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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/10/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 118/25
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Addì 30/10/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 118/2025;
E' comparso l'avv. LANDI LUCA per il quale si riporta al ricorso e alle Controparte_1
conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento;
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, dato atto dell'allontanamento della parte dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Valeria Protano
1 R.G.N. 118/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, riservata per la decisione all'udienza del 30.10.25 e vertente
TRA
nato in [...], il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luca Landi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Grottaminarda in Piazza XVI marzo 1978, n.13;
-ricorrente-
E
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_2 C.F._1 in Piazzale Italia n. 7, 83035 Grottaminarda (Av);
-resistente contumace-
OGGETTO: risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2043 c.c.;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede.
Concisa esposizione del fatto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 14.01.25, citava in Controparte_1 giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e Controparte_2 dichiarare cod. Fiscale: nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._1
e residente in [...], 83035 Grottaminarda (Av), responsabile delle minacce perpetrate ai danni dell'attore per i motivi esposti in narrativa;
2) per l'effetto condannare la sig.ra CP_2
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal sig. ai sensi degli
[...] Controparte_1 artt. 2043 e 2059 del cod. civile;
3) Vittoria di compensi e spese forfettarie al 15%.” 2 A sostegno del ricorso deduceva le seguenti circostanze: - che il ricorrente, di origini marocchine, era completamente integrato nel tessuto sociale di Grottaminarda;
- che lavorava da anni presso la
“ ”, come operatore di laboratorio e addetto alle consegne;
- che, in data 14.08.2021, Parte_1 riceveva delle minacce da parte della resistente, alla presenza di del seguente tenore Persona_1
“megl ca te ne vai ra loc senò t faccim fa na brutta fin, tant tu stai sul a grotta nun tien a nisciun e
t'accrim”; - che, in data 21.08.2021, sporgeva denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento e veniva disposta la citazione a giudizio dell'odierna resistente con decreto del 02.05.2022; - che, all'esito delle predette minacce, veniva brutalmente aggredito e minacciato nella sua abitazione di Grottaminarda dai coniugi e - che il ricorrente provvedeva subito a chiamare le Parte_2 Controparte_3 forze dell'ordine ma, nel frattempo, i coniugi riuscivano a buttare giù la porta che cadendo, di conseguenza, gli finiva completamente addosso, procurandogli delle lesioni alla spalla e alla mano sinistra;
- che veniva trasportato presso il nosocomio “Sant'Ottone Frangipane” di Ariano Irpino, dove CP gli veniva rilasciato referto medico di 10 gg. per le lesioni.
All'udienza del 30.05.2025, svoltasi in modalità scritta, il ricorrente si riportava alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo e la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione dapprima al
26.09.2025 e poi, ex art. 309 c.p.c., al 30.10.25.
Motivi della decisione
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente la quale, pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio.
Nel merito, si osserva.
Oggetto del presente giudizio, è la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente patiti dal ricorrente ai sensi dell'art. 2043 c.c. per le minacce perpetrate della resistente, , Controparte_2 ai suoi danni.
Si può rilevare, innanzitutto, che, come regola generale, è onere della parte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare i fatti a fondamento della pretesa e che, in particolare, ai fini della domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., l'istante ha l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ossia il comportamento attivo o omissivo contra ius, il danno ingiusto, e cioè, un pregiudizio che lede un interesse protetto dal nostro ordinamento, il nesso causale tra danno ingiusto e fatto illecito e la colpa o il dolo, cioè l'elemento soggettivo che caratterizza la condotta dell'autore del danno.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito il benché minimo elemento di prova circa l'effettiva verificazione dell'illecito consistito nelle minacce subite e la sua ascrivibilità alla parte resistente.
Ed infatti, oltre a non aver formulato alcuna richiesta istruttoria sul punto, pur avendo dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio, che le lamentate minacce sarebbero avvenute in presenza di tale Persona_1 il ricorrente si è limitato a produrre il verbale di ricezione della querela del 17.08.2021, il decreto di citazione a giudizio del 02.5.22, il certificato della consulenza ortopedica presso il P.O. “Sant'Ottone 3 Frangipane” di Ariano Irpino del 16.08.2021 e la successiva querela alla Procura della Repubblica di
Benevento del 21.08.2021.
Trattasi, a ben vedere, di atti provenienti dalla parte (cfr. verbale di ricezione della querela del 21.08.21)
e, comunque, di documentazione che nulla dimostra in merito alla dinamica del fatto e alla sua riconducibilità alla parte resistente in quanto, da una parte, la richiesta di citazione a giudizio rappresenta l'atto processuale del pubblico ministero con il quale si realizza la “vocatio in iudicium” dell'imputato e non contiene alcun accertamento dei fatti denunciati, mentre la documentazione medica prodotta e la querela sporta in data 17.08.21 riguardano l'ulteriore illecito che sarebbe stato realizzato Con dai coniugi e Pt_2
In definitiva, la domanda risarcitoria risulta completamente sfornita prova e, per tali ragioni, merita di essere rigettata.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte resistente. Infatti, sul punto, si osserva che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'articolo 91 cod. proc. civ. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. n. 21402/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla CP_1 nei confronti di , ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
[...] Controparte_2 così provvede:
a) rigetta il ricorso di Controparte_1
b) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 30.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Addì 30/10/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 118/2025;
E' comparso l'avv. LANDI LUCA per il quale si riporta al ricorso e alle Controparte_1
conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento;
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, dato atto dell'allontanamento della parte dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Valeria Protano
1 R.G.N. 118/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, riservata per la decisione all'udienza del 30.10.25 e vertente
TRA
nato in [...], il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luca Landi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Grottaminarda in Piazza XVI marzo 1978, n.13;
-ricorrente-
E
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_2 C.F._1 in Piazzale Italia n. 7, 83035 Grottaminarda (Av);
-resistente contumace-
OGGETTO: risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2043 c.c.;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede.
