Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN NG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 218 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 3.3.2025 tra (cod. fisc. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma, Via dei Mille n. 41/A, presso lo studio dell'avv. France- sco Nota Cerasi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Fabio Mes- sana per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
Controparte_1
-appellata contumace- nonché (cod. fisc. ), e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_1 con rappresentanza (cod. fisc. ), in per- Controparte_3 P.IVA_2 sona della procuratrice speciale, ing. , elettivamente domi- Controparte_4 ciliata in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'avv. Ignazio
Abrignani, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione depositata in data 15.7.2024;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma, re- Parte_1 spinta ogni contraria domanda ed eccezione, in accoglimento dei motivi di
➢ dichiarare la nullità totale del contratto di fideiussione per cui è
contro
- versia e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Parte_2 all;
[...] CP_1
in subordine
➢ dichiarare la nullità parziale ex art. 1419 c.c. della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione per cui è controversia e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione della fideiussione stessa ai sensi dell'art. 1957 c.c. per il decorso del relativo termine e che pertanto nulla è dovuto dal sig.
all . Controparte_5 CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi”; per “(…) conclude per l'integrale rigetto dell'interposto Controparte_2 appello, siccome nullo per vizio di notifica, inammissibile in parte qua e co- munque infondato in fatto e diritto e non provato, con piena conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 15088/2019. Col favore di spese ed onorari del grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 16307/2014 emesso provvisoriamente esecutivo il 9.7.2014 dal Tribu- nale di Roma, con cui gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 26.501,25 alla a fronte di Controparte_6 un credito derivante da un rapporto di conto corrente bancario, affidato sotto forma di scoperto intrattenuto con tale dall'Antica Ferramenta S.r.l. e CP_1 garantito da fideiussione prestata dall'opponente. In particolare, Parte_1 ha dedotto che l'ingiunzione era stata emessa contra petitum per una
[...] somma maggiore rispetto a quella garantita dallo stesso;
e che la fideius- sione si era comunque estinta ex art. 1957 c.c. per il tardivo esercizio dell'azione monitoria da parte della creditrice, in quanto era stata esercitata oltre il termine semestrale previsto dalla suddetta disposizione normativa: infatti, la linea di credito dello scoperto di conto corrente era stata revocata
2 dalla banca in data 8.2.2012, mentre il ricorso monitorio risultava depositato soltanto il 31.3.2014.
L'opponente, pertanto, ha chiesto al Tribunale di Roma che, previa revoca della provvisoria esecuzione, l'avversa pretesa creditoria venisse rigettata in quanto infondata.
Si è costituita nel giudizio di opposizione la che ha con- Controparte_1 testato i motivi di opposizione e ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza di comparizione delle parti del 9.6.2015 il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha revocato la provvisoria esecuzione del decreto op- posto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., per la somma eccedente € 19.500,00, vale a dire per l'importo che eccedeva l'importo massimo garantito dall'op- ponente.
Con sentenza n. 15088/2019 pubblicata il 18.7.2019 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “
✓ A parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_3
revoca, in ogni sua statuizione, il decreto ingiuntivo n. 16307/2014,
[...]
N.r.g. 21083/2014, emesso in forma provvisoriamente esecutiva in data 9 luglio 2014;
✓ Accertato che il sig , quale fideiussore, è debitore nei Parte_1 confronti della della somma di euro 19.500,00, lo con- Controparte_1 danna alla corresponsione delle predette somme in favore della creditrice, oltre interessi semplici decorrenti dall'1.4.2012 sino al soddisfo, nella misura convenuta e comunque entro i limiti della legge 108/96;
✓ Condanna altresì il sig. al pagamento delle spese di Parte_1 questo giudizio, liquidate a favore della – P.I.: Controparte_1 nella misura di € 4.835,00 per compensi professionali, ol- P.IVA_3 tre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello , che Parte_1 ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
La pure ritualmente evocata nel presente grado di giu- Controparte_1 dizio, non si è costituita e con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia, non essendo stata effettuata tale dichiarazione nel corso del presente giudizio.
3 Si è costituita nel presente giudizio di appello, spiegando intervento, la
[...]
rappresentata dalla (e, a seguito di Controparte_7 Controparte_8 nuova costituzione in data 15.7.2024, dalla come indicato Controparte_3 in epigrafe), che ha contestato la fondatezza delle censure svolte da parte appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione proposta.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che quella sottoscritta dall'odierno appellante non costituisca una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia, per violazione dell'art. 132, co. 1, n. 4) c.p.c. In particolare, chiede la Parte_1 riforma della decisione del Tribunale di Roma “risultando l'affermazione del Tribunale del tutto apodittica e senza alcun richiamo alle clausole del con- tratto di garanzia”, laddove “l'obbligo motivazionale di cui all'art. 132 c.p.c. imponga allo stesso di indicare almeno le clausole o le disposizioni pattizie che ritiene in contrasto o non appropriate alla qualificazione giuridica ope- rata dalle parti”.
Il motivo è fondato.
La sentenza appellata manca di ogni motivazione in ordine all'affermazione per cui quello sottoscritto da in data 12.3.2009 costi- Parte_1 tuirebbe un contratto autonomo di garanzia, e non una fideiussione, e se- gnatamente una fideiussione omnibus. In particolare, il giudice di primo grado si è limitato a riportare quali sarebbero le conseguenze di tale quali- ficazione, vale a dire che “Le stesse SS.UU., con sentenza del 18 febbraio 2010 n. 3947, hanno confermato che il Garante NON può 'opporre al credi- tore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui de- riva l'obbligazione principale'”.
Con tutta evidenza, si è di fronte a una motivazione apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su un'affermazione gene- rale e astratta (cfr., solo tra le ultime, Cass. civ., Sez. III, ord. 15.2.2024, n.
4166). Si tratta, dunque, di una motivazione non in grado di attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, co. 6, Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 30.6.2020, n. 13248).
3. Con il secondo motivo di appello si censura la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla qualificazione di quello sottoscritto dall'appellante come contratto autonomo di garanzia, deducendo la violazione da parte del
4 Tribunale di Roma dei canoni legali di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. In particolare, l'appellante deduce che “le clausole del contratto di fideiussione in atti, ove complessivamente valutate secondo il criterio ermeneutico sancito dell'art. 1363 c.c., non possono essere inter- pretate nel senso dell'autonomia della garanzia”.
Il motivo è fondato.
Non ignora questo giudicante che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garan- tievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che carat- terizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (così Cass. civ., SS.UU., 18.2.2010, n. 3947; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 22.11.2019, n. 30509). Nel caso in esame, tuttavia, si deve ritenere che la fideiussione sottoscritta dall'odierno appellante in data 12.3.2009, laddove prevede che il pagamento da parte del garante debba avvenire “a semplice richiesta scritta”, integra – in buona sostanza – la clausola solve et repete, che comporta per il fideiussore la possibilità di far valere, in via di eccezione, i diritti del debitore principale agendo in ripetizione verso il beneficiario solo dopo avere provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Come deduce l'odierno appellante, non solo “il contratto di garanzia in que- stione (cfr. all. 3 fascicolo monitorio) è espressamente denominato fideius- sione e nelle relative clausole compare sempre e soltanto il termine fideius- sione”, ma soprattutto prevede delle clausole contrattuali incompatibili con una qualificazione di quello sottoscritto da come con- Parte_1 tratto autonomo di garanzia. In particolare, l'appellante rileva come la clau- sola di cui all'art. 10 della fideiussione, a mente della quale “il fidejussore dichiara di essere a conoscenza che alle operazioni garantite si applicano anche le 'Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi' nonché le 'Norme che regolano i servizi di incasso e di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'Estero', norme a lui ben note a da aversi qui per integralmente riportate e trascritte”.
5 Ponendosi in una prospettiva di autonomia della garanzia non avrebbe alcun senso richiamare nel contratto di fideiussione le norme che regolano il rap- porto principale con il debitore, “da aversi qui per integralmente riportate e trascritte”.
4. Con il terzo motivo di appello si eccepisce, per la prima volta nell'intro- durre il presente grado di giudizio, la nullità della fideiussione omnibus sot- toscritta dallo stesso a garanzia elle obbligazioni della Antica Ferramenta S.r.l. per contrasto con norme imperative e segnatamente con l'art. 2 della legge n. 287/1990. In particolare, l'appellante deduce che “le clausole di cui agli artt. 2 (il fideiussore resta obbligato verso la banca per i pagamenti da questa ricevuti e successivamente restituiti a seguito di annullamento, ineffi- cacia, revoca o per qualsiasi altro motivo), 4 (il fideiussore è tenuto verso la banca per tutte le somme da questa erogate anche nell'ipotesi in cui l'obbli- gazione principale sia dichiarata invalida) e 6 (deroga del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.) del contratto di fideiussione per cui è causa (v. all. 3 fascicolo monitorio) riproducono, rispettivamente, il contenuto degli artt. 2, 8 e 6 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana)”.
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. Quella proposta da non è un'azione (nella cui acce- Parte_1 zione si può includere anche l'eccezione) follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concor- renza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Au- torità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consen- tono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Di contro, quella in esame costituisce un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
6 L'odierno appellante ha sottoscritto la fideiussione in favore della
[...] in data 12.3.2009, vale a dire a distanza di circa quattro anni dal CP_9 provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che co- stituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del com- portamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rive- stita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esami- nato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto – prodotto da parte appel- lante per la prima volta nell'introdurre il presente grado di giudizio – non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, l'originario opponente (odierno appellate) era one- rato dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fatti- specie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, l'appellante non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel marzo 2009 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sot- toporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni spe- cifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta ef- fettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concor- renza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale della singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (quella sottoscritta dagli stessi in data
12.2.2008) risulti speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'I- talia con il suddetto provvedimento. In effetti, se si considera che il provve- dimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come 7 chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione sottoscritto da il 12.3.2009 sia espres- Parte_1 sione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in que- stione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'ero- gazione dei finanziamenti all'obbligata principale.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la (con cui è stata Controparte_1 sottoscritta la fideiussione per cui è causa), ancora nell'anno 2009, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane,
o quantomeno quelle aderenti all in detto periodo (marzo 2009), uti- Pt_4 lizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
4.2. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n.
41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riprodu- cono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché re- strittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso
8 esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fi- deiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al prov- vedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'Italia, quando le banche non avevano ancora predispo- sto modelli contrattuali diversi e utilizzavano ancora quello sanzionato dalla
Banca d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite richiamata non è in contra- sto con la stessa quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra ve- rificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione conte- stata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il prov- vedimento in questione o se detta intesa perduri a distanza di anni dal sud- detto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omni- bus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante una fideiussione rilasciata nel marzo 2009, parte opponente non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche quanto il carattere cogente del suddetto schema al fine di con- seguire il finanziamento, merita censura l'accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sotto- scritto da a garanzia delle obbligazioni della Antica Fer- Parte_1 ramenta S.r.l. in favore della Controparte_1
5. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sen- Parte_1 tenza n. 15088/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, il 18.7.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Nessuna
9 statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite tra l'odierno ap- pellante e la non costituita nel presente giudizio, e la Controparte_1 quale non ha quindi svolto alcuna attività difensiva.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: dichiara la contumacia della Controparte_1
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
15088/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.7.2019; condanna a rimborsare alla e per Parte_1 Controparte_2 essa alla mandataria le spese del presente grado di giudi- Controparte_3 zio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese tra e la Parte_1 Controparte_1
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 3.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro EN Thellung de Courtelary
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