che difficilmente vengono concessi nel suo contesto lavorativo”) –, che, a seguito dell'evento dannoso (cfr. pagg. 21-22 dell'elaborato peritale, in atti):
- “la sua vita scolastica è stata gravemente compromessa”;
- “la sua capacità di concentrazione è risultata fortemente danneggiata”, non riuscendo il giovane “più a studiare a causa dei pensieri intrusivi, il che ha determinato l'interruzione precoce degli studi” e che, “per le stesse ragioni, ha abbandonato anche lo studio di uno strumento musicale e tutte le sue passioni”;
- “ha iniziato a soffrire di insonnia, problema che persiste tuttora, e ha sviluppato condotte alimentari disordinate”;
- “ha manifestato episodi di discontrollo della rabbia, che lo hanno portato a scontri fisici con altre persone”, nonché “all'età di 15 anni, a trascorrere un mese e mezzo in una casa- famiglia”;
- ha fatto “uso di sostanze, nel tentativo di alleviare i pensieri intrusivi” e “per gestire il dolore emotivo, ha inoltre messo in atto comportamenti autolesionisti e ha tentato il suicidio al termine della scuola media, senza successo”.
Il C.T.U. ha riscontrato, del resto, che , anche all'attualità, presenta “un quadro depressivo, Pt_4 caratterizzato da episodi in cui fatica a trovare la forza per alzarsi dal letto e da un forte senso di sfiducia in sé stesso e nella possibilità di miglioramento”, manifestando, anzi, “un atteggiamento di forte rassegnazione riguardo al suo malessere interiore, come se avesse ormai accettato una qualità di vita compromessa” (cfr. pag. 22 e pag. 20 dell'elaborato peritale, in atti).
Ebbene, tutto ciò, ad avviso dello scrivente giudice, trova interamente causa, sulla scorta dell'elaborato peritale in atti, nella gravità del fatto subito da , vissuto dal giovane, nei giorni Pt_4 immediatamente successivi ad esso, con un “terrore profondo, che si manifestava nei sogni” e nell'impressione di aver visto “ombre durante la notte” (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale in atti). Del resto, la diretta riconducibilità causale di tale sintomatologia, tuttora perdurante, al (tentativo di) abuso subito è immediatamente evincibile dal racconto del giovane reso al C.T.U., laddove Pt_4 ha riconosciuto, in particolare, che “quando il suo molestatore fu fermato in custodia cautelare questa sintomatologia è rientrata” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale, in atti), per essere destinata, tuttavia,
a riaffiorare, anche a distanza di tempo, in caso di incontro anche accidentale con il molestatore stesso
(cfr. pag. 15, laddove si legge che , a seguito di “un episodio in cui ha rivisto il suo Pt_4 molestatore […] è entrato in uno stato di congelamento iniziale, seguito da urla rivolte all'altra persona”).
Deve, quindi, in definitiva, ritenersi pienamente provato il danno-conseguenza subito dal ragazzo e la sua derivazione causale dall'abuso subito, essendo, d'altronde, pacifico come uno stato intenso di ansia cronica consegua – come riconosciuto anche dalla stessa sentenza penale di condanna – “ad eventi traumatici di forte impatto emotivo, tra i quali sono da ricondurre sicuramente gli abusi sessuali”
(cfr. pag. 11 della sentenza del Tribunale di Larino), tanto più se, come nel caso di specie, subiti in tenera età e nell'ambito di un ambiente sicuro quale, astrattamente, è, o dovrebbe essere, la scuola, sì da minare, in radice, la capacità della vittima di fidarsi delle persone e di vivere una vita stabile.
Del resto, uno dei principali sintomi caratterizzanti il (compromesso) quadro psicologico di Pt_4
e accertati dal C.T.U. è proprio la “totale mancanza di fiducia verso le altre persone, percepite come fonti di danno” (cfr. pag. 21 dell'elaborato peritale in atti).
Lo stesso , infatti, in sede di colloquio con il C.T.U., nel riferire quanto la sua vita sia cambiata Pt_4 radicalmente a seguito di quell'evento, ha dichiarato “se prima ero chiuso, ora sono stronzo e chiuso
[…] ormai la gente la vedo tutta nello stesso modo, non sono tutti stupratori ma c'è comunque quel lato di merda delle persone” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale in atti).
Ciò posto in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il comportamento del convenuto e i danni- conseguenza riportati dal ragazzo, si osserva – in merito alla quantificazione di tali danni – che il C.T.U. ha riconosciuto, in capo a , una percentuale di danno biologico psichico pari al 28,3% (da Pt_4 arrotondarsi, per difetto, al 28%), percentuale da ritenersi congrua, in quanto del tutto in linea con l'entità dei disturbi riportati dal giovane, sia nell'immediatezza del fatto, sia all'attualità, oltre che non contestata, da un punto di vista tecnico, da alcuna delle parti.
Pertanto, si ritiene di dover liquidare, in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_4 danno biologico da lui subito in conseguenza del fatto illecito oggetto di causa, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto della natura della malattia, della consistenza dei postumi riportati (danno biologico quantificato nella misura del 28%), dell'età del danneggiato al momento del fatto (11 anni) e dell'incremento massimo riconoscibile per la sofferenza soggettiva
(stante la gravità, in sé, del fatto), l'importo pari ad € 182.619,00. Deve, invece, escludersi la personalizzazione del danno, non perché non spettante, ma in quanto già ricompresa nella stima, da parte del C.T.U., del danno biologico-psichico subito dal minore nella percentuale sopra indicata e liquidata (cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale, in atti, ove il C.T.U., nel dare conto del criterio di calcolo utilizzato per pervenire alla stima del danno nella misura del 28%, precisa che “le scale adottate [per la quantificazione del danno] non si basano esclusivamente sulla diagnosi del disturbo, poiché ciò risulterebbe riduttivo rispetto a una compromissione più globale del funzionamento. È stato, così, possibile giungere a una quantificazione maggiormente dettagliata
e personalizzata del danno, attraverso l'analisi delle singole aree della vita di e una Pt_4 valutazione approfondita della loro qualità”).
Nulla deve, invece, essere disposto in ordine alle spese per il percorso psicoterapeutico già sostenute nell'interesse di (quantificate dal C.T.U. in complessivi € 1.750,00; cfr. pag. 22 Pt_4 dell'elaborato peritale) né in quelle presumibilmente da sostenersi pro futuro (stimate dal C.T.U. stesso in un importo minimo ricompreso tra € 2.520,00 ed € 2.880,00; cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale), in assenza di apposita domanda di parte relativa al risarcimento del danno patrimoniale
(essendo la domanda di parte attrice limitata esclusivamente al risarcimento del danno non patrimoniale).
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'accoglimento della domanda attorea proposta nei confronti di , con conseguente condanna dello stesso al Controparte_4 pagamento, in favore di , della somma complessivamente pari ad € Parte_4
182.619,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal reato da lui commesso
La somma così liquidata non deve essere rivalutata, essendo stata la stessa già liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità (2024).
Sulla posizione del convenuto. CP_2
Deve, poi, essere affermata la responsabilità del Controparte_2
nei confronti di per il fatto commesso da
[...] Parte_4 CP_4
, ai sensi dell'art. 2049 c.c.
[...]
Occorre premettere, al riguardo, che la responsabilità civile della pubblica amministrazione per i danni cagionati dal fatto illecito del dipendente in esecuzione delle sue attribuzioni trova fondamento nella lettura, in combinato disposto tra loro, degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c. i quali, rispettivamente, affermano:
- l'uno, la responsabilità concorrente e solidale dell'ente pubblico relativamente al fatto del dipendente, in forza del legame di immedesimazione organica con quest'ultimo intercorrente
(28 Cost.); - l'altro, la responsabilità oggettiva del padrone/committente per il fatto del preposto, in presenza di un nesso di occasionalità necessaria (2049 c.c.).
