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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2024, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 532/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. MARCO ROSSI Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona degli asso- Parte_1 ciati avv. Stephen Marco Eufrate e avv. Francesca Dunchi, rappresen- tata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Francesco Pagnanelli, pres- so il cui studio in Pietrasanta (LU), V. Garibaldi 21, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE contro
, in persona del le- Controparte_1 gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Andrea Ornati, presso il cui studio in La Spezia, V.
Fontevivo 21/N, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza impugnabile del Tribunale di Massa, così come trasformatasi automati- camente in data 18/12/2020 in seguito al mancato deposito, nel termine di 30 giorni da parte dell'intimata ed alla conseguente mancata notifica all'istante, del ricorso ex art 186 quater, IV comma, cpc avverso l'ordinanza ex art 186 quater cpc del 18/11/2020 RG n. 2090/2018 finalizzato a richiedere la pronuncia della sentenza, condannare al pagamento in favore Controparte_1
1 dell delle spese legali relative alla fase Parte_1 di istruzione preventiva ex art 696 bis cpc quantificate in euro 2.212,03 (compren- sivi di CPA e Iva), nonché delle spese legali relative alle due fasi di negoziazione assistita quantificate nel complessivo importo di euro 1.552,50 (931,50+621,00 comprensivi di Cpa e Iva) o in subordine ed in deprecata ipotesi, quantificare il di- verso maggiore o minore importo ritenuto congruo per il pagamento delle suddette spese legali ed infine condannare al pagamento di una Controparte_1 somma equitativamente determinata ex art 96 III comma cpc. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per la parte appellata: “Voglia l 'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare dichiarare improcedi- bile l'appello proposto e tutte le domande in esso contenute per avvenuta transa- zione stragiudiziale tra le parti. In via principale , nel merito, rigettare appello pro- posto e tutte le domande in esso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Massa, così trasformatasi a seguito dell'emissione di ordinanza ex art 186 quater c.p.c., all'esito del giudizio R.G. n. 2090/2018. In ogni caso, con vit- toria di spese e d onorari professionali ex D.M. n. 55/2014 per il presente grado di giudizio. “.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l' Parte_1 vocava in giudizio avanti il Tribunale di Massa La
[...] [...]
allegando che quest'ultima non avesse effettuato a regola CP_2
d'arte un intervento di riparazione e rigenerazione del cambio automatico di una vettura di proprietà dell e chiedendone la condanna al pa- Parte_1 gamento in proprio favore delle seguenti somme:
- € 3.752,96 iva compresa quale costo sostenuto per la riparazione a regola d'arte del mezzo;
- € 1.393,00 annuali a titolo di risarcimento del danno da fermo tec- nico;
- € 1.377,16 a titolo di rimborso costi della CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rg. n. 1947/17;
- € 2.212,03 per spese legali della fase di istruzione preventiva, ol- tre anticipazioni per € 145,50;
2 - € 1.552,50 (931,50 + 621,00) comprensivi di IVA e CPA per le procedure di negoziazione assistita.
La ricorrente chiedeva altresì la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 III comma c.p.c..
Rimasta contumace la ricorrente chiedeva Controparte_1 emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e, con ordinanza 17 novembre 2020, il Tribunale di Massa così statuiva:
“Visto l'art. 186 quater c.p.c., in parziale accoglimento dell'istanza avan- zata da parte ricorrente, per i titoli di cui in motivazione:
1) ON “ al pagamento in favore Controparte_1 dell della somma com- Parte_1 plessiva di euro 5.991,86 – da imputarsi ad euro 3.076,20 imponibile spese di riparazione del veicolo di proprietà, euro 145,50 per antici- pazioni sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (n. 1947/17
RG Tribunale di Massa), euro 1.377,16 a titolo di rimborso CTU nel citato procedimento, euro 1.393,00 a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico, - oltre interessi legali maturandi dalla domanda al saldo effettivo;
2) ON “ a rifondere a parte ricor- Controparte_1 rente le spese di lite che si liquidano in euro 145,50 per anticipazioni ed euro 2.200,00 per compensi oltre spese generali, CPA e IVA.”.
Parte resistente non depositava nei termini di legge ricorso finalizzato al- la pronuncia di sentenza e l'ordinanza acquisiva pertanto, ex art. 186 quater IV comma c.p.c., efficacia di sentenza impugnabile, avverso la quale interponeva appello l' Parte_1 nel prosieguo anche soltanto l ), con
[...] Parte_1 atto di citazione ritualmente notificato in data 15 giugno 2021, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva nel giudizio d'appello Controparte_3
(nel prosieguo anche soltanto ), con comparsa
[...] CP_1 depositata in data 7 ottobre 2021, chiedendo preliminarmente dichiararsi improcedibile l'appello per intervenuta transazione tra le parti e, nel meri- to, la sua reiezione.
Con ordinanza 27 ottobre 2021, resa all'esito di udienza tenutasi a trat- tazione scritta, la Corte rinviava la controversia per precisazione delle
3 conclusioni al 18 gennaio 2023, incombente poi rinviato d'ufficio al 14 giugno 2023 e nuovamente al 29 novembre 2023.
I procuratori delle parti depositavano note scritte contenenti precisazione delle conclusioni e il Collegio, con ordinanza 5 dicembre 2023, tratteneva la causa a decisione, assegnando termine di quaranta giorni per il depo- sito di comparse conclusionali e di venti giorni per repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improce- dibilità dell'appello per intervenuta transazione formulata dall'appellata.
Parte appellata deduce che, a seguito di un procedimento di pignora- mento presso terzi, essa ha pagato all'appellante il complessivo impor- to di € 9.414,30, ovverosia l'importo risultante dal precedente atto di precetto notificato, con esclusione delle spese e onorari del successi- vo pignoramento.
La creditrice non ha in tale sede manifestato la volontà di appellare la sentenza e intendeva corrispondere l'importo concordato CP_1
a fronte dell'integrale definizione della vertenza, mentre l Parte_1
ha omesso di manifestare l'intenzione di proporre
[...]
l'appello che ha invece notificato in data 15 giugno 2021.
Tale comportamento, ad avviso dell'appellata, violerebbe peraltro quanto stabilito dagli artt. 1337 c.c. e 88 c.p.c..
L'eccezione è infondata, sia perché, ex art. 1967 c.c., la transazione deve essere provata per iscritto, sia perché essa presuppone recipro- che concessioni commisurate alle reciproche pretese e posizioni e l'odierna appellata non ha neppure allegato in che cosa dette conces- sioni sarebbero, in ipotesi, consistite.
Può pertanto essere esaminato nel merito il gravame, che l affida a tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigetta- to la domanda di condanna di al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 2.212,03 comprensivo di CPA e IVA relativo alle spe- se legali della fase di istruzione preventiva, argomentando che non ne risultava provato, neppure documentalmente, il pagamento.
Evidenzia l'appellante che l' Parte_2 chi aveva agito in proprio (l'atto era stato sottoscritto risultava dall'avv.
4 Marco Eufrate) e dunque non poteva esserci alcun documento relativo al pagamento delle spese legali alla cui liquidazione essa aveva tutta- via diritto, secondo quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Il secondo motivo d'appello è volto a censurare la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso il rimborso delle spese di assisten- za per le due negoziazioni assistite sia perché non provate da un pun- to di vista documentale, sia perché l le aveva richieste ai Parte_1 sensi dell'art. 96 I comma c.p.c., ma non si poteva affermare che
[...]
(nel prosieguo anche soltanto ), di- Controparte_1 CP_1 chiarata contumace, avesse ”agito o resistito in giudizio con malafede
o colpa grave”.
Evidenzia sotto questo profilo l'appellante di avere intrapreso due pro- cedure di negoziazione assistita (la prima nelle more dell'ATP, al fine di agevolare la composizione della lite, cui non aderì e la CP_1 seconda dopo il deposito dell'elaborato peritale in sede di ATP, che terminò con un verbale negativo), sempre agendo in proprio, sicché non poteva provare documentalmente di avere sostenuto spese per l'assistenza legale, il cui rimborso, tuttavia, le spettava posto che è pa- cifico che anche le spese afferenti l'assistenza stragiudiziale debbano essere ristorate.
Sotto il profilo, poi, dell'art. 96 I comma c.p.c., l'appellante evidenzia come abbia tenuto un comportamento improntato alla re- CP_1 sistenza in malafede, soprattutto nella seconda procedura di negozia- zione assistita, quando nella CTU esperita in sede di ATP era già stata accertata la sua responsabilità nella vicenda.
Il Collegio ritiene che i primi due motivi, che per ragioni di connes- sione è opportuno trattare congiuntamente, siano parzialmente fondati nei termini che seguono.
L'art. 86 c.p.c stabilisce che la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di di- fensore presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore e secondo la più recente giurisprudenza, anche di le- gittimità (cfr., da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 31141 dell'8 novembre 2023 e Sez. II, Ordinanza n. 26688 del 18 settembre 2023, nel medesimo senso anche Sez. VI - 2, Ordinanza n. 4698 del 18 feb-
5 braio 2019), il fatto che .l'avvocato si sia avvalso della facoltà della di- fesa personale non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle ta- riffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.
Non è quindi condivisibile l'impugnata decisione nella parte in cui ha escluso il rimborso delle spese legali relative all'ATP e alla negozia- zione assistita, sul presupposto che non ne fosse stato provato il pa- gamento.
Sempre secondo il Supremo Collegio (cfr. sez. VI – 3, ordinanza n.
26573 del 22 ottobre 2018 e sez. III, Ordinanza n. 21975 del 3 settem- bre 2019), tuttavia, le spese per la consulenza tecnica preventiva di- sposta ex art. 696 bis c.p.c., contrariamente a quanto indicato dall'appellante, non hanno natura giudiziale, poiché si tratta di proce- dura finalizzata al componimento della lite che, non potendosi inten- dere come una fase giudiziale, non dà luogo a un'autonoma liquida- zione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta.
Per quanto riguarda la procedura di negoziazione assistita, soltanto con il DM n. 37/2018 sono stati previsti autonomi compensi, per fasi, per l'assistenza in detta procedura o nel procedimento di mediazione
(così il vigente art. 25 bis, allegato 1 a DM n. 55/2014), ma nel caso di specie, posto che tanto il procedimento per ATP che la prima delle due negoziazioni assistite si sono svolti in epoca antecedente all'entrata in vigore della disposizione, deve trovare applicazione la precedente ta- bella dei parametri forensi, che prevedeva un unico compenso per tut- ta la fase stragiudiziale.
L ha infatti autonomamente deciso di pro- Parte_1 muovere una seconda procedura di negoziazione assistita dopo che non aveva aderito alla prima, ma tale decisione non può CP_1 tradursi in un ulteriore costo per la sua controparte, sebbene sia poi ri- sultata soccombente nel giudizio di merito, posto che non si trattava certamente di un'attività necessaria, la condizione di procedibilità es- sendosi avverata con l'esperimento della prima procedura.
La tabella applicabile ratione temporis alla fattispecie prevedeva, per lo scaglione di valore di cui si discute (da € 1.100,01 a € 5.200,00), un corrispettivo pari, ai valori medi, a € 1.215,00 e, posto che l'assistenza
6 stragiudiziale è stata particolarmente intensa, il Collegio ritiene che debba essere applicata una maggiorazione del 50%, con conseguente riconoscimento, in favore dell'odierna appellante, di un compenso pari a € 1.822,50, oltre oneri di legge.
Il terzo motivo d'appello attiene all'omessa pronuncia circa la con- danna di al risarcimento del danno ex art. 96 III comma CP_1
c.p.c.
Si duole l'appellante, sotto questo profilo, che il primo Giudice non ab- bia tenuto conto del fatto che l'odierna appellata ha sottoscritto la con- venzione di negoziazione assistita ma non ha poi formulato alcuna proposta conciliativa, nonostante la relazione peritale depositata nel procedimento per ATP attestasse il pieno diritto dell a ot- Parte_1 tenere il risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni da parte di medesima. CP_1
Il motivo è, ad avviso del Collegio, infondato, posto che l'art. 96
c.p.c. sanziona, in generale, il comportamento della parte soccomben- te che abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, ragione per cui non pare poter trovare applicazione nel caso di specie, in cui , nel primo grado di giudizio, è rimasta contumace e CP_1 non ha pertanto formalmente resistito in giudizio.
Occorre poi, in ogni caso, considerare che la Suprema Corte, con l'arresto a SS. UU. n. 22405 del 13 settembre 2018, ha chiarito che, sebbene la condanna al pagamento della somma equitativamente de- terminata ex art. 96 III comma c.p.c. non richieda né la domanda di parte né la prova del danno, è tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede o della colpa grave, che non paiono ravvisabili nel caso di specie, in cui l'odierna appellata non si è, di fatto, difesa e non ha dunque posto in essere nessuna condotta abusiva.
Le spese di lite del presente grado, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellata.
Dette spese vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da
€ 1.100,01 ad € 5.200,00) e della natura della controversia, nonché della mancanza, nel presente grado, di fase istruttoria:
7 1. fase di studio € 536,00
2. fase introduttiva € 536,00
3. fase decisionale € 851,00
Totale complessivi € 1.923,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, in parziale accoglimento dell'appello interposto da Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Massa, così
[...] come trasformatasi automaticamente in data 18/12/2020 in seguito al mancato deposito nel termine di 30 giorni, da parte dell'intimata, del ri- corso ex art 186 quater, IV comma, cpc avverso l'ordinanza ex art 186 quater cpc del 18/11/2020 resa dal Tribunale di Massa nel procedi- mento RG n. 2090/2018 e in parziale riforma di tale sentenza:
1) Dichiara tenuta e condanna E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corri-
[...] spondere a oltre a Parte_1 quanto statuito con tale sentenza, l'ulteriore importo di € 1.822,50 oltre oneri di legge per spese legali di assistenza stragiudiziale, maggiorate di interessi legali dalla data della proposizione della domanda di primo grado;
2) Conferma nel resto l'impugnata decisione;
3) Dichiara tenuta e condanna E_ zione, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifonde- re a le spese del pre- Parte_1 sente grado di giudizio, che liquida in € 1.923,00 per corrispettivi, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA e oltre esborsi € 355,50.
Così deciso in Genova, in camera di consiglio effettuata in modalità te- lematica il 8 febbraio 2024
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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