CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1185/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5012/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 13/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A800678 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A800678 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A800678 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1534/2025 depositato il
15/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Catania emetteva avviso di accertamento n. TYS01A800678-2022, per l'anno 2016, nei confronti della sig.ra Resistente_1 con il quale accertava l'omessa dichiarazione di redditi (pari a complessivi euro 62.273,00), derivanti da molteplici contratti di locazione, sulla base dei dati risultanti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: il difetto di motivazione dell'avviso impugnato;
l'infondatezza della pretesa tributaria per aver rinunciato all'eredità. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 5012 depositata in data 13 luglio 2023, rilevando il difetto di legittimazione passiva stante la rinuncia all'eredità posta in essere dalla contribuente, accoglieva il ricorso condannando l'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate di Catania eccependo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92; la violazione dell'art. 115 c.p.c. e la violazione dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92. Reitera le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio e chiede la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, dalla produzione documentale prodotta da parte appellante rileva che: il contratto stipulato in data
7.04.2016 (registrato al n. 606 serie 3T in data 17.05.2026) è stato sottoscritto personalmente dalla ricorrente, per cui alcuna asserita rinuncia all'eredità può essere invocata. A seguire, in ordine ai restanti tre contratti, rileva che la contribuente è subentrata negli stessi riscuotendo gli introiti da essi derivanti per l'annualità 2016. Pertanto, considerato che non è possibile procedere alla rinuncia all'eredità (espressa o tacita) dopo averla accettata, atteso il suo carattere definitivo e irrevocabile, le censure mosse nel ricorso introduttivo non possono che ritenersi infondate.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'avviso opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
1.500,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale ed Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'atto opposto.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.09.2025 Il Presidente
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1185/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5012/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 13/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A800678 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A800678 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A800678 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1534/2025 depositato il
15/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Catania emetteva avviso di accertamento n. TYS01A800678-2022, per l'anno 2016, nei confronti della sig.ra Resistente_1 con il quale accertava l'omessa dichiarazione di redditi (pari a complessivi euro 62.273,00), derivanti da molteplici contratti di locazione, sulla base dei dati risultanti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: il difetto di motivazione dell'avviso impugnato;
l'infondatezza della pretesa tributaria per aver rinunciato all'eredità. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 5012 depositata in data 13 luglio 2023, rilevando il difetto di legittimazione passiva stante la rinuncia all'eredità posta in essere dalla contribuente, accoglieva il ricorso condannando l'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate di Catania eccependo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92; la violazione dell'art. 115 c.p.c. e la violazione dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92. Reitera le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio e chiede la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, dalla produzione documentale prodotta da parte appellante rileva che: il contratto stipulato in data
7.04.2016 (registrato al n. 606 serie 3T in data 17.05.2026) è stato sottoscritto personalmente dalla ricorrente, per cui alcuna asserita rinuncia all'eredità può essere invocata. A seguire, in ordine ai restanti tre contratti, rileva che la contribuente è subentrata negli stessi riscuotendo gli introiti da essi derivanti per l'annualità 2016. Pertanto, considerato che non è possibile procedere alla rinuncia all'eredità (espressa o tacita) dopo averla accettata, atteso il suo carattere definitivo e irrevocabile, le censure mosse nel ricorso introduttivo non possono che ritenersi infondate.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'avviso opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
1.500,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale ed Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'atto opposto.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.09.2025 Il Presidente