Quanto, in particolare, alla fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., si osserva – in via generale – che il presupposto alla base del riconoscimento di una responsabilità oggettiva del committente si fonda sull'inserimento del dipendente nell'apparato organizzativo del committente stesso e sulla contestuale imputazione, al datore di lavoro, della complessiva attività esercitata dal preposto, con gli effetti favorevoli e sfavorevoli che ne derivano (cuius commoda, eius et incommoda).
L'estensione della responsabilità del preposto al committente richiede, tuttavia, com'è noto, che tra le incombenze a lui affidate e il danno cagionato al terzo sussista un nesso causale di occasionalità necessaria, nel senso che le funzioni esercitate dal preposto devono aver agevolato o anche solo reso materialmente possibile la realizzazione del fatto lesivo.
Ciò significa:
- da un lato, che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente-datore di lavoro, non si richiede che il fatto lesivo sia stato posto in essere dal dipendente in esecuzione di uno specifico ordine impartito dal datore di lavoro, in quanto la fattispecie delinea
“un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'elemento soggettivo del datore di lavoro e, dunque, dall'intenzione o dalla consapevolezza di costui” (così: Cass. civ. n.
28988/2024);
- dall'altro lato, che la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito per finalità strettamente personali od egoiche, essendo sufficiente che “la condotta del preposto costituisca il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze” (così: Cass. civ. n. 11816/2016).
Ebbene, con particolare riguardo alla possibilità di applicare la particolare fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. anche ai fatti commessi dai dipendenti della P.A., si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo” (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 13246/2019).
Con particolare riguardo, poi, alla possibilità di estendere la responsabilità dell'amministrazione per fatti di violenza sessuale posti in essere (come nel caso di specie) a danno di minori in ambito scolastico, la Corte di cassazione ha allargato ulteriormente il perimetro del nesso di occasionalità necessaria, in presenza del quale l'amministrazione è chiamata a rispondere del fatto lesivo del dipendente.
La Suprema corte ha così, di recente, evidenziato che “la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzione possa anormalmente evolversi in un abuso sessuale non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile ed è, anzi, prevista dalla disciplina” e che, del resto, anche “sotto il profilo statistico, non è infrequente che a rivolgere a minorenni morbose attenzioni (e pure atti) di natura sessuale siano le persone alle quali è affidata la loro cura, proprio perché l'assunzione di compiti di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia dei minori crea una situazione maggiormente favorevole ai predatori sessuali”, giungendo, quindi, a concludere che “le condotte delittuose perpetrate […], pur se opposte rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall'ente pubblico, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un'anomalia imprevedibile – e, cioè, un comportamento completamente scisso dalle funzioni svolte e privo di ogni connessione con queste – tale da esentare la pubblica amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta a prevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante la somministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa” e, quindi, tali da esonerare la P.A. dall'obbligo di risarcire tutti i danni subiti da terzi per effetto di tali condotte (così, di recente: Cass. civ. n. 11614/2025).
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato e in applicazione dell'orientamento di legittimità da ultimo richiamato, che, nel caso di specie, non può non ritenersi, per definizione, sussistente il nesso di causalità necessaria tra le funzioni svolte da (all'epoca Controparte_4 dei fatti, collaboratore scolastico presso lo stesso istituto “Vincenzo Cuoco” di PE, CB, frequentato, all'epoca, da ) e il fatto illecito da lui commesso presso l'istituto Parte_4 scolastico in quesitone e occasionato, pertanto, proprio dalle sue funzioni.
Con la conseguenza che il convenuto deve essere chiamato a rispondere, in solido con il CP_2 dipendente, autore del fatto illecito, del danno non patrimoniale subito da Controparte_4
, con conseguente condanna, anche del Parte_4 Controparte_2
, in solido con al pagamento, in favore di
[...] Controparte_4 Parte_4
[...]
[...] , della somma complessivamente pari ad € 182.619,00 (liquidata come sopra e già
[...] rivalutata all'attualità), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal fatto di reato commesso dal dipendente.
Sulla domanda proposta dai restanti attori.
Circa, poi, il risarcimento del danno non patrimoniale cd. riflesso sofferto da , Controparte_1 da e da , familiari conviventi con la vittima principale Parte_2 Parte_3 dell'abuso, si osserva, da ultimo, quanto segue.
Preliminarmente, è opportuno premettere, al riguardo, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i familiari della vittima di un fatto illecito da altri subito possono subire – quale danno diretto, e non riflesso – sia un danno biologico, sia un danno morale, consistente nella sofferenza d'animo patita in occasione di tale fatto illecito.
La Suprema corte, in particolare, ha affermato, al riguardo, che “si parla spesso impropriamente di danno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri. In realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva, dunque, come fatto pluri-offensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette […] con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo, sia una perdita vera e propria di salute, così come una incidenza sulle abitudini di vita” (v., in tal senso: Cass. civ. n. 7748/2020).
La Suprema corte, inoltre, con la medesima pronuncia citata, ha ulteriormente chiarito che “non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e, dunque, insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E, tra le presunzioni, assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela tra la vittima in primis, per così dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo” (così: Cass. civ. n. 7748/2020 cit.).
Una volta ritenuta, peraltro, presuntivamente provata tale sofferenza d'animo, non è nemmeno necessario – affinché la stessa sia risarcibile, quale pregiudizio non patrimoniale – che tale sofferenza si traduca in un vero e proprio sconvolgimento delle abitudini di vita.
Ciò in quanto ad essere risarcito è “la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita” (così: Cass. civ. n. 7748/2020 cit.).
Chiarita, dunque, la natura diretta di tale danno, del quale può essere data prova anche mediante presunzioni fondate sul mero rapporto di parentela stretta e applicate, nel caso di specie, le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, è del tutto evidente che tale danno debba ritenersi senz'altro sussistente con riferimento al padre di , e alla di lui compagna, Pt_4 Controparte_1 Pt_2
i quali hanno appreso entrambi, con estremo dispiacere e apprensione, il fatto di abuso subito
[...] da e hanno assistito entrambi, con frustrazione e impotenza, alle conseguenze di tale abuso Pt_4 sull'equilibrio psicofisico di , tanto che gli stessi “ancora oggi hanno paura quando un adulto Pt_4 si avvicina ai figli” (cfr. le dichiarazioni del teste escussa all'udienza del CP_5
30/06/2023).
Ebbene, la riconducibilità causale di tali sofferenze e patemi d'animo all'evento oggetto di causa deve ritenersi provata, sia per quanto riguarda la posizione del padre – anche in virtù di presunzioni, stante il rapporto di stretta parentela che lo lega alla vittima primaria dell'abuso –, sia per quanto riguarda la posizione della di lui compagna.
Dall'istruttoria espletata in corso di causa è, infatti, emerso, in primo luogo, che la donna era divenuta una figura positiva e di riferimento per il piccolo , grazie alla quale questi aveva recuperato, Pt_4 almeno in parte, l'equilibrio perduto a causa del divorzio dei genitori.
Come riportato dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, infatti, arriva alla prima media in Pt_4 uno stato di equilibrio sufficiente”, in quanto “la convivenza con il padre e la compagna di quest'ultimo”, iniziata circa un anno prima, “gli consente di ritrovare una buona stabilità in tutte le aree della sua vita” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale, in atti).
Anche i testi escussi nel presente giudizio, inoltre, hanno implicitamente confermato quanto la compagna del padre, fosse divenuta una figura centrale nella vita del ragazzo, Parte_2 riferendosi ad ella, in alcuni casi, come alla “madre di ” (cfr., in particolare, le dichiarazioni Pt_4 del teste escussa all'udienza del 03/10/2023, la quale ha dichiarato “mi sentivo Persona_1 regolarmente con la madre di , ”) ed, in generale, riferendo episodi specifici dai quali Pt_4 Pt_2
è possibile evincere un effettivo coinvolgimento della donna nelle sofferenze subite dal giovane, nonostante l'assenza di alcun rapporto di parentela, coinvolgimento spiegabile sia in ragione del rapporto sentimentale che la lega al di lui padre, sia in ragione del ruolo para- Controparte_1 genitoriale di cui la donna si era, di fatto, fatta carico.
Depongono, in tal senso, le dichiarazioni dei testi relative al periodo successivo all'episodio oggetto di causa:
- , escussa all'udienza del 30/06/2023, la quale ha dichiarato che “spesso CP_5 la mia amica mi messaggiava durante la notte con il telefono e mi diceva che non Pt_2 riusciva a dormire;
qualche volta siamo andate anche insieme in chiesa a pregare e io le ho consigliato di andare da uno psicologo”; - , escusso all'udienza del 26/01/2024, il quale ha dichiarato che “posso Controparte_6 dire che spesso telefonava a mia moglie in piena notte dicendole che non Pt_2 Pt_4 riusciva a dormire e chiedendole di pregare, cosa che noi, credenti, abbiamo fatto”;
- , escusso all'udienza del 26/01/2024, il quale ha dichiarato che Testimone_1
“capitava che telefonasse o inviasse messaggi a mia moglie in piena notte”. Pt_2
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che le sofferenze patite dal padre di e dalla di lui Pt_4 compagna – sofferenze, in parte, come visto, emerse dall'istruttoria orale espletata in corso di causa e, comunque, da ritenersi presuntivamente provate in ragione della relazione stessa intercorrente con il ragazzo – integrino un danno non patrimoniale meritevole di essere risarcito, sub specie, però, non di danno biologico – inteso quale lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato –, bensì di danno morale.
Ritiene, infatti, lo scrivente giudice, che, dal punto di vista meramente classificatorio, il pregiudizio patito da e da non integri, per sua stessa natura, una lesione Controparte_1 Parte_2 dell'integrità psicofisica della loro persona, essendo consistito, essenzialmente, in un forte dispiacere per l'abuso subito da e in una forte apprensione per le conseguenze che tale abuso hanno Pt_4 avuto sul ragazzo stesso, ossia, appunto, in una tipica ipotesi di patema d'animo, suscettibile di essere risarcito quale danno morale-esistenziale, e non quale danno biologico, non essendo provata la sussistenza di una vera e propria patologia, suscettibile di essere risarcita quale lesione della salute nella sua componente statica e/o dinamico-relazionale.
Non si ritiene, invero, sufficiente, in tal senso:
- né la C.T.P. depositata da parte attrice, trattandosi di mere allegazioni difensive, benché di natura tecnica e, peraltro, estremamente generiche ed apodittiche1, che nulla provano circa l'effettiva sussistenza di un disagio psichico risarcibile quale danno biologico e circa la riconducibilità causale di tale disagio psichico dall'evento oggetto di causa, e, pertanto, non recepibili dallo scrivente giudice quale fondamento di una condanna al risarcimento del danno biologico dagli stessi asseritamente patito, non essendo dato, del resto, in alcun modo dato evincersi come il C.T.P. abbia stimato tale danno (quantificandolo, peraltro, esattamente allo stesso modo sia per sia per sia anche per Controparte_1 Parte_2 Pt_3 (su cui infra) nonostante la diversità dei ruoli dagli stessi ricoperti, così mancando Pt_3 di logicità e di individualizzazione e, quindi, di attendibilità):
o quanto al danno permanente, nella percentuale per entrambi pari al 15% (percentuale, invero, assai consistente, specialmente se rapportata al danno biologico subito dalla vittima primaria dell'abuso, , pari al 28%); Parte_4
o quanto al danno temporaneo, nei periodi di invalidità per entrambi pari a tre mesi di invalidità totale, a 45 giorni di invalidità parziale al 50% e a ulteriori 45 giorni di invalidità parziale al 25% (quantificazione, invero, incomprensibile, non risultando, in alcun modo, né dalla documentazione in atti, né dalle stesse allegazioni di parte attrice, che gli stessi abbiano subito un ricovero in conseguenza dell'episodio occorso al piccolo che giustifichi l'invalidità totale di tre mesi, né che gli stessi abbiano Pt_4 manifestato una sintomatologia effettivamente sintomatica dell'effettiva incapacità, anche solo parziale, di svolgere le proprie attività quotidiane per i periodi di tempo indicati);
- né la documentazione sanitaria prodotta dalla parte attrice (v., in particolare, certificati medici del 30/11/2021 allegati all'atto di citazione), attestanti, per entrambi, la sussistenza di un
“disturbo dell'adattamento con ansia”, caratterizzato, quanto al padre, da “ansia con irritabilità e preoccupazioni” e, quanto alla di lui compagna, da “ansia, somatizzazioni, irrequietezza, disagio emotivo”.
È evidente, infatti, che non ogni stato ansioso integra una vera e propria patologia, risarcibile quale danno biologico, atteso che sintomi quali “ansia”, “irrequietezza”, “preoccupazioni” e “disagio emotivo” sono, evidentemente, sintomatici di uno stato intimo di sofferenza e di disagio interiore, più che di una psicopatologia vera e propria.
Dal che ne deriva che tali sofferenze – anche a voler ritenere che la sofferenza attualmente ancora presente nel padre del minore e nella di lui compagna, così come riscontrata nei certificati medici del 2021, sia ancora ed esclusivamente riconducibile, per l'intero, all'evento oggetto di causa (nonostante il lungo lasso di tempo, invero, decorso, pari a più di sei anni al momento dell'accertamento sanitario) – sono sì risarcibili, ma sub specie di danno morale o, al più, di danno esistenziale, con la conseguenza per cui la relativa liquidazione va operata in via equitativa dal giudice e deve essere, quindi, svincolata dalle tabelle alle quali, nella prassi giudiziaria, si è soliti parametrare il danno biologico.
Ritiene, al riguardo, lo scrivente giudice, che sia congruo liquidare il danno non patrimoniale subito da e da in conseguenza dell'evento occorso al piccolo Controparte_1 Parte_2 Pt_4 in complessivi: • € 10.000,00 (oltre rivalutazione, dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione
I.S.T.A.T. disponibile all'attualità) in favore di Controparte_1
• € 3.000,00 (oltre rivalutazione, dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione
I.S.T.A.T. disponibile all'attualità) in favore di Parte_2
Tali importi sono liquidati – in assenza di indicazioni normative o tabellari – assumendo come riferimento la pronuncia del Tribunale di Milano n. 6963/2021, laddove, in un caso di atti sessuali (consumati, e non, come nel caso di specie, tentati) commessi a danno di una minore di sette anni, erano stati liquidati, in favore dei genitori della minore, complessivi € 60.000,00, tenuto conto dei seguenti tre parametri (v., in tal senso: Trib. Milano n. 6963/2021):
- “la ripetizione della condotta di reato”;
- “le circostanze di luogo e di tempo in cui il fatto di reato è stato commesso” (avvenute, in quel caso, in un ambiente domestico e, quindi, astrattamente sicuro);
- “il rapporto personale sussistente con l'autore del reato, fratello del padre della persona offesa”.
In quel caso, dunque, i giudici meneghini avevano ritenuto congruo liquidare, in favore dei genitori della vittima primaria dell'abuso, per il danno morale dagli stessi subito in conseguenza del fatto illecito, un risarcimento pari ad € 30.000,00 in favore di ciascun genitore.
