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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 848 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, già titolare della ditta individuale Panlat di Giambò Lorenza C.F._1
(cancellata in data 30/11/2017) , nato a [...] il CP_1
19.03.1952, c.f.: , entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
Barcellona Pozzo di Gotto, Via Mario Trifilò, che li rappresenta e difende;
- opponenti -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: Controparte_2
, quale cessionaria di e per essa quale mandataria P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.: Controparte_4
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.56, P.IVA_2 presso lo Studio dell'avv. Tito Monterosso, che la rappresenta e difende;
- opposta - avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con decreto n. 85/2019 del 6.03.2019 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio iscritto al n. 368/2019 R.G., è stato ingiunto a Pt_1
quale titolare della ditta individuale Panlat di Giambò Lorenza, e a
[...] [...]
in qualità di fideiussore, di pagare, in solido tra di loro, in favore di CP_1 [...]
e, per essa quale procuratrice, a la somma Controparte_3 Controparte_5 di € 66.685,13 di cui: € 38.605,77 per saldo debitore al 6.12.2018 del conto corrente n.
105/3378 acceso il 17.07.2007 da € 28.079,36 quale residuo importo Parte_1
per capitale a scadere ed interessi al 6.12.2018 del finanziamento con garanzia cambiaria n. 105/62204 di € 30.000,00 concesso a in data 13.07.2016 dal Parte_1 [...]
– filiale di Patti, oltre interessi fino al soddisfo e spese del procedimento Controparte_6
monitorio.
Avverso il predetto decreto, gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo: la nullità del decreto ingiuntivo opposto per intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.; la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e dell'art. 50 t.u.b
Pertanto, gli opponenti hanno chiesto di: “1) Accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria sottoscritta dal sig. , sottesa al decreto CP_1
ingiuntivo opposto n. 85/2019, del Tribunale di Barcellona P.G., per intervenuta estinzione della stessa ai sensi dell'art. 1957 Cod. Civ. e per l'effetto accertare e ritenere nullo il decreto ingiuntivo opposto o comunque privo di efficacia liberando il sig.
[...]
dal conseguente vincolo, con conseguente revoca del suddetto decreto CP_1
ingiuntivo, specificatamente nella parte che lo riguarda;
2) In via gradata ritenere e dichiarare la nullità e/o inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo opposto n. 85/2019, del Tribunale di Barcellona P.G., per violazione degli artt. 633 e 634 cpc, nonché dell'art. 50 del TUB, così come meglio specificato in parte motiva;
3) Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Con ordinanza del 13.01.2022, su istanza di parte opposta svolta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., è stata concessa la provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo n. 85/2019 del
6.03.2019 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio iscritto al n. 368/2019 R.G.
La causa, trattata nella resistenza di cessionaria di Controparte_2 [...]
e, per essa quale mandataria, è stata istruita in via Controparte_3 Parte_2
documentale per essere decisa come di seguito.
2. L'opposizione non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento. 2.1 Esaminando le questioni sottoposte all'attenzione del decidente secondo il loro ordine logico – giuridico, va anzitutto vagliato il secondo di motivo di opposizione con il quale gli opponenti hanno dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso in difetto dei presupposti di legge.
Nello specifico, e hanno contestato l'emissione Parte_1 CP_1 dell'ingiunzione poichè fondata, per quanto concerne il rapporto di conto corrente n.
105/3378, su un estratto conto certificato carente dei requisiti richiesti dall'art. 50 t.u.b. in quanto non consente di rilevare tutta la movimentazione contabile del rapporto essendo offerto solo il c.d. “saldaconto”, peraltro mai consegnato agli opponenti, piuttosto che gli estratti conto analitici. Analoghe difese sono state svolte anche con riguardo all'estratto conto prodotto in fase monitoria relativamente al contratto di finanziamento.
Dai vizi eccepiti gli opponenti hanno dedotto l'invalidità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c. e, comunque, l'impossibilità di verificare la dovutezza e correttezza del credito preteso dall'istituto bancario in sede monitoria.
Ciò posto, in diritto occorre osservare che, per giurisprudenza costante, l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 del d. lg.s n. 385/93 (t.u.b.) è limitata alla sola fase monitoria, in quanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove l'opponente contesti specificamente il credito e dunque le risultanze dell'estratto conto depositato, l'opposta, in quanto creditrice e rivestendo la qualifica di attrice in senso sostanziale, ha l'onere di dare la prova del proprio credito, assumendo l'estratto certificato di cui all'art. 50 t.u.b. valore meramente indiziario.
Inoltre, è stato anche affermato che “la perdita dell'efficacia probatoria dell'estratto conto, certificato conforme da un dirigente della banca, nel successivo procedimento di opposizione, si verifica esclusivamente nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente (estensibile pure ai contratti di finanziamento, come nel caso di specie) sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione specifica dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati. In caso contrario,
l'estratto conto conserva la sua efficacia probatoria (cfr. Cass., 06.06.2018, n.
14640; Cass., 03.05.2011, n. 9695)" (Cass. Civ., sez. I, 04/12/2019, n.31648; cfr. nello stesso senso, Cass. Civ., sez. III, 10/05/2024, n.12818). Pertanto, deve concludersi nel senso che l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili di cui all'art. 50 t.u.b. costituisce valido presupposto per l'emissione del decreto ingiuntivo in conformità agli art. 633 e 634 c.p.c. e che lo stesso può mantenere, altresì, efficacia probatoria del credito anche in seno al giudizio di opposizione nel caso in cui difetti una specifica contestazione della posizione debitoria.
Testualmente, ad avviso della Suprema Corte “[…] il saldaconto, il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale.”
(Cass. Civ., n. 12818/2024 cit.).
Venendo al caso di specie e premesso che la certificazione prodotta ai sensi dell'art. 50 t.u.b. relativamente ai rapporti dedotti in giudizio (all.ti 5 e 8 fascicolo monitorio) proviene da amministratore delegato di Banco di Credito CP_7
Valtellinese s.p.a., come si evince dalla visura in atti (all.3 produzione monitorio), gli estratto conto certificati conformi, allegati al ricorso per ingiunzione, rispondono ai requisiti richiesti ex lege ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non evincendosi pertanto alcun vizio dello stesso.
Inoltre, quanto al presente giudizio di merito, parte opponente non ha contestato specificamente l'ammontare del debito ingiunto, ma si è solo limitata a contestare la valenza probatoria dell'estratto conto, deducendo genericamente l'impossibilità di verificare la correttezza della pretesa creditoria e l'eventuale applicazione di interessi ultralegali e usurari e di commissioni e spese non dovute.
Ed invero, il certificato ex art. 50 t.u.b. relativo rapporto di conto corrente riporta il saldo debitore alla data del 6.12.2018 e quello relativo al contratto di finanziamento riporta l'ammontare del capitale residuo, delle rate scadute e dei relativi interessi, senza che alcuna specifica contestazione sia stata svolta.
Inoltre – e il rilievo ha anche valenza assorbente - parte opposta ha prodotto in giudizio la documentazione contabile relativa al conto corrente, producendo gli estratto conto del rapporto, senza che siano state formulate specifiche doglianze sugli importi a debito. All'evidenza, parte opposta ha esaustivamente assolto al proprio onere probatorio, già in sede monotoria, producendo i contratti dei rapporti dedotti a fondamento della pretesa creditoria, ivi compreso la fideiussione prestata da , e la relativa CP_1
documentazione contabile.
Pertanto, il credito può ritenersi provato alla luce della valenza indiziaria da riconoscersi al documento di cui all'art. 50 t.u.b. e, comunque, tenuto conto delle ulteriori risultanze istruttorie e, in particolare, dei contratti di finanziamento e di conto corrente e della relativa documentazione contabile, nonché delle difese generiche di parte opponente che non ha contestato la sussistenza e validità dei rapporti, né l'an e il quantum della somma ingiunta, né ha fornito la prova dell'adempimento e, quindi, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
2.2 Con il primo motivo di opposizione è stata contestata la validità del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione del garante per decadenza CP_1 del diritto di credito vantato nei suoi confronti per lo spirare del termine previsto dall'art. 1957 c.c.
Anche detto motivo non coglie nel segno e non merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
Come si evince in atti, si è costituito “fideiussore” di CP_1 Pt_1 fino a concorrenza di € 90.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni
[...]
dipendenti da obbligazioni bancarie di qualsiasi natura, con contratto sottoscritto con il 9.12.2014. Controparte_6
Occorre preliminarmente qualificare giuridicamente detto rapporto come un contratto autonomo di garanzia, avuto riguardo alle previsioni pattizie e aldilà del riferimento nominalistico ad un rapporto di fideiussione.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che: a) il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale;
b) la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale, mentre nella fideiussione, connotata dall'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
c) l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. Civ., SS.UU., 18/02/2010,
n.3947; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. VI, 31/03/2021, n.8874; Cass. Civ., sez.
III, 15/10/2019, n.25914).
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, quindi, per l'assenza dell'accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria della fideiussione e, in particolare, per l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art 1945 c.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 25914/2019 cit.).
Nel caso di specie, alla luce del regolamento di interessi cristallizzato nel contratto del 9.12.2014, va ritenuta l'autonomia dell'obbligazione di garanzia dall'obbligazione principale.
Il riferimento è all'art. 7 del contratto con il quale si è convenuto l'obbligo del garante di “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” e all'art. 9 ove espressamente il garante ha dichiarato di rinunciare alla facoltà di opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., del quale è stata esclusa l'applicabilità, così elidendo la possibilità per lo stesso di far valere le eccezioni spettanti al debitore e, quindi, le eccezioni relative all'obbligazione principale.
A tutto quanto sopra si aggiunga che dal restante assetto negoziale si evince la conferma del carattere autonomo dell'obbligazione assunta dal RR rispetto all'obbligazione del debitore. Segnatamente, l'art. 2 prevede l'impegno del garante a rimborsare alla le somme da questa eventualmente già incassate e restituite per CP_8
annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti o per qualsiasi altra causa;
ed ancora,
l'art. 8 prevede l'estensione della garanzia all'obbligo di restituzione di somme comunque erogate al debitore principale anche nell'ipotesi di dichiarata invalidità delle obbligazioni garantite.
Con l'effetto che è indubbia la volontà dei contraenti fatta palese dalle clausole pattizie richiamate a che l'obbligazione di garanzia prescinda dalla validità ed efficacia dell'obbligazione principale e sia finalizzata a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale. Come sopra già osservato, il connotato distintivo fondamentale della garanzia autonoma rispetto alla fideiussione è costituito dall'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale, escludendo la possibilità per il garante di sollevare le eccezioni di merito relative al rapporto principale e recidendo così il vincolo di accessorietà proprio della fideiussione, come avvenuto nella specie all'esito dell'analisi del complessivo assetto di interessi negoziali quale emergente dal contratto del 9.12.2014.
Premesso che, stante la qualificazione della garanzia de qua in termini di contratto autonomo di garanzia, non possono estendersi le considerazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ivi riferite alla sola fattispecie della fideiussione cd. omnibus, nel caso di specie va esclusa – così prendendo posizione sull'eccezione di cui al primo motivo di opposizione – l'applicabilità dell'art. 1957c.c., che prevede la decadenza dal diritto del creditore di chiedere il pagamento al garante, quando il creditore non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e non le ha diligentemente coltivate.
All'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale consegue una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali (cfr. Cass. Civ., sez. I, 01/07/2024,
n.18079).
La Suprema Corte, con orientamento costante, ha affermato che
“il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali (Cass.,
28/3/2017, n. 7883);” (Cass. Civ., sez. III, 04/12/2023, n.33860; cfr., nello stesso senso,
Cass. Civ., sez. III, 28/03/2017, n.7883; Cass. Civ., n.18079/2024).
Il superiore assunto trova conferma nel caso di specie dall'espressa deroga all'art. 1957 c.c. come convenuta all'art. 6 del contratto di garanzia nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti e pure specificamente approvata per iscritto, ove i contraenti hanno espressamente pattuito che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Ed anzi, detta clausola, unitamente a tutte quelle già sopra esaminate ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, non fa altro che avvallare il convincimento in ordine all'autonomia dell'obbligazione di garanzia da quella principale, non potendo avere altro senso la previsione della persistenza dell'obbligazione di garanzia a prescindere dall'escussione del debitore principale e sino alla soddisfazione totale del credito.
L'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. al contratto di garanzia dedotto in giudizio comporta l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e, quindi, il rigetto anche del primo motivo di opposizione, con assorbimento del vaglio della natura e tempestività dell'iniziativa di recupero del credito eventualmente intrapresa nei confronti della ditta garantita.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, avuto riguardo all'esito del giudizio, vanno poste a carico di parte opponente in favore di quella opposta, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Va rigettata la domanda, svolta da parte opposta, ai fini della condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La chiesta pronuncia presuppone il requisito soggettivo, ossia la rimproverabilità della condotta della parte soccombente. Ora, agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce, non rinvenibile ex actis nel caso di specie.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 848/2019 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali sostenute da parte opposta nel presente giudizio, che liquida in € 7.051,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 93, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 17 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile