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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1081/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO IO, Presidente BRIGUORI PAOLA, Relatore RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5756/2022 depositato il 09/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Latina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Dogre Srl - 02103780736
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 373/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 08/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57C PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza n. 373/01/22, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina (già CTP), depositata l'8 febbraio 2022, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento n. 58C/2020 per imposta sulla pubblicità anno 2020.
L'atto impositivo contestava a Ricorrente_1 spa l'omessa dichiarazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l'anno d'imposta 2020, con riferimento a un mezzo pubblicitario di tipo
“ordinario” costituito da messaggio pubblicitario di grandi dimensioni (mq 60) applicato sulle fiancate di un autobus di linea di proprietà Ricorrente_1 (matr. 5408, targa Targa_1), adibito a servizio di trasporto pubblico extraurbano, riportante il messaggio:«SE È CASA È CASA.IT – SCARICA L'APP O VISITA IL SITO», come risultante dalla documentazione fotografica allegata all'avviso.
L'avviso quantificava il dovuto in € 3.067,00, a titolo di imposta sulla pubblicità e relative sanzioni per omessa dichiarazione, oltre interessi, assumendo che la pubblicità fosse stata effettuata per l'intero anno 2020 nel territorio del Comune di Latina ed applicando la tariffa di cui alla delibera G.C. Latina n. 58/2019, con riduzione alla metà per la pubblicità effettuata su veicoli di linea interurbana.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l'imposta sulla pubblicità di cui agli artt. 5 e 13 del D.Lgs. 507/1993 anche ai veicoli adibiti ad uso pubblico che circolano su linee interurbane. Aveva ritenuto, altresì, sussistente la legittimazione del Comune e della concessionaria alla riscossione e corretto il calcolo dell'imposta, applicata nella misura ridotta del 50 % ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 58/2019. Da ultimo, aveva ritenuto infondata la dedotta violazione dell'art. 6 del D.Lgs. 507/1993.
2. L'PE deduceva i motivi già formulati in primo grado:
1. 1. erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile al trasporto extraurbano la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e al Regolamento del Comune di Latina;
2. 2. error in procedendo per omessa pronuncia e difetto di motivazione su punti decisivi concernenti la carenza di legittimazione del Comune di Latina e della concessionaria, in relazione al disposto dell'art. 13 D.Lgs. 507/1993 e dell'art. 19 del Regolamento comunale;
3. 3. errata interpretazione dell'art. 6 D.Lgs. n. 507/1993 quanto all'individuazione del Società_1soggetto passivo del tributo, che sarebbe da rinvenire nell'intermediario S.r.l. ovvero nel soggetto titolare del marchio “CASA.IT”;
4. 4. erroneità della determinazione del quantum, per avere la sentenza recepito acriticamente il calcolo del concessionario, senza considerare il periodo effettivo di esposizione della pubblicità e la pluralità di tratte e comuni attraversati dal veicolo.
La Dogre S.r.l., concessionaria del Comune di Latina, costituitasi in giudizio, depositava controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza dell'operato del Comune e la piena legittimità dell'imposizione in base alla normativa vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello non è fondato.
1.1. Quanto al primo motivo, Ricorrente_1 spa sostiene che il servizio di trasporto da essa svolto, essendo qualificabile come servizio pubblico extraurbano di competenza regionale, non ricadrebbe nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 507/1993, che riguarderebbe soltanto i veicoli adibiti a “servizi di linea interurbani”.
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 dispone che: «Per i veicoli adibiti a uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa».
Tale disposizione, come correttamente interpretata dalla Corte di Giustizia di primo grado e dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 13119/2019; Cass., n. 10668/2012; Cass., n. 18866/2010), si applica a tutti i servizi di trasporto svolti mediante veicoli che attraversano più comuni, indipendentemente dalla qualificazione amministrativa (urbano, interurbano, extraurbano) o dal livello di affidamento del servizio (comunale o regionale).
La ratio della norma è individuare un criterio territoriale di imposizione, basato sulla percepibilità del messaggio pubblicitario nei territori comunali interessati dal transito del veicolo. Il fatto che Ricorrente_1 gestisca un servizio di trasporto regionale non la esclude, quindi, dal novero dei soggetti passivi dell'imposta nei comuni attraversati dalle proprie linee, essendo la pubblicità “percepibile” dai luoghi pubblici di tali comuni.
Ne consegue che l'avviso di accertamento del Comune di Latina trova pieno fondamento normativo negli artt. 5 e 13 del D.Lgs. n. 507/1993, e che l'interpretazione restrittiva proposta dall'PE contrasta con il principio di generalità del presupposto impositivo e con l'orientamento consolidato della Corte di cassazione.
Il motivo è pertanto infondato.
1.2.Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo.
Ricorrente_1 contesta la legittimazione del Comune di Latina, sostenendo che, non avendo esso rilasciato la licenza per il servizio di trasporto pubblico, non avrebbe titolo a esigere l'imposta, né potrebbe farlo il concessionario Dogre S.r.l.
Si osserva che la legittimazione del Comune di Latina deriva direttamente dall'art. 13, comma 2, citato, che riconosce la potestà impositiva in capo ai comuni interessati dal transito del veicolo. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13119/2019, cit.; Cass. n. 18626/2012) ha chiarito che l'imposta è dovuta “a ciascuno dei comuni in cui il messaggio pubblicitario è percepibile”, indipendentemente dal rilascio di una specifica licenza di esercizio.
Quanto alla Dogre S.r.l., la stessa agisce in virtù di una regolare convenzione di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, stipulata con il Comune di Latina. L'atto di affidamento, prodotto in giudizio, conferisce al concessionario la legittimazione a emettere avvisi di accertamento e a riscuotere le relative somme per conto dell'ente concedente. La legittimazione processuale del concessionario è, inoltre, riconosciuta espressamente dall'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019 (già art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 446/1997).
1.3. Con il terzo motivo, Ricorrente_1 lamenta che il soggetto passivo dell'imposta sarebbe la società Società_1 S.r.l., intermediaria nella vendita degli spazi pubblicitari, ovvero il committente della pubblicità (Casa.it), non la proprietaria del veicolo.
L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce però che “soggetto passivo dell'imposta è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso”. Nel caso di specie, è incontestato che il mezzo (l'autobus) sia di proprietà di Ricorrente_1 e che la società ne abbia disposto per l'apposizione della pubblicità, mediante contratto con l'intermediario Società_1 giurisprudenza (Cass. n. 17974/2016; Cass. n. 25488/2019) ha ripetutamente affermato che “la disponibilità del mezzo pubblicitario, e non la titolarità del marchio o la commessa, determina la soggettività passiva d'imposta”, ferma restando la facoltà del soggetto passivo di rivalersi in sede civilistica nei confronti dell'inserzionista o dell'intermediario.
Ne consegue che correttamente l'avviso di accertamento è stato emesso nei confronti di Ricorrente_1 quale soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo.
Il motivo è dunque infondato.
Ricorrente_11.4. Parimenti infondato è il quarto motivo. contesta la quantificazione del tributo, deducendo che la pubblicità sarebbe rimasta esposta solo per parte dell'anno 2020 e che il veicolo avrebbe attraversato più comuni. Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di accertamento è stato calcolato applicando la tariffa prevista dalla delibera G.C. n. 58/2019, pari a € 50,920/mq per la categoria “pubblicità ordinaria di superficie superiore a 8,5 mq”, ridotta del 50% per i servizi di linea interurbana. L'imposta annua per il veicolo è stata così determinata in € 1.527,60, valore che corrisponde alla metà della tariffa piena. Eventuali periodi di sospensione o interruzione del servizio non sono stati documentati in modo idoneo da parte dell'PE, che non ha fornito prova dell'effettiva rimozione del messaggio pubblicitario nelle date indicate né di un'esposizione limitata nel tempo.
Come già rilevato dalla sentenza di primo grado, in assenza di prova contraria l'ente comunale, tramite il concessionario, ha legittimamente applicato la tariffa annuale prevista, tenendo conto della riduzione spettante per la natura interurbana del servizio.
2. In conclusione l'appello deve essere respinto. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'PE alle spese del grado, liquidate Inn euro 700,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO IO, Presidente BRIGUORI PAOLA, Relatore RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5756/2022 depositato il 09/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Latina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Dogre Srl - 02103780736
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 373/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 08/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57C PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza n. 373/01/22, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina (già CTP), depositata l'8 febbraio 2022, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento n. 58C/2020 per imposta sulla pubblicità anno 2020.
L'atto impositivo contestava a Ricorrente_1 spa l'omessa dichiarazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l'anno d'imposta 2020, con riferimento a un mezzo pubblicitario di tipo
“ordinario” costituito da messaggio pubblicitario di grandi dimensioni (mq 60) applicato sulle fiancate di un autobus di linea di proprietà Ricorrente_1 (matr. 5408, targa Targa_1), adibito a servizio di trasporto pubblico extraurbano, riportante il messaggio:«SE È CASA È CASA.IT – SCARICA L'APP O VISITA IL SITO», come risultante dalla documentazione fotografica allegata all'avviso.
L'avviso quantificava il dovuto in € 3.067,00, a titolo di imposta sulla pubblicità e relative sanzioni per omessa dichiarazione, oltre interessi, assumendo che la pubblicità fosse stata effettuata per l'intero anno 2020 nel territorio del Comune di Latina ed applicando la tariffa di cui alla delibera G.C. Latina n. 58/2019, con riduzione alla metà per la pubblicità effettuata su veicoli di linea interurbana.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l'imposta sulla pubblicità di cui agli artt. 5 e 13 del D.Lgs. 507/1993 anche ai veicoli adibiti ad uso pubblico che circolano su linee interurbane. Aveva ritenuto, altresì, sussistente la legittimazione del Comune e della concessionaria alla riscossione e corretto il calcolo dell'imposta, applicata nella misura ridotta del 50 % ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 58/2019. Da ultimo, aveva ritenuto infondata la dedotta violazione dell'art. 6 del D.Lgs. 507/1993.
2. L'PE deduceva i motivi già formulati in primo grado:
1. 1. erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile al trasporto extraurbano la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e al Regolamento del Comune di Latina;
2. 2. error in procedendo per omessa pronuncia e difetto di motivazione su punti decisivi concernenti la carenza di legittimazione del Comune di Latina e della concessionaria, in relazione al disposto dell'art. 13 D.Lgs. 507/1993 e dell'art. 19 del Regolamento comunale;
3. 3. errata interpretazione dell'art. 6 D.Lgs. n. 507/1993 quanto all'individuazione del Società_1soggetto passivo del tributo, che sarebbe da rinvenire nell'intermediario S.r.l. ovvero nel soggetto titolare del marchio “CASA.IT”;
4. 4. erroneità della determinazione del quantum, per avere la sentenza recepito acriticamente il calcolo del concessionario, senza considerare il periodo effettivo di esposizione della pubblicità e la pluralità di tratte e comuni attraversati dal veicolo.
La Dogre S.r.l., concessionaria del Comune di Latina, costituitasi in giudizio, depositava controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza dell'operato del Comune e la piena legittimità dell'imposizione in base alla normativa vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello non è fondato.
1.1. Quanto al primo motivo, Ricorrente_1 spa sostiene che il servizio di trasporto da essa svolto, essendo qualificabile come servizio pubblico extraurbano di competenza regionale, non ricadrebbe nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 507/1993, che riguarderebbe soltanto i veicoli adibiti a “servizi di linea interurbani”.
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 dispone che: «Per i veicoli adibiti a uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa».
Tale disposizione, come correttamente interpretata dalla Corte di Giustizia di primo grado e dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 13119/2019; Cass., n. 10668/2012; Cass., n. 18866/2010), si applica a tutti i servizi di trasporto svolti mediante veicoli che attraversano più comuni, indipendentemente dalla qualificazione amministrativa (urbano, interurbano, extraurbano) o dal livello di affidamento del servizio (comunale o regionale).
La ratio della norma è individuare un criterio territoriale di imposizione, basato sulla percepibilità del messaggio pubblicitario nei territori comunali interessati dal transito del veicolo. Il fatto che Ricorrente_1 gestisca un servizio di trasporto regionale non la esclude, quindi, dal novero dei soggetti passivi dell'imposta nei comuni attraversati dalle proprie linee, essendo la pubblicità “percepibile” dai luoghi pubblici di tali comuni.
Ne consegue che l'avviso di accertamento del Comune di Latina trova pieno fondamento normativo negli artt. 5 e 13 del D.Lgs. n. 507/1993, e che l'interpretazione restrittiva proposta dall'PE contrasta con il principio di generalità del presupposto impositivo e con l'orientamento consolidato della Corte di cassazione.
Il motivo è pertanto infondato.
1.2.Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo.
Ricorrente_1 contesta la legittimazione del Comune di Latina, sostenendo che, non avendo esso rilasciato la licenza per il servizio di trasporto pubblico, non avrebbe titolo a esigere l'imposta, né potrebbe farlo il concessionario Dogre S.r.l.
Si osserva che la legittimazione del Comune di Latina deriva direttamente dall'art. 13, comma 2, citato, che riconosce la potestà impositiva in capo ai comuni interessati dal transito del veicolo. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13119/2019, cit.; Cass. n. 18626/2012) ha chiarito che l'imposta è dovuta “a ciascuno dei comuni in cui il messaggio pubblicitario è percepibile”, indipendentemente dal rilascio di una specifica licenza di esercizio.
Quanto alla Dogre S.r.l., la stessa agisce in virtù di una regolare convenzione di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, stipulata con il Comune di Latina. L'atto di affidamento, prodotto in giudizio, conferisce al concessionario la legittimazione a emettere avvisi di accertamento e a riscuotere le relative somme per conto dell'ente concedente. La legittimazione processuale del concessionario è, inoltre, riconosciuta espressamente dall'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019 (già art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 446/1997).
1.3. Con il terzo motivo, Ricorrente_1 lamenta che il soggetto passivo dell'imposta sarebbe la società Società_1 S.r.l., intermediaria nella vendita degli spazi pubblicitari, ovvero il committente della pubblicità (Casa.it), non la proprietaria del veicolo.
L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce però che “soggetto passivo dell'imposta è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso”. Nel caso di specie, è incontestato che il mezzo (l'autobus) sia di proprietà di Ricorrente_1 e che la società ne abbia disposto per l'apposizione della pubblicità, mediante contratto con l'intermediario Società_1 giurisprudenza (Cass. n. 17974/2016; Cass. n. 25488/2019) ha ripetutamente affermato che “la disponibilità del mezzo pubblicitario, e non la titolarità del marchio o la commessa, determina la soggettività passiva d'imposta”, ferma restando la facoltà del soggetto passivo di rivalersi in sede civilistica nei confronti dell'inserzionista o dell'intermediario.
Ne consegue che correttamente l'avviso di accertamento è stato emesso nei confronti di Ricorrente_1 quale soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo.
Il motivo è dunque infondato.
Ricorrente_11.4. Parimenti infondato è il quarto motivo. contesta la quantificazione del tributo, deducendo che la pubblicità sarebbe rimasta esposta solo per parte dell'anno 2020 e che il veicolo avrebbe attraversato più comuni. Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di accertamento è stato calcolato applicando la tariffa prevista dalla delibera G.C. n. 58/2019, pari a € 50,920/mq per la categoria “pubblicità ordinaria di superficie superiore a 8,5 mq”, ridotta del 50% per i servizi di linea interurbana. L'imposta annua per il veicolo è stata così determinata in € 1.527,60, valore che corrisponde alla metà della tariffa piena. Eventuali periodi di sospensione o interruzione del servizio non sono stati documentati in modo idoneo da parte dell'PE, che non ha fornito prova dell'effettiva rimozione del messaggio pubblicitario nelle date indicate né di un'esposizione limitata nel tempo.
Come già rilevato dalla sentenza di primo grado, in assenza di prova contraria l'ente comunale, tramite il concessionario, ha legittimamente applicato la tariffa annuale prevista, tenendo conto della riduzione spettante per la natura interurbana del servizio.
2. In conclusione l'appello deve essere respinto. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'PE alle spese del grado, liquidate Inn euro 700,00, oltre accessori di legge.