Concisa esposizione del fatto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 14.01.25, citava in Controparte_1 giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e Controparte_2 dichiarare cod. Fiscale: nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._1
e residente in [...], 83035 Grottaminarda (Av), responsabile delle minacce perpetrate ai danni dell'attore per i motivi esposti in narrativa;
2) per l'effetto condannare la sig.ra CP_2
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal sig. ai sensi degli
[...] Controparte_1 artt. 2043 e 2059 del cod. civile;
3) Vittoria di compensi e spese forfettarie al 15%.” 2 A sostegno del ricorso deduceva le seguenti circostanze: - che il ricorrente, di origini marocchine, era completamente integrato nel tessuto sociale di Grottaminarda;
- che lavorava da anni presso la
“ ”, come operatore di laboratorio e addetto alle consegne;
- che, in data 14.08.2021, Parte_1 riceveva delle minacce da parte della resistente, alla presenza di del seguente tenore Persona_1
“megl ca te ne vai ra loc senò t faccim fa na brutta fin, tant tu stai sul a grotta nun tien a nisciun e
t'accrim”; - che, in data 21.08.2021, sporgeva denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento e veniva disposta la citazione a giudizio dell'odierna resistente con decreto del 02.05.2022; - che, all'esito delle predette minacce, veniva brutalmente aggredito e minacciato nella sua abitazione di Grottaminarda dai coniugi e - che il ricorrente provvedeva subito a chiamare le Parte_2 Controparte_3 forze dell'ordine ma, nel frattempo, i coniugi riuscivano a buttare giù la porta che cadendo, di conseguenza, gli finiva completamente addosso, procurandogli delle lesioni alla spalla e alla mano sinistra;
- che veniva trasportato presso il nosocomio “Sant'Ottone Frangipane” di Ariano Irpino, dove CP gli veniva rilasciato referto medico di 10 gg. per le lesioni.
All'udienza del 30.05.2025, svoltasi in modalità scritta, il ricorrente si riportava alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo e la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione dapprima al
26.09.2025 e poi, ex art. 309 c.p.c., al 30.10.25.
Motivi della decisione
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente la quale, pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio.
Nel merito, si osserva.
Oggetto del presente giudizio, è la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente patiti dal ricorrente ai sensi dell'art. 2043 c.c. per le minacce perpetrate della resistente, , Controparte_2 ai suoi danni.
Si può rilevare, innanzitutto, che, come regola generale, è onere della parte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare i fatti a fondamento della pretesa e che, in particolare, ai fini della domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., l'istante ha l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ossia il comportamento attivo o omissivo contra ius, il danno ingiusto, e cioè, un pregiudizio che lede un interesse protetto dal nostro ordinamento, il nesso causale tra danno ingiusto e fatto illecito e la colpa o il dolo, cioè l'elemento soggettivo che caratterizza la condotta dell'autore del danno.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito il benché minimo elemento di prova circa l'effettiva verificazione dell'illecito consistito nelle minacce subite e la sua ascrivibilità alla parte resistente.
Ed infatti, oltre a non aver formulato alcuna richiesta istruttoria sul punto, pur avendo dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio, che le lamentate minacce sarebbero avvenute in presenza di tale Persona_1 il ricorrente si è limitato a produrre il verbale di ricezione della querela del 17.08.2021, il decreto di citazione a giudizio del 02.5.22, il certificato della consulenza ortopedica presso il P.O. “Sant'Ottone 3 Frangipane” di Ariano Irpino del 16.08.2021 e la successiva querela alla Procura della Repubblica di
Benevento del 21.08.2021.
Trattasi, a ben vedere, di atti provenienti dalla parte (cfr. verbale di ricezione della querela del 21.08.21)
e, comunque, di documentazione che nulla dimostra in merito alla dinamica del fatto e alla sua riconducibilità alla parte resistente in quanto, da una parte, la richiesta di citazione a giudizio rappresenta l'atto processuale del pubblico ministero con il quale si realizza la “vocatio in iudicium” dell'imputato e non contiene alcun accertamento dei fatti denunciati, mentre la documentazione medica prodotta e la querela sporta in data 17.08.21 riguardano l'ulteriore illecito che sarebbe stato realizzato Con dai coniugi e Pt_2
In definitiva, la domanda risarcitoria risulta completamente sfornita prova e, per tali ragioni, merita di essere rigettata.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte resistente. Infatti, sul punto, si osserva che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'articolo 91 cod. proc. civ. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. n. 21402/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla CP_1 nei confronti di , ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
[...] Controparte_2 così provvede:
a) rigetta il ricorso di Controparte_1
b) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 30.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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