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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro R.G. 1386/2022
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. TOMARCHIO Parte_1 P.IVA_1
GRAZIA MARIA
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. FASULO ANGELO Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 356/2022 del 21.10.2022, emesso dal
Tribunale di Gela, r.g. n. 1099/2022 R.G., di € 24.400,00 oltre interessi e spese
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rilevava essersi Parte_1 occupata di attività di lavori di somma urgenza eseguiti per il 5 di , Controparte_2 Pt_2 consistenti in “Lavori urgenti di riparazione della condotta principale di collegamento Invaso Cimia
– Vasca Badia nel tratto sottostante la rotatoria ANAS al km 80 + 700 della SS 117bis”; rilevava che i lavori le erano già stati consegnati in regime di somma urgenza e già conclusi al momento di sottoscrizione dell'accordo; che in data 14 giugno 2022, la trasmetteva a Controparte_1 una conferma d'ordine e la fattura emessa per la costruzione fornitura Parte_1 montaggio di pezzi speciali per intervento di riparazione condotta irrigua;
che la fattura veniva contestata sul presupposto che nessuna richiesta di tale fornitura le era stata richiesta ma che trattavasi di un ordine impartito dal 5; la società opposta rivolgeva quindi la Controparte_2 richiesta di pagamento al e contestualmente emetteva le note di credito;
Controparte_3 non ricevendo però riscontro positivo da quest'ultimo procedeva nei confronti della opponente con il deposito del ricorso per d.i.
Rilevava pertanto l'opponente l'assenza della pattuizione, la mancanza dell'ordine di fornitura ed il CP_ fatto che la prestazione resa da fosse estranea al contratto sottoscritto ed eseguito dalla
1 bensì aggiuntiva ed ordinata direttamente ed espressamente dal Parte_1 CP_3
; che la natura della prestazione, la sua esecuzione a regola d'arte e l'importo, non sono
[...] stati verificati in contraddittorio né risultanti da documentazione del , lamentava la _2 carenza di prova circa l'esistenza e l'imputabilità del rapporto contrattuale all'odierna opposta.
Chiedeva quindi accogliersi l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta rilevando essere stato il legale rappresentante della società opponente, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di riparazione della rete irrigua della piana di alla Pt_2 presenza del Dott. dipendente del , a convocare Persona_1 Parte_3
e richiedere per le vie brevi le lavorazioni per cui è causa alla che Controparte_1 eseguite le lavorazioni, provvedeva a ricevere la consegna dei pezzi speciali ritirandoli, con proprio personale e mezzo, dall'officina della giusto documento di trasporto in Controparte_1 atti. Solo successivamente e strumentalmente l'opponente chiedeva l'intervento del _2
, che chiariva l'esclusiva responsabilità della per ogni lavorazione
[...] Parte_1 richiesta ed il relativo pagamento, specificando che tali attività risultavano incluse nel contratto di appalto, aggiudicato e sottoscritto tra le parti. Formulava istanza di provvisoria esecuzione e concludeva chiedendo respingersi l'opposizione.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto sul rilievo che il documento di trasporto non recava la sottoscrizione del ricevente Mutata la Parte_1 persona fisica del g.i. venivano espletati i mezzi istruttori richiesti e, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per memorie conclusive e repliche che venivano depositate da entrambe le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass.
Sez. L. 15702/2004 cit.).
Pertanto l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed
2 opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664;
v. anche Trib. Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101).
Nondimeno, la Suprema Corte ha evidenziato che la fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; ...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali, “potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”.
Quando le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c., costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate. La valenza probatoria delle fatture commerciali è stata, di recente affrontata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha enunciato il seguente principio: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario
3 della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass. Civ, Sez. II, 8 febbraio
2024, n. 3581).
Nel caso in esame la fattura non può dirsi certamente accettata: pervenuta all'opponente la fattura il
14 giugno 2022 questa, con risposta del 16.6.22 dell'opposta, veniva rifiutata sul rilievo che obbligata a tale prestazione doveva essere il . Da lì lo storno della fattura da Controparte_2 parte della creditrice e l'emissione della nota di credito.
Viene in evidenza che a fronte della contestazioni mosse dalla opponente, con la pec del 16.6.24, poi ribadita con pec del 28.6.22, ove viene dichiarato che nel contratto non sono previste lavorazioni con pezzi speciali indicate nella nota d'ordine, quindi viene contestata la sussistenza di qualsiasi accordo negoziale. Non è emerso alcun un accordo scritto tra le parti e non risulta allegata documentazione o scambio di corrispondenza idonea a provare la conclusione dell'accordo precedente all'invio della fattura, sebbene indicate comunicazioni del 6.5.22 non risultano comunque allegate risposte dell'opponente. Emerge pure che il documento di trasporto, di cui è contestata la consegna o presa in carico dei pezzi dall'opponente, risulta sottoscritto solo dalla creditrice opposta e non è stata raggiunta la prova della consegna dei beni alla ditta debitrice.
Anche tale circostanza viene rilevata sin dai primi momenti successivi all'invio della fattura nelle missive, ovvero che mai nessuna fornitura è mai stata ritirata dalla opponente.
L'attività istruttoria non ha quindi fornito alcun apporto utile alla causa della creditrice opposta posto che l'unico testimone indicato ed escusso, il teste non ha riferito nulla circa la Per_1 sussistenza dell'obbligo a carico dell'opponente o della esecuzione della prestazione: alla domanda circa la convocazione nel Maggio 2022 della per commissionargli una Controparte_1 fornitura relativa ai lavori di riparazione della rete irrigua della piana di ha risposto di non Pt_2 saper dire in merito alla domanda;
ha poi fatti riferito:” noi Consorzio di abbiamo fatto un _2 affidamento di lavori alla pertanto non abbiamo avuto alcun rapporto con Parte_1
“. Controparte_1
In tema di riparto degli oneri probatori “il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” ; ciò comporta che il fornitore, il quale agisca in giudizio per il pagamento dei corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; (conf. Cass, n. 3472/2008)”.
Ne consegue che l'opposizione va accolta non avendo la parte opposta provato l'esistenza dell'obbligazione a carico dell'opponente; per l'effetto va revocato il d.i. 356\2022.
4 Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€ 24.000,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi, non essendo trattate questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione a d.i. n. 356/2022 del 21.10.2022, r.g. n. 1099/2022 R.G. di € 24.400,00 proposta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_4
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opponente.
Gela, 27/05/2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro R.G. 1386/2022
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. TOMARCHIO Parte_1 P.IVA_1
GRAZIA MARIA
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. FASULO ANGELO Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 356/2022 del 21.10.2022, emesso dal
Tribunale di Gela, r.g. n. 1099/2022 R.G., di € 24.400,00 oltre interessi e spese
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rilevava essersi Parte_1 occupata di attività di lavori di somma urgenza eseguiti per il 5 di , Controparte_2 Pt_2 consistenti in “Lavori urgenti di riparazione della condotta principale di collegamento Invaso Cimia
– Vasca Badia nel tratto sottostante la rotatoria ANAS al km 80 + 700 della SS 117bis”; rilevava che i lavori le erano già stati consegnati in regime di somma urgenza e già conclusi al momento di sottoscrizione dell'accordo; che in data 14 giugno 2022, la trasmetteva a Controparte_1 una conferma d'ordine e la fattura emessa per la costruzione fornitura Parte_1 montaggio di pezzi speciali per intervento di riparazione condotta irrigua;
che la fattura veniva contestata sul presupposto che nessuna richiesta di tale fornitura le era stata richiesta ma che trattavasi di un ordine impartito dal 5; la società opposta rivolgeva quindi la Controparte_2 richiesta di pagamento al e contestualmente emetteva le note di credito;
Controparte_3 non ricevendo però riscontro positivo da quest'ultimo procedeva nei confronti della opponente con il deposito del ricorso per d.i.
Rilevava pertanto l'opponente l'assenza della pattuizione, la mancanza dell'ordine di fornitura ed il CP_ fatto che la prestazione resa da fosse estranea al contratto sottoscritto ed eseguito dalla
1 bensì aggiuntiva ed ordinata direttamente ed espressamente dal Parte_1 CP_3
; che la natura della prestazione, la sua esecuzione a regola d'arte e l'importo, non sono
[...] stati verificati in contraddittorio né risultanti da documentazione del , lamentava la _2 carenza di prova circa l'esistenza e l'imputabilità del rapporto contrattuale all'odierna opposta.
Chiedeva quindi accogliersi l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta rilevando essere stato il legale rappresentante della società opponente, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di riparazione della rete irrigua della piana di alla Pt_2 presenza del Dott. dipendente del , a convocare Persona_1 Parte_3
e richiedere per le vie brevi le lavorazioni per cui è causa alla che Controparte_1 eseguite le lavorazioni, provvedeva a ricevere la consegna dei pezzi speciali ritirandoli, con proprio personale e mezzo, dall'officina della giusto documento di trasporto in Controparte_1 atti. Solo successivamente e strumentalmente l'opponente chiedeva l'intervento del _2
, che chiariva l'esclusiva responsabilità della per ogni lavorazione
[...] Parte_1 richiesta ed il relativo pagamento, specificando che tali attività risultavano incluse nel contratto di appalto, aggiudicato e sottoscritto tra le parti. Formulava istanza di provvisoria esecuzione e concludeva chiedendo respingersi l'opposizione.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto sul rilievo che il documento di trasporto non recava la sottoscrizione del ricevente Mutata la Parte_1 persona fisica del g.i. venivano espletati i mezzi istruttori richiesti e, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per memorie conclusive e repliche che venivano depositate da entrambe le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass.
Sez. L. 15702/2004 cit.).
Pertanto l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed
2 opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664;
v. anche Trib. Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101).
Nondimeno, la Suprema Corte ha evidenziato che la fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; ...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali, “potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”.
Quando le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c., costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate. La valenza probatoria delle fatture commerciali è stata, di recente affrontata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha enunciato il seguente principio: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario
3 della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass. Civ, Sez. II, 8 febbraio
2024, n. 3581).
Nel caso in esame la fattura non può dirsi certamente accettata: pervenuta all'opponente la fattura il
14 giugno 2022 questa, con risposta del 16.6.22 dell'opposta, veniva rifiutata sul rilievo che obbligata a tale prestazione doveva essere il . Da lì lo storno della fattura da Controparte_2 parte della creditrice e l'emissione della nota di credito.
Viene in evidenza che a fronte della contestazioni mosse dalla opponente, con la pec del 16.6.24, poi ribadita con pec del 28.6.22, ove viene dichiarato che nel contratto non sono previste lavorazioni con pezzi speciali indicate nella nota d'ordine, quindi viene contestata la sussistenza di qualsiasi accordo negoziale. Non è emerso alcun un accordo scritto tra le parti e non risulta allegata documentazione o scambio di corrispondenza idonea a provare la conclusione dell'accordo precedente all'invio della fattura, sebbene indicate comunicazioni del 6.5.22 non risultano comunque allegate risposte dell'opponente. Emerge pure che il documento di trasporto, di cui è contestata la consegna o presa in carico dei pezzi dall'opponente, risulta sottoscritto solo dalla creditrice opposta e non è stata raggiunta la prova della consegna dei beni alla ditta debitrice.
Anche tale circostanza viene rilevata sin dai primi momenti successivi all'invio della fattura nelle missive, ovvero che mai nessuna fornitura è mai stata ritirata dalla opponente.
L'attività istruttoria non ha quindi fornito alcun apporto utile alla causa della creditrice opposta posto che l'unico testimone indicato ed escusso, il teste non ha riferito nulla circa la Per_1 sussistenza dell'obbligo a carico dell'opponente o della esecuzione della prestazione: alla domanda circa la convocazione nel Maggio 2022 della per commissionargli una Controparte_1 fornitura relativa ai lavori di riparazione della rete irrigua della piana di ha risposto di non Pt_2 saper dire in merito alla domanda;
ha poi fatti riferito:” noi Consorzio di abbiamo fatto un _2 affidamento di lavori alla pertanto non abbiamo avuto alcun rapporto con Parte_1
“. Controparte_1
In tema di riparto degli oneri probatori “il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” ; ciò comporta che il fornitore, il quale agisca in giudizio per il pagamento dei corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; (conf. Cass, n. 3472/2008)”.
Ne consegue che l'opposizione va accolta non avendo la parte opposta provato l'esistenza dell'obbligazione a carico dell'opponente; per l'effetto va revocato il d.i. 356\2022.
4 Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€ 24.000,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi, non essendo trattate questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione a d.i. n. 356/2022 del 21.10.2022, r.g. n. 1099/2022 R.G. di € 24.400,00 proposta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_4
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opponente.
Gela, 27/05/2025
Il Gop
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