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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
2172/2024 N.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2172/2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Viviani n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Gisella D'Amora giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Castellammare di Stabia alla via
Pozzillo n. 106, e nata a [...] il [...] e residente a Parte_2
Castellammare di Stabia alla via Surripa n. 46, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Di Nola giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Gragnano alla via
Castellammare n. 40
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 i ricorrenti si sono riportati al contenuto del ricorso introduttivo, esprimendo la volontà di non riconciliarsi e di volersi quindi separare alle condizioni indicate in ricorso.
Il P.M., in data 24.06.2025, ha espresso parere favorevole.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.11.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione affettiva, nel corso del quale, in data 23.07.2017, è nato un figlio di nome
; che tra le parti pendeva, già al momento della instaurazione della procedura congiunta, Per_1 procedimento ex artt. 330 e ss. c.c. innanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli;
che le parti al fine di tutelare il benessere del minore hanno concordato di disciplinare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale secondo le condizioni indicate in ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 27.11.2024 sono stati trasmessi per competenza funzionale dal Tribunale per i Minorenni di Napoli gli atti del procedimento ex artt. 330 e ss. c.c. instaurato su ricorso del PMM nei confronti di entrambi i genitori;
con decreto del 11.06.2025 la presente procedura è stata riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 18.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere il parere, previa formazione a cura della Cancelleria di un autonomo fascicolo relativo alla procedura di decadenza da iscrivere al ruolo contenzioso.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
La pendenza della procedura ex artt. 330 e ss. c.c. preclude la possibilità di recepire gli accordi contenuti in ricorso, fondati su una regolamentazione del tutto ordinaria (affido condiviso con residenza privilegiata del minore presso la madre, disciplina del diritto di visita settimanale, nei finesettimana e durante le festività nonché durante le vacanze estive, previsione a carico del padre dell'obbligo di versare euro 200,00 per il mantenimento del minore oltre spese straordinarie al 50%) ed evidentemente incompatibile con gli accertamenti che impone la pendenza del procedimento di decadenza. Come si evince, infatti, dalla lettura degli atti pervenuti dal Tribunale per i Minorenni di
Napoli, il ricorso è stato proposto dal PMM a seguito di denuncia sporta dalla nei confronti Pt_2 dell'ex compagno in quanto, “nonostante la misura del divieto di avvicinamento e contatti anche telefonici, l'uomo continua a presentarsi nei pressi della sua abitazione pretendendo di vedere il figlio e ad inviarle – anche tramite terze persone – messaggi di minaccia gravi ed espliciti. La Pt_2 che già in precedenza aveva denunciato il compagno per la sua aggressività, asserisce di temere per la propria incolumità e per quella del bambino anche in considerazione dell'uso di stupefacenti da parte del . In denuncia la donna riferisce che l'ex compagno non contribuisce Pt_1 economicamente alla crescita del figlio, che lo plagia parlandogli male di lei e creando nel bambino grande confusione e malessere;
il minaccerebbe anche il suo nuovo compagno, non Pt_1
2 accettando tale relazione ed essendo geloso del rapporto del piccolo con il nuovo compagno Per_1 della mamma” (cfr. ricorso del PMM del 6.11.2023 in atti).
È chiaro, dunque, che la disciplina prevista in ricorso non tiene conto in alcun modo delle criticità emerse nel nucleo familiare, sulle quali tra l'altro fino ad ora non vi è stato alcun concreto intervento atteso che, in ragione del trasferimento degli atti ex artt. 330 e ss. c.c. nell'ambito del presente procedimento congiunto e dell'ovvia impossibilità di compiere accertamenti istruttori in questa sede, la richiesta di prescrizioni contenuta nel ricorso del PMM è rimasta - almeno allo stato - priva di riscontro.
Dunque, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese trattandosi di procedura congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2172/2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Viviani n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Gisella D'Amora giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Castellammare di Stabia alla via
Pozzillo n. 106, e nata a [...] il [...] e residente a Parte_2
Castellammare di Stabia alla via Surripa n. 46, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Di Nola giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Gragnano alla via
Castellammare n. 40
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 i ricorrenti si sono riportati al contenuto del ricorso introduttivo, esprimendo la volontà di non riconciliarsi e di volersi quindi separare alle condizioni indicate in ricorso.
Il P.M., in data 24.06.2025, ha espresso parere favorevole.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.11.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione affettiva, nel corso del quale, in data 23.07.2017, è nato un figlio di nome
; che tra le parti pendeva, già al momento della instaurazione della procedura congiunta, Per_1 procedimento ex artt. 330 e ss. c.c. innanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli;
che le parti al fine di tutelare il benessere del minore hanno concordato di disciplinare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale secondo le condizioni indicate in ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 27.11.2024 sono stati trasmessi per competenza funzionale dal Tribunale per i Minorenni di Napoli gli atti del procedimento ex artt. 330 e ss. c.c. instaurato su ricorso del PMM nei confronti di entrambi i genitori;
con decreto del 11.06.2025 la presente procedura è stata riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 18.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere il parere, previa formazione a cura della Cancelleria di un autonomo fascicolo relativo alla procedura di decadenza da iscrivere al ruolo contenzioso.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
La pendenza della procedura ex artt. 330 e ss. c.c. preclude la possibilità di recepire gli accordi contenuti in ricorso, fondati su una regolamentazione del tutto ordinaria (affido condiviso con residenza privilegiata del minore presso la madre, disciplina del diritto di visita settimanale, nei finesettimana e durante le festività nonché durante le vacanze estive, previsione a carico del padre dell'obbligo di versare euro 200,00 per il mantenimento del minore oltre spese straordinarie al 50%) ed evidentemente incompatibile con gli accertamenti che impone la pendenza del procedimento di decadenza. Come si evince, infatti, dalla lettura degli atti pervenuti dal Tribunale per i Minorenni di
Napoli, il ricorso è stato proposto dal PMM a seguito di denuncia sporta dalla nei confronti Pt_2 dell'ex compagno in quanto, “nonostante la misura del divieto di avvicinamento e contatti anche telefonici, l'uomo continua a presentarsi nei pressi della sua abitazione pretendendo di vedere il figlio e ad inviarle – anche tramite terze persone – messaggi di minaccia gravi ed espliciti. La Pt_2 che già in precedenza aveva denunciato il compagno per la sua aggressività, asserisce di temere per la propria incolumità e per quella del bambino anche in considerazione dell'uso di stupefacenti da parte del . In denuncia la donna riferisce che l'ex compagno non contribuisce Pt_1 economicamente alla crescita del figlio, che lo plagia parlandogli male di lei e creando nel bambino grande confusione e malessere;
il minaccerebbe anche il suo nuovo compagno, non Pt_1
2 accettando tale relazione ed essendo geloso del rapporto del piccolo con il nuovo compagno Per_1 della mamma” (cfr. ricorso del PMM del 6.11.2023 in atti).
È chiaro, dunque, che la disciplina prevista in ricorso non tiene conto in alcun modo delle criticità emerse nel nucleo familiare, sulle quali tra l'altro fino ad ora non vi è stato alcun concreto intervento atteso che, in ragione del trasferimento degli atti ex artt. 330 e ss. c.c. nell'ambito del presente procedimento congiunto e dell'ovvia impossibilità di compiere accertamenti istruttori in questa sede, la richiesta di prescrizioni contenuta nel ricorso del PMM è rimasta - almeno allo stato - priva di riscontro.
Dunque, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese trattandosi di procedura congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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