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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9/2019 RGAC
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.9/2019 vertente
TRA
[...]
Parte_1
(P.I. ), in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigia Patania (c.f. ) e domiciliata C.F._1 presso la sede del Distretto di in Via Manfroce n.17 (pec: Parte_1
; -appellante Email_1
E
(C.F.: ); -appellata contumace CP_1 CodiceFiscale_2
OGGETTO: usucapione della servitù di passaggio ex artt. 1051 e 1158 c.c., appello avverso la sentenza n. 1151/2018 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi in data 23/11/2018 nel procedimento N.R.G. 1111/2014. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 07.07.2014 chiamava in giudizio l' Parte_2 [...]
al fine di ottenere una sentenza dichiarativa di costituzione di Controparte_2 servitù di passaggio tra il fabbricato di sua proprietà identificato catastalmente al foglio di mappa n.52 particella 588 sub. 2 ed il confinante terreno di proprietà dell' di . CP_2 Parte_1
A sostegno della domanda parte attrice deduceva di aver costruito nel 1971 un varco nel muro di recinzione di sua proprietà su cui veniva collocata una porta in ferro dalla quale esercitava l'accesso pedonale diretto nel cortile di proprietà dell' Tale passaggio sarebbe stato utilizzato per circa CP_2
43 anni in maniera indisturbata senza alcuna opposizione da parte dell' e, per tale ragione, CP_2 chiedeva il riconoscimento del diritto ad usucapire tale servitù di passaggio.
Con comparsa di risposta si costituiva l' che contestava quanto Controparte_2 ex adverso dedotto sostenendo, in via preliminare, che l'oggetto della richiesta di parte attrice andava trattata preliminarmente con procedimento di mediazione;
che la procura riportata a margine dell'atto di citazione risultava prima della data e dell'autenticità della firma da parte del difensore. Nel merito, rilevava che trattavasi di beni indisponibili che non poteva essere sottratto alla destinazione urbanistica. Deduceva, infatti, che nell'area cortilizia, su cui parte attrice intendeva far valere il diritto di acquisire la servitù di passaggio pedonale, sorgeva un complesso di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, pertanto, non poteva essere sottratta alla sua destinazione rappresentata dal godimento della stessa in via esclusiva da parte degli assegnatari. Conclusivamente chiedeva il rigetto della domanda di controparte
La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali (escussione testi e Testimone_1 [...]
) ed in esito all'espletamento dell'attività istruttoria veniva decisa con sentenza n. 1151 del Tes_2
23/11/2018, con la quale il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda attrice, dichiarando che la stessa aveva acquistato per usucapione la servitù di passaggio a piedi nel cortile dell' per CP_2 uscire da uno degli appartamenti di sua proprietà siti a Taurianova alla Via Tripoli trav. I n.18 per giungere ad altro appartamento dalla parte interna alla latistante Via Francesco Sofia Alessio;
disponeva la trascrizione della sentenza e l'aggiornamento catastale ad opera dei competenti uffici;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' Controparte_2
impugnava la sentenza deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.
[...]
Con il primo motivo parte appellante ribadiva l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione , già formulata in primo grado e non valutata, nonché l'irregolarità della proposizione della domanda per mancata autentica della firma della sig.ra da parte del difensore. Parte_2
Con il secondo motivo censurava la sentenza che aveva accertato l'usucapione su un bene pubblico indisponibile, ai sensi dell'art 37 della legge 865 del 1971, per cui anche l'area di sedime o gli spazi non edificati risentivano del vincolo di indisponibilità, perché non era possibile sottrarre alla destinazione i beni al di fuori delle procedure che li regolavano. Chiedeva di conseguenza, in accoglimento dei motivi, la riforma integrale della sentenza oggetto di gravame con conseguente statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio dichiarando di essere erede di CP_1 Parte_2 deceduta in data 30.04.2017 nonché possessore dell'alloggio nel cui muro di cinta insiste la porta che dava accesso al cortile da essa egualmente utilizzato per l'esercizio del passaggio pedonale , e CP_2 deduceva:
- L'inammissibilità dell'eccezione di omessa mediazione, sia perché all'epoca questa non era obbligatoria, sia perché l'usucapione era un effetto sottratto alla disponibilità delle parti, per il quale non era possibile sostituire la decisone del giudice con l'accordo;
- Non era vero che il Tribunale non si fosse pronunciato sull'eccezione di difetto di autentica della procura alle liti, correttamente valutata e respinta con ordinanza in corso di causa (cfr ord. all'udienza del 17.11.2014),
- Nel merito ribadiva che l'istituto non aveva mai contestato o, comunque, impedito alla l'esercizio di passaggio pedonale, il quale era stato esercitato in modo continuativo, pacifico Pt_2
e non clandestino. Addirittura, la signora oltre 40 anni fa, aveva installato nel muro del Pt_2 cortile una porta in ferro che le consentiva ai fini dell'esercizio del passaggio pedonale di fare ingresso nel cortile , situazione di fatto visibile e che l'Ente, in tutti questi anni, aveva tollerato senza CP_2 manifestare in proposito alcuna opposizione
Concludeva perché fosse dichiarato inammissibile o respinto l'appello, con vittoria di spese di lite.
Tuttavia l'avv difensore dell'appellata, decedeva in corso di causa per cui con Persona_1 ordinanza del 04.07.2024 il processo era dichiarato interrotto.
In data 11.10.2024 parte appellante depositava ricorso per la prosecuzione del giudizio e la Corte, con decreto del 14.10.2024, fissava udienza per la prosecuzione dello stesso assegnando a parte istante termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto.
In data 07.11.2024 parte appellante depositava ricorso per la riassunzione del giudizio ritualmente notificato alla parte appellata , che tuttavia non si costituiva con nuovo difensore. All'udienza del 20.02.2025 sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, parte appellante depositava note chiedendo che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.03.2025 la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata ( quale erede di CP_1
non costituitasi a seguito della riassunzione della causa dopo l'interruzione per Parte_2 decesso del difensore con il quale era costituita in appello
Infondate sono le eccezioni preliminari di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Tale eccezione, già correttamente respinta dal Tribunale (con ordinanza del 18.11.2014), è stata riproposta con motivazioni prive di fondamento giuridico. Difatti il diritto azionato con l'azione di usucapione non rientra tra quelli disponibili previsti dall'art.5 del D. Lgs. n. 68/2010 e quindi per esso non vale la previsione dell'obbligatorietà della mediazione posto che l'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione “ non è comunque equiparabile alla pronuncia trascritta ex art. 2651
c.c. e resa in un giudizio di accertamento dell'usucapione” (Cass Sez.
3 - Ordinanza n. 565 del
09/01/2025)
Parimenti, la regolarità della procura rilasciata in prime cure - con l'autentica del difensore alla sottoscrizione di apposta sull'originale- non appare contestabile. Parte_2
Nel merito, l'appello risulta invece fondato.
Parte appellante rileva che il Giudice di prime cure ometteva di decidere in merito all'eccezione riguardante l'impossibilità giuridica del realizzarsi dell'usucapione su un bene pubblico indisponibile, pur se riferita ad una servitù pedonale.
Tale censura risulta fondata e meritava accoglimento.
Difatti, per come è noto, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica fanno parte del patrimonio immobiliare pubblico e rispondono ad una specifica finalità sociale, ossia assicurare l'abitazione a soggetti economicamente svantaggiati. In quanto tali rientrano nell'alveo dei beni indisponibili di cui all'art. 828, comma 2, c.c. e, pertanto, non possono essere soggetti ad alienazione, espropriazione o acquisiti per usucapione, salvo diversa diposizione di legge. Parimenti le relative pertinenze, essendo beni strumentali ed accessori al godimento del bene, acquisiscono la medesima indisponibilità.
Dal regime di indisponibilità di tali beni discende che gli stessi possono essere sottratti alla pubblica destinazione solamente nei modi stabiliti dalle varie leggi speciali che li regolamentano, come risulta dagli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., e quindi non certamente per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti. (Cass. Civ.
n. 3667 del 09.04.1998).
Ed ancora la Corte di Cassazione ha statuito che “ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi , non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa per cittadini non abbienti.” (Cass. Civ,, sez. 3, ord. n. 19951 del 12.07.2023).
Non rileva il fatto che ad essere oggetto di usucapione non sia la proprietà del fondo su cui si eserciterebbe il passaggio, ma appunto solo una servitù.
L'indisponibilità dell'immobile non può risentire neppure delle limitazioni o dei condizionamenti alla titolarità che scaturiscono comunque dall'esercizio di diritti reali di terzi privati, che rispondono a finalità estranee a quelle pubbliche, e che vedano l'immobile indisponibile quale fondo servente.
La deduzione difensiva dell'appellata (nella prima costituzione) secondo la quale l' in tanti CP_2 anni non si sarebbe mai opposta all'utilizzo del passaggio è priva di rilievo ai fini di causa, in quanto il disinteresse dell'ente non può privare della funzione pertinenziale il bene (area cortilizia) destinato a servizio degli alloggi con i quali condividono il regime di indisponibilità.Si tratta in ogni caso di immobili non usucapibili, secondo l'orientamento costante della Corte di Cass. (cfr Cass 1998 n.
3667, Cass.2002 n. 12608; Cass. 2012 n. 2962). Un'eventuale diversa destinazione attribuita al bene successivamente doveva essere oggetto di specifica prova (Cass sent n. 10084/2013) che è del tutto mancata.
Gli argomenti evidenziati dalla comparsa conclusionale in appello non appaiono neppure CP_2 pertinenti, in quanto lo stato di “interclusione” del fondo (abitazione) della attrice non è stato neppure dedotto, così come non è stata oggetto della domanda la costituzione di servitù coattiva, ma di mera comodità dell'utilizzo protratto nel tempo.
Alla luce di quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza n.1151/2018 resa da Tribunale di Palmi, e rigetto dell'originaria domanda .
Stante la riforma della decisione, devono essere regolate anche le spese del primo grado, da porsi tutte – come quelle del presente – a carico della parte attrice (oggi appellata) soccombente.
Il valore della causa di servitù dovrebbe determinarsi ai sensi dell'art 15 cpc moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del fondo servente. Tuttavia non si hanno in atti indicazioni relative al reddito dominicale delle particelle interessate al passaggio , perché in atti è indicata la plla del fondo dominante, né l'indicazione di valore della parte attrice (euro 2.000) risulta in alcun modo riferibile al valore del fondo servente.
In difetto dei dati necessari per applicare il criterio di legge e di ogni elemento utile per verificare il valore indicato dalla parte attrice (e poi meramente richiamato dall'appellante) la causa deve essere dichiarata di valore indeterminabile, ai fini della regolazione delle spese.
Applicando il DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dell'assenza di complessità della causa e quindi dei parametri minimi, le spese liquidate a favore dell' e a CP_2 carico della parte appellata devono liquidarsi:
- per euro 3.809,00 per il primo grado (fase di studio della controversia, valore minimo: euro
851,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 602,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 903,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00);
- per euro 4.996,00 per il presente grado (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo:€ 1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00 Fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00)
Entrambe e somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge .
PQM
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(c.f. ) avverso la sentenza n. 1151/2018 Controparte_2 P.IVA_1 del Tribunale di Palmi emessa il 23.11.2018 e pubblicata il 26.11.2018, nel procedimento n. 9/2019
RGAC così provvede:
• Dichiara la contumacia dell'appellata CP_1
• Accoglie l'appello dell' ed in totale riforma della sentenza impugnata CP_2 respinge l'originaria domanda
• Pone a carico dell'appellata le spese di entrambi i gadi del giudizio che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, a favore dell' per euro CP_2
3.809,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per il presente grado , somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge .
Reggio Calabria, così deciso il 22 luglio 2025
La Presidente estensore
Dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.9/2019 vertente
TRA
[...]
Parte_1
(P.I. ), in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigia Patania (c.f. ) e domiciliata C.F._1 presso la sede del Distretto di in Via Manfroce n.17 (pec: Parte_1
; -appellante Email_1
E
(C.F.: ); -appellata contumace CP_1 CodiceFiscale_2
OGGETTO: usucapione della servitù di passaggio ex artt. 1051 e 1158 c.c., appello avverso la sentenza n. 1151/2018 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi in data 23/11/2018 nel procedimento N.R.G. 1111/2014. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 07.07.2014 chiamava in giudizio l' Parte_2 [...]
al fine di ottenere una sentenza dichiarativa di costituzione di Controparte_2 servitù di passaggio tra il fabbricato di sua proprietà identificato catastalmente al foglio di mappa n.52 particella 588 sub. 2 ed il confinante terreno di proprietà dell' di . CP_2 Parte_1
A sostegno della domanda parte attrice deduceva di aver costruito nel 1971 un varco nel muro di recinzione di sua proprietà su cui veniva collocata una porta in ferro dalla quale esercitava l'accesso pedonale diretto nel cortile di proprietà dell' Tale passaggio sarebbe stato utilizzato per circa CP_2
43 anni in maniera indisturbata senza alcuna opposizione da parte dell' e, per tale ragione, CP_2 chiedeva il riconoscimento del diritto ad usucapire tale servitù di passaggio.
Con comparsa di risposta si costituiva l' che contestava quanto Controparte_2 ex adverso dedotto sostenendo, in via preliminare, che l'oggetto della richiesta di parte attrice andava trattata preliminarmente con procedimento di mediazione;
che la procura riportata a margine dell'atto di citazione risultava prima della data e dell'autenticità della firma da parte del difensore. Nel merito, rilevava che trattavasi di beni indisponibili che non poteva essere sottratto alla destinazione urbanistica. Deduceva, infatti, che nell'area cortilizia, su cui parte attrice intendeva far valere il diritto di acquisire la servitù di passaggio pedonale, sorgeva un complesso di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, pertanto, non poteva essere sottratta alla sua destinazione rappresentata dal godimento della stessa in via esclusiva da parte degli assegnatari. Conclusivamente chiedeva il rigetto della domanda di controparte
La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali (escussione testi e Testimone_1 [...]
) ed in esito all'espletamento dell'attività istruttoria veniva decisa con sentenza n. 1151 del Tes_2
23/11/2018, con la quale il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda attrice, dichiarando che la stessa aveva acquistato per usucapione la servitù di passaggio a piedi nel cortile dell' per CP_2 uscire da uno degli appartamenti di sua proprietà siti a Taurianova alla Via Tripoli trav. I n.18 per giungere ad altro appartamento dalla parte interna alla latistante Via Francesco Sofia Alessio;
disponeva la trascrizione della sentenza e l'aggiornamento catastale ad opera dei competenti uffici;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' Controparte_2
impugnava la sentenza deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.
[...]
Con il primo motivo parte appellante ribadiva l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione , già formulata in primo grado e non valutata, nonché l'irregolarità della proposizione della domanda per mancata autentica della firma della sig.ra da parte del difensore. Parte_2
Con il secondo motivo censurava la sentenza che aveva accertato l'usucapione su un bene pubblico indisponibile, ai sensi dell'art 37 della legge 865 del 1971, per cui anche l'area di sedime o gli spazi non edificati risentivano del vincolo di indisponibilità, perché non era possibile sottrarre alla destinazione i beni al di fuori delle procedure che li regolavano. Chiedeva di conseguenza, in accoglimento dei motivi, la riforma integrale della sentenza oggetto di gravame con conseguente statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio dichiarando di essere erede di CP_1 Parte_2 deceduta in data 30.04.2017 nonché possessore dell'alloggio nel cui muro di cinta insiste la porta che dava accesso al cortile da essa egualmente utilizzato per l'esercizio del passaggio pedonale , e CP_2 deduceva:
- L'inammissibilità dell'eccezione di omessa mediazione, sia perché all'epoca questa non era obbligatoria, sia perché l'usucapione era un effetto sottratto alla disponibilità delle parti, per il quale non era possibile sostituire la decisone del giudice con l'accordo;
- Non era vero che il Tribunale non si fosse pronunciato sull'eccezione di difetto di autentica della procura alle liti, correttamente valutata e respinta con ordinanza in corso di causa (cfr ord. all'udienza del 17.11.2014),
- Nel merito ribadiva che l'istituto non aveva mai contestato o, comunque, impedito alla l'esercizio di passaggio pedonale, il quale era stato esercitato in modo continuativo, pacifico Pt_2
e non clandestino. Addirittura, la signora oltre 40 anni fa, aveva installato nel muro del Pt_2 cortile una porta in ferro che le consentiva ai fini dell'esercizio del passaggio pedonale di fare ingresso nel cortile , situazione di fatto visibile e che l'Ente, in tutti questi anni, aveva tollerato senza CP_2 manifestare in proposito alcuna opposizione
Concludeva perché fosse dichiarato inammissibile o respinto l'appello, con vittoria di spese di lite.
Tuttavia l'avv difensore dell'appellata, decedeva in corso di causa per cui con Persona_1 ordinanza del 04.07.2024 il processo era dichiarato interrotto.
In data 11.10.2024 parte appellante depositava ricorso per la prosecuzione del giudizio e la Corte, con decreto del 14.10.2024, fissava udienza per la prosecuzione dello stesso assegnando a parte istante termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto.
In data 07.11.2024 parte appellante depositava ricorso per la riassunzione del giudizio ritualmente notificato alla parte appellata , che tuttavia non si costituiva con nuovo difensore. All'udienza del 20.02.2025 sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, parte appellante depositava note chiedendo che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.03.2025 la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata ( quale erede di CP_1
non costituitasi a seguito della riassunzione della causa dopo l'interruzione per Parte_2 decesso del difensore con il quale era costituita in appello
Infondate sono le eccezioni preliminari di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Tale eccezione, già correttamente respinta dal Tribunale (con ordinanza del 18.11.2014), è stata riproposta con motivazioni prive di fondamento giuridico. Difatti il diritto azionato con l'azione di usucapione non rientra tra quelli disponibili previsti dall'art.5 del D. Lgs. n. 68/2010 e quindi per esso non vale la previsione dell'obbligatorietà della mediazione posto che l'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione “ non è comunque equiparabile alla pronuncia trascritta ex art. 2651
c.c. e resa in un giudizio di accertamento dell'usucapione” (Cass Sez.
3 - Ordinanza n. 565 del
09/01/2025)
Parimenti, la regolarità della procura rilasciata in prime cure - con l'autentica del difensore alla sottoscrizione di apposta sull'originale- non appare contestabile. Parte_2
Nel merito, l'appello risulta invece fondato.
Parte appellante rileva che il Giudice di prime cure ometteva di decidere in merito all'eccezione riguardante l'impossibilità giuridica del realizzarsi dell'usucapione su un bene pubblico indisponibile, pur se riferita ad una servitù pedonale.
Tale censura risulta fondata e meritava accoglimento.
Difatti, per come è noto, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica fanno parte del patrimonio immobiliare pubblico e rispondono ad una specifica finalità sociale, ossia assicurare l'abitazione a soggetti economicamente svantaggiati. In quanto tali rientrano nell'alveo dei beni indisponibili di cui all'art. 828, comma 2, c.c. e, pertanto, non possono essere soggetti ad alienazione, espropriazione o acquisiti per usucapione, salvo diversa diposizione di legge. Parimenti le relative pertinenze, essendo beni strumentali ed accessori al godimento del bene, acquisiscono la medesima indisponibilità.
Dal regime di indisponibilità di tali beni discende che gli stessi possono essere sottratti alla pubblica destinazione solamente nei modi stabiliti dalle varie leggi speciali che li regolamentano, come risulta dagli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., e quindi non certamente per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti. (Cass. Civ.
n. 3667 del 09.04.1998).
Ed ancora la Corte di Cassazione ha statuito che “ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi , non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa per cittadini non abbienti.” (Cass. Civ,, sez. 3, ord. n. 19951 del 12.07.2023).
Non rileva il fatto che ad essere oggetto di usucapione non sia la proprietà del fondo su cui si eserciterebbe il passaggio, ma appunto solo una servitù.
L'indisponibilità dell'immobile non può risentire neppure delle limitazioni o dei condizionamenti alla titolarità che scaturiscono comunque dall'esercizio di diritti reali di terzi privati, che rispondono a finalità estranee a quelle pubbliche, e che vedano l'immobile indisponibile quale fondo servente.
La deduzione difensiva dell'appellata (nella prima costituzione) secondo la quale l' in tanti CP_2 anni non si sarebbe mai opposta all'utilizzo del passaggio è priva di rilievo ai fini di causa, in quanto il disinteresse dell'ente non può privare della funzione pertinenziale il bene (area cortilizia) destinato a servizio degli alloggi con i quali condividono il regime di indisponibilità.Si tratta in ogni caso di immobili non usucapibili, secondo l'orientamento costante della Corte di Cass. (cfr Cass 1998 n.
3667, Cass.2002 n. 12608; Cass. 2012 n. 2962). Un'eventuale diversa destinazione attribuita al bene successivamente doveva essere oggetto di specifica prova (Cass sent n. 10084/2013) che è del tutto mancata.
Gli argomenti evidenziati dalla comparsa conclusionale in appello non appaiono neppure CP_2 pertinenti, in quanto lo stato di “interclusione” del fondo (abitazione) della attrice non è stato neppure dedotto, così come non è stata oggetto della domanda la costituzione di servitù coattiva, ma di mera comodità dell'utilizzo protratto nel tempo.
Alla luce di quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza n.1151/2018 resa da Tribunale di Palmi, e rigetto dell'originaria domanda .
Stante la riforma della decisione, devono essere regolate anche le spese del primo grado, da porsi tutte – come quelle del presente – a carico della parte attrice (oggi appellata) soccombente.
Il valore della causa di servitù dovrebbe determinarsi ai sensi dell'art 15 cpc moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del fondo servente. Tuttavia non si hanno in atti indicazioni relative al reddito dominicale delle particelle interessate al passaggio , perché in atti è indicata la plla del fondo dominante, né l'indicazione di valore della parte attrice (euro 2.000) risulta in alcun modo riferibile al valore del fondo servente.
In difetto dei dati necessari per applicare il criterio di legge e di ogni elemento utile per verificare il valore indicato dalla parte attrice (e poi meramente richiamato dall'appellante) la causa deve essere dichiarata di valore indeterminabile, ai fini della regolazione delle spese.
Applicando il DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dell'assenza di complessità della causa e quindi dei parametri minimi, le spese liquidate a favore dell' e a CP_2 carico della parte appellata devono liquidarsi:
- per euro 3.809,00 per il primo grado (fase di studio della controversia, valore minimo: euro
851,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 602,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 903,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00);
- per euro 4.996,00 per il presente grado (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo:€ 1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00 Fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00)
Entrambe e somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge .
PQM
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(c.f. ) avverso la sentenza n. 1151/2018 Controparte_2 P.IVA_1 del Tribunale di Palmi emessa il 23.11.2018 e pubblicata il 26.11.2018, nel procedimento n. 9/2019
RGAC così provvede:
• Dichiara la contumacia dell'appellata CP_1
• Accoglie l'appello dell' ed in totale riforma della sentenza impugnata CP_2 respinge l'originaria domanda
• Pone a carico dell'appellata le spese di entrambi i gadi del giudizio che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, a favore dell' per euro CP_2
3.809,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per il presente grado , somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge .
Reggio Calabria, così deciso il 22 luglio 2025
La Presidente estensore
Dott.ssa Patrizia Morabito