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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11756/2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BANDA GABRIELLA che la rappresenta e difende in Parte_1
virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 28.6.2024 “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in AC (Ghana) il giorno 8 dicembre 1995, dando le conseguenti disposizioni all'Ufficiale di Stato Civile”.
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in AC (Ghana) in Parte_1 Controparte_1
data 8.12.1995.
Il certificato di matrimonio veniva tradotto ed asseverato a cura del Segretario dell'Ambasciata della
Repubblica Italiana in Ghana (v. doc. 1).
Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 6134/2016 emessa dal Tribunale di
Torino e pubblicata in data 20.12.2016 (r.g.15885/2015).
Con ricorso depositato il 28.6.2024, parte ricorrente chiedeva unicamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata.
Con decreto del 7.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza di convocazione delle parti al 7.1.2025 (poi rinviata al 21.1.2025).
All'udienza del 21.1.2025, parte resistente non compariva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
All'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione, il cui passaggio in giudicato non è contestato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14 marzo
2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11756/2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BANDA GABRIELLA che la rappresenta e difende in Parte_1
virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 28.6.2024 “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in AC (Ghana) il giorno 8 dicembre 1995, dando le conseguenti disposizioni all'Ufficiale di Stato Civile”.
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in AC (Ghana) in Parte_1 Controparte_1
data 8.12.1995.
Il certificato di matrimonio veniva tradotto ed asseverato a cura del Segretario dell'Ambasciata della
Repubblica Italiana in Ghana (v. doc. 1).
Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 6134/2016 emessa dal Tribunale di
Torino e pubblicata in data 20.12.2016 (r.g.15885/2015).
Con ricorso depositato il 28.6.2024, parte ricorrente chiedeva unicamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata.
Con decreto del 7.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza di convocazione delle parti al 7.1.2025 (poi rinviata al 21.1.2025).
All'udienza del 21.1.2025, parte resistente non compariva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
All'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione, il cui passaggio in giudicato non è contestato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14 marzo
2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.