Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3479 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. ROSA RICCARDO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CUMINO SILVIA;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente, dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di CPS Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria, in servizio presso l'UOC cardiologia-Utic dell'Ospedale Spoke di Castrovillari, ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla corresponsione della indennità professionale per l'esposizione alle radiazioni ionizzanti nell'espletamento delle proprie funzioni biennio 2020-2021, l'indennità da rischio e da riposo biologico, nonché la retribuzione per I tempi di vestizione e svestizione nel periodo ottobre
2016-ottobre 2021 e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della somma di € 11.792,57, oltre spese di lite.
Contr Si è costituita | chiedendo il rigetto del ricorso.
§§§
INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO.
Occorre prendere le mosse dall'art. 1 L. n. 460/1988 che così recitava:
< I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito. 2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennità mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n.
416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988. personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991.>>.
Pertanto, per il solo personale medico e tecnico di radiologia la disposizione appena richiamata disciplinava una tipica ipotesi di presunzione assoluta di esposizione al rischio radiologico confortante il diritto all'indennità mensile.
Per il personale diversamente qualificato, invece, che, pur adibito a funzioni diverse da quelle espletate dal personale di radiologia, risultasse comunque esposto a rischio di radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, è stata riconosciuta analoga indennità qualora vi sia una valutazione tecnico-scientifica in termini di rischio effettivo da esposizione qualificata da parte di una Commissione tecnica, secondo le modalità di cui all'art. 58, comma
4 D.P.R. n. 270/1987 che si riporta:
<
1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968,
n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanità. 4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. 5. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio. 6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. Ė peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare.>>.
Dopo l'intervento della Consulta con la nota pronuncia n. 343/1992 la L. n.
537/1993, con l'art. 8, comma 6 ha abrogato l'indennità da rischio radiologico ed ha demandato alla contrattazione collettiva la determinazione dell'intera materia delle indennità professionali connesse a specifiche funzioni con una disposizione dal seguente tenore:
< A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e
3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.>>
Fino all'entrata in vigore della contrattazione collettiva per i tecnici di radiologia medica, per i medici specialistici in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e per coloro che svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata l'indennità ed il congedo aggiuntivo sono stati disciplinati dall'art. 5 L. n. 724/1994 che si riporta: <
1. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata. 2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata. 3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto. 4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.>>.
In seguito la contrattazione collettiva ha disciplinato tra le c.d. indennità professionali connesse a specifiche funzioni l'indennità per cui è causa ed il congedo aggiuntivo riconoscendone il diritto anche in favore del personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto a radiazioni in ragione delle mansioni di fatto svolte.
Questo l'art. 5 CCNL Comparto sanità, II biennio economico 2000-2001 rubricato
Indennità di rischio da radiazioni:
<
1. L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica - ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della Legge
28.03.1968, n. 416, come modificata dalla Legge 27.10.1988 n.460) e confermata dall'art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 - 1997 del 27 giugno 1996 a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde. 3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L'ammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell'art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. 4. L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le "zone controllate", deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale. 5. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) del
CCNL 7 aprile 1999. 6. Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione. 7. L'indennità di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio, non è cumulabile con l'indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E', peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare confermata dall'art. 44, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre 1995. 8. La tabella all. n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 è sostituita con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l'art. 54 del D.P.R 384/1990 e l'art. 4 del
CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996.>>.-
Ebbene, sulla scorta della disciplina appena sopra richiamata, per il personale diverso da quello di radiologia per il quale vi è una presunzione assoluta di esposizione qualificata al rischio da radiazioni, l'indennità c.d. professionale specifica presuppone l'esposizione al rischio che non può essere né occasionale né temporanea, ma qualificata.
In concreto, perché possa aversi un rischio effettivo e non soltanto ipotetico in grado di costituire il diritto all'indennità in esame in favore del personale diverso da quello di radiologia deve sussistere un'esposizione al rischio del tutto analoga a quella cui è sottoposto il personale di radiologia¹.
Pertanto, sul personale medico ed ausiliario con qualifica professionale diversa da quella del personale addetto al reparto di radiologia che rivendichi in giudizio il diritto all'indennità di rischio radiologico, oggi indennità professionale specifica, ed il congedo aggiuntivo incombe l'onere della prova dell'effettiva esposizione al rischio radiologico in misura equivalente a quella del personale di radiologia, secondo i parametri tecnici stabiliti dal D.L.vo n. 230/19952.
In concreto per il personale diverso da quello di radiologia il diritto all'indennità di rischio radiologico e del congedo aggiuntivo sorge qualora sussista l'esposizione qualificata al rischio di assorbimento di radiazioni.
Detto tipo di esposizione è determinata in termini puntuali dall'Allegato 3, par.
3.1 D.L.vo n. 230/1995.
Questo il paragrafo 3 dell'Allegato 3 del D.L.vo n. 230/19952:
1 Cfr. Cass. 24.08.2015, n. 17116 nella parte in cui chiarisce: "... (omissis)... Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1, comma 2 della L. n. 460 del 1988,
l'indennità della quale si controverte presuppone poi la sussistenza del rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di un'esposizione non occasionale, nè temporanea, analoga all'esposizione del personale di radiologia (v., ex multis, Cass.
19819/2013, 4795/2012, 6853/2010). Ne deriva che, indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario,
l'indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità (fra le altre, Cass. n. 11238 del 2014, n. 160 del 2014, n. 4525 del 2011; n. 19178 del 2013). ... (omissis)...". < Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti
3.1. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del par. 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
a) 6 mSv di dose efficace;
i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente fissati al paragrafo b)
2 dell'Allegato IV, per il cristallino, per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del paragrafo 3.1 sono classificati in Categoria B.
3.3. Agli apprendisti ed agli studenti di cui alla lettera a) del paragrafo 2.1 si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori al paragrafo 1 e ai paragrafi 3.1 e 3.2.
3.4. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Capo IV del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto qualificato.>>
Ebbene, all'Allegato 3, par. 4 del D.L.vo n. 230/1995 vi è una completa classificazione delle aree di lavoro ed un'analitica qualificazione della c.d. zona controllata:
< Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro
4.1. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente paragrafo 3.1 è classificata Zona Controllata.
4.2. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico nell'Allegato IV, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del paragrafo 4.1, è classificata Zona
Sorvegliata.
4.3. Le Zone Controllate e le Zone Sorvegliate sono segnalate utilizzando la segnaletica definita dalle norme di buona tecnica o comunque in maniera visibile e comprensibile. Le Zone Controllate sono delimitate e le modalità di accesso ad esse sono regolamentate secondo procedure scritte indicate dall'esperto qualificato al datore di lavoro ai sensi dell'articolo 61, comma 2, e dell'articolo
80 del presente decreto legislativo.
4.4. Nelle procedure di cui al paragrafo 4.3 sono, tra l'altro, previste istruzioni di radioprotezione, adeguate al rischio derivante dalle sorgenti di radiazioni e dalle attività svolte nelle zone controllate e sorvegliate nonché quelle ai fini del controllo di persone e di attrezzature in uscita dalle zone in cui sussista un rischio significativo di diffusione di contaminazione.>>.
Pertanto, sulla scorta della disciplina appena sopra richiamata, qualora in un'area di lavoro sussista per i lavoratori a quella addetti ed operanti un rischio di superamento anche di uno solo dei valori indicati nel paragrafo 3.1 sopra riportato, in forza di valutazioni compiute da un esperto qualificato, detta area deve essere classificata Zona Controllata.
Tanto comporta implicitamente per lo svolgimento abituale dell'attività professionale in una area di lavoro qualificata come zona controllata il rischio di assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta.
Pertanto, sebbene la disciplina sulla qualificazione del personale in categorie indichi i livelli di esposizione per classificare i soli lavoratori radio esposti in categoria A, per il personale destinato ad operare in una zona c.d. controllata, secondo la qualificazione sopra richiamata, sussiste un'analoga esposizione qualificata al rischio di assorbimento di radiazioni, anche a prescindere dalla classificazione datane, se in categoria A o B.
In concreto, con la disciplina appena sopra richiamata, è stata disposta una vera e propria equiparazione in termini di esposizione qualificata al rischio di assorbimento di radiazioni tra il personale qualificato in categoria A ed il personale che svolge abitualmente mansioni in un'area di lavoro classificata come zona controllata³.
Tale apparente differenza non determina il contrasto valorizzato dalla parte ricorrente nell'istanza di rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c.,
considerato che diverse erano le fattispecie oggetto di analisi e diverse le caratteristiche della prestazione che erano state dedotte e valorizzate dalle parti.
L'enucleazione dei requisiti per la parificazione del restante personale a quello tecnico e medico di radiologia per l'applicazione degli specifici istituti contrattuali in esame, deve infatti necessariamente correlarsi ai criteri tecnici previsti dalla legislazione in materia, ed in particolare oggi dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,
2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e
2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività' civili". Tale legge all'All. 3^, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 257 del 2001, art. 4, ha individuato al paragrafo 3.1. le dosi di esposizione che determinano la classificazione in Categoria A per quei lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: a) 6 mSv di dose efficace;
b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente fissati al paragrafo
2 dell'Allegato 4^, per il cristallino, per la pelle nonchè per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
Parallelamente, l'Allegato 3^ al successivo paragrafo 4.L, ha qualificato come
Area Controllata ogni "area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente
3 In tal senso cfr. Cass. 24.08.2015, n. 17116 nella parte in cui ribadisce: "... (omissis)... Nelle fattispecie che sono state esaminate da questa Corte, sulla base dell'univoca premessa sopra riportata, si è talora fatto riferimento alla necessità che a tale scopo i lavoratori dimostrino di avere svolto abitualmente la specifica attività professionale in "zona controllata", intendendosi per tale ai sensi del D.P.R. n. 185 del 1964, art. 9, lett. e), il luogo in cui esiste una sorgente di radiazione ionizzante e in cui persone esposte possono ricevere una dose di radiazione superiore e 1,5 rem all'anno, quest'ultima unità di misura sostituita, ex D.Lgs. n. 230 del 1995, e poi D.Lgs. n. 241 del 2000, dal sievert, equivalente a
100 rem (così Cass. n. 21018 del 2007, Cass. 6583 del 2010); in altro caso si è ritenuto che non sia sufficiente la circostanza di operare in zona controllata, essendo necessario avere riguardo alla frequenza dell'adibizione a tale zona Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente paragrafo 3.1".
In tal modo, la legge ha posto una sostanziale equiparazione tra lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata e l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta, individuata con riferimento al personale qualificato in categoria A, e quindi tra le caratteristiche oggettive e le ripercussioni soggettive della prestazione nociva che, in considerazione dell'unicità dei valori considerati, dovrebbero negli effetti essere convergenti. Il sanitario che agisca per ottenere l'indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo ricorrente può quindi dedurre (ed ha l'onere di dimostrare) la sussistenza dell'uno o dell'altro aspetto della medesima situazione.
Ciò posto, occorre precisare che Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 460 del 1988, l'indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un'esposizione non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia, sicché il lavoratore che richieda detta indennità, ed il congedo aggiuntivo, ha l'onere di provare in giudizio l'esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n.
230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata o l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta>>
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 17116 del 24/08/2015; in senso conforme Corte di appello di Catanzaro, sentenza N. 479/22, ex plurimis)
Le ferie aggiuntive, inoltre, ex art. 5, comma 6 del CCNL II° biennio economico
2000-2001, assolvono la funzione di "recupero biologico" per il personale sanitario che in modo permanente e continuo presta la propria opera in zona controllata, ossia ai sensi del D.P.R. n. 185 del 1964, art. 9, lett. e) - in un
-
luogo in cui esiste una sorgente di radiazione ionizzante e in cui i soggetti esposti possono ricevere una dose di radiazione superiore a 1,5 rem all'anno.
Ed allora, essendo evidente la non appartenenza della odierna parte ricorrente al novero del personale per il quale opera la presunzione di cui all'art. 1, comma
2, della I. n. 460 del 1988, essi sono gravati dell'onere di dimostrare lo svolgimento abituale, continuativo e permanente di attività professionale a rischio.
Orbene, nel caso di specie, la prova è documentale ed è data dai certificati medici prodotti concernenti il giudizio di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti dove la ricorrente è qualificata quale personale classificato in categoria
A4.
Non solo, nel ricorso introduttivo è stato allegato e non specificamente contestato dalla parte resistente a ciò tenuta, che la parte ricorrente abbia contatto diretto continuo con impianti di peacemaker e defibrillatori e, pertanto, sia esposta a raggi X ionizzanti in elettrostimolazione.
Ebbene, tanto conforta le legittime pretese della parte ricorrente, risultando accertato nel corso del giudizio che la stessa è classificata in categoria A e sottoposta ad un'esposizione qualificata al rischio di assorbimento annuo di radiazioni previsto espressamente per il personale classificato in categoria A.
INDENNITA' DI VESTIZIONE.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33937 depositata il 5 dicembre 2023, intervenendo sul tema se far rientrare nell'orario di lavoro ii tempo impiegato nella vestizione e svestizione delle divise aziendali, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n.
2003/88/CE (v. Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in (C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se
è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento; invero, è stato precisato che "La soluzione adottata dalla Corte UE conferma quindi l'impostazione assunta da questa Corte anche in relazione alla fattispecie in esame, secondo la quale, riassuntivamente, occorre distinguere nel rapporto di lavoro tra la fase finale, che è direttamente assoggettata al potere di conformazione del datore di lavoro, che ne disciplina il tempo, il luogo e il modo e che rientra nell'orario di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, ma rimesse alla determinazione del prestatore nell'ambito della libertà di disporre del proprio tempo, che non costituisce orario di lavoro [...] l'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati O utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro"
(così Cass. n. 1352 del 2016, confermata da Cass. n. 30958/2022 cit., che rinvia in motivazione a Cass. n. 7738 del 2018, Cass. n. 17635 del 2019, Cass. n. 8627
del 2020); "
I giudici di legittimità confermano la decisione di appello ed evidenziano che, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore, rimarcando che l'eterodirezione sussiste non solo quando è presente una esplicita disciplina d'impresa in merito, ma anche quando questa risulta implicitamente dalla natura degli indumenti.
Aggiungono quindi che l'eterodirezione si evince inoltre dalla funzione specifica degli indumenti stessi e comunque sussiste se differiscono da quello che viene definito "criterio di normalità sociale dell'abbigliamento". Inoltre la sentenza ribadisce che "... la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell' uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, tuttavia l'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, presuppone non già una semplice reiterazione di comportamenti ma uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo;
nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (cfr. Cass. n. 30958/2022 cit.); ...".
Tale orientamento è stato confermato da C. Cassazione, con ord. n. 18612/24.
Ciò posto, occorre prendere le mosse dall'art. 27, cc. 11 e 12, del CCNL del
21.5.2108, che non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, "15 minuti complessivi" per le operazioni di "vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate”. Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle
"timbrature" dei cartellini del personale.
La C. di Cass., n. 9306/2022 ha affermato che è legittimo includere nel cosiddetto tempo lavoro retribuito i minuti dedicati dal dipendente della struttura ospedaliera a indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa, intendendo, così valorizzare il profilo dell'obbligatorietà dell'operazione di vestizione e svestizione dell'abbigliamento ospedaliero che ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere anche in assenza di specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura. Consentire la vestizione dopo la timbratura all'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo, ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro, con invarianza dell'orario normale, che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato, senza risultare di fatto incrementato, derivandone l'inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario.
Nel caso di specie, la circostanza che la ricorrente abbia eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature non è stata allegata e non può dunque essere dimostrata, né risulta pacifica atteso che è stata negata dall'azienda, la quale ha espressamente disconosciuto che la ricorrente abbia effettuato "prestazione di lavoro straordinario"; peraltro non forma oggetto della richiesta di prova testimoniale, articolata in ricorso, perché ai testimoni non si chiede di confermare che la ricorrente sia stata costretta a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirla solo dopo aver timbrato in uscita. Sicché è indimostrato che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature5.
In conclusione, si può accogliere solo parzialmente il ricorso.
Non essendo contestati in maniera specifica i conteggi prodotti dalla parte, deve condannarsi I'Contra corrispondere, secondo quanto calcolato dal Dott. Pt_2
(v. elaborato peritale in atti di parte) € 2.271,77, per indennità dovute per esposizione alle radiazioni ed € 5.340,39 a titolo di differenze retributive per riposo biologico, per un totale di € 7.612,16, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, dal dì del dovuto a quello del soddisfo.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, accogliendo parzialmente il ricorso, nei limiti in motivazione precisati, così provvede:
Contr Condanna | a corrispondere alla parte ricorrente la somma di €
-
7.612,16 per le causali in narrativa indicate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
Cont Condanna l al pagamento delle spese di giudizio della parte vittoriosa, liquidate in €. 1.800,00, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 09/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988. L'individuazione del predetto 2. Il valore complessivo degli importi della indennità professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato è trasferito dal fondo di cui all'art. 38, comma 1, al fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. 2In tal senso cfr. Cass. 24.08.2015, n. 17116 così massimata: "Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all'art. 1, comma 2, della I. n. 460 del 1988, l'indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un'esposizione non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia, sicché il lavoratore che richieda detta indennità, ed il congedo aggiuntivo, ha l'onere di provare in giudizio l'esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata o l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta.".
4 V. anche:
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Cass.30958/2022 e Cass. 24684/2016.