CA
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/12/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 455/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente, località Parte_1
Monte di Luna, cod. fisc. , , nato a [...] C.F._1 Parte_2 LA IA il 12 agosto 2001, residente in [...], in località Monte di Luna, cod. fisc. rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._2 appello, dagli avv.ti Nicola Suadoni e Ciro Ingmar Cusati ed elettivamente domiciliati in
Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 14, presso lo studio del primo;
appellanti
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, frazione Marina, CP_1 alla via Bolivar, n. 95, cod. fisc. , C.F._3 Controparte_2
, nata in [...] il [...], residente in [...], frazione Marina,
[...] alla via A. Diaz, n. 31, cod. fisc. , rappresentate e difese, in virtù C.F._4 di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Antonio Russo e ed elettivamente domiciliate in San Giovanni a Piro, alla via T. Gaza, Controparte_3
n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; appellate
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 294/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – AZIONE DI REINTEGRAZIONE
DELLA QUOTA DEL LEGITTIMARIO E DIVISIONE EREDITARIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in via preliminare e cautelare: I) sospendere la provvisoria esecutorietà LA sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
nel merito: II) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma LA sentenza n. 294/2024 emessa dal Tribunale di
VA LA IA … nell'ambito del giudizio N.R.G. 2634/2007, pubblicata in data
11/03/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, da intendersi qui trascritte e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. III) Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi agli scriventi difensori e procuratori antistatari”; per le appellate (come da comparsa di costituzione e risposta) – “a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione LA efficacia esecutiva LA sentenza impugnata;
ovvero, in subordine, limitare detta sospensione agli importi, liquidati a titolo di conguaglio, eccedenti euro 69.280,00, pari a euro 34.640,00 per ciascuna delle appellate;
b) nel merito e in ogni caso:
1. rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_1
in quanto inammissibile e, comunque, del tutto infondato in fatto e in Parte_2 diritto e privo di prova, e, conseguentemente, confermare, nel merito, la impugnata sentenza n. 294/2024, pronunciata il 6/3/2024, pubblicata e comunicata in data 11/3/2024, non notificata, resa dal Tribunale di VA LA IA, in composizione collegiale, con liquidazione in favore delle appellate di un conguaglio in danaro pari a €. 34.640,00# ciascuna, secondo i calcoli analiticamente sviluppati al punto 8) LA presente comparsa e conformemente a tutto quanto in esso dedotto;
2. in via meramente subordinata, qualora per assurdo si volesse ritenere la violazione dell'art. 720 c.c. per effetto LA mancata richiesta di attribuzione dei beni da parte degli eredi, disporre – previa adozione di ogni necessario provvedimento – la vendita all'incanto dei beni oggetto del testamento olografo pubblicato il 9/1/2007, registrato il 25/1/2007, LA sig.ra , costituiti Controparte_4 dal locale commerciale al piano terra, sito in TA, alla frazione Marina in Piazza San
OM (censito al catasto urbano al foglio 26, p.lla 83, sub 3, cat. C/2, cons. 43 mq, sup. cat. 46, rendita € 26,65=), e dal terreno denominato col sovrastante Parte_3
2 fabbricato rurale, sito in agro del Comune di TA (censito in catasto terreni al foglio
30, p.lla 299, uliveto, cl. 3, superficie are 07,10, rd € 2,20=, ra € 1,65=, e p.lla 63, fabbricato rurale, are 00,16); e, quindi, la divisione del ricavato LA vendita pro quota spettante a ciascuno degli eredi;
il tutto con condanna degli appellanti in solido al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 15%
e oneri fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 294/2024, per come emendata con ordinanza resa il 12/14 novembre 2024 ex art. 288 c.p.c., il Tribunale di VA LA IA, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e nei confronti del germano CP_1 Controparte_2
e del figlio con atto di citazione notificato il 4 dicembre Parte_1 Parte_2
2007, così provvedeva: 1) in accoglimento LA domanda proposta da e CP_1
per ottenere la reintegrazione delle quote vantate quali legittimarie Controparte_2 per rappresentazione del defunto genitore sulla massa ereditaria LA Parte_2 nonna , dichiarava l'inefficacia, nei loro confronti, delle disposizioni Controparte_4 del testamento olografo redatto dalla de cuius il 15 agosto 2003 a beneficio di
[...]
e pubblicato il 9 gennaio 2007, condannandolo al pagamento LA somma di Parte_1 euro 46.186,66 a titolo di conguaglio in favore di ciascuna delle attrici, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data di apertura LA successione e fino all'emanazione LA decisione;
2) condannava al pagamento, in favore di ciascuna delle attrici, Parte_1 LA somma mensile di euro 77,78 a decorrere dal 6 dicembre 2007, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, a titolo di quota dei canoni percepiti dal solo convenuto per effetto LA locazione dell'esercizio commerciale censito nel catasto fabbricati del
Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno 3; 3) rigettava la domanda nei confronti di , per non essere costui stato validamente istituito erede con il Parte_2 testamento olografo del 15 agosto 2003; 4) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle delle consulenze tecniche d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e con Parte_1 Parte_2 atto di citazione notificato il 24 aprile 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado nell'accogliere la domanda di reintegrazione delle quote di legittima, le attrici non avevano dimostrato l'esatta consistenza e il complessivo valore LA massa ereditaria LA la cui CP_4 determinazione era stata impropriamente affidata al consulente tecnico d'ufficio, che, a sua volta, non era riuscito a ricostruirla con certezza;
2) il giudice di prime cure aveva 3 erroneamente affermato che i convenuti non avevano comprovato che l'asse ereditario LA era composto anche da altri immobili e non soltanto da quelli indicati dalle CP_4 attrici con la domanda introduttiva del giudizio, vale a dire dal locale commerciale e dal terreno denominato “ ”, avendo costoro prodotto i certificati catastali degli Parte_3 ulteriori fondi “Buontempo” e “Reinola”, la cui appartenenza alla de cuius era stata confermata dal consulente tecnico d'ufficio; 3) ad onta di quanto sostenuto dal Tribunale di VA LA IA, il compendio immobiliare appartenuto alla non era CP_4 indivisibile, al punto che il consulente tecnico d'ufficio, con la seconda relazione peritale, aveva anche predisposto un progetto divisionale, peraltro mai sottoposto alle parti;
4) infatti, il giudice di primo grado, pur avendo dichiarato di condividere le risultanze LA consulenza tecnica d'ufficio, aveva escluso dal progetto divisionale redatto dall'ausiliario i fondi “Buontempo” e “Reinola”, giacché considerati estranei all'asse ereditario, senza, tuttavia, predisporne un altro che non li contemplasse;
5) il giudice di prime cure aveva violato l'art. 720 cod. civ., avendo attribuito a , con addebito Parte_1 dell'eccedenza, il locale commerciale e il terreno “ ”, devolutigli dalla Parte_3 CP_4 con il testamento del 15 agosto 2003, senza che il condividente ne avesse formulato istanza di assegnazione, in mancanza LA quale sarebbe stato necessario disporre la vendita di tali immobili, ove effettivamente indivisibili;
6) in ogni caso, il Tribunale di VA LA
IA aveva erroneamente calcolato le quote spettanti a ciascun erede, atteso che la parte del patrimonio di cui la poteva disporre era pari non ad 1/3, ma ad 1/2 CP_4 dell'intero, ex art. 537 cod. civ., dovendone costei riservare la restante metà al suo unico figlio e, in ragione del suo decesso, ai nipoti , e Parte_2 Parte_1 CP_1 CP_5
che le sarebbero succeduti per rappresentazione;
pertanto, essendo il locale
[...] commerciale e il fondo “ ” stati stimati dal consulente tecnico d'ufficio in Parte_3 complessivi euro 207.840,00, la quota ereditaria dovuta a era pari ad euro Parte_1
138.380,00 e non ad euro 115.466,66, mentre quelle spettanti a e a CP_1 [...] corrispondevano ad euro 34.730,00 e non ad euro 46.186,66 ciascuna;
7) CP_2 il Tribunale di VA LA IA aveva acriticamente recepito i valori di mercato attribuiti dal consulente tecnico d'ufficio agli immobili controversi, non avendo enunciato i motivi per i quali non erano meritevoli di accoglimento i rilievi sollevati sul punto dai convenuti;
8) parimenti, il Tribunale di VA LA IA non aveva indicato i criteri in forza dei quali aveva calcolato in euro 77,78 mensili a decorrere dal 6 dicembre 2007 i frutti civili dovuti da alle germane, che, peraltro, non avendogli giammai Parte_1 chiesto di utilizzare i beni ereditari, non avevano diritto di pretenderne la corresponsione.
