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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15918/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. KUMBASAR ON NT e C.F._2 dell'avv. FERRERIO ANDREA ( elettivamente domiciliati in Indirizzo C.F._3 Telematico presso il difensore avv. KUMBASAR ON NT
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 8/2/1997 in Comune di Argelato, atto n. 1 p. 2 s. B anno 1997 in regime di comunione dei beni;
dal matrimonio sono nati i figli , nata a [...] il [...] e nato Per_1 Per_2
a Bologna il 05/02/2007, entrambi maggiorenni;
i rapporti fra le parti si sono deteriorati tanto da rendere la convivenza intollerabile;
hanno quindi convenuto di separarsi alle condizioni enunciate, da ultimo, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.10.2025. Hanno ribadito che la conciliazione non è possibile. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero pagina 1 di 4 accordo e vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A – pronuncia la separazione personale fra nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 8/2/1997 in Comune di
[...]
Argelato, atto n. 1 p. 2 s. B anno 1997 in regime di comunione dei beni;
manda all'Ufficiale di Stato
Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni.
1) I coniugi vivranno separati e la casa coniugale, sita a Funo Comune Argelato (BO) cap 40050 in
Viale Arturo Toscanini n. 1, viene assegnata alla moglie, che vi abiterà insieme al Parte_1 figlio Persona_3
2) la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ha lasciato la casa familiare Persona_4 ed è andata a vivere altrove quindi il solo maggiorenne, ma non economicamente Persona_3 autosufficiente, continuerà a vivere con la madre nella casa familiare;
3) si accolla, conseguentemente, ogni onere connesso al godimento della casa Parte_1 coniugale (utenze, spese condominiali ordinarie, manutenzioni ordinarie) a far tempo dell'effettivo trasferimento del marito in altra abitazione (avvenuto a maggio 2025) con salvezza di
[...] di recuperare la quota parte di per i consumi delle utenze relativi al periodo Parte_1 Parte_2 precedente al trasferimento di quest'ultimo;
4) manterrà la propria residenza anche ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre con la Per_2 quale prevalentemente convivrà, mentre ha trasferito la propria residenza a dove è andata Per_1 CP_1 ad abitare;
5) essendo divenuto maggiorenne si rimette a quest'ultimo di concordare direttamente con i Per_2 genitori i tempi di permanenza presso ciascuno di loro;
6) le spese relative alle vacanze di per il periodo estivo verranno sostenute integralmente dal Per_2 genitore che condivide con lo stesso il relativo periodo;
saranno invece a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese relative alle vacanze che trascorrerà con terze persone;
Per_2
7) entrambi i genitori avendo presso di sé, si faranno carico della gestione quotidiana dello Per_2 stesso, faranno fronte al suo accudimento ed ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici tenendo pagina 2 di 4 sempre in massima considerazione le aspirazioni e le esigenze del figlio, nonché mantenendo sempre vivi dialogo e collaborazione nell'interesse supremo di quest'ultimo;
8) i coniugi danno atto che si è trasferito nel mese di aprile 2025 nell'immobile Parte_2 acquistato in vista della separazione sito nel Comune di Argelato (BO) alla via Funo, 31;
9) A titolo di concorso per il mantenimento ordinario del figlio minore e fino al Per_2 raggiungimento della sua autosufficienza economica, il padre si impegna ed obbliga a corrispondere a a decorrere dal mese di maggio 2025 (nel mese di aprile 2025 si è Parte_1 Parte_2 trasferito nell'immobile di Via Funo, 31 nel Comune di Argelato (BO) ed ha quindi liberato la casa coniugale) ed entro il giorno 2 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla stessa, IBAN [...], un contributo economico mensile di € 500,00.
Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata sulla base della variazione degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Bologna, prendendo come indice base quello del mese di maggio 2025;
10) i coniugi concordano che l'assegno unico relativo al figlio continuerà ad essere assegnato Per_2 per intero alla madre Parte_1
11) le spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Bologna nei procedimenti in materia familiare del 9/8/2017, sostenute a favore del figlio verranno poste Per_2
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e il genitore che le avrà anticipate avrà diritto ad avere il rimborso dall'altro genitore nella misura del 50% a semplice richiesta documentata della spesa effettuata.
Per spese straordinarie si intendono a mero titolo esemplificativo, straordinarie sanitarie e specialistiche non erogate dal comprese quelle dentistiche, alle spese scolastiche (a titolo esemplificativo non CP_2 esaustivo: le tasse scolastiche ed universitarie, i libri, la retta e la refezione scolastica, le vacanze studio) e a quelle sportive/ricreative, queste ultime purché eque e preventivamente concordate;
12) i coniugi dichiarano, in quanto parte degli accordi di separazione, che provvederanno a regolamentare i loro rapporti patrimoniali immobiliari avanti ad un notaio, scelto di comune accordo, entro un mese dalla sentenza di separazione;
13) i coniugi dichiarano di mantenere la comunione ordinaria della nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di ARGELATO (BO) alla via Antonio Gramsci n°55;
14) i coniugi dichiarano di avere diviso il Dossier Titoli cointestato n. 47462146193 acceso presso
IC BA ed il conto corrente ad essi collegato che attualmente sono intestati unicamente a Pt_2
[...]
pagina 3 di 4 15) A ciascuno dei coniugi restano assegnati i rispettivi conti correnti bancari personali, dichiarando di non avere alcuna reciproca pretesa.
16) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla doversi reciprocamente a titolo di mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo, avendo già definito a parte qualunque rapporto economico e patrimoniale pregresso, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente ricorso;
17) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti.
C – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15918/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. KUMBASAR ON NT e C.F._2 dell'avv. FERRERIO ANDREA ( elettivamente domiciliati in Indirizzo C.F._3 Telematico presso il difensore avv. KUMBASAR ON NT
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 8/2/1997 in Comune di Argelato, atto n. 1 p. 2 s. B anno 1997 in regime di comunione dei beni;
dal matrimonio sono nati i figli , nata a [...] il [...] e nato Per_1 Per_2
a Bologna il 05/02/2007, entrambi maggiorenni;
i rapporti fra le parti si sono deteriorati tanto da rendere la convivenza intollerabile;
hanno quindi convenuto di separarsi alle condizioni enunciate, da ultimo, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.10.2025. Hanno ribadito che la conciliazione non è possibile. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero pagina 1 di 4 accordo e vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A – pronuncia la separazione personale fra nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 8/2/1997 in Comune di
[...]
Argelato, atto n. 1 p. 2 s. B anno 1997 in regime di comunione dei beni;
manda all'Ufficiale di Stato
Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni.
1) I coniugi vivranno separati e la casa coniugale, sita a Funo Comune Argelato (BO) cap 40050 in
Viale Arturo Toscanini n. 1, viene assegnata alla moglie, che vi abiterà insieme al Parte_1 figlio Persona_3
2) la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ha lasciato la casa familiare Persona_4 ed è andata a vivere altrove quindi il solo maggiorenne, ma non economicamente Persona_3 autosufficiente, continuerà a vivere con la madre nella casa familiare;
3) si accolla, conseguentemente, ogni onere connesso al godimento della casa Parte_1 coniugale (utenze, spese condominiali ordinarie, manutenzioni ordinarie) a far tempo dell'effettivo trasferimento del marito in altra abitazione (avvenuto a maggio 2025) con salvezza di
[...] di recuperare la quota parte di per i consumi delle utenze relativi al periodo Parte_1 Parte_2 precedente al trasferimento di quest'ultimo;
4) manterrà la propria residenza anche ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre con la Per_2 quale prevalentemente convivrà, mentre ha trasferito la propria residenza a dove è andata Per_1 CP_1 ad abitare;
5) essendo divenuto maggiorenne si rimette a quest'ultimo di concordare direttamente con i Per_2 genitori i tempi di permanenza presso ciascuno di loro;
6) le spese relative alle vacanze di per il periodo estivo verranno sostenute integralmente dal Per_2 genitore che condivide con lo stesso il relativo periodo;
saranno invece a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese relative alle vacanze che trascorrerà con terze persone;
Per_2
7) entrambi i genitori avendo presso di sé, si faranno carico della gestione quotidiana dello Per_2 stesso, faranno fronte al suo accudimento ed ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici tenendo pagina 2 di 4 sempre in massima considerazione le aspirazioni e le esigenze del figlio, nonché mantenendo sempre vivi dialogo e collaborazione nell'interesse supremo di quest'ultimo;
8) i coniugi danno atto che si è trasferito nel mese di aprile 2025 nell'immobile Parte_2 acquistato in vista della separazione sito nel Comune di Argelato (BO) alla via Funo, 31;
9) A titolo di concorso per il mantenimento ordinario del figlio minore e fino al Per_2 raggiungimento della sua autosufficienza economica, il padre si impegna ed obbliga a corrispondere a a decorrere dal mese di maggio 2025 (nel mese di aprile 2025 si è Parte_1 Parte_2 trasferito nell'immobile di Via Funo, 31 nel Comune di Argelato (BO) ed ha quindi liberato la casa coniugale) ed entro il giorno 2 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla stessa, IBAN [...], un contributo economico mensile di € 500,00.
Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata sulla base della variazione degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Bologna, prendendo come indice base quello del mese di maggio 2025;
10) i coniugi concordano che l'assegno unico relativo al figlio continuerà ad essere assegnato Per_2 per intero alla madre Parte_1
11) le spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Bologna nei procedimenti in materia familiare del 9/8/2017, sostenute a favore del figlio verranno poste Per_2
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e il genitore che le avrà anticipate avrà diritto ad avere il rimborso dall'altro genitore nella misura del 50% a semplice richiesta documentata della spesa effettuata.
Per spese straordinarie si intendono a mero titolo esemplificativo, straordinarie sanitarie e specialistiche non erogate dal comprese quelle dentistiche, alle spese scolastiche (a titolo esemplificativo non CP_2 esaustivo: le tasse scolastiche ed universitarie, i libri, la retta e la refezione scolastica, le vacanze studio) e a quelle sportive/ricreative, queste ultime purché eque e preventivamente concordate;
12) i coniugi dichiarano, in quanto parte degli accordi di separazione, che provvederanno a regolamentare i loro rapporti patrimoniali immobiliari avanti ad un notaio, scelto di comune accordo, entro un mese dalla sentenza di separazione;
13) i coniugi dichiarano di mantenere la comunione ordinaria della nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di ARGELATO (BO) alla via Antonio Gramsci n°55;
14) i coniugi dichiarano di avere diviso il Dossier Titoli cointestato n. 47462146193 acceso presso
IC BA ed il conto corrente ad essi collegato che attualmente sono intestati unicamente a Pt_2
[...]
pagina 3 di 4 15) A ciascuno dei coniugi restano assegnati i rispettivi conti correnti bancari personali, dichiarando di non avere alcuna reciproca pretesa.
16) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla doversi reciprocamente a titolo di mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo, avendo già definito a parte qualunque rapporto economico e patrimoniale pregresso, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente ricorso;
17) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti.
C – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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