Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 502 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata in [...], in data [...], con Parte_1
l'Avv. MAGADDINO FEDERICA;
– attrice–
CONTRO
con sede in Verona, Controparte_1
Lungadige Cangrande n. 16, P. Iva n. , con l'Avv. P.IVA_1
CARLUZZO GAETANO DOMENICO;
– convenuto –
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Trapani nella Via D. Cortopassi n. 11, C.F.: con C.F._1
l'avv. Giovanni Buscaino;
– terzo chiamato –
E
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
P.IVA. con sede in Via Mezzanina n. Parte_2 P.IVA_2
12, PISA;
– terzo chiamato contumace –
OGGETTO: Assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 08/02/2023 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la ai sensi Controparte_3
dell'art. 149 cod. ass., esponendo che:
- in data 17/09/2019, alle ore 12.45 circa, mentre percorreva la Via
Ammiraglio Staiti in Trapani alla guida della propria autovettura Seat
Ibiza, targata CE 328 JP, assicurata con la compagnia convenuta, veniva tamponata dall'autovettura Citroen CA, targata DF 344 DG, condotta da
; Controparte_2
- a causa del violento urto, l'attrice riportava lesioni tali da costringerla a recarsi, mediante autoambulanza, presso il Pronto soccorso dell'Ospedale S. A. Abate di Trapani, dove le veniva diagnosticata una
“contusione cranica con contraccolpo cervicale, contusione ginocchio
sinistro”;
- dopo il primo sinistro, eseguiva terapie e cure con spese interamente a proprio carico;
- in data 30.9.2019, l'attrice subiva un ulteriore tamponamento,
causato dall'autovettura Renault Clio, targata FV844JD, a noleggio di proprietà della condotta da;
Pt_2 Persona_1
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Sezione Civile R.G. n. 502/2021
- a causa del violento urto, l'attrice veniva condotta in ospedale, a mezzo autombulanza, ove le veniva diagnosticata “frattura scomposta
della V costa di sx ascellare e verticalizzazione del rachide cervicale e
lombare”;
- con riferimento all'incidente del 17.9.2019, dalle alterazioni a carattere permanente derivate alla dal sinistro in oggetto, Pt_1
derivava un “danno biologico permanente valutabile nella misura del 6%,
oltre ad un'invalidità temporanea totale di giorni 15 e un'invalidità
temporanea parziale di giorni 30 al 75% e giorni 30 al 50%”;
- con riferimento all'incidente del 30.9.2019, dal sinistro occorso derivava, per prospettazione attorea, “l'invalidità permanente […]
valutabile nella misura 2%” e un'I.T.T. in 30 gg e I.T.P. in 15 gg;
- la compagnia assicurativa convenuta riconosceva per l'incidente del
17.9.2019, “8 gg al 75% oltre le spese mediche per un totale di euro
500,00” e con riferimento al sinistro del 30.9.2019, “1% IP/20 gg al
75%/10gg al 50%/ 10gg al 25% oltre spese mediche per un totale di euro
2.200,00”;
- l'attrice, in data 2.4.2020, riceveva due bonifici per euro 500,00 e per euro 2.200,00, somme che tratteneva a titolo di acconto sul maggiore danno;
L'attrice agiva, pertanto, ritenendo non satisfattiva l'offerta della propria compagnia, ex art. 149 cod. ass., chiedendo al Tribunale:
“Nel merito,
- Condannare la al pagamento in favore della Controparte_1
sig.ra della somma di euro 2.180,76 con riferimento al Parte_1
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sinistro occorso in data 30.09.2019 ed euro 12.126,22 con riferimento al
sinistro occorso in data 17.09.2019 o della maggiore o minore somma che
verrà ritenuta congrua in corso di causa, tenuto conto delle somme già
versate dall'assicurazione a titolo di acconto;
- Con vittoria di spese legali, CPA, spese generali al 15%, da distrarre in
favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la , non contestando Controparte_1
le dinamiche del sinistro, ma censurando le richieste attoree con riferimento al quantum richiesto, ed in particolare alla riferibilità al sinistro di parte del pregiudizio alla salute prospettato dall'attrice.
Chiedeva, pertanto, di ritenere congrua l'offerta della compagnia e rigettare la domanda attorea, con condanna a responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Integrato il contraddittorio con i responsabili civili e Controparte_2
si costituiva la prima, chiedendo l'estromissione dal Parte_2
giudizio, stante la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea e di poter chiamare in giudizio la propria assicurazione.
Con ordinanza del giorno 17.4.23, che qui si conferma, veniva rigettata la richiesta di estromissione di , in considerazione del Controparte_2
fatto che nel procedimento volto a conseguire il risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. il responsabile civile è litisconsorte necessario (cfr.
Cass. 14466/2020 tra le tante).
Istruita mediante CTU, la causa viene ora in decisione.
***
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Non sono contestate le dinamiche del sinistro per come descritte in citazione, e d'altronde confermate nel verbale di contestazione e rapporto di incidente in atti, ma solo il quantum richiesto dall'attrice.
Sul punto, vanno condivise le conclusioni del CTU, che risultano scevre da vizi logici e metodologici, che ha quantificato, per l'incidente del
17.9.2019, i postumi permanenti all'1%, derivanti da “ESITI INVALIDANTI
STABILIZZATI DI TRAUMA CERVICALE TIPO COLPO DI FRUSTA”. Il CTU
ha precisato, sul punto, che “I meccanismi patogenetici delle lesioni,
certamente di natura traumatica, sono: di tipo indiretto da trauma
distorsivo del rachide cervicale con brusca iperestensione ed iperflessione
della testa sul collo e l'altro di tipo diretto da contusione sulle strutture
artromioligamentose del ginocchio sx. senza esiti funzionali.
Per tali lesioni è stato necessario intervento medico ospedaliero con
esami strumentali e visite specialistiche con l'evidenza di postumi
funzionali da colpo di frusta dallo stesso rilevati e, pertanto, come spesso
accade in questi casi non si è determinato una restituito ad integrum totale
ma solamente parziale”.
Il CTU si è pure soffermato sul nesso di causalità tra gli esiti invalidanti e la natura del sinistro, non contestata tra le parti, ritenendo il legame eziologico “confacente in quanto la vis vulnerandi generata in
occasione del sinistro de quo è stata sufficiente a ledere, tramite
meccanismo di distorsione, le strutture anatomo-funzionali del rachide
cervicale, di per sé sicuramente non molto toniche, come quelle delle donne,
e per le loro caratteristiche anatomo-fisiologiche molto delicate e
complesse”.
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Puri congrui i riconosciuti periodi di inabilità temporanea parziale al
75% di gg. 30, relativi al periodo di maggiore limitazione funzionale con difficoltà nel lavarsi e vestirsi e quindi di riposo coatto, e di inabilità
temporanea parziale, risarcibile al 50%, relativa a gg. 20, al 25% gg. 20
durante i quali l'attrice “ha potuto espletare la propria attività pur con
notevole sofferenza causata dagli esiti ancora recenti dei traumi subiti”.
Venendo al sinistro del 30.9.2019, il CTU ha riconosciuto anche in questo caso, condivisibilmente, i postumi permanenti nella misura dell'1%, dovuti a “ESITI INVALIDANTI STABILIZZATI DI FRATTURA 5°
. E RIACUTIZZAZIONE DI TRAUMA CERVICALE Controparte_4
TIPO COLPO DI FRUSTA AVVENUTO A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE
DEL 17\9\2019”; non è stata riconosciuta, invece, invalidità temporanea perché sovrapponibile con quella derivante dal precedente incidente.
Le argomentazioni del CTU resistono alle osservazioni critiche della compagnia assicurativa, che si concentrano sul fatto che sarebbe stato riconosciuto come conseguenza del sinistro un punto percentuale di danno biologico in assenza di lesioni traumatiche strumentalmente accertate e, quindi, sulla base di una mera sintomatologia dolorosa riferita.
Il CTU ha infatti convincentemente risposto che la valutazione del punto di danno biologico è derivato dallo “studio obiettivo dei postumi
funzionali […] e degli esami strumentali relativi a tali esiti consistenti in
esami rx del rachide cervicale effettuato il 17\09\2019 presso ospedale di
Trapani <
del rachide cervicale del 30\09\2019 presso ospedale di Trapani dal quale
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si evinceva la presenza di <
lordosi cervicale>> con relativa consulenza ortopedica ospedaliera,
prescrizione di uso di collare cervicale e FKT”.
Per la liquidazione del danno biologico, trattandosi di lesioni micropermanenti (inferiori a 10 punti percentuali), va utilizzato il parametro rappresentato dalle tabelle di cui all'art. 139 D. Lgs. 209/05,
aggiornate dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
Con riferimento al primo sinistro, tenuto conto della percentuale di invalidità permanente medicalmente accertata, dell'età della danneggiata all'epoca dei sinistri (42 anni), del valore punto base (€ 947,30), a ristoro del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico sofferto, e considerato l'aumento del 33,3% per danno morale, calcolato sulla invalidità temporanea e permanente, deve essere riconosciuta in favore dell'attore la somma di € 3.822,88 in valori attuali che non occorre ulteriormente personalizzare in difetto di prova circa le più intense ripercussioni prodottesi nella vita familiare, relazionale o lavorativa e in generale sul fare a reddituale del danneggiato.
In relazione al secondo sinistro, applicando gli stessi criteri, spetterà
alla danneggiata la somma di € 1.060,95.
Pure dovute le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU
pari ad € 719,70.
La somma complessivamente spettante all'attrice, in ragione della vicinanza temporale tra i due sinistri, ascenderà ad € 5.603,53.
Gli importi sopra indicati espressi in valori attuali non comprendono
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tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che non può in ogni caso essere superiore al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della
Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96,
8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05). Nell'effettuare il relativo calcolo,
bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo:
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sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità
permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Prima di effettuare il relativo conteggio occorre tuttavia considerare che, come detto, l'assicurazione ha corrisposto all'attrice la somma di €
2.700,00 in data 2.4.2020, accettata quale acconto sul maggior credito risarcitorio.
Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha suggerito due modalità alternative, ritenute equipollenti:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3,
Sentenza n. del 03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi;
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione;
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Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto finalizzati pur sempre ad una liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c., più recentemente la Corte (sent. 19.3.2014 n. 6347) ha ritenuto preferibile sul piano della matematica finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità
di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto. Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attore non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alternativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempestivamente adempiuto;
Cass. 18.2.2016 n.
3173) sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato fino al pagamento dell'acconto, e successivamente sulla somma (capitale) pari alla differenza tra quest'ultimo importo e l'acconto percepito.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente ancora dovuta all'attrice ammonta ad € 2.651,64 di cui
€ 570,47 per interessi.
Su tale somma (ormai liquida) matureranno interessi, al tasso legale,
dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
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Le spese del giudizio nei rapporti tra l'attrice e la compagnia convenuta vengono compensate per la metà, la restante parte a carico della assicurazione, liquidata in conformità ai nuovi parametri introdotti dal
D.M. 55/2014, considerati i valori medi per lo scaglione di riferimento,
con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra le altre parti le spese vanno compensate.
Spese di CTU, limitate al solo acconto liquidato al CTU, da ritenersi satisfattivo, in assenza di istanza di liquidazione in atti, a carico della
. Controparte_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di disattesa ogni diversa Parte_2
domanda, eccezione e difesa;
condanna la al pagamento in favore Controparte_3
di parte attrice della somma, ulteriore rispetto agli acconti già corrisposti,
di € 2.651,64, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
Compensa le spese per la metà nei rapporti tra l'attrice e la
[...]
, e condanna la convenuta al pagamento della Controparte_3
restante parte, liquidata in complessivi € 1.408,00, di cui € 1.276,00 per compensi ed € 132,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario nella misura di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese di lite compensate nei rapporti tra le altre parti.
Pone le spese di CTU a carico della . Controparte_3
Così deciso in Trapani il giorno 5.1.25
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Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
- 12 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile