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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2024, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 2165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via Antonio del Re, n. 18, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Sara Proietti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Re, n. 4, CP_1 presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende, giusta procura Controparte_2 allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento del figlio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, ha chiesto la determinazione Parte_1 delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio
(nato in data [...]). Per_1 2
Con comparsa di costituzione di costituzione depositata in data 11.10.2024, CP_1 si è costituita in giudizio, rassegnando le proprie conclusioni.
[...]
All'udienza del 12.11.2024, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla determinazione delle modalità di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore.
In particolare, le parti hanno concordato:
- Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso ciascun genitore;
- Collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nell'abitazione di
Villalba di Guidonia, Via Trento, n. 58;
- Determinazione del regime di frequentazione del figlio minore con il padre fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio, salvo diverso accordo tra le parti e valorizzando le esigenze e necessità del figlio minore, con le seguenti modalità:
o nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
o a finesettimana alternati, un finesettimana di sabato e il successivo finesettimana di domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
o nel periodo natalizio, per il primo anno con la madre nel giorno del 25 dicembre e 06 gennaio, con il padre il giorno del 26 dicembre e 01 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, ad anni alterni;
o nel periodo estivo, per una settimana con il padre, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, nella seconda settimana di agosto e quarta settimana di agosto, ad anni alterni), per tutti i giorni della settimana, ciascun giorno dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
o nel periodo Pasquale, per il primo anno con la madre nel giorno di
Pasqua e con il padre nel giorno di Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, ad anni alterni;
o per il compleanno del minore, ad anni alterni, partendo dal primo anno con il padre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
o per il compleanno dei genitori, per la festa della mamma e per la festa del papà, con il genitore festeggiato, dalle ore 10.00 alle ore 20.00; 3
o per le ulteriori festività, nel primo anno con la madre per il 01 maggio e
01 novembre, con il padre 25 aprile e 02 giugno, dalle ore 10.00 alle ore
20.00, ad anni alterni;
- Determinazione del regime di frequentazione del figlio minore con il padre dal raggiungimento del terzo anno di età del figlio, salvo diverso accordo tra le parti e valorizzando le esigenze e necessità del figlio minore, con le seguenti modalità:
o nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
o a finesettimana alternati, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore
20.00;
o nel periodo natalizio, per il primo anno con la madre nel giorno del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio, con il padre nei giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
o nel periodo estivo, per quindici giorni anche non consecutivi con il padre, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, nel primo anno con la madre dal 01 agosto al 15 agosto e con il padre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
o nel periodo Pasquale, per il primo anno con la madre nel giorno di
Pasqua e con il padre nel giorno di Lunedì dell'Angelo, con riaccompagno a scuola o dall'altro genitore la mattina successiva;
o per il compleanno del minore, ad anni alterni;
o per il compleanno dei genitori, per la festa della mamma e per la festa del papà, con il genitore festeggiato;
o per le ulteriori festività, proseguendo l'alternanza per il 01 maggio e 01 novembre, con un genitore, per il 25 aprile e 02 giugno, con l'altro genitore;
- In caso di indisposizione del minore per malattia, visita da parte del padre al minore presso il domicilio materno;
- Contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio mediante versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di Euro 270,00, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
- Percezione integrale da parte della madre dell'assegno unico erogato in favore del figlio minore;
- Spese straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio minore, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, divise per pari quote tra i genitori;
- Sostenimento delle spese relative all'asilo nido frequentato dal minore mediante detrazione dalla retta mensile dell'importo erogato a titolo di bonus nido e sostenimento della differenza per pari quote tra i genitori;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo. 4
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Prevede che i rapporti personali e patrimoniali delle parti e con il figlio siano regolati in conformità alle condizioni congiuntamente indicate;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 2165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via Antonio del Re, n. 18, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Sara Proietti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Re, n. 4, CP_1 presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende, giusta procura Controparte_2 allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento del figlio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, ha chiesto la determinazione Parte_1 delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio
(nato in data [...]). Per_1 2
Con comparsa di costituzione di costituzione depositata in data 11.10.2024, CP_1 si è costituita in giudizio, rassegnando le proprie conclusioni.
[...]
All'udienza del 12.11.2024, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla determinazione delle modalità di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore.
In particolare, le parti hanno concordato:
- Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso ciascun genitore;
- Collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nell'abitazione di
Villalba di Guidonia, Via Trento, n. 58;
- Determinazione del regime di frequentazione del figlio minore con il padre fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio, salvo diverso accordo tra le parti e valorizzando le esigenze e necessità del figlio minore, con le seguenti modalità:
o nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
o a finesettimana alternati, un finesettimana di sabato e il successivo finesettimana di domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
o nel periodo natalizio, per il primo anno con la madre nel giorno del 25 dicembre e 06 gennaio, con il padre il giorno del 26 dicembre e 01 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, ad anni alterni;
o nel periodo estivo, per una settimana con il padre, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, nella seconda settimana di agosto e quarta settimana di agosto, ad anni alterni), per tutti i giorni della settimana, ciascun giorno dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
o nel periodo Pasquale, per il primo anno con la madre nel giorno di
Pasqua e con il padre nel giorno di Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, ad anni alterni;
o per il compleanno del minore, ad anni alterni, partendo dal primo anno con il padre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
o per il compleanno dei genitori, per la festa della mamma e per la festa del papà, con il genitore festeggiato, dalle ore 10.00 alle ore 20.00; 3
o per le ulteriori festività, nel primo anno con la madre per il 01 maggio e
01 novembre, con il padre 25 aprile e 02 giugno, dalle ore 10.00 alle ore
20.00, ad anni alterni;
- Determinazione del regime di frequentazione del figlio minore con il padre dal raggiungimento del terzo anno di età del figlio, salvo diverso accordo tra le parti e valorizzando le esigenze e necessità del figlio minore, con le seguenti modalità:
o nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
o a finesettimana alternati, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore
20.00;
o nel periodo natalizio, per il primo anno con la madre nel giorno del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio, con il padre nei giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
o nel periodo estivo, per quindici giorni anche non consecutivi con il padre, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, nel primo anno con la madre dal 01 agosto al 15 agosto e con il padre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
o nel periodo Pasquale, per il primo anno con la madre nel giorno di
Pasqua e con il padre nel giorno di Lunedì dell'Angelo, con riaccompagno a scuola o dall'altro genitore la mattina successiva;
o per il compleanno del minore, ad anni alterni;
o per il compleanno dei genitori, per la festa della mamma e per la festa del papà, con il genitore festeggiato;
o per le ulteriori festività, proseguendo l'alternanza per il 01 maggio e 01 novembre, con un genitore, per il 25 aprile e 02 giugno, con l'altro genitore;
- In caso di indisposizione del minore per malattia, visita da parte del padre al minore presso il domicilio materno;
- Contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio mediante versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di Euro 270,00, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
- Percezione integrale da parte della madre dell'assegno unico erogato in favore del figlio minore;
- Spese straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio minore, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, divise per pari quote tra i genitori;
- Sostenimento delle spese relative all'asilo nido frequentato dal minore mediante detrazione dalla retta mensile dell'importo erogato a titolo di bonus nido e sostenimento della differenza per pari quote tra i genitori;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo. 4
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Prevede che i rapporti personali e patrimoniali delle parti e con il figlio siano regolati in conformità alle condizioni congiuntamente indicate;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai