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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9586 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019,
promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'avv. ZUCCA SARA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in CAGLIARI presso lo studio dell'avv. BELLU CARLA ITRIA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
1 Pubblico Ministero,
intervenuto per legge
All'udienza del 23/01/2025 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “i procuratori delle parti chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere data la competenza del giudice del divorzio sulle ulteriori domande,
con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/12/2019, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal coniuge . Controparte_1
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 23/06/2020, chiedendo l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un contributo al suo mantenimento.
Assunti i provvedimenti provvisori e urgenti e mutato il rito, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 1954/2021, pubblicata in data 17/06/2021.
Espletata l'istruttoria, nell'udienza del 23/01/2025, il resistente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione, ed entrambe le parti hanno dato atto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione della sopravvenuta pendenza del giudizio di divorzio.
Ed invero, nel senso della cessata materia del contendere deve pronunciarsi questo giudice atteso che dal momento del deposito del ricorso divorzile (o quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni riguardanti i rapporti genitoriali e patrimoniali fra i coniugi (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio.
2 Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 17/02/2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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