4 Costituitesi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2 settembre 2024, CP_1
e eccepivano, in via pregiudiziale, sia la mancata
[...] Controparte_2 impugnazione del capo LA sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di VA LA IA aveva statuito che la con il testamento olografo del 15 agosto 2003, CP_4 aveva disposto del suo intero patrimonio, con la conseguente lesione LA loro quota di legittima, sia l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., contestando, in ogni caso, nel merito, la relativa fondatezza.
La causa, nella quale, con ordinanza del 24 ottobre/27 novembre 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva LA sentenza di primo grado, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 24 aprile 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 22 maggio/5 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da e CP_1 [...] in ordine alla mancata impugnazione e, dunque, al passaggio in giudicato CP_2 del capo LA sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di VA LA IA ha ritenuto che , con il testamento olografo del 15 agosto 2003, pubblicato Controparte_4 il 9 gennaio 2007, aveva disposto del suo intero patrimonio, con la conseguente lesione delle loro quote di legittima, giacché e nel sostenere, Parte_1 Parte_2 con i primi due motivi di gravame, che la massa ereditaria non era stata determinata con esattezza dalle attrici e che era costituita anche da beni ulteriori rispetto al locale commerciale e al fondo ”, hanno incontestabilmente censurato la predetta Parte_3 statuizione, non prestandovi acquiescenza a norma dell'art. 329, comma 2, c.p.c..
Parimenti, non è configurabile la dedotta violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati LA sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto LA permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni
5 a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto da consta sia di una parte volitivo- Parte_4 censoria, diretta ad indicare i punti impugnati LA sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione LA controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, sono infondati i primi due motivi di gravame, con i quali e Parte_1 lamentano che il Tribunale di VA LA IA, da un lato, ha accolto la Pt_2 domanda proposta da e per ottenere la reintegrazione delle CP_1 CP_2 loro quote di legittima, nonostante le attrici non avessero comprovato l'esatta consistenza e il valore LA massa ereditaria di rimasta indeterminata anche Controparte_4 all'esito LA consulenza tecnica d'ufficio a tal fine impropriamente disposta, e, dall'altro, ha ritenuto che i convenuti non avevano dimostrato che rientravano nell'asse relitto non solo il locale commerciale e il terreno ”, vale a dire i beni indicati nel Parte_3 testamento olografo del 15 agosto 2003, ma anche i fondi “Buontempo” e “Reinola”.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che, nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, individuando le componenti patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore LA massa ereditaria e, dunque, quello LA quota di legittima violata, senza che sia necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e LA conseguente lesione, potendo all'uopo allegare e provare, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, a norma dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione LA riserva (cfr., ex ceteris, Cass.
19 gennaio 2017, n. 1357; Cass. 2 settembre 2020, n. 18199).
Peraltro, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo del giudizio di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere dal de cuius, anche in funzione dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa o costituisca oggetto di una specifica contestazione del convenuto, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro LA lesione sulla base delle indicazioni complessivamente fornite dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
6 Ne consegue che, qualora il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti o di donazioni sia dovuto al convincimento, da parte dell'attore, dell'inesistenza di altre sostanze patrimoniali da esaminare ai fini LA verifica LA violazione LA quota riservatagli quale legittimario, il giudice non può, per ciò solo, addivenire al rigetto LA domanda, che, invece, è consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti delle preclusioni processuali, risulti indimostrata la dedotta lesione (cfr. Cass. 2 settembre
2020, n. 18199; Cass. ord. 10 gennaio 2023, n. 348).
Nella fattispecie de qua agitur, e con la domanda CP_1 Controparte_2 introduttiva del giudizio, deducevano specificamente che il locale commerciale riportato nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio al foglio 26, particella 83, subalterno 3, e il fondo “ ” censito nel catasto terreni al foglio 30, particella 299, Parte_3 costituivano gli unici cespiti componenti l'asse ereditario LA come, del resto, CP_4 risultava dal testamento olografo del 15 agosto 2003, con il quale la de cuius, nel devolverli a , aveva, ipso facto, leso la quota di legittima loro dovuta, per Parte_1 rappresentazione, quali discendenti legittime del premorto , cui, a norma Parte_2 dell'art. 537 cod. civ., era riservata, come suo unico figlio, la metà del patrimonio relitto, in tal modo pregiudicando integralmente i loro diritti.
Nel costituirsi in giudizio, e contestavano la fondatezza Parte_1 Parte_2 LA domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie sul presupposto che la massa ereditaria LA comprendeva ulteriori beni e, segnatamente, un deposito distinto CP_4 nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 249, subalterno 4, per la quota di 4/96 del diritto dominicale, e i fondi agricoli identificati nel catasto terreni al foglio 28, particelle 331 e 26, nonché al foglio 25, particelle 414 e 767, di cui la de cuius risultava rispettivamente livellaria per 10/16 e proprietaria nella misura di 3/30.
Con le memorie istruttorie previste dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e CP_1 depositavano gli atti pubblici del 24 novembre 1956 (per notaio Controparte_2
rep. n. 1710 – racc. n. 1338) del 9 dicembre 1962 (per notaio , rep. Per_1 Persona_2
n. 858 – racc. n. 652), dell'8 febbraio 1963 (per notaio , rep. n. 3729 – racc. n. Persona_2
2897) del 13 gennaio 1964 (per notaio , rep. n. 1316 – racc. n. 1004) e del 14 Persona_2 febbraio 1968 (per notaio , rep. n. 3513 – racc. n. 2777), mediante cui la Persona_2 aveva acquistato la proprietà del locale commerciale riportato nel catasto CP_4 fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno 3, e del fondo censito nel catasto terreni al foglio 30, particella 299, mentre e Parte_1 [...] non producevano i titoli di provenienza alla de cuius degli immobili indicati Pt_2
7 nella comparsa di costituzione e risposta, con la quale limitavano a versare agli atti del giudizio le relative visure catastali, vale a dire documenti idonei a fornire meri elementi indiziari, ma non a comprovare il diritto dominicale o altri diritti reali su un determinato immobile (cfr., ex ceteris, Cass. 24 agosto 1991, n. 9096; Cass. 24 aprile 2007, n. 9857;
Cass. 3 marzo 2009, n. 5131)
Pertanto, dal thema decidendum et probandum definitivamente delineato dalle parti risultava che la era proprietaria degli immobili devoluti a con il CP_4 Parte_1 testamento olografato del 15 agosto 2003, ma non anche di quelli da costui richiamati nella comparsa di costituzione e risposta, sicché il Tribunale di VA LA IA, sulla base degli elementi probatori forniti dalle attrici e non infirmati dal convenuto, ha correttamente ritenuto limitata la massa relitta ai cespiti individuati con la domanda introduttiva del giudizio e, di conseguenza, lesa la loro quota di legittima, non potendo attribuire alcuna rilevanza decisionale, tra l'altro, alla certificazione notarile del 17 settembre 2010, da cui sarebbe emersa l'appartenenza alla de cuius di ulteriori beni, quali i fondi “Buontempo” e “Reinola”, rispettivamente riportati nel catasto terreni del Comune di TA al foglio 16, particelle 58, 59 e 62, e al foglio 28, particelle 330 e 331, per essere tale documento stato prodotto da e seppur a seguito CP_1 CP_2 dell'impropria iniziativa officiosa del giudice istruttore, soltanto all'udienza del 29 settembre 2010 e, dunque, al di là del termine perentorio a tal fine concesso alle parti all'udienza del 10 aprile 2008.
Del resto, proprio e eccepivano l'inutilizzabilità dei documenti Parte_1 Pt_2 depositati dalle germane dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., sicché non possono contraddittoriamente lamentare, in sede di gravame, che il
Tribunale di VA LA IA ha estromesso dalla massa ereditaria i richiamati fondi
“Buontempo” e “Reinola” senza considerare che la certificazione notarile del 17 settembre
2010 dimostrava che la ne era proprietaria. CP_4
Parimenti, gli appellanti non possono utilmente sostenere che la prova LA riconducibilità all'asse ereditario LA anche dei fondi “Buontempo” e “Reinola” sarebbe CP_4 confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio, giacché l'ausiliario ha provveduto a stimarli come beni rientranti nella massa sulla base LA certificazione notarile del 17 settembre 2010 e, quindi, di un documento inidoneo ai fini decisionali.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale e Parte_1 Pt_2 assumono che, ad onta di quanto sostenuto dal Tribunale di VA LA IA, il compendio immobiliare appartenuto alla non era indivisibile, al punto che il CP_4
8 consulente tecnico d'ufficio, con la seconda relazione peritale, aveva anche predisposto un progetto divisionale, peraltro mai sottoposto alle parti.
Sul punto, deve premettersi che, ai sensi degli artt. 718 e 720 cod. civ., lo scioglimento LA comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura a condizione che lo stesso possa essere comodamente suddiviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
I beni non sono comodamente divisibili in natura nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, siano realizzabili porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e LA pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 29 maggio 2007,
n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577; Cass. 15 dicembre 2016, n. 25888).
Analogamente, i beni sono da considerarsi non comodamente divisibili allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr., ex ceteris, Cass. 21 maggio 2003, n.
7961; Cass. ord. 28 luglio 2021, n. 21612; Cass. ord. 4 ottobre 2023, n. 27984).
Qualora i beni immobili non siano divisibili o comodamente divisibili, l'art. 720 cod. civ. ne prevede la vendita giudiziale solo come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi LA facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza (cfr., ex plurimis, Cass.
1 marzo 1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ne deriva che la vendita giudiziale degli immobili indivisi costituisce, de iure condito, la modalità sussidiaria di scioglimento LA comunione, praticabile soltanto qualora concorrano i presupposti LA non comoda divisibilità dei medesimi e del mancato esercizio, da parte dei comproprietari, del diritto di richiedere l'assegnazione dell'intero.
Nella fattispecie de qua agitur, il Tribunale di VA LA IA, avendo legittimamente circoscritto la massa ereditaria LA agli immobili contraddistinti nel catasto CP_4 fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno 3, e nel catasto terreni al foglio 30, particella 299, non poteva che ritenere indivisibili i predetti cespiti in rapporto al numero dei condividenti e all'entità delle quote ad essi spettanti sul relictum, atteso che, da un lato, per il locale commerciale, come evidenziato dal consulente tecnico
9 d'ufficio nella prima relazione peritale ed in quella integrativa, rispettivamente depositate il 10 aprile 2014 e il 3 maggio 2018, “un possibile frazionamento dello stesso comporterebbe la creazione di due unità con conseguente deprezzamento del valore delle stesse” e, dall'altro, l'eventuale smembramento del fondo “zia ”, costituito Pt_3 dall'esigua superficie di mq. 710, sui cui insiste un rudere di modeste dimensioni, identificato con la particella 700, precluderebbe l'autonoma e libera fruizione delle porzioni in natura che ne deriverebbero.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da e con il quarto Parte_1 Pt_2 motivo di gravame, il giudice di primo grado, nell'escludere dal progetto divisionale predisposto dall'ausiliario con la consulenza tecnica suppletiva i fondi “Buontempo” e
“Reinola”, giacché considerati estranei all'asse ereditario LA non poteva CP_4 formalmente sottoporlo alle parti, proprio in ragione dell'impossibilità di renderlo esecutivo, né, tanto meno, elaborare un'ulteriore ipotesi di scioglimento in natura LA comunione ereditaria che non li contemplasse, non essendone configurabili i presupposti in mancanza di altri beni comodamente divisibili.
Del resto, nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c., vale a dire la predisposizione di un progetto di divisione, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza per discuterlo, giacché è sufficiente che il giudice istruttore recepisca, sia pure implicitamente, quello approntato dal consulente tecnico d'ufficio, così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del giudizio con l'accettazione consensuale di una soluzione divisionale, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione LA causa alla fase decisionale (cfr., ex ceteris, Cass. 20 dicembre
1983, n. 7225; Cass. 11 gennaio 2010, n. 242; Cass. 30 maggio 2017, n. 13621).
Ne consegue che, non potendo essere recepito il progetto di divisione redatto dal consulente tecnico d'ufficio e non sussistendo le condizioni per formularne un altro, il
Tribunale di VA LA IA non poteva sottoporre alle parti alcuna soluzione di scioglimento in natura del compendio ereditario e, dunque, fissare un'udienza destinata alla relativa discussione.
L'errore commesso dal Tribunale di VA LA Lucana non risiede nel non aver rimesso alla valutazione delle parti il progetto divisionale apprestato dal consulente tecnico d'ufficio o uno alternativo, ma consiste, come correttamente eccepito da Parte_1 con il quinto motivo di gravame, nell'aver violato il disposto dell'art. 720 cod. civ.,
10 avendogli assegnato, con addebito dell'eccedenza, l'intera piena proprietà degli immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno
3, e nel catasto terreni al foglio 30, particella 299, in assenza LA sua necessaria domanda, anziché disporre la vendita giudiziale di tali beni per poi distribuirne il ricavato tra i condividenti in rapporto alle rispettive quote ereditarie.
In sostanza, il Tribunale di VA LA IA, dopo aver accertato che, con il testamento olografo del 15 agosto 2003, la nel devolvere al solo i cespiti CP_4 Parte_1 contraddistinti nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno 3, e nel catasto terreni al foglio 30, particella 299, aveva leso le quote di legittima dovute a e e dopo averne disposto la CP_1 CP_2 reintegrazione, avrebbe dovuto, in mancanza di beni comodamente divisibili e di istanze di assegnazione da parte dei condividenti, procedere allo scioglimento LA massa relitta mediante le operazioni di vendita e la successiva formazione di un progetto di divisione del corrispettivo in denaro che ne sarebbe derivato.
Ne deriva che, dovendo lo scioglimento LA comunione degli immobili di cui trattasi avvenire non con la formazione di porzioni in natura, né con l'assegnazione di cui all'art. 720 cod. civ., ma attraverso la modalità sussidiaria LA loro vendita giudiziale,
[...]
, contrariamente a quanto disposto dal giudice di prime cure, non è tenuto a Parte_1 versare alle germane e alcun conguaglio in denaro. CP_1 CP_2
Fondato è anche il sesto motivo di gravame, con il quale e Parte_1 Pt_2 assumono che il Tribunale di VA LA IA ha erroneamente calcolato le quote spettanti a ciascun erede, atteso che la parte del patrimonio di cui la poteva CP_4 disporre era pari non ad 1/3, ma ad 1/2 dell'intero.
Ed invero, ai sensi dell'art. 537, comma 1, cod. civ., la doveva riservare all'unico CP_4 figlio e, in ragione del suo decesso, ai nipoti , e Parte_2 Parte_1 CP_1 CP_5
che le sarebbero succeduti per rappresentazione, a norma dell'art. 467 cod. civ.,
[...] la metà e non i due terzi del patrimonio di cui era proprietaria (e, quindi, poteva liberamente disporne per la restante metà e non solo per un terzo), sicché, essendo il locale commerciale e il fondo ” stati stimati dal consulente tecnico d'ufficio in Parte_3 complessivi euro 207.840,00 (di cui euro 176.940,00 per il primo ed euro 30.900,00 per il secondo), la quota ereditaria dovuta a è pari ad euro 138.560,00, vale a Parte_1 dire ai 4/6 dell'intero (di cui 1/6 LA quota legittima e 1/2 LA quota disponibile) e non ad euro 115.466,66 e, dunque, ai 5/9 dell'intero (di cui 2/9 LA quota legittima e 1/3 LA quota disponibile), mentre quelle spettanti a e a CP_1 Controparte_2
11 corrispondono ad euro 34.640,00 ciascuna, ossia ad 1/6 dell'intero, e non ad euro
46.186,66, id est ai 2/9 dell'intero.
Tuttavia, la necessità di disporre la vendita degli immobili in esame al fine di pervenire allo scioglimento LA loro comunione rende meramente orientativa la valutazione estimativa espressa dal consulente tecnico d'ufficio e, di conseguenza, la quantificazione economica LA porzione LA massa ereditaria spettante a ciascun dividente, fermo restando il diritto di di ottenere la quota dei 4/6 del ricavato LA Parte_1 liquidazione del compendio relitto nonché quello di e di CP_1 Controparte_2 di conseguirne la quota di 1/6 ciascuna al momento LA formazione del progetto
[...] divisionale delle somme di denaro.
Infondato è il settimo motivo di gravame, con il quale e Parte_1 Parte_2 assumono che il Tribunale di VA LA IA ha recepito acriticamente i valori di mercato attribuiti dal consulente tecnico d'ufficio ai beni controversi, senza enunciare i motivi per i quali i loro rilievi non erano meritevoli di accoglimento.
In realtà, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse censure puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione LA sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio ausiliario, ove questi non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (cfr., ex plurimis, Cass. 24 aprile 2008, n.
10688; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25526).
Il giudice di merito, infatti, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi formulati dai consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di enunciare le ragioni LA decisione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e, dunque, non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni peritali, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese per essere incompatibili con la soluzione recepita, senza che possa configurarsi un vizio di motivazione, giacché le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr., ex plurimis, Cass. 9 gennaio 2009, n.
282; Cass. ord. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. ord. 16 novembre 2022, n. 33742).
Ne consegue che, avendo il consulente tecnico d'ufficio riscontrato e confutato le contestazioni sollevate da e avverso la relazione peritale Parte_1 Pt_2 depositata il 3 maggio 2018, il Tribunale di VA LA IA, nel recepirne le risultanze estimative, non era tenuto ad esplicitare ulteriormente le ragioni per le quali riteneva i
12 rilievi sollevati dai convenuti inidonei ad infirmarle, non incorrendo in tal modo nell'eccepito vizio del difetto di motivazione.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, nel replicare alle osservazioni formulate da e con riguardo al più elevato valore di mercato attribuito al Parte_1 Pt_2 fondo “zia ” (euro 30,00/mq.) e al sovrastante fabbricato rurale (euro 600,00/mq.) Pt_3 rispetto a quello assegnato al fondo “Buontempo” (euro 20,00/mq.) e al relativo fabbricato rurale (euro 400,00/mq.), beni esclusi dal giudice di primo grado dalla massa ereditaria, evidenziava che “non è esatto assegnare gli stessi valori unitari a immobili solo perché hanno la stessa destinazione d'uso e gli stessi parametri urbanistici (zona agricola e indice di fabbricabilità)”, precisando che “la stima di un valore unitario si basa oltre che sulla destinazione urbanistica anche e soprattutto su alcune sue caratteristiche cioè su quelle caratteristiche che dipendono da aspetti esterni, ovvero relative all'ambiente nel quale è ubicato l'immobile e la sua utilizzabilità”, per poi affermare che, come emergeva dalla documentazione fotografica, “il fondo presenta caratteristiche migliori Parte_3 rispetto al fondo Buontempo”.
Con riferimento al locale commerciale, in realtà, non Parte_4 muovevano all'ausiliario alcuna doglianza in merito alla valutazione estimativa, per non aver giammai documentato, ad onta di quanto riferito nell'atto di appello, di avergli sottoposto i rilievi che avrebbe articolato al riguardo il proprio consulente tecnico, geom.
in occasione LA prima relazione peritale, ma formulavano tale censura CP_6 soltanto con la comparsa conclusionale, lamentando, in particolare, che il valore di mercato del cespite, sito in piazza San OM di Marina di TA, corrispondeva ad euro 2.500,00/mq. e non ad euro 3.000/mq., parametro attribuibile agli immobili ubicati in via Lungomare Trieste del Comune cilentano.
In ogni caso, le conclusioni estimative LA consulenza tecnica d'ufficio risultano insuscettibili di contestazioni, atteso che l'ausiliario, sia con l'originaria relazione peritale che con quella integrativa, ha correttamente fondato la determinazione del valore di mercato del locale commerciale in esame all'epoca dell'apertura LA successione LA
su “alcune caratteristiche peculiari quali la ubicazione, l'accessibilità, spazi di CP_4 parcheggio, l'appetibilità, i servizi”, considerando, inoltre, che “ , Parte_5 inserita nel Parco Nazionale del Cilento, è una rinomata località turistica balneare, sia per la qualità delle acque che per il contesto naturale. E' immersa fra le colline cilentane ricche LA tipica macchia mediterranea. A differenza di altre rinomate località costiere,
Marina di TA ha mantenuto intatto l'antico borgo marinaro, che la rende
13 caratteristica e unica nel suo genere, con i suoi vicoli che passano sotto suggestive volte ed arcate e le stradine che proseguono con ponti e scalinate. Il centro storico, vero cuore di , è costituito dal fitto susseguirsi di queste stradine, che si Parte_5 incrociano in piazza San OM e proseguono fino al lungomare”, per poi evidenziare che “il mercato immobiliare di per queste sue peculiarità si è Parte_5 mantenuto, rispetto ad altre zone costiere, fra i più alti, anche perché, 'vive' non solo nel periodo estivo, ma per tutto il periodo dell'anno, anche se in maniera più ridotta, a differenza di altre località turistiche cilentane, pure rinomate, che risultano molto frequentate solo nel periodo estivo”.
Destituito di fondamento è anche l'ottavo motivo di gravame, con il quale Parte_1
e assumono che il Tribunale di VA LA IA non ha indicato i criteri in Pt_2 forza dei quali ha calcolato in euro 77,78 mensili a decorrere dal 6 dicembre 2007 i frutti civili dovuti a e che, peraltro, non avendo giammai chiesto CP_1 CP_2 di utilizzare i beni ereditari, non avevano diritto di pretenderne la corresponsione.
In realtà, come emerge per tabulas, il giudice di primo grado ha espressamente sostenuto che “gli unici frutti sono quelli che derivano dall'utilizzo del locale commerciale in Piazza
San OM di Marina di TA, per il quale è stato allegato il contratto di locazione …, stipulato in data 1/5/2003 che prevede il canone di euro 350,00 mensili …”
e che “la somma dovuta a ciascuna delle attrici a decorrere dal 6/12/2007 da parte del sig. è, dunque, pari ad euro 77,78 mensili (euro 350,00/3 = 116.66 x 2 Parte_1
= 233,34/3 = 77,78) oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo”, in tal modo indicando i criteri sulla base dei quali è giunto a determinare la quota mensile dei canoni di locazione dovuta a e CP_1 CP_2
Né può sostenere che le coeredi, non avendogli mai richiesto di utilizzare Parte_1
l'immobile in questione, non avrebbero il diritto di ripetere la quota mensile dei canoni di locazione ritratti dal suo godimento, atteso che le germane, prima di proporre la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive con l'atto di citazione notificato il 4 dicembre 2007 e, dunque, a distanza di neppure un anno dalla relativa pubblicazione, avvenuta il 9 gennaio 2007, non potevano formulare alcuna pretesa nei confronti di colui che aveva ricevuto dalla de cuius l'esclusiva proprietà del locale commerciale censito nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno 3, proprio in ragione LA loro completa estromissione dalla devoluzione LA massa relitta.
L'accoglimento del quinto e del sesto motivo di appello comporta, in parziale riforma LA sentenza di primo grado, la reintegrazione delle quote di legittima dovute a Pt_1
14 e a nella misura di 1/6 ciascuna del valore del compendio CP_1 Controparte_7 immobiliare devoluto da a con il testamento olografo Controparte_4 Parte_1 redatto il 15 agosto 2003 e pubblicato il 9 gennaio 2007, le cui disposizioni restano efficaci per i restanti 4/6 LA massa relitta nonché lo scioglimento LA comunione ereditaria mediante la vendita di tali beni, da disporsi con separata ordinanza, ai sensi degli artt. 788
e 569, comma 3, c.p.c., al momento del passaggio in giudicato LA presente sentenza.
La natura non definitiva LA presente sentenza e la conseguente prosecuzione del giudizio divisionale con le operazioni di vendita degli immobili contraddistinti nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno 3, e nel relativo catasto terreni al foglio 30, particella 299, rendono opportuno differire la regolamentazione delle spese di lite al momento dell'emanazione del provvedimento mediante cui il processo sarà definitivamente concluso.
Il giudizio di divisione, invero, pur potendo articolarsi in una molteplicità di fasi per la risoluzione delle varie controversie che possono insorgere tra i condividenti, presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, di conseguenza, considerarsi un processo unico avente ad oggetto l'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale del compendio comune e la sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni, di talché, fino a quando tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le eventuali sentenze che concludono le singole fasi hanno solo carattere strumentale e non possono considerarsi definitive rispetto al giudizio complessivamente inteso (cfr., ex plurimis, Cass. 17 maggio 1995, n. 5415; Cass. 7 marzo
2007, n. 5203; Cass. ord. 29 dicembre 2011, n. 29829; Cass. ord. 9 agosto 2023, n. 24300).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, non definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 294/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di VA LA IA con atto di citazione notificato il 24 aprile 2024, così provvede:
1. accoglie il quinto e il sesto motivo di appello e, per l'effetto, in parziale riforma LA pronuncia di primo grado, dispone: a) la reintegrazione delle quote di legittima dovute a e a nella misura di 1/6 ciascuna del valore del CP_1 Controparte_7 compendio immobiliare devoluto da a con il Controparte_4 Parte_1 testamento olografo redatto il 15 agosto 2003 e pubblicato il 9 gennaio 2007, le cui disposizioni restano efficaci per i restanti 4/6 LA massa relitta;
b) la vendita degli immobili contraddistinti nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio 26,
15 particella 83, subalterno 3, e nel relativo catasto terreni al foglio 30, particella 299, al momento del passaggio in giudicato LA presente sentenza;
2. differisce la regolamentazione delle spese processuali al momento dell'emanazione del provvedimento con il quale sarà definitivamente concluso il giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
16
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 455/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente, località Parte_1
Monte di Luna, cod. fisc. , , nato a [...] C.F._1 Parte_2 LA IA il 12 agosto 2001, residente in [...], in località Monte di Luna, cod. fisc. rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._2 appello, dagli avv.ti Nicola Suadoni e Ciro Ingmar Cusati ed elettivamente domiciliati in
Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 14, presso lo studio del primo;
appellanti
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, frazione Marina, CP_1 alla via Bolivar, n. 95, cod. fisc. , C.F._3 Controparte_2
, nata in [...] il [...], residente in [...], frazione Marina,
[...] alla via A. Diaz, n. 31, cod. fisc. , rappresentate e difese, in virtù C.F._4 di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Antonio Russo e ed elettivamente domiciliate in San Giovanni a Piro, alla via T. Gaza, Controparte_3
n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; appellate
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 294/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – AZIONE DI REINTEGRAZIONE
DELLA QUOTA DEL LEGITTIMARIO E DIVISIONE EREDITARIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in via preliminare e cautelare: I) sospendere la provvisoria esecutorietà LA sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
nel merito: II) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma LA sentenza n. 294/2024 emessa dal Tribunale di
VA LA IA … nell'ambito del giudizio N.R.G. 2634/2007, pubblicata in data
11/03/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, da intendersi qui trascritte e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. III) Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi agli scriventi difensori e procuratori antistatari”; per le appellate (come da comparsa di costituzione e risposta) – “a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione LA efficacia esecutiva LA sentenza impugnata;
ovvero, in subordine, limitare detta sospensione agli importi, liquidati a titolo di conguaglio, eccedenti euro 69.280,00, pari a euro 34.640,00 per ciascuna delle appellate;
b) nel merito e in ogni caso:
1. rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_1
in quanto inammissibile e, comunque, del tutto infondato in fatto e in Parte_2 diritto e privo di prova, e, conseguentemente, confermare, nel merito, la impugnata sentenza n. 294/2024, pronunciata il 6/3/2024, pubblicata e comunicata in data 11/3/2024, non notificata, resa dal Tribunale di VA LA IA, in composizione collegiale, con liquidazione in favore delle appellate di un conguaglio in danaro pari a €. 34.640,00# ciascuna, secondo i calcoli analiticamente sviluppati al punto 8) LA presente comparsa e conformemente a tutto quanto in esso dedotto;
2. in via meramente subordinata, qualora per assurdo si volesse ritenere la violazione dell'art. 720 c.c. per effetto LA mancata richiesta di attribuzione dei beni da parte degli eredi, disporre – previa adozione di ogni necessario provvedimento – la vendita all'incanto dei beni oggetto del testamento olografo pubblicato il 9/1/2007, registrato il 25/1/2007, LA sig.ra , costituiti Controparte_4 dal locale commerciale al piano terra, sito in TA, alla frazione Marina in Piazza San
OM (censito al catasto urbano al foglio 26, p.lla 83, sub 3, cat. C/2, cons. 43 mq, sup. cat. 46, rendita € 26,65=), e dal terreno denominato col sovrastante Parte_3
2 fabbricato rurale, sito in agro del Comune di TA (censito in catasto terreni al foglio
30, p.lla 299, uliveto, cl. 3, superficie are 07,10, rd € 2,20=, ra € 1,65=, e p.lla 63, fabbricato rurale, are 00,16); e, quindi, la divisione del ricavato LA vendita pro quota spettante a ciascuno degli eredi;
il tutto con condanna degli appellanti in solido al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 15%
e oneri fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 294/2024, per come emendata con ordinanza resa il 12/14 novembre 2024 ex art. 288 c.p.c., il Tribunale di VA LA IA, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e nei confronti del germano CP_1 Controparte_2
e del figlio con atto di citazione notificato il 4 dicembre Parte_1 Parte_2
2007, così provvedeva: 1) in accoglimento LA domanda proposta da e CP_1
per ottenere la reintegrazione delle quote vantate quali legittimarie Controparte_2 per rappresentazione del defunto genitore sulla massa ereditaria LA Parte_2 nonna , dichiarava l'inefficacia, nei loro confronti, delle disposizioni Controparte_4 del testamento olografo redatto dalla de cuius il 15 agosto 2003 a beneficio di
[...]
e pubblicato il 9 gennaio 2007, condannandolo al pagamento LA somma di Parte_1 euro 46.186,66 a titolo di conguaglio in favore di ciascuna delle attrici, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data di apertura LA successione e fino all'emanazione LA decisione;
2) condannava al pagamento, in favore di ciascuna delle attrici, Parte_1 LA somma mensile di euro 77,78 a decorrere dal 6 dicembre 2007, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, a titolo di quota dei canoni percepiti dal solo convenuto per effetto LA locazione dell'esercizio commerciale censito nel catasto fabbricati del
Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno 3; 3) rigettava la domanda nei confronti di , per non essere costui stato validamente istituito erede con il Parte_2 testamento olografo del 15 agosto 2003; 4) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle delle consulenze tecniche d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e con Parte_1 Parte_2 atto di citazione notificato il 24 aprile 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado nell'accogliere la domanda di reintegrazione delle quote di legittima, le attrici non avevano dimostrato l'esatta consistenza e il complessivo valore LA massa ereditaria LA la cui CP_4 determinazione era stata impropriamente affidata al consulente tecnico d'ufficio, che, a sua volta, non era riuscito a ricostruirla con certezza;
2) il giudice di prime cure aveva 3 erroneamente affermato che i convenuti non avevano comprovato che l'asse ereditario LA era composto anche da altri immobili e non soltanto da quelli indicati dalle CP_4 attrici con la domanda introduttiva del giudizio, vale a dire dal locale commerciale e dal terreno denominato “ ”, avendo costoro prodotto i certificati catastali degli Parte_3 ulteriori fondi “Buontempo” e “Reinola”, la cui appartenenza alla de cuius era stata confermata dal consulente tecnico d'ufficio; 3) ad onta di quanto sostenuto dal Tribunale di VA LA IA, il compendio immobiliare appartenuto alla non era CP_4 indivisibile, al punto che il consulente tecnico d'ufficio, con la seconda relazione peritale, aveva anche predisposto un progetto divisionale, peraltro mai sottoposto alle parti;
4) infatti, il giudice di primo grado, pur avendo dichiarato di condividere le risultanze LA consulenza tecnica d'ufficio, aveva escluso dal progetto divisionale redatto dall'ausiliario i fondi “Buontempo” e “Reinola”, giacché considerati estranei all'asse ereditario, senza, tuttavia, predisporne un altro che non li contemplasse;
5) il giudice di prime cure aveva violato l'art. 720 cod. civ., avendo attribuito a , con addebito Parte_1 dell'eccedenza, il locale commerciale e il terreno “ ”, devolutigli dalla Parte_3 CP_4 con il testamento del 15 agosto 2003, senza che il condividente ne avesse formulato istanza di assegnazione, in mancanza LA quale sarebbe stato necessario disporre la vendita di tali immobili, ove effettivamente indivisibili;
6) in ogni caso, il Tribunale di VA LA
IA aveva erroneamente calcolato le quote spettanti a ciascun erede, atteso che la parte del patrimonio di cui la poteva disporre era pari non ad 1/3, ma ad 1/2 CP_4 dell'intero, ex art. 537 cod. civ., dovendone costei riservare la restante metà al suo unico figlio e, in ragione del suo decesso, ai nipoti , e Parte_2 Parte_1 CP_1 CP_5
che le sarebbero succeduti per rappresentazione;
pertanto, essendo il locale
[...] commerciale e il fondo “ ” stati stimati dal consulente tecnico d'ufficio in Parte_3 complessivi euro 207.840,00, la quota ereditaria dovuta a era pari ad euro Parte_1
138.380,00 e non ad euro 115.466,66, mentre quelle spettanti a e a CP_1 [...] corrispondevano ad euro 34.730,00 e non ad euro 46.186,66 ciascuna;
7) CP_2 il Tribunale di VA LA IA aveva acriticamente recepito i valori di mercato attribuiti dal consulente tecnico d'ufficio agli immobili controversi, non avendo enunciato i motivi per i quali non erano meritevoli di accoglimento i rilievi sollevati sul punto dai convenuti;
8) parimenti, il Tribunale di VA LA IA non aveva indicato i criteri in forza dei quali aveva calcolato in euro 77,78 mensili a decorrere dal 6 dicembre 2007 i frutti civili dovuti da alle germane, che, peraltro, non avendogli giammai Parte_1 chiesto di utilizzare i beni ereditari, non avevano diritto di pretenderne la corresponsione.
4 Costituitesi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2 settembre 2024, CP_1
e eccepivano, in via pregiudiziale, sia la mancata
[...] Controparte_2 impugnazione del capo LA sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di VA LA IA aveva statuito che la con il testamento olografo del 15 agosto 2003, CP_4 aveva disposto del suo intero patrimonio, con la conseguente lesione LA loro quota di legittima, sia l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., contestando, in ogni caso, nel merito, la relativa fondatezza.
La causa, nella quale, con ordinanza del 24 ottobre/27 novembre 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva LA sentenza di primo grado, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 24 aprile 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 22 maggio/5 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da e CP_1 [...] in ordine alla mancata impugnazione e, dunque, al passaggio in giudicato CP_2 del capo LA sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di VA LA IA ha ritenuto che , con il testamento olografo del 15 agosto 2003, pubblicato Controparte_4 il 9 gennaio 2007, aveva disposto del suo intero patrimonio, con la conseguente lesione delle loro quote di legittima, giacché e nel sostenere, Parte_1 Parte_2 con i primi due motivi di gravame, che la massa ereditaria non era stata determinata con esattezza dalle attrici e che era costituita anche da beni ulteriori rispetto al locale commerciale e al fondo ”, hanno incontestabilmente censurato la predetta Parte_3 statuizione, non prestandovi acquiescenza a norma dell'art. 329, comma 2, c.p.c..
Parimenti, non è configurabile la dedotta violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati LA sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto LA permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni
5 a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto da consta sia di una parte volitivo- Parte_4 censoria, diretta ad indicare i punti impugnati LA sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione LA controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, sono infondati i primi due motivi di gravame, con i quali e Parte_1 lamentano che il Tribunale di VA LA IA, da un lato, ha accolto la Pt_2 domanda proposta da e per ottenere la reintegrazione delle CP_1 CP_2 loro quote di legittima, nonostante le attrici non avessero comprovato l'esatta consistenza e il valore LA massa ereditaria di rimasta indeterminata anche Controparte_4 all'esito LA consulenza tecnica d'ufficio a tal fine impropriamente disposta, e, dall'altro, ha ritenuto che i convenuti non avevano dimostrato che rientravano nell'asse relitto non solo il locale commerciale e il terreno ”, vale a dire i beni indicati nel Parte_3 testamento olografo del 15 agosto 2003, ma anche i fondi “Buontempo” e “Reinola”.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che, nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, individuando le componenti patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore LA massa ereditaria e, dunque, quello LA quota di legittima violata, senza che sia necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e LA conseguente lesione, potendo all'uopo allegare e provare, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, a norma dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione LA riserva (cfr., ex ceteris, Cass.
19 gennaio 2017, n. 1357; Cass. 2 settembre 2020, n. 18199).
Peraltro, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo del giudizio di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere dal de cuius, anche in funzione dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa o costituisca oggetto di una specifica contestazione del convenuto, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro LA lesione sulla base delle indicazioni complessivamente fornite dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
6 Ne consegue che, qualora il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti o di donazioni sia dovuto al convincimento, da parte dell'attore, dell'inesistenza di altre sostanze patrimoniali da esaminare ai fini LA verifica LA violazione LA quota riservatagli quale legittimario, il giudice non può, per ciò solo, addivenire al rigetto LA domanda, che, invece, è consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti delle preclusioni processuali, risulti indimostrata la dedotta lesione (cfr. Cass. 2 settembre
2020, n. 18199; Cass. ord. 10 gennaio 2023, n. 348).
Nella fattispecie de qua agitur, e con la domanda CP_1 Controparte_2 introduttiva del giudizio, deducevano specificamente che il locale commerciale riportato nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio al foglio 26, particella 83, subalterno 3, e il fondo “ ” censito nel catasto terreni al foglio 30, particella 299, Parte_3 costituivano gli unici cespiti componenti l'asse ereditario LA come, del resto, CP_4 risultava dal testamento olografo del 15 agosto 2003, con il quale la de cuius, nel devolverli a , aveva, ipso facto, leso la quota di legittima loro dovuta, per Parte_1 rappresentazione, quali discendenti legittime del premorto , cui, a norma Parte_2 dell'art. 537 cod. civ., era riservata, come suo unico figlio, la metà del patrimonio relitto, in tal modo pregiudicando integralmente i loro diritti.
Nel costituirsi in giudizio, e contestavano la fondatezza Parte_1 Parte_2 LA domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie sul presupposto che la massa ereditaria LA comprendeva ulteriori beni e, segnatamente, un deposito distinto CP_4 nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 249, subalterno 4, per la quota di 4/96 del diritto dominicale, e i fondi agricoli identificati nel catasto terreni al foglio 28, particelle 331 e 26, nonché al foglio 25, particelle 414 e 767, di cui la de cuius risultava rispettivamente livellaria per 10/16 e proprietaria nella misura di 3/30.
Con le memorie istruttorie previste dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e CP_1 depositavano gli atti pubblici del 24 novembre 1956 (per notaio Controparte_2
rep. n. 1710 – racc. n. 1338) del 9 dicembre 1962 (per notaio , rep. Per_1 Persona_2
n. 858 – racc. n. 652), dell'8 febbraio 1963 (per notaio , rep. n. 3729 – racc. n. Persona_2
2897) del 13 gennaio 1964 (per notaio , rep. n. 1316 – racc. n. 1004) e del 14 Persona_2 febbraio 1968 (per notaio , rep. n. 3513 – racc. n. 2777), mediante cui la Persona_2 aveva acquistato la proprietà del locale commerciale riportato nel catasto CP_4 fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno 3, e del fondo censito nel catasto terreni al foglio 30, particella 299, mentre e Parte_1 [...] non producevano i titoli di provenienza alla de cuius degli immobili indicati Pt_2
7 nella comparsa di costituzione e risposta, con la quale limitavano a versare agli atti del giudizio le relative visure catastali, vale a dire documenti idonei a fornire meri elementi indiziari, ma non a comprovare il diritto dominicale o altri diritti reali su un determinato immobile (cfr., ex ceteris, Cass. 24 agosto 1991, n. 9096; Cass. 24 aprile 2007, n. 9857;
Cass. 3 marzo 2009, n. 5131)
Pertanto, dal thema decidendum et probandum definitivamente delineato dalle parti risultava che la era proprietaria degli immobili devoluti a con il CP_4 Parte_1 testamento olografato del 15 agosto 2003, ma non anche di quelli da costui richiamati nella comparsa di costituzione e risposta, sicché il Tribunale di VA LA IA, sulla base degli elementi probatori forniti dalle attrici e non infirmati dal convenuto, ha correttamente ritenuto limitata la massa relitta ai cespiti individuati con la domanda introduttiva del giudizio e, di conseguenza, lesa la loro quota di legittima, non potendo attribuire alcuna rilevanza decisionale, tra l'altro, alla certificazione notarile del 17 settembre 2010, da cui sarebbe emersa l'appartenenza alla de cuius di ulteriori beni, quali i fondi “Buontempo” e “Reinola”, rispettivamente riportati nel catasto terreni del Comune di TA al foglio 16, particelle 58, 59 e 62, e al foglio 28, particelle 330 e 331, per essere tale documento stato prodotto da e seppur a seguito CP_1 CP_2 dell'impropria iniziativa officiosa del giudice istruttore, soltanto all'udienza del 29 settembre 2010 e, dunque, al di là del termine perentorio a tal fine concesso alle parti all'udienza del 10 aprile 2008.
Del resto, proprio e eccepivano l'inutilizzabilità dei documenti Parte_1 Pt_2 depositati dalle germane dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., sicché non possono contraddittoriamente lamentare, in sede di gravame, che il
Tribunale di VA LA IA ha estromesso dalla massa ereditaria i richiamati fondi
“Buontempo” e “Reinola” senza considerare che la certificazione notarile del 17 settembre
2010 dimostrava che la ne era proprietaria. CP_4
Parimenti, gli appellanti non possono utilmente sostenere che la prova LA riconducibilità all'asse ereditario LA anche dei fondi “Buontempo” e “Reinola” sarebbe CP_4 confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio, giacché l'ausiliario ha provveduto a stimarli come beni rientranti nella massa sulla base LA certificazione notarile del 17 settembre 2010 e, quindi, di un documento inidoneo ai fini decisionali.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale e Parte_1 Pt_2 assumono che, ad onta di quanto sostenuto dal Tribunale di VA LA IA, il compendio immobiliare appartenuto alla non era indivisibile, al punto che il CP_4
8 consulente tecnico d'ufficio, con la seconda relazione peritale, aveva anche predisposto un progetto divisionale, peraltro mai sottoposto alle parti.
Sul punto, deve premettersi che, ai sensi degli artt. 718 e 720 cod. civ., lo scioglimento LA comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura a condizione che lo stesso possa essere comodamente suddiviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
I beni non sono comodamente divisibili in natura nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, siano realizzabili porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e LA pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 29 maggio 2007,
n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577; Cass. 15 dicembre 2016, n. 25888).
Analogamente, i beni sono da considerarsi non comodamente divisibili allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr., ex ceteris, Cass. 21 maggio 2003, n.
7961; Cass. ord. 28 luglio 2021, n. 21612; Cass. ord. 4 ottobre 2023, n. 27984).
Qualora i beni immobili non siano divisibili o comodamente divisibili, l'art. 720 cod. civ. ne prevede la vendita giudiziale solo come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi LA facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza (cfr., ex plurimis, Cass.
1 marzo 1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ne deriva che la vendita giudiziale degli immobili indivisi costituisce, de iure condito, la modalità sussidiaria di scioglimento LA comunione, praticabile soltanto qualora concorrano i presupposti LA non comoda divisibilità dei medesimi e del mancato esercizio, da parte dei comproprietari, del diritto di richiedere l'assegnazione dell'intero.
Nella fattispecie de qua agitur, il Tribunale di VA LA IA, avendo legittimamente circoscritto la massa ereditaria LA agli immobili contraddistinti nel catasto CP_4 fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno 3, e nel catasto terreni al foglio 30, particella 299, non poteva che ritenere indivisibili i predetti cespiti in rapporto al numero dei condividenti e all'entità delle quote ad essi spettanti sul relictum, atteso che, da un lato, per il locale commerciale, come evidenziato dal consulente tecnico
9 d'ufficio nella prima relazione peritale ed in quella integrativa, rispettivamente depositate il 10 aprile 2014 e il 3 maggio 2018, “un possibile frazionamento dello stesso comporterebbe la creazione di due unità con conseguente deprezzamento del valore delle stesse” e, dall'altro, l'eventuale smembramento del fondo “zia ”, costituito Pt_3 dall'esigua superficie di mq. 710, sui cui insiste un rudere di modeste dimensioni, identificato con la particella 700, precluderebbe l'autonoma e libera fruizione delle porzioni in natura che ne deriverebbero.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da e con il quarto Parte_1 Pt_2 motivo di gravame, il giudice di primo grado, nell'escludere dal progetto divisionale predisposto dall'ausiliario con la consulenza tecnica suppletiva i fondi “Buontempo” e
“Reinola”, giacché considerati estranei all'asse ereditario LA non poteva CP_4 formalmente sottoporlo alle parti, proprio in ragione dell'impossibilità di renderlo esecutivo, né, tanto meno, elaborare un'ulteriore ipotesi di scioglimento in natura LA comunione ereditaria che non li contemplasse, non essendone configurabili i presupposti in mancanza di altri beni comodamente divisibili.
Del resto, nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c., vale a dire la predisposizione di un progetto di divisione, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza per discuterlo, giacché è sufficiente che il giudice istruttore recepisca, sia pure implicitamente, quello approntato dal consulente tecnico d'ufficio, così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del giudizio con l'accettazione consensuale di una soluzione divisionale, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione LA causa alla fase decisionale (cfr., ex ceteris, Cass. 20 dicembre
1983, n. 7225; Cass. 11 gennaio 2010, n. 242; Cass. 30 maggio 2017, n. 13621).
Ne consegue che, non potendo essere recepito il progetto di divisione redatto dal consulente tecnico d'ufficio e non sussistendo le condizioni per formularne un altro, il
Tribunale di VA LA IA non poteva sottoporre alle parti alcuna soluzione di scioglimento in natura del compendio ereditario e, dunque, fissare un'udienza destinata alla relativa discussione.
L'errore commesso dal Tribunale di VA LA Lucana non risiede nel non aver rimesso alla valutazione delle parti il progetto divisionale apprestato dal consulente tecnico d'ufficio o uno alternativo, ma consiste, come correttamente eccepito da Parte_1 con il quinto motivo di gravame, nell'aver violato il disposto dell'art. 720 cod. civ.,
10 avendogli assegnato, con addebito dell'eccedenza, l'intera piena proprietà degli immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno
3, e nel catasto terreni al foglio 30, particella 299, in assenza LA sua necessaria domanda, anziché disporre la vendita giudiziale di tali beni per poi distribuirne il ricavato tra i condividenti in rapporto alle rispettive quote ereditarie.
In sostanza, il Tribunale di VA LA IA, dopo aver accertato che, con il testamento olografo del 15 agosto 2003, la nel devolvere al solo i cespiti CP_4 Parte_1 contraddistinti nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno 3, e nel catasto terreni al foglio 30, particella 299, aveva leso le quote di legittima dovute a e e dopo averne disposto la CP_1 CP_2 reintegrazione, avrebbe dovuto, in mancanza di beni comodamente divisibili e di istanze di assegnazione da parte dei condividenti, procedere allo scioglimento LA massa relitta mediante le operazioni di vendita e la successiva formazione di un progetto di divisione del corrispettivo in denaro che ne sarebbe derivato.
Ne deriva che, dovendo lo scioglimento LA comunione degli immobili di cui trattasi avvenire non con la formazione di porzioni in natura, né con l'assegnazione di cui all'art. 720 cod. civ., ma attraverso la modalità sussidiaria LA loro vendita giudiziale,
[...]
, contrariamente a quanto disposto dal giudice di prime cure, non è tenuto a Parte_1 versare alle germane e alcun conguaglio in denaro. CP_1 CP_2
Fondato è anche il sesto motivo di gravame, con il quale e Parte_1 Pt_2 assumono che il Tribunale di VA LA IA ha erroneamente calcolato le quote spettanti a ciascun erede, atteso che la parte del patrimonio di cui la poteva CP_4 disporre era pari non ad 1/3, ma ad 1/2 dell'intero.
Ed invero, ai sensi dell'art. 537, comma 1, cod. civ., la doveva riservare all'unico CP_4 figlio e, in ragione del suo decesso, ai nipoti , e Parte_2 Parte_1 CP_1 CP_5
che le sarebbero succeduti per rappresentazione, a norma dell'art. 467 cod. civ.,
[...] la metà e non i due terzi del patrimonio di cui era proprietaria (e, quindi, poteva liberamente disporne per la restante metà e non solo per un terzo), sicché, essendo il locale commerciale e il fondo ” stati stimati dal consulente tecnico d'ufficio in Parte_3 complessivi euro 207.840,00 (di cui euro 176.940,00 per il primo ed euro 30.900,00 per il secondo), la quota ereditaria dovuta a è pari ad euro 138.560,00, vale a Parte_1 dire ai 4/6 dell'intero (di cui 1/6 LA quota legittima e 1/2 LA quota disponibile) e non ad euro 115.466,66 e, dunque, ai 5/9 dell'intero (di cui 2/9 LA quota legittima e 1/3 LA quota disponibile), mentre quelle spettanti a e a CP_1 Controparte_2
11 corrispondono ad euro 34.640,00 ciascuna, ossia ad 1/6 dell'intero, e non ad euro
46.186,66, id est ai 2/9 dell'intero.
Tuttavia, la necessità di disporre la vendita degli immobili in esame al fine di pervenire allo scioglimento LA loro comunione rende meramente orientativa la valutazione estimativa espressa dal consulente tecnico d'ufficio e, di conseguenza, la quantificazione economica LA porzione LA massa ereditaria spettante a ciascun dividente, fermo restando il diritto di di ottenere la quota dei 4/6 del ricavato LA Parte_1 liquidazione del compendio relitto nonché quello di e di CP_1 Controparte_2 di conseguirne la quota di 1/6 ciascuna al momento LA formazione del progetto
[...] divisionale delle somme di denaro.
Infondato è il settimo motivo di gravame, con il quale e Parte_1 Parte_2 assumono che il Tribunale di VA LA IA ha recepito acriticamente i valori di mercato attribuiti dal consulente tecnico d'ufficio ai beni controversi, senza enunciare i motivi per i quali i loro rilievi non erano meritevoli di accoglimento.
In realtà, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse censure puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione LA sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio ausiliario, ove questi non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (cfr., ex plurimis, Cass. 24 aprile 2008, n.
10688; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25526).
Il giudice di merito, infatti, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi formulati dai consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di enunciare le ragioni LA decisione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e, dunque, non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni peritali, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese per essere incompatibili con la soluzione recepita, senza che possa configurarsi un vizio di motivazione, giacché le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr., ex plurimis, Cass. 9 gennaio 2009, n.
282; Cass. ord. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. ord. 16 novembre 2022, n. 33742).
Ne consegue che, avendo il consulente tecnico d'ufficio riscontrato e confutato le contestazioni sollevate da e avverso la relazione peritale Parte_1 Pt_2 depositata il 3 maggio 2018, il Tribunale di VA LA IA, nel recepirne le risultanze estimative, non era tenuto ad esplicitare ulteriormente le ragioni per le quali riteneva i
12 rilievi sollevati dai convenuti inidonei ad infirmarle, non incorrendo in tal modo nell'eccepito vizio del difetto di motivazione.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, nel replicare alle osservazioni formulate da e con riguardo al più elevato valore di mercato attribuito al Parte_1 Pt_2 fondo “zia ” (euro 30,00/mq.) e al sovrastante fabbricato rurale (euro 600,00/mq.) Pt_3 rispetto a quello assegnato al fondo “Buontempo” (euro 20,00/mq.) e al relativo fabbricato rurale (euro 400,00/mq.), beni esclusi dal giudice di primo grado dalla massa ereditaria, evidenziava che “non è esatto assegnare gli stessi valori unitari a immobili solo perché hanno la stessa destinazione d'uso e gli stessi parametri urbanistici (zona agricola e indice di fabbricabilità)”, precisando che “la stima di un valore unitario si basa oltre che sulla destinazione urbanistica anche e soprattutto su alcune sue caratteristiche cioè su quelle caratteristiche che dipendono da aspetti esterni, ovvero relative all'ambiente nel quale è ubicato l'immobile e la sua utilizzabilità”, per poi affermare che, come emergeva dalla documentazione fotografica, “il fondo presenta caratteristiche migliori Parte_3 rispetto al fondo Buontempo”.
Con riferimento al locale commerciale, in realtà, non Parte_4 muovevano all'ausiliario alcuna doglianza in merito alla valutazione estimativa, per non aver giammai documentato, ad onta di quanto riferito nell'atto di appello, di avergli sottoposto i rilievi che avrebbe articolato al riguardo il proprio consulente tecnico, geom.
in occasione LA prima relazione peritale, ma formulavano tale censura CP_6 soltanto con la comparsa conclusionale, lamentando, in particolare, che il valore di mercato del cespite, sito in piazza San OM di Marina di TA, corrispondeva ad euro 2.500,00/mq. e non ad euro 3.000/mq., parametro attribuibile agli immobili ubicati in via Lungomare Trieste del Comune cilentano.
In ogni caso, le conclusioni estimative LA consulenza tecnica d'ufficio risultano insuscettibili di contestazioni, atteso che l'ausiliario, sia con l'originaria relazione peritale che con quella integrativa, ha correttamente fondato la determinazione del valore di mercato del locale commerciale in esame all'epoca dell'apertura LA successione LA
su “alcune caratteristiche peculiari quali la ubicazione, l'accessibilità, spazi di CP_4 parcheggio, l'appetibilità, i servizi”, considerando, inoltre, che “ , Parte_5 inserita nel Parco Nazionale del Cilento, è una rinomata località turistica balneare, sia per la qualità delle acque che per il contesto naturale. E' immersa fra le colline cilentane ricche LA tipica macchia mediterranea. A differenza di altre rinomate località costiere,
Marina di TA ha mantenuto intatto l'antico borgo marinaro, che la rende
13 caratteristica e unica nel suo genere, con i suoi vicoli che passano sotto suggestive volte ed arcate e le stradine che proseguono con ponti e scalinate. Il centro storico, vero cuore di , è costituito dal fitto susseguirsi di queste stradine, che si Parte_5 incrociano in piazza San OM e proseguono fino al lungomare”, per poi evidenziare che “il mercato immobiliare di per queste sue peculiarità si è Parte_5 mantenuto, rispetto ad altre zone costiere, fra i più alti, anche perché, 'vive' non solo nel periodo estivo, ma per tutto il periodo dell'anno, anche se in maniera più ridotta, a differenza di altre località turistiche cilentane, pure rinomate, che risultano molto frequentate solo nel periodo estivo”.
Destituito di fondamento è anche l'ottavo motivo di gravame, con il quale Parte_1
e assumono che il Tribunale di VA LA IA non ha indicato i criteri in Pt_2 forza dei quali ha calcolato in euro 77,78 mensili a decorrere dal 6 dicembre 2007 i frutti civili dovuti a e che, peraltro, non avendo giammai chiesto CP_1 CP_2 di utilizzare i beni ereditari, non avevano diritto di pretenderne la corresponsione.
In realtà, come emerge per tabulas, il giudice di primo grado ha espressamente sostenuto che “gli unici frutti sono quelli che derivano dall'utilizzo del locale commerciale in Piazza
San OM di Marina di TA, per il quale è stato allegato il contratto di locazione …, stipulato in data 1/5/2003 che prevede il canone di euro 350,00 mensili …”
e che “la somma dovuta a ciascuna delle attrici a decorrere dal 6/12/2007 da parte del sig. è, dunque, pari ad euro 77,78 mensili (euro 350,00/3 = 116.66 x 2 Parte_1
= 233,34/3 = 77,78) oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo”, in tal modo indicando i criteri sulla base dei quali è giunto a determinare la quota mensile dei canoni di locazione dovuta a e CP_1 CP_2
Né può sostenere che le coeredi, non avendogli mai richiesto di utilizzare Parte_1
l'immobile in questione, non avrebbero il diritto di ripetere la quota mensile dei canoni di locazione ritratti dal suo godimento, atteso che le germane, prima di proporre la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive con l'atto di citazione notificato il 4 dicembre 2007 e, dunque, a distanza di neppure un anno dalla relativa pubblicazione, avvenuta il 9 gennaio 2007, non potevano formulare alcuna pretesa nei confronti di colui che aveva ricevuto dalla de cuius l'esclusiva proprietà del locale commerciale censito nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno 3, proprio in ragione LA loro completa estromissione dalla devoluzione LA massa relitta.
L'accoglimento del quinto e del sesto motivo di appello comporta, in parziale riforma LA sentenza di primo grado, la reintegrazione delle quote di legittima dovute a Pt_1
14 e a nella misura di 1/6 ciascuna del valore del compendio CP_1 Controparte_7 immobiliare devoluto da a con il testamento olografo Controparte_4 Parte_1 redatto il 15 agosto 2003 e pubblicato il 9 gennaio 2007, le cui disposizioni restano efficaci per i restanti 4/6 LA massa relitta nonché lo scioglimento LA comunione ereditaria mediante la vendita di tali beni, da disporsi con separata ordinanza, ai sensi degli artt. 788
e 569, comma 3, c.p.c., al momento del passaggio in giudicato LA presente sentenza.
La natura non definitiva LA presente sentenza e la conseguente prosecuzione del giudizio divisionale con le operazioni di vendita degli immobili contraddistinti nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio 26, particella 83, subalterno 3, e nel relativo catasto terreni al foglio 30, particella 299, rendono opportuno differire la regolamentazione delle spese di lite al momento dell'emanazione del provvedimento mediante cui il processo sarà definitivamente concluso.
Il giudizio di divisione, invero, pur potendo articolarsi in una molteplicità di fasi per la risoluzione delle varie controversie che possono insorgere tra i condividenti, presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, di conseguenza, considerarsi un processo unico avente ad oggetto l'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale del compendio comune e la sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni, di talché, fino a quando tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le eventuali sentenze che concludono le singole fasi hanno solo carattere strumentale e non possono considerarsi definitive rispetto al giudizio complessivamente inteso (cfr., ex plurimis, Cass. 17 maggio 1995, n. 5415; Cass. 7 marzo
2007, n. 5203; Cass. ord. 29 dicembre 2011, n. 29829; Cass. ord. 9 agosto 2023, n. 24300).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, non definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 294/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di VA LA IA con atto di citazione notificato il 24 aprile 2024, così provvede:
1. accoglie il quinto e il sesto motivo di appello e, per l'effetto, in parziale riforma LA pronuncia di primo grado, dispone: a) la reintegrazione delle quote di legittima dovute a e a nella misura di 1/6 ciascuna del valore del CP_1 Controparte_7 compendio immobiliare devoluto da a con il Controparte_4 Parte_1 testamento olografo redatto il 15 agosto 2003 e pubblicato il 9 gennaio 2007, le cui disposizioni restano efficaci per i restanti 4/6 LA massa relitta;
b) la vendita degli immobili contraddistinti nel catasto fabbricati del Comune di TA al foglio 26,
15 particella 83, subalterno 3, e nel relativo catasto terreni al foglio 30, particella 299, al momento del passaggio in giudicato LA presente sentenza;
2. differisce la regolamentazione delle spese processuali al momento dell'emanazione del provvedimento con il quale sarà definitivamente concluso il giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
16