Ritiene, pertanto, lo scrivente giudice che, nel caso di specie – tenuto conto delle differenze dei due casi –, sia congruo ed equo parametrare il quantum del risarcimento spettante al padre della vittima primaria nell'importo pari ad un terzo di quanto riconosciuto, in favore di ciascun singolo genitore, dalla pronuncia del Tribunale di Milano sopra richiamata, riduzione ritenuta congrua in considerazione del duplice fatto che, nel caso di specie:
- per un verso, viene in considerazione un fatto illecito che, benché parimenti riprovevole, è di per sé connotato da una minore offensività in concreto, essendosi trattato di un solo episodio arrestatosi alla soglia del tentativo punibile;
- per altro verso, ricorrono soltanto due dei tre parametri ai quali ha avuto riguardo il Tribunale di Milano nel quantificare il risarcimento spettante a ciascun genitore, ossia quello consistente nelle particolari circostanze di luogo e di tempo tali da facilitare la commissione del fatto illecito (commesso, nel caso di specie, come visto, in ambito scolastico e dopo l'orario delle lezioni), mentre non ricorrono gli ulteriori due parametri (ricorrenti, invece, nel caso affrontato dal Tribunale di Milano):
o né quello della reiterazione della condotta (trattandosi, nel caso di specie, e fortunatamente, di un episodio singolo); o né quello della sussistenza di un rapporto personale tra l'autore del fatto e il genitore della vittima (trattandosi, nel caso di specie, di un fatto commesso da una persona del tutto estranea alla famiglia e/o alla cerchia di conoscenze della stessa).
La diversificazione, nel quantum, tra e si giustifica, invece, in Controparte_1 Parte_2 via equitativa, in considerazione della maggiore intensità del danno subito dall'uomo, in quanto padre della vittima primaria del fatto illecito, per di più gravato (come emerge dalla documentazione in atti) da un forte senso di colpa per non aver adeguatamente vigilato sul minore avendo, così, potuto evitare l'evento, rispetto a quello subito dalla donna, la quale, per quanto presente nella vita del ragazzo, non
è ovviamente la madre dello stesso bensì la compagna del padre (il che, inevitabilmente, determina – in via presuntiva – il fatto che le sofferenze e le preoccupazioni da lei patite per il minore, pure con lei convivente e del quale pure la donna si era, di fatto, fatta carico, debbano, in assenza di prova contraria, ritenersi inferiori a quelle patite dal genitore), che, all'epoca dell'abuso, conviveva con il minore solo da un anno.
Deve, quindi, in definitiva, essere affermata la responsabilità di e del Controparte_4
, per gli stessi titoli di responsabilità già Controparte_2
Par esaminati in precedenza, per i danni non patrimoniali subiti da e da Controparte_1
[...]
, con conseguente condanna di e del Pt_2 Controparte_4 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1
e , delle seguenti somme:
[...] Parte_2
• € 10.000,00 (oltre rivalutazione, dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione
I.S.T.A.T. disponibile all'attualità) in favore di Controparte_1
• € 3.000,00 (oltre rivalutazione, dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione
I.S.T.A.T. disponibile all'attualità) in favore di . Parte_2
Deve, invece, essere rigettata, in assenza di alcuna specifica allegazione e prova circa l'effettività e la consistenza di una relazione affettiva tra e l'ulteriore attore con lui da poco convivente, Pt_4
(nulla di specifico essendo emerso, in tal senso, in sede di istruttoria orale, Parte_3 come invece emerso con riferimento alla posizione di , la domanda risarcitoria da Parte_2 quest'ultimo proposta.
Conclusioni
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato:
- il rigetto di ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_3 CP_4
e del;
[...] Controparte_2 - l'accoglimento della domanda proposta da , da Parte_4 Controparte_1
e da nei confronti di e del Parte_2 Controparte_4 [...]
, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra Controparte_2 loro, al pagamento, in favore di , di e di Parte_4 Controparte_1 [...]
, delle seguenti somme, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 derivante da reato:
o € 182.619,00 (già valutati all'attualità) in favore di;
Parte_4
o € 10.000,00 (oltre rivalutazione dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione I.S.T.A.T. disponibile all'attualità), in favore di;
Controparte_1
o € 3.000,00 (oltre rivalutazione dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione I.S.T.A.T. disponibile all'attualità) in favore di . Parte_2
Devono inoltre essere riconosciuti, su tutte le tre somme così liquidate, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi, sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, dalla data dell'evento
(27/10/2015) sulla somma via via rivalutata (previa devalutazione della somma al momento dell'evento lesivo 27/10/2015, quanto alla somma riconosciuta in favore di , Parte_4 già liquidata all'attualità), secondo il meccanismo indicato dalla giurisprudenza di legittimità (così:
Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tutte le somme liquidate decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna) gli interessi legali.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente e, pertanto, sono poste a carico degli odierni convenuti, e Controparte_4 Controparte_2
, in solido tra loro, nei limiti dei tre quarti delle stesse (tenuto conto del rigetto della
[...] domanda proposta da ), con compensazione, tra le stesse parti, del restante Parte_3 quarto. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00, individuato avuto riguardo al decisum) con riconoscimento di tutte le fasi del giudizio.
Per le medesime ragioni legate alla soccombenza prevalente, devono essere, altresì, poste a carico degli odierni convenuti, e Controparte_4 Controparte_2
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1005 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di;
Controparte_4
• Accerta la responsabilità di e del Controparte_4 [...]
nella causazione dei danni non patrimoniali subiti da Controparte_2
, e in conseguenza Parte_4 Controparte_1 Parte_2 dell'episodio occorso a in data 27/10/2015 oggetto di causa e, per Parte_4
l'effetto:
• Condanna e il Controparte_4 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme:
[...]
o € 182.619,00 (già comprensiva di rivalutazione) in favore di;
Parte_4
o € 10.000,00 (oltre rivalutazione dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione
I.S.T.A.T. disponibile all'attualità) in favore di;
Controparte_1
o € 3.000,00 (oltre rivalutazione dalla data dell'evento, 27/10/2015, all'ultima rilevazione
I.S.T.A. disponibile all'attualità) in favore di;
Parte_2 oltre interessi compensativi (da computarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e interessi legali, dalla data odierna sino al saldo;
• Condanna e il Controparte_4 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_4 CP_1
e , in solido tra loro, delle spese di lite dagli stessi sostenute per
[...] Parte_2 il presente giudizio (che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 14.103,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.PA. e I.V.A., se dovuta, come per legge), nei limiti dei tre quarti delle stesse, con compensazione, tra le stesse parti, del restante quarto;
• Rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_3 CP_4
e del;
[...] Controparte_2
• Pone definitivamente a carico di e del Controparte_4 [...]
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come Controparte_2 liquidate in corso di causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 21 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano espressioni quali:
- con riferimento al padre: “l'intera vicenda si ripercuoteva indirettamente anche sulla salute del paziente, fortemente scosso da sentimenti di rabbia nei confronti dell'aggressore del figlio e senso di colpa, sia per non aver vigilato a sufficiente sul figlio che, all'epoca dei fatti, era solo un bambino, sia scaturito di riflesso alla sofferenza provata dal minore. Tale disturbo emotivo si strutturava nel tempo in un disturbo dell'adattamento con ansia, come certificato in data 30/11/2021” (cfr. pag. 3 della C.T.P. di;
Controparte_1
- con riferimento alla di lui compagna: “l'intera vicenda si ripercuoteva indirettamente anche sulla salute della paziente che spesso si è trovata a richiedere sostegno psicoterapeutico a causa dei forti momenti di ansia, angoscia e senso di colpa scaturiti in lei di riflesso alla sofferenza provata dal minore. Tale disagio si strutturava nel tempo in un disturbo dell'adattamento con ansia” (cfr. pag. 3 della C.T.P. di Pt_2 ;
[...] attestanti, più che una vera e propria lesione dell'integrativa psicofisica dell'uomo e della donna, una loro intima sofferenza soggettiva, caratterizzata da rabbia e senso di colpa o angoscia.