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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 292/2024 promossa da c.f. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Alba, corso Bra n. 66 ed elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF. - FAX C.F._2 0175.85438 - PEC , che la rappresenta e Email_1 difende,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , ) e Federico De Vito C.F._4 Email_3 (C.F. , ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 7 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
•Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da agosto 2018 a dicembre 2022 a titolo di lavoro straordinario e relativa incidenza sul TFR non retribuito la somma di € 2.778,83 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo.
IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“1) nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso depositato nella Cancelleria Pt_1 del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
2) sempre nel merito, in subordine, rigettare le avverse domande per il periodo dicembre 2020 – dicembre 2022, avendo orrisposto il dovuto in ragione del richiamato accordo sindacale e, quanto al periodo CP_1 precedente, condannare la resistente alla minor somma di € 505,18, di cui € 34,84 quale quota TFR, giusti conteggi allegati;
…
Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
RITENUTO CHE
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alle prestazioni e ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente
Pag. 2 a 7
dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però, quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, teste di parte ricorrente, ha così riferito: “Sì, la conosco Testimone_1 perché è stata mia collega nel mio stesso reparto;
ho lavorato con la ricorrente nell'ultimo anno (2022); dovevamo bollare già in divisa ed entrare un quarto d'ora, dieci minuti prima per la consegna;
c'era uno spogliatoio, non vicino rispetto al reparto;
preciso che la divisa doveva essere indossata e tolta in ospedale;
il passaggio di consegne si faceva tutti insieme;
dovevamo prendere la consegna dagli infermieri, oltre alla
Pag. 3 a 7 consegna tra di noi;
avevamo solo pause fisiologiche;
in reparto c'è una cucina;
avevamo giusto il tempo per un caffè, circa tre minuti;
non ho mai visto la ricorrente fare pause pranzo/cena.”.
L'obbligo in capo alla parte ricorrente di entrare in servizio almeno 10 minuti prima dell'inizio del turno e di uscire almeno 10 minuti dopo trova altresì riscontro nella deposizione di , altro teste di parte ricorrente, che così ha Testimone_2 dichiarato: “Sì, la conosco perché è stata mia collega nel mio stesso reparto;
ho lavorato in quel reparto da aprile 2021 fino gennaio 2022; noi dovevamo arrivare in Ospedale e andarci a cambiare;
dopo esserci cambiati dovevamo effettuare la bollatura e poi accedere al reparto per le consegne che avvenivano un quarto d'ora prima rispetto all'orario di lavoro;
il passaggio di consegne avveniva con gli infermieri e con gli OSS del turno precedente;
le divise erano in ospedale;
le divise venivamo messe a lavare e il giorno dopo si indossavano pulite;
questa operazione di vestizione e di svestizione durava circa un quarto d'ora; lo stesso vale per la ricorrente;
ho visto la ricorrente fare la pausa pranzo, che durava circa un quarto d'ora; faceva anche la cena;
la durata della pausa era variabile, perché era sempre condizionata in base a quello che c'era fare, perché se vi erano urgenze bisognava lasciare tutto lì; non ricordo pause caffè della ricorrente;
preciso che le pause pranzo e cena più o meno le prendevamo tutti;
preciso che tutto dipendeva dalle necessità assistenziali”.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_3 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
Pag. 4 a 7
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_4
Occorre infine rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro, né tantomeno risulta provato che bbia effettivamente retribuito la lavoratrice per CP_1 il tempo vestizione, in quanto la parte resistente non ha provato di aver effettuato il pagamento dei 5 ( o 15 ) minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020 (cfr. al riguardo la testimonianza di , teste di parte resistente, nella parte Testimone_3 in cui ha dichiarato “…ho visto la ricorrente e tutti gli operatori fare pause durante i passaggi nei reparti;
a inizio 2019 quando sono arrivato a Verduno tutti i giorni passavo in tutti i reparti;
non vedevo personalmente la ricorrente tutti i giorni perché questo dipendeva dai turni;
c'è una cucina in ogni reparto dove il personale può fare pause;
le pause della parte ricorrente durante il turno di lavoro duravano circa 10/15 minuti, come tutti;
preciso che la ricorrente, così come gli altri, consumavano i pasti durante le pause;
ho visto lei, come tutti gli altri fare questo;
quando sono arrivato in Cuneo 2 gli operatori erano 44, poi sono diventati 64 e poi nel periodo Covid 136, per cui li conoscevo tutti;
nel 2019 mi occupavo di tre presidi e poi di sette/otto, girando in tutti i presidi;
in quel periodo non avevo orari di lavoro;
dalle 36 alle 38 ore settimanali;
ho un orario flessibile;
iniziavo alle 7 poi mi fermavo alle 13; poi iniziavo alle 15 e magari mi fermavo fino alle 19:30, a seconda della necessità”; testimonianza di altro teste di Tes_4 parte resistente, che ha così riferito: “…ho visto la ricorrente fare pause durante il servizio;
le abbiamo fatte anche insieme;
io di lei ricordo che faceva sempre la colazione;
poi avevamo il pranzo, anche merenda e caffè; tutte queste pause della ricorrente duravano minimo 10 minuti sempre;
ho visto la ricorrente fare delle pause tutte le volte in cui c'ero io;
tutte le volte in cui ero di turno io, l'ho vista sempre fare le pause;
non so dire quante volte coincidessero il mio turno e quello della ricorrente;
a volte non rispettavamo la regola dell'alternatività delle pause perchè in medicina eravamo in 4 al mattino;
quindi 2 si fermavano e 2 lavoravano;
in medicina ho lavorato 2 mesi con la ricorrente;
poi abbiamo lavorato insieme in pronto soccorso ad Alba e anche lì facevamo le pause insieme;
in pronto soccorso ho lavorato 6 mesi insieme alla ricorrente, sia sul barellaggio che in reparto”). Né le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2
possono ritenersi prova del fatto che la lavoratrice facesse pause (“ho visto la
[...] ricorrente fare la pausa pranzo, che durava circa un quarto d'ora; faceva anche la cena;
la durata della pausa era variabile, perché era sempre condizionata in base a quello che c'era fare, perché se vi erano urgenze bisognava lasciare tutto lì; non ricordo pause caffè della ricorrente;
preciso che le pause pranzo e cena più o meno le prendevamo tutti;
preciso che tutto dipendeva dalle necessità assistenziali”), perché superate dalla deposizione testimoniale di nella parte in cui riferisce che era Testimone_1 impossibile fermarsi per usufruire delle pause e che all'epoca in cui lavorava con la ricorrente “avevamo solo pause fisiologiche;
in reparto c'è una cucina;
avevamo giusto il tempo per un caffè, circa tre minuti;
non ho mai visto la ricorrente fare pause pranzo/cena.”, con conseguente contraddittorietà della testimonianza resa sul punto da , dal Testimone_2 momento che non si spiega come mai quest'ultimo, pur essendo collega di reparto della ricorrente, abbia reso dichiarazioni del tutto difformi dal teste anche Testimone_1 quest'ultima collega di reparto della ricorrente. Oltretutto, la maggiore attendibilità del teste rispetto al teste relativamente alla questione della fruizione o meno Tes_1 Tes_2 delle pause da parte della lavoratrice, si evince dal fatto che la prima ha lavorato con la ricorrente per l'intero anno 2022, mentre il secondo solo dall'aprile 2021 al gennaio 2022,
Pag. 5 a 7 ossia meno di un anno rispetto al teste È quindi evidente, in base alla comune Tes_1 esperienza, che il teste avendo lavorato con la parte ricorrente per un periodo Tes_1 temporale più esteso rispetto al teste , è stato in grado di riferire con maggiore Tes_2 precisione e lucidità su tale circostanza di fatto rispetto al collega , il quale ha Tes_2 invece lavorato con la ricorrente per un periodo di tempo più circoscritto. Sul punto, è bene inoltre evidenziare che in tema di prova testimoniale nel giudizio civile, l'attendibilità del testimone, quindi la veridicità della sua deposizione, deve essere valutata discrezionalmente dal giudice sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti in causa ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente, per il periodo da agosto 2018 a dicembre 2022, a titolo di lavoro straordinario, l'importo di euro 2587,19, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive derivanti dal c.d. tempo di vestizione, per il periodo da agosto 2018 a dicembre 2022, l'importo di euro 2587,19; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
Pag. 6 a 7
2) condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 20.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 292/2024 promossa da c.f. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Alba, corso Bra n. 66 ed elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF. - FAX C.F._2 0175.85438 - PEC , che la rappresenta e Email_1 difende,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , ) e Federico De Vito C.F._4 Email_3 (C.F. , ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 7 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
•Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da agosto 2018 a dicembre 2022 a titolo di lavoro straordinario e relativa incidenza sul TFR non retribuito la somma di € 2.778,83 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo.
IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“1) nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso depositato nella Cancelleria Pt_1 del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
2) sempre nel merito, in subordine, rigettare le avverse domande per il periodo dicembre 2020 – dicembre 2022, avendo orrisposto il dovuto in ragione del richiamato accordo sindacale e, quanto al periodo CP_1 precedente, condannare la resistente alla minor somma di € 505,18, di cui € 34,84 quale quota TFR, giusti conteggi allegati;
…
Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
RITENUTO CHE
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alle prestazioni e ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente
Pag. 2 a 7
dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però, quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, teste di parte ricorrente, ha così riferito: “Sì, la conosco Testimone_1 perché è stata mia collega nel mio stesso reparto;
ho lavorato con la ricorrente nell'ultimo anno (2022); dovevamo bollare già in divisa ed entrare un quarto d'ora, dieci minuti prima per la consegna;
c'era uno spogliatoio, non vicino rispetto al reparto;
preciso che la divisa doveva essere indossata e tolta in ospedale;
il passaggio di consegne si faceva tutti insieme;
dovevamo prendere la consegna dagli infermieri, oltre alla
Pag. 3 a 7 consegna tra di noi;
avevamo solo pause fisiologiche;
in reparto c'è una cucina;
avevamo giusto il tempo per un caffè, circa tre minuti;
non ho mai visto la ricorrente fare pause pranzo/cena.”.
L'obbligo in capo alla parte ricorrente di entrare in servizio almeno 10 minuti prima dell'inizio del turno e di uscire almeno 10 minuti dopo trova altresì riscontro nella deposizione di , altro teste di parte ricorrente, che così ha Testimone_2 dichiarato: “Sì, la conosco perché è stata mia collega nel mio stesso reparto;
ho lavorato in quel reparto da aprile 2021 fino gennaio 2022; noi dovevamo arrivare in Ospedale e andarci a cambiare;
dopo esserci cambiati dovevamo effettuare la bollatura e poi accedere al reparto per le consegne che avvenivano un quarto d'ora prima rispetto all'orario di lavoro;
il passaggio di consegne avveniva con gli infermieri e con gli OSS del turno precedente;
le divise erano in ospedale;
le divise venivamo messe a lavare e il giorno dopo si indossavano pulite;
questa operazione di vestizione e di svestizione durava circa un quarto d'ora; lo stesso vale per la ricorrente;
ho visto la ricorrente fare la pausa pranzo, che durava circa un quarto d'ora; faceva anche la cena;
la durata della pausa era variabile, perché era sempre condizionata in base a quello che c'era fare, perché se vi erano urgenze bisognava lasciare tutto lì; non ricordo pause caffè della ricorrente;
preciso che le pause pranzo e cena più o meno le prendevamo tutti;
preciso che tutto dipendeva dalle necessità assistenziali”.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_3 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
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). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_4
Occorre infine rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro, né tantomeno risulta provato che bbia effettivamente retribuito la lavoratrice per CP_1 il tempo vestizione, in quanto la parte resistente non ha provato di aver effettuato il pagamento dei 5 ( o 15 ) minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020 (cfr. al riguardo la testimonianza di , teste di parte resistente, nella parte Testimone_3 in cui ha dichiarato “…ho visto la ricorrente e tutti gli operatori fare pause durante i passaggi nei reparti;
a inizio 2019 quando sono arrivato a Verduno tutti i giorni passavo in tutti i reparti;
non vedevo personalmente la ricorrente tutti i giorni perché questo dipendeva dai turni;
c'è una cucina in ogni reparto dove il personale può fare pause;
le pause della parte ricorrente durante il turno di lavoro duravano circa 10/15 minuti, come tutti;
preciso che la ricorrente, così come gli altri, consumavano i pasti durante le pause;
ho visto lei, come tutti gli altri fare questo;
quando sono arrivato in Cuneo 2 gli operatori erano 44, poi sono diventati 64 e poi nel periodo Covid 136, per cui li conoscevo tutti;
nel 2019 mi occupavo di tre presidi e poi di sette/otto, girando in tutti i presidi;
in quel periodo non avevo orari di lavoro;
dalle 36 alle 38 ore settimanali;
ho un orario flessibile;
iniziavo alle 7 poi mi fermavo alle 13; poi iniziavo alle 15 e magari mi fermavo fino alle 19:30, a seconda della necessità”; testimonianza di altro teste di Tes_4 parte resistente, che ha così riferito: “…ho visto la ricorrente fare pause durante il servizio;
le abbiamo fatte anche insieme;
io di lei ricordo che faceva sempre la colazione;
poi avevamo il pranzo, anche merenda e caffè; tutte queste pause della ricorrente duravano minimo 10 minuti sempre;
ho visto la ricorrente fare delle pause tutte le volte in cui c'ero io;
tutte le volte in cui ero di turno io, l'ho vista sempre fare le pause;
non so dire quante volte coincidessero il mio turno e quello della ricorrente;
a volte non rispettavamo la regola dell'alternatività delle pause perchè in medicina eravamo in 4 al mattino;
quindi 2 si fermavano e 2 lavoravano;
in medicina ho lavorato 2 mesi con la ricorrente;
poi abbiamo lavorato insieme in pronto soccorso ad Alba e anche lì facevamo le pause insieme;
in pronto soccorso ho lavorato 6 mesi insieme alla ricorrente, sia sul barellaggio che in reparto”). Né le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2
possono ritenersi prova del fatto che la lavoratrice facesse pause (“ho visto la
[...] ricorrente fare la pausa pranzo, che durava circa un quarto d'ora; faceva anche la cena;
la durata della pausa era variabile, perché era sempre condizionata in base a quello che c'era fare, perché se vi erano urgenze bisognava lasciare tutto lì; non ricordo pause caffè della ricorrente;
preciso che le pause pranzo e cena più o meno le prendevamo tutti;
preciso che tutto dipendeva dalle necessità assistenziali”), perché superate dalla deposizione testimoniale di nella parte in cui riferisce che era Testimone_1 impossibile fermarsi per usufruire delle pause e che all'epoca in cui lavorava con la ricorrente “avevamo solo pause fisiologiche;
in reparto c'è una cucina;
avevamo giusto il tempo per un caffè, circa tre minuti;
non ho mai visto la ricorrente fare pause pranzo/cena.”, con conseguente contraddittorietà della testimonianza resa sul punto da , dal Testimone_2 momento che non si spiega come mai quest'ultimo, pur essendo collega di reparto della ricorrente, abbia reso dichiarazioni del tutto difformi dal teste anche Testimone_1 quest'ultima collega di reparto della ricorrente. Oltretutto, la maggiore attendibilità del teste rispetto al teste relativamente alla questione della fruizione o meno Tes_1 Tes_2 delle pause da parte della lavoratrice, si evince dal fatto che la prima ha lavorato con la ricorrente per l'intero anno 2022, mentre il secondo solo dall'aprile 2021 al gennaio 2022,
Pag. 5 a 7 ossia meno di un anno rispetto al teste È quindi evidente, in base alla comune Tes_1 esperienza, che il teste avendo lavorato con la parte ricorrente per un periodo Tes_1 temporale più esteso rispetto al teste , è stato in grado di riferire con maggiore Tes_2 precisione e lucidità su tale circostanza di fatto rispetto al collega , il quale ha Tes_2 invece lavorato con la ricorrente per un periodo di tempo più circoscritto. Sul punto, è bene inoltre evidenziare che in tema di prova testimoniale nel giudizio civile, l'attendibilità del testimone, quindi la veridicità della sua deposizione, deve essere valutata discrezionalmente dal giudice sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti in causa ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente, per il periodo da agosto 2018 a dicembre 2022, a titolo di lavoro straordinario, l'importo di euro 2587,19, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive derivanti dal c.d. tempo di vestizione, per il periodo da agosto 2018 a dicembre 2022, l'importo di euro 2587,19; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
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2) condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 20.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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