TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/07/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2295/2021 tra le parti:
RICORRENTE cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. CARGNINO LAURA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
NV
, cf Controparte_2 C.F._3
- difesa: avv. MATTIOLO IGNAZIO, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, accogliere il ricorso introduttivo e per l'effetto:
Pagina 1 di 23
1. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e CP _2 celebrato in data 06 settembre 2008 con rito concordatario in Bagno a Ripoli (FI) atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bagno di Ripoli (FI) n.29, Parte
II Serie C, anno 2008 e dichiarare l'addebito della separazione in capo AL SI.ra
, per comportamenti in costanza di matrimonio, contrari all'assistenza Controparte_2 morale e materiale della famiglia nei confronti del marito SI. e Controparte_1 violazione dei doveri coniugali.
2. Revocare il contributo al mantenimento in favore della SI.ra Controparte_2 disposto con ordinanza presidenziale e stabilito in Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, non ricorrendo i presupposti per la compensazione, ovvero perequazione essendo la medesima economicamente autosufficiente ed avendo, inoltre, violato i doveri di assistenza morale e materiale e, quindi, i doveri coniugali in costanza di matrimonio. Per_
3. Disporre l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abituale e prevalente presso il padre, in Vinovo (TO) via S.
Anna n. 22, con previsione di un calendario visite di seguito indicato, fatte salve in ogni caso, le aspirazioni e i desideri della minore avendo cura di salvaguardare i suoi impegni scolastici e sportivi e il suo benessere psicofisico: salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto della volontà della medesima, la minore trascorrerà presso
l'abitazione materna in Prato un fine settimana al mese e precisamente dal venerdì (al termine degli impegni scolastici) AL domenica sera con rientro a Torino entro le ore
18.00 (orario estendibile sino alle ore 20.00 nel periodo estivo); l'altro weekend di pertoccanza della madre, nel periodo scolastico, sarà cura della madre recarsi dAL figlia a Torino, al fine di evitare di dover gravare la minore di trasferimenti che possano appesantire il suo percorso scolastico e sportivo e il suo benessere psicofisico;
la minore trascorrerà quattro settimane di vacanza estive, anche non consecutive con la madre, previo accordo con il padre, e viceversa, da comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
le vacanze natalizie, nel periodo dal 24 al 31 dicembre, negli anni dispari la minore le trascorrerà con il padre e in quelli pari con la madre;
nel periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, la minore trascorrerà le vacanze negli anni pari con il padre e in quelli dispari con la madre;
in ogni altra occasione in cui la madre sia disponibile, previo accordo raggiunto con il padre, la minore potrà trascorrere con la medesima una o più giornate. Salvo diverso accordo, le spese da sostenere per i trasferimenti in treno o con ogni altro mezzo di trasporto, della minore da Vinovo (To)
Pagina 2 di 23 a Prato e viceversa i genitori provvederanno nella misura del 50%. Entrambi i genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione preventiva in merito al luogo ove gli stessi si recheranno con la figlia durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, assicurandone la reperibilità telefonica.
4. Disporre a carico della SI.ra un contributo al mantenimento per la figlia _2
Per_ minore di euro 600,00 mensili da versare al SI. entro il 5 Controparte_1 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, necessitate e concordate non coperte dal SSN, da corrispondersi mensilmente previo invio della documentazione attestante l'avvenuto pagamento in caso di urgenza, comunque da intendersi secondo il Protocollo di Intesa di codesto Ecc.mo Tribunale di
Prato che qui si intende integralmente richiamato.
Sulle spese straordinarie, si richiama il Protocollo di Intesa del Tribunale di Prato, che qui pedissequamente si riporta “Come da Protocollo d'Intesa n. 468/19 applicato nelle cause in materia di famiglia promosse davanti a questo Tribunale rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master
e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dAL scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico , spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate
Pagina 3 di 23 tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione) uscite didattiche organizzate dAL scuola in ambito giornaliero;
”
5. Revocare il contributo al mantenimento in favore del figlio , stabilito nella ER misura di Euro 600,00 mensili, essendo al momento economicamente autosufficiente, o comunque ridurlo in misura pari ad Euro 306,00 mensili, posto che il SI. CP versa le rate del mutuo della quota pari al 50% della ex casa coniugale cointestata tra la SI.ra e il figlio e revocare la suddivisione delle _2 Persona_3 spese straordinarie, si intendono sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori sia quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione, già stabilite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Sulle spese straordinarie, si richiama il Protocollo di Intesa che qui pedissequamente si riporta “Come da Protocollo d'Intesa n. 468/19 applicato nelle cause in materia di famiglia promosse davanti a questo Tribunale rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche
e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dAL scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico , spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di
Pagina 4 di 23 quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione) uscite didattiche organizzate dAL scuola in ambito giornaliero;
”
6. Il SI. si è fatto carico delle rate di mutuo pari a Euro 306,00 gravanti CP sul 50% della quota di proprietà di sull'immobile, già ex casa coniugale, da ER intendersi come contributo al mantenimento per il figlio.
7. Revocare l'assegnazione della casa coniugale AL SI.ra , in comproprietà _2 con il figlio maggiore a seguito dell'atto di donazione del SI. ER CP
8. Porre a carico della SI.ra le spese dovute per la CTU essendo Controparte_2
Per_ stata richiesta dAL medesima, per la collocazione della figlia minore .
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte convenuta: “ribadito di non accettare il contradditorio sulle domande nuove ex adverso già avanzate in corso di causa e su quelle che dovessero essere avanzate in sede di precisazione delle conclusioni
Piaccia il Tribunale di Prato, disattesa ogni diversa domanda, istanza, difesa e/o eccezione, anche perché inammissibili:
a) dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
b) disporre per l'affido condiviso ai genitori con domiciliazione Persona_4 prevalente della minore presso la casa paterna a Vinovo (TO); Per_ c) quanto alle frequentazioni di con la madre, disporre, secondo quanto suggerito dAL CTU, che: Per_ c.
1. starà con la madre presso la casa materna, un fine settimana a settimane alterne, dal venerdì al termine dell'uscita da scuola AL domenica sera ed in aggiunta
a Torino, sempre con la madre, pernottando occorrendo anche con questa, tutte le volte che la IG.ra riuscirà ad organizzarsi infrasettimanalmente per raggiungere _2 la figlia, previa comunicazione in tal senso della madre al padre;
Per_ c.
2. durante le festività natalizie starà ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; durante le vacanze pasquali Per_
trascorrerà metà delle vacanze pasquali con un genitore e metà delle vacanze pasquali con l'altro genitore alternando di anno in anno la permanenza presso i genitori durante il giorno di Pasqua;
Pagina 5 di 23 c.
3. nel periodo delle vacanze estive – e segnatamente tra la fine dell'anno scolastico e
Per_ l'inizio dell'anno scolastico successivo - trascorrerà cinque settimane con la madre, di cui due almeno consecutive e quattro settimane con il padre, di cui almeno due consecutive, secondo accordi da assumere tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno: allo scopo entrambi i genitori si daranno reciproca comunicazione preventiva circa il luogo ove gli stessi si recheranno con la figlia, assicurando all'altro genitore la reperibilità telefonica della minore. Nelle settimane residue del periodo di vacanza
Per_ estivo (all'incirca 3) starà presso la casa materna a week alternati come indicato sopra sub c.
1. riprendendo la turnazione interrotta dall'avvio delle vacanze scolastiche;
ovvero ed in aggiunta starà a Torino con la madre, pernottando occorrendo anche con questa, tutte le volte che la IG.ra riuscirà ad _2 organizzarsi infrasettimanalmente per raggiungere la figlia, previa comunicazione in tal senso della madre al padre;
Per_ c.4.) disporre che trascorra i “ponti” dell'anno presso la casa materna.
Per_ c.5.) Ai trasferimenti della figlia da Vinovo (TO) a Prato e viceversa provvederà il
Per_ padre, come nell'attualità, a sua cura (salva la possibilità per di viaggiare da sola, come accade nell'attualità) ed in ogni caso a sue spese.
d) disporre che la casa sita Prato, via Botticelli 89 sia assegnata con tutto quanto
l'arreda e suoi accessori e pertinenze (al catasto al foglio di mappa 63, particella 1746, sub 29, categoria A2, quanto all'abitazione ed al Catasto al foglio di mappa 63, particella 1746, sub 43 categoria C6, quanto all'autorimessa) AL IG.ra
[...]
in ragione della coabitazione, come nell'attualità, con il figlio , _2 ER
Per_ maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente e della permanenza di , per
i periodi in cui questa starà presso la madre;
e) dando atto che il Dr. nulla ha versato a titolo di contributo per il CP mantenimento di ambo i figli per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e che lo stesso ha corrisposto per ambo i figli la sola somma mensile di euro 500,00 da gennaio
2021 a marzo 2022, divenuti 650,00 ad aprile 2022, disporre che il Dr. CP versi AL IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al _2 mantenimento di , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la ER somma mensile di euro 900,00 e che il Dr. provveda all'integrale CP
Per_ mantenimento di , sostenendo il 50% delle spese straordinarie di ed il ER
Per_ 70% delle spese straordinarie di : il residuo a carico della madre. Al fine di evitare conflittualità tra le parti, la IG.ra chiede che il regime della _2
Pagina 6 di 23 concertazione, del rimborso e della stessa individuazione della categoria delle spese straordinarie, sia regolamentato AL stregua delle “Linee Guida del CNF” approvate il 29.11.2017 (in atti sub 48);
f) disporre in ogni caso che il Dr. versi AL IG.ra , a titolo di CP _2 contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 600,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
g) Assegni per il contributo al mantenimento della prole e del coniuge aventi decorrenza dall'ottobre 2020 ovvero ed in ipotesi a far data dal deposito del ricorso introduttivo questo giudizio, ovvero ed ancora a far data dal deposito della memoria difensiva della resistente o ancora a far data dall'ordinanza presidenziale, in ogni caso con rivalutazione Istat, come per legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria la comparente reitera la richiesta di accoglimento dei mezzi istruttori tutti richiesti in atti ed a verbale dalle udienze ma non ammessi dal Giudice, opponendosi all'accoglimento delle eventuali istanze istruttorie avversarie”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 14/02/2025“
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato, a proposto domanda Controparte_1 di separazione personale giudiziale dAL coniuge , sposata con Controparte_2 rito concordatario a Bagno a Ripoli (FI) in data 06/09/2008, atto trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, nel registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008,
Parte II, Serie A, atto n. 29.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che i coniugi, in sede di matrimonio, hanno optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
(2) che dAL loro unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 30/05/2001 e Persona_5 _1
25/08/2009; (3) che i coniugi sono comproprietari al 50% ciascuno di un immobile, sito in Prato – via Sandro Botticelli n. 89 – adibito a casa coniugale ed acquistato con atto notarile in data 12/05/2003 mediante accensione di un mutuo di credito fondiario presso la Banca Unicredit, in seguito rinegoziato, il cui piano di ammortamento prevede un capitale residuo di € 95.409,30 da saldare in n. 231 rate mensili di importo pari ad €
472,00 circa;
(4) che i coniugi, in costanza di matrimonio, hanno acquistato anche una quota di un'unità residenziale della multiproprietà denominata “BC” sita nel comparto
Pagina 7 di 23 “Il Porto” nella località Punta Ala del Comune di Castiglione della Pescaia, per una somma di € 19.500,00, di cui € 2.000,00 corrisposti mediante bonifico bancario dal ed € 17.500,00 corrisposti mediante n. 2 assegni circolari emessi dal di lui CP padre a titolo di prestito, oltre ad € 3.200,00 per spese notarili, sempre corrisposti dal padre mediante bonifico bancario;
(5) che il ricorrente, sempre in costanza di matrimonio, ha acceso dei finanziamenti a proprio nome per far fronte alle eSIenze familiari, il cui debito – al mese di Agosto 2021 – ammontava ad € 36.524,45, da saldare in 107 rate mensili di importo pari ad € 419,39; (6) che il ricorrente è assunto con la qualifica di impiegato Quadro presso la TIMFin S.p.a. e percepisce uno stipendio mensile netto di € 3.000,00 circa;
(7) che la moglie è dipendente presso la TIM S.p.a. e percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 2.500,00, comprensivo di Piano di
Incentivazione Individuale Venditori;
(8) che il ricorrente, fino all'introduzione della moneta unica europea, ha sempre goduto di una condizione economica privilegiata, mentre la moglie percepiva un reddito lavorativo inferiore e contribuiva in maniera totalmente marginale alle spese di casa;
(9) che, nell'estate 2009, all'ottavo mese di gravidanza in attesa della figlia , la moglie è stata colpita da un aneurisma _1 cerebrale e, da tale momento, è diventata una persona egoista e concentrata su se stessa,
a discapito della serenità del nucleo familiare e, in particolare, del figlio , che ER iniziò un percorso psicologico che portò AL luce disagi dovuti principalmente al comportamento della madre;
(10) che il rapporto matrimoniale tra i due coniugi è entrato in crisi e, nel 2011, il ricorrente ha “minacciato” di volersi separare dAL moglie;
(11) che, in seguito al decesso del padre nel 2013, ha deciso unitamente AL coniuge di tumulare quest'ultimo in un loculo sito nel Cimitero degli Inglesi a Firenze, dato in concessione AL moglie, ma pagato dal di lui padre (per € 2.000,00); (12) che, a far data dall'anno 2017, si è sostituito AL figura materna nel rapporto coi figli a causa delle continue assenze della moglie per eSIenze di lavoro;
(13) che, nel 2019, ha scoperto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale col suo vecchio datore di lavoro e da quel momento sono separati in via di fatto;
(14) che gode di un buon rapporto coi figli e, in particolare, con la figlia;
(15) che si dichiara disponibile ad _1 occuparsi economicamente ed affettivamente della figlia minore a Vinovo, posto che la distanza tra Torino e Firenze potrebbe minare l'equilibrio psicofisico della stessa.
Quali domande accessorie il ricorrente ha chiesto: l'assegnazione della casa coniugale, sita in Prato, via Sandro Botticelli n. 89, AL moglie, unitamente agli arredi che la compongono;
la cessione del 50% della quota di proprietà dell'immobile intestata al
Pagina 8 di 23 ricorrente in favore del figlio , con atto notarile da stipularsi entro la fine ER dell'anno 2021; l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con _1 collocamento esclusivo presso il domicilio paterno, sito in Vinovo (TO), via Sant'Anna
n. 22; il diritto di visita del genitore non collocatario secondo le modalità indicate nel ricorso introduttivo;
la ripartizione egualitaria per il 50% ciascuno delle spese straordinarie resesi necessarie nell'interesse della minore;
il trasferimento dell'intera proprietà di cui AL multiproprietà sita in Punta Ala al SI. il quale sosterrà CP tutte le spese necessarie per l'attuazione del trasferimento de quo;
il trasferimento della concessione del loculo sito in Firenze, Cimitero degli Inglesi, ove sono sepolti i genitori del SI. in favore dei figli e . CP ER _1
, costituendosi in giudizio, non si è opposta AL domanda di Controparte_2 separazione personale ex adverso avanzata, contestando, tuttavia, la ricostruzione fattuale svolta da controparte e le domande accessorie tutte azionate nei confronti della coniuge, proponendo contestuale domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'addebito della separazione a carico del marito.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la convenuta ha allegato le seguenti circostanze: (1) che le domande promosse dal ricorrente e volte ad ottenere, rispettivamente, l'assegnazione della quota parte della proprietà della casa coniugale a lui intestata in favore del figlio , il trasferimento dell'intera proprietà di cui AL ER multiproprietà sita in Punta Ala in proprio favore ed il trasferimento della concessione del loculo cimiteriale di sepoltura dei defunti genitori in favore dei figli CP
e sono tutte inammissibili per difetto di connessione forte con Persona_5 _1
l'oggetto del presente giudizio ex art. 40, c. 3, c.p.c.; (2) che la prima importante crisi matrimoniale della coppia è da collocare temporalmente all'anno 2009, quando il ricorrente aveva già “minacciato” di volersi separare dAL moglie, per ragioni puramente di carattere economico e patrimoniale;
(3) che la descrizione della vita familiare effettuata dal ricorrente negli anni 2017/2019 è meramente strumentale e pretestuosa poiché egli si è dimostrato incapace di sostenere gli impegni familiari che si era assunto in seguito all'attività professionale intensa della moglie a far data dal 2017, quando questa aveva cominciato ad occuparsi dei rapporti di fornitura con le società e le pubbliche amministrazioni per Telecom Italia;
(4) che, a giugno 2019, il CP aveva comunicato AL moglie la necessità di dover cambiare “assetto” del ménage familiare, adducendo che il tempo da lui dedicato AL famiglia e ai figli andasse compensato in denaro;
(5) che la convenuta ha poi scoperto che in verità il marito aveva
Pagina 9 di 23 iniziato una relazione extraconiugale nella primavera del 2019 con la SI.ra PA
, conosciuta durante le sue trasferte di lavoro a Torino;
(6) che, trascorsa
[...]
l'estate, il ricorrente ha comunicato AL moglie la volontà di addivenire AL separazione e, nel periodo delle vacanze natalizie, si è trasferito temporaneamente a Torino;
(7) che, in seguito al suo rientro a Prato, il comportamento del nei confronti della CP coniuge è mutato ed è culminato con un'aggressione fisica ai danni della medesima, come dimostrato dalle fotografie dell'aprile 2020, allegate AL comparsa di costituzione;
(8) che, nel medesimo periodo, il ricorrente ha insistentemente chiesto AL moglie di mutare il regime patrimoniale da comunione a separazione legale dei beni, adducendo di voler acquistare un appartamento a Prato per stare vicino ai figli;
(9) che in verità, dopo aver modificato innanzi al Notaio il regime patrimoniale del matrimonio adeguandosi AL volontà del marito, la convenuta ha scoperto l'intenzione del di trasferirsi a Torino – trasferimento avvenuto ufficialmente nell'Ottobre CP
2020; (10) che, a causa della lontananza del marito, la gestione della vita familiare e delle eSIenze dei figli è ricaduta tutta sulla madre;
(11) che, in ordine alle questioni di carattere economico, la convenuta ha addotto di aver sempre provveduto a pagare ben più della quota di mutuo di sua spettanza, contribuendo con € 800,00 mensili a fronte di una rata complessiva di € 1.350,00, e che, a far data dal mese di Novembre 2019, ha accreditato tutto il suo stipendio sul conto cointestato dove veniva addebitata la rata di mutuo;
(12) che i finanziamenti concessi dAL sono stati da questa saldati con _2 proprio denaro, mentre quelli concessi al marito sono stati pagati con denaro prelevato dal conto cointestato;
(13) che la quota dell'unità residenziale goduta nella multiproprietà in Punta Ala non è stata acquistata grazie al prestito del padre del ricorrente, bensì è stata da questi regalata ai coniugi;
(14) che, dall'esame della
Certificazione Unica 2020 del emerge che il reddito medio netto mensile CP percepito dal ricorrente nell'anno 2019 è stato pari ad € 3.800,00, mentre dAL
Certificazione Unica 2021 emerge che il reddito netto mensile percepito dal medesimo nell'anno 2020 è stato pari ad € 6.619,25, ovvero a più del doppio di quanto dichiarato dal ricorrente stesso innanzi al Giudice;
(15) che il ricorrente ha deliberatamente taciuto le seguenti circostanze: a) che, per successione paterna, è diventato titolare anche della proprietà esclusiva di un altro periodo nel residence di Punta Ala, spesso oggetto di locazione a terzi;
b) che, in data 20/09/2020, ha acquistato la proprietà di un immobile sito in Vinovo – Via Sant'Anna, in cui convive attualmente con la compagna PA
e la di lei figlia;
c) che ha incassato da TIM l'importo di € 35.000,00, offerto
[...]
Pagina 10 di 23 dAL società al ricorrente mediante corresponsione di una somma una tantum a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione di una casa in vista del suo trasferimento a Torino;
(16) che la situazione economica della è certamente _2 peggiore di quella del marito, in quanto, negli anni 2019-2020, questa ha percepito uno stipendio netto mensile di € 2.100,00 circa, comprensivo di tredicesima e quattordicesima mensilità e del piano di incentivazione, ed è comproprietaria del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, ma non gode di ulteriori entrate ed è intestataria di contratti di finanziamento ancora in essere;
(17) che il rapporto del ricorrente coi figli e è diventato sempre più sporadico dal momento del suo allontanamento ER _1 nel mese di Ottobre 2020 ed entrambi hanno psicologicamente risentito della situazione in essere tra i due coniugi, tanto che ha cominciato a registrare fenomeni di _1 attacchi di panico dopo essersi recata per due/tre volte a far visita al padre a Torino e la madre ha notato sulle sue mani evidenti segni di gesti autolesionistici, tanto da rivolgersi ad un esperto che potesse iniziare con lei un percorso terapeutico;
(18) che il trasferimento di a Vinovo dal padre potrebbe aggravare la sua situazione in quanto _1 le costerebbe lasciare i suoi amici, i suoi compagni di scuola e di sport.
Dunque, nello specifico, la convenuta ha avanzato le seguenti domande accessorie: 1)
l'assegnazione della casa coniugale sita in Prato, via Botticelli n. 89, AL SI.ra
, la quale vi continuerà a risiedere unitamente AL minore ed al figlio _2 _1
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
2) il diritto di ER visita del padre nei confronti della figlia da esercitarsi secondo le modalità _1 indicate dAL convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta;
3) l'obbligo, in capo al di contribuire al mantenimento economico dei figli mediante la CP corresponsione, in favore della coniuge, di una somma mensile di € 900,00 per ciascun figlio, oltre all'80% delle spese straordinarie resesi necessarie nell'interesse di questi ultimi;
4) l'obbligo, in capo al di contribuire al mantenimento economico CP della coniuge versando in favore della SI.ra la somma mensile di € 600,00; _2
5) addebitare la separazione personale dei coniugi a carico del marito.
Con ordinanza del 05/07/2022, il Presidente del Tribunale, dopo aver sentito le parti ed anche la minore , ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti _1 necessari, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con residenza abituale e collocamento prevalente presso il padre;
il diritto di visita della madre da esercitarsi secondo quanto indicato nel provvedimento de quo;
l'obbligo, a carico del
Pagina 11 di 23 di contribuire al mantenimento economico della moglie mediante CP _2 versamento dell'importo mensile di € 400,00; l'obbligo, a carico del di CP contribuire al mantenimento economico del figlio mediante versamento Persona_5 dell'importo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa n. 468/19, nominando il Giudice Istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con memoria di costituzione innanzi al G.I., parte ricorrente ha avanzato domanda di addebito della separazione personale dei coniugi a carico della moglie per _2 comportamenti in costanza di matrimonio contrari all'assistenza morale e materiale della famiglia e del di lei marito, avendo scoperto la relazione extraconiugale amorosa intrattenuta col SI. già dal 2018. Controparte_3
Con memoria difensiva depositata nel merito, la ha demandato _2
l'espletamento di idonea CTU psicologica finalizzata ad accertare la capacità genitoriale del ricorrente ed il regime di affidamento e domiciliazione della minore, corrispondente all'interesse della stessa.
Con ordinanza del 07/11/2022, il G.I. ha ritenuto la necessità di disporre CTU psicologica al fine di accertare le capacità genitoriali delle parti, rimettendo, all'esito della stessa, la concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositata la consulenza tecnica e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante produzione documentale relativa AL situazione economico-reddituale delle parti, escussione testimoniale sui capitoli di prova ritenuti ammissibili ed interrogatorio formale delle parti.
Con ordinanza dell'8/02/2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/01/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni, e, in accoglimento della richiesta formulata dal ricorrente, il G.I. ha autorizzato quest'ultimo a far accedere a visita _1 neuropsichiatrica infantile come richiesta dal medico dell'ASL competente, nonché a far intraprendere AL minore il percorso di sostegno psicologico eventualmente indicato dal personale sanitario incaricato.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pagina 12 di 23 Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi tenuto conto di quanto dedotto dalle parti nei propri atti introduttivi nonché del comportamento tenuto di fronte al giudice istruttore, avendo le stesse dato ampia dimostrazione del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le stesse, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Di conseguenza, la domanda di separazione di cui al ricorso deve essere accolta.
Domanda di addebito – Nel presente giudizio entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito della separazione per colpa del coniuge. In particolare, il ricorrente ha spiegato tale domanda per la prima volta nella memoria integrativa ritualmente depositata motivando la richiesta sulla base dei comportamenti contrari ai doveri matrimoniali posti in essere dAL convenuta.
Nello specifico, il ricorrente nel ricorso, pur non avendo spiegato domanda di addebito, ha allegato che a decorrere dall'anno 2017 la convenuta ha cominciato ad essere sempre più presa dal lavoro e a delegare le incombenze familiari al ricorrente, scoprendo poi nell'estate del 2019 che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale con il suo ex datore di lavoro. Nella memoria integrativa, invece, il ricorrente ha affermato che la relazione extraconiugale che la moglie intratteneva era già in corso nell'anno 2018, motivando su tale circostanza la sua domanda di addebito.
La convenuta, a sua volta, ha formulato domanda di addebito della separazione per colpa del coniuge avendo il medesimo intrattenuto una relazione extraconiugale con quella che attualmente è la sua compagna già dAL primavera del 2019 e che, AL fine dell'estate del medesimo anno, quest'ultimo ha comunicato AL stessa la volontà di volersi separare trasferendosi temporaneamente a Torino, per poi trascorrere i primi mesi dell'anno 2020 unitamente AL coniuge, in una convivenza forzata a causa della pandemia, sfociata in litigi e in atti anche violenti e conseguentemente trasferirsi definitivamente a Torino a fine ottobre 2020.
Come noto, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno
o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da
Pagina 13 di 23 entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione.” (cfr. Cassazione ordinanza n. 40795/2021). L'onere della prova è a carico della parte richiedente l'addebito e qualora si eccepisca l'anteriorità della crisi coniugale il relativo onere probatorio grava sulla controparte (cfr.
Cassazione Ordinanza 3923/2018: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.”).
Fatte queste premesse si osserva quanto segue.
La domanda di addebito formulata dal ricorrente non può essere accolta non essendo stata provata la relazione extraconiugale che la convenuta avrebbe intrattenuto sin dall'estate del 2018 con altra persona.
Al di là delle discrasie sopra evidenziate circa la narrazione dei fatti svolta dal ricorrente nei propri scritti difensivi, si evidenzia comunque che le prove orali assunte sul punto non hanno confermato la tesi del ricorrente e le deduzioni rese dal medesimo negli scritti difensivi conclusivi hanno la natura di mere supposizioni e sospetti, privi di qualsiasi rilevanza giuridica.
Si osserva, inoltre, che il teste gestore dell'hotel Luxury nel quale la convenuta si sarebbe recata con il presunto amante nel corso della vita matrimoniale non è stato escusso in giudizio a seguito della rinuncia all'escussione effettuata dal ricorrente stesso ed accettata dAL controparte e l'istanza ex articolo 210 c.p.c., avente ad oggetto l'esibizione del registro delle presenze all'interno dell'hotel nel periodo in cui la convenuta vi si sarebbe recata con l'amante, è stata ritenuta inammissibile perché formulata oltre il termine delle preclusioni istruttorie.
Al contrario, deve essere accolta la domanda di addebito della separazione formulata da parte convenuta. Quest'ultima ha evidenziato, infatti, che il coniuge ha, da un lato, intrattenuto una relazione extraconiugale con la sua attuale compagna sin dAL primavera del 2019 e, dall'altro, che il medesimo, dopo aver intensificato i suoi spostamenti a Torino sin dAL fine dell'anno 2019, ha deciso di trasferirsi definitivamente ad ottobre 2020, dopo aver ottenuto la modifica del regime patrimoniale dei beni passando dAL comunione AL separazione.
Pagina 14 di 23 Entrambe le circostanze fattuali comportano, di per sé, la fondatezza della domanda di addebito della convenuta a meno che la controparte non provi l'anteriorità della crisi matrimoniale (cfr. Cass. 17056/2007: “In tema di separazione personale dei coniugi,
l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e
l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.”; Cass. ordinanza 16859/2015: “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.”).
Si evidenzia, infatti, che il ricorrente non ha negato la relazione con una terza persona, pur avendola collocata in un periodo temporale diverso rispetto a quello allegato dAL ricorrente e sottolineando come la stessa sia iniziata quando la crisi familiare fosse già conclamata.
Dall'istruttoria orale, in particolare, dalle dichiarazioni rese dAL teste , PA attuale compagna del ricorrente, è emerso che la relazione sentimentale tra la medesima ed il ricorrente è iniziata prima della fine dell'anno 2019. La teste, anche se in prima battuta ha riferito di conoscere il ricorrente da fine 2019 e che la relazione sentimentale con il medesimo è iniziata nel 2020, nel corso dell'escussione testimoniale ha confermato di essersi recata i primi di dicembre nella struttura recettizia denominata
Stella della Casa, sita in Firenze, unitamente al il quale è stato raggiunto CP dAL moglie, la quale ha messo in atto una scenata di gelosia. A domanda del giudice istruttore, poi, la teste ha precisato che proprio in quel periodo lei e CP
Pagina 15 di 23 stavano iniziando la loro frequentazione sentimentale (cfr. verbale udienza CP del 27.3.2024).
Pertanto, la relazione sentimentale del ricorrente e della teste escussa è collocabile temporalmente quantomeno nell'autunno del 2019 e risulta provata in giudizio.
Detto ciò, era onere del ricorrente dare prova dell'anteriorità della crisi familiare e, conseguentemente dell'assenza del nesso causale tra la relazione extraconiugale e il venir meno dell'affectio coniugalis. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita dal ricorrente, AL luce dell'istruttoria orale che nulla ha dimostrato sul punto.
Sussistono, pertanto, tutti gli elementi in atti per affermare che la conoscenza sfociata in relazione sentimentale da parte del con l'attuale compagna sia stata la causa CP della rottura matrimoniale, giustificando così la domanda di addebito.
Affidamento della figlia minore – All'esito del giudizio, viste le richieste delle parti, sentita la minore in sede presidenziale, il Tribunale ritiene di dover confermare quanto stabilito in via provvisoria dal Presidente f.f., disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, come attualmente in essere. Non sono emerse, infatti, durante il giudizio circostanze ostative all'osservanza della regola dettata dal legislatore, regola che rappresenta la più tutelante a garantire il superiore interesse della minore, anche tenuto conto degli esiti della ctu svolta.
Diritto di visita del genitore non collocatario – Con riguardo al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il Tribunale ritiene di dover disporre che la madre possa vedere la minore due weekend alternati al mese a Prato dal venerdì pomeriggio sino AL domenica sera alle ore 18.00 e nel periodo estivo sino alle ore 20.00 con la possibilità per la madre di recarsi a Torino infrasettimanalmente a visitare la figlia tutte le volte che lo desideri e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Durante le vacanze natalizie trascorrerà una settimana con ciascun genitore _1 alternando ogni anno la festività. Durante le vacanze pasquali starà tre giorni con _1 il padre e tre giorni con la madre, alternando la festività. Durante le vacanze estive la minore starà con la madre cinque settimane, di cui due consecutive e quattro settimane con il padre, di cui due consecutive. I viaggi da Torino a Prato e viceversa potranno essere effettuati in treno dAL minore, tenuto conto dell'età della stessa, oppure saranno a carico del genitore che non presta il consenso a che la minore viaggi da sola.
Tali modalità di frequentazione appaiono le più adeguate a tutelare il superiore interesse della minore affinchè abbia un rapporto equilibrato, sereno e proteso AL bigenitorialità,
Pagina 16 di 23 tenuto conto dell'età della stessa e della distanza geografica tra i genitori, nonché delle risultanze della ctu, ritenuta condivisibile dal Tribunale perché redatta scientemente, in assenza di vizi logici.
Domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare – Il ricorrente ha chiesto, nelle proprie conclusioni, la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Prato atteso che per il 50% ne è proprietaria la convenuta mentre per il restante 50% è proprietario il figlio più grande della coppia, , essendo Persona_5 intervenuto atto di donazione. Parte convenuta si è opposta a tale domanda pur non contestando l'effettiva avvenuta donazione.
Il Tribunale, pur in assenza della documentazione avente ad oggetto la donazione, rilevato che risulta circostanza pacifica l'intervenuto passaggio di proprietà, ritiene di dover accogliere la domanda di revoca dell'assegnazione formulata dal ricorrente, tenuto conto del fatto che quest'ultimo non vanta alcun diritto reale o di godimento sul bene stesso.
Mantenimento della prole – Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali eSIenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Ebbene, nel caso in esame si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha un reddito annuo di euro 65.000,00 circa, percepisce un canone di locazione di euro 620,00 circa mensili, paga il mutuo per l'abitazione che abita di euro
565,00, ha un finanziamento per euro 237,00 mensili e paga il mutuo ancora sussistente sull'abitazione familiare per la quota di euro 300,00 circa mensili, percepisce interamente l'assegno unico erogato dall'INPS per la figlia , per la somma mensile _1 di euro 57,00 mensili.
La convenuta ha un reddito annuo di euro 38.000,00 circa, ha un finanziamento di euro
246,00 mensili e paga il mutuo pro quota sull'abitazione familiare per euro 300,00 circa mensili.
Pagina 17 di 23 Alla luce di tale quadro economico il Tribunale ritiene di dover confermare la statuizione resa in sede presidenziale circa il mantenimento ordinario diretto di da _1 parte del padre, tenuto conto della disparità economica sopra evidenziata, ponendo a carico di entrambi, nella misura del 50%, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, comprese le spese di trasporto (qualora gli spostamenti avvengano in treno in autonomia, altrimenti le stesse saranno a carico del genitore che si occupa del trasporto stesso).
Con riguardo al mantenimento del figlio , sebbene il ricorrente abbia Persona_5 dedotto, nei propri scritti difensivi conclusivi, che il medesimo lavora ed è autonomo, AL luce della contestazione sul punto da parte della convenuta, era onere del ricorrente provare la raggiunta indipendenza economica del figlio. Tale prova non è stata raggiunta nel presente giudizio, pertanto, il Tribunale ritiene di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando AL madre, entro il giorno
5 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio. Tale importo appare congruo AL luce delle differenze economiche tra le parti, come sopra evidenziate, e del fatto che nulla è stato dedotto circa la frequentazione padre/figlio. Difatti, tenuto conto dell'età di (nato nel ER
2001) è verosimile pensare che il medesimo si rechi poco a far visita al padre, avendo il ragazzo un suo centro di interessi a Prato e che, pertanto, ogni onere economico ordinario del medesimo, gravi sulla madre.
Si evidenzia, infine, che la revisione in diminuzione dello stesso rispetto a quanto stabilito in sede presidenziale, si giustifica sulla base del fatto che il ricorrente continua a pagare la quota parte del mutuo relativo all'abitazione familiare pur avendo trasferito la proprietà della stessa al figlio.
Mantenimento della coniuge – Secondo l'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.
Pagina 18 di 23 Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art.
2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.”
Ai fini della determinazione della sussistenza o meno del diritto di un coniuge rispetto all'altro di percepire un assegno di mantenimento si è espressa a più riprese la giurisprudenza di legittimità evidenziando che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dAL quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dAL solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.” (Cass. 12196/2017, conforme a
Ordinanze Cass. 16809/19 e 4327/22).
All'esito del giudizio, AL luce della documentazione in atti, il Tribunale ritiene non sussistenti i presupposti per accogliere la domanda svolta sul punto dAL . _2
La ricostruzione reddituale sopra evidenziata dimostra l'autosufficienza economica della convenuta, la quale gode di buone risorse proprie, guadagnando circa 2.300,00 euro mensili (compresa tredicesima e quattordicesima), potendosi affermare che la stessa possa godere del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, peraltro allegato piuttosto genericamente.
Spese del giudizio – Tenuto conto dell'esito del giudizio il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente
Pagina 19 di 23 procedimento. Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, dovranno essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra Controparte_1 [...]
sposati con rito concordatario in data 6.9.2008 a Bagno a Ripoli, _2 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto comune, nel registro atti di matrimonio dell'anno 2008, Parte II, Serie C, atto n. 29;
2. Addebita la separazione per colpa del ricorrente;
3. Respinge la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
4. Affida la figlia minore , in via condivisa ad entrambi i genitori, con _1 collocamento prevalente presso il padre;
5. dispone che la madre possa vedere due weekend al mese alternati a Prato _1 dal venerdì pomeriggio sino AL domenica sera alle ore 18.00 e nel periodo estivo sino alle ore 20.00 con la possibilità per la madre di recarsi a Torino infrasettimanalmente a visitare la figlia tutte le volte che lo desideri e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Durante le vacanze natalizie trascorrerà una settimana con ciascun _1 genitore alternando ogni anno la festività. Durante le vacanze pasquali _1 starà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, alternando la festività.
Durante le vacanze estive la minore starà con la madre cinque settimane, di cui due consecutive e quattro settimane con il padre, di cui due consecutive. I viaggi da Torino a Prato e viceversa potranno essere effettuati in treno dAL minore, tenuto conto dell'età della stessa, oppure saranno a carico del genitore che non presta il consenso a che la minore viaggi da sola;
6. revoca l'assegnazione della casa familiare AL convenuta;
dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario di in via diretta, _1 ponendo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la stessa. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che: a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi
Pagina 20 di 23 anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari AL cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dAL scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dAL scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota a esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7. dispone che le spese di trasporto ferroviario relative agli spostamenti della minore siano sostenute da entrambi i coniugi al 50% ciascuno, se invece la
Pagina 21 di 23 minore verrà accompagnata da un genitore l'onere di spesa sarà a carico di quel genitore;
8. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, versando AL madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Persona_5 mensile di euro 500,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
9. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio . A tale riguardo, tenuto conto di questo ER
Protocollo, si precisa che: a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari AL cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dAL scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dAL scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette
Pagina 22 di 23 scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota a esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
10. respinge la domanda di mantenimento formulata da parte convenuta;
11. spese del giudizio interamente compensate e spese di ctu, come liquidate in corso di causa, a carico di entrambe le parti al 50% ciascuno;
12. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bagno a Ripoli di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine AL presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso in Prato nella camera di conSIlio del 9/7/2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 23 di 23