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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/10/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 751/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 751/2022 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
ZZ (C.F. , pec: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Calitri (AV) alla via Torre n. 37
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo CP_1 C.F._3
D'OL (C.F. , pec: ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il suo studio in S. Andrea di Conza (AV) alla via Guido Dorso n. 15
APPELLATO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 291/2021 - emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, depositata in data
16.07.2021 e non notificata - con la quale il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da esso attore nei confronti del e lo aveva condannato alla refusione delle CP_1 spese di lite. Con la spiegata impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erronea ed omessa valutazione delle prove addotte in primo grado, la motivazione apparente, la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e l'omessa motivazione su punto essenziale della controversia, chiedendo l'accoglimento integrale delle proprie istanze in riforma della suddetta pronuncia. Si è costituito regolarmente il eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello con CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito agli atti il fascicolo del primo grado di giudizio, la scrivente ha rinviato il processo all'udienza del 11.06.2025, ad esito della quale ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
***
§ Sull'ammissibilità dell'appello
Occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal
Sostiene l'appellato che l'impugnazione avversaria violerebbe l'art. 342 c.p.c. per come CP_1 costantemente interpretato da autorevole giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
L'eccezione è priva di pregio, atteso che l'atto di appello chiaramente indica sia i punti contestati della decisione sia le relative doglianze. Non va, poi, sottaciuto che le Sezioni Unite citate da parte appellata hanno ormai definitivamente chiarito che “il novellato art. 342 c.p.c., non esige dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun "vacuo formalismo", né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, "la chiara ed inequivoca indicazione delle censure" mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice” (cfr. Cass., S.U., 16.11.2017 n. 27199).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'appello deve ritenersi ammissibile.
§ Sull'eccezione di prescrizione della pretesa
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel presente giudizio, l'appellato ripropone l'eccezione di prescrizione della domanda, esponendo che la pretesa risarcitoria asseritamente vantata dal fosse soggetta a termine di prescrizione quinquennale e che detto Parte_1 termine fosse ampiamente decorso, considerato che il dies a quo avrebbe dovuto rinvenirsi nel giorno
07.11.2009 (data di redazione dell'ultima delle due scritture private in atti) e che l'azione fosse stata promossa con atto di citazione notificato al convenuto il 14.12.2016. Nonostante la sua rituale proposizione in primo grado, la riferita eccezione non è stata esaminata dal giudice di prime cure.
Tale omessa valutazione fa sì che l'eccezione in parola sia ammissibile e valutabile in tal sede, essendo stata la stessa tempestivamente riproposta nel giudizio d'appello. In tal senso si è espressa la
Suprema Corte che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art.
343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado" (cfr. Cass., S.U., 21/03/2019 n.7940).
Tanto chiarito, l'eccezione richiamata va rigettata in quanto infondata. Invero, la domanda avversaria ha ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento di un mandato professionale;
trattasi, pertanto, di illecito contrattuale soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. (ex multis si veda Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 33379 del 27/12/2018).
§ Sull'eccezione relativa alla nullità della testimonianza resa dal CP_2
Parte appellata eccepisce altresì la nullità della testimonianza resa in primo grado da Persona_1
e l'incapacità a testimoniare del teste alla luce di quanto disposto dall'art. 246 c.p.c. Ciò in
[...] quanto i soci della società di fatto per la cui costituzione sarebbe stato incaricato il avrebbero CP_1 dovuto essere il e il il quale, per tale ragione, sarebbe stato portatore di un interesse Parte_1 CP_2 tale da legittimare il suo intervento in giudizio e dunque soggetto incapace a testimoniare.
Si premette che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che “la nullità della testimonianza resa da persona che si pretende incapace (in quanto portatrice di un interesse che avrebbe potuto legittimare il suo intervento in giudizio) deve essere eccepita subito dopo
l'espletamento della prova, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2 (salvo che il difensore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva), sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata.... Ove, poi, l'eccezione di nullità della testimonianza resa dall'incapace venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass. n. 23896 del 2018; Cass. n. 21670 del 2013). Per quel che concerne il caso di specie, risulta dagli atti di causa che il Plowny fosse stato escusso il 24 luglio 2020
e che nulla avesse eccepito in quella circostanza l'allora convenuto, il cui procuratore era presente alla ridetta udienza. Per vero, l'eccezione in esame è stata proposta per la prima volta dalla difesa soltanto con la comparsa conclusionale del 26 giugno 2021; di talché la stessa deve ritenersi CP_1 tardivamente formulata in primo grado e conseguentemente improponibile in appello. Ciò non esclude le valutazioni in punto di rilevanza della testimonianza e dell'attendibilità delle dichiarazioni rese di cui innanzi si dirà.
§ Nel merito
Al fine di trattare il merito dell'appello e i quattro motivi di gravame proposti, giova riassumere sinteticamente i fatti di causa.
Il agiva in giudizio per “la risoluzione del contratto di mandato professionale intercorso Parte_1 tra l'esponente ed il sig. per l'inadempimento di quest'ultimo all'incarico CP_1 professionale conferitogli dal sig. di costituzione di una società di fatto nei Parte_1 termini di cui in premessa” ed il risarcimento danni derivanti dall'inadempimento del professionista
- quantificati in via equitativa in € 2.000,00 - oltre che per la restituzione della differenza tra quanto corrisposto al convenuto per la redazione di due scritture private e quanto ritenuto dovuto sulla base delle tabelle professionali ratione temporis applicabili, vinte le spese.
A supporto della domanda, l'attore deduceva che, nel 2009, egli e il avessero conferito al CP_2
(all'epoca praticante avvocato) incarico verbale avente ad oggetto lo svolgimento tutti gli CP_1 adempimenti legali e fiscali necessari per la costituzione di una società di fatto destinata alla gestione di un negozio di informatica. Egli esponeva che, dopo aver accettato l'incarico e suggerito la forma della società di fatto, il si fosse limitato a redigere due scritture private (datate 31.10.2009 e CP_1
07.11.2009) prodromiche alla costituzione dell'ente, omettendo di compiere ogni ulteriore attività necessaria a formalizzare il vincolo sociale e rendendosi così inadempiente.
Infine, rappresentando che per la redazione delle due scritture di cui sopra il avesse percepito CP_1 un compenso di € 1.100,00 in luogo di quello inferiore di € 458,70, ritenuto dovuto in ragione dell'applicazione delle tabelle di cui al D.M. 127/2004, l'odierno appellante reclamava la restituzione della differenza dell'importo di € 641,30. Si costituiva in giudizio il eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione del diritto e, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria per assenza di prova del conferimento di un mandato eccedente la mera redazione delle scritture private versate in atti. Il convenuto, inoltre, contestava la fondatezza della richiesta restitutoria, evidenziando che il compenso da sé percepito fosse pienamente corrispondente alle tariffe di cui al D.M. 127/2004.
Il giudizio veniva istruito tramite espletamento della prova orale con escussione dei testi Persona_1 per parte attrice e per parte convenuta. A seguito dell'istruttoria, la causa
[...] Testimone_1 veniva decisa dal primo Giudice che rigettava la domanda e condannava l'attore soccombente alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore del convenuto dichiaratosi antistatario. Il , infine, ha proposto appello avverso la ridetta decisione dolendosi dell'erronea ed omessa Parte_1 valutazione delle prove (in particolare della testimonianza del Plowny), della motivazione apparente, della mancanza, illogicità e contraddittorietà della predetta motivazione e dell'omessa motivazione su punto essenziale della controversia.
Nel motivare la propria decisione, invero, il Giudice di prime cure ha affermato, con motivazione esaustiva e logica, che non vi fosse prova del conferimento dell'incarico al di costituire la CP_1 società e della attribuibilità al della ragione per la quale non si costituì la detta società, essendo CP_1 emerso che il fosse stato incaricato soltanto di redigere le scritture private e non essendovi, CP_1 comunque, prova del danno e del nesso causale con la condotta del professionista.
La motivazione resa dal primo giudice, invero, è esaustiva, pur meritando un approfondimento in punto di valutazione delle prove.
Vertendo la controversia in materia di inadempimento di mandato professionale per lo svolgimento di attività stragiudiziale, trova infatti applicazione al caso di specie il noto principio di diritto per cui
“la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico ... può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità” (cfr. Cass. sentenza n. 1792 del 24 gennaio 2017). Ciò in quanto il mandato costituisce “un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (cfr. Cass.
n. 8863/2021) che non richiede la forma scritta;
di fatto, “vigendo per il mandato il principio della libertà di forma, il contratto può essere concluso anche verbalmente” (cfr. Cass. n. 8863/2021).
Alla stregua del principio sopra enunciato, il Giudice di primo grado non ha ritenuto provato che al fosse stato conferito l'incarico di curare gli adempimenti necessari per la costituzione di una CP_1 società, avente come soci il e il Parte_1 CP_2
Invero, in citazione la odierna parte appellante aveva lamentato che fu il a consigliare di CP_1 formare una società di fatto, mentre nelle conclusioni rese lamentava l'inadempimento del professionista rispetto all'incarico di costituire una società di fatto.
Tale ricostruzione, tuttavia, confligge con le scritture private agli atti e datate rispettivamente
31.10.2009 e 07.11.2009. Entrambe le scritture redatte dal professionista, infatti, si configurano come atti prodromici alla creazione di un soggetto che non avesse la forma di un ente societario, disciplinando le parti l'entità dei conferimenti e le modalità e le tempistiche di apporto ad opera del
, allo scopo dichiarato di una “futura costituzione di una società di fatto”. Parte_1
Non può esservi dubbio, dunque, sul fatto che il mandato conferito al si esauriva nella redazione CP_1 delle scritture e non avesse ad oggetto ulteriori attività volte alla costituzione della ridetta società, essendo chiaramente sufficiente al fine dichiarato che il consulente legale dovesse limitarsi a predisporre atti meramente preparatori.
L'evenienza che non vi siano stati ulteriori sviluppi non può ricondursi all'inerzia del essendo CP_1 la società di fatto costituita di per sé ove vi sia un esercizio intenzionale dell'attività, conferimenti e affectio societatis (Cassazione ord. n. 23580 del 20/08/2025).
Quanto sopra non è idoneamente smentito dalla testimonianza (pienamente utilizzabile in giudizio per le ragioni sopra esposte ma ininfluente stante il tenore della domanda) resa in primo grado dal il quale ha dichiarato: “...volevamo formare una società con due persone, io e il sig. CP_2
; nostra intenzione era quella di mantenere il nome Compudigital e di trasformarla da ditta Parte_1 individuale a società”; “..siamo amici da tantissimi anni sia con che con Parte_1 CP_1
Noi cercavamo un avvocato per costituire la società e lui si è offerto di fare tutto quello che
[...] era necessario per la costituzione”; “gli importi furono forniti sia da me che da e furono Parte_1 inseriti nella scrittura privata in funzione della costituzione della società. Per definire ogni cosa ci siamo incontrati con il Miele…volte, eravamo sempre io, e . Pt_1 CP_1
Non vi è, in altri termini, idonea prova che l'intenzione di fermarsi ad una società solo “di fatto” e non formalizzata sia dipesa dal suggerimento del piuttosto che dalla reale intenzione delle CP_1 parti. In tal senso depone la sola deposizione del Plowny, che però si appalesa smentita dal teste escusso a richiesta della parte convenuta e dal tenore della stessa domanda formulata in citazione.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico non appare, dunque, sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda in riforma della decisione impugnata.
Questo Tribunale, dunque, ritiene condivisibile quanto affermato dal primo Giudice circa la mancata prova dell'ulteriore attività che avrebbe dovuto compiere il ai fini del corretto espletamento del CP_1 mandato, atteso anche che per la costituzione di una società di fatto non è necessario redigere un atto costitutivo né procedere alla sua registrazione presso il competente registro delle imprese. Una società di fatto può sorgere anche sulla base di una mera intesa verbale o di comportamenti concludenti, purché all'elemento soggettivo costituito dalla volontà di divenirne soci si accompagni quello oggettivo rappresentato dal conferimento di beni o servizi. Elementi entrambi presenti nella fattispecie in esame, al punto da far desumere che, alla data della scrittura privata del 07.11.2009, il e il avessero già dato vita alla società di fatto di cui si discorre. Parte_1 CP_2
Non si comprende, pertanto, in cosa sarebbe consistito l'inadempimento del non essendo CP_1 emersi elementi probatori atti a suffragare la tesi dell'istante per cui il professionista avrebbe dovuto occuparsi della costituzione di un fondo comune e della cura degli adempimenti fiscali i quali, peraltro, neppure rientravano nel proprio ambito di competenza, essendo egli all'epoca praticante avvocato e non un commercialista. Questo giudice condivide, inoltre, la statuizione del Giudice di prime circa la mancata prova del nesso eziologico tra condotta del professionista ed evento di danno nonché dei medesimi danni asseritamente patiti. Mette conto rammentare che “la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art.
1176, comma 2, c.c.), ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (art. 1223 c.c.) (cfr. Cassazione civile sez. II -
10/02/2025, n. 3370).
Nel caso in esame, di contro, difetta in toto la prova per come enucleata dalla surrichiamata giurisprudenza, non risultando provato né il conferimento dell'incarico, (e conseguentemente la responsabilità professionale da inadempimento) del né il nesso causale tra questo e l'evento di CP_1 danno né le conseguenze dannose in termini di danno emergente o di lucro cessante.
Al riguardo, preme evidenziare che, con la scrittura transattiva in atti del 02.03.2012, il e il Parte_1 regolavano i reciproci rapporti, prevedendo che il restituisse all'appellante tutto CP_2 CP_2 quanto era stato da egli versato in funzione della futura costituzione della società. Si esclude, dunque, il danno emergente. Quanto al lucro cessante, non vi è prova del fatto che la costituzione della società garantisse maggiori guadagni ai soci e, in ogni caso, gli stessi avrebbero potuto rivolgersi ad altro professionista ai fini del raggiungimento del risultato prefissato.
Ad abundantiam, si rileva che la condotta inerte dell'odierno appellante il quale, in luogo di rivolgersi ad altro consulente, decide di promuovere giudizio nei confronti del professionista appellato a distanza di 7 anni dalla redazione dell'ultima delle due scritture private esclude il risarcimento di qualsivoglia danno anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
§ Va analizzato il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante denuncia l'omessa motivazione in ordine alla questione relativa all'esorbitanza dei compensi percepiti dal per la redazione CP_1 delle scritture private. Il Giudice di prime cure ha ritenuto detto compenso - di importo pari a €
1.100,00 - conforme alle tariffe professionali di cui al D.M. 127/2004 allora vigente senza motivare ulteriormente il proprio convincimento.
Va premesso che anche il suddetto motivo di appello è infondato.
È chiaro che la parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, di talché alcuna ripetizione può chiedersi, non trattandosi di un pagamento indebito. Ciò posto, si osserva che le scritture private in esame costituiscono dei contratti con i quali i soci stabilivano che i contraenti avrebbero dovuto contribuire economicamente alla costituzione della società mediante la corresponsione di complessivi € 13.570,00 e pattuivano a tal fine una caparra.
Si osserva altresì che l'art. 5 del capitolo III del citato D.M. - rubricato “Tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (civile e penale, tributaria e amministrativa)”
– disponeva: “
1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile. ..”. Le tariffe professionali allegate al D.M., poi, prevedevano che per la “redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione” - in base al valore della pratica determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5 delle norme generali
– spettasse al professionista “ Dal 3% al 6% fino a E 5.200,00; dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a E 25.900,00; dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a E 51.700,00; dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a E 258.300; dall'1% al 3% sul maggiore valore fino a E
516.500,00; dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a E 1.033.000,00; dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a E 2.582.300,00; dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre E 2.582.300,00.”
Considerato che, nel caso di specie, l'attività è consistita nella redazione di due contratti per un valore complessivo di € 13.570,00, il compenso spettante al professionista in applicazione delle richiamate tabelle avrebbe dovuto essere calcolato nella percentuale che va dal 1,75 sino al massimo di 5,25 sul maggior valore. Applicando il valore del 4 %, tenuto conto della complessità dell'affare, il compenso dovuto al professionista risulta pari ad € 542,80 (€ 13.570,00 * 4,00 /100) per ciascuna scrittura privata. È perciò infondata la pretesa restitutoria dell'appellante, il quale ha corrisposto un compenso liberamente pattuito che non esorbita dai parametri di riferimento.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, l'appello deve ritenersi infondato e la pronuncia di primo grado deve essere conseguentemente pienamente confermata.
§ Sulla temerarietà della lite
Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata anche in appello dal si osserva che non si ravvisa la CP_1 mala fede né la colpa grave nell'agire in giudizio, non potendo la temerarietà essere sovrapposta sic et simpliciter alla soccombenza della parte;
di talché la domanda va disattesa.
§ Sulle spese di lite
Le spese del presente grado possono essere interamente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della soccombenza reciproca. Va rilevata la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, stante l'infondatezza dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 291/2021 del Giudice di Pace di
Sant'Angelo dei Lombardi;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna l'appellante al pagamento del doppio contributo unificato;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avellino, 17/10/2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 751/2022 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
ZZ (C.F. , pec: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Calitri (AV) alla via Torre n. 37
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo CP_1 C.F._3
D'OL (C.F. , pec: ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il suo studio in S. Andrea di Conza (AV) alla via Guido Dorso n. 15
APPELLATO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 291/2021 - emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, depositata in data
16.07.2021 e non notificata - con la quale il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da esso attore nei confronti del e lo aveva condannato alla refusione delle CP_1 spese di lite. Con la spiegata impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erronea ed omessa valutazione delle prove addotte in primo grado, la motivazione apparente, la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e l'omessa motivazione su punto essenziale della controversia, chiedendo l'accoglimento integrale delle proprie istanze in riforma della suddetta pronuncia. Si è costituito regolarmente il eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello con CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito agli atti il fascicolo del primo grado di giudizio, la scrivente ha rinviato il processo all'udienza del 11.06.2025, ad esito della quale ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
***
§ Sull'ammissibilità dell'appello
Occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal
Sostiene l'appellato che l'impugnazione avversaria violerebbe l'art. 342 c.p.c. per come CP_1 costantemente interpretato da autorevole giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
L'eccezione è priva di pregio, atteso che l'atto di appello chiaramente indica sia i punti contestati della decisione sia le relative doglianze. Non va, poi, sottaciuto che le Sezioni Unite citate da parte appellata hanno ormai definitivamente chiarito che “il novellato art. 342 c.p.c., non esige dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun "vacuo formalismo", né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, "la chiara ed inequivoca indicazione delle censure" mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice” (cfr. Cass., S.U., 16.11.2017 n. 27199).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'appello deve ritenersi ammissibile.
§ Sull'eccezione di prescrizione della pretesa
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel presente giudizio, l'appellato ripropone l'eccezione di prescrizione della domanda, esponendo che la pretesa risarcitoria asseritamente vantata dal fosse soggetta a termine di prescrizione quinquennale e che detto Parte_1 termine fosse ampiamente decorso, considerato che il dies a quo avrebbe dovuto rinvenirsi nel giorno
07.11.2009 (data di redazione dell'ultima delle due scritture private in atti) e che l'azione fosse stata promossa con atto di citazione notificato al convenuto il 14.12.2016. Nonostante la sua rituale proposizione in primo grado, la riferita eccezione non è stata esaminata dal giudice di prime cure.
Tale omessa valutazione fa sì che l'eccezione in parola sia ammissibile e valutabile in tal sede, essendo stata la stessa tempestivamente riproposta nel giudizio d'appello. In tal senso si è espressa la
Suprema Corte che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art.
343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado" (cfr. Cass., S.U., 21/03/2019 n.7940).
Tanto chiarito, l'eccezione richiamata va rigettata in quanto infondata. Invero, la domanda avversaria ha ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento di un mandato professionale;
trattasi, pertanto, di illecito contrattuale soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. (ex multis si veda Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 33379 del 27/12/2018).
§ Sull'eccezione relativa alla nullità della testimonianza resa dal CP_2
Parte appellata eccepisce altresì la nullità della testimonianza resa in primo grado da Persona_1
e l'incapacità a testimoniare del teste alla luce di quanto disposto dall'art. 246 c.p.c. Ciò in
[...] quanto i soci della società di fatto per la cui costituzione sarebbe stato incaricato il avrebbero CP_1 dovuto essere il e il il quale, per tale ragione, sarebbe stato portatore di un interesse Parte_1 CP_2 tale da legittimare il suo intervento in giudizio e dunque soggetto incapace a testimoniare.
Si premette che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che “la nullità della testimonianza resa da persona che si pretende incapace (in quanto portatrice di un interesse che avrebbe potuto legittimare il suo intervento in giudizio) deve essere eccepita subito dopo
l'espletamento della prova, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2 (salvo che il difensore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva), sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata.... Ove, poi, l'eccezione di nullità della testimonianza resa dall'incapace venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass. n. 23896 del 2018; Cass. n. 21670 del 2013). Per quel che concerne il caso di specie, risulta dagli atti di causa che il Plowny fosse stato escusso il 24 luglio 2020
e che nulla avesse eccepito in quella circostanza l'allora convenuto, il cui procuratore era presente alla ridetta udienza. Per vero, l'eccezione in esame è stata proposta per la prima volta dalla difesa soltanto con la comparsa conclusionale del 26 giugno 2021; di talché la stessa deve ritenersi CP_1 tardivamente formulata in primo grado e conseguentemente improponibile in appello. Ciò non esclude le valutazioni in punto di rilevanza della testimonianza e dell'attendibilità delle dichiarazioni rese di cui innanzi si dirà.
§ Nel merito
Al fine di trattare il merito dell'appello e i quattro motivi di gravame proposti, giova riassumere sinteticamente i fatti di causa.
Il agiva in giudizio per “la risoluzione del contratto di mandato professionale intercorso Parte_1 tra l'esponente ed il sig. per l'inadempimento di quest'ultimo all'incarico CP_1 professionale conferitogli dal sig. di costituzione di una società di fatto nei Parte_1 termini di cui in premessa” ed il risarcimento danni derivanti dall'inadempimento del professionista
- quantificati in via equitativa in € 2.000,00 - oltre che per la restituzione della differenza tra quanto corrisposto al convenuto per la redazione di due scritture private e quanto ritenuto dovuto sulla base delle tabelle professionali ratione temporis applicabili, vinte le spese.
A supporto della domanda, l'attore deduceva che, nel 2009, egli e il avessero conferito al CP_2
(all'epoca praticante avvocato) incarico verbale avente ad oggetto lo svolgimento tutti gli CP_1 adempimenti legali e fiscali necessari per la costituzione di una società di fatto destinata alla gestione di un negozio di informatica. Egli esponeva che, dopo aver accettato l'incarico e suggerito la forma della società di fatto, il si fosse limitato a redigere due scritture private (datate 31.10.2009 e CP_1
07.11.2009) prodromiche alla costituzione dell'ente, omettendo di compiere ogni ulteriore attività necessaria a formalizzare il vincolo sociale e rendendosi così inadempiente.
Infine, rappresentando che per la redazione delle due scritture di cui sopra il avesse percepito CP_1 un compenso di € 1.100,00 in luogo di quello inferiore di € 458,70, ritenuto dovuto in ragione dell'applicazione delle tabelle di cui al D.M. 127/2004, l'odierno appellante reclamava la restituzione della differenza dell'importo di € 641,30. Si costituiva in giudizio il eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione del diritto e, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria per assenza di prova del conferimento di un mandato eccedente la mera redazione delle scritture private versate in atti. Il convenuto, inoltre, contestava la fondatezza della richiesta restitutoria, evidenziando che il compenso da sé percepito fosse pienamente corrispondente alle tariffe di cui al D.M. 127/2004.
Il giudizio veniva istruito tramite espletamento della prova orale con escussione dei testi Persona_1 per parte attrice e per parte convenuta. A seguito dell'istruttoria, la causa
[...] Testimone_1 veniva decisa dal primo Giudice che rigettava la domanda e condannava l'attore soccombente alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore del convenuto dichiaratosi antistatario. Il , infine, ha proposto appello avverso la ridetta decisione dolendosi dell'erronea ed omessa Parte_1 valutazione delle prove (in particolare della testimonianza del Plowny), della motivazione apparente, della mancanza, illogicità e contraddittorietà della predetta motivazione e dell'omessa motivazione su punto essenziale della controversia.
Nel motivare la propria decisione, invero, il Giudice di prime cure ha affermato, con motivazione esaustiva e logica, che non vi fosse prova del conferimento dell'incarico al di costituire la CP_1 società e della attribuibilità al della ragione per la quale non si costituì la detta società, essendo CP_1 emerso che il fosse stato incaricato soltanto di redigere le scritture private e non essendovi, CP_1 comunque, prova del danno e del nesso causale con la condotta del professionista.
La motivazione resa dal primo giudice, invero, è esaustiva, pur meritando un approfondimento in punto di valutazione delle prove.
Vertendo la controversia in materia di inadempimento di mandato professionale per lo svolgimento di attività stragiudiziale, trova infatti applicazione al caso di specie il noto principio di diritto per cui
“la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico ... può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità” (cfr. Cass. sentenza n. 1792 del 24 gennaio 2017). Ciò in quanto il mandato costituisce “un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (cfr. Cass.
n. 8863/2021) che non richiede la forma scritta;
di fatto, “vigendo per il mandato il principio della libertà di forma, il contratto può essere concluso anche verbalmente” (cfr. Cass. n. 8863/2021).
Alla stregua del principio sopra enunciato, il Giudice di primo grado non ha ritenuto provato che al fosse stato conferito l'incarico di curare gli adempimenti necessari per la costituzione di una CP_1 società, avente come soci il e il Parte_1 CP_2
Invero, in citazione la odierna parte appellante aveva lamentato che fu il a consigliare di CP_1 formare una società di fatto, mentre nelle conclusioni rese lamentava l'inadempimento del professionista rispetto all'incarico di costituire una società di fatto.
Tale ricostruzione, tuttavia, confligge con le scritture private agli atti e datate rispettivamente
31.10.2009 e 07.11.2009. Entrambe le scritture redatte dal professionista, infatti, si configurano come atti prodromici alla creazione di un soggetto che non avesse la forma di un ente societario, disciplinando le parti l'entità dei conferimenti e le modalità e le tempistiche di apporto ad opera del
, allo scopo dichiarato di una “futura costituzione di una società di fatto”. Parte_1
Non può esservi dubbio, dunque, sul fatto che il mandato conferito al si esauriva nella redazione CP_1 delle scritture e non avesse ad oggetto ulteriori attività volte alla costituzione della ridetta società, essendo chiaramente sufficiente al fine dichiarato che il consulente legale dovesse limitarsi a predisporre atti meramente preparatori.
L'evenienza che non vi siano stati ulteriori sviluppi non può ricondursi all'inerzia del essendo CP_1 la società di fatto costituita di per sé ove vi sia un esercizio intenzionale dell'attività, conferimenti e affectio societatis (Cassazione ord. n. 23580 del 20/08/2025).
Quanto sopra non è idoneamente smentito dalla testimonianza (pienamente utilizzabile in giudizio per le ragioni sopra esposte ma ininfluente stante il tenore della domanda) resa in primo grado dal il quale ha dichiarato: “...volevamo formare una società con due persone, io e il sig. CP_2
; nostra intenzione era quella di mantenere il nome Compudigital e di trasformarla da ditta Parte_1 individuale a società”; “..siamo amici da tantissimi anni sia con che con Parte_1 CP_1
Noi cercavamo un avvocato per costituire la società e lui si è offerto di fare tutto quello che
[...] era necessario per la costituzione”; “gli importi furono forniti sia da me che da e furono Parte_1 inseriti nella scrittura privata in funzione della costituzione della società. Per definire ogni cosa ci siamo incontrati con il Miele…volte, eravamo sempre io, e . Pt_1 CP_1
Non vi è, in altri termini, idonea prova che l'intenzione di fermarsi ad una società solo “di fatto” e non formalizzata sia dipesa dal suggerimento del piuttosto che dalla reale intenzione delle CP_1 parti. In tal senso depone la sola deposizione del Plowny, che però si appalesa smentita dal teste escusso a richiesta della parte convenuta e dal tenore della stessa domanda formulata in citazione.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico non appare, dunque, sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda in riforma della decisione impugnata.
Questo Tribunale, dunque, ritiene condivisibile quanto affermato dal primo Giudice circa la mancata prova dell'ulteriore attività che avrebbe dovuto compiere il ai fini del corretto espletamento del CP_1 mandato, atteso anche che per la costituzione di una società di fatto non è necessario redigere un atto costitutivo né procedere alla sua registrazione presso il competente registro delle imprese. Una società di fatto può sorgere anche sulla base di una mera intesa verbale o di comportamenti concludenti, purché all'elemento soggettivo costituito dalla volontà di divenirne soci si accompagni quello oggettivo rappresentato dal conferimento di beni o servizi. Elementi entrambi presenti nella fattispecie in esame, al punto da far desumere che, alla data della scrittura privata del 07.11.2009, il e il avessero già dato vita alla società di fatto di cui si discorre. Parte_1 CP_2
Non si comprende, pertanto, in cosa sarebbe consistito l'inadempimento del non essendo CP_1 emersi elementi probatori atti a suffragare la tesi dell'istante per cui il professionista avrebbe dovuto occuparsi della costituzione di un fondo comune e della cura degli adempimenti fiscali i quali, peraltro, neppure rientravano nel proprio ambito di competenza, essendo egli all'epoca praticante avvocato e non un commercialista. Questo giudice condivide, inoltre, la statuizione del Giudice di prime circa la mancata prova del nesso eziologico tra condotta del professionista ed evento di danno nonché dei medesimi danni asseritamente patiti. Mette conto rammentare che “la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art.
1176, comma 2, c.c.), ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (art. 1223 c.c.) (cfr. Cassazione civile sez. II -
10/02/2025, n. 3370).
Nel caso in esame, di contro, difetta in toto la prova per come enucleata dalla surrichiamata giurisprudenza, non risultando provato né il conferimento dell'incarico, (e conseguentemente la responsabilità professionale da inadempimento) del né il nesso causale tra questo e l'evento di CP_1 danno né le conseguenze dannose in termini di danno emergente o di lucro cessante.
Al riguardo, preme evidenziare che, con la scrittura transattiva in atti del 02.03.2012, il e il Parte_1 regolavano i reciproci rapporti, prevedendo che il restituisse all'appellante tutto CP_2 CP_2 quanto era stato da egli versato in funzione della futura costituzione della società. Si esclude, dunque, il danno emergente. Quanto al lucro cessante, non vi è prova del fatto che la costituzione della società garantisse maggiori guadagni ai soci e, in ogni caso, gli stessi avrebbero potuto rivolgersi ad altro professionista ai fini del raggiungimento del risultato prefissato.
Ad abundantiam, si rileva che la condotta inerte dell'odierno appellante il quale, in luogo di rivolgersi ad altro consulente, decide di promuovere giudizio nei confronti del professionista appellato a distanza di 7 anni dalla redazione dell'ultima delle due scritture private esclude il risarcimento di qualsivoglia danno anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
§ Va analizzato il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante denuncia l'omessa motivazione in ordine alla questione relativa all'esorbitanza dei compensi percepiti dal per la redazione CP_1 delle scritture private. Il Giudice di prime cure ha ritenuto detto compenso - di importo pari a €
1.100,00 - conforme alle tariffe professionali di cui al D.M. 127/2004 allora vigente senza motivare ulteriormente il proprio convincimento.
Va premesso che anche il suddetto motivo di appello è infondato.
È chiaro che la parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, di talché alcuna ripetizione può chiedersi, non trattandosi di un pagamento indebito. Ciò posto, si osserva che le scritture private in esame costituiscono dei contratti con i quali i soci stabilivano che i contraenti avrebbero dovuto contribuire economicamente alla costituzione della società mediante la corresponsione di complessivi € 13.570,00 e pattuivano a tal fine una caparra.
Si osserva altresì che l'art. 5 del capitolo III del citato D.M. - rubricato “Tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (civile e penale, tributaria e amministrativa)”
– disponeva: “
1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile. ..”. Le tariffe professionali allegate al D.M., poi, prevedevano che per la “redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione” - in base al valore della pratica determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5 delle norme generali
– spettasse al professionista “ Dal 3% al 6% fino a E 5.200,00; dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a E 25.900,00; dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a E 51.700,00; dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a E 258.300; dall'1% al 3% sul maggiore valore fino a E
516.500,00; dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a E 1.033.000,00; dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a E 2.582.300,00; dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre E 2.582.300,00.”
Considerato che, nel caso di specie, l'attività è consistita nella redazione di due contratti per un valore complessivo di € 13.570,00, il compenso spettante al professionista in applicazione delle richiamate tabelle avrebbe dovuto essere calcolato nella percentuale che va dal 1,75 sino al massimo di 5,25 sul maggior valore. Applicando il valore del 4 %, tenuto conto della complessità dell'affare, il compenso dovuto al professionista risulta pari ad € 542,80 (€ 13.570,00 * 4,00 /100) per ciascuna scrittura privata. È perciò infondata la pretesa restitutoria dell'appellante, il quale ha corrisposto un compenso liberamente pattuito che non esorbita dai parametri di riferimento.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, l'appello deve ritenersi infondato e la pronuncia di primo grado deve essere conseguentemente pienamente confermata.
§ Sulla temerarietà della lite
Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata anche in appello dal si osserva che non si ravvisa la CP_1 mala fede né la colpa grave nell'agire in giudizio, non potendo la temerarietà essere sovrapposta sic et simpliciter alla soccombenza della parte;
di talché la domanda va disattesa.
§ Sulle spese di lite
Le spese del presente grado possono essere interamente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della soccombenza reciproca. Va rilevata la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, stante l'infondatezza dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 291/2021 del Giudice di Pace di
Sant'Angelo dei Lombardi;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna l'appellante al pagamento del doppio contributo unificato;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avellino, 17/10/2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo