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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180-181-182-183/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 18.03.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 180/2024, cui sono stati riuniti i procedimenti n. 181-182-183/2024 R.G., avente per oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, promossa da
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
C.F. Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Polcino Antonio ed elettivamente domicilia in Benevento, via
Calandra 3 n. 7
OPPONENTI contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli opponenti hanno proposto opposizione avverso le seguenti quattro ordinanze di ingiunzione:
- n. OI-001212631, relativa ad atto di accertamento n. .1900.03/08/2018.0080308 del CP_1
3.08.2018 riferito all'anno 2017, ricevuta dalla Società opponente a mezzo raccomandata A/R in data 25.01.2024;
- n. OI-001212630, relativa ad atto di accertamento n. .1900.03/08/2018.0080411 del CP_1
3.08.2018 riferito all'anno 2016, ricevuta dalla Società opponente a mezzo raccomandata A/R il 25.01.2024;
pagina 1 di 8 - n. OI-001203773, relativa ad atto di accertamento n. .1900.03/08/2018.0080307 del CP_1
3.08.2018 riferito all'anno 2017, ricevuta da a mezzo raccomandata Parte_2
A/R il 26.01.2024;
- n. OI-001203907, relativa ad atto di accertamento n. .1900.03/08/2018.0080410 del CP_1
3/08/2018 riferito all'anno 2016, ricevuta da a mezzo raccomandata Parte_2
A/R in data 26.01.2024, ordinanze con le quali era stato ingiunto da parte dell' il pagamento di € 5.710,50 e di € CP_1
8.440,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute per gli anni 2016 e 2017.
A fondamento dell'opposizione, le parti opponenti hanno sostenuto: la nullità degli atti indicati poiché non erano stati preceduti da avvisi di accertamento validamente notificati;
la prescrizione e decadenza delle pretese creditorie dell' dal momento che, da un lato, le CP_1
ordinanze erano state notificate oltre il termine quinquennale a decorrere dal momento delle infrazioni fiscali, dall'altro, gli estremi delle violazioni, differentemente da quanto previsto dall'art. 14 della Legge 689/81, non erano stati notificati entro il termine perentorio di novanta giorni dall'accertamento; il mancato rispetto della disciplina in materia di trasparenza amministrativa e di contraddittorio, posto l aveva direttamente iscritto le somme a ruolo CP_1 senza prima invitare gli interessati, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della Legge 212/2000, a fornire chiarimenti e produrre documenti;
il difetto di motivazione delle ordinanze;
in subordine, la non debenza degli importi così come calcolati.
Secondo tali difese, gli opponenti hanno quindi chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la decadenza dell' dalla possibilità di portare ad esecuzione le ordinanze impugnate o, CP_1
comunque, di dichiarare queste nulle o annullarle;
in subordine, di rideterminare le sanzioni emesse dall' nella misura edittale minima. CP_1
Si è costituito l , che ha chiesto il rigetto del ricorso in opposizione, sostenendo che le CP_1
impugnate ordinanze-ingiunzione erano state regolarmente precedute dalle notifiche degli atti di accertamento, nonché eccependo: l'applicabilità al caso di specie, quanto alla questione della decadenza, delle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 e non anche dell'art. 14 della Legge 689/1981; l'infondatezza della eccepita prescrizione, sul supposto che le notifiche degli atti di accertamenti, avvenute il 13.08.2018 ed il 17.08.2018, avrebbero interrotto i termini prescrizionali, poi sospesi nel periodo di tre mesi utile al versamento delle quote omesse, dal 23.02.2020 al 31.05.202,0 ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis del D.L.
pagina 2 di 8 n.18/20, nonché dal 31.12.2020 al 30.06.2021 ex art. 11, comma 9, del D.L. n.183/20 e, infine, interrotti dalle notifiche del 25 e del 26 gennaio 2024 delle ordinanze impugnate.
L ha poi contestato gli asseriti difetto di motivazione e violazione del contraddittorio, CP_1
evidenziando, per il primo, che dal testo delle ordinanze erano immediatamente evincibili gli illeciti addebitati e, per il secondo, che con la notifica degli avvisi di accertamento era stato dato modo agli opponenti di far valere le loro ragioni difensive.
L' , in ultimo, ha sottolineato la correttezza della quantificazione delle somme richieste CP_1 nelle ordinanze, calcolate -nel rispetto dei parametri fissati dalla modifica introdotta dall'art. 23 del D.L. n.48/23- nella misura di due volte l'importo delle ritenute non versate, tenendo conto della reiterazione delle violazioni.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
2. Va affermata l'applicabilità alla fattispecie in esame della L. n. 689/1981 e, quindi,
l'eccezione -sollevata da parte opponente- di decadenza dell' resistente dal potere di CP_1
sanzionatorio ex art. 14, II comma della L. n. 689/1981, in ragione della tardiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico alle impugnate ordinanze-ingiunzione, risulta fondata.
In proposito, non può trovare accoglimento la ricostruzione operata dall' all'atto della CP_1
propria costituzione in giudizio, allorché ha affermato che il termine di 90 giorni per la notifica dell'illecito sia disciplinato dall'art. 9 comma 4 d.lgs. n. 8/2016, sostenendo, quindi, la tesi della sua non perentorietà.
A fondamento della propria tesi, l ha sostenuto che il d.lgs. n. 8/2016, nel costituire CP_1
legge speciale, prevalga su quella generale (n.689/1981).
L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili" ; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art. 14, inforza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
A sostegno della sua tesi l fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la specialità della CP_1
fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, convertito nella l. 638/1983, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine pagina 3 di 8 dell'art.14 l. 689/81, data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Sul punto, dunque, non può non osservarsi che nella direzione dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, lo stesso Istituto ha emesso la circolare n. 32 del
25.02.2022 - avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” - con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n.
689/1981.
Inoltre, mentre può ritenersi che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale sul piano sostanziale (è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume o meglio conserva rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza), tuttavia, ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d.lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante sul piano giuridico ad impedire la decadenza.
pagina 4 di 8 Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con CP_1
la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo
(nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi
"in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81.
Pertanto, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e all'obbligato in solido e, qualora ciò non sia possibile, la notifica della violazione deve avvenire, agli interessati, entro novanta giorni
(trecentosessanta per i residenti all'estero) dall'avvenuto accertamento;
l'inosservanza di tale termine costituisce per l causa di decadenza in via diretta dal diritto di sanzionare, CP_1
senza bisogno di ulteriori valutazioni istruttorie.
Sul punto si sottolinea che, la Corte di Cassazione, con quattro recenti statuizioni -
n. 8075 del 27 marzo 2025, n. 7641 del 22 marzo 2025 e n. 7845 del 25 marzo 2025; n.
n.9016 del 05 aprile 2025 - ha fornito una lettura univoca e sistematica dell'art. 9, comma 4 e del d. lgs. n. 8 del 2016, affermando, in primo luogo, la natura decadenziale del termine di novanta giorni entro il quale l è tenuto a notificare la violazione amministrativa per CP_1
omesso versamento delle ritenute previdenziali - fattispecie parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo - ed argomentando che la norma in esame prevede che l'autorità amministrativa, a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, debba notificare al responsabile gli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione e che, nelle fattispecie in cui non vi sia stata alcuna trasmissione degli atti, il termine per la notifica decorre dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, vale a dire quando, intervenuta la depenalizzazione, l CP_1
avrebbe potuto comunque, motu proprio, dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione, a condizione che l'accertamento della violazione non abbia richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell' . CP_1
pagina 5 di 8 Nelle citate pronunce, la Suprema Corte, nel richiamare esplicitamente l'art. 6 del d. Lgs. n.
8/2016 - che stabilisce l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge n.
689/81 - ribadisce, altresì, il seguente principio di diritto: ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs.
n. 8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art.
3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria>>. CP_1
La Suprema Corte ha ritenuto, dunque, tale regime costituzionalmente necessario, sulla base dei principi di legalità (art. 23 Cost.), diritto di difesa (art. 24 Cost.) e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), evidenziando come il rispetto di termini certi garantisca la certezza del diritto e la tutela della posizione giuridica contribuente.
In tema di violazione del versamento delle ritenute di cui trattasi, dunque, al fine di poter correttamente determinare il superamento del limite soglia di 10.000,00 euro - che determina l'applicazione di una sanzione amministrativa ovvero penale (in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. n.8/2016) - occorre attendere la conclusione dell'anno contributivo e cioè attendere il termine per il pagamento della contribuzione, che va computata dal mese di novembre al 16 del mese di dicembre di ogni anno.
3. Nel caso di specie, l , pur a fronte della specifica eccezione di decadenza sollevata CP_1
dagli opponenti, non ha provato quali atti di verifica avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti fosse stato effettivamente necessario per svolgere indagini;
del resto, i modelli a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' di un determinato importo sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il CP_1
monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dello stesso , ragion per cui le omissioni CP_1
contributive sono, con facilità, rilevabili automaticamente.
Costituisce dato pacifico, infatti, che le comunicazioni dei debiti contributivi vengono trasmesse dal datore di lavoro all'Istituto previdenziale attraverso l'invio telematico del pagina 6 di 8 modello;
pertanto, l'istituto mensilmente è a conoscenza dell'ammontare del proprio credito e può agevolmente verificarne l'avvenuto pagamento e, dunque, il riscontro delle omissioni può avvenire per tabulas senza l'espletamento di indagini o di altri particolari accertamenti.
Dunque, l (considerato il lasso temporale di verifica 16 dicembre - 16 Controparte_2 novembre di ogni anno) già nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di verifica ben potrebbe essere in grado di valutare l'entità della violazione e, dunque, di procedere con la notifica dell'accertamento nel pieno rispetto del termine previsto dall' articolo
14 della Legge n. 689/1981.
Applicando i principi di cui si è dato conto al caso di specie, risulta, quindi, il mancato rispetto da parte dell' odierno opposto del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della l. n. CP_1
698/1981.
Dagli atti di causa risulta infatti che:
- l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001212631, con la quale è stato intimato alla Società opposta il pagamento di € 8.440,00, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2017, di cui all'accertamento del 3.08.2018, prot.
.1900.03/08/2018.0080308, è stata preceduta da avviso di accertamento notificato il CP_1
17.08.2018;
- l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001203773, con la quale è stato intimato a Parte_2 il pagamento di € 8.440,00, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento, quale
[...]
legale rappresentante della delle ritenute previdenziali ed Parte_1 assistenziali per l'anno 2017, di cui all'accertamento del 3.08.2018, prot.
.1900.03/08/2018.0080307, è stata preceduta da avviso di accertamento notificato il CP_1
13.08.2018;
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-001212630, con la quale è stato intimato alla Società il pagamento di € 5.710,50, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento, delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016, di cui all'accertamento del 3.08.2018, prot.
.1900.03/08/2018.0080411, è stata preceduta da avviso di accertamento notificato il CP_1
17.08.2018;
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-001203907, con la quale è stato intimato alla Società il pagamento di € 5.710,50, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento, quale legale rappresentante della delle ritenute previdenziali ed Parte_1 assistenziali per l'anno 2016, accertato con atto del 3.08.2018, prot.
pagina 7 di 8 .1900.03/08/2018.0080410, è stata preceduta da avviso di accertamento notificato il CP_1
13.08.2018.
Da tali dati documentali discende quindi che l , avendo notificato agli opponenti gli avvisi CP_1
di accertamento relativi alle omissioni contributive per gli anni 2016 e 2017 solo ad agosto
2018 (cfr. notifiche avvisi di accertamento allegate), pur volendo far decorrere i termini decadenziali da gennaio 2017 e da gennaio 2018, ha tardivamente azionato la propria pretesa contributiva/sanzionatoria.
Ne deriva che, in assenza di tempestiva notifica degli atti di accertamento presupposti, le impugnate ordinanze-ingiunzione devono essere annullate, in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto alla data di notifica degli atti di CP_1
accertamento.
Per quanto sopra esposto e con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate,
l'opposizione è quindi fondata e va accolta.
4. Quanto alle spese di lite, si osserva che la questione principale sollevata dall' - e cioè CP_1
quella relativa alla inapplicabilità del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81 e alle conseguenze della sua violazione - era, almeno all'epoca dei fatti di causa (quando è avvenuta la contestazione) oggettivamente incerta e dubbia (tanto che nel 2023 è dovuto intervenire il legislatore a fare definitiva chiarezza); sussiste quindi un valido motivo per compensare per metà delle spese di lite, da parametrarsi al valore complessivo della controversia e da liquidarsi unitariamente in tutti i giudizi riuniti , ponendo la restante quota a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze - ingiunzione opposte;
2) Compensa le spese processuali per le metà e condanna l al pagamento in favore di CP_1
parte opponente delle spese processuali residue, che liquida in detta proporzione in euro
86,00 per esborsi e in complessivi euro 1.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 18.03.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 180/2024, cui sono stati riuniti i procedimenti n. 181-182-183/2024 R.G., avente per oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, promossa da
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
C.F. Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Polcino Antonio ed elettivamente domicilia in Benevento, via
Calandra 3 n. 7
OPPONENTI contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli opponenti hanno proposto opposizione avverso le seguenti quattro ordinanze di ingiunzione:
- n. OI-001212631, relativa ad atto di accertamento n. .1900.03/08/2018.0080308 del CP_1
3.08.2018 riferito all'anno 2017, ricevuta dalla Società opponente a mezzo raccomandata A/R in data 25.01.2024;
- n. OI-001212630, relativa ad atto di accertamento n. .1900.03/08/2018.0080411 del CP_1
3.08.2018 riferito all'anno 2016, ricevuta dalla Società opponente a mezzo raccomandata A/R il 25.01.2024;
pagina 1 di 8 - n. OI-001203773, relativa ad atto di accertamento n. .1900.03/08/2018.0080307 del CP_1
3.08.2018 riferito all'anno 2017, ricevuta da a mezzo raccomandata Parte_2
A/R il 26.01.2024;
- n. OI-001203907, relativa ad atto di accertamento n. .1900.03/08/2018.0080410 del CP_1
3/08/2018 riferito all'anno 2016, ricevuta da a mezzo raccomandata Parte_2
A/R in data 26.01.2024, ordinanze con le quali era stato ingiunto da parte dell' il pagamento di € 5.710,50 e di € CP_1
8.440,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute per gli anni 2016 e 2017.
A fondamento dell'opposizione, le parti opponenti hanno sostenuto: la nullità degli atti indicati poiché non erano stati preceduti da avvisi di accertamento validamente notificati;
la prescrizione e decadenza delle pretese creditorie dell' dal momento che, da un lato, le CP_1
ordinanze erano state notificate oltre il termine quinquennale a decorrere dal momento delle infrazioni fiscali, dall'altro, gli estremi delle violazioni, differentemente da quanto previsto dall'art. 14 della Legge 689/81, non erano stati notificati entro il termine perentorio di novanta giorni dall'accertamento; il mancato rispetto della disciplina in materia di trasparenza amministrativa e di contraddittorio, posto l aveva direttamente iscritto le somme a ruolo CP_1 senza prima invitare gli interessati, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della Legge 212/2000, a fornire chiarimenti e produrre documenti;
il difetto di motivazione delle ordinanze;
in subordine, la non debenza degli importi così come calcolati.
Secondo tali difese, gli opponenti hanno quindi chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la decadenza dell' dalla possibilità di portare ad esecuzione le ordinanze impugnate o, CP_1
comunque, di dichiarare queste nulle o annullarle;
in subordine, di rideterminare le sanzioni emesse dall' nella misura edittale minima. CP_1
Si è costituito l , che ha chiesto il rigetto del ricorso in opposizione, sostenendo che le CP_1
impugnate ordinanze-ingiunzione erano state regolarmente precedute dalle notifiche degli atti di accertamento, nonché eccependo: l'applicabilità al caso di specie, quanto alla questione della decadenza, delle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 e non anche dell'art. 14 della Legge 689/1981; l'infondatezza della eccepita prescrizione, sul supposto che le notifiche degli atti di accertamenti, avvenute il 13.08.2018 ed il 17.08.2018, avrebbero interrotto i termini prescrizionali, poi sospesi nel periodo di tre mesi utile al versamento delle quote omesse, dal 23.02.2020 al 31.05.202,0 ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis del D.L.
pagina 2 di 8 n.18/20, nonché dal 31.12.2020 al 30.06.2021 ex art. 11, comma 9, del D.L. n.183/20 e, infine, interrotti dalle notifiche del 25 e del 26 gennaio 2024 delle ordinanze impugnate.
L ha poi contestato gli asseriti difetto di motivazione e violazione del contraddittorio, CP_1
evidenziando, per il primo, che dal testo delle ordinanze erano immediatamente evincibili gli illeciti addebitati e, per il secondo, che con la notifica degli avvisi di accertamento era stato dato modo agli opponenti di far valere le loro ragioni difensive.
L' , in ultimo, ha sottolineato la correttezza della quantificazione delle somme richieste CP_1 nelle ordinanze, calcolate -nel rispetto dei parametri fissati dalla modifica introdotta dall'art. 23 del D.L. n.48/23- nella misura di due volte l'importo delle ritenute non versate, tenendo conto della reiterazione delle violazioni.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
2. Va affermata l'applicabilità alla fattispecie in esame della L. n. 689/1981 e, quindi,
l'eccezione -sollevata da parte opponente- di decadenza dell' resistente dal potere di CP_1
sanzionatorio ex art. 14, II comma della L. n. 689/1981, in ragione della tardiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico alle impugnate ordinanze-ingiunzione, risulta fondata.
In proposito, non può trovare accoglimento la ricostruzione operata dall' all'atto della CP_1
propria costituzione in giudizio, allorché ha affermato che il termine di 90 giorni per la notifica dell'illecito sia disciplinato dall'art. 9 comma 4 d.lgs. n. 8/2016, sostenendo, quindi, la tesi della sua non perentorietà.
A fondamento della propria tesi, l ha sostenuto che il d.lgs. n. 8/2016, nel costituire CP_1
legge speciale, prevalga su quella generale (n.689/1981).
L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili" ; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art. 14, inforza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
A sostegno della sua tesi l fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la specialità della CP_1
fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, convertito nella l. 638/1983, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine pagina 3 di 8 dell'art.14 l. 689/81, data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Sul punto, dunque, non può non osservarsi che nella direzione dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, lo stesso Istituto ha emesso la circolare n. 32 del
25.02.2022 - avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” - con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n.
689/1981.
Inoltre, mentre può ritenersi che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale sul piano sostanziale (è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume o meglio conserva rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza), tuttavia, ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d.lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante sul piano giuridico ad impedire la decadenza.
pagina 4 di 8 Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con CP_1
la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo
(nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi
"in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81.
Pertanto, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e all'obbligato in solido e, qualora ciò non sia possibile, la notifica della violazione deve avvenire, agli interessati, entro novanta giorni
(trecentosessanta per i residenti all'estero) dall'avvenuto accertamento;
l'inosservanza di tale termine costituisce per l causa di decadenza in via diretta dal diritto di sanzionare, CP_1
senza bisogno di ulteriori valutazioni istruttorie.
Sul punto si sottolinea che, la Corte di Cassazione, con quattro recenti statuizioni -
n. 8075 del 27 marzo 2025, n. 7641 del 22 marzo 2025 e n. 7845 del 25 marzo 2025; n.
n.9016 del 05 aprile 2025 - ha fornito una lettura univoca e sistematica dell'art. 9, comma 4 e del d. lgs. n. 8 del 2016, affermando, in primo luogo, la natura decadenziale del termine di novanta giorni entro il quale l è tenuto a notificare la violazione amministrativa per CP_1
omesso versamento delle ritenute previdenziali - fattispecie parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo - ed argomentando che la norma in esame prevede che l'autorità amministrativa, a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, debba notificare al responsabile gli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione e che, nelle fattispecie in cui non vi sia stata alcuna trasmissione degli atti, il termine per la notifica decorre dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, vale a dire quando, intervenuta la depenalizzazione, l CP_1
avrebbe potuto comunque, motu proprio, dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione, a condizione che l'accertamento della violazione non abbia richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell' . CP_1
pagina 5 di 8 Nelle citate pronunce, la Suprema Corte, nel richiamare esplicitamente l'art. 6 del d. Lgs. n.
8/2016 - che stabilisce l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge n.
689/81 - ribadisce, altresì, il seguente principio di diritto: ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs.
n. 8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art.
3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria>>. CP_1
La Suprema Corte ha ritenuto, dunque, tale regime costituzionalmente necessario, sulla base dei principi di legalità (art. 23 Cost.), diritto di difesa (art. 24 Cost.) e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), evidenziando come il rispetto di termini certi garantisca la certezza del diritto e la tutela della posizione giuridica contribuente.
In tema di violazione del versamento delle ritenute di cui trattasi, dunque, al fine di poter correttamente determinare il superamento del limite soglia di 10.000,00 euro - che determina l'applicazione di una sanzione amministrativa ovvero penale (in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. n.8/2016) - occorre attendere la conclusione dell'anno contributivo e cioè attendere il termine per il pagamento della contribuzione, che va computata dal mese di novembre al 16 del mese di dicembre di ogni anno.
3. Nel caso di specie, l , pur a fronte della specifica eccezione di decadenza sollevata CP_1
dagli opponenti, non ha provato quali atti di verifica avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti fosse stato effettivamente necessario per svolgere indagini;
del resto, i modelli a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' di un determinato importo sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il CP_1
monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dello stesso , ragion per cui le omissioni CP_1
contributive sono, con facilità, rilevabili automaticamente.
Costituisce dato pacifico, infatti, che le comunicazioni dei debiti contributivi vengono trasmesse dal datore di lavoro all'Istituto previdenziale attraverso l'invio telematico del pagina 6 di 8 modello;
pertanto, l'istituto mensilmente è a conoscenza dell'ammontare del proprio credito e può agevolmente verificarne l'avvenuto pagamento e, dunque, il riscontro delle omissioni può avvenire per tabulas senza l'espletamento di indagini o di altri particolari accertamenti.
Dunque, l (considerato il lasso temporale di verifica 16 dicembre - 16 Controparte_2 novembre di ogni anno) già nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di verifica ben potrebbe essere in grado di valutare l'entità della violazione e, dunque, di procedere con la notifica dell'accertamento nel pieno rispetto del termine previsto dall' articolo
14 della Legge n. 689/1981.
Applicando i principi di cui si è dato conto al caso di specie, risulta, quindi, il mancato rispetto da parte dell' odierno opposto del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della l. n. CP_1
698/1981.
Dagli atti di causa risulta infatti che:
- l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001212631, con la quale è stato intimato alla Società opposta il pagamento di € 8.440,00, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2017, di cui all'accertamento del 3.08.2018, prot.
.1900.03/08/2018.0080308, è stata preceduta da avviso di accertamento notificato il CP_1
17.08.2018;
- l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001203773, con la quale è stato intimato a Parte_2 il pagamento di € 8.440,00, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento, quale
[...]
legale rappresentante della delle ritenute previdenziali ed Parte_1 assistenziali per l'anno 2017, di cui all'accertamento del 3.08.2018, prot.
.1900.03/08/2018.0080307, è stata preceduta da avviso di accertamento notificato il CP_1
13.08.2018;
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-001212630, con la quale è stato intimato alla Società il pagamento di € 5.710,50, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento, delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016, di cui all'accertamento del 3.08.2018, prot.
.1900.03/08/2018.0080411, è stata preceduta da avviso di accertamento notificato il CP_1
17.08.2018;
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-001203907, con la quale è stato intimato alla Società il pagamento di € 5.710,50, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento, quale legale rappresentante della delle ritenute previdenziali ed Parte_1 assistenziali per l'anno 2016, accertato con atto del 3.08.2018, prot.
pagina 7 di 8 .1900.03/08/2018.0080410, è stata preceduta da avviso di accertamento notificato il CP_1
13.08.2018.
Da tali dati documentali discende quindi che l , avendo notificato agli opponenti gli avvisi CP_1
di accertamento relativi alle omissioni contributive per gli anni 2016 e 2017 solo ad agosto
2018 (cfr. notifiche avvisi di accertamento allegate), pur volendo far decorrere i termini decadenziali da gennaio 2017 e da gennaio 2018, ha tardivamente azionato la propria pretesa contributiva/sanzionatoria.
Ne deriva che, in assenza di tempestiva notifica degli atti di accertamento presupposti, le impugnate ordinanze-ingiunzione devono essere annullate, in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto alla data di notifica degli atti di CP_1
accertamento.
Per quanto sopra esposto e con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate,
l'opposizione è quindi fondata e va accolta.
4. Quanto alle spese di lite, si osserva che la questione principale sollevata dall' - e cioè CP_1
quella relativa alla inapplicabilità del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81 e alle conseguenze della sua violazione - era, almeno all'epoca dei fatti di causa (quando è avvenuta la contestazione) oggettivamente incerta e dubbia (tanto che nel 2023 è dovuto intervenire il legislatore a fare definitiva chiarezza); sussiste quindi un valido motivo per compensare per metà delle spese di lite, da parametrarsi al valore complessivo della controversia e da liquidarsi unitariamente in tutti i giudizi riuniti , ponendo la restante quota a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze - ingiunzione opposte;
2) Compensa le spese processuali per le metà e condanna l al pagamento in favore di CP_1
parte opponente delle spese processuali residue, che liquida in detta proporzione in euro
86,00 per esborsi e in complessivi euro 1.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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