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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2658/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Veronica
Sommario per parte opponente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2658 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Sommario;
- opponente - contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore;
- opposta contumace-
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 541/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 25.10.2023 e notificato il 22.11.2023.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 541/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 25.10.2023 e notificato il
22.11.2023, con cui - su istanza della società odierna opposta - gli stato intimato il pagamento della somma di € 14.435,95, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitorio maturato in relazione a rapporti contrattuali originariamente intercorsi con Unicredit S.p.A. e poi ceduto in favore dell'odierna opposta, contraddistinto da NDG 0000000045567727.
Quanto al merito, ha lamentato: a) che il credito non era liquido, né esigibile, e risultava sfornito di prova;
b) l'inesattezza della somma richiesta da controparte, non avendo questa detratto le somme già corrisposte dal , essendo stati conteggiati interessi, commissioni e spese non dovute ed Pt_1 essendo stati applicati interessi usurari ed interessi convenzionali non dovuti;
c) la nullità della cessione del credito;
d) l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa, così concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “1) Accogliere la presente opposizione e dichiarare, pertanto, nullo e privo di ogni efficacia giuridica l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento, e di conseguenza revocare lo stesso. 2) Nel merito accertare e dichiarare che la somma richiesta non è quella effettivamente dovuta. 3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale - sebbene Controparte_1 ritualmente evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo Tribunale che l'odierna opposizione risulti fondata e vada, pertanto, accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Dalla documentazione versata in atti da parte creditrice nella fase monitoria è dato evincere che l'importo complessivamente ingiunto di € 14.435,95 rappresenta la sommatoria di tre distinte poste creditorie risultanti da altrettante certificazioni ex art. 50 TUB: I) la prima relativa a “rapporto a sofferenza in Eur n. 0017002650 - prestiti al consumo - arena” per € 11.139,13; II) la seconda relativa a “rapporto a sofferenza in Eur n. 0010085476 - conto corrente ordinario” per € 3.003,51; III) la terza relativa a “rapporto a sofferenza in Eur n. 0010085476 - sospeso liquidazione c/c” per €
293,31.
Ebbene, rilievo evidentemente assorbente e dirimente, nella direzione dell'accoglimento della spiegata opposizione, assume il fatto che - a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente nel libello introduttivo del presente procedimento - parte opposta non abbia offerto prova dell'esistenza dei rapporti negoziali sottesi alla pretesa di pagamento in esame.
Nel fascicolo del monitorio, infatti, è presente unicamente il regolamento contrattuale riferito al contratto di prestito personale n. 4312597, sottoscritto dal con Unicredit il 2.4.2015, che - Pt_1 tuttavia - non risulta in alcun modo richiamato in nessuna delle tre certificazioni ex art. 50 TUB poste da a fondamento della propria pretesa. CP_1
Detto altrimenti - sulla scorta della documentazione in atti e stante la contumacia della società creditrice, che nulla ha così inteso chiarire rispetto alla già generica allegazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo (che difetta, in parte qua, financo della specifica individuazione dei rapporti negoziali in relazione ai quali sarebbe matura, a carico del , l'esposizione debitoria in Pt_1 esame) - si registra che in nessuna delle tre predette certificazioni è dato cogliere il benché minimo elemento che le possa in qualche modo ricollegare al contratto di prestito personale n. 4312597 del
2.4.2015 (unico regolamento contrattuale presente in atti).
Né, d'altra parte, risulta prodotto un qualsivoglia documento (contratto o estratti conto) rispetto alle pretese di cui alle certificazioni ex art. 50 TUB supra individuate ai punti II) e III), che recano inequivoco riferimento ad un presunto rapporto di conto corrente di cui non v'è traccia documentale alcuna.
Pertanto, non avendo parte opposta assolto all'onere di allegazione e prova sulla medesima incombente, l'odierna opposizione non può che esser accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del modesto livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 850,00 per la fase decisionale).
Per effetto dell'ammissione di parte opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto che “qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cassazione civile, sez. II, 11/09/2018, n. 22017; Cass. Civ., sez. II, 19/01/2021, n. 777).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2658/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
3) Condanna la società opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore dello Stato - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre agli esborsi prenotati a debito ed accessori come per legge.
4) Liquida con separato decreto gli onorari in favore del procuratore dell'opponente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Castrovillari, il 24 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 2658/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Veronica
Sommario per parte opponente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2658 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Sommario;
- opponente - contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore;
- opposta contumace-
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 541/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 25.10.2023 e notificato il 22.11.2023.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 541/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 25.10.2023 e notificato il
22.11.2023, con cui - su istanza della società odierna opposta - gli stato intimato il pagamento della somma di € 14.435,95, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitorio maturato in relazione a rapporti contrattuali originariamente intercorsi con Unicredit S.p.A. e poi ceduto in favore dell'odierna opposta, contraddistinto da NDG 0000000045567727.
Quanto al merito, ha lamentato: a) che il credito non era liquido, né esigibile, e risultava sfornito di prova;
b) l'inesattezza della somma richiesta da controparte, non avendo questa detratto le somme già corrisposte dal , essendo stati conteggiati interessi, commissioni e spese non dovute ed Pt_1 essendo stati applicati interessi usurari ed interessi convenzionali non dovuti;
c) la nullità della cessione del credito;
d) l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa, così concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “1) Accogliere la presente opposizione e dichiarare, pertanto, nullo e privo di ogni efficacia giuridica l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento, e di conseguenza revocare lo stesso. 2) Nel merito accertare e dichiarare che la somma richiesta non è quella effettivamente dovuta. 3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale - sebbene Controparte_1 ritualmente evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo Tribunale che l'odierna opposizione risulti fondata e vada, pertanto, accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Dalla documentazione versata in atti da parte creditrice nella fase monitoria è dato evincere che l'importo complessivamente ingiunto di € 14.435,95 rappresenta la sommatoria di tre distinte poste creditorie risultanti da altrettante certificazioni ex art. 50 TUB: I) la prima relativa a “rapporto a sofferenza in Eur n. 0017002650 - prestiti al consumo - arena” per € 11.139,13; II) la seconda relativa a “rapporto a sofferenza in Eur n. 0010085476 - conto corrente ordinario” per € 3.003,51; III) la terza relativa a “rapporto a sofferenza in Eur n. 0010085476 - sospeso liquidazione c/c” per €
293,31.
Ebbene, rilievo evidentemente assorbente e dirimente, nella direzione dell'accoglimento della spiegata opposizione, assume il fatto che - a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente nel libello introduttivo del presente procedimento - parte opposta non abbia offerto prova dell'esistenza dei rapporti negoziali sottesi alla pretesa di pagamento in esame.
Nel fascicolo del monitorio, infatti, è presente unicamente il regolamento contrattuale riferito al contratto di prestito personale n. 4312597, sottoscritto dal con Unicredit il 2.4.2015, che - Pt_1 tuttavia - non risulta in alcun modo richiamato in nessuna delle tre certificazioni ex art. 50 TUB poste da a fondamento della propria pretesa. CP_1
Detto altrimenti - sulla scorta della documentazione in atti e stante la contumacia della società creditrice, che nulla ha così inteso chiarire rispetto alla già generica allegazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo (che difetta, in parte qua, financo della specifica individuazione dei rapporti negoziali in relazione ai quali sarebbe matura, a carico del , l'esposizione debitoria in Pt_1 esame) - si registra che in nessuna delle tre predette certificazioni è dato cogliere il benché minimo elemento che le possa in qualche modo ricollegare al contratto di prestito personale n. 4312597 del
2.4.2015 (unico regolamento contrattuale presente in atti).
Né, d'altra parte, risulta prodotto un qualsivoglia documento (contratto o estratti conto) rispetto alle pretese di cui alle certificazioni ex art. 50 TUB supra individuate ai punti II) e III), che recano inequivoco riferimento ad un presunto rapporto di conto corrente di cui non v'è traccia documentale alcuna.
Pertanto, non avendo parte opposta assolto all'onere di allegazione e prova sulla medesima incombente, l'odierna opposizione non può che esser accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del modesto livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 850,00 per la fase decisionale).
Per effetto dell'ammissione di parte opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto che “qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cassazione civile, sez. II, 11/09/2018, n. 22017; Cass. Civ., sez. II, 19/01/2021, n. 777).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2658/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
3) Condanna la società opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore dello Stato - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre agli esborsi prenotati a debito ed accessori come per legge.
4) Liquida con separato decreto gli onorari in favore del procuratore dell'opponente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Castrovillari, il 24 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato