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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/06/2024, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 17 maggio 2024) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2049/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv.to Parte_1
Rosangela De Feo con cui elett.te domicilia in Avellino alla via
Francesco Guarini n.69;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1
come in atti ed elett.te domiciliata in Avellino alla via degli Imbimbo
n. 10, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti, proposto unitamente a domanda cautelare, la parte
Cont in epigrafe ha contestato l'operato della resistente che, con la nota dello 08.03.2023, aveva preannunciato in suo danno la ripetizione delle quote capitarie corrisposte in qualità di medico convenzionato Cont per la medicina generale. i è costituita.
Cont Oggetto di contestazione è la ripetizione operata da delle quote mensili capitarie corrisposte per n.20 pazienti, la cui data di decesso si colloca nel 2016 per n.2 assistiti;
nel 2017 per n. 2 assistiti;
nel 2018 per n. 2 assistiti;
nel 2019 per n.10 assistiti;
nel 2020 per n. 1 assistito;
nel 2021 per n.2 assistiti.
Parte ricorrente sostiene che la fattispecie non sarebbe disciplinata dal disposto di cui all'art. 41 co. 4 A.C.N. del 20.1.2022, bensì dalla previgente normativa collettiva di cui all'art. 42 2005 CP_2 CP_3
dal momento che per tutti gli eventi verificatisi prima di tale data, e, quindi, anche per i pagamenti delle quote capitarie nonché per il loro preteso recupero, andava applicato tale ultimo accordo. Cont Afferma che, ai sensi dell'art.42 ACN 2005, avrebbe dovuto comunicare al medico di medicina generale “la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dall'evento”, con la conseguenza che, in caso di tardiva comunicazione “dell'avvenuta corresponsione della quota non dovuta sarà ritenuta contabilmente responsabile l . Pt_2
Cont Nella prospettazione di parte ricorrente, dunque, non avrebbe dovuto operare alcuna con azione di recupero, avendo omesso la tempestiva comunicazione.
La domanda va rigettata.
Il dato fattuale del decesso dei pazienti è pacifico, e nessuna contestazione viene mossa nemmeno in merito alla quantificazione delle somme erogate dalla ricorrente.
Parte ricorrente sostiene che la vicenda sia da ricondurre a quanto previsto dal co. 4 art. 42 ACN 2005, versato in atti, ed a mente del quale la cancellazione per decesso dei pazienti va comunicata al medico interessato tempestivamente, e comunque entro un anno.
Valorizzando anche quanto contenuto nella nota 2011 0076876 dello
01/02/2011 Organizzazione_1
individua nella mancata
[...]
trasmissione entro l'anno di tale comunicazione una decadenza o
2 comunque un fatto impeditivo al recupero delle somme indebitamente erogate.
Ad ogni buon conto, il Tribunale intende dare continuità a quanto statuito dalla Suprema Corte che con la Sentenza n. 13235/2009, riferita ad un caso analogo, e pronunciando sull'interpretazione delle disposizioni citate, ha ritenuto che: “ Il testo…si limita ad affermare che questo tipo di revoca ha effetto dal giorno del decesso dell'assistito, ma non che nel caso in cui l'azienda non adempia tempestivamente all'obbligo di comunicazione a suo carico ne derivi l'effetto dell'inefficacia dell'evento, vale a dire del decesso dell'assistito, con conseguente protrazione degli obblighi a carico dell'azienda stessa fino a quando non abbia provveduto a comunicare l'evento ai sanitari interessati. In realtà l'analisi del testo non permette questa interpretazione, ed anzi contiene argomenti in senso del tutto opposto, se si considera che per la comunicazione è fissato un termine ampio, di un anno, e che perciò, anche quando l'azienda provveda alla comunicazione tempestivamente, appunto entro l'anno, può rimanere comunque un termine non breve, appunto fino ad un anno, tra la cessazione delle prestazioni assistenziali per avvenuto decesso dell'assistito e la comunicazione formale di essa. In questo caso non sussisterebbe inadempimento da parte dell'azienda e quest'ultima – anche secondo la logica dell'argomentazione dei ricorrenti – potrebbe richiedere la restituzione di eventuali compensi erogati ai sanitari per le prestazioni che avrebbero dovuto erogare, appunto entro l'anno, ad assistibili che, in realtà, erano già deceduti. Questa conseguenza dimostra, però, che la cessazione del diritto dei sanitari convenzionati ai compensi per le loro attività a favore degli assistiti, e dell'obbligo delle aziende sanitarie di erogare loro questi compensi, è collegata all'evento morte degli assistiti, e non alla comunicazione formale di esso da parte dell'azienda sanitaria al singolo sanitario interessato”.
3 Il verificarsi dell'evento del decesso dell'assistito determina di per sé il venir meno del diritto alla relativa quota capitaria di compenso per il medico che non potrà, dunque, più offrire, alcuna prestazione professionale, non rilevando a tal fine la mancata realizzazione da parte dell'amministrazione degli adempimenti necessari (cfr. sul punto
Cass., Sez. lav., n. 11412/1993 e n. 13545/1991).
La conseguenza è che le somme indebitamente percepite vanno integralmente restituite, trattandosi di compenso erogato pacificamente senza giusta causa. Cont Come già rilevato, i fatti posti a fondamento della iniziativa della sono pacifici, perché non contestati, ed il richiamo operato da parte ricorrente, nelle ultime note di trattazione scritta, alla Sentenza della
Suprema Corte n.22399/2023 appare inconferente.
Nemmeno si ritiene applicabile la normativa di cui all'art. 24 bis D. L.
41/2021, conv. da L. 69/2021, come modificato dall'art. 19 co. 4 bis
D. L. 44/2023, conv. da L. 74/2023, in quanto tale disposizione, introdotta con il chiaro scopo di fronteggiare l'emergenza da Covid19, attiene al diverso caso della irripetibilità, salvo che nei casi di dolo o colpa grave, delle somme corrisposte, fino al 31.12.2020, ai medici convenzionati per le prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti.
Cont Nel caso di specie, il procedimento avviato da non si fonda sul recupero di somme derivanti da prestazione lavorative rese dal sanitario ma sul recupero delle quote liquidate e non dovute a far data dal decesso degli assistiti coinvolti. Cont Il fatto che avrebbe provveduto con ritardo agli aggiornamenti degli elenchi degli assistiti e, quindi, alle revoche dei pazienti
Cont deceduti, non incide sul diritto della a ripetere le somme indebitamente pagate.
4 Tale aspetto potrebbe rilevare ai fini della applicazione dell'art. 2033
c.c., quanto agli interessi sulle somme da ripetere, per i quali però non si fa questione, e per la eventuale determinazione in capo alla ricorrente di un danno risarcibile.
Parte ricorrente, in effetti, avanza anche domanda di risarcimento del
Cont danno, sul presupposto che il ritardo da parte della el comunicare la riduzione del numero degli assistiti in carico alla ricorrente questa avrebbe potuto prenderne in carico altri.
Sul punto, va ribadito che i decessi, e quindi le revoche, posti, tra gli altri, a fondamento della iniziativa di recupero, si collocano negli anni tra il 2016 ed il 2021.
La domanda va rigettata, in quanto il ricorrente non specifica in ricorso di aver raggiunto, per gli anni in questione, il massimale degli assistiti in carico, fissato pacificamente in #1.500#.
Cont fferma, e il dato non è contestato ed è pacifico, che negli anni dal
2016 al 2019 e per il 2023 il ricorrente avrebbe potuto acquisire comunque, a prescindere dalle revoche, ulteriori pazienti non avendo, per quegli anni, raggiunto il massimale, superato solo negli anni successivi, durante i quali non avrebbe comunque potuto acquisire nuovi pazienti, proprio perché al di sopra del massimale stabilito. Per gli anni successivi , da 2020 a 2022, il massimale risulta comunque superato, il che significa che alcun impedimento vi è stato alla acquisizione di nuovi pazienti.
La domanda va, dunque, rigettata. va condannato al pagamento delle spese di lite a Parte_1
favore di che, ai sensi del D.M. 147/2022, vanno CP_1 liquidate nella somma di €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili per la fase di merito e di ulteriori
€#655# (seicentocinquantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili per la fase cautelare.
PQM
5 Il Tribunale di Avellino, nella persona del dott. Ciro Luce in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.2049/2023 R.G. lavoro proposto da nei Parte_1
confronti di , ogni contraria eccezione e deduzione Controparte_1
respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a Parte_1
favore di che vanno liquidate nella somma di €#1.030# CP_1
(milletrenta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili per la fase di merito e di ulteriori €#655# (seicentocinquantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili per la fase cautelare.
Avellino, 06 giugno 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 17 maggio 2024) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2049/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv.to Parte_1
Rosangela De Feo con cui elett.te domicilia in Avellino alla via
Francesco Guarini n.69;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1
come in atti ed elett.te domiciliata in Avellino alla via degli Imbimbo
n. 10, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti, proposto unitamente a domanda cautelare, la parte
Cont in epigrafe ha contestato l'operato della resistente che, con la nota dello 08.03.2023, aveva preannunciato in suo danno la ripetizione delle quote capitarie corrisposte in qualità di medico convenzionato Cont per la medicina generale. i è costituita.
Cont Oggetto di contestazione è la ripetizione operata da delle quote mensili capitarie corrisposte per n.20 pazienti, la cui data di decesso si colloca nel 2016 per n.2 assistiti;
nel 2017 per n. 2 assistiti;
nel 2018 per n. 2 assistiti;
nel 2019 per n.10 assistiti;
nel 2020 per n. 1 assistito;
nel 2021 per n.2 assistiti.
Parte ricorrente sostiene che la fattispecie non sarebbe disciplinata dal disposto di cui all'art. 41 co. 4 A.C.N. del 20.1.2022, bensì dalla previgente normativa collettiva di cui all'art. 42 2005 CP_2 CP_3
dal momento che per tutti gli eventi verificatisi prima di tale data, e, quindi, anche per i pagamenti delle quote capitarie nonché per il loro preteso recupero, andava applicato tale ultimo accordo. Cont Afferma che, ai sensi dell'art.42 ACN 2005, avrebbe dovuto comunicare al medico di medicina generale “la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dall'evento”, con la conseguenza che, in caso di tardiva comunicazione “dell'avvenuta corresponsione della quota non dovuta sarà ritenuta contabilmente responsabile l . Pt_2
Cont Nella prospettazione di parte ricorrente, dunque, non avrebbe dovuto operare alcuna con azione di recupero, avendo omesso la tempestiva comunicazione.
La domanda va rigettata.
Il dato fattuale del decesso dei pazienti è pacifico, e nessuna contestazione viene mossa nemmeno in merito alla quantificazione delle somme erogate dalla ricorrente.
Parte ricorrente sostiene che la vicenda sia da ricondurre a quanto previsto dal co. 4 art. 42 ACN 2005, versato in atti, ed a mente del quale la cancellazione per decesso dei pazienti va comunicata al medico interessato tempestivamente, e comunque entro un anno.
Valorizzando anche quanto contenuto nella nota 2011 0076876 dello
01/02/2011 Organizzazione_1
individua nella mancata
[...]
trasmissione entro l'anno di tale comunicazione una decadenza o
2 comunque un fatto impeditivo al recupero delle somme indebitamente erogate.
Ad ogni buon conto, il Tribunale intende dare continuità a quanto statuito dalla Suprema Corte che con la Sentenza n. 13235/2009, riferita ad un caso analogo, e pronunciando sull'interpretazione delle disposizioni citate, ha ritenuto che: “ Il testo…si limita ad affermare che questo tipo di revoca ha effetto dal giorno del decesso dell'assistito, ma non che nel caso in cui l'azienda non adempia tempestivamente all'obbligo di comunicazione a suo carico ne derivi l'effetto dell'inefficacia dell'evento, vale a dire del decesso dell'assistito, con conseguente protrazione degli obblighi a carico dell'azienda stessa fino a quando non abbia provveduto a comunicare l'evento ai sanitari interessati. In realtà l'analisi del testo non permette questa interpretazione, ed anzi contiene argomenti in senso del tutto opposto, se si considera che per la comunicazione è fissato un termine ampio, di un anno, e che perciò, anche quando l'azienda provveda alla comunicazione tempestivamente, appunto entro l'anno, può rimanere comunque un termine non breve, appunto fino ad un anno, tra la cessazione delle prestazioni assistenziali per avvenuto decesso dell'assistito e la comunicazione formale di essa. In questo caso non sussisterebbe inadempimento da parte dell'azienda e quest'ultima – anche secondo la logica dell'argomentazione dei ricorrenti – potrebbe richiedere la restituzione di eventuali compensi erogati ai sanitari per le prestazioni che avrebbero dovuto erogare, appunto entro l'anno, ad assistibili che, in realtà, erano già deceduti. Questa conseguenza dimostra, però, che la cessazione del diritto dei sanitari convenzionati ai compensi per le loro attività a favore degli assistiti, e dell'obbligo delle aziende sanitarie di erogare loro questi compensi, è collegata all'evento morte degli assistiti, e non alla comunicazione formale di esso da parte dell'azienda sanitaria al singolo sanitario interessato”.
3 Il verificarsi dell'evento del decesso dell'assistito determina di per sé il venir meno del diritto alla relativa quota capitaria di compenso per il medico che non potrà, dunque, più offrire, alcuna prestazione professionale, non rilevando a tal fine la mancata realizzazione da parte dell'amministrazione degli adempimenti necessari (cfr. sul punto
Cass., Sez. lav., n. 11412/1993 e n. 13545/1991).
La conseguenza è che le somme indebitamente percepite vanno integralmente restituite, trattandosi di compenso erogato pacificamente senza giusta causa. Cont Come già rilevato, i fatti posti a fondamento della iniziativa della sono pacifici, perché non contestati, ed il richiamo operato da parte ricorrente, nelle ultime note di trattazione scritta, alla Sentenza della
Suprema Corte n.22399/2023 appare inconferente.
Nemmeno si ritiene applicabile la normativa di cui all'art. 24 bis D. L.
41/2021, conv. da L. 69/2021, come modificato dall'art. 19 co. 4 bis
D. L. 44/2023, conv. da L. 74/2023, in quanto tale disposizione, introdotta con il chiaro scopo di fronteggiare l'emergenza da Covid19, attiene al diverso caso della irripetibilità, salvo che nei casi di dolo o colpa grave, delle somme corrisposte, fino al 31.12.2020, ai medici convenzionati per le prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti.
Cont Nel caso di specie, il procedimento avviato da non si fonda sul recupero di somme derivanti da prestazione lavorative rese dal sanitario ma sul recupero delle quote liquidate e non dovute a far data dal decesso degli assistiti coinvolti. Cont Il fatto che avrebbe provveduto con ritardo agli aggiornamenti degli elenchi degli assistiti e, quindi, alle revoche dei pazienti
Cont deceduti, non incide sul diritto della a ripetere le somme indebitamente pagate.
4 Tale aspetto potrebbe rilevare ai fini della applicazione dell'art. 2033
c.c., quanto agli interessi sulle somme da ripetere, per i quali però non si fa questione, e per la eventuale determinazione in capo alla ricorrente di un danno risarcibile.
Parte ricorrente, in effetti, avanza anche domanda di risarcimento del
Cont danno, sul presupposto che il ritardo da parte della el comunicare la riduzione del numero degli assistiti in carico alla ricorrente questa avrebbe potuto prenderne in carico altri.
Sul punto, va ribadito che i decessi, e quindi le revoche, posti, tra gli altri, a fondamento della iniziativa di recupero, si collocano negli anni tra il 2016 ed il 2021.
La domanda va rigettata, in quanto il ricorrente non specifica in ricorso di aver raggiunto, per gli anni in questione, il massimale degli assistiti in carico, fissato pacificamente in #1.500#.
Cont fferma, e il dato non è contestato ed è pacifico, che negli anni dal
2016 al 2019 e per il 2023 il ricorrente avrebbe potuto acquisire comunque, a prescindere dalle revoche, ulteriori pazienti non avendo, per quegli anni, raggiunto il massimale, superato solo negli anni successivi, durante i quali non avrebbe comunque potuto acquisire nuovi pazienti, proprio perché al di sopra del massimale stabilito. Per gli anni successivi , da 2020 a 2022, il massimale risulta comunque superato, il che significa che alcun impedimento vi è stato alla acquisizione di nuovi pazienti.
La domanda va, dunque, rigettata. va condannato al pagamento delle spese di lite a Parte_1
favore di che, ai sensi del D.M. 147/2022, vanno CP_1 liquidate nella somma di €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili per la fase di merito e di ulteriori
€#655# (seicentocinquantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili per la fase cautelare.
PQM
5 Il Tribunale di Avellino, nella persona del dott. Ciro Luce in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.2049/2023 R.G. lavoro proposto da nei Parte_1
confronti di , ogni contraria eccezione e deduzione Controparte_1
respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a Parte_1
favore di che vanno liquidate nella somma di €#1.030# CP_1
(milletrenta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili per la fase di merito e di ulteriori €#655# (seicentocinquantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili per la fase cautelare.
Avellino, 06 giugno 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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